giovedì 29 novembre 2018

Ricorsi avverso il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida. Messa alla prova e riconoscimento della patente. Articolo 120 C.d.S.

Circolare_protocollo_30115_29-11-2018.pdf

MIT

Materia di acquisto e di scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria

Prot. 29673 del 27 novembre 2018 - Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria - Applicazione della circolare prot.1784 del 24 luglio 2018

MIT

Direttiva sul rafforzamento dell’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti

La direttiva 131.63 KB

Riproprozionamento delle ore annuali di permesso

CFL40a

Stanziamento delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

CFL39

Può un ente decidere, autonomamente, di ridurre per un anno lo stanziamento delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ai sensi dell’art.15, comma 5, e dell’art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2017, per avvalersi della facoltà di incrementare, nello stesso anno, il Fondo delle risorse decentrate del personale, di cui all’art.15, comma 7, del medesimo CCNL del 21.5.2018? Successivamente, potrà ripristinare l’originario ammontare dello stanziamento di cui si tratta? Quale modello di relazioni sindacali è necessario rispettare?

Relativamente a tale problematica, non sembrano sussistere impedimenti contrattuali a che un ente riduca per un periodo definito, ad esempio per un anno, lo stanziamento delle risorse destinate nel 2017 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dall’ordinamento dell’ente, ampliando in tal modo le possibilità di incrementare, per quell’anno, le risorse del Fondo del personale (previo confronto sindacale, ai sensi dell’art.5, comma 2, lett.g), del CCNL del 21.5.2018 e utilizzando gli strumenti dell’art.67 del medesimo CCNL del 21.5.2018).

L’anno, successivo, invece, l’ente potrà ripristinare lo stanziamento delle risorse destinate nel 2017 al finanziamento delle posizioni organizzative, senza necessità di ricorso alla contrattazione integrativa, come previsto dall’art.7, comma 3, lett. u), del CCNL del 21.5.2018.

Infatti, l’intervento della contrattazione integrativa, sulla base della formulazione testuale della disciplina contrattuale, deve ritenersi necessario solo nell’ipotesi di incremento delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative che vada al di là dell’ammontare complessivo di quelle che, ai sensi dell’art.15, comma 5, e dell’art.67, comma 1 del CCNL del 21.5.2018, sono state originariamente stornate dal fondo nell’anno 2018 (anno di partenza del nuovo fondo ex art.67 del CCNL del 21.5.2018 ) e sono state vincolate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.
ARAN

mercoledì 28 novembre 2018

“Linee Guida per la gestione delle emergenze di viabilità determinate da precipitazioni nevose

Regolamentazione della circolazione in autostrada dei veicoli pesanti in presenza di neve”, emanate dalla Direzione Centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato del ministero dell’Interno.

Linee Guida

martedì 27 novembre 2018

Per le assunzioni extra dei vigili urbani mancano criteri certi

Per le assunzioni extra dei vigili urbani mancano criteri certi 

Revisioni auto, procedure più snelle a tutela consumatori

Nuova circolare chiarisce: ok autodichiarazione per convalida verifica chilometraggio

26 novembre 2018 – Da oggi le norme in materia di rilevazione del chilometraggio delle auto in fase di revisione diventano più semplici. Una circolare della Direzione generale Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, grazie all’introduzione di un semplice modulo di autocertificazione, rende più semplice delegare un familiare o l’autista a farsi garante della correttezza del chilometraggio rilevato.

In questo modo si aggiunge semplicità e chiarezza alle norme che, già oggi, permettono più sicurezza stradale e maggiore tutela per i consumatori, con i chilometraggi dei mezzi sottoposti a revisione rilevati e registrati dagli ispettori del Mit. Il DM 214 del 19/05/2017 ha infatti disposto che, dallo scorso 20 maggio 2018, all’atto della revisione dei veicoli in un centro di controllo pubblico venisse effettuata anche la lettura del contachilometri, attraverso la lettura diretta o attraverso presa OBD, quando disponibile. Il dato così rilevato è diventato parte integrante del cosiddetto “bollino”, l’etichetta autoadesiva da applicare alla carta di circolazione. In sede di verifica, l’ispettore che effettua la revisione deve evidenziare il dato chilometrico raccolto e farlo controfirmare per accettazione dal proprietario del veicolo o da persona delegata, allo scopo di tutelare sia l’operato degli ispettori che di responsabilizzare l’utenza sulle nuove disposizioni relative alla lettura del chilometraggio.

Una novità che punta a contrastare il più possibile eventuali frodi e ad assicurare maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada sia in fase di compravendita che per quanto riguarda le prestazioni dei veicoli in circolazione.

Nella prima fase di sperimentazione del nuovo sistema di verifica dei chilometraggi, che si è recentemente conclusa con esito positivo, era previsto che – in assenza del proprietario – il conducente del veicolo dovesse presentare una delega e copia dei documenti del proprietario. Quest’ultima circolare dispone invece, per snellire e semplificare la procedura, che oltre al proprietario, ai rappresentanti di autoscuole, centri di consulenza e ditte costruttrici di veicoli o di associazioni di categoria degli autotrasportatori, potranno convalidare il dato, con una semplice autocertificazione, anche l’utilizzatore di veicoli in leasing o in noleggio a lungo termine, il familiare o l’autista di imprese di trasporto o flotte aziendali.

Facsimile della nuova etichetta che attesta la revisione
 http://www.mit.gov.it/

domenica 25 novembre 2018

In anteprima, la tabella operativa delle sanzioni C.d.S. dal 1^ gennaio 2019

In anteprima, la  tabella  operativa aggiornata delle sanzioni C.d.S. dal 1^ gennaio 2019 di "POLIZIALOCALEBLOG".

N.B. la tabella, per il momento, è solo un'ipotesi di come potrebbero essere i nuovi importi, tenendo conto di un aumento percentuale del 2,2% .
A dicembre del 2016 "polizia locale blog" ha indovinato tutti gli importi  ma è stato solo un caso.
Si attendono, pertanto,  i riferimenti ufficiali per l'aggiornamento definitivo.

Sul canale telegram la tabella in pdf

sabato 24 novembre 2018

L' Autovelox posizionato nel senso di marcia opposto a quello autorizzato è affetto da "illegittimità derivata"

Qualora il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione lungo un solo senso di marcia  ed, invece, l'accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, ne consegue che - difettando a monte l'adozione di uno specifico
provvedimento autorizzativo - il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui all'art. 142 c.d.s. debba ritenersi affetto da "illegittimità derivata"

Targa prova: RISPOSTA SCRITTA AD INTERROGAZIONE

CAMPARI, STEFANI: sull'uso della targa di prova sui veicoli sprovvisti di copertura Rc auto (4-00192) (risp. TONINELLI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti) 115

CAMPARI, STEFANI. - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno. - Premesso che:
con parere 30 marzo 2018 n. 300/A/2689/18/105/20/3 il Ministero dell'interno ha risposto ad una richiesta di chiarimenti da parte della Prefet-tura di Arezzo circa l'uso della targa prova sui veicoli sprovvisti di copertura RC auto, specificando che, diversamente dalla prassi ormai consolidata, l'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha il solo scopo di evitare di munire della carta di circolazione un veicolo che circola su strada per determinate esigen-ze;
secondo il parere, possono circolare con targa prova esclusiva-mente i veicoli non immatricolati e in genere i veicoli privi di carta di circo-lazione, compresi quelli per i quali, in conseguenza di variazioni tecniche, essa deve essere aggiornata;
questo parere sancisce quindi l'invalidità dell'autorizzazione di prova (e della relativa targa) se questa viene adoperata per spostare o testare un veicolo usato (già immatricolato). Il Ministero dell'interno afferma che "Il fatto che tra i soggetti che possono richiedere ed ottenere l'autorizzazione alla circolazione di prova siano inclusi anche gli esercenti di officine di ripa-razione e di trasformazione, non implica affatto che il titolo autorizzativo in esame possa anche servire per la circolazione dei veicoli immatricolati non revisionati, privi di assicurazione RCA". Le officine quindi, paradossalmen-te, non possono più utilizzare questa targa per testare un veicolo in ripara-zione;
questa interpretazione danneggia tutti i soggetti che attualmente utilizzano, nel rispetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Re-pubblica 24 novembre 2001, n. 474, recante "Regolamento di semplifica-zione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei vei-coli", l'autorizzazione di prova per motivi di lavoro su veicoli immatricolati: commercianti di automobili usate, esercenti di officine di riparazione e car-rozzerie;
il regolamento prevede, infatti, che l'obbligo di munire della carta di circolazione, di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, an-che per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per determinati soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova rilasciata dal Ministero del-le infrastrutture e dei trasporti, fra cui: le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi e i commercianti autorizzati, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di tra-sformazione;
il parere del Ministero dell'interno è a giudizio degli interroganti palesemente in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, in considerazione del fatto che ovviamente i veicoli da testare da parte di officine, produttori di pneumatici e di allestimenti per verificarne il corretto funzionamento, nonché da parte di commercianti di auto usate per far provare l'auto su strada a possibili acquirenti, sono già immatricolati. Questo parere rende, di fatto, inutile uno strumento fondamentale nella ge-stione di alcune attività commerciali;
in questa fase di confusione creata da una contraddizione fra in-terpretazioni della norma, sembra che siano già state comminate le prime sanzioni a carico di chi utilizza targhe di prova su veicoli immatricolati, fino a prevedere il sequestro della vettura ai sensi dell'articolo 193 del codice della strada, rubricato "Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile",
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano urgente chiarire definitivamente e univocamente che i soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001 sono autorizzati a circolare, per esigenze strettamente connesse alla propria attività lavorati-va, con veicoli muniti di targa di prova, anche se immatricolati.

(4-00192)
(5 giugno 2018)
RISPOSTA. - Alla luce della vigente normativa, decreto del Presi-dente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 e articolo 98 del Codice della strada, questa Amministrazione ritiene legittima la circolazione di pro-va anche dei veicoli non ancora immatricolati, sempreché detta circolazione sia connessa ad esigenze di prove tecniche o di vendita.
Tuttavia, considerato il diffuso fenomeno di abuso nell'utilizzo delle autorizzazioni alla circolazione di prova, è stata ravvisata l'esigenza di adottare misure correttive al richiamato decreto del Presidente della Repub-blica n. 474 del 2001 finalizzate, da un lato, a contrastare tale fenomeno e dall'altro, a garantire che gli operatori del settore possano continuare ad uti-lizzare in piena legalità le targhe di prova.
In quest'ottica è in corso un tavolo tecnico cui partecipano rappre-sentanti di questa Amministrazione e rappresentanti del Ministero dell'inter-no, al quale è stato affidato il compito di redigere uno schema di decreto re-cante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001 e il cui scopo è anche quello di definire le modalità e i termini di utilizzo delle targhe di prova sui veicoli immatricolati.

Peraltro, nelle more dell'adozione delle citate modifiche in consi-derazione della necessità di evitare l'irrogazione di provvedimenti sanziona-tori agli operatori del settore, il Ministero dell'interno su sollecitazione di questo Dicastero, ha provveduto a diramare il 30 maggio scorso la circolare n. 300/A/4241/18/105/20/3, con la quale ha richiesto agli organi preposti al controllo di evitare per il momento ogni azione sanzionatoria ed economi-camente pregiudizievole nei confronti degli operatori del settore che agisco-no secondo la prassi consolidata di utilizzare le targhe prova anche su veico-li già immatricolati ma sprovvisti di copertura assicurativa.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TONINELLI
(5 novembre 2018)

venerdì 23 novembre 2018

Produrre e commercializzare prodotti con i segni distintivi della Polizia di Stato non potrà essere più fatto liberamente

Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.7 del 10 gennaio 2018 - serie generale - è stato pubblicato il “Regolamento recante l’individuazione delle denominazioni e degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di stato e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché modalità attuative ai fini della loro concessione in uso temporaneo a terzi”, approvato con decreto interministeriale del 19 settembre 2017, n.215, entrato in vigore il 25 gennaio 2018.

Dalla data di entrata in vigore del regolamento non è più possibile produrre e commercializzare prodotti appartenenti alle varie categorie merceologiche, individuate secondo la classificazione internazionale prevista dall’accordo di Nizza del 1957 (denominata “Classificazione di Nizza”), che rechino i segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato, senza che il Dipartimento della pubblica sicurezza ne abbia consentito l’uso temporaneo in concessione ai licenziatari, pena le conseguenti sanzioni civili e penali.

La produzione di beni che recano segni distintivi della Polizia di Stato avvenuta prima del 25 gennaio 2018, data di entrata in vigore del decreto 19 settembre 2017, n.215, e la produzione e commercializzazione avvenute dopo l’entrata in vigore della menzionata normativa e sino alla data di pubblicazione del relativo comunicato, avvenuta il 19 novembre 2018 in G.U. - Serie generale - estratti, sunti e comunicati, possono essere oggetto di concessione in sanatoria, a titolo oneroso, rilasciata dal Dipartimento della pubblica sicurezza, per l’utilizzo non esclusivo, a fini commerciali, dei predetti segni distintivi, su richiesta degli operatori economici interessati, previa presentazione di apposita domanda di adesione all’Avviso pubblico.

All’interno dell’Avviso pubblico sono indicate nel dettaglio le modalità per ottenere la concessione in uso temporaneo ed a titolo oneroso degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi della Polizia di Stato. La relativa autorizzazione è rilasciata, a titolo oneroso, per la durata di un anno e per un numero determinato di prodotti.
 http://www.interno.gov.it

giovedì 22 novembre 2018

L'obbligo di assumere misure atte a rimuovere l'inquinamento fa carico al suo autore


Tar Molise 13 novembre 2018, n. 656 – Pres. Silvestri, Est. Ciliberti

Ambiente – Danno ambientale – Obbligo di assumere misure atte a rimuovere l’inquinamento – Diffida ai soggetti responsabili dell’inquinamento – Legittimità.


Ambiente – Danno ambientale – Obbligo di assumere misure atte a rimuovere l’inquinamento – Diffida ai soggetti responsabili dell’inquinamento – Competenza – Normativa speciale art. 244, d.lgs. n. 152 del 2006 – Normativa generale art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000 - Potere residuale – Presupposti - Applicabilità.


L'obbligo di assumere misure atte a rimuovere l'inquinamento fa carico, a sensi dell'art. 242, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, al suo autore, non configurandosi una responsabilità oggettiva in capo al proprietario o al possessore del sito in ragione di tale qualità (1).


A fronte di una normativa speciale che si occupa, di regola, dell’attività amministrativa in ordine ai siti inquinati, si deve ritenere applicabile la normativa generale, espressione di un potere residuale, in materia di ordinanze contingibili e urgenti – quali previste dall’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000 – quando se ne configurino i relativi presupposti (2).


1) Tar Piemonte,sez. I, 9 agosto 2017, n. 960; Cons. St., sez. VI, 5 ottobre 2016, n. 4099; id. 5 ottobre 2016, n. 4119.

Il Tar ha chiarito che non si ravvisa, nella specie, alcuna violazione dei principi giuridici in materia ambientale e il fatto che non sia stato intimato ad ovviare all’inquinamento anche il successivo proprietario del suolo non costituisce un vizio di legittimità della diffida impugnata che ragionatamente individua quale responsabile il Consorzio che usava a suo tempo le cisterne, dalle quali proviene il segnalato inquinamento del suolo.

Ai sensi degli artt. 242, comma 1, e 244, comma 2, del Testo unico dell'ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, bonifica e ripristino ambientale possono essere imposti dalla pubblica Amministrazione ai soggetti responsabili dell'inquinamento, cioè ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità.



2) Cons. St., sez. V, 16 febbraio 2010, n. 868.

Il Tar ha precisato che se è vero che la Provincia è competente, ai sensi dell’art. 244 del Testo unico dell'ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), ad adottare la diffida in argomento, è altresì vero che, nei casi di urgenza, il Comune può intervenire con una propria ordinanza contingibile, fermo restando che la Provincia possa e debba adottare – se non l’ha già fatto - i provvedimenti di sua competenza.

domenica 18 novembre 2018

Omessa esposizione tabella giochi proibiti

 Quesito: Per l'omessa esposizione della tabella dei giochi proibiti qual'è la sanzione?

 La mancata esposizione della tabella dei giochi proibili continua ad essere sanzionata penalmente.
Nel corso degli anni la giurisprudenza ha confermato questo orientamento, tenendo anche conto dell'eccezione (depenalizzazione  intervenuta operata dal d. Lgs. n. 8 del 2016), sollevata da alcuni ricorrenti, denunciati per questa ipotes.
Pertanto si riconferma, in ogni sua parte,  quanto già sostenuto dal sottoscritto  nel settembre del 2012 di cui si riporta il link:

mercoledì 14 novembre 2018

Decreto Sicurezza 2: Tutte le novità

Mentre sono ancora in itinere i lavori per la conversione DL 113/2018, vengono approvati dal Senato alcuni articoli.
Si riporta il comunicato del 12 novembre.
----------------------

Autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa extra

Attività lavorativa extra
Appartiene alla giurisdizione del G.O. la controversia sull'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa extra


Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, e non in quella del giudice amministrativo, una controversia avente ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di diniego in ordine alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di diversa attività lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro e/o extra impiego. Tanto, alla stregua di quanto previsto dall'art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001, avendo gli atti impugnati natura di atti di gestione del rapporto di lavoro (che è ricompreso nel cd. pubblico impiego contrattualizzato) ed essendo, perciò, la loro cognizione devoluta al G.O. T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. I, 23 ottobre 2018, n. 982
 http://www.quotidianopa.leggiditalia.it

Mobilità: necessaria identità di qualifica funzionale dei dipendenti coinvolti

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di autorizzare una mobilità per interscambio tra dipendenti appartenenti, rispettivamente, alla categoria D, posizione economica D2, ed alla categoria D3, posizione economica D6.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 128/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 ottobre, hanno ribadito che la mobilità in compensazione, al pari della mobilità volontaria, deve garantire la necessaria neutralità ai fini delle assunzioni ai sensi dell’articolo 1, comma 47, della legge 311/2004 e può avvenire solo tra dipendenti appartenenti al medesimo profilo professionale (da intendersi con riferimento al sistema di classificazione di cui all’art. 3 CCNL 31.03.1999, come modificato dall’art. 12 CCNL 2016-2018).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Liguria del. n. 128 -18
 https://www.self-entilocali.it

Le indicazione del Presidente Anac sugli acquisti di importo inferiore a 1000 euro

A seguito di richieste di chiarimento circa l’applicabilità dell’art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro, il Presidente dell’Anac ha fornito indicazioni tramite un comunicato.

Maxisanzione per lavoro nero: il parere dell’Ispettorato del Lavoro

A seguito di una richiesta di parere sulla corretta applicazione del regime sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1, co. 913, L. n. 205/2017, nelle ipotesi di irrogazione di una maxisanzione per lavoro “nero”, l’Inl pubblica, il 9 novembre 2018, la nota n. 9294.

L’Ispettorato chiarisce che la normativa vigente prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da 1000 a 5000 euro, nei confronti dei datori di lavoro o dei committenti, che corrispondono ai lavoratori la retribuzione senza avvalersi degli strumenti di pagamento tracciabili, indicati dall’art. 1, co. 912, L. n. 205/2017.

Viene evidenziato che la fattispecie, oggetto della richiesta, riguarda l’ipotesi in cui gli organi ispettivi abbiano accertato l’impiego di lavoratori “in nero” e riscontrato altresì che la remunerazione dei medesimi lavoratori sia avvenuta in contanti e non mediante gli strumenti di pagamento prescritti dal citato art. 1, co. 910.

In tali casi, pur non potendosi escludere a priori l’applicazione della sanzione amministrativa, l’Ispettorato sottolinea come l’illecito si configuri solo laddove sia accertata l’effettiva erogazione della retribuzione in contanti. Pertanto, nelle ipotesi di accertata corresponsione giornaliera della retribuzione, si potrebbero configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro in “nero” sono state effettuate.

Mit: allargata platea per corsi esaminatori patente di guida

 L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, tramite la nota n. 9294 del 9 novembre 2018, fornisce un parere riguardo la sanzione per mancato versamento della retribuzione con strumenti tracciabili.

martedì 13 novembre 2018

Conversione delle patenti rilasciate ai volontari della Croce Rossa Italiana

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5

lunedì 12 novembre 2018

ANTICIPAZIONI: accesso al CED e Taser, ecco cosa prevede il futuro Decreto Sicurezza


 Queste sono solo alcune delle anticipazioni del nuovo DECRETO SICUREZZA e quindi non è detto che non venga ulteriormente modificato nei prossimi giorni 
Su telegram tutto l'epub del decreto sicurezza

Codici unionali armonizzati:Aggiornamento


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5


Prot. n. 27666/8.7.1
Roma, 8 novembre 2018

OGGETTO:
Codice unionale armonizzato 61 "guida in orario diurno"

Come noto, la Commissione medica locale, in sede di accertamento sanitario per il rilascio e la conferma di validità della patente di guida, può imporre ad un conducente il codice unionale armonizzato "61", che consente, al conducente, di poter guidare solo in orario diurno.
Al fine di dirimere ogni dubbio in merito alla locuzione "guida in orario diurno", laddove non risulti altra specifica indicazione da parte della Commissione medica locale, si ritiene che detta prescrizione sulla base dei criteri fissati dall'art. 153, comma 1 del codice della strada non consenta l'attività di guida "da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere".

f.to IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Sergio Dondolini

Dopo l'errata corridge effettuata con comunicato lo scorso 7 aprile 2018 e con la nuova modifica:
codici armonizzati dell’Unione europea
CONDUCENTE (motivi medici)
01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi
01.01. Occhiali
01.02. Lenti a contatto
01.05. Occlusore oculare
01.06. Occhiali o lenti a contatto
01.07. Aiuto ottico specifico
02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
03. Protesi/ortosi per gli arti
03.01. Protesi/ortosi per gli arti superiori
03.02. Protesi/ortosi per gli arti inferiori
MODIFICHE DEL VEICOLO
10. Cambio di velocità modificato
10.02. Selezione automatica del rapporto di trasmissione
10.04. Dispositivo di controllo della trasmissione adattato
15. Frizione modificata
15.01. Pedale della frizione adattato
15.02. Frizione manuale
15.03. Frizione automatica
15.04. Misura per impedire il blocco o l’azionamento del pedale della frizione
20. Dispositivi di frenatura modificati
20.01. Pedale del freno adattato
20.03. Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
20.04. Pedale del freno a scorrimento
20.05. Pedale del freno basculante
20.06. Freno manuale
20.07. Azionamento del freno con una forza massima di ... N (*) [ad. esempio: “20.07(300N)”]
20.09. Freno di stazionamento adattato
20.12. Misura per impedire il blocco o l’azionamento del pedale del freno
20.13. Freno a ginocchio
20.14. Azionamento del dispositivo di frenatura assistito da una forza esterna
25. Dispositivo di accelerazione modificato
25.01. Pedale dell’acceleratore adattato
25.03. Pedale dell’acceleratore basculante
25.04. Acceleratore manuale
25.05. Acceleratore a ginocchio
25.06. Azionamento dell’acceleratore assistito da una forza esterna
25.08. Pedale dell’acceleratore sul lato sinistro
25.09. Misura per impedire il blocco o l’azionamento del pedale dell’acceleratore
31. Adattamenti e protezioni dei pedali
31.01. Set supplementare di pedali paralleli
31.02. Pedali sullo stesso livello (o quasi)
31.03. Misura per impedire il blocco o l’azionamento dei pedali dell’acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi
31.04. Fondo rialzato
32. Sistemi combinati di freno di servizio e di acceleratore
32.01. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato tramite una mano
32.02. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato da una forza esterna
33. Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e sterzo
33.01. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite una mano
33.02. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite due mani
35. Disposizione dei comandi modificata. (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione ecc.)
35.02. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo
35.03. Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo
35.04. Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo
35.05. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo e senza rilasciare i meccanismi dell’acceleratore e dei freno
40. Sterzo modificato
40.01. Sterzo con forza massima di azionamento di ... N (*) [ad esempio “40.01 (140N)”]
40.05. Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto ecc.)
40.06. Posizione adattata del volante
40.09. Sterzo controllato tramite piede
40.11. Dispositivo di assistenza al volante
40.14. Servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio
40.15 Servosterzo alternativo adattato controllato tramite due mani o due braccia

42. Dispositivi di visione laterale/posteriore modificati
42.01. Dispositivo retrovisore adattato
42.03. Dispositivo interno aggiuntivo che permette una visione laterale
42.05. Dispositivo di visione degli angoli ciechi
43. Posizione del sedile del conducente
43.01. Altezza del sedile conducente che consente una visione normale e a distanza normale dal volante e dai pedali
43.02. Sedile conducente adattato alla forma del corpo
43.03. Sedile conducente con supporto laterale per una buona stabilità
43.04. Sedile conducente dotato di braccioli
43.06. Adattamento della cintura di sicurezza
43.07. Tipo di cinture di sicurezza con supporto per una buona stabilità
44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
44.01. Impianto frenante su una sola leva
44.02. Freno della ruota anteriore adattato
44.03. Freno della ruota posteriore adattato
44.04. Acceleratore adattato
44.08. Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il cuoio con ambedue i piedi contemporaneamente e di tenere in equilibrio il motociclo in posizione di arresto e di stazionamento
44.09. Forza massima di stazionamento del freno della ruota anteriore ... N (*) [ad esempio “44.09 (140N)”]
44.10. Forza massima di azionamento del freno della ruota posteriore ... N (*) [ad esempio 44.10(240N)”]
44.11. Poggiapiedi adattato
44.12. Manubrio adattato
45. Solo per motocicli con sidecar
46. Solo per tricicli
47. Limitata a veicoli di più di due ruote in cui non è necessario l’equilibrio del conducente per l’avviamento, l’arresto e lo stazionamento
50. Limitata ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo) Lettere utilizzate in combinazione con i codici da 01 a 44 per ulteriori specifiche:
a: a sinistra
b: a destra
c: mano
d: piede
e: nel mezzo
f: braccio
g: pollice
CODICI RELATIVI A LIMITAZIONI DELL’USO
61. Guida in orario diurno (da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere)
62. Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell’ambito della città/regione
63. Guida senza passeggeri
64. Velocità di guida limitata a ... km/h
65. Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente
66. Guida Senza rimorchio
67. Guida non autorizzata in autostrada
68. Niente alcool
69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN
50436. L’indicazione di una data di scadenza è facoltativa (ad esempio, “69” o “69” (1.1.2016)]
QUESTIONI AMMINISTRATIVE
70. Sostituzione della patente n. ... rilasciata da ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio “70.0123456789.NL”)
71. Duplicato della patente n. ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio “71.987654321.HR”)
73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)
78. Limitata a veicoli con cambio automatico
79. [...] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell’articolo 13 della presente direttiva.
79.01. Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car
79.02. Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero
79.03. Limitata a tricicli
79.04. Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg
79.05. Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg
79.06. Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3.500 kg
80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni
81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni
95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l’obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fi no a [ad esempio: “95(1.1.12)”]
96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3.500 kg ma non sup. a 4.250 kg
97. Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 (**)
- Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.
Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11;»

L'esecuzione forzata decade dopo 5 anni ma solo in materia di C.d.S.

"L'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanzaingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della legge n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata legge n. 689 del 1981".

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 28529/18; depositata l’8 novembre

domenica 11 novembre 2018

Elezione di domicilio contenuta in un verbale di polizia giudiziaria non sottoscritto dal dichiarante: rimessa una questione alle Sezioni Unite

Cassazione Penale, Sez. VI, Ordinanza, 9 ottobre 2018 (ud. 12 settembre 2018), n. 45477
Presidente Petruzzellis, Relatore Vigna
Si segnala l’ordinanza con cui è stata rimessa alle Sezioni Unite una questione di diritto relativa alla validità della elezione di domicilio effettuata dall’indagato all’interno di un verbale sul quale il predetto si sia rifiutato di apporre la propria firma.
Sul punto – si legge nell’ordinanza – si registrano due orientamenti giurisprudenziali:
  • secondo un primo orientamento, «la mancata sottoscrizione, da parte dell’indagato, del verbale contenente l’elezione di domicilio ne determina l’invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l’atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese, o all’intenzione di non dare più corso all’elezione di domicilio»;
  • secondo altro indirizzo, «l’elezione di domicilio contenuta nel verbale di polizia giudiziaria, attesa la sua natura di dichiarazione di volontà avente valore negozial-processuale, è nulla qualora il verbale non risulti sottoscritto dal dichiarante, mancando il dato della formale e concreta riferibilità della dichiarazione a tale soggetto, in quanto il rifiuto della sottoscrizione del verbale implica il rifiuto di eleggere domicilio e la conseguente nullità delle notificazioni eseguite in un luogo non scelto, né approvato dall’imputato».
Alla luce di tale contrasto, è stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: «se l’elezione di domicilio contenuta nel verbale di polizia giudiziaria debba essere considerata tamquam non esset quando il verbale non risulti sottoscritto dal dichiarante con conseguente nullità delle notificazioni eseguite nel luogo indicato nel verbale dall’imputato».

Scarica l’ordinanza
 
Articolo scritto da Redazione Giurisprudenza Penale il 10 ottobre 2018 
 

ORARIO DI LAVORO FLESSIBILE: COMPENSO DEBITI ORARI


L'Aran - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - il 30 ottobre scorso si è espressa in merito alla richiesta di un parere da parte di un Ente, il quale, chiede di sapere se alla luce delle previsioni dell'art.27 del nuovo CCNL delle Funzioni Locali, concernente l'orario di lavoro flessibile, gli eventuali crediti residui risultanti a fine mese possono essere utilizzati per compensare debiti orari del mese successivo e se a fine mese il dipendente ha un saldo negativo tra crediti e debiti orari, derivanti dall'utilizzo delle fasce di flessibilità, si deve procedere alla decurtazione della retribuzione.

L'Agenzia osserva che in ordine al vincolo per cui l'eventuale debito orario derivante dalla fruizione da parte del lavoratore di spazi di flessibilità oraria, in entrata o in uscita, deve essere recuperato nel mese di maturazione, non ha portata assoluta ma, può, entro certi limiti, essere derogato.

Inoltre, nelle ipotesi del sopraggiungere di un impedimento, oggettivo ed imprevisto, che non consenta al lavoratore il recupero orario entro il mese di maturazione del debito orario, es. una malattia insorta che si protragga per una durata tale nel mese da non consentire la prestazione dovuta entro il termine prestabilito. In tali casi, si ritiene possibile lo slittamento del termine al mese successivo a quello di maturazione. Sarà cura del dirigente concordare con il dipendente le modalità temporali per garantire il recupero della prestazione dovuta ed evitare ulteriori dilazioni del termine stesso. Altra fattispecie di possibile deroga può essere rappresentata dalla necessità di soddisfare specifiche ed oggettive esigenze organizzative dell'ente stesso. la scelta contrattuale, per cui il recupero del debito orario deve avvenire entro il mese di maturazione del debito stesso, è finalizzata a salvaguardare le esigenze organizzative e gestionali degli enti a fronte della fruizione da parte del lavoratore di forme di flessibilità oraria. Proprio per tale specifica finalizzazione, si ritiene che l'ente possa decidere di concordare con il dipendente modalità di recupero del debito orario anche nel mese successivo a quello di maturazione, ove una tale opzione corrisponda ad una effettiva necessità di soddisfare future, specifiche e precise esigenze organizzative ed operative dell'ente.

In ordine al secondo problema, l'Ageniza esprime perplessità sulla stessa ammissibilità di spazi di flessibilità positiva non collegati al recupero di quelli negativi. Tale aspetto assume un particolare rilievo, in quanto trattandosi di prestazioni ulteriori, rispetto all'orario ordinario, potrebbe configurarsi come orario di lavoro straordinario.

ARAN, PARERE, 30 OTTOBRE 2018
http://www.logospa.it

PERMESSI PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: NUOVA DISCIPLINA

L'Aran - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - ha espresso un parere in materia di permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Ai sensi dell'art.35 nuovo CCNL Funzioni Locali, tali permessi ove fruiti cumulativamente per una intera giornata lavorativa, comportano una riduzione del monte ore annuo di 18 ore a disposizione del dipendente pari alla durata dell'orario di lavoro che il dipendente stesso avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

In particolare, l'Ente, chiede di sapere come raccordare tale disciplina con le assenze previste dall'art.55-septies, comma 5, ter, del D.Lgs.n.165/2001, per le quali non è previsto alcuna limitazione annuale e come applicare la regola del riproporzionamento delle ore annuali di permesso spettanti al dipendente nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

L'Agenzia, premette che l'art. 35 del CCNL introduce un'organica ed esaustiva disciplina in materia di "assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici", che non si pone in contrasto rispetto alla previsione normativa dell'art. 55-septies del d.lgs. 165/2001.

La disciplina contrattuale in esame introduce, in primo luogo, una nuova tipologia di permessi, prima non prevista dai CCNL, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Tali assenze si differenziano dalla malattia, pur essendo a questa assimilabili, in quanto non caratterizzate da patologia in atto o incapacità lavorativa.

Per tale prima tipologia di assenza, riconducibile più propriamente alla nozione di "permesso", viene previsto un plafond annuo di 18 ore. Relativamente alla fruizione delle 18 ore di permesso annuo, nei casi di rapporto a tempo parziale, si avrà:

- apporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale: si procede al riproporzionamento sia del numero annuo dei permessi orari spettanti, sia della durata convenzionale della giornata lavorativa, ai fini del computo del periodo di comporto,

- rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale: si procede al riproporzionamento del numero annuo delle ore di permesso, tenendo conto dei giorni di lavoro settimanali di presenza del titolare di tale tipologia di rapporto di lavoro rispetto a quelli previsti per il lavoratore a tempo pieno.

ARAN, PARERE, OTTOBRE 2018
 http://www.logospa.it

mercoledì 7 novembre 2018

Polizia giudiziaria, cade l’obbligo di informare i superiori: è incostituzionale |Volpe: sventata fuga notizia legittimata





Il testo varato dal governo Renzi nel 2016 prevedeva che l’informativa di reato dovesse scalare le gerarchie di polizia, carabinieri, Guardia di finanza così da arrivare direttamente al governo

Decreto Sicurezza:Approvato dal Senato ora passa alla camera (testo)

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata"

domenica 4 novembre 2018

“la condanna del proprietario del suolo agli adempimenti previsti dall'art. 192 del D.Lgs n. 152/2006 necessita di un accertamento sulla responsabilità

AMBIENTE-ECOLOGIA: Secondo costante e condiviso orientamento giurisprudenziale:
a) “la condanna del proprietario del suolo agli adempimenti previsti dall'art. 192 del D.Lgs n. 152/2006 necessita di un serio accertamento della sua responsabilità da effettuarsi in contraddittorio, ancorché fondato su presunzioni e nei limiti della esigibilità ove si ravvisi il titolo colposo di tale responsabilità, non potendosi configurare, in assenza di una apposita previsione di legge nazionale, alla stregua del diritto europeo, una responsabilità del proprietario da posizione”;

Scoppia bombola in una sagra :omesso controllo e falso da parte del Comandante di Polizia Municipale

CORTE DI CASSAZIONE:S.c.i.a. e D.i.a. vanno controllate

Servizio rimozione veicoli in sosta di intralcio: no alla gara innovativa tipo "Uber"

TAR LAZIO
Secondo il TAR la scelta dei soggetti addetti alla rimozione non può essere delegata al gestore della piattaforma informatica.

Si può vendere il pane non confezionato per strada o è reato?

Un ambulante è accusato di aver detenuto per la vendita una decina di chilogrammi di pane non confezionato ed esposto ad inquinamento ambientale.