mercoledì 29 aprile 2015

Attività di tintolavanderia. Responsabile tecnico

Parere 28 aprile 2015 (prot. n. 59419) -
Il parere del 28 aprile 2015 fornisce chiarimenti in relazione a due quesiti su:
requisiti per l’acqusizione della qualifica di responsabile tecnico
lavanderie a gettone self service necessità di nomina di responsabile tecnico.

Allegato
Parere 28 aprile 2015 (pdf, 210 kb)


lunedì 27 aprile 2015

Orari sale giochi ed esercizi nei quali sono installate le relative apparecchiature. Disciplina sindacale - Sale giochi - Esercizi nei quali siano installate le relative apparecchiature - Orari - Ordinanza sindacale ex art. 50, comma 7, D.Lgs. n. 267 del 2000 - Legittimità

 Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano, Sezione 4
Sentenza 21 aprile 2015, n. 995
Integrale

Orari sale giochi ed esercizi nei quali sono installate le relative apparecchiature. Disciplina sindacale - Sale giochi - Esercizi nei quali siano installate le relative apparecchiature - Orari - Ordinanza sindacale ex art. 50, comma 7, D.Lgs. n. 267 del 2000 - Legittimità



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

SEZIONE QUARTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3129 del 2013, proposto da:

An.Br. e Bar Ba. S.n.c. di An. e An.Br., rappresentati e difesi dagli avv. Ge.Bl., Ci.Be., Gi.Ma.Ta., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, corso (...);

contro

Comune di Lecco, rappresentato e difeso dall'avv. Ma.Pe., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ol.Fi. in Milano, corso (...)

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecco, non costituita;

sul ricorso numero di registro generale 3130 del 2013, proposto da:

An.Br. e Br. S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. Ge.Bl., Ci.Be., Al.Do., Gi.Ma.Ta., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, corso (...);

contro

Comune di Lecco, rappresentato e difeso dall’avv. Ma.Pe., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ol.Fi. in Milano, corso (...)

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecco, non costituita;

per l’annullamento

1) quanto al ricorso n. 3129, del 2013:

- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Lecco datata 5 novembre 2013 n. 302, con la quale si dispone che “per l'esercizio di apparecchi e congegni automatici da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del R.D. 773/1931 presenti in: a) esercizi autorizzati ex art. 86 T.U.L.P.S. b) esercizi autorizzati ex art. 88 T.U.L.P.S. un orario massimo di attivazione dalle ore 10.00 alle ore 24.00, con l’obbligo, in caso di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S., di comunicare al Comune l’orario praticato”;

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Lecco n. 69 del 14 ottobre 2013, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la disciplina degli orari per l’esercizio delle attività di gioco lecito sul territorio comunale”, pubblicata sull’Albo Pretorio dal 18 ottobre 2013 al 2 novembre 2013;

- ogni altro atto connesso compresa la comunicazione 5 giugno 2013 prot. n. 29457 del Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL di Lecco, in quanta richiamata per relationem e allegata agli atti e provvedimenti suindicati;

2) quanto al ricorso n. 3130, del 2013:

- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Lecco datata 5 novembre 2013 n. 302, con la quale si dispone che “per l’esercizio di apparecchi e congegni automatici da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. 773/1931 presenti in: a) esercizi autorizzati ex art. 86 T.U.L.P.S. b) esercizi autorizzati ex art. 88 T.U.L.P.S. un orario massimo di attivazione dalle ore 10.00 alle ore 24.00, con l’obbligo, in caso di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S., di comunicare al Comune l’orario praticato” ;

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Lecco n. 69 del 14 ottobre 2013, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la disciplina degli orari per l’esercizio delle attività di gioco lecito sul territorio comunale”, pubblicata sull’Albo Pretorio dal 18 ottobre 2013 al 2 novembre 2013;

- ogni altro atto connesso compresa la comunicazione 5 giugno 2013, prot. n. 29457, del Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL di Lecco, in quanta richiamata per relationem e allegata agli atti e provvedimenti suindicati.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecco e di Comune di Lecco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili, chiedendone l’annullamento.

Si costituisce in giudizio il Comune di Lecco, eccependo l’infondatezza del ricorso avversario, chiedendone il rigetto.

Le parti hanno prodotto memorie e documenti.

Con ordinanza depositata in data 13 gennaio 2014, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare contenuta nel ricorso, mentre l’appello cautelare è stato respinto con ordinanza del Consiglio di Stato depositata in data 5 marzo 2014.

All’udienza del 19 marzo 2015, le cause sono state trattenute in decisione.

DIRITTO

1) In via preliminare il Tribunale dispone la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, in quanto strettamente connessi sul piano oggettivo e soggettivo, poiché, da un lato, hanno ad oggetto i medesimi atti e investono parti parzialmente coincidenti, dall’altro, recano l’articolazione di censure di analogo contenuto.

2) An.Br. e An. Br. sono amministratori di due società, parimenti ricorrenti, che gestiscono rivendite di generi di monopolio, ubicate nel Comune di Lecco, all’interno delle quali sono installati apparecchi da gioco lecito, di cui all’art. 110 del r.d. n. 773/1931, che erogano vincite in denaro.

Con ordinanza datata 5 novembre 2013, n. 302, il Sindaco del Comune di Lecco ha limitato l’orario di attivazione degli apparecchi e dei congegni automatici da gioco, di cui all’art. 110, comma 6, del r.d. 773/1931, contenendolo tra le ore 10.00 e le ore 24.00.

Il Provvedimento richiama la comunicazione datata 5 giugno 2013, prot. n. 24957, del Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL di Lecco, evidenziando come tale relazione metta in luce “dati preoccupanti” con specifico riferimento alla realtà del Comune di Lecco e dei Comuni circostanti, stimando la presenza sul territorio di “72.220 giocatori d’azzardo in età compresa tra i 18 e i 74 anni”, molti dei quali classificabili come giocatori problematici e patologici.

Il provvedimento, oltre a ricordare il ruolo istituzionale dell’ente locale, esponenziale della relativa comunità, di cui deve curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, non solo in termini di tutela della salute pubblica, ma anche di benessere individuale e collettivo, esplicita di ritenere comprese tra le competenze comunali anche quella di “contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata delle possibilità di accesso al gioco a denaro costituisce di per sé un obiettivo accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza, con le ben note conseguenze pregiudizievoli sia nella vita personale e familiare dei cittadini (anche di minore età) che a carico dei servizi sociali comunali (e quindi del bilancio comunale) chiamati a intervenire per fronteggiare situazioni di disagio connesse alle ludopatie”.

Muovendo da tali premesse, la determinazione gravata correla esplicitamente l’attribuzione al Sindaco del potere di coordinare gli orari degli esercizi commerciali alla finalità di contrastare fenomeni di patologia sociale derivanti dal gioco d’azzardo e, proprio sulla base di tale destinazione funzionale del potere sindacale, delimita gli orari di attivazione degli apparecchi da gioco.

3) I ricorrenti articolano più censure, da trattare congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, dirette a contestare la mancanza di un fondamento normativo al potere esercitato dal Sindaco di Lecco, siccome incidente sugli orari di attivazione degli apparecchi da gioco lecito e non sugli orari di apertura degli esercizi commerciali che li ospitano.

Inoltre, si lamenta la carenza di motivazione, la mancanza dei presupposti di adozione del provvedimento e la violazione delle garanzie partecipative, per omesso coinvolgimento nell’iter istruttorio delle associazioni di categoria.

Le censure sono infondate.

I ricorrenti sostengono, in primo luogo, che l’ordinanza impugnata violerebbe il riparto costituzionale di competenza in tema di gioco lecito, il quale, pur non essendo esplicitamente elencato nelle materie di competenza statale, sarebbe compreso nella competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ex art. 117, comma 2, lett. h, Cost., sicché non sarebbe configurabile alcuna competenza degli enti locali a disciplinare qualsivoglia aspetto del gioco lecito.

La tesi non può essere condivisa.

Il fondamento normativo del potere esercitato dal Comune di Lecco è costituito dall’art. 50 del d.l.vo 2000 n. 267, ove si assegna al sindaco il compito di coordinare ed organizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

La portata dei poteri disciplinatori riconosciuti dall’art. 50 è stata recentemente esaminata dalla Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 220/2014.

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 nella parte in cui tale norma non prevede che i poteri dalla stessa attribuiti al Sindaco possano essere esercitati con finalità di contrasto del fenomeno del gioco di azzardo patologico, evidenziando come “l’evoluzione della giurisprudenza amministrativa, sia di legittimità, sia di merito, ha elaborato un’interpretazione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, compatibile con i principi costituzionali evocati, nel senso di ritenere che la stessa disposizione censurata fornisca un fondamento legislativo al potere sindacale in questione”.

La Corte richiama l’orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Tribunale, secondo cui la generale previsione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 legittima il sindaco a disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco, perché tale disciplina è funzionale alle esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica (in argomento, tra le altre, Tar Lombardia Brescia, sez. II, 31 agosto 2012, n. 1484; Tar Lazio Roma, sez. II, 2 aprile 2010, n. 5619).

Proprio valorizzando questa impostazione interpretativa, la Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibile la questione di costituzionalità, in considerazione della non adeguata utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce al giudice rimettente e della “mancata esplorazione di diverse, pur praticabili, soluzioni ermeneutiche”, con ciò implicitamente invitando il giudice a quo a “praticare” l’opzione interpretativa da essa richiamata, onde scongiurare che la norma in questione possa porsi in contrasto con i principi costituzionali (sulla questione specifica, già Tar Lombardia Milano, sez. I, 13 marzo 2015, n. 704).

Del resto, già con sentenza n. 300/2011, la Corte Costituzionale ha precisato che le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d’azzardo sono finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, sicché non sono riferibili alla competenza legislativa statale in materia di “ordine pubblico e sicurezza”, che attiene alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso questo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale.

Ne deriva che la disciplina in tema di sale da gioco non è diretta a garantire l’ordine pubblico, in quanto gli apparecchi da gioco sono considerati esclusivamente nel loro aspetto negativo di strumenti di grave pericolo per la salute individuale e il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale.

Benessere psico-fisico la cui tutela è sicuramente compresa tra le attribuzioni dell’ente locale, non solo in base alla generale previsione dell’art. 3 del d.l.vo 2000 n. 267, ma anche in considerazione delle norme che attribuiscono al Sindaco un potere di ordinanza a tutela della salute dei cittadini, in caso di emergenza sanitarie, ai sensi del medesimo art. 50 del TUEL.

Né rileva in senso contrario la circostanza che il Sindaco non abbia disciplinato l’orario di apertura e di chiusura degli esercizi, ma gli orari di attivazione degli apparecchi da gioco.

Invero, una volta messa in luce la correlazione tra il potere in esame e le finalità di tutela anche della salute e del benessere dei cittadini, è del tutto ragionevole ritenere che la delimitazione degli orari possa essere effettuata in maniera selettiva, ossia in relazione al tipo di attività svolta all’interno dei pubblici esercizi, delimitando l’orario di svolgimento delle singole attività, come l’attivazione delle apparecchiature da gioco.

Ne deriva che il potere esercitato dal Sindaco nel caso concreto trova preciso fondamento nell’art. 50, comma 7, del d.l.vo 2000 n. 267, interpretato in coerenza con i canoni ermeneutici già evidenziati dalla giurisprudenza amministrativa e valorizzati dalla giurisprudenza costituzionale, con conseguente infondatezza della censura di difetto di attribuzioni.

Parimenti sono infondate le doglianze di carenza di motivazione e difetto dei presupposti di adozione del provvedimento gravato.

L’amministrazione ha posto a fondamento della limitazione degli orari di attivazione degli apparecchi da gioco le puntuali risultanze dell’analisi compiuta dal dipartimento delle dipendenze presso l’ASL di Lecco, che riferisce, sulla base di precisi dati numerici, della rilevante diffusione dei fenomeni di gioco problematico e di gioco patologico sul territorio del Comune di Lecco e dei Comuni limitrofi.

Inoltre, l’indagine dà atto dell’attivazione da parte dell’Asl, sempre sul territorio di riferimento, di interventi, organizzati con la partecipazioni di organismi pubblici e privati, diretti a porre rimedio alla diffusione del fenomeno del gioco patologico, a concreta dimostrazione dell’effettiva consistenza che il problema ha assunto a livello locale.

I dati esposti negli atti istruttori richiamati dal provvedimento impugnato non sono confutati nella loro concreta consistenza, perché i ricorrenti si limitano a lamentare in modo generico l’inconsistenza dei presupposti dell’atto, sviluppando considerazioni prive di elementi di riscontro.

Ecco, allora, che la determinazione gravata presenta un apparato motivazionale del tutto adeguato, che manifesta, anche mediante il rinvio alle analisi tecniche compiute dagli organismi competenti, l’attualità e la concretezza dell’esigenza di intervenire al fine di contenere la diffusione del gioco patologico.

Del resto, è evidente che la limitazione degli orari di attivazione delle apparecchiature da gioco costituisce uno strumento concretamente idoneo a limitarne la possibilità di utilizzo, così da integrare una misura amministrativa funzionale a delimitare la diffusione del fenomeno del gioco patologico, con conseguente assenza dei vizi logici ipotizzati dai ricorrenti.

Quanto poi alla dedotta violazione delle garanzie partecipative per mancato coinvolgimento delle organizzazioni di categoria, va osservato, in primo luogo, che la censura presenta evidenti profili di inammissibilità, perché non è sorretta da un concreto interesse e da un’attuale legittimazione riferibili ai ricorrenti.

Invero, essi, da un lato, non agiscono in veste di portatori di interessi metaindividuali, ma in qualità di singoli titolari di pubblici esercizi, dall’altro, non dimostrano che il pregiudizio da loro lamentato e posto a base del gravame si traduca nella lesione di un interesse collettivo, frustrato dal difetto di partecipazione procedimentale delle associazioni di categoria.

In ogni caso, la censura è palesemente infondata, perché si traduce nella mera affermazione di una lesione formale, visto che non sono individuate le informazioni e gli interessi che la partecipazione ipotizzata avrebbe introdotto in sede procedimentale.

Sul punto, vale precisare come sia ormai acquisito a livello giurisprudenziale il valore necessariamente sostanziale delle garanzie partecipative, che sono violate solo quando si verifica l’effettiva frustrazione della possibilità per l’interessato di sottoporre all’amministrazione dati di fatto o di diritto idonei ad incidere sulla determinazione finale (cfr. tra le tante, in tema di valenza necessariamente sostanziale delle garanzie partecipative, si considerino: T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 luglio 2009, n. 6451; Consiglio di Stato, sez. V, 02 febbraio 2010, n. 431; Consiglio di Stato, sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3786).

4) In definitiva i ricorsi sono infondati e devono essere respinti.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta definitivamente pronunciando, respinge i ricorsi indicati in epigrafe.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro e in parti uguali, al pagamento delle spese della lite in favore del Comune di Lecco, liquidandole in Euro 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano - Presidente

Mauro Gatti - Primo Referendario

Fabrizio Fornataro - Primo Referendario, Estensore

Depositata In Segreteria il 21 aprile 2015.

Patente di guida: Direttiva (UE) 2015/653 della Commissione, del 24 aprile 2015

È stata pubblicata Direttiva (UE) 2015/653 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE)

Notifica del verbale a persona diversa del destinatario: casi consentiti

Corte di Cassazione VI Sezione Civile - n. 7830 del 17 aprile 2015

Notifica del verbale – notifica nelle mani di familiare – destinatario residente in luogo diverso – anullamento – sussistenza

Quando non è possibile consegnare l’atto da notificare nelle mani del destinatario, l’art 139 cpc consente di notificare a persona diversa, purché ricorra il presupposto fondamentale che la notificazione avvenga presso il Comune di residenza del destinatario stesso, nella sua casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita la sua attività lavorativa. Nei suddetti casi di assenza del destinatario, si può procedere alla consegna dell’atto nelle mani di un soggetto che non sia soltanto in rapporti di parentela con il destinatario, ma che sia anche convivente oppure che sia persona addetta alla cura della casa cioè che abbia contatti quotidiani costanti con il destinatario. In questi casi opera la presunzione di ricezione fondata sul presupposto che le persone, che per vari motivi si trovano nella abitazione del destinatario (o nei luoghi dalla legge equiparati) possano consegnare l’atto allo stesso. Nel caso di specie la notifica del verbale è stata dichiarata invalida, perché consegnata alla madre del destinatario, ma non nell’abitazione della residenza dello stesso.


Cass_7830_del_17_aprile_2015.pdf (45126 byte)
 

domenica 26 aprile 2015

Tutti i provvedimenti soggetti a SCIA saranno individuati con precisione dal Governo delegato.Iniziato l'iter in Senato per la riforma della P.A.

"Delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, tenendo conto dei principi generali contenuti nelle norme di cui agli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che li disciplinano, dei principi del diritto europeo e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. La disposizione intende rendere più chiari i casi disilenzio assenso in materia di segnalazione certificata di inizio attività, istituti per i quali -- a seguito di successivi interventi normativi che hanno introdotto riferimenti ad ampie materie e a clausole generali-- l'ambito di applicazione è alquanto incerto e, quindi, il funzionamento limitato.
Il decreto sarà adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'interno previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da intendersi acquisito nel caso non pervenga entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dei decreti. Successivamente, sullo stesso sarà acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti"

giovedì 23 aprile 2015

Conversione di patenti di guida URUGUAY.Rinnovo Accordo

Circolare Prot. 9809 del 22/04/2015
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
Div_5_Circolare n. 9809 del 22/04/2015: conversione di patenti di guida_URUGUAY._Rinnovo Accordo
testo Div_5_9809_2015: Conversione di patenti di guida._URUGUAY_Rinnovo Accordo
Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato in data 13/04/2015, con nota n. MAE00767922015-04-13, che l’accordo tra la Repubblica Italiana e l’Uruguay, in materia di patenti di guida, già in vigore dal 12/12/2009 al 12/12/2014, è stato rinnovato ed entra in vigore il 17/05/2015. L’Accordo, che si trasmette completo di allegati, ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti il 17 maggio 2020. Si fa presente perciò agli Uffici della Motorizzazione che, a partire dal 17/05/2015, possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida in corso di validità, rilasciate dallo Stato indicato in oggetto. Si sottolinea che in data 17/05/2015 potranno essere accettate richieste di conversione di patenti uruguaiane aventi scadenza in pari data o successiva, poiché l’Accordo non è stato vigente dal 13/12/2014 al 16/05/2015. Si sottolinea infatti, in via generale, che le patenti extracomunitarie scadute (e non confermate di validità) durante il periodo in cui il relativo Accordo non era vigente, perchè non ancora rinnovato, non possono essere convertite. Nel confermare le disposizioni impartite con circolare n. 104946/23.18.01 del 04/12/2009, si sottolinea che il rinnovo dell’Accordo ha comportato l’aggiornamento delle Tabelle di equipollenza e dell’Elenco modelli di patente di guida. Le conversioni verranno effettuate, senza esami, in conformità alla I Tabella di equipollenza, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti uruguaiane alle categorie di patenti italiane. La modifica dell’Elenco modelli non comporta alcuna novità per codesti Uffici della Motorizzazione, poiché la variazione riguarda solo i fac simile di patenti rilasciate in Italia. Essendo confermate tutte le disposizioni di cui alla citata circolare n. 104946, restano immutate anche le modalità per la conversione delle patenti uruguaiane, per la restituzione delle patenti ritirate dopo la conversione e gli indirizzi delle Rappresentanze diplomatiche. Si trasmette il nuovo elenco di Stati, che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia, aggiornato con la nuova data di scadenza per l’Uruguay.



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Dal Tar Lazio «no» all’obbligo di permesso per le visite mediche

Niente obbligo di permesso per il dipendente pubblico che effettua visite mediche, terapie ed esami diagnostici . In tutti questi casi si torna, almeno fino a quando non sarà introdotta una nuova regolamentazione, alla vecchia disciplina, che in pratica prevedeva per questi casi la classica assenza per malattia.

La decisione
La novità arriva dallasentenza 5714/15 del Tar Lazio che, accogliendo l'impugnazione da parte di un sindacato, ha cancellato la parte della circolare 2/14 della Funzione pubblicain cui appunto si stabiliva il ricorso al permesso per i dipendenti pubblici che dovessero assentarsi dal lavoro per sottoporsi a visite specialistiche, terapie o esami diagnostici. Per capire il problema occorre risalire al decreto «pubblico impiego» del 2013 (articolo 4, comma 16-bis, lettere a, b e c del Dl 101/13), che aveva modificato le vecchie regole scritte all'articolo 55-septies del Dlgs 165/2001.

Leggi l'articolo completo di Paola Cosmai qui 

Vedi anche:

Assenze per visite mediche, terapie e visite specialistiche: la situazione dopo la sentenza del TAR


mercoledì 22 aprile 2015

Regolamento recante regime giuridico di alcuni veicoli utilizzati dalle autoscuole per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti di guida.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 marzo 2015, n. 46 

Regolamento recante regime giuridico di alcuni veicoli utilizzati dalle autoscuole per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti di guida. (15G00059) (GU Serie Generale n.93 del 22-4-2015)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/05/2015 

 

 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo codice  della  strada»,
ed   in   particolare   gli   articoli   116   e   123   concernenti,
rispettivamente, le patenti per la  guida  dei  veicoli  a  motore  e
l'attivita' di autoscuole; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato,  alle
regioni ed enti locali ed, in particolare, l'articolo 105, comma 3; 
  Visto l'articolo 123, comma 7, del decreto  legislativo  30  aprile
1992,  n.  285,  laddove  e'   previsto   che   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con  propri  decreti,  tra
l'altro, le caratteristiche delle attrezzature, tra cui i veicoli, di
cui devono disporre le autoscuole per esercitare la loro attivita'; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  recante
attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE  concernenti  la
patente  di  guida,  ed  in  particolare  l'articolo  28  concernente
l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia  di  patenti,
nonche' l'allegato II, lettera B, concernente i  criteri  minimi  che
devono essere soddisfatti dai veicoli  impiegati  per  effettuare  le
prove di capacita' e comportamento; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  17
maggio 1995, n. 317, e successive modifiche e  integrazioni,  recante
la  disciplina  dell'attivita'  delle  autoscuole,  come  da   ultimo
modificato dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 10 gennaio 2014, n. 30; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  25  del  30
gennaio 2013, recante «Disciplina  della  prova  di  controllo  delle
cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti  per  il
conseguimento delle patenti  di  categoria  C1,  C,  D1  e  D,  anche
speciali, C1E, CE, D1E e DE» ed in particolare l'articolo 6, comma 1,
lettere b) e c); 
  Ritenuto di dover  adeguare  la  disciplina  in  materia  di  parco
veicolare delle autoscuole alle nuove disposizioni in materia di  cui
al predetto allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni,  nonche'  di
estendere il regime di mobilita' del parco veicolare  appartenente  a
piu' sedi di autoscuola aventi unico proprietario, anche ai centri di
istruzione  automobilistica  costituiti,  nell'ambito  della   stessa
provincia, da un unico consorzio; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 18 dicembre 2014; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Modifiche all'articolo 7-bis 
                 del decreto 17 maggio 1995, n. 317 
 
  1. All'articolo 7-bis del decreto 17  maggio  1995,  n.  317,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Possono essere messi a disposizione di un'autoscuola  o  di  un
centro  di  istruzione  automobilistica  i  veicoli  utili   per   le
esercitazioni e per la  prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei
comportamenti per il conseguimento: della patente di categoria B  con
il codice UE armonizzato  96,  di  cui  all'articolo  116,  comma  3,
lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, nonche' per il conseguimento  delle  patenti  di  guida
speciali e delle categorie B1 BE, C1, C1E, D1  e  D1E.  Tali  veicoli
possono essere messi a disposizione  dall'allievo  dell'autoscuola  o
del centro di istruzione automobilistica, o  da  terzi,  proprietari,
usufruttuari, locatari con facolta' di acquisto o venditori con patto
di riservato dominio. Qualora la disponibilita' da parte di un terzo,
in sede di prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti, sia
consentita a titolo oneroso, tali veicoli sono dotati del dispositivo
elettronico di cui al comma 1, terzo e quarto periodo.»; 
  b) al comma 4, le parole «e quelli di cui al comma 3,  lettera  a)»
sono sostituite da: «, B con il codice  UE  armonizzato  96,  di  cui
all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e  quarto  periodo,  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, B1  e  BE  nonche'  delle
patenti di guida speciali»; 
  c) al comma 5, le parole «di cui  al  comma  3,  lettera  b)»  sono
sostituite da: «utili al conseguimento  delle  patenti  di  guida  di
categoria C1, C1E, D1 e D1E»; 
  d) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I veicoli
in dotazione ad un consorzio possono essere utilizzati presso tutti i
centri  di  istruzione  automobilistica   costituiti   dal   medesimo
consorzio nell'ambito della stessa provincia.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 12 marzo 2015 
 
                                                    Il Ministro: Lupi 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2015 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 1224 

Art. 186, commi 2-sexies e 7, C.d-S., con aggravante. Pena lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis.Questione rimessa alla sezioni unite.




Corte di Cassazione, sez. IV Penale, ordinanza 9 – 15 aprile 2015, n. 15757
Presidente Zecca – Relatore Montagni

Ritenuto in fatto

1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Macerata, con sentenza in data 4.11.2014, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava la pena concordata dalle parti nei confronti di Z.A. , chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 186, commi 2-sexies e 7, cod. strada, con l'aggravante specifica di cui al comma 2-bis, del medesimo art. 186, per aver provocato un incidente stradale. Il giudicante sostituiva la pena con lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata ha proposto ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza, denunciando la violazione di legge ed il vizio motivazionale. La parte osserva che il giudice ha disposto la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, nonostante la sussistenza della condizione ostativa data dalla aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada. L'esponente osserva che, erroneamente, il giudice ha considerato che non risultasse dimostrata la sussistenza dello stato di ebbrezza in cui versava lo Z. , al momento del fatto, poiché il prevenuto si era rifiutato di sottoporsi al test strumentale. La parte pubblica assume che il responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada è da considerarsi "conducente in stato di ebbrezza" ex lege; osserva che il responsabile del predetto reato è infatti assoggettato alle pene previste dal comma 2, lett. e), dell'art. 186, citato; e considera, conclusivamente, che deve ritenersi operante la preclusione prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, per il caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, anche in riferimento alla fattispecie del rifiuto, di cui al comma 7, dell'art. 186, cod. strada.
3. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte accolga il ricorso.


Considerato in diritto

1. Osserva il Collegio che il tema di diritto dedotto con ricorso in esame è stato esaminato in recenti decisioni della Corte regolatrice, con diversi approdi di ordine interpretativo.
Il principio di diritto, al quale si è conformato il giudice procedente, muove dalla non configurabilità della circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, di cui al comma 2-bis, dell'art. 186, cod. strada, rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, previsto dall'art. 186, comma 7, cod. strada.
2. Sul punto, giova subito evidenziare che alcuna rilevanza sortisce, rispetto al tema in esame, l'intervenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in rapporto di prevalenza sulla contestata aggravante, ex art. 186, comma 2-bis, cod. strada.
Invero, la giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nel rilevare che il giudizio di comparazione tra circostanze opera soltanto ai fini della quantificazione della pena e che detto bilanciamento non consente di escludere la rilevanza della circostanza oggetto della valutazione, qualora la legge riconnetta all'esistenza della stessa, determinati effetti. Al riguardo, si è osservato che il giudizio di comparazione tre le circostanze, che conduca alla esclusione di una aggravante sul piano sanzionatorio, non fa venir meno la configurazione giuridica del reato aggravato e, di conseguenza, la procedibilità di ufficio eventualmente prevista per lo stesso (Cass. Sez. 4, sentenza n. 14502 del 12.10.1999, dep. 23.12.1999, Rv. 215542; Cass. Sez. 2, sentenza n. 24862 del 29.05.2009, dep. 16.06.2009, Rv. 244340). E la Corte regolatrice, soffermandosi specificamente sulla questione che oggi viene in rilievo, ha osservato che il giudizio di bilanciamento delle attenuanti, rispetto alla circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma I-bis, cod. strada, non incide sul trattamento sanzionatorio, in riferimento alla applicabilità della sanzioni amministrative accessorie ed alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità (Cass. Sez. 4, sentenza n. 2377 del 6.12.2013, dep. 20.01.2014, n.m.; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 30254 del 26/06/2013, dep. 12/07/2013, Rv. 257742).
3. Tanto premesso, deve allora considerarsi che il tema di rilievo è dato proprio dalla astratta configurabilità, o meno, della circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale "in stato di ebbrezza", prevista dall'art. 186, comma 1-bis, cod. strada, in riferimento alla autonoma fattispecie criminosa del rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, prevista dall'art. 186, comma 7, cod. strada.
Come puntualmente rilevato dall'Ufficio del Massimario, con relazione di contrasto n. 18/2015, la questione interpretativa oggi all'esame è stata diversamente risolta dalla giurisprudenza di legittimità.
3.1 Secondo un primo orientamento interpretativo, in verità coevo a quello contrapposto, che di seguito si verrà a richiamare, si è giunti ad affermare il principio in base al quale "la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per le verifica dello stato di ebbrezza". A sostegno dell'assunto, viene valorizzato il convergente richiamo, al comma 2, lett. c), dell'art. 186, cod. strada, operato sia dal comma 7, che dal comma 2-bis, dell'art. 186 citato (vedi: Cass. Sez. 4, n. 9318 del 14/11/2013, dep. 26/02/2014, Stagnare, Rv. 258215; ed anche Cass. Sez. 4, sentenza n. 43845 del 26.09.2014, dep. 21.10.2014, Rv 260602). In base a tale indirizzo, il richiamo operato dall'art. 186, comma 7, cod. strada, alle "pene" di cui al comma 2, lett. c), deve necessariamente comprendere anche l'aggravante prevista dal comma 2-bis, poiché detta ultima disposizione a sua volta richiama le sanzioni del secondo comma del medesimo articolo, prevedendone il raddoppio.
3.2 Altro indirizzo interpretativo ritiene, di converso, che l'aggravante di cui si tratta sia ontologicamente incompatibile rispetto alla specifica fattispecie di reato prevista dal comma 7, dell'art. 186, cod. strada, per il caso in cui il conducente rifiuti di sottoporsi al test strumentale (in tal senso: Cass. Sez. 4, sentenza n. 22687 del 9.05.2014, dep. 30.05.2014, Rv 259242; conforme Cass. Sez. 4, sentenza n. 51731 del 10.07.2014, dep. 12.12.2014, Rv. 261568). A sostegno dell'assunto, nella sentenza n. 22687/2014 cit., dopo aver rilevato che deve escludersi che il mancato esplicito richiamo dell'art. 186, comma 7, cod. strada, alla circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, sia il portato di un difetto di coordinamento tra le diverse modifiche normative, che hanno interessato le fattispecie di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto, si sottolinea che l'argomento che appare dirimente discende dal dato di ordine testuale e, segnatamente, dal raffronto tra la definizione normativa dell'aggravante di cui al comma 2-bis ("Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale...") e quella del reato di cui al comma 7 ("Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito..."). E proprio la diversità strutturale tra l'azione di condurre un veicolo "in stato di ebbrezza", che integra l'elemento specializzante richiesto dalla circostanza aggravante, e quella di rifiutarsi "di sottoporsi all'accertamento di tale stato", conduce a rilevare che, rispetto alla struttura di quest'ultima fattispecie incriminatrice, risulta estraneo ogni accertamento dello stato di ebbrezza. Sulla scorta di tali rilievi, nella sentenza in commento, si osserva che, in riferimento al reato di rifiuto, di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, non è configurabile la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, conducendo un veicolo "in stato di ebbrezza", poiché manca il dato fattuale necessario perché possa sussistere l'elemento circostanziale richiesto dal comma 2-bis, cioè a dire l'accertamento dello "stato di ebbrezza", in cui versa il conducente del veicolo nel momento in cui provoca un incidente stradale.
In tale ambito ricostruttivo, viene pure evidenziato che proprio la diversità ontologica delle due fattispecie incriminatrici (la guida in stato di ebbrezza, ex art. 186, comma 2; ed il rifiuto, di cui al comma 7), giustifica l'eventuale concorso materiale delle predette ipotesi di reato (v. Cass. Sez. 4, sentenza n. 6355 in data 08/05/1997, dep. 02/07/1997, P.M. in proc. Mela, Rv. 208222), essendo del resto acquisito che le varie fattispecie di cui al comma 2 e quella di cui al comma 7 costituiscano autonome fattispecie di reato e che non ricorre alcun rapporto di specialità tra le diverse disposizioni, che risultano caratterizzate da reciproca alternatività (v. Cass. Sez. 4, n. 13548 del 14/02/2013, dep. 22/03/2013, Sternieri, Rv. 254753).
4. In conclusione, deve osservarsi che si registrano difformi orientamenti, in seno alla Corte regolatrice, rispetto alla soluzione del problema afferente alla possibile configurabilità della circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, di cui al comma 2-bis, dell'art. 186, cod. strada, in riferimento al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, previsto dall'ari. 186, comma 7, cod. strada; ed i diversi approdi interpretativi, dei quali sopra si è dato conto, involgono la stessa ricostruzione sistematica della fattispecie del rifiuto, che viene in rilievo, ed il significato giuridico dei rinvii operati dal legislatore, tra le disposizioni precettizie, e quelle sanzionatorie, comprese nell'art. 186, cod. strada. Deve pure considerarsi che si tratta di questione di speciale rilevanza sostanziale, atteso che il legislatore annette, alla ricorrenza della predetta circostanza aggravante, significativi effetti, anche rispetto alla possibilità di sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada.
Si tratta, per quanto detto, di una situazione che giustifica l'intervento chiarificatore del Supremo consesso, di talché il Collegio rimette il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dispone la trasmissione del procedimento R.G. 512/2015 alle Sezioni Unite.


Corte di Cassazione, sez. IV Penale, ordinanza 9 – 15 aprile 2015, n. 15756

Presidente Zecca – Relatore Zoso


Ritenuto in fatto


Il GIP presso il tribunale di Teramo, con sentenza in data 1.4.2014, applicava a P.E. la pena di mesi otto di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda, nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un anno in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c, e 7 cod. str. per aver guidato in stato di ebbrezza alcolica ed essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamento tramite prelievo ematico, con le aggravanti di aver provocato un incidente stradale e dell'ora notturna. Il fatto era stato accertato in (omissis) .
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il procuratore generale presso la corte d'appello di L'Aquila deducendo violazione di legge con riferimento all'erronea applicazione della sanzione amministrativa, avendo il giudice applicato la sospensione della patente di guida in luogo della revoca, sanzione che è prevista dall'art. 186, comma 2 bis, cod. str. nel caso il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale.

Il difensore dell'imputato ha depositato in data 20.3.2015 memoria difensiva.


Considerato in diritto


Osserva la corte che sulla questione relativa al se la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale sia configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza sussiste contrasto di decisioni, come segnalato dall'Ufficio del Massimario con relazione del 3 marzo 2015.
Invero, secondo un orientamento (Sez. IV, 10 luglio 2014, n. 51731, Crisopulli, Rv. 261568; Sez. IV, 9 maggio 2014, n. 22687, Caldarelli, Rv. 259242) "La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza".
Secondo altro orientamento (Sez. IV, 14 novembre 2013, n. 9318/14, Stagnaro, Rv. 258215; Sez. IV, 26 settembre 2014, n. 43845, Lambiase, Rv. 260602) "la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per le verifica dello stato di ebbrezza, in ragione del richiamo operato dall'art. 186, comma settimo, al comma secondo lett. c) del medesimo articolo, il quale, a sua volta, è richiamato dal comma secondo bis, disciplinante l'aggravante in oggetto". In base a tale diverso orientamento, il richiamo dell'art. 186, comma 7, cod. strada, alle pene di cui al comma 2, lett. e), dello stesso articolo deve necessariamente comprendere anche l'aggravante de qua, perché il citato comma 2-bis (che prevede appunto tale aggravante) richiama a sua volta le sanzioni del secondo comma del medesimo articolo prevedendo il raddoppio delle stesse.
Stante l'assoluta inconciliabilità fra le diverse affermazioni di principio e trattandosi di dissenso non inconsapevole, si reputa doverosa la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
Si evidenzia, peraltro, che nel caso che occupa il Procuratore Generale chiede sia applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida che, giusta la norma di cui all'art. 186, comma 2 bis, cod. str., presuppone che a carico del conducente che ha provocato l'incidente stradale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a grammi 1,5 per litro.

P.Q.M.


Dispone la trasmissione del procedimento RG 54442/2014 alle Sezioni Unite.

Circolare Ministero Interno del 1.4.2015 - Identificazione e tracciabilità esplosivi per uso civile - Indicazioni operative e gestione delle scorte

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di esplosivi (CE) 15 gennaio 2013 nr. 98/2013 (Pubblicato nella G.U.U.E. 9 febbraio 2013, n. L. 39).
 
 
 
 

domenica 19 aprile 2015

FUOCHI ARTIFICIALI: autorità competente a rilasciare l'autorizzazione ai sensi dell’art. 57 T.U.L.P.S.

La licenza di cui all'art. 57 del TULPS è rilasciata dal Sindaco in qualita di autorità locale di P.S.

Giova ricordare, a tal proposito, che ai sensi dell'art.15 della L 121/81 sono autorità locali di pubblica sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni. e ove non siano istituiti commissariati di polizia , le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo (e non il dirigente)
Quindi il Sindaco che esercita le funzioni di Ufficiale di Governo o di autorità sanitaria non è un organo del Comune, ma dello Stato.

Tale principio viene chiaramente sostenuto dalla giurisprudenza (Corte di cassazione, sentenza 16 aprile 2004, n. 7244).

Inoltre il concetto è anche ripreso dall'art. 54 del T.U.E.L:


Art. 54
Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale.

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.



Tuttavia, con il D lgs. 204/2010 all'articolo 57, dopo l'ultimo comma, sono inseriti i seguenti:

"La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.
Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non e lo stesso a rilasciare la licenza.
Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.”

Nota: viene introdotta la licenza per i poligoni privati e per i campi da tiro a volo. Nei comuni dove non vi è la PS , la licenza verrà rilasciata dal Sindaco

Mario Serio

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FUOCHI ARTIFICIALI – Autorizzazione ai sensi dell’art. 57 T.U.L.P.S. Documentazione e prassi per l’acquisizione del parere da parte della Commissione tecnica di cui all’art. 49 del T.U.L.P.S. per l’individuazione dei siti idonei all’accensione dei fuochi artificiali.


Pervengono a questa Prefettura diverse richieste di chiarimenti in merito alla circolare n. 26468 del 30 luglio 2014 con particolare riferimento all'acquisizione del parere da parte della Commissione tecnica di cui all'art. 49 del TULPS per l'individuazione dei siti idonei all'accensione dei fuochi artificiali.
Al riguardo, nel ribadire che il rilascio delle autorizzazioni per lo sparo di fuochi artificiali è imprescindibilmente legato all'esigenza di evitare danni e pericoli alle persone, alle cose ed all'ambiente, pertanto, lo stesso deve essere strettamente legato alla verifica dell'idoneità dei luoghi individuati per lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico, si precisa quanto segue.
Al fine di agevolare la predetta Commissione nell'assolvimento delle sue funzioni consultive e nella pianificazione delle proprie attività, le SS.LL. quali Autorità locali di PS ( nei Comuni non sedi di Questura o Commissariato di PS), individueranno, preliminarmente, le aree idonee in via permanente allo sparo di fuochi artificiali, presentando la richiesta di parere almeno trenta giorni prima della data di accensione dei fuochi corredata dalla documentazione di cui all'allegato 1) alla presente.
Si sottolinea che l'istanza dovrà essere presentata esclusivamente da codesta Autorità locale di PS (e non dal pirotecnico).
La Commissione, dopo aver verificato la documentazione prodotta, effettuerà un sopralluogo cui dovrà partecipare anche il Sindaco o un suo delegato con il supporto del tecnico comunale. A conclusione dell'iter, l'organo consultivo esprimerà il parere sull'idoneità permanente del sito.
Per il sito così individuato e per il quale è stato dato parere di idoneità , l'Autorità locale di PS non dovrà richiedere nuovi sopralluoghi in occasione delle successive, eventuali manifestazioni pirotecniche, se non in casi eccezionali in cui si ravvisino modifiche alle accertate condizioni di sicurezza (es. per mutate condizioni dei luoghi o per particolari condizioni metereologiche stagionali o per nuove edificazioni, etc.). A tale scopo l'Autorità di PS deve curare la verifica periodica della conservazione dello stato dei luoghi.
Per eventuali richieste di parere per l'idoneità "provvisoria" dei siti, finalizzata cioè non alla localizzazione di un sito da destinare con continuità alla predetta funzione, ma solo occasionalmente, si evidenzia che le stesse dovranno essere contenute il più possibile e limitate a casi di effettiva impossibilità di ricorrere alla modalità ordinaria sopra decritta relativa alla individuazione dei siti a carattere idoneo e permanente.
In tali evenienze le richieste dovranno comunque essere inoltrate con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo per consentire alla Commissione di riunirsi ed esaminarle con lo scrupolo e l'accuratezza necessarie.
Dette istanze dovranno essere prodotte dall'Autorità Locale di PS o dal pirotecnico ; in tale ultimo caso la domanda dovrà comunque recare il nulla osta e/o la vidimazione della predetta Autorità di PS, cui dovrà essere allegata una documentazione dell'organo tecnico comunale riguardante l'esistenza di elementi e/o vincoli rilevanti ai fini della sicurezza la cui presenza deve essere nota alla Commissione al fine dell'espressione del parere. Si precisa che tale documentazione deve essere prodotta anche in caso di inesistenza di elementi e/o vincoli rilevanti ai fini della sicurezza.
L'ulteriore documentazione a corredo della domanda di parere per idoneità provvisoria di siti è riassunta nell'allegato 2). Tale elenco include i documenti che il pirotecnico dovrà produrre all'Autorità di PS ed all'organo tecnico comunale.
Acquisita la predetta documentazione, l'Autorità di PS trasmetterà la pratica alla Prefettura per l'avvio del procedimento finalizzato alla verifica dell'idoneità "provvisoria" del sito proposto.
Nel richiamare i contenuti della circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.25055.XV.A.Mass.(1) dell'11 gennaio 2001, consultabile sul sito web della Prefettura http://www.prefettura.it/vibovalentia/, si formulano di seguito alcune precisazioni utili in sede di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'Autorità di P.S.:
1. il sito di accensione dei fuochi artificiali va individuato tenendo conto di eventuali vulnerabilità generali del territorio (rischio di frane, sprofondamenti, dissesti ecc.) , nonché di eventuali divieti di accensione dei fuochi disposti con specifici provvedimenti ( es. aree all'interno di Parchi ecc.);
2. si dovrà prevedere la sosta per il pubblico a una distanza superiore a quella di sicurezza dal luogo di accensione dei fuochi;
3. la viabilità di accesso al luogo di accensione dei fuochi dovrà essere tenuta sgombra da persone e cose, anche con 1'individuazione di idonee aree di parcheggio per le auto al fine di consentire, in caso di necessità, l'operatività dei mezzi di soccorso;
4. il sito dovrà preferibilmente essere scelto in modo tale che possa essere facilmente raggiunto da uno o più mezzi di soccorso per eventuali necessità connesse all'insorgere di un incendio e/o altre emergenze;
5. dovrà essere disposta in tempo utile, a cura dell'amministrazione comunale, l'interruzione delle eventuali strade esistenti nel raggio di almeno 200 metri dal luogo di accensione;
6. dovrà essere predisposta una squadra incaricata all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza composta da un adeguato numero di persone idoneamente equipaggiate di risorse strumentali e tecniche;
7. prima del rilascio dell'autorizzazione, il pirotecnico dovrà presentare all'Amministrazione il provvedimento prefettizio che lo abilita all'esercizio dell'attività;
8. il pirotecnico dovrà indicare sulla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione comunale il tipo e la quantità dei fuochi da accendere, in quanto l'autorizzazione stessa sarà valida solo per essi;
9. il pirotecnico dovrà provvedere all'accurata verifica della zona di pertinenza e di quella di presumibile arrivo dei fuochi prima dell'accensione eliminando possibili cause di incendio, dopo l'accensione per spegnere eventuali focolai di incendio ed, infine in occasione della bonifica dei luoghi interessati;
10. dovrà essere prevista la presenza di un numero idoneo di incaricati al primo soccorso.
Si sottolinea che in ogni caso il provvedimento di autorizzazione emesso dall'autorità locale di p.s. dovrà contenere, oltre alle indicazioni della Commissione aventi contenuto tecnico, anche le altre valutazioni di competenza relative alla sicurezza, all'ordine pubblico ecc.

Ultima modifica il 06/08/2014 alle 11:25:08

Documenti scaricabili

Circ_Sicurezza e tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali – Autorizzazione ai sensi dell’art. 57 T.U.L.P.S.
-allegato 1 circolare esplosivi
-allegato 2 circolare esplosivi
-Circolare Prefettizia n 26468-2014
-circolare del Ministero dell’Interno n. 559C.25055.XV.A.Mass

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia


]Modello fac-simile autorizzazione accensione fuochi