mercoledì 20 febbraio 2019

Omicidio stradale, revoca della patente solo per alcol o droga

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 222 del codice della strada, dove prevede l'automatica revoca della patente in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali.

I giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

Sotto il comunicato della Corte Costituzionale:

Comunicato del 20 Febbraio2019
OMICIDIO STRADALE, SI’ ALLE PENE PIU’ SEVERE MA LA REVOCA DELLA PATENTE SCATTA SOLO IN CASO DI EBBREZZA O DROGA
 La legge n. 41 del 2016 che ha introdotto il delitto di omicidiostradale e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime, inasprendone le sanzioni, ha superato il vaglio di costituzionalità con riferimento al divieto, per il giudice, di considerare prevalente o equivalente la circostanza attenuante speciale della “responsabilità non esclusiva” dell’imputato (che comporta la diminuzione della pena fino alla metà) rispetto alle concorrenti aggravanti speciali previste per questi reati, tra cui la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanzestupefacenti.La Corte ha però dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222 del Codice della strada là dove prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l’automatismo e riconosciutoal giudice il potere di valutare,caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.La sentenza sarà depositata tra circa un mese.
Roma, 20febbraio2019


Carrelli elevatori cd. Muletto – regole per la circolazione su strada


Carrelli elevatori cd. Muletto – regole per la circolazione su strada




I carrelli elevatori sono attrezzature da lavoro ai sensi art 69 del D.Lgs 81/2008 e macchine, e rientra anche nella definizione di macchine operatrici.
La circolazione su strada pubblica dei carrelli elevatori, dovuta a esigenze logistiche come assenza di spazi di manovra adeguati o ridotte dimensione degli accessi, è una pratica usuale per molte aziende. Purtroppo sono anche frequenti i casi in cui i carrelli elevatori sono utilizzati impropriamente, anche su strada pubblica, con rischi di infortuni sia per l’operatore carrellista che per pedoni, ciclisti o conducenti di veicoli vari che, ignari del tipo di pericolo, utilizzano la strada pubblica.
Tra le normative di sicurezza sul tema, si fa riferimento innanzitutto all'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, in cui si richiede un'abilitazione specifica per gli addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. L'art.71 D.lgs 81/2008, invece, specifica le attività di controllo e manutenzione delle attrezzature di lavoro.
L'art. 71 del D.Lgs. 81/08 prevede che i lavoratori addetti alla movimentazione dei carichi ricevano un'adeguata formazione a carico del datore di lavoro. Se così non fosse quest'ultimo potrebbe trovarsi a dover pagare una multa fra in 2.500 € e i 6.400 €, oppure essere condannato da 3 a 6 mesi di carcere.
Sulla G.U. n. 28 del 04/02/2014 il D.M. 14/01/2014 recante «Prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico».
Tale D.M. del 14/01/2014 prot.752 del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, stabilisce che i carrelli di cui all’art. 58, comma 2, lettera c) del CdS, elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle seguenti condizioni:
  • essere muniti di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni; masse; pneumatici ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell'omologazione se di tipo termico;
  • essere muniti dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all'art. 58, comma 2, del D. Leg.vo 285/1992 e del dispositivo supplementare di cui all'art. 266 del D.P.R. 495/1992;
  • essere dotati di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
  • essere muniti di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro nonché, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
  • essere muniti di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;
  • essere muniti delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;
  • essere muniti dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla Direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine);
  • essere accompagnati da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell'allegato tecnico al D.M. 14/06/1985 e l'ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 m. I limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo;
  • i trasferimenti su strada sono consentiti a velocità non superiore a 10 km/h.
L'autorizzazione alla circolazione, avente validità massima di un anno prorogabile, sarà rilasciata dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, al quale va presentata la domanda, su un modello conforme al fac-simile allegato al decreto.
Restano in vigore le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate in conformità al D.M. 28/12/1989, ed è consentita la proroga della loro validità, con le medesime modalità in vigore all'atto della precedente autorizzazione, purché la stessa non sia scaduta in data antecedente al 31/12/2007.
Quindi per poter circolare su strada, il carrello elevatore detto muletto deve avere un autorizzazione dalla motorizzazione competente per territorio in base al benestare   dell’ente proprietario della strada e alla conformità del mezzo.
Pertanto in caso che troviate il famoso muletto che circola senza autorizzazione (non devono essere immatricolati art.114 comma 2-bis CdS) della motorizzazione vi è violazione:
·         ai sensi dell’art.114 comma 2 e 110 comma 6 del CdS
·         limiti edittale da €. 173,00 a €. 695,00;
·         PMR non consentito;
·         Il verbale deve essere quindi inviato entro 10 giorni al Prefetto del luogo della commessa violazione;
·         Sanzioni accessorie non ve ne sono.

In allegato, si riporta l’autorizzazione in fac simile allegato al decreto D.M. del 14/01/2014 prot.752 del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti.

 


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Ufficio Motorizzazione Civile di__________________________

Autorizzazione alla circolazione saltuaria di carrelli elevatori


Visto l’art 114 del Nuovo Codice della Strada;
Visto il Decreto Ministeriale__________________________________________________;
Vista la richiesta presentata in data_______________da__________________________;
Visto il benestare dell’Ente proprietario della strada_______________________________;
Si autorizza la circolazione del carrello:
Costruttore______________________________________________________________;
Tipo________________________________Telaio_______________________________
caratteristiche:
Lunghezza (m)___________________________________________________________;
Larghezza (m)____________________________________________________________;
Altezza (m)______________________________________________________________;
Massa a vuoto/a pieno carico (Kg)____________________________________________;
Massa rimorchiabile (Kg)___________________________________________________;
sul percorso appresso indicato:_______________________________________________
________________________________________________________________________
condizioni di uso:
Velocità massima di trasferimento (Kmm/h)_____________________________________;
Nella circolazione a vuoto – se il carrello è di tipo elevatore e non è munito di forche retrattili o ribaltabili – predisposizione di barra di protezione delle forche segnalata con strisce bianche e rosse retroriflettenti;
Dispositivo supplementare a luce lampeggiante sempre in funzione;
Eventuale ulteriori prescrizioni_______________________________________________;
La presente autorizzazione ha validità fino al____________________________________;
____________________,li__________________
Il direttore dell’Ufficio motorizzazione civile
__________________________________
 

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