domenica 30 novembre 2014

Tariffazione del rischio r.c.auto. Fattore tariffario “Nazionalità di nascita”.

Tariffazione del rischio r.c.auto. Fattore tariffario “Nazionalità di nascita”.

Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni.

Ministero dell'Interno
Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni.
(Circ. n. 300/A/8470/14/101/21/2, del 26 novembre 2014)

Quesito patenti CE e DE

Prot. n° 26438 del 20 novembre 2014

OLIO: TAPPO ANTI RABBOCCO-Procedura sanzionatoria

La legge "Salva Olio Mongiello Oliverio", approvata alla Camera (LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161 entrata in vigore il 25/11/2014) , prevede, all'art. 18, che "gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati e forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato in etichetta"." 
Mario Serio
 Riproduzione Riservata
 Si riporta la LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9 (testo coordinato con la LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161)
  Norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. (13G00030)
(GU n. 26 del 31-1-2013)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Capo I
NORME SULLA INDICAZIONE DELL'ORIGINE E CLASSIFICAZIONE DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI
Art. 1

Modalita' per l'indicazione di origine
1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici.
2. L'indicazione dell'origine di cui al comma 1 e' stampata sul recipiente o sull'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana e' pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.
3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine, nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.
4. Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, l'indicazione dell'origine di cui al comma 1 e' immediatamente preceduta dall'indicazione del termine «miscela», stampato ai sensi dei commi 2 e 3 e con diversa e piu' evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita.

4. L'indicazione dell'origine delle  miscele  di  oli  di  oliva 
originari di piu' di uno Stato membro dell'Unione  europea  o  di  un
Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2,  lettera  b),  del
regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione,  del  13
gennaio 2012, deve essere stampata ai sensi  dei  commi  2  e  3  del
presente articolo e con diversa e piu' evidente  rilevanza  cromatica
rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione  di
vendita
 

5. L'indicazione di cui al comma 4 lascia impregiudicata l'osservanza dell'articolo 4, commi 3 e 4, del citato decreto ministeriale 10 novembre 2009.
Art. 2

Comitato di assaggiatori
1. All'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-ter, l'ultimo periodo e' soppresso; b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: «1-ter.1. Il capo del comitato di assaggiatori e' il responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'accertamento di cui al comma 1-ter e ha il compito di convocare gli assaggiatori nel giorno e nell'orario stabiliti per intervenire alla prova. Egli e' responsabile dell'inventario degli utensili, della loro pulizia, della preparazione e codificazione dei campioni per eseguire la prova. 1-ter.2. Al fine di effettuare l'accertamento di cui al comma 1-ter, le analisi sono effettuate su identici lotti di confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni in base alle seguenti modalita': a) la quantita' di campioni contenuta in ciascun bicchiere per l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml; b) i campioni di olio per l'assaggio nei bicchieri devono avere una temperatura equivalente a 28° C p2° C. 1-ter.3. L'assaggiatore, per partecipare ad una prova organolettica di oli d'oliva vergini, oltre ad essere iscritto nell'elenco nazionale di cui al comma 1-ter, deve altresi': a) essersi astenuto dal fumo da almeno trenta minuti prima dell'ora stabilita per la prova; b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o saponi il cui odore persista al momento della prova, nonche' sciacquare e asciugare le mani ogni volta sia necessario per eliminare qualsiasi odore; c) non aver ingerito alcun alimento da almeno un'ora prima dell'assaggio. 1-ter.4. Qualora l'assaggiatore, al momento della prova, si trovi in condizioni di inferiorita' fisiologica tali da comprometterne il senso dell'olfatto o del gusto, o in condizioni psicologiche alterate, deve darne comunicazione al capo del comitato, il quale ne dispone l'esonero dal lavoro. 1-ter.5. Ai fini della validita' delle prove organolettiche e' redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi: a) numero del verbale; b) data e ora del prelevamento dei campioni; c) descrizione delle partite di olio, con riferimento al quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia, ai recipienti; d) nominativo del capo del comitato di assaggio responsabile della preparazione e della codificazione dei campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni; e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 1-ter.2; f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come assaggiatori; g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3; h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova».
Art. 3

Ulteriore modifica all'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
1. All'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-bis.1. Al fine di assicurare ai consumatori la possibilita' di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di qualita', per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell'ambito delle attivita' di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all'Italia, le autorita' preposte che procedono alla ricerca del contenuto di alchil esteri piu' metil alchil esteri rendono note le risultanze delle analisi, che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un'apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente comma l'amministrazione interessata provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Capo II
NORME SULLA TRASPARENZA E SULLA TUTELA DEL CONSUMATORE
Art. 4

Divieto di pratiche commerciali ingannevoli
1. Una pratica commerciale e' ingannevole, in conformita' agli articoli 21 e seguenti del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, quando contiene indicazioni che, anche attraverso diciture, immagini e simboli grafici, evocano una specifica zona geografica di origine degli oli vergini di oliva non corrispondente alla effettiva origine territoriale delle olive.
2. E' altresi' ingannevole la pratica commerciale che, omettendo indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine degli oli di oliva vergini, puo' ingenerare la convinzione che le olive utilizzate siano di provenienza territoriale diversa da quella effettiva.
3. E' ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini o vergini  e comunque indicare attributi positivi non previsti dall'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni.
Art. 5

Illiceita' dei marchi
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini.
2. I marchi registrati per i quali sopravvengano le caratteristiche di cui al comma 1 decadono per illiceita' sopravvenuta ai sensi dell'articolo 26 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La decadenza e' dichiarata con le procedure di cui al citato decreto legislativo n. 30 del 2005.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il titolare del marchio ha l'obbligo di dare notizia della decadenza e dei relativi motivi di illiceita', a proprie spese, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.
4. Il titolare di un marchio decaduto ai sensi del presente articolo deve avviare immediatamente le procedure per ritirare dal mercato i prodotti contrassegnati dal marchio medesimo, assicurandone il completo ritiro entro un anno dalla dichiarazione di decadenza.
Art. 6

Ipotesi di reato connesse alla fallace indicazione nell'uso del marchio
1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 49-ter e' inserito il seguente: «49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter e fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-bis, e' punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale».
Art. 7

Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi
1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprieta' specifiche in adeguate condizioni di trattamento non puo' essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento e va indicato con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data.
2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono possedere idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata, ovvero devono essere etichettati in modo da indicare almeno l'origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene.

2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei  pubblici
esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei  pasti,
devono essere presentati  in  contenitori  etichettati  conformemente
alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura  in
modo che il contenuto  non  possa  essere  modificato  senza  che  la
confezione sia aperta  o  alterata  e  provvisti  di  un  sistema  di
protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo  l'esaurimento  del
contenuto originale indicato nell'etichetta
 

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000 e la confisca del prodotto.
4. All'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, i commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati.
Capo III
NORME SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO E DELLA CONCORRENZA
Art. 8

Poteri della Autorita' garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive nel mercato degli oli di oliva vergini
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in conformita' ai poteri ad essa conferiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila sull'andamento dei prezzi e adotta atti idonei a impedire le intese o le pratiche concordate tra imprese che hanno per oggetto o per effetto di ostacolare, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale degli oli di oliva vergini attraverso la determinazione del prezzo di acquisto o di vendita del prodotto.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato svolge il potere di vigilanza di cui al comma 1 sulla base di informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e presenta annualmente al Parlamento una propria relazione.
Art. 9

Ammissione al regime di perfezionamento attivo per gli oli di oliva vergini
1. Al fine di prevenire le frodi nell'applicazione del regime di perfezionamento attivo, l'ammissione al medesimo regime, quando la richiesta abbia per oggetto oli di oliva vergini, e' subordinata alla previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere obbligatorio e vincolante del comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' necessaria anche nelle ipotesi di lavorazioni per conto di committenti stabiliti in Paesi non facenti parte dell'Unione europea.
Art. 10

Norme contro il segreto delle importazioni agroalimentari
1. Gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera rendono accessibili a tutti gli organi di controllo e alle amministrazioni interessate alla materia le informazioni a propria disposizione concernenti l'origine degli oli di oliva vergini e delle olive. L'accesso ai documenti di cui al presente articolo non comporta il rischio di disvelamenti distorsivi per la concorrenza e per il funzionamento del mercato.
2. Fatte salve le ipotesi in cui sussiste segreto istruttorio, per le quali e' necessaria l'autorizzazione della competente autorita' giudiziaria, le autorita' di cui al comma 1 rendono disponibili le informazioni detenute attraverso la creazione di collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche gestiti da altre autorita' pubbliche.
Art. 11

Disciplina sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini
1. Nel settore degli oli di oliva extra vergini la vendita sottocosto e' soggetta a comunicazione al comune dove e' ubicato l'esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell'inizio e puo' essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno. E' comunque vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 10 per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio.
Capo IV
NORME SUL CONTRASTO DELLE FRODI
Art. 12

Responsabilita' degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
1. Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformita' al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone: a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non e' stato identificato o non e' imputabile.
Art. 13

Sanzioni accessorie alla condanna per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
1. La condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater del codice penale, quando la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari riguarda oli di oliva vergini, importa la pubblicazione della sentenza a spese del condannato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.
2. La condanna per il delitto di cui al comma 1 importa il divieto per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attivita' pubblicitaria, anche per interposta persona, finalizzata alla promozione di oli di oliva vergini.
Art. 14

Rafforzamento degli istituti processuali ed investigativi
1. Ai delitti di adulterazione o di frode di oli di oliva vergini commessi al fine di conseguire un ingiustificato profitto con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate non si applica la sospensione nel periodo feriale dei termini delle indagini preliminari, la cui durata complessiva non puo' essere superiore a venti mesi.
2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per un delitto commesso ai fini di cui al comma 1, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attivita' economica.
3. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale».
Art. 15

Sanzioni accessorie in caso di condanna per il delitto di adulterazione o contraffazione
1. La condanna definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 439, 440, 441, 442, 473, 474 e 517-quater del codice penale nel settore degli oli di oliva vergini comporta il divieto di ottenere: a) iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali; b) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali.
Art. 16

Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale
1. Al fine di garantire la piena rintracciabilita' delle produzioni nazionali destinate al commercio e di prevenire eventuali frodi, e' obbligatorio, per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non possono essere destinate al commercio.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese riconosciute che provvedono all'annotazione nel registro di carico e scarico, previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, di olive o oli di produttori che non rispettano l'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro, nonche' la sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi.
Capo V
NORME FINALI
Art. 17

Invarianza degli oneri. Entrata in vigore
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino


LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161  Note all'art. 18 : 
 
              Il testo dell'articolo 43 del decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83 (Misure urgenti per  la  crescita  del  Paese),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147,
          S.O. come modificato dalla presente legge cosi' recita: 
              "Art. 43. potere sanzionatorio in materia  di  Made  in
          Italy 
              1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4 della legge  24
          dicembre 2003, n. 350, e' aggiunto il seguente: 
              «49-quater.   Le   Camere   di   commercio    industria
          artigianato  ed  agricoltura  territorialmente   competenti
          ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge  24
          novembre 1981,  n.  689,  ai  fini  dell'irrogazione  delle
          sanzioni pecuniarie amministrative  di  cui  al  precedente
          comma 49-bis.». 
              1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli
          di oliva e  di  assicurare  la  corretta  informazione  dei
          consumatori,  in  fase  di  controllo  gli  oli  di   oliva
          extravergini che sono etichettati con la dicitura  "Italia"
          o "italiano", o che comunque evocano  un'origine  italiana,
          sono considerati conformi alla categoria dichiarata  quando
          presentano un contenuto in metil esteri degli acidi  grassi
          ed etil esteri degli acidi grassi  minore  o  uguale  a  30
          mg/kg. Il superamento dei  valori,  salve  le  disposizioni
          penali vigenti, comporta l'avvio  automatico  di  un  piano
          straordinario di sorveglianza dell'impresa da  parte  delle
          Autorita' nazionali competenti per i controlli operanti  ai
          sensi del  regolamento  (CE)  n.  882/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. 
              1-bis.1.  Al  fine  di  assicurare  ai  consumatori  la
          possibilita'  di  individuare  gli   oli   che   presentano
          caratteristiche migliori di qualita', per  gli  anni  2013,
          2014 e 2015, nell'ambito delle attivita' di controllo e  di
          analisi degli oli di oliva vergini nella  cui  designazione
          di origine  sia  indicato  il  riferimento  all'Italia,  le
          autorita' preposte che procedono alla ricerca del contenuto
          di etil esteri esteri  rendono  note  le  risultanze  delle
          analisi, che sono pubblicate ed aggiornate  mensilmente  in
          un'apposita sezione  del  portale  internet  del  Ministero
          delle   politiche   agricole   alimentari   e    forestali.
          All'attuazione  degli  adempimenti  previsti  dal  presente
          comma l'amministrazione interessata provvede con le risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
              1-ter. Ai sensi dell'articolo 2 del  regolamento  (CEE)
          n.  2568/91  della  Commissione,  dell'11  luglio  1991,  e
          successive modificazioni, la verifica delle caratteristiche
          organolettiche degli oli di oliva vergini e' compiuta da un
          comitato di assaggio riconosciuto e tali caratteristiche si
          considerano conformi alla categoria dichiarata  qualora  lo
          stesso comitato ne confermi la classificazione. La verifica
          e' effettuata da un comitato di  assaggiatori  riconosciuti
          ai sensi dell'articolo 5 del  decreto  del  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  97  del  26  aprile
          2012, e iscritti nell'elenco  di  cui  all'articolo  6  del
          medesimo decreto.  Essa  e'  obbligatoriamente  disposta  e
          valutata a fini probatori nei procedimenti  giurisdizionali
          nell'ambito  dei   quali   debba   essere   verificata   la
          corrispondenza  delle  caratteristiche  del  prodotto  alla
          categoria di oli di oliva dichiarati. 
              1-ter.1. Il capo del comitato  di  assaggiatori  e'  il
          responsabile  dell'organizzazione   e   del   funzionamento
          dell'accertamento di cui al comma 1-ter e ha il compito  di
          convocare  gli  assaggiatori  nel  giorno   e   nell'orario
          stabiliti per intervenire alla prova. Egli e'  responsabile
          dell'inventario degli utensili, della loro  pulizia,  della
          preparazione e codificazione dei campioni per  eseguire  la
          prova. 
              1-ter.2. Al fine di effettuare l'accertamento di cui al
          comma 1-ter, le analisi sono effettuate su  identici  lotti
          di confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni  in
          base alle seguenti modalita': 
              a)  la  quantita'  di  campioni  contenuta  in  ciascun
          bicchiere per l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml; 
              b) i campioni di  olio  per  l'assaggio  nei  bicchieri
          devono avere una temperatura equivalente a 28° C p2° C. 
              1-ter.3. L'assaggiatore, per partecipare ad  una  prova
          organolettica di  oli  d'oliva  vergini,  oltre  ad  essere
          iscritto nell'elenco nazionale di cui al comma 1-ter,  deve
          altresi': 
              a) essersi astenuto dal fumo da  almeno  trenta  minuti
          prima dell'ora stabilita per la prova; 
              b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o  saponi  il
          cui  odore  persista  al  momento  della   prova,   nonche'
          sciacquare e asciugare le mani ogni  volta  sia  necessario
          per eliminare qualsiasi odore; 
              c) non aver ingerito alcun alimento  da  almeno  un'ora
          prima dell'assaggio. (194) 
              1-ter.4.  Qualora  l'assaggiatore,  al  momento   della
          prova, si trovi in condizioni di  inferiorita'  fisiologica
          tali da comprometterne il senso dell'olfatto o del gusto, o
          in   condizioni   psicologiche   alterate,    deve    darne
          comunicazione al capo del comitato,  il  quale  ne  dispone
          l'esonero dal lavoro. 
              1-ter.5.  Ai   fini   della   validita'   delle   prove
          organolettiche e'  redatto  un  verbale  dal  quale  devono
          risultare i seguenti elementi: 
              a) numero del verbale; 
              b) data e ora del prelevamento dei campioni; 
              c) descrizione delle partite di olio,  con  riferimento
          al quantitativo, alla provenienza  del  relativo  prodotto,
          alla tipologia, ai recipienti; 
              d)  nominativo  del  capo  del  comitato  di   assaggio
          responsabile della preparazione e della  codificazione  dei
          campioni  ai  sensi  dell'allegato  XII   in   materia   di
          valutazione organolettica dell'olio di  oliva  vergine,  di
          cui al  regolamento  (CEE)  n.  2568/91  della  Commissione
          dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni; 
              e) attestazione dei requisiti dei campioni  di  cui  al
          comma 1-ter.2; 
              f)   nominativi   delle   persone    che    partecipano
          all'accertamento come assaggiatori; 
              g)   dichiarazione   attestante   il   rispetto   delle
          condizioni per intervenire in una  prova  organolettica  di
          cui al comma 1-ter.3; 
              h) orario di inizio e di chiusura  della  procedura  di
          prova. 
              1-quater. All'articolo 4, comma 49-bis, della legge  24
          dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo e' inserito il
          seguente: «Per i prodotti alimentari, per effettiva origine
          si intende il luogo di coltivazione o di allevamento  della
          materia prima agricola utilizzata nella produzione e  nella
          preparazione dei prodotti e il luogo in cui e' avvenuta  la
          trasformazione sostanziale». 
              1-quinquies. All'articolo 2, comma 2, lettera e), della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni,
          dopo le parole: «la promozione del sistema  italiano  delle
          imprese all'estero» sono inserite le seguenti: «e la tutela
          del ''Made in Italy''». 

Il caso operativo: circolazione di veicolo elettrico che non abbia le caratteristiche di velocipede a pedalata assistita

L’azione di prevenzione dei fenomeni di incidentalità stradale portata avanti dal Corpo ha evidenziato alcune criticità nella materiale applicazione delle sanzioni in alcune fattispecie del C.d.S.; questo, come è noto, risale a 22 anni fa e fatica a tenere il passo con l’evoluzione della circolazione stradale malgrado e/o a causa dei continui rimaneggiamenti del testo.

Si va affermando sempre più il fenomeno della circolazione di presunti “velocipedi” che in realtà tali non sono poiché possiedono le caratteristiche dei ciclomotori: per poter considerare un veicolo quale velocipede a pedalata assistita, occorre che non sia possibile  azionare il motore senza che il conducente eserciti alcuna azione sui pedali.
Atteso che da tale fondamentale distinzione derivano conseguenze quali l’obbligo della patente di guida, dell’uso del casco, della copertura assicurativa r.c. oltre che, ovviamente, dell’immatricolazione del veicolo, per il controllo della rispondenza ai dettami dell’art. 50 del C.d.S. dei numerosi velocipedi a pedalata assistita - alcuni dei quali già coinvolti in sinistro stradale -  circolanti sul territorio di competenza si richiederà particolare diligenza a causa della natura del veicolo stesso, le cui caratteristiche tecniche sono peraltro definite in maniera univoca nella direttiva 2002/24/CE.
La circolazione illecita di presunti velocipedi che in realtà risultino essere ciclomotori è particolarmente pericolosa per la collettività, perché i conducenti, confidando nella natura di velocipede del veicolo  per lo più non indossano il casco ( trascurando il fatto che viceversa anche i ciclisti consapevoli, pur non essendovi obbligati per legge, indossano i caschetti specifici) potrebbero non essere muniti di patente e perciò non conoscere le norme di circolazione o essere oggetto di revoca/sospensione della patente per motivi morali o giudiziari. La presumibile mancanza di assicurazione obbligatoria mette inoltre a carico della collettività tutti i rischi del risarcimento tramite il Fondo Vittime della Strada e la natura del veicolo/non velocipede pone seri problemi per il risarcimento, traslando la responsabilità dall’alveo dell’articolo 2054 C. Civile alla Legge n° 990/1969. Infine, i velocipedi, in quanto non omologati né immatricolati, non sono soggetti ai rigidi controlli di sicurezza e costruttivi cui sono viceversa soggetti i ciclomotori, per cui si pongono seri interrogativi circa la sicurezza per l’incolumità anche dello stesso trasgressore conducente.
Per effetto del recepimento della  citata direttiva 2002/24/CE , nel nostro ordinamento è stato introdotto il velocipede a pedalata assistita; al capo 1, Art. 1, sono elencate le tipologie di veicoli alle quali la direttiva stessa non si applica, ed al punto h)  sono contemplate “ le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h o prima se il ciclista smette di pedalare . La Direttiva in parola definisce pertanto con precisione “le caratteristiche tecniche di una  bicicletta a pedalata assistita, nonché del suo funzionamento e del relativo azionamento, non essendo previsti altresì ulteriori dispositivi in quanto specificamente non riportati.
Proprio sul testo della Direttiva, sulla cui interpretazione non vi possono essere dubbi, si deve basare il tipo di controllo da effettuarsi – su strada per i veicoli controllati nell’ambito della routine quotidiana, non appena possibile e nell’ambito dei rilievi infortunistici per quelli coinvolti in sinistro – e la stesura dei relativi verbali, essendo la possibilità di azionare il motore indipendentemente dall’azionamento dei pedali il discrimine tra il velocipede a pedalata assistita ed un ciclomotore
Sulla scorta degli studi di cui sopra, in base all’esperienza e dei risultati dei controlli effettuati dalla U.O. Infortunistica ed al positivo esito della resistenza in giudizio innanzi il Giudice di Pace, nonché del contenuto di relazione di accertamento effettuata da ingegneri del competente ufficio della Motorizzazione Civile, si ritiene di indicare una possibile modalità per l’attuazione dei controlli e applicazione della norma che sia attuabile su strada coi mezzi ordinari a disposizione del personale di polizia stradale, dando così la possibilità di riservare accertamenti tecnici specifici ai soli casi in cui questi siano richiesti dalle parti in sede di eventuale contenzioso.

  • Per i casi in cui si riscontri che soggetto circoli alla guida di un veicolo che appare non rispondere ai requisiti per essere considerato velocipede , si procederà a porre il veicolo sul cavalletto ed azionare quindi il motore mediante l’acceleratore o potenziometro eventualmente presente, al fine di porre in evidenza come il motore funzioni indipendentemente dall’azione dei pedali e financo senza nessuno a bordo del veicolo. Si passerà quindi alla redazione del V.C. iniziando col narrare le circostanze in cui il mezzo è stato colto a circolare e le infrazioni rilevate nonchè alla verbalizzazione delle operazioni effettuate, descrivendole nella parte narrativa del Verbale di Contestazione stesso  evidenziando come la trazione esercitata dal motore avveniva indipendentemente dall’utilizzo dei pedali (ove presenti); l’attività di cui sopra verrà esercitata in forza dell’articolo 13 della L. n° 689/1981 per cui nessuna obiezione potrà essere sollevata in merito.
  • Il veicolo di cui sopra, verificato che il motore sia azionabile a prescindere dall’azione sui pedali, sarà quindi da considerare ciclomotore e pertanto si dovrà procedere alla verifica delle caratteristiche, dotazioni e documenti di guida conseguenti  (assicurazione r.c., possesso patente AM, uso del casco, presenza di certificato di circolazione e targhe, eventuale passeggero trasportato, età del conducente). Dovendosi applicare  la misura del fermo/sequestro amministrativo, il veicolo verrà affidato al custode di turno non essendo possibile l’affidamento dei ciclomotori al trasgressore secondo l’articolo 213 comma 2 quinquies del Codice della Strada; l’affidamento è altresì quanto mai opportuno nel caso di cui trattasi dovendosi conservare le condizioni del veicolo nello stato in cui è stato verbalizzato,  sempre per dare la possibilità di esame tecnico successivo.
  • Ove i trasgressori dichiarino di aver acquistato in buona fede il mezzo ritenendolo velocipede a pedalata assistita, nell’ambito della consueta informazione normalmente fornita circa le modalità di ricorso andrà evidenziato come l’acquirente possa, ove ritenga di essere vittima di pratiche commerciali illecite, esercitare tutti i suoi diritti di consumatore, anche recandosi presso il Comando di Polizia Municipale.
  • Pur sottolineando che, per la sua fede privilegiata, il verbale di contestazione è già di per sé completo e sufficiente, nell’occasione sarà opportuno documentare anche visivamente quanto riscontrato nell’accertamento eseguito secondo quanto previsto dall’articolo 13 della L. 689/1981, effettuando una breve ripresa del veicolo in azione con un telefono dotato di camera od altro strumento utile e dandone menzione nel corpo del V.d.C.. Per le infrazioni rilevate in forma dinamica, ove vi sia la possibilità tecnica di effettuare - magari da bordo del veicolo di servizio in movimento - una breve ripresa  del presunto velocipede durante la marcia (alcuni hanno potenze tali da consentire, senza azionare i pedali, il trasporto di un passeggero anche in presenza di ripida salita) sarà un solido supporto al verbale di contestazione  nel caso questo venisse opposto in sede di ricorso. Si evidenzia in ogni caso come la mancanza di documentazione filmata dell’accertamento non costituisce comunque motivo di inefficacia del verbale, godendo questo di fede privilegiata ex art. 2700 C. Civ., ma come sopra detto si ritiene opportuno- sempre che possibile - riprendere le attività anche per agevolare il compito del Collega/funzionario delegato per eventuali casi di contenzioso innanzi il G.d.P..
  • La predetta documentazione video potrà essere scaricata dagli operanti in apposita modalità stabilita dal Comando, che all’atto della lavorazione dei verbali provvederà ad accoppiare il file – opportunamente nominato con riferimento al numero di V.d.C. – alla pratica, per la sua corretta archiviazione. 

Commissario di P.M.Pinomassimo dott. La Rizza
Responsabile Coordinamento operativo servizi Sicurezza Stradale

 (Polizia Municipale di Palermo- tel 091/6954303 )

giovedì 27 novembre 2014

AUTOVELOX, VIMINALE A PREFETTURA: NOTIFICA MULTE ENTRO 90 GIORNI


LA LETTERA DEL MINISTERO – Di seguito la risposta del Ministero, resa nota dal gruppo della Lega Nord a Palazzo Marino:
- “Si riscontra la nota di codesta Prefettura con la quale è stata evidenziata la prassi, adottata dal Comune di Milano, di far decorrere i 90 giorni – termine per la contestazione degli illeciti rilevati tramite sistema remoto – non dalla data di commissione degli stessi, bensì da quella in cui gli operatori visionano i fotogrammi e associano i dati della targa a quelli del proprietario del veicolo (e obbligato in solido).
- Al riguardo, ferma restando la competenza esclusiva dell’Organo territoriale in merito alla decisione dei ricorsi, si rappresenta che le perplessità manifestate da codesto Ufficio appaiono condivisibili.
- Infatti, già a far tempo dalla sentenza n.198 del 10 giugno 1996, depositata il successivo 17 giugno, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del I comma dell’articolo 201 del codice della strada, nella formulazione all’epoca vigente, nella parte in cui non fa decorrere il termine per la notificazione ‘comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in gradi di provvedere alla loro (dei trasgressori o degli obbligati in solido) identificazione’.
- Appare pertanto indubbio che le ragioni che possono legittimare gli enti cui appartengono gli organi accertatori a superare tali limiti non possono che dipendere da fattori esterni e non da prassi organizzative interne”.

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Le multe elevate tramite autovelox devono essere notificate entro 90 giorni dalla violazione: sulla "prassi adottata dal comune di Milano di far decorrere i novanta giorni" dalla data "in cui gli operatori visionano i fotogrammi" il Ministero dell'Interno da' ragione alla prefettura che ha manifestato "perplessita'" che sono "condivisibili". E' quanto si legge nella risposta del Viminale a una nota con cui la prefettura ha interpellato gli uffici ministeriali "in materia di contestazioni delle violazioni al Codice della strada accertate mediante strumenti elettronici", ovvero le multe arrivate ai cittadini per gli eccessi di velocita' sulle strade dove la scorsa primavera sono stati posizionati sette nuovi autovelox. La risposta del Ministero e' stata resa nota oggi dal gruppo della Lega Nord a palazzo Marino: "Si riscontra la nota - si legge nella lettera del ministero - di codesta Prefettura con la quale e' stata evidenziata la prassi, adottata dal Comune di Milano, di far decorrere i novanta giorni - termine per la contestazione degli illeciti rilevati tramite sistema remoto - non dalla data di commissione degli stessi, bensi' da quella in cui gli operatori visionano i fotogrammi e associano i dati della targa a quelli del proprietario del veicolo (e obbligato in solido). Al riguardo, ferma restando la competenza esclusiva dell'Organo territoriale in merito alla decisione dei ricorsi, si rappresenta che le perplessita' manifestate da codesto Ufficio appaiono condivisibili. Infatti, gia' a far tempo dalla sentenza n.198 del 10 giugno 1996, depositata il successivo 17 giugno, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' del I comma dell'articolo 201 del codice della strada, nella formulazione all'epoca vigente, nella parte in cui non fa decorrere il termine per la notificazione 'comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in gradi di provvedere alla loro (dei trasgressori o degli obbligati in solido) identificazione'. Appare pertanto indubbio che le ragioni che possono legittimare gli enti cui appartengono gli organi accertatori a superare tali limiti non possono che dipendere da fattori esterni e non da prassi organizzative interne". Segue (Omnimilano.it)
(25 Novembre 2014 ore 13:48)

mercoledì 26 novembre 2014

Strisce blu:obbligo di parcheggi liberi nelle immediate vicinanze ma ci sono deroghe



Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 17 settembre – 24 novembre 2014, n. 24939 
Presidente Bianchini – Relatore Falaschi
 


Considerato in fatto

M.E. e C.G. , ciascuna con più separati ricorsi regolarmente notificati e depositati dinanzi all'Ufficio di Giudice di Pace di Trento, proponevano opposizione avverso più Verbali di Accertamento elevati dalla Polizia Municipale di Trento, nei quali si contestava loro la reiterata sosta delle proprie vettura in zona a pagamento senza esposizione di quietanza o altro titolo autorizzativo. Le opponenti domandavano in via preliminare la sospensione dell'esecuzione dei verbali opposti; quindi, nel merito, acquisite in sede istruttoria le delibere comunali istitutive della sosta a pagamento ed accertatane l'illegittimità per violazione dell'art. 7, 8 comma del Codice della Strada, disporsi l'annullamento dei sopra menzionati verbali, in quanto emessi in attuazione delle delibere suddette; infine, in via subordinata, in caso di rigetto del ricorso, applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo edittale. Il Comune di Trento resisteva, chiedendo, in sede istruttoria, acquisirsi atti e documenti depositati, ammettersi la prova testimoniale sui capitoli 1, 2 e 3 della ricostruzione di fatto, nonché disporsi consulenza tecnica d'ufficio su temi e quesiti da determinare, con contestuale indicazione di consulenti tecnici di parte. 
Il Giudice di Pace, rigettata l'istanza di sospensione cautelare, con le sentenze numeri da 567 a 590 rigettava l'opposizione, confermando i verbali in questione. 

Avverso tali decisioni, la M. e la C. proponevano appello, eccependo, in via preliminare, la nullità delle sentenze impugnate, per vizi del contraddittorio consistenti nella celebrazione dell'udienza dell'11-09-2009, con assunzione di prova testimoniale richiesta da controparte, nell'iniziale assenza delle opponenti e dei loro difensori (impegnati in distinti procedimenti dinanzi al Tribunale tridentino), con contestuale rigetto dell'istanza di fissazione di un congruo termine a difesa; quindi lamentando erronea interpretazione dal giudice medesimo dell'art. 7, 8 comma del Codice della Strada in ordine al concetto di "stallo libero". Costituitosi, il Comune di Trento insisteva per il rigetto, domandando, in via pregiudiziale di rito, dichiararsi l'inammissibilità, l'irricevibilità, o comunque l'improcedibilità dei gravami, ampliate le richieste istruttorie già formulate in primo grado con domande di assunzione di testimonianza sul fatto ex par. 7.11 della comparsa di costituzione e risposta in appello e di acquisizione di documenti sopravvenuti. 
Il Tribunale di Trento, riunite le impugnazioni, con sentenza n. 586/2011, assorbita l'eccezione pregiudiziale dedotta dall'appellato e accolte le istanze istruttorie, rigettava comunque i gravami, statuendo che l'art. 7, 8 comma del Codice della Strada, pur nell'erronea interpretazione fornita dal giudice di prime cure, era stato rispettato dalle delibere comunali sulla sosta a pagamento, sufficientemente motivate con riferimento alla deroga all'obbligo di predisposizione di parcheggi senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. 

Per la cassazione di tale ultimo provvedimento, M.E. e C.G. propongono ricorso affidato ad un unico motivo: 
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, 8 comma del Codice della Strada, in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c.; nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, 1 comma, n. 5 c.p.c.. 

Il Comune di Trento resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale condizionato, articolato nei seguenti tre motivi:

1. Nullità della sentenza per omessa pronunzia, in violazione degli artt. 112 e 323 e seguenti c.p.c., in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 4 c.p.c.; nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 157 del Codice della Strada, in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c..

2. Nullità della sentenza per omessa pronunzia ex art. 360, 1 comma, n. 4 c.p.c.; nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 7 e 157 del Codice della Strada in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c.; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, 1 comma, n. 5 c.p.c..

3. Nullità della sentenza per omessa pronunzia ex art. 360, 1 comma, n. 4 c.p.c.; nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 7 e 157 del Codice della Strada, in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c.. 

Il consigliere relatore, nominato a norma dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'art. 380 bis c.p.c. proponendo il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 



Ritenuto in diritto



Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: "Con l'unico motivo del ricorso principale, la M. e la C. si dolgono innanzitutto dell'interpretazione fornita dal giudice d'appello circa il concetto di stallo o parcheggio libero. Infatti, ad avviso delle ricorrenti, all'espressione in questione dovrebbe attribuirsi, anche alla luce della richiamata sent. Cass., SS.UU., 09-01-2007, n. 116, il senso di luogo idoneo alla sosta privo di qualsivoglia regolamentazione, e non quello, adottato dal giudice a quo, di luogo idoneo alla sosta non soggetto a controlli di durata o a vincoli di custodia, ma pur sempre riservabile a particolari categorie di automobilisti, o allo svolgimento di particolari attività o a sosta turnaria (c.d. disco orario). Tale scorretta interpretazione avrebbe determinato un errore di sussunzione della fattispecie concreta nell'ipotesi derogatoria di cui al secondo periodo dell'art. 7, 8 comma del Codice della strada. In relazione a tale censura, la ricorrente denunzia anche un vizio di motivazione, omessa e contraddittoria, consistente nella sostituzione del giudice d'appello all'amministrazione comunale nella valutazione sia della sussistenza di ragioni idonee alla deroga all'obbligo di istituzione di parcheggi liberi, sia della vicinanza di altre aree a sosta libera al luogo dell'infrazione, con argomentazioni inesistenti ed illogiche. 

Si precisa preliminarmente che, nell'ambito di un pur ammissibile motivo misto, la doglianza congiunta di motivazione omessa e contraddittoria è affetta da insanabile contrasto logico, non potendo il primo di tali vizi coesistere con l'altro, in guanto, come desumibile dalla formulazione alternativa e non congiuntiva delle ipotesi ex art. 360, 1 comma, n. 5 c.p.c., una motivazione mancante non può essere contraddittoria, mentre la contraddittorietà presuppone che una motivazione, della quale appunto ci si duole, risulti comunque formulata (cfr. Cass. Civ., sez. III, 14-06-2007, n. 13954; Cass. Civ., sez. II, 26-01-2004, n. 1317). Pertanto, la censura avanzata nel caso di specie, in quanto enunciata contemporaneamente nelle forme e dell'omissione e della contraddittorietà/illogicità della motivazione della sentenza impugnata, non può considerarsi ammissibile, avendo ad oggetto la medesima questione, cioè l'interpretazione dell'art. 7, 8 comma del Codice della Strada. 

Per quanto attiene, invece, al profilo relativo alla violazione di legge, deve ricordarsi che per corrente avviso giurisprudenziale la questione della possibilità riconosciuta al Giudice Ordinario di accertare in via incidentale la legittimità dell'atto amministrativo, al fine della sua eventuale disapplicazione in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, non si risolve in un problema di individuazione dei limiti esterni alla sua giurisdizione. Al contrario, il potere-dovere di disapplicare o meno l'atto amministrativo per vizi di legittimità presuppone nel Giudice Ordinario la competenza giurisdizionale a conoscere della controversia nel cui ambito il problema di detta illegittimità (per incompetenza, violazione di legge od eccesso di potere) si innesta; esso si risolve pertanto in un potere processuale che dalla predetta competenza giurisdizionale trae origine e giustificazione. Infatti, ai fini della disapplicazione in via incidentale dell'atto emesso da un organo della Pubblica Amministrazione, il sindacato consentito al Giudice Ordinario, pur estendendosi a tutti i possibili vizi del provvedimento, compreso quello di eccesso di potere, trova un limite invalicabile nell'impossibilità di riesame e di censura delle valutazioni di merito (cfr. Cass. Civ., SS.UU, 09-01-2007, n. 116; Cass. Civ., SS.UU., 04-12-1984, n. 6348; ed ancor di più Cass. Civ., SS.UU., 11-07-1994, n. 6532; Cass. Civ., SS.UU., 09-06-1989, n. 2773).
 
Nel caso di specie, la questione interpretativa del concetto di stallo libero si risolve in un vizio di falsa applicazione dell'art. 7, 8 comma, 2 periodo del Codice della strada, che, tuttavia, non appare in concreto esistente. La norma appena richiamata impone ai Comuni l'obbligo di individuare, in parte delle aree destinate a sosta con dispositivi di controllo della durata o nelle immediate vicinanze delle stesse, adeguati spazi destinati a parcheggio non soggetto alle limitazioni suddette. Tale dovere, tuttavia, può subire deroghe ove ricorra una qualsiasi tra le ipotesi elencate dalla disposizione in esame.
 

Il primo caso previsto dalla norma è quello delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato, definite rispettivamente dall'art. 3 numeri 2 e 54 del Codice della Strada zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi e area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli. Alla luce delle nozioni suddette e della ricostruzione della quaestio facti operata nei precedenti gradi di giudizio, risulta invero evidente l'inesistenza dei caratteri propri dell'area pedonale o della zona a traffico limitato nella strada di consumazione delle infrazioni contestate. Segue, quindi, quale seconda ipotesi derogatoria, quella delle parti di territorio comunale interessati da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, ai sensi del richiamato art. 2 lett. a) del D.M. Lavori Pubblici n. 1444/1968. Anche in questo caso non è possibile rinvenire nel luogo delle commesse violazioni al Codice della Strada i caratteri sopra indicati, per le ragioni già esposte. 

Tuttavia, l'ultima parte dell'art. 7, 8 comma, 2 periodo del Codice della Strada prevede un'ultima ipotesi derogatoria per le "altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. Si tratta di una previsione ampia, tendenzialmente inclusiva di qualsiasi valutazione discrezionale dei Comuni, purché motivata, in ordine all'importanza delle singole aree nel sistema viario cittadino. In tal senso, non appare assolutamente contraria al dettato codicistico la delibera della Giunta Comunale di Trento n. 290/2006, di cui l'attuale ricorrente ha chiesto ed ottenuto la disapplicazione in primo grado. In essa, infatti, la deroga all'obbligo di istituzione di zone di sosta libere appare ampiamente motivata dalla qualificazione della via delle accertate infrazioni quale strada satura. Con tale espressione l'amministrazione tridentina ha inteso indicare qualsiasi via in cui si preveda un'offerta di stalli di parcheggio inferiore alla loro domanda, in ragione della presenza di non trascurabili attrattori di traffico, quali, nel caso di specie, la sede della BAI, del Comando di Polizia Municipale, della Polizia di Stato, dei Servizi Socio-Assistenziali del Comune, della Circoscrizione, di un importante sindacato agricolo, oltre che di numerosi esercizi commerciali e artigianali e di banche. La scelta discrezionale compiuta, quindi, è sorretta, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241/1990, da un'adeguata motivazione, idonea ad escludere qualsiasi vizio di violazione di legge. Alla luce di ciò, la ricorrente sembra in realtà contestare le scelte di merito compiute dal Comune nell'individuazione delle aree di cui sopra, inammissibili in sede di legittimità. Ne consegue che la censura effettivamente mossa concerne non tanto la presunta sostituzione della Corte Distrettuale all'amministrazione comunale nella valutazione della sussistenza di ragioni idonee alla deroga in esame, quanto, piuttosto, il mancato svolgimento da parte del giudice a quo, in contrasto con il giudice di prime cure, di un sindacato sugli apprezzamenti di merito effettuati dall'amministrazione tridentina. Tuttavia, come già in precedenza illustrato, il riconoscimento in capo all'Autorità Giudiziaria Ordinaria di un potere di sindacato incidentale dei provvedimenti amministrativi limitato alla mera legittimità, e non anche esteso al loro merito, osta all'accoglimento della doglianza proposta. 
Per questi motivi, si ritiene di concludere, ai sensi dell'art. 375, n. 5 c.p.c., per la manifesta infondatezza del ricorso principale, da cui deriva, pertanto, l'assorbimento dell'esame del ricorso incidentale condizionato proposto dal Comune di Trento". 

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio, e pertanto il ricorso principale va respinto, conseguentemente dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. 

Le spese processuali seguono la soccombenza. 


P.Q.M. 


La Corte, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato; 
condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui 6.100,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie ed accessori come per legge.

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