Il Consiglio di Stato rileva la competenza del Suap emettere le autorizzazioni ambientali, ai sensi dell’ art. 208 del D.lgs. 152/2006, rigettando il motivo di doglianza secondo cui il rilascio delle suddette autorizzazioni sarebbero di competenza delle Regioni oppure alle Province per delega della Regione.
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Il ruolo del SUAP nel procedimento di autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
Consiglio di Stato, sezione IV, 8 ottobre 2024, n. 8086 – Pres. Mastrandrea, Est. Loria
Atto amministrativo - Procedimento in genere - Conferenza di servizi - Sportello unico per le attività produttive - Funzione
Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) rappresenta il
soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti
che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di
prestazione di servizi ed è il punto di accesso per il richiedente in
relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti tale attività.
Esso emette il provvedimento finale dopo aver raccolto gli atti di tutte
le amministrazioni e gli enti coinvolti, fungendo in sintesi da unico
canale informativo sia verso le amministrazioni che verso i soggetti
istanti (1).
Atto amministrativo - Procedimento in genere -
Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti -
Conferenza di servizi - Sportello unico per le attività produttive -
Funzione
L’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160 non prevede in alcun modo un’esclusione del
ruolo del SUAP per l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e recupero di rifiuti di cui all’art. 208 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per cui, ad eccezione degli ambiti
espressamente esclusi dalla disposizione regolamentare, esso svolge il
ruolo di autorità procedente del procedimento principale e provvede
all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni
che intervengono nel procedimento. (2).
Atto
amministrativo - Procedimento in genere - Autorizzazione unica per
impianti di smaltimento e recupero di rifiuti - Conferenza di servizi -
Maggioranza - Parere negativo
Con riferimento al procedimento di
autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di
rifiuti di cui all'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 il calcolo delle maggioranze in sede di conferenza di servizi
indetta ai sensi del comma 3 va condotto in base al numero di
amministrazioni coinvolte e se, in base alle proprie competenze, una
medesima amministrazione esprime, attraverso i propri uffici od organi,
più pareri all’interno del medesimo procedimento, basta anche un solo
parere negativo per determinare in tal senso la volontà di quella
amministrazione. (3).
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