Sgombero di cantine e garage: la categoria 2-bis non basta. Il chiarimento dell'Albo
L'Albo Nazionale Gestori Ambientali risponde nella sezione FAQ all'argomento oggetto di richieste ricorrenti 📌 SOMMARIO – Sgombero di cantine e garage Chi svolge professionalmente attività di sgombero di cantine, garage o locali per conto di terzi e trasporta i rifiuti risultanti dall’attività non può qualificarsi come “produttore iniziale” dei rifiuti . Pertanto: ❌ non può utilizzare l’iscrizione in Categoria 2-bis , prevista dall’art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006, che è riservata ai produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti; ✅ deve iscriversi nelle categorie ordinarie dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali , previste dall’art. 212, comma 5, in relazione alla tipologia dei rifiuti trasportati ; 🔎 la categoria da utilizzare va quindi individuata in base ai rifiuti effettivamente gestiti e trasportati . In sintesi: Sgombero per conto terzi = l’impresa non è produttore dei rifiuti → niente Categoria 2-bis → necessaria iscrizione nella categoria ordinaria ...







