Ma in mani di chi siamo? «La
sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o revoca) della
patente di guida […] non può essere applicata a colui il quale si sia
posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta
alcuna abilitazione».
Cass. pen., sez. IV, ud. 16 novembre 2023 (dep. 4 dicembre 2023), n. 48083
CASS. PEN., IV, 04/12/23 N° 48083
Svolgimento del processo
1.
Con sentenza del 17 luglio 2023 il Tribunale di Milano ha applicato a
A.A., ai sensi dell'art.444 c.p.p., la pena, condizionalmente sospesa,
di mesi cinque, giorni dieci di arresto ed Euro 1.400,00 di
ammenda
in ordine al reato di ali all'art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis del
D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285, altresì disponendo la revoca della
patente di guida nei suoi confronti.
L'imputato
era stato sottoposto a giudizio per avere circolato sulla pubblica via
alla guida di un velocipede (monopattino) benchè fosse in stato di
ebbrezza a seguito dell'assunzione di bevande alcoliche, con tasso
alcolemico riscontrato pari a 1,67 g/l, in tali condizioni perdendo il controllo del proprio veicolo e causando un sinistro stradale.
2.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A., a mezzo
del suo difensore, limitatamente alla disposta applicazione della revoca
della patente di guida, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed
erronea applicazione della legge penale ed illegalità della pena, ex
art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in relazione all'art. 186 C.d.S..
Lamenta, in particolare, il ricorrente l'erroneità della decisione con cui il giudice di merito,
al di fuori dell'accordo intervenuto tra le parti, ha ritenuto di
applicare nei suoi confronti la revoca della patente di guida, in quanto
disposta in violazione dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza
di legittimità per cui la suddetta sanzione
amministrativa accessoria non è applicabile a chi si sia posto in stato
di ebbrezza alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è
richiesta alcuna abilitazione, come, per l'appunto, è il monopattino,
equiparato al velocipede dall'art. 1, comma 75, L. 27 dicembre 2019, n.
160.
3.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha
chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
limitatamente alla disposta applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida.
Motivi della decisione
1.
Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla
statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente di guida.
2.
Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di
questa Suprema Corte quello per cui la sanzione ‘amministrativa
accessoria della sospensione (o della revoca) della patente di guida,
conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle
norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il
quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è
richiesta alcuna abilitazione (così, tra le altre: Sez. 4, n.
34772 del 26/11/2020, Cani, Rv. 280075-01; Sez. 4, n. 19413 del
29/03/2013, Cologna, Rv. 255081; Sez. U, n. 12316 del 30/01/2002,
Fugger, Rv. 22103901).
Tale
principio, per lo più espresso con riferimento alla guida di un
velocipede, può, all'evidenza, essere esteso anche alla conduzione di un
monopattino, avendo l'art. 1, comma 75-quinquies, L. 27 dicembre 2019,
n. 160, espressamente equiparato i monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica ai velocipedi - fatto salvo quanto previsto
"dai commi da 75 a 75-vicies ter", tuttavia concernenti aspetti di non
significativo rilievo in questa sede -.
Nella fattispecie, pertanto,
la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di
guida è stata erroneamente applicata con riferimento ad un'ipotesi di
guida in stato di ebbrezza concernente la conduzione di un mezzo
(monopattino) per la cui guida non è richiesto alcun titolo abilitativo.
3.
Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida, che, in ossequio a
quanto disposto dall'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc pen., il
Collegio provvede direttamente ad eliminare.
P.Q.M.
Annulla
senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione
concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente di guida, statuizione che elimina.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 04 dicembre 2023