domenica 20 ottobre 2024

Competenza del Suap sulle autorizzazioni ambientali

 Il Consiglio di Stato rileva la competenza del Suap emettere le autorizzazioni ambientali, ai sensi dell’ art. 208 del D.lgs. 152/2006, rigettando il motivo di doglianza secondo cui il rilascio delle suddette autorizzazioni sarebbero di competenza delle Regioni oppure alle Province per delega della Regione.

 
 Le disposizioni relative al Suap non hanno modificato l’attribuzione delle competenze in capo alle diverse amministrazioni coinvolte nel procedimento, ma hanno reso il Suap l’organo (comunale) che emette il provvedimento finale dopo aver raccolto gli atti di tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti. 
 
Lo sportello unico per le attività produttive costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all’ art.14-quater, comma 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241;  laddove esso non sia sostituito o affiancato nell’attività di istruttoria da soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). 
 
Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 8 ottobre 2024, n. 8086.
 

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Il ruolo del SUAP nel procedimento di autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti  

Consiglio di Stato, sezione IV, 8 ottobre 2024, n. 8086 – Pres. Mastrandrea, Est. Loria


Atto amministrativo - Procedimento in genere - Conferenza di servizi - Sportello unico per le attività produttive - Funzione

Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) rappresenta il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi ed è il punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti tale attività. Esso emette il provvedimento finale dopo aver raccolto gli atti di tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, fungendo in sintesi da unico canale informativo sia verso le amministrazioni che verso i soggetti istanti (1).

Atto amministrativo - Procedimento in genere - Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti - Conferenza di servizi - Sportello unico per le attività produttive - Funzione

L’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 non prevede in alcun modo un’esclusione del ruolo del SUAP per l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per cui, ad eccezione degli ambiti espressamente esclusi dalla disposizione regolamentare, esso svolge il ruolo di autorità procedente del procedimento principale e provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento. (2).


Atto amministrativo - Procedimento in genere - Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti - Conferenza di servizi - Maggioranza - Parere negativo 


Con riferimento al procedimento di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il calcolo delle maggioranze in sede di conferenza di servizi indetta ai sensi del comma 3 va condotto in base al numero di amministrazioni coinvolte e se, in base alle proprie competenze, una medesima amministrazione esprime, attraverso i propri uffici od organi, più pareri all’interno del medesimo procedimento, basta anche un solo parere negativo per determinare in tal senso la volontà di quella amministrazione. (3).

 https://www.giustizia-amministrativa.it

mercoledì 16 ottobre 2024

ART. 126-BIS, COMMA 2, C.d.S.

Il termine per comunicare i dati del conducente decorre all’esito di giudizio di opposizione a verbale

In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall’ art. 126-bis, comma 2, c.d.s. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta - si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l’amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l’obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione.

 È quanto si legge nell’ ordinanza della Cassazione civile dell’11 ottobre 2024, n. 26553 (su premium)
 
Redazione Wolters Kluwer
 

CONSULTAZIONE PUBBLICA SU SCHEMA NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI ARAN


Allegati:
SCHEMA PRELIMINARE CODICE DI COMPORTAMENTO ARAN.pdf 243 Kb
Modulo per osservazioni e proposte modifiche ed integrazioni.docx 21 Kb

Si rende noto che l’Agenzia ha predisposto l’allegato schema preliminare di Codice di comportamento dei dipendenti dell’ARAN, ad integrazione del codice nazionale adottato con il DPR del 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal DPR del 13 giugno 2023, n. 81.

Si procede, quindi, alla pubblicazione del suddetto documento, sul sito internet ed intranet, onde consentire a chiunque, in forma singola o associata, di esprimere proprie proposte di modificazione/integrazione, mediante la compilazione e il successivo invio, all’indirizzo

e-mail anticorruzione@aranagenzia.it, del modulo allegato.

Le proposte devono essere inviate entro il 25 ottobre p.v.

martedì 15 ottobre 2024

Certificati di malattia e visite mediche: nuovo servizio su app IO

Certificati di malattia e visite mediche: nuovo servizio su app IO

Lavoratori privati e pubblici: disponibile un nuovo servizio sull’app IO per le comunicazioni relative ai certificati di malattia e alle visite mediche di controllo.

Per i lavoratori privati e pubblici, è disponibile un nuovo servizio sull’app IO per le comunicazioni relative alle certificazioni di malattia e alle visite mediche di controllo.

In particolare, al momento della ricezione di un certificato telematico di malattia, ai lavoratori che hanno registrato i propri contatti su MyINPS viene inviata una comunicazione che conferma la ricezione del certificato, con l’invito ad accedere al servizio “Consultazione dei certificati di malattia telematici” per verificare la correttezza dei dati riportati.

Inoltre, nel caso in cui sia stata effettuata una visita medica di controllo, ai lavoratori viene inviata una comunicazione dell’avvenuta visita, con l’invito ad accedere allo “Sportello del cittadino per le visite mediche di controllo” per la consultazione dell’esito.

Le comunicazioni rimangono visibili nell’area riservata MyINPS per 60 giorni.

I dettagli nel messaggio 9 ottobre 2024, n. 3337.

Comunicazione certificato di malattia

I lavoratori che hanno registrato i propri contatti su “MyINPS” ricevono una notifica sull’AppIO (e anche su “INPS Mobile” e “MyINPS”) quando viene emesso un certificato telematico di malattia.

La notifica include il PUC (Protocollo Unico del Certificato) e un invito a verificare i dati del certificato accedendo al servizio online sul sito INPS tramite autenticazione con SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Le comunicazioni rimangono disponibili per 60 giorni nell’area riservata “MyINPS”.

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2024.10.certificati-di-malattia-e-visite-mediche-nuovo-servizio-su-app-io.html

 

 Tratto da: inps.it

sabato 12 ottobre 2024

La sicurezza stradale appartiene allo Stato e non agli Sceriffi


 Monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ed obbligo del casco protettivo

Gli è andata male al Sindaco di Firenze che si era rivolto al Consiglio di Stato dopo che il Tar l'aveva bastonato dicendogli che non era competenza Sua.

Il motivo del contendere era l'imposizione dell'uso del casco nella città di Firenze.

Purtroppo, per Lui,  in materia di sicurezza stradale,  non vale la regola:"io so io e Voi non siete un Caxxo", non vige.

Statuisce la sentenza:

"Per tali ragioni, è evidente il difetto di potere da parte dell’organo emanante, dovendo l’alto e nobile intento di evitare incidenti stradali coordinarsi con la normativa statale (e segnatamente: il codice della strada) in tema di circolazione stradale; normativa che non assegna in alcun modo ai comuni il potere di imporre l’adozione di caschi protettivi in sede di utilizzo di monopattini (o qualsiasi mezzo a due ruote) sul territorio comunale. La qual cosa è tanto più vera se si considera che quella della “sicurezza” (tra i quali rientra anche quella stradale) è una materia devoluta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117 co. 2 lett. h) Cost.), che la esercita pertanto con l’adozione di norme valevoli su tutto il territorio nazionale, e che per tale ragione non può essere delegata alle Regioni e agli altri enti territoriali, pena la frammentazione, su base locale, di un tessuto di regole che deve invece rimanere unitario".

 MaSe Riproduzione riservata

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Circolazione stradale – Codice della strada - Sicurezza stradale – Monopattini a propulsione prevalentemente elettrica – Obbligo del casco protettivo – Ordinanza sindacale - Illegittimità


È illegittima l’ordinanza sindacale, recante l’obbligo, per i conducenti di età maggiore di 18 anni dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica che circolano sulle strade comunali, di indossare idoneo casco protettivo. Nel codice della strada non è contemplata alcuna previsione in tal senso , non evincibile, peraltro, nè dall’art. 6, comma 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che disciplina il potere dell’ente proprietario della strada di prevedere una serie di limitazioni alla circolazione stradale; né dall’art. 7 del citato d.lgs., che tipizza la possibilità, per i comuni, di introdurre, nei centri abitati, una serie di prescrizioni limitative della circolazione e della sosta. (1).

Consiglio di Stato, sezione V, 8 ottobre 2024, n. 8079 – Pres. Caringella, Est. Palmieri
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini

giovedì 10 ottobre 2024

Art. 80, comma 14, C.d.S. e 180 comma 8.

 


Sanzioni amministrative - Violazione dell'art. 80, comma 14, del codice della strada - Accertamento - Sistema denominato "Targa System 4.0" - Utilizzabilità - Sufficienza - Esclusione - Ulteriore attività di accertamento - Necessità.

 In tema di violazione dell'art. 80, comma 14, del codice della strada, la mancata omologazione del sistema denominato "Targa System 4.0" ne preclude la possibilità di utilizzazione, in via autonoma, ai fini del relativo accertamento, tuttavia esso può essere impiegato come punto di partenza per le operazioni di accertamento della violazione e successiva contestazione le quali, prendendo le mosse dai dati in tal modo ricavati, dovranno poi ricevere completamento attraverso un'ulteriore attività accertativa da parte degli organi competenti.

Aggiungo una mia considerazione personale:

La Cassazione ha sorvolato sul fatto che nel caso di specie il Comando della prov. di Pistoia ha proceduto all'invito ai sensi del 180 comma 8 del C.d.S.. 

Ma non era assolutamente necessario.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12681 del 10/05/2023 (Rv. 667784 - 01)

Si premium la sentenza

 

mercoledì 9 ottobre 2024

Fruizione dei permessi per particolari motivi personali o familiari: lo straordinario


CIRRS41  (VALIDO ANCHE PER ENTI LOCALI)


Nel caso in cui il lavoratore abbia fruito di un permesso orario retribuito per motivi familiari di cui all’art. 128 del CCNL Istruzione e ricerca 18.01.2024, è possibile riconoscergli le ore di lavoro prestate oltre il normale lavoro giornaliero come lavoro straordinario?

L’art. 128 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024, che disciplina i permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari, al comma 3 prevede che durante la fruizione degli stessi “al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa”. La suddetta clausola, chiara nel suo tenore letterale, non riconosce i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario durante la fruizione dei permessi in questione, ma non vieta la possibilità che, per esigenze organizzative, al dipendente possa essere richiesto di prestare attività oltre l’orario ordinario di lavoro.

Sotto tale profilo, anche alla luce dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 66/2003 che definisce lavoro straordinario “il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito all'articolo 3”, il tempo di lavoro prestato e quantificato oltre il normale orario ordinariamente previsto, comprensivo delle ore di permesso fruite dal dipendente ai sensi della clausola contrattuale in argomento, è pertanto ascrivibile a lavoro straordinario a condizione che sia debitamente autorizzato dal datore di lavoro.

Shopper di plastica: punita solo la commercializzazione

Ad essere punita dalla legge è la effettiva messa a disposizione della clientela dei sacchetti di plastica monouso non biodegradabili e compostabili e non la mera detenzione degli stessi da parte dei venditori.

  La risposta del MASE al nuovo interpello

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 180065 del 3 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti in merito al divieto di commercializzazione di buste di plastica non aventi i requisiti previsti dagli articoli 226-bis e 226-ter del D.lgs. n 152 del 2006.

In particolare, la Regione Emilia-Romagna chiedeva al Ministero di chiarire se nel divieto di commercializzazione delle shopper di plastica rientrino anche gli acquisti di imballaggi effettuati dai commercianti, a prescindere dalla loro cessione a terzi e dalla destinazione o utilizzo degli stessi.

Nel riscontro il Ministero, dopo aver richiamato le definizioni di cui all’art. 218 del D.Lgs. n. 152/2006, ha precisato che “il legislatore ha inteso includere nel divieto sia coloro che forniscono le shopper (produttori), sia coloro che le utilizzano (distributori e commercianti), richiamandoli entrambi come soggetti responsabili della fornitura e, dunque, della commercializzazione, in modo tale da garantire una effettiva riduzione della circolazione delle stesse in linea con l’obiettivo europeo”.

Quanto alla condotta rilevante al fine dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 261, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, il MASE, richiamando la giurisprudenza sul punto, ha evidenziato che “il mero acquisto non può essere fatto rientrare nel concetto di commercializzazione e che la condotta punita dalla norma è la effettiva fornitura delle buste da parte dei commercianti, a titolo gratuito o oneroso, nei punti vendita” .

 https://www.tuttoambiente.it

venerdì 4 ottobre 2024

Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari...



DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2024, n. 137

Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonche' di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. (24G00158) (GU Serie Generale n.230 del 01-10-2024)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/10/2024 

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Licenza comunitaria e copie conformi


Prot. N° 22918 del 30/09/2024 – Licenza comunitaria e copie conformi

Circolare prot. N° 26033 del 30 dicembre 2021

 Aggiornato il 02/10/2024 by CedDgtno

Nuovo formulario rifiuti

 


Modelli conformi di registro di carico e scarico e di FIR


Gli allegati I e II al D.M. 59 del 4 aprile 2023 contengono, rispettivamente, i nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (F.I.R.) cui agli articoli 4 e 5 dello stesso decreto.

Tenuto conto di quanto previsto dalle istruzioni per la compilazione dei registri e dei F.I.R. allegate al decreto direttoriale n.251 del 19/12/2023, si riportano di seguito i modelli di registro cronologico di carico e scarico e di FIR, conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il decreto ministeriale del 4 aprile 2023 n. 59, che rappresentano il formato definitivo di riferimento che dovrà essere utilizzato dagli operatori.


Allegati nel canale premium

 Modello FIR
Allegato FIR (intermodale)
Frontespizio del registro cronologico di carico e scarico
Modello di registro di carico e scarico


https://www.rentri.gov.it