Contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica

Circolare del 1° dicembre 2023 - Legge 24 novembre 2023, n. 168 – Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Modifiche alla Legge 7 luglio 2016, n. 122 in materia di reati intenzionali violenti


Prot. 2023.0010430
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La recente legge 24 novembre 2023, n. 168 per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica ha introdotto un nuovo termine per la presentazione delle domande di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti che da sessanta passa a centoventi giorni.

È introdotta, poi, la previsione di una provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime di femminicidio e violenza sessuale, che possono ottenere un anticipo del beneficio economico in tempi più rapidi. Si prevede, quindi, che nel caso dei reati commessi in ambito domestico e ricorrente lo stato di bisogno della vittima o dei suoi eredi, il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti possa concedere una anticipazione dell’indennizzo nella misura massima di un terzo dell’importo, prima che sia pronunciata una sentenza definitiva.

Infine, con la legge 27 novembre 2023, n. 170 sono riaperti e prorogati, a pena di decadenza, fino al 31 dicembre 2025, i termini di presentazione della domanda previsti per i reati commessi dal 30 giugno 2005 al 23 luglio 2016, per la concessione dell’indennizzo da corrispondere alle vittime di reati intenzionali violenti, nonché i termini di presentazione della domanda per la concessione dell’indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesioni personali gravissime ai sensi dell’articolo 583, secondo comma, del codice penale e di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell’articolo 583 -quinquies del codice penale. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 31 ottobre 2025, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni previste, il termine per la presentazione della domanda di accesso all’indennizzo è di centoventi giorni.

Vedi anche:

Circolari
5 Dicembre 2023

Circolare del 5 dicembre 2023. Proroga termini in materia di reati intenzionali violenti - Decreto legge 29 settembre 2023, n. 132 convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170



Guida il monopattino ubriaco e gli revocano la patente.... E se avesse guidato una cariola?


 Ma in mani di chi siamo?

 «La sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o revoca) della patente di guida […] non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione».

Cass. pen., sez. IV, ud. 16 novembre 2023 (dep. 4 dicembre 2023), n. 48083

 
 CASS. PEN., IV, 04/12/23 N° 48083
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 17 luglio 2023 il Tribunale di Milano ha applicato a A.A., ai sensi dell'art.444 c.p.p., la pena, condizionalmente sospesa, di mesi cinque, giorni dieci di arresto ed Euro 1.400,00 di ammenda in ordine al reato di ali all'art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285, altresì disponendo la revoca della patente di guida nei suoi confronti.
 
L'imputato era stato sottoposto a giudizio per avere circolato sulla pubblica via alla guida di un velocipede (monopattino) benchè fosse in stato di ebbrezza a seguito dell'assunzione di bevande alcoliche, con tasso alcolemico riscontrato pari a 1,67 g/l, in tali condizioni perdendo il controllo del proprio veicolo e causando un sinistro stradale.
 
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A., a mezzo del suo difensore, limitatamente alla disposta applicazione della revoca della patente di guida, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed illegalità della pena, ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in relazione all'art. 186 C.d.S..
Lamenta, in particolare, il ricorrente l'erroneità della decisione con cui il giudice di merito, al di fuori dell'accordo intervenuto tra le parti, ha ritenuto di applicare nei suoi confronti la revoca della patente di guida, in quanto disposta in violazione dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità per cui la suddetta sanzione amministrativa accessoria non è applicabile a chi si sia posto in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione, come, per l'appunto, è il monopattino, equiparato al velocipede dall'art. 1, comma 75, L. 27 dicembre 2019, n. 160.
 
3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
 
Motivi della decisione
 
1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte quello per cui la sanzione ‘amministrativa accessoria della sospensione (o della revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione (così, tra le altre: Sez. 4, n. 34772 del 26/11/2020, Cani, Rv. 280075-01; Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013, Cologna, Rv. 255081; Sez. U, n. 12316 del 30/01/2002, Fugger, Rv. 22103901).

Tale principio, per lo più espresso con riferimento alla guida di un velocipede, può, all'evidenza, essere esteso anche alla conduzione di un monopattino, avendo l'art. 1, comma 75-quinquies, L. 27 dicembre 2019, n. 160, espressamente equiparato i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi - fatto salvo quanto previsto "dai commi da 75 a 75-vicies ter", tuttavia concernenti aspetti di non significativo rilievo in questa sede -.
Nella fattispecie, pertanto, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida è stata erroneamente applicata con riferimento ad un'ipotesi di guida in stato di ebbrezza concernente la conduzione di un mezzo (monopattino) per la cui guida non è richiesto alcun titolo abilitativo.
 
3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc pen., il Collegio provvede direttamente ad eliminare.

P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, statuizione che elimina.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 04 dicembre 2023

Veicoli per il trasporto merci su strada - Locazione senza conducente - Articolo 24 del decreto legge 69/2023 - Registrazione sull'applicativo REN-Noleggi

Ministero dell’Interno
Veicoli per il trasporto merci su strada - Locazione senza conducente - Articolo 24 del decreto legge 69/2023 - Registrazione sull'applicativo REN-Noleggi

(Circ. n. 300/STRAD/0000040202.U/2023 del 5 dicembre 2023)

ASAPS

Vedi post correlato:

Art. 84 C.d.S.:Locazione senza conducente -Registrazione nel REN

Abbandoni e depositi incontrollati:Procedura sanzionatoria

 

Legge 9 ottobre 2023, n.137. Novità in materia ambientale. Abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti posti in essere da cittadini.

La mancata utilizzazione della divisa del comandante genera un danno all’immagine dell’ente locale


Sanzioni disciplinari

Per la Cassazione (Ordinanza n. 31646/2023) il personale della polizia locale ha l’obbligo di indossare la divisa fornita dall’ente, pena l’attivazione del procedimento disciplinare per violazione delle regole di comportamento dei dipendenti, causando all’ente locale un danno all’immagine.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 19 ottobre 2023) 14 novembre 2023, n. 31646


Abbandono rifiuti:i primi chiarimenti


Arrivano i primi chiarimenti da parte delle Procure. Questa disamina, devo dire, che seppur breve, è molto esaustiva e rispecchia perfettamente il mio pensiero.
Una persona di "buon senso" non può non condividerla per come è sviluppata (semplice e logica).
Speriamo che persone di "buon senso" ce ne siano molte in giro, perchè altrimenti, i danni provocati da questa modifica normativa saranno davvero notevoli.
MaSe
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