rivolto soprattutto ad operatori di Polizia che vogliono tenersi costantemente aggiornati
I Comuni possono utilizzare i voucher
Le pubbliche amministrazioni possono usare i voucher e quindi forme di lavoro accessorio previste dal decreto legislativo 70/2003: lo conferma la sentenza 1034/2016 del Consiglio di Stato
Utilizzo dei dispositivi di segnalazione visiva a lampeggiante blu
Non consentito l'utilizzo del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a lampeggiante blu in modalità "da crociera" ( non prevista dall'art. 177 C.d.S).
Parere MIT 7119 del 22 marzo 2016
Parere MIT 7119 del 22 marzo 2016
La Polizia insegue i rapinatori e li arresta ma il GIP non convalida non ritenendo sufficiente la quasi flagranza
Corte di Cassazione, II Penale, sentenza 11 – 24 marzo 2016, n. 12492
Presidente Gallo – Relatore Carrelli Palombo di Montrone
Ritenuto in fatto
Presidente Gallo – Relatore Carrelli Palombo di Montrone
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 21/6/2014 il Giudice per le indagini preliminari dei Tribunale di Lodi non convalidava l'arresto di K.S. e L.R. eseguito in data 20/6/2014 in relazione al delitto di tentata rapina rigettando altresì la richiesta di misura cautelare avanzata nei confronti degli stessi dal P.M..
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione il P.M. presso il Tribunale di Lodi, sollevando il seguente motivo di gravame: erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 380 e 382 cod. proc. pen., per non essere stato ritenuto sussistente lo stato di quasi flagranza posto a base dell'arresto.
Considerato in diritto
3. Il ricorso deve essere rigettato, per essere infondato l'unico motivo proposto. Difatti il Giudice ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte di legittimità ed in particolare dalle sezioni unite con la decisione adottata all'udienza del 24/11/2015 (R.G. 34098/2014 PM C/Ventrice Carmelo - motivazione non ancora depositata). Segnatamente è stata correttamente esclusa la ricorrenza dello stato di quasi flagranza nell'ipotesi in cui l'inseguimento dell'indagato da parte della P.G. sia stato iniziato per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte di terzi, dovendosi escludere che gli organi di RG. abbiano avuto diretta percezione del reato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Legittima la revisione della patente per chi provoca un incidente mortale
Il provvedimento che ordina la revisione della patente di guida nei confronti del conducente di un autocarro che non ha rispettato la distanza di sicurezza ed ha provocato un sinistro stradale con lesioni mortali è atto vincolato ed opera di diritto. In base all'articolo 128 comma 1 ter del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 l'Ufficio della Motorizzazione civile che ha adottato il provvedimento ha agito legittimamente.
Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana sezione II, con la sentenza del 15 marzo 2016 n. 448.
La revisione della patente di guida: ipotesi discrezionali e vincolate
Gli uffici provinciali della Direzione generale della Mctc e il Prefetto possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica (articolo 128 del Dlgs n.285/1992). L'Amministrazione gode dunque di un ampio potere discrezionale nell'effettuare la valutazione della persistenza dei requisiti fisici, psichici e di idoneità tecnica del soggetto: il solo dubbio sulla loro permanenza legittima l'ufficio della Motorizzazione civile a disporre la revisione della patente, dovendo solo giustificare l'esercizio del potere con un'adeguata motivazione, senza dover rinvenire situazioni di colpa in capo all'interessato.
L'Ufficio procedente, invece, deve ordinare la revisione di diritto della patente (articolo 128 comma 1 ter) quando il conducente:
• sia stato coinvolto in un incidente stradale;
• abbia determinato lesioni gravi alle persone;
• sia stato sottoposto al procedimento amministrativo di contestazione di una delle disposizioni del Codice stradale da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Non è necessaria l'esplicita motivazione delle ragioni per la quali la violazione delle norme stradali ingenerano dubbi sul persistente possesso di tutti i requisiti. Il provvedimento inibitorio non si fonda solamente sulla violazione delle norme stradali genericamente considerate, ma soprattutto sul fatto che:
• la violazione è stata causa di un incidente stradale particolarmente grave;
• la sua dinamica oggettiva ha rivelato la sussistenza di un comportamento del conducente che denota scarsa conoscenza delle regole che disciplinano la circolazione stradale, scarsa attenzione e scarsa prudenza nella guida.
L'ufficio della Motorizzazione civile che riceve il rapporto degli organi che hanno rilevato ed accertato un tale sinistro stradale è vincolato ad adottare il provvedimento che limita la libertà di circolazione, in nome e a tutela del principio fondamentale dell'integrità fisico-psichica delle persone e della loro sicura motilità sulla rete viaria.
Il caso
L'autista di un camion coinvolto in un incidente nel quale il conducente di un velocipede aveva riportato lesioni mortali era stato sanzionato dalla Polizia municipale per il mancato rispetto della distanza di sicurezza ed aveva ricevuto la notificazione del provvedimento con il quale si disponeva la revisione della patente di guida di categoria C. Il provvedimento è stato impugnato dal soggetto contravvenzionato che ha lamentato il difetto di motivazione del provvedimento deducendo che:
• gli accertamenti espletati dall'organo di polizia stradale nell'immediatezza dei fatti non avrebbero evidenziato alcuna sua colpa;
• non sussisterebbero altri elementi da cui si possa evincere alcun dubbio sulla sua capacità di guidare;
• l'ipotesi non rientrerebbe tra quelle contemplate dall'articolo 128 comma 1 ter del Dlgs n.285/1992 perché non sarebbe applicabile la sanzione accessoria della sospensione della patente.
Il Tar, ritenuto che l'Amministrazione intimata ha applicato correttamente la norma, ha respinto il ricorso ed ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
La sentenza
Il Giudice amministrativo ha precisato che l'ipotesi di revisione della patente considerata dall'articolo 128 comma 1 ter del Codice della strada attiene ad un atto vincolato rispetto al quale la censura mossa dal ricorrente di difetto motivazionale del provvedimento risulta del tutto infondata. O meglio "l'onere della motivazione può essere assolto con un richiamo ai presupposti di fatto ed alle norme di legge applicate nel caso concreto".
Il Giudice ha anche sconfessato l'ulteriore argomento dell'inapplicabilità nel caso considerato della sanzione accessoria della sospensione della patente, limitandosi a richiamare il disposto dell'articolo 222, comma 2, del Dlgs n. 285/1992, per il quale, laddove a seguito di una violazione delle norme sulla sicurezza stradale venga provocato un omicidio colposo, con la sentenza di condanna deve essere applicata tal sanzione fino a quattro anni. Il Collegio non ha avuto difficoltà nel confermare il precedente provvedimento che, pur non avendo accertato responsabilità alcuna del camionista, aveva però legittimamente stigmatizzato il suo comportamento di scarsa conoscenza delle norme sul rispetto delle distanze di sicurezza e di imperizia nella guida.
Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana sezione II, con la sentenza del 15 marzo 2016 n. 448.
La revisione della patente di guida: ipotesi discrezionali e vincolate
Gli uffici provinciali della Direzione generale della Mctc e il Prefetto possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica (articolo 128 del Dlgs n.285/1992). L'Amministrazione gode dunque di un ampio potere discrezionale nell'effettuare la valutazione della persistenza dei requisiti fisici, psichici e di idoneità tecnica del soggetto: il solo dubbio sulla loro permanenza legittima l'ufficio della Motorizzazione civile a disporre la revisione della patente, dovendo solo giustificare l'esercizio del potere con un'adeguata motivazione, senza dover rinvenire situazioni di colpa in capo all'interessato.
L'Ufficio procedente, invece, deve ordinare la revisione di diritto della patente (articolo 128 comma 1 ter) quando il conducente:
• sia stato coinvolto in un incidente stradale;
• abbia determinato lesioni gravi alle persone;
• sia stato sottoposto al procedimento amministrativo di contestazione di una delle disposizioni del Codice stradale da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Non è necessaria l'esplicita motivazione delle ragioni per la quali la violazione delle norme stradali ingenerano dubbi sul persistente possesso di tutti i requisiti. Il provvedimento inibitorio non si fonda solamente sulla violazione delle norme stradali genericamente considerate, ma soprattutto sul fatto che:
• la violazione è stata causa di un incidente stradale particolarmente grave;
• la sua dinamica oggettiva ha rivelato la sussistenza di un comportamento del conducente che denota scarsa conoscenza delle regole che disciplinano la circolazione stradale, scarsa attenzione e scarsa prudenza nella guida.
L'ufficio della Motorizzazione civile che riceve il rapporto degli organi che hanno rilevato ed accertato un tale sinistro stradale è vincolato ad adottare il provvedimento che limita la libertà di circolazione, in nome e a tutela del principio fondamentale dell'integrità fisico-psichica delle persone e della loro sicura motilità sulla rete viaria.
Il caso
L'autista di un camion coinvolto in un incidente nel quale il conducente di un velocipede aveva riportato lesioni mortali era stato sanzionato dalla Polizia municipale per il mancato rispetto della distanza di sicurezza ed aveva ricevuto la notificazione del provvedimento con il quale si disponeva la revisione della patente di guida di categoria C. Il provvedimento è stato impugnato dal soggetto contravvenzionato che ha lamentato il difetto di motivazione del provvedimento deducendo che:
• gli accertamenti espletati dall'organo di polizia stradale nell'immediatezza dei fatti non avrebbero evidenziato alcuna sua colpa;
• non sussisterebbero altri elementi da cui si possa evincere alcun dubbio sulla sua capacità di guidare;
• l'ipotesi non rientrerebbe tra quelle contemplate dall'articolo 128 comma 1 ter del Dlgs n.285/1992 perché non sarebbe applicabile la sanzione accessoria della sospensione della patente.
Il Tar, ritenuto che l'Amministrazione intimata ha applicato correttamente la norma, ha respinto il ricorso ed ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
La sentenza
Il Giudice amministrativo ha precisato che l'ipotesi di revisione della patente considerata dall'articolo 128 comma 1 ter del Codice della strada attiene ad un atto vincolato rispetto al quale la censura mossa dal ricorrente di difetto motivazionale del provvedimento risulta del tutto infondata. O meglio "l'onere della motivazione può essere assolto con un richiamo ai presupposti di fatto ed alle norme di legge applicate nel caso concreto".
Il Giudice ha anche sconfessato l'ulteriore argomento dell'inapplicabilità nel caso considerato della sanzione accessoria della sospensione della patente, limitandosi a richiamare il disposto dell'articolo 222, comma 2, del Dlgs n. 285/1992, per il quale, laddove a seguito di una violazione delle norme sulla sicurezza stradale venga provocato un omicidio colposo, con la sentenza di condanna deve essere applicata tal sanzione fino a quattro anni. Il Collegio non ha avuto difficoltà nel confermare il precedente provvedimento che, pur non avendo accertato responsabilità alcuna del camionista, aveva però legittimamente stigmatizzato il suo comportamento di scarsa conoscenza delle norme sul rispetto delle distanze di sicurezza e di imperizia nella guida.
di Alberto Ceste http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com
Controlli di Conformità nelle officine
Circolare n° 7298 del 23 marzo 2016 - Aggiornamento delle linee guida per l'effettuazione dei controlli di conformità presso le officine.
Circolare Ministero dell'Interno sull'omicidio stradale
Ministero dell'Interno
Legge 23 marzo 2016 n. 41 recante: "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274".
(Circ. n. 300/A/2251/16/124/68 del 25 marzo 2016)
ASAPS
E' legittimo contestare l'art. 193 C.d.S., con targa prova scaduta (pur se quest'ultima è coperta da rca)
"Laddove l' autorizzazione della targa prova risulti scaduta di validità, ovvero sia mancante, la stessa non ha nessun effetto e la circolazione è da ritenersi ordinaria e non di prova, con l'obbligo per l'agente accertatore della contestazione della eventuale violazione degli artt. 93,193, 80, 100 cod. strada . A nulla rilevava che la targa di "prova" "fosse coperta da assicurazione, non avendo la targa stessa alcuna validità e, quindi, il veicolo risultava privo di assicurazione"
depositata il 10/03/2016
Infortuni e malattia professionale: cambia il certificato medico
Il certificato medico deve essere trasmesso
all’Inail non più dal datore di lavoro ma dal primo medico o struttura
sanitaria che visita il lavoratore dopo l’infortunio o malattia professionale.
A decorrere da oggi (22 marzo
2016) l’obbligo di trasmissione all’Inail del certificato medico di infortunio
o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della
struttura sanitaria che presta la “prima assistenza” al lavoratore infortunato
o ammalato.
Per consentire l’invio telematico
dei certificati, è disponibile un’apposita procedura per la registrazione e la
profilazione dei medici e delle strutture sanitarie che, nello svolgimento
della propria attività, interagiscono con l’Inail per l’invio del certificato
medico di infortunio o di malattia professionale.
Per l’abilitazione ai servizi
online il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria devono
inviare apposita richiesta alla sede Inail competente per territorio
utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale.
Tanto è comunicato sul sito
ufficiale dell’Inail, in attuazione delle recenti modifiche normative in
materia [1].
Ulteriori chiarimenti sono
forniti in un’apposita circolare del 21 marzo 2016 [2].
Vediamo in sintesi gli aspetti
principali della riforma che prevede varie semplificazioni in materia di
adempimenti formali relativi agli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
Continua a leggere l'articolo qui
Vedi apposita sezione: infortunio sul lavoro (sotto)
Mancata revisione dei veicoli:Uso contorto e distorto dell’accertamento da remoto
Aggiornato il 23/03/2016
Come è noto,
la Legge di Stabilità 2016, modificando l'art. 201, comma 1-bis, C.d.S., ha
introdotto nuove ipotesi nelle quali è consentito l'accertamento da remoto
delle infrazioni, cioè senza contestazione immediata:
- mancanza di revisione (art. 80);
- mancanza di copertura assicurativa (art. 193);
- sovraccarico dei veicoli (art. 167).
Da più parti
si è diffusa la notizia che questo tipo di accertamento è del tutto legittimo,
“sic et simplicer”, per tutte le ipotesi sopra riportate, compresa la MANCATA
REVISIONE.
Assodato, che
“per
poter accertare da remoto le suddette violazioni, senza contestazione
immediata, … occorre che l'accertamento sia effettuato con
apparecchiature approvate espressamente a tale scopo, ai sensi dell'art. 45 C.d.S”
(v. circolare Ministero dell’Interno n.300/A/1001/16/101/3/3/9 del 11/02/2016)
e che gli strumenti di rilevamento automatici impiegati in questo momento dagli organi di vigilanza, come
il
"targa system" o lo "street control", non lo sono,
molti comandi di P.L., forse più audaci ed intraprendenti di altri, hanno provveduto
a bypassare, con un escamotage, detta carenza regolamentare, procedendo ai
sensi dell'art. 180, comma 8 del C.d.S., con la notifica a casa dell’invito ad esibire la carta di
circolazione del veicolo, allo scopo di poter contestare successivamente la
mancata revisione del veicolo (al pari di come avviene oggi con la mancata
copertura assicurativa), ed eludere, quindi, l’accertamento da remoto.
Tuttavia,
pur condividendo in parte il percorso logico, non se ne comprendono le
dinamiche e soprattutto, i fondamenti giuridici sulla quale si fonda detta
teoria.
Peraltro,
non esiste ad oggi nessun appiglio (sentenza, parere o altro), che possano
ricondurre a questa interpretazione estensiva della norma.
L’accertamento postumo della mancata revisione, eseguito con queste modalità operative, infatti, a mio parere, presenta delle criticità non di poco conto:
1. perché l'input da dove trae origine
l'accertamento della violazione è dato, nella maggior parte dei casi, da quelle
apparecchiature che ancora oggi non risultano né approvate né omologate a
tale scopo, ai sensi dell'art. 45 C.d.S.;
2. perché l'art. 180 del C.d.S. si
ritiene applicabile al solo "conducente" che non ha con
se i documenti nel momento in cui vengono chiesti e non anche in una fase
successiva. Tutte quelle volte che lo stesso veniva e viene applicato, per
ipotesi diverse, è avvenuto sulla scorta di un'espressa previsione normativa.
Si pensi per es. all'ipotesi prevista ai sensi dell’art. 181, comma 3 del
codice, oramai disapplicato (causa dematerializzazione del contrassegno),
oppure al caso espressamente previsto dall'art. 193, comma 4 quater. Inoltre,
se il legislatore avesse voluto estendere l’art. 180 C.d.S. ad altri soggetti non
avrebbe certamente parlato di conducente. E' chiaro, quindi, che se parla
di conducente non vi possono essere dubbi che lo stesso debba essere fermato immediatamente, invitandolo,
contestualmente, a presentare i
documenti mancanti con il comma 8 dello stesso articolo;
3. perché, per le motivazioni sopra
richiamate, non è previsto nel codice nessun articolo per il quale si
possa procedere all’invito indiscriminato dell’esibizione dei documenti. L'art.
80, comma 14 C.d.S., non disciplina anche la sanzione accessoria in
una fase successiva o postuma dell'accertamento;
4. non è chiaro in che modo dovrà essere apportata l’annotazione
sulla carta di circolazione, oppure come verrà applicato il fermo amministrativo
del veicolo e da parte di chi, nel caso
in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
dell’esito della revisione.
Si auspica
che nel più breve tempo possibile vengano colmate queste lacune così come è
avvenuto per l'accertamento della copertura assicurativa
Mario Serio
Riproduzione Riservata
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