"Laddove l' autorizzazione della targa prova risulti scaduta di validità, ovvero sia mancante, la stessa non ha nessun effetto e la circolazione è da ritenersi ordinaria e non di prova, con l'obbligo per l'agente accertatore della contestazione della eventuale violazione degli artt. 93,193, 80, 100 cod. strada . A nulla rilevava che la targa di "prova" "fosse coperta da assicurazione, non avendo la targa stessa alcuna validità e, quindi, il veicolo risultava privo di assicurazione"
depositata il 10/03/2016