domenica 30 ottobre 2016

Merce in vendita in strada, mere analogie con marchi noti: "vu cumprà" non punibile

Azzerata la condanna a quattro mesi di reclusione e 2mila euro di multa decisa in appello. I prodotti offerti dal venditore senegalese e sequestrati dalla Guardia di Finanza appaiono solo analoghi, e in modo grossolano, a marchi di qualità, conosciutissimi dal grande pubblico.
(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 33079/16; depositata il 28 luglio)
diritto e giustizia

Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.33079 del 28/07/2016, udienza del 16/02/2016, Presidente SIOTTO MARIA CRISTINA Relatore DI TOMASSI MARIASTEFANIA

Cassazione penale, Raccolta e trasporto rottami ferrosi in forma ambulante

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23908 del 9 giugno 2016, si è nuovamente pronunciata sulla raccolta e trasporto di rottami ferrosi in forma ambulante.
La condotta sanzionata dall'art. 256, comma 1 d.lgs. n. 152 del 2006 è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità.
La deroga prevista dall'art. 266, comma 5 d.lgs. n.152 del 2006 per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio.
La Corte, sul fenomeno del "commercio ambulante di rifiuti", con precedenti pronunce ha chiaramente delimitato l'ambito di efficacia della deroga di cui all'art. 266, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006 alle sole ipotesi in cui sia effettivamente applicabile la disciplina sul commercio ambulante di cui al D.Lgs. n. 114 del 1998 e tale applicabilità sia dimostrata dall'interessato ed accertata in fatto dal giudice del merito, escludendosi, conseguentemente, che l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi consistenti, per lo più, in rottami ferrosi possa rientrare nella nozione di commercio ambulante, come individuata dal menzionato D.Lgs. n. 114 del 1998.
 http://www.studiobrancaleone.it/

Vedi sentenza qui

Regione Sicilia:Articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Esercizio del commercio in aree di valore culturale . Disposizioni. CIRCOLARE n. 8



 Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
90139 Palermo – via delle Croci, 8 Tel. 091 7071823 - 824 - 737
Oggetto: Articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Esercizio del commercio in aree di valore culturale . Disposizioni. CIRCOLARE n. 8


Alle Soprintendenze per i Beni
Culturali e ambientali
LORO SEDI
E p.c. All’Ufficio di Gabinetto
dell’On.le Assessore
SEDE
E p.c. Ai Comuni della Sicilia
Di recente , diversi provvedimenti emessi da codeste Soprintendenze hanno portato all’attenzione di questo Dipartimento la problematica della compatibilità tra le attività commerciali all'aperto, di diverso genere e tipologia, e le esigenze di tutela del patrimonio culturale, laddove tali attività commerciali si svolgono in aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico - quali, in special modo, quelle adiacenti ai complessi monumentali e agli altri immobili interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti - e comportano l’occupazione del suolo con elementi vari di arredo , mobili o rimovibili. 

Il Codice dei beni culturali e del Paesaggio che include tra i beni culturali “le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico” (art. 10 , IV comma, lettera g) , disciplina la materia con le disposizioni contenute nell’articolo 52 recante “Esercizio del commercio in aree di valore culturale”, più volte integrato e modificato, secondo cui :
1.
“Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente,  individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e  paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio.”
1-bis.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell' identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione. 

1-ter
Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare e' corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali. 

Le modifiche apportate all’originaria formulazione dell’articolo 52 hanno, in buona sostanza, introdotto a livello normativo le disposizioni già diramate dal Ministero per i Beni e le attività culturali con la direttiva sul decoro del 10 ottobre 2012 , con cui si stabiliva che le Soprintendenze competenti per territorio e le Direzioni Regionali avrebbero dovuto provvedere: 

- “alla redazione di una prima ricognizione dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nelle cui adiacenze vengano esercitate attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché qualsiasi altra attività potenzialmente lesiva delle esigenze di tutela e valorizzazione”; 

- alla ricognizione, con riferimento ai medesimi complessi e immobili, degli eventuali provvedimenti di divieto di commercio su aree pubbliche adottati dai Comuni, sentiti i Soprintendenti, ai sensi dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- alla rilevazione, sulla base di una prima sommaria valutazione, delle eventuali ulteriori esigenze di tutela e di valorizzazione dei beni in argomento, che non possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sola puntuale applicazione delle misure già in vigore. “ 

Considerato, infatti, che è compito dei regolamenti edilizi comunali di stabilire le modalità di utilizzazione degli spazi pubblici, ai fini della loro eventuale concessione per l’esercizio del commercio, codeste Soprintendenze vorranno attivarsi , ove non lo avessero già fatto, per la ricognizione degli spazi pubblici di interesse culturale sotto l’aspetto monumentale o dal punto di vista paesaggistico e, relativamente ai quali è opportuno individuare delle misure di protezione per evitare che l’eventuale esercizio del commercio confligga con le esigenze di tutela.
Una volta effettuata tale ricognizione, sarà opportuno verificare le disposizioni comunali vigenti in materia e ove queste siano state adottate senza il concerto con codeste Soprintendenze, sollecitare lo stesso Comune perché vengano adottate quelle “ apposite determinazioni - di cui al comma 1 ter del menzionato articolo 52 - volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione. 

Lo strumento da porre in essere, a tal fine, è l’accordo tra pubbliche amministrazioni previsto dall’articolo 15 della legge 241/1990, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Così facendo, non sarà necessario che le Soprintendenze si esprimano su ciascun provvedimento comunale di concessione degli spazi pubblici individuati, essendo sufficiente che il Comune, nell’adozione dei relativi provvedimenti, si attenga alle disposizioni concordate. È evidente che in caso di difformità , sarà cura di ciascuna Soprintendenza di avvisare il Comune perché provveda alla rimozione e all’eventuale ripristino.
Laddove , non si riesca a raggiungere tale accordo con le istituzioni comunali e/o , comunque, le modalità di utilizzazione degli spazi pubblici di interesse culturale vengano reputate , in atto o potenzialmente, dannose per la salvaguardia degli stessi , gli strumenti utilizzabili da codeste Soprintendenze sono i seguenti:
- la verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’articolo 12 dello stesso Codice, trattandosi di aree pubbliche, nella quale si specifica, con una adeguata motivazione, quali usi del bene siano da ritenere compatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione e quali attività commerciali o occupazioni di suolo pubblico siano vietati. Tali apprezzamenti dovranno naturalmente obbedire ai fondamentali principi di ragionevolezza e di proporzionalità;
- l’adozione di prescrizioni di tutela indiretta, anche per le aree di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 45 del Codice, “ allo specifico fine di impedire che - specie mediante l'installazione di posteggi, banchetti o strutture stabili o precarie di varia natura e tipologia - sia pregiudicata la visuale dei beni direttamente vincolati ovvero ne siano "alterate le condizioni di ambiente e di decoro".
Mentre si rimane in attesa di riscontro circa l’avvenuto adeguamento alle sopra riportate disposizioni, si trasmette, a scopo esemplificativo, uno schema di accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 240/91 . 

La presente circolare sarà pubblicata sul sito web del Dipartimento e sulla G.U.R.S.

Il Dirigente generale
Gaetano Pennino




Accordo di semplificazione per procedimenti autorizzativi di occupazioni di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione 

L'anno ….., il giorno ….. del mese di …… presso …………
tra:
Il Sindaco del Comune di ……..;
il Soprintendente per i Beni Culturali e ambientali di ……..
Premesso che:
• ai sensi dell’art. 10 comma 4 lettera g) e dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii (d’ora in poi Codice) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di proprietà del Comune e di cui all’elenco allegato, costituiscono beni culturali oggetto ditutela;
• ai sensi dell'art. 134 dello stesso Codice sono oggetto di tutela i beni paesaggistici;
• l’Amministrazione regionale dei Beni culturali e il Comune assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione;
• la Soprintendenza esercita le funzioni di tutela sui beni oggetto del presente Accordo;
• in ottemperanza al combinato disposto degli art. 10 c.1 e art.12 e dell'art. 134 del Codice si prevede che tutti gli interventi o le occupazioni di suolo nelle piazze e nelle vie cittadine, oppure quelli realizzati in aree soggette a tutela paesaggistica siano sottoposti all’autorizzazione preventiva della Soprintendenza, ai sensi dell’art. 21 e dell’art.106 c.2 bis, ovvero dell'art. 146 
Considerato che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n….. del………….. è stato approvato il “Regolamento
per l'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (Regolamento Dehors)”, d’ora in poi Regolamento, (allegato sub 1 al presente Accordo);
• il Regolamento definisce i dehors e ne disciplina, in maniera puntuale, le caratteristiche degli elementi utilizzabili per l'allestimento, nonchè la compatibilità delle differenti tipologie di dehors con i diversi tipi di spazio pubblico; le tipologie di dehors individuate dal Regolamento sono A (allestimento con sedie e tavolini, con o senza ombrelloni e tende a sbraccio), B (come A con l'aggiunta di pedane e delimitazioni laterali) e C (come B ma con struttura di copertura);
• il Regolamento individua le porzioni di spazio pubblico soggette a tutela storica e dei monumenti
ovvero a tutela del paesaggio: dette porzioni di territorio sono indicate nella planimetria allegata sub
1 al Regolamento; per tutte le installazioni nelle aree individuate come soggette a tutela dello spazio
pubblico storico e dei monumenti, l'ufficio comunale …….. esamina le domande ed esprime un parere;
• l'art. 15 della L. 241 del 1990 e ss.mm.ii. riconosce la possibilità, da parte delle amministrazioni pubbliche, di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
Si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni interessate, il presente accordo:
1 – il presente Accordo definisce misure di semplificazione per il rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico con dehors ricadenti in aree pubbliche tutelate in quanto beni culturali ai sensi dell'art. 10 e per dehors in aree considerate beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 42/2004 e ss.mm. ii., [come evidenziate nell’allegata planimetria o elenco] ;

3 – i dehors di tipo A, conformi a quanto stabilito nel Regolamento [o alle indicazioni fornite dalla Soprintendenza 2, ] non necessitano di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 o dell’articolo 146 del Codice, e l'occupazione di suolo pubblico ad essi relativa è considerata compatibile con il carattere storico-artistico e paesaggistico dei beni tutelati;
4 – i dehors di tipo B e C, conformi a quanto stabilito nel Regolamento [o alle indicazioni fornite dalla Soprintendenza ], sono considerati come al precedente punto 3; le domande di occupazione ad essi riferiti sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'ufficio comunale competente;
5 – Ai sensi e per gli effetti del presente Accordo sono autorizzate dalla Soprintendenza come interventi sui beni culturali di cui all'art. 21 del Codice le installazioni di dehors definiti di tipo B o C dal Regolamento, esclusivamente nel caso siano richieste mediante presentazione di un progetto non conforme al regolamento, ispirato a criteri di qualità dello spazio pubblico e di corretto inserimento nel contesto urbano, nei seguenti casi:
a) qualora detti progetti incidano materialmente su edifici vincolati ai sensi degli art. 10 e 13 del Codice;
b) qualora detti interventi siano localizzati in pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani ubicati nella zona A del vigente strumento urbanistico o……;
6 – Ai sensi e per gli effetti del presente Accordo sono autorizzate dalla Soprintendenza come interventi sui beni paesaggistici di cui all'art. 146 del Codice le installazioni di dehors di tipo B o C, esclusivamente nel caso siano richieste mediante presentazione di un progetto non conforme al Regolamento, in aree assoggettate a tutela paesaggistica;
7 – Gli interessati dovranno presentare la richiesta e la relativa documentazione esclusivamente al Comune che attraverso l’Ufficio comunale …….. mantiene i rapporti con la Soprintendenza ;
8 – l'Amministrazione Comunale comunica alla Soprintendenza le concessioni rilasciate ai sensi del Regolamento, realizzando ed aggiornando un data base completo di tutte le informazioni, facilmente accessibile;
9 – I firmatari del presente Accordo si impegnano a costituire un tavolo di confronto comune per monitorare l'attuazione del Regolamento in termini di ricadute sulla qualità e sulla tutela dell'ambiente urbano storico, al fine di proporre eventuali modifiche migliorative al Regolamento,alle procedure autorizzative o al presente Accordo;
10 -Il presente Accordo ha durata quinquennale dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo.
11- Gli atti e i documenti allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
il Sindaco del Comune di …….
il Soprintendente per i Beni Culturali e ambientali di ……..

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Si riporta l'art. 52 del Codice dei beni curturali-

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Art. 52. Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali
(rubrica così sostituita dall'art. 2-bis della legge n. 112 del 2013)

1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio.
(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione.
(comma aggiunto dall'art. 2-bis della legge n. 112 del 2013)

1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, d'intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.
(comma modificato dall'art. 4, comma 1, legge n. 106 del 2014 poi dall'art. 16, comma 1-ter, legge n. 125 del 2015)

sabato 29 ottobre 2016

Sri Lanka - art. 8 dell ' Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida

Prot. n°23828 del 27 ottobre 2016 - Art 8 dell' Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida

 Argomenti correlati:
 Prot.n° 13940 del 16 giugno 2016 - Nuovo Consolato Generale della Repubblica srilankesi
 Circolare Prot. 22453 del 02/10/2015
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
Div. 5_22453_02102015_Sri Lanka_art. 8_accordo di reciprocità in materia di patenti di guida documenti da scaricare
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venerdì 28 ottobre 2016

SCHEMI OPERATIVI COPIA AGGIORNATA AL 27.10.2016

I presenti schemi operativi sono stati interamente rivisti, pertanto si invitano tutti i colleghi a fare
attenzione in particolar modo ai seguenti argomenti:
· Disciplina neopatentato a seguito di patente revocata;
· Reati commessi con ciclomotori e motoveicoli;
· Come procedere a seguito di ritiro patente estera;
· Disciplina assicurazione;
· Circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo fiscale o soggetto a pignoramento;
· La Nuova Guida Senza Patente con la differenza tra ripetizione e reiterazione;
· Legge sull’Omicidio Stradale….quando si può ritirare la patente di guida immediatamente.
…..e tanto altro ancora!!! Buona lettura e buon lavoro
Redatti dal:
V. Commissario della Polizia Locale di Milano
Dott. Gianni SANSONNE
gianni.sansonne@gmail.com
cell. 340.8734451
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Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2016, n. 194
Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00206) (GU Serie Generale n.252 del 27-10-2016)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/2016 
 
 Scarica qui

giovedì 27 ottobre 2016

La segnaletica che il comune può finanziare ai sensi dell’art.208

La segnaletica che il comune può finanziare ai sensi dell’art.208 comma quarto lettera a) con i proventi delle sanzioni elevate per violazione al Codice sella strada deve essere conforme a quella prevista dal Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione, perché soltanto al legislatore spetta la definizione delle caratteristiche tipologiche della segnaletica.

Parere Corte dei Conti Lombardia/265/PAR/2016

martedì 25 ottobre 2016

La rottamazione delle cartelle dimezza i vecchi accertamenti senza rimborsi ai Comuni

Il decreto n. 193 del 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, sulle cartelle di Equitalia porta un'amara sorpresa per i Comuni. Se l'articolo 6 del decreto prevede espressamente che per le sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada la definizione agevolata si applica solo per la parte relativa agli interessi, compresa la maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'articolo 27 della legge 689/1981, per le altre entrate comunali nulla si dice.
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com


DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. (16G00209) (GU Serie Generale n.249 del 24-10-2016)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2016
 
STRALCIO ART. 6

Art. 6 
Definizione agevolata 
 
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973: a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche' di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. 
 
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonche' la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. 
 
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non puo' superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non puo' superare il 15 marzo 2018. 
 
4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di recupero e il cui pagamento non puo' essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
 
5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non puo' avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche gia' iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non puo' altresi' proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 
 
6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
 
7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo' essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2; b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalita' previste dalla lettera a) del presente comma; c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. 
 
8. La facolta' di definizione prevista dal comma 1 puo' essere esercitata anche dai debitori che hanno gia' pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purche', rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso: a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi gia' versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonche', ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento; b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione. 
 
9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalita' ivi indicate, ha gia' integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volonta' di aderirvi con le modalita' previste dal comma 2. 10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999; c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. 11. Per le sanzioni di cui alla lettera e), del comma 10, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2018, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facolta' di definizione e dei codici tributo per i quali e' stato effettuato il versamento. 13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

sabato 22 ottobre 2016

Quesito della settimana - Polizia e Sicurezza

Gradirei avere informazioni inerenti reati commessi da un privato cittadino nel cedere e/o vendere un fucile denunciato senza comunicare l'avvenuta cessione e non aver accertato che il cittadino a cui l'ha ceduto fosse in possesso o meno di un titolo di Polizia.
a cura di Simone Chiarelli


L'art. 35, comma 5 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) dispone "E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore ... Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.".

Per la giurisprudenza, occorre precisare, l'occasionale vendita o cessione di arma comune da sparo tra privati, se il cessionario non è munito di porto d'armi o di nulla-osta all'acquisto rilasciato dal questore, integra la contravvenzione prevista dall'art. 35, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), purché la vendita o la cessione avvengano tra persone identificate e per causa lecita, nell'ambito, cioè, di rapporti disciplinati comunque dal cod. civ. (limitazione implicitamente contenuta nell'art. 4, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, conv. in L. 22 dicembre 1956, n. 1452). Ne consegue che una vendita o una cessione effettuata, pur occasionalmente, e tra privati, al di fuori di quest'ambito, e quindi per causa "contra legem" e/o tra soggetti non identificati, non può essere riportata alla disciplina dell'art. 35 cit., ma integra il delitto di cui agli artt. 9 e 14, L. 14 ottobre 1974, n. 497 (Cass. pen. Sez. IV, 13 dicembre 2006, n. 6340).

Occorre inoltre considerare il comportamento del soggetto che vende un'arma denunciata senza effettuare la comunicazione prescritta dall'art. 38, comma 1 del TULPS "Chiunque detiene armi, parti di esse...deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. ...In questo caso la sanzione è prevista dall'art. 221 dello stesso TULPS "arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a euro 103".

In tema di reati concernenti le armi, anche dopo le modifiche introdotte all'art. 38, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) dal D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, l'omessa comunicazione del trasferimento di un'arma già denunciata all'autorità di pubblica sicurezza da una località all'altra del territorio dello Stato integra il reato contravvenzionale di cui agli artt. 58, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e 221 T.U.L.P.S. e non l'ipotesi delittuosa prevista dagli artt. 2 e 7, L. 2 ottobre 1967, n. 895 (Cass. pen. Sez. I, 23 settembre 2015, n. 22730).

In tema di reato di porto illegale di arma (artt. 4 e 7, L. 2 ottobre 1967, n. 895, sostituiti dagli artt. 12 e 14, L. 14 ottobre 1974, n. 497), la Cassazione ha ritenuto che risponde a titolo di concorso nel reato colui che dia in prestito un fucile da caccia, avendo consapevolezza del fatto che chi lo riceve sia privo della prescritta licenza.

Si ricorda inoltre la necessità della denuncia di trasferimento dell'arma da parte di colui che la cede, non esime il cessionario dall'obbligo di presentare denuncia di possesso della stessa. (in Cass. pen. Sez. I, 13 giugno 2013, n. 27829 l'acquirente di un'arma è stato ritenuto responsabile del delitto di illecita detenzione per non averne denunciato il possesso, pur essendo stata regolarmente presentata denuncia di cessione da parte del precedente proprietario che l'aveva venduta).

Riferimenti normativi e contrattuali
Art. 699 c.p.
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 35
L. 14 ottobre 1974, n. 497, art. 9
L. 14 ottobre 1974, n. 497, art. 14
L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
Riferimenti di giurisprudenza

Cass. pen. Sez. I, 23 settembre 2015, n. 22730

Cass. pen. Sez. I, 13 giugno 2013, n. 27829

Cass. pen. Sez. IV, 13 dicembre 2006, n. 6340

Cass. pen. Sez. I, 21 giugno 2001, n. 29444 
 19/10/2016  http://www.risponde.leggiditalia.it

Anagrafe.Nuova carta d'identità elettronica: i prossimi adempimenti per i comuni

La Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno, con la circolare n. 18 del 2016 fornisce indicazioni ai Comuni per l'attuazione della nuova carta d'identità elettronica.

Si prevede che questi ultimi vengano dotati di un'infrastruttura costituita da postazioni di lavoro informatiche (corredate di personal computer, stampante multifunzione, scanner di impronta, lettore per la verifica delle funzionalità del documento, lettore di codice a barre, lettore di smart card), attraverso le quali potranno acquisire tutti i dati del cittadino e, tramite un canale sicuro, inviarli, per la certificazione, al Centro nazionale dei servizi demografici (CNSD) ubicato presso il Ministero dell'Interno, che a sua volta li trasmetterà all'IPZS per la produzione, personalizzazione, stampa e consegna del documento elettronico all'indirizzo indicato dal titolare.

I Comuni per consentire l'acquisizione di tutti i dati necessari e propedeutici all'attività di dispiegamento delle postazioni, devono compilare il questionario on line realizzato dalla Direzione, seguendo le istruzioni allegate entro e non oltre il 7 novembre p.v.

http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/
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Circolare n. 18/2016
Circolare n. 18 - 2016.pdf
Circolare n 11 - 2016.pdf
CircolareSediCie_rev01 (2).docx

venerdì 21 ottobre 2016

Rottamazione multe, sulla sanatoria decidono i Comuni

Leggi l'interessante l'articolo qui

Regione Sicilia e Legge n. 16/2016 di recepimento del D.P.R. n. 380/2001: si torna in aula?


Regione Siciliana nel caos. Dopo l'approvazione della Legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 che dopo 15 anni dava alla Regione un articolato che avvicinava le norme edilizie a quelle nazionali di cui al D.P.R. n. 380/2001, ecco che è arrivata l'impugnativa da parte del Governo nazionale (leggi articolo).
In particolare, il Consiglio dei Ministri n. 135 dell'11 ottobre 2016 ha deliberato l'impugnativa della Legge n. 16/2016 perché presenterebbe profili di illegittimità costituzionale in relazione:
  • all’articolo 3, comma 2, lettera f), che tratta gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, prevedendo anche "gli impianti ad energia rinnovabile di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da realizzare al di fuori della zona territoriale omogenea A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, ivi compresi gli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004. Negli immobili e nelle aree ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, i suddetti impianti possono essere realizzati solo a seguito di redazione della valutazione di incidenza e delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni";
  • all’articolo 11, comma 4, che prevede "...Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A, ovvero sugli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero su immobili ricadenti all'interno delle zone di controllo D di parchi e riserve naturali, ovvero in aree protette da norme nazionali o regionali quali pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione";
  • all'articolo 14, comma 1 che prevede "...il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda" e comma 3 che prevede "In presenza della documentazione e dei pareri previsti, sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile si pronuncia con adeguata motivazione, entro novanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende assentita”.
  • l’articolo 16, comma 1 che prevede "Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, il richiedente può applicare le procedure previste dall'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7" e comma 3 che prevede "Per lo snellimento delle procedure di denuncia dei progetti ad essi relativi, non sono assoggettati alla preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio del Genio civile le opere minori ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona sismica, gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e le varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale, in quanto definiti e ricompresi in un apposito elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale. Il progetto di tali interventi, da redigere secondo le norme del D.M. 14 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, è depositato al competente ufficio del Genio civile prima del deposito presso il comune del certificato di agibilità".
In riferimento al primo punto (art. 3, comma 2, lettera f)), le disposizioni si pongono in netto contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale richiamata, assoggettando ad attività di edilizia libera genericamente tutti gli impianti da fonti rinnovabili ed escludendoli tout court, senza una valutazione caso per caso, dalla procedura di screening di cui all'articolo 20 del d.lgs. n.152/2006.
Per quanto concerne l’art, 11, comma 4, questo consente di avviare alcuni interventi, ricadenti nei siti Natura 2000 e nei parchi, decorsi semplicemente 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), senza una preventiva valutazione sulle possibili incidenze significative che detto intervento potrebbe avere sul sito stesso. Ciò in contrasto sia con quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo 11, che consente l’inizio dei lavori solo dopo la "comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso" necessari all’intervento, che con quanto previsto dall’articolo 5, comma 6, del d.p.r. 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” che stabilisce "Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime".
L'art. 14, comma 1 sembra introdurre una surrettizia forma di condono, andando così ad invadere la competenza legislativa statale. Risulta evidente che la norma regionale rende, di fatto, applicabile l’istituto dell’accertamento di conformità, previsto dall'articolo 36 del TUE, anche ad interventi che, invece, eseguiti fino alla data di entrata in vigore della medesima L.R., avrebbero dovuto essere realizzati in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia previgente. E ciò con la possibilità, secondo la predetta disciplina regionale, di ottenere il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, nel presupposto che gli interventi “risultano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda”, ossia, nel caso di specie, attraverso una conformità alle nuove disposizioni della LR in commento conseguita ex post. Con la suddetta modifica la Regione Sicilia ha tolto la doppia conformità facendo in modo che opere realizzate abusivamente e non conformi alla disciplina urbanistica vigente all’atto dell’abuso possono essere sanate se conformi urbanisticamente all’atto della presentazione della domanda. Ricordiamo che la giurisprudenza amministrativa aveva già disinnescato più volte provvedimenti di sanatoria Giurisprudenziale perché lesivi del principio cardine di uniforme legalità sul territorio nazionale e la stessa Corte Costituzionale ha, quasi sempre, cassato norme regionali finalizzate a consentire procedure e principi più semplici per le sanatorie edilizie.
Per quanto concerne, infine, l’art. 16, comma 1, secondo il CdM la norma è stata emanata in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale nella materia protezione civile e, quindi, in violazione dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione. Mentre il comma 3 discosta illegittimamente la normativa regionale da quella statale rilevante, perché introduce una categoria di interventi edilizi ignota alla legislazione statale.
"Apprendiamo dagli organi di stampa che il Consiglio dei Ministri ha impugnato alcune disposizioni contenute nella legge regionale 16/2016 recante il recepimento del Testo Unico Edilizia. E' una legge che abbiamo sostenuto fortemente, ma che era stata snaturata dalla maggioranza dell'Ars e che oggi dovrebbe prendersi la responsabilità e correre ai ripari". Questo il commento del deputato regionale M5S Giampiero Trizzino in merito all'impugnativa da parte del Governo della legge regionale in materia di edilizia (leggi articolo).
"Quella del Testo unico dell'ediliziaha spiegato Trizzinoè una legge sulla quale abbiamo creduto apportando elementi di novità come quelli improntati ad una maggiore tutela del territorio. Durante il dibattito in commissione e poi in aula, purtroppo, sono stati presentati emendamenti che sarebbero dovuti essere oggetto di maggiore approfondimento e che hanno stravolto aspetti del testo, ponendolo in contrasto con alcune norme nazionali. Il M5S ha evidenziato questi errori sin dall'origine, affinché fossero eliminati prima dell'approvazione. Abbiamo segnalato, tra tutti, l'introduzione della singola conformità nella sanatoria ordinaria, che abbiamo osteggiato con forza, e le semplificazioni in materia di impianti di energia rinnovabile, che come è ovvio appartengono alla competenza dello Stato.
Nonostante la legge sia ancora in vigore, il deputato Trizzino ha auspicato un "rapido intervento dell'Assemblea Regionale".

13/10/2016
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Via libera al Regolamento edilizio tipo e alle 42 definizioni standard

Ok in Conferenza Unificata. Regioni e Comuni avranno un anno di tempo per uniformare le regole


21/10/2016 – Il Regolamento edilizio tipo si farà, ma ci vorrà un anno di tempo per farlo entrare a regime. La Conferenza Unificata di ieri ha dato il via libera allo schema di decreto contenente le 42 definizioni standardizzate e l’indice cui i Comuni dovranno attenersi per la redazione dei regolamenti.

L’indice e le definizioni standardizzate costituiranno l’ossatura dei regolamenti edilizi, ma non potranno modificare le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti. Nel recepimento del regolamento edilizio tipo, le Regioni e i Comuni potranno quindi effettuare degli adattamenti in base alle loro specificità territoriali.

Regolamento edilizio tipo, i termini per il debutto L’accordo sancito in Conferenza Unificata dà alle Regioni 180 giorni per recepire lo schema del Regolamento edilizio tipo e le definizioni standardizzate.

La palla passa poi ai Comuni, che hanno altri 180 giorni per adeguarsi. Si tratta di un termine massimo, perché le Regioni possono prevedere un lasso di tempo inferiore.

Regolamento edilizio tipo, il potere delle Regioni In fase di recepimento, le Regioni possono specificare e semplificare l’indice del Regolamento edilizio tipo.

Il decreto prevede inoltre che le Regioni individuino le eventuali definizioni standardizzate in grado di incidere sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e, in via transitoria, possono adottare indicazioni tecniche per la loro corretta interpretazione.

Questo perché gli Enti locali hanno difeso le loro competenze regolamentari non solo per una questione di poteri, ma anche di caratteristiche territoriali che variano da Comune a Comune.

Un capitolo a parte è previsto per le Regioni a Statuto Speciale, in cui l'adeguamento sarà un'opzione praticabile solo se non si creeranno conflitti con le norme interne già esistenti. La versione precedente del testo stabiliva invece l'obbligo di allineamento al nuovo Regolamento edilizio unico.

Come sarà il Regolamento edilizio tipo Secondo lo schema approvato, in ogni Comune il Regolamento edilizio si dividerà in due parti: un capitolo dedicato ai princìpi generali e uno alle disposizioni regolamentari comunali.

Tra i princìpi generali ci saranno la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi, la definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso, le procedure da seguire per ottenere e depositare i titoli abilitativi, la modulistica unificata completa di elaborati da allegare, i requisiti generali delle opere edilizie, cioè limiti di altezza, densità e distanze tra edifici, le regole per gli immobili vincolati.

Le disposizioni regolamentari comunali conterranno invece le procedure interne, le norme su qualità, sostenibilità e requisiti tecnici complementari. Ad ogni modo, si legge nel decreto, bisognerà perseguire gli obiettivi di semplificazione, igiene pubblica, estetica, incremento della sostenibilità ambientale, superamento delle barriere architettoniche e riqualificazione urbana.
 di Paola Mammarella- http://www.edilportale.com

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giovedì 20 ottobre 2016

C'è interruzione delle ferie per lutto?

11/10/2016
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Una dipendente ha chiesto di fruire di ferie con decorrenza da lunedì 9 maggio a venerdì 27 maggio. Le ferie sono state autorizzate. Nella giornata del sabato 7 maggio decede il padre. Il permesso per lutto può decorrere dal lunedì 9 maggio? Non si determina una fattispecie di interruzione delle ferie?


In materia, la scrivente Agenzia, nei propri orientamenti applicativi, ha già avuto modo di precisare che:
l ’art. 19, comma 1, del CCNL del 6.7.1995 si limita a prevedere che in caso di lutto il dipendente abbia diritto a tre giorni consecutivi di permesso retribuito per evento senza disporre che i tre giorni debbano necessariamente decorrere dalla data dell’evento luttuoso;
sembra coerente con la lettera della norma ritenere che il permesso possa essere fruito in occasione dell’evento e, quindi, con una decorrenza che può anche essere spostata di qualche giorno rispetto all’evento stesso. A titolo esemplificativo, è stato detto anche che, se il dipendente subisce un lutto di venerdì, può chiedere che il permesso decorra dal lunedì successivo.

Sulla base di tali indicazioni si ritiene che, anche nella ipotesi in esame, essendosi determinato l’evento luttuoso nella giornata del sabato 7 maggio, la dipendente abbia acquisito, da quel momento, il diritto a fruire dei permessi, pur se con la decorrenza posposta al lunedì in coerenza con i sopra richiamati orientamenti applicativi.

Pertanto, nella giornata del lunedì (e nei due giorni seguenti), il dipendente può assentarsi a titolo di permesso per lutto.

Non si ritiene che sussista nella fattispecie una ipotesi di interruzione delle ferie per lutto, come tale impeditiva del godimento dei permessi.

Infatti, da un punto vista sostanziale, non può non evidenziarsi che, anche se le ferie erano già state autorizzate, la dipendente comunque non aveva cominciato a fruirne.

Con la richiesta di avvalersi dei permessi per lutto, per i tre giorni interessati, formulata nella giornata del lunedì, alla luce di quanto sopra detto, si determina il mutamento del titolo dell’assenza, da ferie a permesso per lutto.

Calcolo delle ferie quando il dipendente si avvale, in modo frazionato, del congedo straordinario

11/10/2016
RAL_1871_Orientamenti Applicativi


Una dipendente con diritto a 32 giorni di ferie per anno, si avvale, in modo frazionato, del congedo straordinario retribuito di cui all’art.42, comma 5, del D.Lgs.n.151/2001, fruendo di periodi di assenza distribuiti su più mesi.

Poiché durante i suddetti periodi di congedo straordinario, le ferie non maturano,

si chiede come debba essere effettuata la decurtazione necessaria per determinare i giorni di ferie effettivamente spettanti alla lavoratrice.



Relativamente alla particolare problematica della determinazione dei giorni di ferie maturati mensilmente dal dipendente, in presenza nel mese di periodi di assenza dal lavoro non utili a tal fine, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi, l’avviso della scrivente Agenzia, in generale, è nel senso che, in mancanza di una regola contrattuale espressa, una possibile soluzione, sulla base dei consueti principi di logica e ragionevolezza, potrebbe essere quella di applicare in materia un principio di stretta proporzionalità.

In altri termini, si dovrebbe procedere alla individuazione della quantità delle ferie spettanti per mese, tenendo conto dell’incidenza in ciascuno di essi degli eventuali periodi di assenza che non danno luogo a maturazione di ferie.

I valori di riferimento delle ferie rapportate a mese ordinariamente sono:

a) 2.66 giorni di ferie mensili in regime di settimana lunga;

b) 2.33 giorni di ferie mensili in regime di settimana corta.

Poiché dalla vostra nota sembra venire in considerazione una lavoratrice con orario articolato su sei giorni, per calcolare i giorni di ferie da decurtare, si potrebbe applicare il seguente metodo di calcolo proporzionale, tenendo presente che per ogni mese di servizio pieno si maturano 2,66 giorni di ferie, e cioè 2,66 : 30 = x : (30-y).

La y corrisponde al numero di giorni corrisponde al numero di giorni di congedo o di altro istituto non retribuiti del mese, compresi quelli eventualmente cadenti di domenica, ove previsto nella disciplina dell’istituto (a tal fine si fa riferimento convenzionalmente ad un mese di 30 giorni).

La x , invece, rappresenta il minor numero di giorni di ferie maturati nel mese quale sono state effettuate le assenze.

Tale risultato potrà essere sommato, in seguito, a quelli eventuali concernenti altri mesi, ove siano intervenute analoghe assenze non utili a ferie, che hanno ugualmente determinato resti frazionari (soprattutto nei casi di assenze di pochi giorni), in modo da consentire al dipendente il recupero degli stessi, ove raggiungano l’unità, ai fini della conseguente maturazione di giorni di ferie in misura esattamente corrispondente al servizio prestato (evitandosi così anche un eccessivo ricorso agli arrotondamenti).

Il Ministero dell'Interno offre nuovi scenari per l'accertamento della mancata revisione

L'uomo del monte ha detto SI

Dal 5 ottobre di quest’anno, in Italia, il codice della strada puo’ andare a farsi friggere, almeno sotto certi aspetti. Viene “sdoganato”, ufficialmente, un metodo nuovo di accertamento di violazione, per la mancata revisione dei veicoli. Un metodo del tutto innovativo, spinto forse, da qualche mente eccelsa. Sicuramente una mente da "premio nobel," per l'innovazione tecnologica ed infomatica.

Tutto parte, dall'introduzione dall'art. 201, comma 1 bis, lett. g-bis, del codice, così come modificato dalla legge 28.12.2015 n. 208.
Con questa nuova modifica normativa, introdotta nel codice, la contestazione dell'art. 80, comma 14, C.d.S., non è necessaria, nel caso di accertamento effettuato con apparecchiature di rilevamento omologate e si deve procedere alla notificazione degli estremi della violazione.

Un' inciso chiaro e limpido offerto dal legislatore.

Il Ministero dell'Interno, ne ha dedotto, invece, che se l'accertamento viene fatto dagli agenti, che gestiscono direttamente l'apparecchiatura, anche se questa non è omologata, si debba procedere ai sensi del 180, comma 8, del codice, ed eventualmente, contestare successivamente.
Questo percorso induttivo, è ricavato dall'assunto contenuto nel comma l-quater, dell'articolo 201 C.d.S., utilizzando, forse, il più comune linguaggio di programmazione informatica :
IF <condizione> THEN <istruzione1>. ELSE <istruzione2>.
Il metodo utilizzato, non è certamente fondato su norme scritte nel C.d.S., e nemmeno è sostenibile che sia il frutto di nozioni empiriche, ma piuttosto, da deduzioni logiche che oserei definire: "INFELICI"

Siamo, quindi, ad una svolta storica. E' la prima volta che il ministero si lascia andare a libere interpretazioni: 

"In tale ottica (quale? ) si ritiene che la procedura di cui all'art. 180, comma 8 CdS, mantenga comunque, in linea di principio, la propria efficacia in quanto contenuta in una norma a carattere generale (quale sarebbe?) che, essendo priva di confini definiti, consente all'organo di polizia di assumere informazioni ed acquisire documenti utili ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada"

Non si era mai visto che il Ministero dell'Interno facesse accademia in una Circolare Ministeriale, o che cercasse di dare delle giustificazioni per addolcire la pillola.

Con lo stesso criterio con il quale il ministero asserisce che bisogna invitare il proprietario, (e non il conducente), ad esibire la carta di circolazione, ai sensi del 180 comma 8, non è escluso che in un futuro, non tanto prossimo, lo stesso possa dire, di invitare il proprietario del mezzo, lasciato in sosta (CONSIDERATO IN CIRCOLAZIONE), ad esibire la patente di guida.

IL METODO DI DEDUZIONE E' QUELLO, POI POSSIAMO DISQUISIRE QUANTO VOGLIAMO, MA IL CODICE DELLA STRADA DICE UNA COSA, ED IL MINISTERO DELL'INTERNO NE DICE UN'ALTRA.
 

Ma come..... con circolare del 1^ settembre ci dici che non possiamo invitare, ai sensi dell'art. 180 comma 8 del codice, il conducente, che ci esibisce una fotocopia dell'assicurazione (magari fasulla), ed ora invece ci vieni a dire che dobbiamo invitare il proprietario, che forse, è completamente estraneo alla circolazione dei veicolo?

Considerazione finale: "A CARICO DI CHI SONO LE SPESE DI NOTIFICAZIONE?"

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Qui lo schema sull'accertamento della mancata revisione

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martedì 18 ottobre 2016

Parere n. 325777 del 17 ottobre 2016 - Esercizio dell’attività di acconciatore

Il parere risponde a quesito in merito Esercizio dell’attività di acconciatore fuori dai locali dell’impresa, nello specifico trattasi di attività saltuaria presso una casa di riposo, ovvero se «debba la stessa casa di riposo presentare una scia per iniziare l’attività di acconciatore presso i propri locali, iscrivendosi alla camera di commercio come impresa artigiana e nominando la succitata acconciatrice quale direttore tecnico» e se, in tal caso, l’acconciatrice «debba ricevere compenso direttamente dall’ospite della casa di riposo».
Testo del parere

Art. 201 CdS, comma 1bis, lett. g-bis, accertamento infrazioni a mezzo appositi dispositivi di rilevamento -Applicabilità procedura ex art. 180, comma 8, CdS.

Il Ministero dell'Interno, conferma quanto già precedentemente espresso dal Ministero dei Trasporti, " sgallando " soltando l'interpretazione finale, che non sta ne in cielo ne in terra.:" l'invito del 180, comma 8".

Non è assolutamente vero che il 180 comma 8, per intenderci l'invito ad esibire documenti, è contenuto "in una norma a carattere generale" e "priva di confini definiti". QUESTA E' UNA MINCHIATA COLOSSALE, non supportata dal nostro C.d.S.

E', quindi, solo e soltanto, una libera interpretazione del Direttore SGALLA, non supportata, peraltro, da NESSUNA norma di legge,  spinta, forse, da chi è poco avvezzo alle modalità di accertamento di violazioni al codice della strada. Per dirla in termini da blogger, semplicemente una stronzata.....

Se cosi' non fosse:

1) non sarebbe necessario modificare e/o integrare l'art. 201 del C.d.S. , per il quale è già all'esame della commissione del Senato un disegno di legge;

2) non ci sarebbe stato bisogno di andare a presentare un'interrogazione parlamentare su questo argomento (peraltro, ancora in attesa di risposta);

3) si potrebbe dare vita a controlli plurimi da remoto, in strettissimi lassi di tempo, in particolare in ordine all'art. 80 e 193 del C.d.S.., dando vita alle c.d. "MULTE A STRASCICO" (basterebbe mettersi davanti ad uno snodo autostradale dove il flusso dei veicoli è davvero notevole  e mandare inviti a raffica).

E meno male che il Ministero non si è spinto oltre.  Ci sarebbe da chiedersi, per es., come il MINISTERO affronterebbe  il problema dell'applicazione della sanzione accessoria  prevista dall'art. 80 del C.d.S., visto che il nostro codice non ne parla affatto.

A mio parere, quindi, NE VEDREMO DELLE BELLE!!!
Mario Serio


DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
* * *
300/A/6822/16/127/9 del 05/10/2016
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
 E DEI TRASPORTI
 Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
 gli Affari Generali ed il Personale
 Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
 (rif. n. 3311 del 3.06.2016)
 ROMA


OGGETTO: Art. 201 CdS, comma 1-bis, lett. g-bis, accertamento infrazioni a mezzo appositi dispositivi di rilevamento -Applicabilità procedura ex art. 180, comma 8, CdS.

Si fa riferimento alla nota in indirizzo citata con la quale è stato fornito un parere in merito alle modalità di accertamento e contestazione delle violazioni attraverso l'impiego di dispositivi di rilevamento.
In merito, acquisito anche il parere dell'Ufficio per 1'Amministrazione Generale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, si concorda con quanto espresso da codesto Ministero in relazione ai presupposti ed alle condizioni in presenza dei quali è possibile procedere a contestazione differita delle violazioni; tuttavia, è opportuno fare alcune precisazioni circa le modalità di accertamento delle violazioni elencate dal comma Ibis, letto g-bis dell'art. 201 CdS per le quali la contestazione può essere effettuata anche non immediatamente qualora vengano accertate tramite appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

Il presupposto principale in presenza del quale, in tali ipotesi, è consentito derogare aI principio della contestazione immediata è che i dispositivi di rilevamento siano omologati o approvati ai sensi dell'art. 45 CdS per il funzionamento in modo completamente automatico, ovvero da remoto.
D'altra parte, però, secondo quanto previsto dal comma l-quater dell'articolo 201 CdS, l'omologazione o l'approvazione non sono necessari qualora i medesimi dispositivi vengano utilizzati con la contestuale presenza dell'organo accertatore.

In questo secondo caso, infatti, il dispositivo è semplicemente uno strumento del quale gli organi di polizia stradale si servono per effettuare dei controlli.

Pertanto, nell'ambito dell'attività di accertamento effettuata in occasione dei controlli su strada, si ritiene che l'organo di polizia presente sul posto possa avvalersi anche di appositi dispositivi non omologati che gli consentano di rilevare la mancanza di revisione, di copertura assicurativa ecc. e procedere, quindi, all'accertamento nonché alla immediata contestazione della violazione all'effettivo trasgressore. Tali dispositivi non possono essere comunque considerati al pari di quelli previsti dall'art. 201 CdS, ma costituiscono solo un ausilio per l'operatore di polizia.

Nei casi sopra indicati, qualora la contestazione immediata dell'infrazione non sia possibile per motivi contingenti che dovranno essere indicati esplicitamente in sede di notificazione del verbale, l'invito ad esibire documenti o a fornire informazioni, ai sensi dell' art. 180, comma 8, CdS/ consente all' organo di polizia di completare l'accertamento della violazione in un momento successivo, verificando sul documento la correttezza di quanto rilevato dal dispositivo al momento del controllo su strada. Così intesa, tale procedura costituisce parte integrante dell'attività di accertamento che ha avuto inizio con il controllo effettuato su strada, seppur con l'ausilio di un apposito dispositivo, e che non si è potuta concludere nell'immediatezza a causa dell'impossibilità motivata di procedere a contestazione.

In tale ottica, si ritiene che la procedura di cui all'art. 180, comma 8 CdS, mantenga comunque, in linea di principio, la propria efficacia in quanto contenuta in una norma a carattere generale che, essendo priva di confini definiti, consente all'organo di polizia di assumere informazioni ed acquisire documenti utili ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada. Diversamente opinando, infatti, si limiterebbero consistentemente i poteri di accertamento dell'organo di polizia che verrebbe privato di essenziale strumento per l'esercizio delle proprie funzioni.
IL DIRETTORE CENTRALE
SGALLA

lunedì 17 ottobre 2016

Allaccio abusivo alla rete idrica, il reato é aggravato

I principi sanciti dalla Quinta Sezione nella sentenza n. 42337 del 6.10.2016.

"l'impossessamento abusivo dell'acqua convogliata nelle condutture dell'acquedotto municipale integra il reato di furto aggravato e non la violazione amministrativa prevista dall'art.23 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, che si riferisce alle sole acque pubbliche, ossia ai flussi non ancora convogliati in invasi o cisterne".

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione Penale Sez. 5 nella sentenza Num. 42337 pubblicata il 6.10.2016 (Presidente: NAPPI - Data Udienza: 20/05/2016) con la quale, la Corte ha confermato la condanna per furto aggravato inflitta ad un uomo per essersi impossessato di una quantità di acqua potabile tratta dalla rete idrica di un comune, con uso di mezzo fraudolento (attraverso l'allacciamento realizzato con rubinetti nel giardino di pertinenza dell'abitazione).

Nella sentenza la Suprema Corte ha, altresì, evidenziato come vada applicata anche l'aggravante prevista dall'art. 625 n.2 del codice penale atteso che l'allacciamento in questione (come stabilito con sentenza Sez.IV n.2835 del 20.11.99 in tema di furto di energia elettrica con l'allacciamento abusivo alla rete tramite un cavo volante) costituisce mezzo fraudolento e pertanto integra l'aggravante.

Enrico Michetti

La Direzione

(10 ottobre 2016)

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