lunedì 17 ottobre 2016

Allaccio abusivo alla rete idrica, il reato é aggravato

I principi sanciti dalla Quinta Sezione nella sentenza n. 42337 del 6.10.2016.

"l'impossessamento abusivo dell'acqua convogliata nelle condutture dell'acquedotto municipale integra il reato di furto aggravato e non la violazione amministrativa prevista dall'art.23 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, che si riferisce alle sole acque pubbliche, ossia ai flussi non ancora convogliati in invasi o cisterne".

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione Penale Sez. 5 nella sentenza Num. 42337 pubblicata il 6.10.2016 (Presidente: NAPPI - Data Udienza: 20/05/2016) con la quale, la Corte ha confermato la condanna per furto aggravato inflitta ad un uomo per essersi impossessato di una quantità di acqua potabile tratta dalla rete idrica di un comune, con uso di mezzo fraudolento (attraverso l'allacciamento realizzato con rubinetti nel giardino di pertinenza dell'abitazione).

Nella sentenza la Suprema Corte ha, altresì, evidenziato come vada applicata anche l'aggravante prevista dall'art. 625 n.2 del codice penale atteso che l'allacciamento in questione (come stabilito con sentenza Sez.IV n.2835 del 20.11.99 in tema di furto di energia elettrica con l'allacciamento abusivo alla rete tramite un cavo volante) costituisce mezzo fraudolento e pertanto integra l'aggravante.

Enrico Michetti

La Direzione

(10 ottobre 2016)

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