sabato 30 novembre 2013

Cordolatura piste ciclabili



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la sicurezza stradale
Divisione II
Prot. n. 6573
29 ottobre 2013

Oggetto: Cordolatura piste ciclabili. Rif. racc. AR 146038875542 del 11.10.2013.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti qui inoltrata con la nota in riscontro, si premette che le piste ciclabili possono essere realizzate su corsia riservata ovvero in sede propria, ai sensi dell'art. 4, c. 1, del Decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557, "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili".


Ciò premesso, si precisa che le piste ciclabili di cui all'art. 3, c. 1, n. 39),del Nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992), in quanto ricomprese tra le corsie riservate di cui al n. 17),possono essere delimitate con i delimitatori di corsia di cui all'art. 178, c. 2, 3 e 4, del connesso Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR n. 495/1992), qualora esse abbiano verso concorde all'adiacente corsia di marcia dei veicoli a motore.

Tali delimitatori sono soggetti ad approvazione da parte di questo Ufficio, ai sensi del medesimo art. 178, c. 5, e le loro dimensioni sono stabilite dal c. 4.
Qualora invece le piste ciclabili abbiano verso discorde alla adiacente corsia di marcia, ovvero siano realizzate in sede propria, esse devono essere separate fisicamente dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore mediante spartitraffico invalicabile largo almeno 50 cm, come prescritto dall'art. 7, c. 4, del DM n. 557/1999.
L'altezza del manufatto, non precisata dalla norma, deve essere tale da impedire fisicamente lo scavalco; a tal fine si suggerisce una misura minima di almeno 15 cm.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
 IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA)
Art. 4.
Ulteriori elementi per la progettazione
1. Gli itinerari ciclabili, posti all'interno del centro abitato o di collegamento con i centri abitati limitrofi, possono comprendere le seguenti tipologie riportate in ordine decrescente rispetto alla sicurezza che le stesse offrono per l'utenza ciclistica:
a) piste ciclabili in sede propria;
b) piste ciclabili su corsia riservata;
c) percorsi promiscui pedonali e ciclabili;
d) percorsi promiscui ciclabili e veicolari.
  -PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi-  
 -CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli - 
 Art. 178.
(Art. 42, CdS)
Elementi prefabbricati per salvagenti pedonali e delimitatori di corsia.
1. Gli elementi prefabbricati per salvagenti pedonali sono realizzati generalmente in calcestruzzo, costituiti da sezioni componibili mediante appositi incastri. Essi devono essere impiegati solo nelle zone urbane per la creazione di isole pedonali di rifugio ovvero piattaforme di carico.
2. Le corsie riservate, in cui è permesso il transito solo a determinate categorie di veicoli, possono essere delimitate, fisicamente, dalle strisce di corsia di cui all'articolo 140, commi 6 e 7, oppure con elementi in rilievo tali da realizzare una cordolatura longitudinale. In tal caso, gli elementi in rilievo sostituiscono la striscia gialla.
3. Gli elementi in rilievo, da utilizzare principalmente in ambito urbano, sono costituiti da manufatti in materiale plastico o gomma di colore giallo. Devono essere dotati di un solido sistema di fissaggio alla pavimentazione in modo da impedirne lo spostamento o il distacco per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico e devono essere posizionati in modo da consentire il deflusso delle acque piovane.
4. Gli elementi devono avere una larghezza compresa tra i 15 e 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm con una consistenza ed un profilo tale da consentirne il sormonto in caso di necessità. Possono essere dotati di inserti rifrangenti o di altri sistemi catadiottrici per renderli maggiormente visibili.
5. I delimitatori di corsia di cui ai commi 3 e 4 devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.





Palermo: falsi incidenti stradali, 23 persone indagate.

Palermo: falsi incidenti stradali, 23 persone indagate.

La nuova ‘Tabella dei giochi proibiti’ della Questura di Ferrara

 Si comunica a tutti i titolari di sale da biliardo, sale da gioco ed esercizi pubblici presso i quali siano presenti biliardi, apparecchi e/o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, o presso i quali si pratichi il gioco delle carte, che è disponibile presso gli Ufficio di Polizia Amministrativa del Servizio Commercio, in Via Boccaleone 19, la NUOVA TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI DELLA QUESTURA DI FERRARA.

Gli interessati dovranno pertanto recarsi presso l’Ufficio sopra indicato con la tabella vidimata già in loro possesso per la sostituzione con quella nuova.
Si ricorda che la tabella dei giochi proibiti è da ESPORRE OBBLIGATORIAMENTE, ai sensi dell’art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Questi gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio di Polizia Amministrativa:
lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 13.00
martedì dalle 15,00 alle 17,00.

Per informazioni: tel. 0532/419922
 
Avviso tratto da: http://servizi.comune.fe.it/
Qui puoi scaricare la nuova tabella

Osimo, il ministero dei Trasporti boccia l'autovelox di via D'Ancona per due motivi. Il Comune: "Parere non vincolante. Quell'autovelox installato per spirito civico". M5S: "La sicurezza dei cittadini è sacrosanta, ma anche il codice della strada"


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Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente" - ulteriori istruzioni operative

Circolare Prot. 29042 del 27/11/2013
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
Circolare n. 29042 del 27/11/2013: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, recante "Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente" - ulteriori istruzioni operative
 
  OGGETTO: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, recante
"Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di
validità della patente" - ulteriori istruzioni operative
Come è noto, con circolare prot. n. 25556 del 16.10.2013, questa Direzione ha chiarito che,
nelle more della pubblicazione del decreto ministeri aIe da adottarsi d'intesa con il Ministero della
salute (cfr. art. 4 del decreto in oggetto) per la disciplina delle nuove procedure operative di
conferma della validità della patente di guida, si procederà con le modalità di rinnovo attualmente in
uso.
In considerazione della imminente pubblicazione del suddetto decreto, anche al fine di
rendere graduale il carico operativo per gli uffici della motorizzazione in indirizzo, si ritiene
opportuno anticipare la fase di rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accesso al sistema
informatico di questa Direzione.
A tal fine, a partire dal 29 novembre 2013, i medici, le strutture sanitarie e le commissioni
medico locali, già in possesso del codice di identificazione di cui al decreto del Capo del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, i sistemi informativi e statistici del 31 gennaio 20 Il e
s.m.i., sono autorizzati a presentare apposita istanza all'ufficio della motorizzazione territorialmente
competente in base ai criteri definiti dagli articoli 1,2 e 3 del predetto decreto.
Gli uffici della motorizzazione in indirizzo utilizzeranno, a tal fine, l'applicazione
informatica "Albo Medici", già usata per la generazione dei codici di identificazione ed
opportunamente adeguata con nuove funzioni per la generazione e la stampa delle credenziali.
La nuova versione dell' applicazione è raggiungibile al medesimo indirizzo della versione
precedente, http://web.apps.dtt/ AlboMedici, e sarà disponibile a partire dal 29 novembre 2013.
Nella pagina principale dell'applicazione verrà reso disponibile il manuale aggiornato ed
una sintesi delle modifiche apportate alla procedura.
Si coglie l'occasione per informare inoltre le strutture sanitarie e le commissioni medico
locali, già in possesso delle credenziali di accesso al sistema SIMOT per l'invio dei dati relativi alle
conferma di validità attraverso la vecchia procedura "PRRP", che è necessario richiedere nuove
credenziali di autenticazione inoltrando la richiesta agli uffici periferici territorialmente competenti
come precedentemente illustrato. .
Si invitano le amministrazioni in indirizzo a dare massima diffusione alla presente
IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Maurizio Vitelli

indirizzi delle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica di Serbia presenti in Italia. Accordo in materia di conversione di patenti di guida in vigore dal giorno 08 aprile 2013

Circolare Prot. 29101 del 27/11/2013
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
Circolare n. 29101 del 27/11/2013: indirizzi delle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica di Serbia presenti in Italia. Accordo in materia di conversione di patenti di guida in vigore dal giorno 08 aprile 2013
testo 29101: : indirizzi delle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica di Serbia presenti in Italia. Accordo in materia di conversione di patenti di guida in vigore dal giorno 08 aprile 2013
In aggiornamento alla Circolare prot. 4333/23.18.01 del 18.02.2013, riguardante l’entrata in vigore dell’Accordo tra Italia e Serbia in materia di conversione di patenti di guida, si fa presente quanto segue.
L’Ambasciata della Repubblica di Serbia ha comunicato che altre due Rappresentanze Diplomatiche serbe, presenti in Italia, sono state autorizzate al rilascio del Certificato di validità e autenticità (art. 6 -comma 2- dell’Accordo in oggetto), necessario in sede di conversione delle patenti di guida serbe.
Pertanto si indicano di seguito le Rappresentanze diplomatiche serbe (con relative competente territoriali) che possono rilasciare il predetto Certificato. Alle stesse codesti Uffici della Motorizzazione potranno fare riferimento per tutte le altre procedure in cui è necessaria la collaborazione di dette Rappresentanze, secondo quanto previsto dall’Accordo in esame.
Ambasciata della Repubblica di Serbia
Via dei Monti Parioli 20
00197 Roma
Competenze territoriali:
Toscana - Umbria - Marche - Lazio - Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria- Sicilia - Sardegna
Consolato Generale della Repubblica di Serbia
Via Pantano 2
20122 Milano
Competenze territoriali:
Val d’Aosta - Piemonte - Liguria - Lombardia - Emilia Romagna
Consolato Generale della Repubblica di Serbia
Strada del Friuli 54
34136 Trieste
Competenze territoriali:
Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige – Veneto.
* * * * *
La presente Circolare è diramata esclusivamente tramite posta elettronica.
Tratto da:Ministero dei Trasporti

Disposizioni in materia di realizzazione della massa totale effettiva dei veicoli in sede di esame per il conseguimento delle patenti di guida di categoria BE, C, C1E, CE, D1E e DE

Circolare Prot. 28962 del 26/11/2013
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
Circolare n. 28962 del 26/11/2013: Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici dell’11 novembre 2013 recante “Disposizioni in materia di realizzazione della massa totale effettiva dei veicoli in sede di esame per il conseguimento delle patenti di guida di categoria BE, C, C1E, CE, D1E e DE”
testo 28962: Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici dell’11 novembre 2013 recante “Disposizioni in materia di realizzazione della massa totale effettiva dei veicoli in sede di esame per il conseguimento
E’ in corso di pubblicazione il decreto di cui all’oggetto, inteso a disciplinare le modalità con le quali i veicoli utili a sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria BE, C, C1E, CE, D1E e DE siano presentati, in sede di esame, con massa totale effettiva minima conforme a quanto previsto dall’allegato II, lettera B, punto 5.2, del decreto legislativo n. 59 del 2011 e successive modificazioni.
Al riguardo si espone quanto segue.
A. PREMESSA
Il citato punto 5.2, dispone che, in sede di esame, siano presentati con massa totale effettiva minima pari a:
• 800 kg, i rimorchi del complesso di veicoli utili a sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria BE, C1E, D1E e DE;
• 10.000 Kg, il veicolo utile a sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria C;
• 15.000 kg, l’autoarticolato o il complesso di veicoli, utile a sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria CE.
Come è noto, il relativo obbligo decorrerà dal 1 gennaio 2014, giusta il disposto dell’articolo 1, comma 388, e tabella 2, punto 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell’articolo 1 del DPCM 26 giugno 2013.
B. I CONTENUTI DEL DECRETO
Per la realizzazione della suesposta misura può farsi ricorso a due diverse soluzioni:
?B.1 ZAVORRA INAMOVIBILE
Nel caso in cui si proceda ad ancorare sul veicolo una zavorra inamovibile, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 78 CdS. Tale modifica delle caratteristiche costruttive ed il relativo aggiornamento della carta di circolazione può essere richiesto da chi risulti essere proprietario del veicolo o, ricorrendone l’ipotesi, dall’intestatario della carta di circolazione ai sensi dell’articolo 93 e 94, comma 4-bis, CdS, previa esibizione dell’autorizzazione del proprietario.
?B.2 ZAVORRA AMOVIBILE
Nel caso di zavorra amovibile, sono previste due diverse tipologie di elementi di carico:
? A) UTILIZZO DI CONTENITORI IN PLASTICA RIGIDA, DEL TIPO OMOLOGATO GIR (Grandi Imballaggi per il trasporto alla Rinfusa), IBC (Intermediate Bulk Container) o GVR (Grand Recipient pour Vrac):
o riempiti a raso d’acqua: a tal fine, non rileva la capacità di liquido contenuta nell’imbocco dei contenitori;
o recanti indicazione dei vari livelli di capacità di modo che, in relazione alla quantità acqua immessa, il livello si possa agevolmente riscontrare dall’esterno;
? B) UTILIZZO DI ELEMENTI DI CARICO IN ALTRO MATERIALE purché:
o rigido;
o resistente al deterioramento da agenti atmosferici;
o dotato di caratteristiche costruttive che consentano un saldo ancoraggio al veicolo nelle normali condizioni di trasporto.
In entrambe le ipotesi sub lettere A) e B), dovrà procedersi ad acquisire un “attestazione di massa totale effettiva del veicolo con zavorra amovibile”, secondo le modalità che di seguito si illustrano.
B.3 PROCEDURA PER L’ATTESTAZIONE DI MASSA TOTALE FFETTIVA DEL VEICOLO CON ZAVORRA AMOVIBILE
I veicoli di cui in premessa - caricati con gli elementi di carico descritti in paragrafo B.2 fino a raggiungere almeno la massa effettiva totale in premessa indicata – sono presentati presso un UMC corredati da una relazione tecnica, redatta da perito tecnico abilitato. Tale qualifica dovrà essere comprovata dall’iscrizione ad apposito Albo, il cui numero dovrà essere riportato in relazione.
Sono contenuti minimi della relazione tecnica:
• l’indicazione degli elementi utili ad identificare il veicolo: marca e modello, numero di telaio e di targa;
• la descrizione:
o degli elementi di carico: numero, dimensioni, materiale, geometria dei solidi e peso/capacità di ciascun elemento, se del caso omologazione GIR, IBC o GVR;
o della dislocazione degli elementi di carico sul piano di carico;
o delle modalità di ancoraggio.
• un’immagine fotografica del veicolo carico, che deve essere inserita - e non allegata – nella perizia stessa.
La parte descrittiva della relazione deve avere un grado di dettaglio e completezza necessario e sufficiente a ripetere, in occasioni successive, il carico del veicolo in esatta conformità a quello presentato all’UMC.
Un FUNZIONARIO DELL’UMC provvede nell’ordine a:
• verificare, a mezzo dell’esibizione della relativa attestazione di pagamento, che sia stato effettuato – per ciascun veicolo del quale attestare la massa totale effettiva – l’importo di cui alla tabella 3, punto 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 870 (diritto di motorizzazione);
• effettuare le operazioni di pesa del veicolo carico;
• attestarne il valore risultante sulla relazione tecnica con la formula “Il veicolo di cui alla presente relazione, caricato in conformità a quanto descritto nella stessa, risulta avere massa totale effettiva pari a __________ kg”, apponendo, altresì, timbro dell’Ufficio e firma. Nulla osta a che la relazione tecnica rechi già la predetta formula, in apposito campo in calce, con l’avvertenza che si tratta di campo da compilarsi a cura dell’UMC.
Si precisa che, qualora il funzionario incaricato ritenga la parte descrittiva della relazione tecnica non sufficientemente dettagliata e completa per le finalità su esposte, nel rifiutare l’operazione richiesta deve formalizzare puntualmente le integrazioni ritenute necessarie, nei limiti di quanto previsto dalla norma.
Ogni eventuale modifica a quanto indicato nella relazione tecnica comporta, ovviamente, la necessità di ripetere l’intera operazione di cui al presente punto B.3.
B.4 ADEMPIMENTI IN SEDE DI ESAME
L’attestazione apposta in calce alla relazione tecnica è esibita all’esaminatore prima dell’espletamento della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria BE, C1E, C, CE, D1E e DE. Essa attesta che:
• la massa totale effettiva del veicolo, presentato in conformità a quanto in relazione descritto;
• il carico, assicurato con le modalità descritte in relazione, è saldamente ancorato al veicolo in condizioni normali di trasporto.
Pertanto, sotto il profilo in parola, l’esaminatore - rispetto a quanto è in relazione - dovrà verificare esclusivamente:
a) la corrispondenza di marca e modello e numeri di telaio e targa del veicolo;
b) la corrispondenza del carico per tipologia di elementi, numero, dimensioni, materiale e geometria dei solidi;
c) l’esatta conformità della dislocazione degli elementi di carico e delle relative modalità di ancoraggio.
Qualora non siano verificate con esito positivo tutte le condizioni su riportate alle lettere a), b) e c), l’esaminatore redige verbale motivato, dichiarando il veicolo inidoneo ai fini dell’espletamento della prova pratica di guida.
B.5 ENTRATA IN VIGORE ED APPLICABILITÀ
Preliminarmente si ricorda che – a diritto vigente alla data della presente circolare –l’obbligo di presentare, in sede di esame, i veicoli di categoria BE, C1E, C, CE, D1E e DE con massa totale effettiva minima pari a quanto esposto in premessa, decorre dal 1 gennaio 2014 (cfr. dell’articolo 1, comma 388, e tabella 2, punto 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell’articolo 1 del DPCM 26 giugno 2013).
Ciò posto - ed al fine di consentire che per tale data i veicoli suddetti possano essersi conformati alle disposizioni del decreto in oggetto - l’articolo 7 dello stesso dispone che, a far data dal giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si potrà procedere a quanto esposto sub paragrafi B.1, B.2 e B.3. Resta evidente che quanto sub paragrafo B.4 sarà applicabile solo dalla predetta data del 1 gennaio 2014.
Tratto da:Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Validità del certificato medico rilasciato dalle Commissioni Mediche Locali

Circolare Prot. 28963 del 26/11/2013
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
Circolare n. 28963 del 26/11/2013: validità del certificato medico rilasciato dalle Commissioni Mediche Locali
testo 28963: Validità del certificato medico rilasciato dalle Commissioni Mediche Locali
Con circolare prot. n. 90342 del 10 novembre 2010, questa Direzione – tra l’altro – ha sottolineato : “ … (omissis) … che l’articolo 119, co. 3, del codice della strada espressamente prevede che “l’accertamento … (omissis)… deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi … (omissis)…”: tale disposizione è stata, peraltro, confermata dal legislatore del 2010.
La summenzionata disposizione, con precedenti circolari, era stata interpretata alla luce dell’articolo 41, co. 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, che prevede che ““ I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.””.
Poiché le modifiche introdotte all’articolo 119, co. 2, del codice della strada, dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, prevedono che le certificazioni mediche in parola possono essere rilasciate non solo – come già era - dai medici appartenenti alle strutture indicate dallo stesso comma 2, ma anche da medici non più appartenenti alla pubblica amministrazione (con le procedure stabilite dai decreti applicativi in corso di predisposizione), non è più possibile applicare le disposizioni del citato articolo 41, co. 1, alle certificazioni suddette.”.
La suesposta interpretazione è basata su due elementi portanti: il dettato delle disposizioni di cui all’articolo 119, comma 3, CdS e l’introduzione di nuovi soggetti certificatori che, in quanto non più facenti parte dell’organico delle amministrazioni e corpi di cui all’articolo119, comma 2, non appartengono alla pubblica amministrazione.
Ciò posto, viene segnalato a questa Direzione che, sempre più spesso, l’utenza presenta presso gli UMC certificati di Commissione Medica Locale emessi da più di tre mesi: da più parti, dunque, viene richiesto di specificare se essi possono considerarsi validi o meno ai fini delle operazioni relative a titoli abilitativi alla guida.
Sul punto questa Direzione - anche in considerazione del fatto che tali accertamenti sanitari spesso sono da richiedersi con ampio anticipo e comportano talora costi non irrilevanti – ritiene di poter precisare - peraltro in coerenza con la linea interpretativa di cui alla summenzionata circolare 90342 del 10 novembre 2010 – quanto segue.
Premesso che:
• da un punto di vista squisitamente letterale, l’articolo 119, comma 3, nel prescrivere che gli accertamenti debbano risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi, fa espressamente riferimento a quelli di cui ai commi 2 e 2-ter, dello stesso articolo 119. Gli accertamenti di Commissione Medica Locale rientrano nel campo di applicazione del comma 4;
• da un punto di vista del soggetto certificatore, la Commissione Medica Locale è certamente espressione di un’ “amministrazione pubblica”, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 41;
• da un punto di vista interpretativo, la citata disposizione dell’articolo 119, comma 3, CdS si pone quale norma speciale rispetto alla previsione più generale di cui al citato articolo 41, co. 1, del d.P.R. n. 445 del 2000: pertanto non può essere suscettibile di interpretazione estensiva;
si ritiene che possano essere accettati certificati di Commissioni Mediche Locali rilasciati in data antecedente i tre mesi, rispetto a quella di esibizione, purché non eccedenti il limite di sei mesi, posto dal citato articolo 41, co. 1.


documenti da scaricare
Tratto da:Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

giovedì 28 novembre 2013

Ci pisciano addosso senza neanche farci la cortesia di chiamarla pioggia

Non fatevi trarre in inganno:
Le figure che vedete sotto non sono segnali stradali perchè fanno parte integrante di meri contenitori di plastica, che per loro natura, non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) e dal connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992), e dunque per essi non risulta richiesta alcuna approvazione, ai sensi dell’art. 45 c. 6 del Codice e dell’art. 192 c. 3 del Regolamento.
Pertanto possono essere piazzati liberamente ai bordi delle strade.


Autovelox occultati. Spetta al Comune provare l'"avvistabilità" dello strumento di rilevazione della velocità anche se il verbale attesta la presenza di un agente vicino all'apparecchiatura

Tratto da:www.sportellodeidiritti.org
27/11/2013-Una nuova importante decisione sulla questione della scarsa trasparenza degli enti in materia di rilevazione elettronica delle infrazioni al Codice della Strada sulla quale da anni anche lo “Sportello dei Diritti”, si batte, soprattutto per la non rara volontà delle amministrazioni pubbliche, specie quelle degli enti locali di utilizzare lo strumento del verbale in serie per “far cassa” piuttosto che precipue esigenze di sicurezza stradale.
In tal senso, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, appare significativo riportare la sentenza 287/13 del giudice di pace di Vasto, avvocato Alessandra Notaro, che è intervenuta sulla delicata materia degli autovelox occultati arrivando alla conclusione che se l’automobilista ricorre al verbale elevato a seguito di rilevazione dell’eccesso di velocità con strumenti elettronici per contestare la visibilità dello strumento, il Comune ha l’onere della prova contraria. Se l’ente non va oltre le affermazioni contenute nel verbale, vale a dire l’attestazione che nei pressi dell’apparecchio di rilevamento si trovasse comunque l’agente accertatore, il ricorrente evita il pagamento della somma e il taglio dei punti-patente se l’amministrazione.
Nel caso di specie è stata annullata la multa elevata sulla Statale a mezzo della famigerata apparecchiatura “Velomatic 512”.
Ricorda il magistrato onorario, che con la riforma introdotta dal dl 117/07, il legislatore ha introdotto il principio secondo cui deve essere ben visibile la postazione che rileva in modo automatico la velocità dei veicoli per dare concreta attuazione ad altro principio che deve ispirare l’azione della P.A., ossia quello della trasparenza: ogni utente della strada ha dunque diritto ad avere conoscenza immediata dell’accertamento eseguito.
Per il giudicante se il conducente sanzionato eccepisce la circostanza che l’apparecchio sarebbe stato nascosto ai veicoli in corsa, incombe per il Comune l’onere della prova contraria.
Non è sufficiente sostenere di aver rispettato le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del Dl 117/07, in virtù delle quali dev’essere esposto almeno un cartello che segnala il rilevamento elettronico, né che l’agente accertatore fosse posizionato nelle immediatezze dell’apparecchiatura; tali affermazioni, sostiene il giudicante, non possono essere ritenute assistite da fede privilegiata, per quanto provengano da pubblico ufficiale, perché «il concetto di visibilità della postazione è legato alla percezione sensoriale dell’operatore e non è un dato oggettivo e inconfutabile».
Morale della favola: il Comune non riesce a dimostrare il requisito della visibilità.

Galleria immagini
Documenti allegati
Gdp di Vasto sent 287-13 autovelox imboscati (.pdf 4 Mb)

martedì 26 novembre 2013

Il 2014 sarà l'anno del nuovo Codice della Strada, ma prima dm pro ciclabilità

Roma, 26 nov. - (Adnkronos) - La riforma del Codice della Strada "è partita, è in Parlamento e proprio oggi ci sarà un altro incontro in IX Commissione Trasporti, quindi l'iter è finalmente avviato. Il 2014 sarà l'anno del Codice della Strada, ma prima del Codice arriverà un decreto ministeriale che chiarirà molti aspetti e soprattutto potenzierà l'offerta di ciclabilità, settore importante e in crescita: negli ultimi due anni, dopo 50 anni, l'acquisto delle biciclette ha superato l'acquisto delle automobili, segnale che gli italiani sono più avanti della politica". Così all'Adnkronos il sottosegretario ai Trasporti Erasmo D'Angelis, a margine dell'incontro di oggi "Una velocità nuova per la sicurezza" organizzato da Rete Mobilità Nuova presso la sede Aci di Roma.
 
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Stop alle multe per i ticket del parcheggio scaduti: arriva la sentenza della Cassazione

Martedì 26 Novembre 2013  - ROMA - Niente multa, anche se il grattino del parcheggio è scaduto. A stabilirlo sono stati i giudici di pace di tutta Italia che, in numerose sentenze, hanno dato ragione agli automobilisti ritardatari.
La notizia è riportata dal Corriere di Salerno e ha fatto la gioia di molti automobilisti. Il comma 6 dell’articolo 157 del Codice della strada, tuttavia, stabilisce: "Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione". Non si parla, però, di eventuali ritardi. Finora l'ipotetico illecito amministrativo veniva sanzionato con una multa di 25 euro, una cifra inferiore rispetto a quella necessaria a impugnare il provvedimento. Per questo gli automobilisti preferivano non fare ricorso, sebbene il Codice della Strada non contempli ritardi.
Stando alla nota del 22 Marzo 2010, protocollo 25783 dei Ministero dei Trasporti, la multa è legittima se il ticket per il parcheggio a pagamento non è stato acquistato o esposto.
 
Tratto da:http://www.leggo.it

ATTI AMMINISTRATIVI: Anche le piante organiche e gli atti presupposti sono accessibili dai sindacati

D.L. 201/2011: il mancato adeguamento degli strumenti urbanistici in materia commerciale ne determina la perdita di efficacia

lunedì 25 novembre 2013

Abusivismo commerciale, multe a bar e ristoranti di Palermo

PALERMO. Multe per circa sei mila euro sono state fatte da agenti della Polizia, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale e della Capitaneria di Porto, in piazza Magione a Palermo per contrastare l'abusivismo commerciale. Nel ristorante «Trattoria del pesce fresco» è stata riscontrata la violazione della norma sulla rintracciabilità dei prodotti ittici che ha portato all'applicazione di una sanzione amministrativa di 1500 euro. Il titolare del ristorante «Gusti di Sicilia» è stato ammonito invece con l'accusa di essere in possesso di prodotti ittici con data di scadenza superata. Multato con 3166 euro. Diverse anche le sanzioni amministrative applicate per la violazione delle norme fiscali. In via Castrofilippo, i titolari di un bar e di un ristorante sono stati sanzionati per il mancato pagamento del canore Rai. Il titolare di una pizzeria in piazza Magione, è stato invece sanzionato per la mancata emissione di scontrino fiscale.
Tratto da: www.gds.it

Sconto 30%:Sesta Circolare del Ministero


 MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



Prot. n. 300/A/8799/13/101/20/21/1
Roma, 22 novembre 2013

ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL
GOVERNO LORO SEDI
AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PERLE PROVINCE
AUTONOME TRENTO-BOLZANO
ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA AOSTA
ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
Al COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE
LORO SEDI
ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
Al COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA
LORO SEDI
AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E
DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
e, per conoscenza,
AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI ROMA
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi
Infonnativi e Statistici ROMA
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI
AL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA
AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA
POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Modifica dell'art. 202 del Codice della Strada.

Si fa seguito alle indicazioni già fornite con la circolare n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12.08.2013 e seguenti, concernenti l'oggetto.
È stato segnalato che, in alcuni casi, il trasgressore o l'obbligato in solido, nell'effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria presso l'ufficio postale, ha versato, entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione, una somma pari al minimo edittale previsto dalle singole norme, senza cioè la consentita riduzione del 30 per cento, cosi come previsto dall'art. 202, comma I, del C.d. S., in seguito alle modifiche apportate dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.
Considerato che la sanzione amministrativa genera un'obbligazione pecuniaria che si estingue con la corresponsione dell'importo dovuto, ne consegue che se l'interessato paga nei cinque giorni una somma pari al minimo edittale (non ridotta del 30 per cento) estingue l'obbligazione e allo stesso tempo fa sorgere una legittima pretesa alla restituzione di quanto indebitamente versato.
Il dato normativo, secondo cui" Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione", non sembrerebbe del resto lasciare dubbi sul fatto che l'importo indebitamente versato debba essere restituito all'interessato.
La restituzione avverrà secondo le modalità in uso presso ciascun Ufficio.
•••
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

ILDIRETTORE CENTRALE
Giuffrè


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Speed check:la novella continua



Vi siete mai chiesti perché i comuni continuano a formulare richieste di pareri al Ministero sull’uso dello speed check? Il motivo è semplice: perché si vuole a tutti i costi “giustificare” l’acquisto di contenitori di plastica, non previsti dal C.d.S. Non sia mai che la Corte dei Conti, un domani prossimo, debba chiedere i danni erariali alle varie amministrazioni che hanno proceduto all’istallazione o alla messa in opera dello stesso.




Se non fosse così, ci saremmo attenuti ad uno dei primi pareri resi dal Ministero, prot. n. 272676 del 13.12.2007. Ma forse, lo stesso, risultava troppo rigido, da non lasciare spazio a possibili interpretazioni (per es. “Tale modalità di esercizio è da considerarsi non conforme alle norme regolamentari, che all'art. 45 c. 9 prevedono sanzioni a carico di chi fabbrica o vende dispositivi non approvati”)

E’ come se un’ammistrazione un giorno decida di mettere dei segnali stradali nuovi o qualsiasi altro manufatto ritenuto più convincente rispetto a quelli tradizionali e voglia il beneplacito da parte del Ministero per giutificarne l’utilizzo.


Qualcuno, addirittura, comincia a dire che tale manufatto non fa parte della segnaletica stradale ma di tutto ciò che comprende l’arredo urbano, e quindi, che il Ministero non c’entra.

Ma allora perché si continua ad interpellare il Ministero? Cosa gli diciamo ad un turista dell’U.E. che fa parte dell’arredo urbano ?

Ovviamente andare a sostenere, come fa qualcuno, che non ha bisogno di alcuna approvazione e che sono legittimi mi sembra un’impresa un po’ ardua, dal momento che questi manufatti vanno ad incidere (vuoi o non vuoi), direttamente sulle fasce di rispetto, sulla mano da tenere dagli utenti delle strade, e in generale, sulla circolazione stradale.
Ma nella Repubblica "Italica"tutto è concesso.
Mario Serio

Per chi vuole approfondire l'argomento 


sabato 23 novembre 2013

Divieto di sosta valido senza estremi dell’ordinanza sul retro se esiste un provvedimento legittimo per l'apposizione del segnale



Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
Ordinanza 15 novembre 2013, n. 25771

Considerato in fatto
Con sentenza n. 1619 del 2010 (depositata il 10 agosto 2010) il Tribunale di Catanzaro respingeva l’appello proposto dal Ministero dell’Interno nei confronti di P.P. avverso la sentenza n. 4073/2007 del Giudice di pace di Belvedere Marittimo, che aveva accolto l’opposizione proposta ex art. 22 legge n. 689/1981 dall’appellato avverso il verbale di accertamento (n. (omissis) del 19.11.2004) redatto dai Carabinieri di Diamante per violazione dell’art. 7/1-14 del C.d.S.. Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 20.9.2011 e depositato il 28.9.2011) nei riguardi della predetta sentenza formulando un unico motivo, con il quale ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 77/7 del C.d.S.. L’intimato P. non si è costituito in questa fase. Nominato, a norma dell’art. 377 c.p.c., il consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. del seguente tenore: “Con l’unica censura (violazione degli artt. 39 e 77/7 C.d.S.) l’Amministrazione ricorrente lamenta che il giudice del gravame abbia ritenuto determinante la irregolarità del segnale di divieto per esimere l’opponente, quale utente della strada, dall’obbligo di rispettarne la prescrizione.
Per consolidato orientamento di questa Corte, cui si ritiene di dare continuità, in mancanza di una disposizione specifica che stabilisca le conseguenze della mancata osservanza da parte dell’Amministrazione locale delle disposizioni invocate per l’installazione dei segnali stradali (artt. 45 e 77 reg. att. esec. C.d.S.), non determina l’illegittimità del segnale, e l’omissione delle indicazioni formali dalle norme contemplate non esima l’utente della strada dall’obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale, giacché quelle indicazioni hanno, più semplicemente, lo scopo di consentire agli organi della pubblica amministrazione di controllare la regolarità della fabbricazione e della collocazione del segnale e di rimuovere quelli apposti da soggetti che siano privi del relativo potere o che lo abbiano esercitato in violazione delle disposizioni che ne fissano le modalità di esercizio (cfr. Cass. 18 maggio 2000 n. 6474; 29 marzo 2006 n. 7125; Cass. 31 luglio 2007 n. 16884; Cass. 20 maggio 2010 n. 12431).
Alla luce di ciò consegue che il giudice del gravame non ha fatto buon governo del principio sopra esposto.
In definitiva, sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., ravvisandosi la possibile manifesta fondatezza dell’unico motivo di ricorso.”.
All’udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

Ritenuto in diritto

Il Collegio condivide le conclusioni della relazione ma sotto un diverso profilo.
Invero per costante orientamento di questa Corte, evidenziato già con la decisione n. 7888 del 1995, anche nel vigore del precedente codice della strada, l’obbligatorietà della prescrizione contenuta in un segnale stradale di divieto di sosta in zona determinata provvedimento finalizzato più che alla tutela della sicurezza della circolazione dei veicoli, alla salvaguardia di altri interessi pubblici, quali l’ambiente, la quiete pubblica, i beni architettonici ed altro – deve ritenersi condizionata alla legittimità del provvedimento amministrativo che l’ha imposta, sebbene su tale legittimità non incida l’eventuale mancanza delle indicazioni che vanno riportate sulla parte posteriore del segnale ai sensi dell’art. 77 reg. C.d.S.. La citata norma regolamentare impone, infatti, che sia indicato sul retro del segnale l’ente o l’amministrazione proprietaria della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale, l’anno di fabbricazione e il numero dell’autorizzazione concessa dal Ministero alla ditta stessa, nonché – per i segnali di prescrizione che interessano ai nostri fini – gli estremi dell’ordinanza di apposizione (v. Cass. 31 luglio 2007 n. 16884).
Ne consegue che il Tribunale adito avrebbe potuto ritenere sussistente la violazione solo se fosse stata data la prova – della quale era onerata l’Amministrazione che aveva emesso l’ingiunzione – della legittimità dell’apposizione del cartello.
Il precetto da rispettare, difatti, è quello contenuto nel provvedimento che disciplina la circolazione: il cartello stradale invece costituisce solo il mezzo con il quale si porta a conoscenza del pubblico l’avvenuta emanazione di quel provvedimento. Non era quindi, sufficiente, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, la mera esistenza del cartello stradale, ma occorreva invece la prova che questo fosse stato apposto legittimamente, e cioè in base ad un legittimo provvedimento dell’organo competente a disciplinare, in quella zona, la circolazione.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata e la causa va rinviata ad altro giudice, il quale accerterà – dandone specifica motivazione – se l’Amministrazione, sulla quale grava il relativo onere probatorio, abbia in sede di opposizione ed in presenza di contestazione della violazione dell’art. 7, comma 1 lett. d) del codice della strada (per avere il trasgressore sostato in zona riservata a specifici autoveicoli) dimostrato la legittimità dell’imposizione di cui al cartello, producendo il provvedimento sulla base del quale è stato apposto dall’autorità competente a disciplinare nella zona la circolazione.
Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese per questa fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Notizie "calde" dalla Cassazione

Se l’automobilista passa col rosso non è necessariamente responsabile dell’incidente. In assenza di prova della colpa esclusiva di uno dei conducenti sussiste la presunzione ex articolo 2054 c.c.
Cassazione, sentenza 26239 del 22.11.13

 Il genitore paga la multa del figlio minorenne che gira in motorino senza casco. La trasgressione è a carico del padre che ha omesso la sorveglianza sul giovane in virtù della potestà sul ragazzo. Accolto il ricorso dell'amministrazione.
Cassazione, sentenza 26171 del 21.11.13

 Nessun risarcimento all’automobilista per l’incidente causato da un grosso palo al centro della strada. La responsabilità non ricade sul Comune se non si dimostra il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subìto. 
Cassazione, sentenza 26096 del 20.11.13

Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 20 novembre 2013 n. 46334
 
 Rischia il carcere chi paga la multa ma poi dà il nome di un dipendente per il taglio dei punti-patente. Falso sì, truffa no per il proprietario dell’auto che all’insaputa del domestico ne indica le generalità come autore dell’infrazione: è ingiusto profitto con altrui danno. 
Cassazione, sentenza 46326/13
 
Multa salata se il proprietario del veicolo non ha effettuato la revisione nonostante sul mezzo ci sia la targa prova. La sanzione raddoppia nel caso in cui gli omessi controlli siano più di uno rispetto alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti. 
Cassazione, sentenza 26074 del 2011.13