Sconto 30%:Sesta Circolare del Ministero


 MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



Prot. n. 300/A/8799/13/101/20/21/1
Roma, 22 novembre 2013

ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL
GOVERNO LORO SEDI
AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PERLE PROVINCE
AUTONOME TRENTO-BOLZANO
ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA AOSTA
ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
Al COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE
LORO SEDI
ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
Al COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA
LORO SEDI
AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E
DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
e, per conoscenza,
AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI ROMA
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi
Infonnativi e Statistici ROMA
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI
AL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA
AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA
POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Modifica dell'art. 202 del Codice della Strada.

Si fa seguito alle indicazioni già fornite con la circolare n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12.08.2013 e seguenti, concernenti l'oggetto.
È stato segnalato che, in alcuni casi, il trasgressore o l'obbligato in solido, nell'effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria presso l'ufficio postale, ha versato, entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione, una somma pari al minimo edittale previsto dalle singole norme, senza cioè la consentita riduzione del 30 per cento, cosi come previsto dall'art. 202, comma I, del C.d. S., in seguito alle modifiche apportate dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.
Considerato che la sanzione amministrativa genera un'obbligazione pecuniaria che si estingue con la corresponsione dell'importo dovuto, ne consegue che se l'interessato paga nei cinque giorni una somma pari al minimo edittale (non ridotta del 30 per cento) estingue l'obbligazione e allo stesso tempo fa sorgere una legittima pretesa alla restituzione di quanto indebitamente versato.
Il dato normativo, secondo cui" Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione", non sembrerebbe del resto lasciare dubbi sul fatto che l'importo indebitamente versato debba essere restituito all'interessato.
La restituzione avverrà secondo le modalità in uso presso ciascun Ufficio.
•••
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

ILDIRETTORE CENTRALE
Giuffrè


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