Oggi come oggi, è molto frequente, nonostante i vari
accorgimenti, i casi di utilizzo non autorizzato delle carte di credito. E' un
fenomeno in crescita, dovuto anche alla diffusione di internet e alla
possibilità di effettuare pagamenti online.
Sono sicuramente
azioni illecite, messe in atto da ignoti malfattori e che devono in qualche
modo essere perseguiti dalla legge, ma vediamolo insieme.
Chiunque
utilizzi una carta di credito o di pagamento di cui non è il proprietario
commette reato è necessario che l’utilizzo
sia realizzato per trarre un profitto per sé o per altri.
Il reato di utilizzo indebito
di carte di credito si verifica ad esempio a seguito del furto di una carta di
credito, quando il ladro la utilizza per prelevare denaro dal conto corrente
del derubato. La sua articolazione si trovava fino al 6.4.2018 nel D.Lgs. 231 del
21.11.2007 art. 55, comma 9 (legge
antiriciclaggio). Si tratta di un decreto che recepiva e metteva in pratica
la direttiva dell'Unione Europea 2005/60/CE, avente l'obiettivo di contrastare
l’uso del sistema finanziario (in cui rientrano anche le carte di credito e
quelle analoghe) per il riciclaggio di “denaro sporco”, proveniente da attività
criminose oppure frutto di furti.
Ora
però con con l’art.4 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 in
vigore dal 6.4.2018 è cambiato tutto, nel senso
di aver aggiunto e apportate modifiche in materia di tutela del sistema finanziario che è l’art.493-ter nel c.p.
Inoltre il D.Lgs 21/2018 all’art.7 ha abrogato l’art. 55, commi 5 e 6 D.Lgs. 231 del 21.11.2007.
Attualmente è stato aggiunto l’art.493-ter
del c.p. che recita:
ARTICOLO 493 TER
Indebito utilizzo e
falsificazione di carte di credito e di pagamento
Chiunque al fine di trarne profitto per sé o
per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o
di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo
di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a
1.550 euro.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di
trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di
pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro
contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede,
cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque
falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
In caso di condanna o di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura
penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose
che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o
del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando
essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di
cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o
prodotto.
Gli strumenti sequestrati ai fini della
confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia
giudiziaria, sono affidati dall’autorità giudiziaria agli organi di polizia che
ne facciano richiesta.