lunedì 29 aprile 2019

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285




ORDINANZA N. 103

ANNO 2019


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Tribunale ordinario di Forlì in persona del Giudice onorario di pace nel procedimento penale a carico di A. V., con ordinanza del 26 febbraio 2018, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 2018, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 2019 il Giudice relatore Giovanni Amoroso.


Ritenuto che, con ordinanza del 26 febbraio 2018, il Tribunale ordinario di Forlì in persona del Giudice onorario di pace ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede l’applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida a seguito di condanna per il delitto di omicidio stradale (art. 589-bis del codice penale) o di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis cod. pen.), ossia per reati che prevedono condotte diverse sotto il profilo della colpa, della offensività e della pericolosità;
che il giudice rimettente premette che A. V. è stato tratto a giudizio per il reato di cui all’art. 590-bis, primo e settimo comma, cod. pen. per lesioni personali gravi, risultate guaribili in un periodo superiore a quaranta giorni, patite da F. R. a seguito di un sinistro stradale in data 7 luglio 2016;

che «la contestazione del comma 7 del menzionato articolo presuppone il riconoscimento della colpa concorrente in capo alla persona offesa»;

che in ipotesi di condanna dell’imputato conseguirebbe la revoca della patente di guida, la quale non può essere di nuovo conseguita prima che siano decorsi cinque anni;
che all’udienza del 23 ottobre 2017 il difensore dell’imputato ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 222 cod. strada, nella parte in cui prevede l’applicazione della medesima sanzione accessoria della revoca della patente di guida a fronte di condanne per reati che prevedono condotte diverse sotto il profilo della colpa, dell’offensività e della pericolosità, risultando così violati i principi dettati dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.;

che – secondo il rimettente − il legislatore, rendendo applicabile la medesima sanzione accessoria a condotte di offensività e di grado di colpa di livello diverso, ha disatteso il canone della ragionevolezza e della proporzionalità della pena, violando altresì il principio di uguaglianza;

che con atto depositato il 26 giugno 2018 è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare le questioni non fondate.

Considerato che l’ordinanza di rimessione, assai sintetica, è priva di un’adeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, mancando del tutto la descrizione della condotta contestata all’imputato e della colpa allo stesso ascritta per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;

che l’insufficiente descrizione della fattispecie impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza e rende le questioni manifestamente inammissibili (ex multis, ordinanze n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016);

che comunque questa Corte, con sentenza n. 88 del 2019, successiva all’ordinanza di rimessione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Forlì in persona del Giudice onorario di pace con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2019.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE
Ordinanza 103/2019 (ECLI:IT:COST:2019:103)
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente: LATTANZI - Redattore AMOROSO

Camera di Consiglio del 20/02/2019 Decisione del 20/02/2019
Deposito del 24/04/2019 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 222 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
Massime:
Atti decisi: ord. 85/2018

domenica 28 aprile 2019

Disciplina dei compiti di Polizia Amministrativa di Sicurezza e il regime delle armi in dotazione alle Polizie Locali.

D.L. del 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 132/2018-Circolare Prot. n. 557/PAS/U/017997/12982.LEG

Con la circolare che si nnisce in copia, il Ministero dell 'Intemo ha fornito delle indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nel D.L. n. 113/2018, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 132/2018, riguardanti la disciplina dei compiti di Polizia Amministrativa di Sicurezza e il regime delle armi in dotazione alle Polizie Locali.
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla rilevanza delle disposizioni indicate e si invita il signor Presidente della Camera di Commercio a portare i contenuti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente atto di indirizzo a conoscenza delle associazioni di categoria interessate. 
 
PREFETTURA DI LECCO PROT. 255 DEL 10 GENNAIO 2019

sabato 27 aprile 2019

Impugnabilità del verbale d’inottemperanza all’ordine di demolizione

Impugnabilità del verbale d’inottemperanza all’ordine di demolizione
Tar Napoli, sez. III, 12 aprile 2019, n. 2083 - Pres. Donadono, Est. Esposito


Edilizia – Abusi – Ordinanza di demolizione – Inadempimento ingiunzione – Verbale accertamento – Non è impugnabile

Giurisdizione – Edilizia – Abusi - Verbale di dissequestro – Impugnazione – Giurisdizione giudice ordinario.

Il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione non è autonomamente impugnabile posta la sua natura di atto meramente ricognitivo privo di valore provvedimentale e di efficacia lesiva.

Il verbale con cui la Polizia municipale dà atto della restituzione del bene dissequestrato al Sindaco del Comune, in esecuzione della sentenza penale di condanna, è privo di valore provvedimentale, non essendo collegabile ad un potere amministrativo la cui cognizione è devoluta al giudice G.A. in base all’art. 7 c.p.a., cosicché nei confronti dell’attività ad esso sottesa la tutela dell’interessato è esperibile davanti al Giudice ordinario (1).



(1) Ha chiarito la Sezione che dalla regola secondo cui l’acquisizione opera di diritto alla scadenza del termine per demolire (art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001) discende che il trasferimento della proprietà – in cui si concreta l’acquisizione – è un effetto diretto ed automatico della legge in quanto l'effetto ablatorio si verifica ope legis alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione di demolire.

Pertanto il verbale della Polizia Municipale, con il quale viene accertata l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione non ha contenuto dispositivo, limitandosi alla mera rilevazione in via ricognitiva e vincolata di una situazione di fatto, con valore endoprocedimentale strumentale alle successive determinazioni di competenza degli organi di amministrazione attiva dell'ente locale, fermo restando che la notifica di un atto dichiarativo dell’accertamento dell’inottemperanza è necessario ai fini dell’immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari (art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001; cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2014, n. 2368; Cass. pen. sez. III, 28 nevermore 2007, n. 4962; Cons. St., sez. IV, 15 dicembre 2017, n. 5914).

Detto principio è stato riaffermato dalla giurisprudenza, affermando che “il verbale di accertamento di inottemperanza redatto dalla Polizia Municipale non è atto suscettibile di autonoma impugnazione, poiché, limitandosi a rappresentare l'attuale stato dei luoghi rispetto all'ingiunzione precedentemente spedita, costituisce un atto endoprocedimentale avente contenuto di accertamento ed esplicante una funzione meramente preparatoria e strumentale, occorrendo che la competente autorità amministrativa ne faccia proprio l'esito attraverso un formale atto produttivo degli effetti previsti dall'art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001” (Cons. St., sez. IV,26 giugno 2018, n. 4248).
Ne consegue che ogni doglianza avverso l’oggetto stesso dell’acquisizione – comprendendovi la sua materiale possibilità – ed i confini dell’acquisto della proprietà in capo all’Ente pubblico debbono essere fatti valere nei confronti del successivo atto dell’Autorità che, facendo proprio l’esito dell’accertamento, ne fa discendere gli effetti di legge (cfr. la sentenza appena citata: “eventuali doglianze relative all’oggetto e alla consistenza della successiva misura acquisitiva non possono che essere proposte in sede di impugnazione di quest’ultimo provvedimento che, come detto, non risulta essere stato adottato”).

Giova soggiungere che tale atto è comunque impugnabile unicamente per vizi propri, ferma restando l’inammissibilità e la tardività di contestazioni riferibili all’ordinanza di demolizione.

venerdì 26 aprile 2019

Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2019 sulle isole

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 aprile 2019
Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2019 sull'isola di Ischia. (19A02694) (GU Serie Generale n.95 del 23-04-2019)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 aprile 2019
Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2019 sull'isola di Capri. (19A02695) (GU Serie Generale n.95 del 23-04-2019)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 aprile 2019
Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2019 sull'isola di Procida. (19A02696) (GU Serie Generale n.95 del 23-04-2019)

sabato 20 aprile 2019

Le multe elevate dalla Polizia municipale non possono finanziare i premi agli agenti

La Corte dei Conti, Sez. Autonomie, Del. 9 aprile 2019, n. 5, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle multe elevate dalla Polizia Municipale e ai premi agli agenti; per i giudici contabili i proventi delle sanzioni sulle violazioni del Codice della strada non possono incrementare il fondo dello straordinario dei dipendenti.
DELIBERA  SUL  CANALE TELEGRAM

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I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 5/2019, pubblicata sul sito l’11 aprile, hanno chiarito che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del Codice della strada, che gli enti possono destinare, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 285/1192, al “Fondo risorse decentrate” per gli incentivi monetari da corrispondere al personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, non può essere utilizzata ad integrazione del fondo per il lavoro straordinario.
I predetti proventi sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell’esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel “Fondo risorse decentrate” e destinata all’incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell’ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro.
Ai fini del rispetto dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, l’ammontare del fondo per il lavoro straordinario non può essere maggiorato della percentuale di aumento derivante dai rinnovi contrattuali allo scopo di rendere omogenee le basi di riferimento temporale applicabili a ciascuna delle componenti del trattamento economico accessorio soggetta al medesimo vincolo di spesa.
La questione di massima era stata posta dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 334/2018.
Come evidenziato dai magistrati contabili, le finalità dell’art. 208 del d.lgs. 285/1192 mal si conciliano con gli obiettivi del fondo per il lavoro straordinario, poiché la norma, piuttosto che fronteggiare circostanze imprevedibili ed eccezionali (quali sono le prestazioni di lavoro straordinario), mira ad attuare il potenziamento quantitativo e qualitativo dei servizi di controllo stradale mediante una più efficace progettazione della performance organizzativa e individuale.
Inoltre, come ricordato dai magistrati contabili, a favore del personale della polizia locale sono stati recentemente previsti due istituti:
  • l’art. 22, comma 3-bis, del d.l. 50/2017 ha stabilito che le ore di servizio aggiuntivo effettuate per la sicurezza della circolazione stradale dal personale di polizia locale in occasione di eventi organizzati o promossi da soggetti privati non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso;
  • l’art. 56-quinquies del CCNL 21 maggio 2018, ha istituito una “indennità di servizio esterno” per il personale dell’area di vigilanza, cumulabile con le altre indennità e rivolta a compensare i rischi e i disagi del personale della polizia locale connessi all’espletamento del servizio di vigilanza svolto, in via prevalente, in ambienti esterni.
Secondo i magistrati contabili, inoltre, la quota dei proventi previsti dall’art. 208 del Codice della strada e confluenti nel “Fondo risorse decentrate” per incentivare il personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, rientra nell’ambito del vincolo di spesa posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, in quanto il potenziamento della sicurezza stradale non risulta direttamente correlato né al conseguimento di effettivi recuperi di efficienza né ad un incremento di entrate (o ad un risparmio di spesa) imputabile ad una determinata tipologia di dipendenti con effetti finanziariamente neutri sul piano del bilancio.
Ciononostante, non può escludersi l’ipotesi che, in concreto, l’ente destini agli incentivi del personale della polizia locale la quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio, utilizzando così, per l’attuazione dei progetti, solo le maggiori entrate effettivamente ed autonomamente realizzate dal medesimo personale.
In tale circostanza, per la parte in cui i maggiori proventi riscossi confluiscono nel fondo risorse decentrate in aumento rispetto ai proventi da sanzioni in esso affluiti nell’esercizio precedente, l’operazione risulterebbe assolutamente neutra sul piano del bilancio (non avendo alcun impatto sulle altre spese e non dando luogo ad un effettivo aumento di spesa), sicché, nel caso in cui i maggiori proventi non fossero diretti a remunerare il personale per le ordinarie mansioni lavorative, ma venissero utilizzati per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale, la fattispecie così delineata non sarebbe da includere nelle limitazioni di spesa previste dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in quanto estranea alla ratio che costituisce il fondamento del divieto.
Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonomie del. n. 5 – 19
 https://www.self-entilocali.it/

Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità.

Omologazione dispositivi stradali per l’accertamento delle infrazioni: documentatori di infrazioni al semaforo rosso.
E’ concessa alla soc. EngiNe S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto 15 – Viterbo, l’estensione di approvazione del dispositivo per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità e alle infrazioni al semaforo rosso, denominato "EnVES EVO MVD 1505", di cui al decreto dirigenziale n. 4670, in data 28 luglio 2016, alla versione con il nuovo sistema di ripresa denominato "Vista EnVES 06".
Restano valide le prescrizioni degli artt.1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto n. 4670 del 28 luglio 2016.

MIT

venerdì 19 aprile 2019

Conducenti già titolari di patente di categoria A valida soltanto in Italia.Prova di guida



OGGETTO: Prova di guida per il rilascio del certificato di idoneità “guida motocicli negli Stati membri UE”.

Si comunica, sentito anche il Superiore Ministero, che la prova di guida per conseguire l'attestato indicato in oggetto, da parte di conducenti già titolari di patente di categoria A valida soltanto in Italia (patente conseguita nel periodo intercorrente tra il 01/01/1986 ed il 25/04/1988), deve essere sostenuta secondo il programma di cui all’ allegata circolare n° 32 del 19/02/1986.

La prova è pertanto identica a quella della prima fase dell’esame di guida per il conseguimento della patente di categoria AM con ciclomotore a due ruote.

Si precisa infine che, in assenza di specifiche disposizioni, si ritiene che le caratteristiche tecniche del motociclo con cui sostenere l’esame debbano essere conformi a quelle del motociclo attualmente utile per conseguire la patente di categoria A.

Il Direttore Generale
dott. ing. Giorgio Callegari

Allegati:

Comunicazione di Servizio N. 03/2019

Circolare n.32-1986

Revisione patente per verifica dei requisiti fisici e psichici

Tar Latina 8 aprile 2019, n. 257 – Pres. (ff.) Marra, Est. Bucchi

Circolazione stradale - Patente di guida – Revisione – Potere discrezionale.

La Motorizzazione, nel caso di dubbi circa il permanere o meno dei requisiti fisici e psichici prescritti dalla legge per i titolari della patente di guida, ha sempre il potere discrezionale di disporne la revisione (1).


(1) Il Tar ha altresì ricordato che se, in linea di principio, una sola infrazione alle norme del codice della strada non può costituire, di per sé e indipendentemente da ogni valutazione circa l'idoneità e la capacità di guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, essendo necessario, pertanto, un apparato motivazionale, non può in concreto escludersi che la natura e le circostanze dell'infrazione siano di per sé inequivocabilmente idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 128 del codice della strada
 https://www.giustizia-amministrativa.it/

Ordinanze e provvedimenti antidegrado e contro le illegalità. Indirizzi operativi.

Ministero dell'Interno
Ordinanze e provvedimenti antidegrado e contro le illegalità. Indirizzi operativi
(Circ. n. 11001/118/7 del 17 aprile 2019)


OGGETTO: Ordinanze e provvedimenti antidegrado e contro le illegalità. Indirizzi operativi.


La più recente legislazione in materia di sicurezza muove dall’ormai diffusa consapevolezza del ruolo cruciale che essa svolge nella promozione di politiche democratiche e di welfare delle comunità.


Al centro dei relativi sistemi si pone la dimensione urbana del fenomeno, ovvero i luoghi della quotidianità, nei quali occorre garantire adeguati livelli di vivibilità e decoro attraverso la convergenza di risorse e strumenti che, valorizzando un territorio, ne migliorano la fruizione condivisa nel rispetto della legalità e della convivenza civile.

L’idea di base è che la sicurezza urbana costituisce bene pubblico primario la cui efficace realizzazione presuppone il concorso di diversi soggetti, ciascuno portatore di specifici poteri, tutti funzionali, in una governance multilivello, all’“ordinato vivere civile, che è indubbiamente la meta di uno Stato di diritto libero e democratico”

In questa direzione si collocano gli interventi promossi con gli atti di indirizzo diramati in questi mesi, che vanno dalla prevenzione della criminalità diffusa e predatoria alla promozione e tutela della legalità, dal potenziamento dell’azione di contrasto ai fenomeni legati al consumo smodato di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti alla tempestiva e ferma reazione verso ogni forma di abusivismo, come l’illecita occupazione di immobili pubblici e privati, o di violenza.

Si tratta di misure volte a limitare le opportunità criminali, proponendosi di incidere anche sul livello di sicurezza e di benessere percepiti dalle comunità locali.
Tale esigenza si avverte specialmente nelle grandi realtà metropolitane ma, più in generale, in tutti i contesti a forte urbanizzazione ove si registrano, di frequente, fenomeni antisociali e di inciviltà lesivi del “buon vivere” cittadino, particolarmente in determinati luoghi caratterizzati dal persistente afflusso di un notevole numero di persone, sovente in condizioni di disagio sociale.

Come è noto, a fronte di tale problematica, il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 142, affida ai Sindaci ed alle Autorità di pubblica sicurezza strumenti operativi, indicati nel Capo II dello stesso decreto, volti a prevenire e contrastare l’insorgenza di condotte di diversa natura che – pur non costituendo violazioni di legge – sono comunque di ostacolo alla piena mobilità e fruibilità di specifiche aree pubbliche.
Il riferimento è all’ordine di allontanamento e al divieto di accesso (c.d. daspo urbano), che possono trovare applicazione non solo negli ambienti interni e pertinenziali insistenti nelle infrastrutture del trasporto pubblico, ma anche nei luoghi caratterizzati dalla presenza di istituti scolastici e universitari, siti archeologici, monumentali o di valenza culturale, luoghi di rilevante interesse turistico, nonché zone adibite a verde pubblico.
 
Per effetto della novella di cui al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 1133, l’utilizzo dei predetti istituti è stato esteso ai presidi sanitari e alle aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli. Inoltre, è aumentata la durata del provvedimento a carico dell’interessato quando ricorrono circostanze ritenute di particolare disvalore e sono state introdotte sanzioni penali in caso di inottemperanza al divieto.
La norma demanda ai Comuni, con proprio regolamento, l’esercizio di tale facoltà, in chiave di prevenzione dei reati e di possibili turbative dell’ordine pubblico.

Per la realizzazione delle medesime finalità, l’ambito applicativo del divieto di accesso è stato esteso anche agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, nonché alle loro immediate vicinanze, limitatamente alle persone che siano state condannate negli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti negli stessi locali, ovvero per reati contro la persona e il patrimonio o in materia di stupefacenti.


Risponde, inoltre, alla analoga esigenza di assicurare migliori condizioni di vivibilità per i cittadini residenti nei luoghi di maggiore aggregazione, la disposizione che amplia il potere di ordinanza demandato al Sindaco in qualità di rappresentante della comunità locale, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare, sono stati forniti nuovi strumenti ai Sindaci, consentendo loro, con proprie ordinanze, di limitare l’orario di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in tutte le aree interessate da fenomeni di assembramento notturno, nonché di limitare l’orario di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici. L’eventuale inosservanza dei provvedimenti sindacali può comportare anche la sospensione dell’attività commerciale.
 
Infine, nel catalogo delle misure volte ad accrescere la sicurezza urbana, si collocano anche l’introduzione nel codice penale del reato di esercizio molesto dell’accattonaggio e la nuova disciplina dell’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine.
 
Tanto premesso sul complessivo sistema di prevenzione dei fenomeni criminosi o di illegalità diffusa messo a punto dal legislatore, l’esperienza nei territori ha evidenziato l’esigenza di intervenire con mezzi ulteriori ogni qual volta emerga la necessità di un’azione di sistematico “disturbo” di talune condotte delittuose che destano nella popolazione un crescente allarme sociale. A tale ultimo riguardo, uno dei temi di principale attenzione è quello delle cosiddette “piazze dello spaccio”, il cui
effettivo smantellamento presuppone l’inibizione alle aree maggiormente interessate dalla perpetrazione di tali illeciti.
Non solo. L’obiettivo di salvaguardare, consolidandoli, i risultati raggiunti grazie alle nuove linee di intervento e strategie operative promosse negli ultimi mesi e realizzate anche attraverso una sempre più incisiva azione da parte delle Forze di polizia si impone all’attenzione dei custodi della sicurezza come improcrastinabile, al punto che, laddove non sia già stato perseguito utilizzando le possibilità offerte dal suddetto “pacchetto” normativo, ben può giustificare il ricorso ai poteri di ordinanza, funzionali a potenziare l’azione di contrasto al radicamento di fenomenologie di illegalità e di degrado che attentano alla piena e civile fruibilità di specifici contesti cittadini.
Tali strumenti di natura straordinaria, contingibile ed urgente, si pongono nel catalogo degli interventi astrattamente possibili per il conseguimento delle finalità indicate come un prezioso ausilio alle politiche locali in atto.
A tal fine, è stato localmente sperimentato con successo il ricorso a provvedimenti prefettizi che vietano lo stazionamento a persone dedite ad attività illegali, disponendone l’allontanamento, nelle aree urbane caratterizzate da una elevata densità abitativa e sensibili flussi turistici, oppure che si caratterizzano per l’esistenza di una pluralità di istituti scolastici e universitari, complessi monumentali e culturali, aree verdi ed esercizi ricettivi e commerciali.
 
Si tratta di ordinanze, in funzione antidegrado e contro le illegalità, adottate dai Prefetti ai sensi dell’art. 2, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che, nel rigoroso rispetto dei criteri previsti per la loro emanazione, intervengono per rimuovere una oggettiva criticità, concretamente manifestatasi, per il tempo ritenuto strettamente necessario alle esigenze rilevate.

In considerazione della peculiare natura del potere e della circostanza che esso deve collocarsi nella ben più ampia cornice organica delle misure attraverso le quali i diversi livelli di governo sono chiamati a cooperare per realizzare l’innalzamento dei livelli di sicurezza, risulta essenziale la preventiva condivisione dei presupposti che ne motivano l’adozione.

Ciò stante, le SS.LL. vorranno convocare specifiche riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nel cui ambito dovrà essere avviata una previa disamina delle eventuali esigenze di tutela rafforzata di taluni luoghi del contesto urbano.

All’esito di tale approfondita analisi, che dovrà essere condotta con la massima celerità, il Comitato potrà fornire il supporto necessario a declinare una complessiva strategia di intervento che contempli anche il ricorso al potere straordinario di ordinanza, di durata temporalmente limitata, qualora l’iniziativa non sia differibile all’esercizio degli strumenti ordinari se non incorrendo in quel danno incombente che si intende scongiurare con la sollecita adozione dell’atto.
Appare superfluo sottolineare l’importanza di questa azione che deve essere ispirata ai canoni della più ampia condivisione, con il coinvolgimento, ove la situazione lo richieda, di tutte le componenti, pubbliche o private, di volta in volta interessate, se del caso mediante specifiche sedute del Comitato metropolitano.

Le risultanze dell’attività svolta dovranno essere tempestivamente comunicate all’Ufficio di Gabinetto, segnalando mediante una articolata relazione gli eventuali provvedimenti adottati.
A partire dal prossimo 31 maggio, dovranno inoltre pervenire, con cadenza trimestrale, puntuali report sul monitoraggio condotto in relazione alle ricadute delle ordinanze adottate.
*****
Ripongo il massimo affidamento sulla consueta, preziosa collaborazione delle SS.LL., delle Forze di polizia e delle Amministrazioni locali affinché siano poste in essere tutte le azioni necessarie per garantire la piena attuazione della presente direttiva.
IL MINISTRO
F.to Matteo Salvini

mercoledì 17 aprile 2019

Applicazione dell'art. 126-bis, comma 2, Codice della Strada. Notifica del verbale di contestazione al soggetto dichiaratosi conducente che ha sottoscritto il modulo di comunicazione dati

Ministero dell'Interno
Applicazione dell'art. 126-bis, comma 2, Codice della Strada.
Notifica del verbale di contestazione al soggetto dichiaratosi conducente che ha sottoscritto il modulo di comunicazione dati

(Circ. n. 300/A/3480/19/109/16 del 16 aprile 2019)
ASAPS


OGGETTO: Applicazione dell'art. 126-bis, comma 2, Codice della Strada.
Notifica del verbale di contestazione al soggetto dichiaratosi conducente che ha sottoscritto il modulo di comunicazione dati.

ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI
AI COMMISSARIA TI
AUTONOME
DEL GOVERNO PER LE PROVINCE
TRENTO - BOLZANO
ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE
D'AOSTA AOSTA
ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA
Al COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE
ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA
Al COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA
AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI
e, per conoscenza,
LORO SEDI
LORO SEDI
LORO SEDI
LORO SEDI
LORO SEDI
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali
ed il Personale
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria
ROMA
ROMA
AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO
ROMA
ROMA
ROMA
CESENA
 
 
In seguito all'esame del contenzioso concernente la tematica in oggetto specificata, è emerso il problema relativo alla necessità di esperire un'ulteriore
notifica del verbale nei confronti del soggetto che, attraverso la sottoscrizione del modulo di comunicazione dati, si sia dichiarato conducente e responsabile della violazione dalla quale discende la decurtazione dei punti della patente, notificata ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196 CdS.
 
L'esigenza si è fatta viva a seguito di un indirizzo interpretativo secondo cui, contrariamente all'attuale consolidata prassi amministrativa (1), l'esercizio dei diritti da parte dell'effettivo trasgressore possa essere garantito solo attraverso la notificazione del verbale di contestazione nei suoi confronti, in quanto solo a seguito della notifica si raggiunge la prova della conoscenza del contenuto del verbale di contestazione, presupposto della pretesa creditoria dell'organo accertatore.
 
Si ritiene, tuttavia, che una nuova notifica del verbale di contestazione all'effettivo conducente/trasgressore comporti un ulteriore aggravio di oneri sia nei confronti del medesimo soggetto, che si troverebbe a pagare le spese di notifica relative a due verbali (2), sia nei confronti dell'intero procedimento amministrativo, per l'attivazione di un'ulteriore procedura di notificazione.
 
Invero, un simile aggravio non sembra giustificato laddove l'obiettivo della notificazione (i.e. la conoscenza dell'esistenza di un provvedimento sanzionatorio) venga raggiunto nel momento in cui l'interessato compila e sottoscrive il modulo di comunicazione dei dati del conducente - allegato, in genere, al verbale di contestazione e contenuto nel plico consegnato all'obbligato in solido - facendo venire meno l'esigenza stessa di procedere a nuova notificazione nei confronti dell'effettivo trasgressore, secondo il consolidato principio del raggiungimento dello scopo dell'atto: può, infatti, ritenersi che la conoscenza del verbale presupposto sia precedente o quantomeno contestuale alla sottoscrizione del modulo ad esso allegato.

Diversamente, nell'ipotesi in cui il proprietario si limiti a dichiararsi estraneo alla violazione, indicando altro soggetto quale trasgressore, l'esigenza di procedere ad una nuova notifica del verbale di contestazione nei confronti di quest'ultimo, è dettata dalla necessità di informare lo stesso dell'esistenza di un provvedimento sanzionatorio nei suoi confronti - del quale, altrimenti, non potrebbe avere conoscenza- e di porlo nelle condizioni di esercitare i propri diritti.
 
Ciò premesso, si ritiene possibile salvaguardare l'esercizio dei diritti dell'interessato, evitando al contempo di aggravare il procedimento sanzionatorio con la duplicazione delle notifiche e delle relative spese, considerando la sottoscrizione del modulo e della specifica avvertenza come produttiva degli stessi effetti della notificazione: in tal modo, attraverso una finzione giuridica che consenta di equiparare la verità reale a quella legale, i nuovi termini per l'esercizio delle facoltà concesse dall'ordinamento (pagamento in misura ridotta o scontata del 30% o eventuale proposizione del ricorso o dell'opposizione avverso il verbale di contestazione) decorrerebbero dalla data di invio del modulo da parte dell'interessato, ove non siano già state esercitate dal destinatario della prima notifica (3).
 
In attuazione di tale interpretazione, acquisito sull'argomento concorde parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, è stato predisposto un nuovo modello di comunicazione dei dati del conducente in cui, nella parte da compilare a cura dell'effettivo trasgressore non coincidente con il proprietario o altro obbligato in solido, è stata inserita l'indicazione che la sottoscrizione presuppone la piena ed effettiva conoscenza del verbale di contestazione. (All. I)
 
La procedura applicativa esposta ed il conseguente utilizzo del nuovo modulo di comunicazione dati del conducente è da considerarsi mero indirizzo amministrativo che non pregiudica la legittimità e l'efficacia di eventuali differenti prassi già consolidate, aderenti al dettato normativo e ai richiamati
principi in materia di notificazione e conoscenza degli atti . ...

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

martedì 16 aprile 2019

Adozione delle Linee Guida dell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA)

Determinazione n. 97/2019 del 4 aprile 2019 -

Allegati
Allegato: 97 - DT DG n. 97 - 04 apr 2019 - Adozione linee guida IPA.pdf (455 kb - pdf)
Allegato: LINEE GUIDA IPA.pdf (173 kb - pdf)

Veicoli impiegati nell'ambito della manutenzione e controllo della rete stradale di cui all'art. 13, paragrafo 1, lett. h) Regolamento (CE) n. 561/2006.

Ministero dell'Interno
Veicoli impiegati nell'ambito della manutenzione e controllo della rete stradale di cui all'art. 13, paragrafo 1, lett. h) Regolamento (CE) n. 561/2006.
Rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e obbligo di dotazione e uso dell'apparecchio di controllo di cui al Regolamento (CEE) n. 3821/85.
Documentazione da tenere a bordo
(Circ. n. 300/A/3346/19/111/20/3 del 12 aprile 2019)
ASAPS

Utilizzo proventi sanzioni codice della strada art. 208 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Utilizzo proventi sanzioni codice della strada art. 208 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativa assoggettabilità ai vincoli di finanza pubblica posti dall´art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75
DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI N. 5/SEZAUT/2019/QMIG

Download su telegram (per chi  ha il link)
NON VORREI DIVENTARE  LOGORROICO A FORZA DI RIPETERLO

nuova modulistica Artt. 186-187 CdS



Ministero dell'Interno
 (Circ. n. 300/A/3381/19/109/42 del 15 aprile 2019
ASAPS


oggetto: Servizi mirati di controllo per il contrasto del fenomeno della giuda in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Linee guida per i controlli su strada. Modulistica

Si fa riferimento alla circolare n. 300/Nl277/19/109/42 del 11 febbraio 2019 con la quale sono state impartite direttive per l'esecuzione dei servizi mirati di cui ali' oggetto, e trasmesse le "Nuove linee guida per i controlli su strada in materia di verifica delle condizioni psico-fisiche dei conducenti". 
•••
In ossequio alle direttive impartite, al fine di agevolare le attività di controllo, in accordo con il Servizio Affari Generali di Sanità, che legge per conoscenza, è stata rivista la modulistica, che sostituisce ed integra quella allegata alle linee guida suindicate, e che si trasmette con la presente{1).

lunedì 15 aprile 2019

Limitazione all’afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle isole

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 marzo 2019
Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle isole del Giglio e di Giannutri. (19A02453) (GU Serie Generale n.88 del 13-04-2019)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 aprile 2019
Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle isole Tremiti. (19A02452) (GU Serie Generale n.88 del 13-04-2019)

sabato 13 aprile 2019

[Funzioni locali] Nuove discipline per la polizia locale

CFL51 03/04/2019

Ai fini dell’erogazione dell’indennità di servizio esterno, di cui all’art.56-quinquies, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, il presupposto del “servizio esterno” deve essere inteso in senso restrittivo, solo cioè come servizio “su strada” oppure in senso più ampio, come “servizio esterno di vigilanza sul territorio”, con riferimento cioè a tutte le molteplici funzioni della polizia locale sul territorio? Poiché la clausola contrattuale, ai fini del riconoscimento dell’indennità, fa riferimento alla prestazione giornaliera ordinaria resa in servizi esterni di vigilanza “in via continuativa”, la stessa può essere corrisposta al personale che, in base alla programmazione dei turni di servizio, è assegnato al servizio esterno solo per alcuni giorni nel mese?

Relativamente alle particolari problematiche esposte, si ritiene utile precisare quanto segue:

1) sulla base delle disposizioni espressamente stabilite nell’art. 56 - quinquies del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, il riconoscimento della indennità ivi prevista può essere garantito solo a quel personale della polizia locale che, continuativamente, e, quindi, in maniera non saltuaria o occasionale, sulla base dell’organizzazione del lavoro adottata, renda effettivamente la propria prestazione lavorativa ordinaria in servizi di vigilanza esterni sul territorio, fuori degli uffici, nell’ambito non solo della vigilanza stradale ma di tutte le altre molteplici funzioni della polizia locale;

2) nei casi particolari in cui, per particolari esigenze organizzative dell’ente, o , in quelli di fruizione da parte del dipendente di specifici permessi ad ore, previsti sia dalla legge che dalla contrattazione collettiva, la prestazione lavorativa nei servizi esterni non copra la durata della giornata lavorativa, l’indennità sarà necessariamente riproporzionata tenendo conto solo delle ore effettivamente rese nei servizi esterni. La disciplina contrattuale, infatti, ai fini del riconoscimento dell’indennità fa riferimento “all’effettivo svolgimento del servizio esterno”. Ugualmente, per le medesime motivazioni, l’indennità di cui tratta non potrà essere erogata nei casi di assenze per l’intera giornata lavorativa, qualunque sia la motivazione della stessa.



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CFL41 03/04/2019

[Funzioni locali] Nuove discipline per la polizia locale
 
Nell’ambito della specifica finalità di cui all’art.56 - quater, comma 1, lett.c), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 (“erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale), è possibile finanziare, con quota parte delle risorse derivanti dai proventi delle violazioni stradali, di cui all’art.208, commi 4, lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992, l’indennità di servizio esterno di cui all’art.56- quinquies, del medesimo CCNL del 21.5.2018?.

Tra le altre diverse finalità ivi indicate, l’art. 56 quater, lett.c), del CCNL del 21.5.2018 delle Funzioni Locali, destina quota parte dei proventi delle violazioni stradali, di cui all’art.208, commi 4, lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 anche all’ “erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.”. Si tratta di una indicazione ampia e generale. Pertanto, in tale ambito, ad avviso della scrivente Agenzia, le risorse di cui si tratta possono essere utilizzate anche per il finanziamento dell’indennità di servizio esterno, in quanto anche questo compenso, per le nuove e maggiori prestazioni cui si collega (implementazione dei servizi esterni di vigilanza), si può configurare come strettamente funzionale al conseguimento di quegli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.”.

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CFL48 03/04/2019

[Funzioni locali] Indennità condizioni di lavoro

Ai fini dell’applicazione dell’art.70-bis del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, concernente l’indennità di per particolari condizioni di lavoro, l’importo massimo di € 10 mensili è stabilito per ciascuna delle fattispecie considerate (attività disagiate o comportanti esposizione a rischi esposte a rischio o implicanti il maneggio valori) e, quindi, può essere determinato fino ad un massimo di € 30 mensili oppure esso è unico e complessivo per tutte le stesse (massimo € 10 mensili)?
Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue.

Con l'art. 70-bis del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, in coerenza con una specifica indicazione dell’atto di indirizzo del Comitato di settore ed al fine di introdurre una semplificazione delle voci del trattamento accessorio del personale, è stata prevista una nuova ed unica voce indennitaria, denominata “Indennità condizioni di lavoro", che accorpa le precedenti indennità di rischio, disagio e maneggio valori, fermo restando, comunque, i presupposti fattuali che giustificavano l’erogazione di tali compensi.

Infatti, essa vale a remunerare, pur sempre, lo svolgimento, da parte dei lavoratori, di attività disagiate o rischiose in quanto pericolose o dannose per la salute o implicanti il maneggio di valori.

La nuova indennità è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività legittimanti ed il suo ammontare è determinato in sede di contrattazione integrativa, sulla base di specifici criteri individuati direttamente dal CCNL, e cioè:

a) l’effettiva sussistenza ed incidenza di ciascuna delle condizioni legittimanti sulle attività svolte dal dipendente;

b) le caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività.

Quanto sopra detto, pertanto, evidenzia, che, come sottolineato nella stessa formulazione della clausola contrattuale, si tratta di una unica indennità, che vale a remunerare, anche complessivamente, tutte le diverse fattispecie ivi considerate, nell’ambito di un importo massimo di € 10 giornalieri.

La circostanza che venga in considerazione solo una o più delle condizioni legittimanti, come evidenziato alla precedente lett.a), può valere solo a determinare il concreto ammontare dell’indennità di cui si tratta all’interno del tetto massimo di € 10.

Così, ad esempio, l’indennità potrebbe essere riconosciuta in un importo più elevato a favore del lavoratore che, addetto al maneggio valori, si trovi ad operare anche in una situazione di disagio, rispetto ad altro lavoratore che, invece, renda solo la propria prestazione in una condizione di disagio.

Si esclude, pertanto, che, per ogni fattispecie, possa essere riconosciuta l’indennità in uno specifico importo di €10, per cui nel caso di concomitanza delle stesse, con riferimento ad un unico lavoratore, possa essere previsto anche un ammontare massimo di € 30 giornalieri.

[Funzioni locali] Nuova disciplina delle posizioni organizzative

 03/04/2019
Nel caso di utilizzo di un dipendente a tempo parziale, già titolare di una posizione organizzativa presso l’ente di appartenenza ed al quale sia conferito un altro incarico di posizione organizzativa dall’ente che si avvale delle sue prestazioni, ai sensi dell’art.14 del CCNL del 22.12004, trova ancora applicazione la disciplina del comma 5 del suddetto art.14 (“….Per la eventuale retribuzione di risultato l’importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. ….)?

In ordine a tale particolare problematica, si ritiene utile precisare quanto segue:

- anche la disciplina dell’art. 14, comma 5, del CCNL del 22.1.2004, nella parte relativa alla quantificazione della retribuzione di risultato, nel caso di incarico di posizione organizzativa conferito al medesimo dipendente presso l’ente di appartenenza e presso altro ente che lo utilizzi a tempo parziale o nell’ambito dei servizi in convenzione (da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della retribuzione diposizione in godimento), non è più applicabile a seguito dell’introduzione delle nuove disposizioni in materia di retribuzione di risultato delle posizioni organizzative contenute nell’art. 15, comma 4, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018;

- infatti, nell’ambito della nuova disciplina , analogamente a quanto avviene per la retribuzione di risultato della dirigenza, è previsto solo che al finanziamento della retribuzione di risultato deve essere destinata una quota non inferiore al 15% del complessivo ammontare delle risorse finalizzate all’erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizione organizzative previste dall’ordinamento dell’ente. Gli enti definiscono, poi, autonomamente, in sede di contrattazione integrativa, i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle diverse posizioni organizzative, nell’ambito delle risorse a tal fine effettivamente disponibili. A seguito di tale nuova regolamentazione, deve ritenersi integralmente e definitivamente disapplicata la precedente disciplina della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative contenuta nell’art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, che rappresentava la cornice di riferimento anche del sopra citato art.14, comma 5, del CCNL del 21.5.2004;

- pertanto, anche nel caso in esame la disciplina applicabile deve essere individuata nelle previsioni dell’art. 15, comma 4, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018.

Ad un agente di polizia locale, che già percepisce l’indennità di vigilanza, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, può essere riconosciuta, in sede di contrattazione integrativa, anche l’indennità di rischio, , di cui all’art.37 del CCNL del 14.9.2000?

RAL_1966_Orientamenti Applicativi 
09/04/2018

Ad un agente di polizia locale, che già percepisce l’indennità di vigilanza, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, può essere riconosciuta, in sede di contrattazione integrativa, anche l’indennità di rischio, , di cui all’art.37 del CCNL del 14.9.2000?



In ordine a tale problematica, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Relativamente all’indennità di cui all’art.5 della legge n.65/1986 ed all’art.37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, con le modifiche recate dall’art.16, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, si richiamano le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica, con nota n. 698 del 2 febbraio 2001, secondo le quali; “….l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL (del 6.7.1995) compete al solo personale dell’area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge 469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986”.

L’indennità in parola, pertanto, non costituisce un’indennità professionale legata esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo professionale né la stessa può collegarsi soltanto al possesso della qualifica conferita dal Prefetto, ma presuppone necessariamente anche l’effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Per tali ragioni non può essere corrisposta al personale che non espleti tutte le predette funzioni (cfr. art. 10, comma 2, legge n. 65/86).

Questa indennità, proprio per la propria specifica causale che ne legittima l’erogazione (remunerare, cioè, le medesime condizioni in lavoratori le cui mansioni, in generale, sono retribuite tenendo conto anche dei rischi e del disagio insiti nelle stesse), può cumularsi con una ulteriore indennità di disagio o di rischio che, in base alle previsioni della contrattazione integrativa, prenda a base di riferimento condizioni legittimanti diverse dalla semplice circostanza che si tratti di personale della polizia locale e che lo stesso eserciti i particolari compiti previsti dalla legge n.65/1986.

In materia di cumulo di trattamenti economici accessori, infatti, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità “accessorie”, solo purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva.






E’ possibile inserire in un servizio di reperibilità agenti della polizia locale che, a causa di patologie formalmente riconosciute, sono stati esonerati dallo svolgimento di servizi esterni e possono essere adibiti solo a servizi amministrativi interni?

RAL_1970_Orientamenti Applicativi 
 09/04/2018


E’ possibile inserire in un servizio di reperibilità agenti della polizia locale che, a causa di patologie formalmente riconosciute, sono stati esonerati dallo svolgimento di servizi esterni e possono essere adibiti solo a servizi amministrativi interni?

In materia si ritiene che la soluzione debba essere individuata dall’ente, che dovrà valutare, opportunamente, se la patologia dichiarata dal dipendente e debitamente supportata da certificazione medica, sia effettivamente inconciliabile con un servizio di reperibilità, in considerazione della circostanza che lo stesso può comportare lo svolgimento di servizi esterni.

In proposito, infatti, occorre ricordare sempre che, durante il servizio di reperibilità, ai sensi dell’art.23 del CCNL del 14.9.2000, il dipendente può essere anche chiamato a rendere la propria effettiva prestazione lavorativa.

Pertanto, ai fini dell’inserimento del lavoratore di cui si tratta in un servizio di reperibilità, l’ente dovrebbe sempre preventivamente valutare i contenuti e le modalità, sia geografiche (interno o esterno) che di durata temporale, delle attività che lo stesso potrebbe essere chiamato a rendere effettivamente nell’ambito del suo periodo di reperibilità.

Ove emerga che le eventuali prestazioni lavorative si identifichino in servizi esterni e, quindi, non siano compatibili con i contenuti della patologia certificata, l’ente non dovrebbe inserire il lavoratore nel servizio di reperibilità.

Diversamente operando, l’amministrazione collocherebbe il lavoratore in reperibilità già sapendo che lo stesso non potrebbe rendere le prestazioni richieste, perché in contrasto con il suo stato di salute.

venerdì 12 aprile 2019

Professioni sanitarie: le novità sanzionatorie introdotte dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3

Legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute)

Per leggere il testo della legge in esame, clicca qui.

1. Il 15 febbraio 2018 è entrata in vigore la legge delega di cui in epigrafe. Con tale provvedimento il Parlamento delega il Governo ad adottare entro 12 mesi uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, nonché delle professioni sanitarie e della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Contestualmente, tuttavia, il Legislatore apporta alcune modifiche immediatamente operative in materia di professioni sanitarie e relativo esercizio abusivo che, vista la rilevanza penalistica, si ritiene utile riportare qui di seguito.

2. In particolare, l’art. 12 primo comma della succitata l. 3/2018 sostituisce la previgente formulazione dell’art. 348 c.p. – che puniva con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro chiunque abusivamenteesercitasse una professione per la quale fosse richiesta una speciale abilitazione dello Stato – innalzando la cornice edittale (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 10.000 a euro 50.000), inserendovi pene accessorie (quali la pubblicazione della sentenza, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, per i casi in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata) e, infine, prevedendo un’ipotesi aggravata per il professionista che determini altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero diriga l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo[1].
Il secondo comma dell’art. 12 di fatto modifica l’art. 589 c.p. introducendo in tale disposizione un nuovo secondo comma, che prevede un’ulteriore ipotesi aggravata per colui che commetta il fatto nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato[2]. Parallelamente, il terzo comma dell’art. 12 inserisce lo stesso tipo di ipotesi aggravata, con ovviamente una diversa cornice edittale, nella parallela disposizione di cui all’art. 590 cp., che sanziona le lesioni personali colpose[3]
Infine, il settimo comma dell’art. 12 aggiunge alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale un nuovo art. 86-ter, concernente la destinazione dei beni immobili confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria. La nuova disposizione stabilisce che gli stessi siano destinati a finalità sociali e assistenziali e vengano a tal proposito trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito[4].

3. Al di fuori del campo dell’esercizio abusivo di una professione, ma pur sempre in un’ottica di inasprimento della risposta sanzionatoria in ambito sanitario, l’art. 14 della l. 3/2018 aggiunge all’elenco delle circostanze aggravanti comuni di cui all’art. 61 c.p. un nuovo numero 11-sexies, che stabilisce un aggravamento di pena per chi, nei delitti non colposi, abbia commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.

4. Da ultimo, quanto alle disposizioni contenute in leggi speciali, l’art. 13 della legge delega prevede la modifica della legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping» prevedendo una sanzione penale anche per il farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi farmaci o sostanze farmacologicamente o biologicamente attive per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio[5].

[1] Il nuovo articolo 348 recita: «Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

[2] Dopo il secondo comma dell’art. 589 c.p. si aggiunge: «Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni»

[3] Dopo il terzo comma dell’articolo 590 c.p. si aggiunge: «Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».

[4] «Art. 86-ter. - 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali».

[5] All'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. La pena di cui al comma 7 si applica al farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio».
 
 
Fonte: https://www.penalecontemporaneo.it

Uso contorto e distorto dell'art. 180, comma 8, C.d.S. (3.0)


Sono anni che mi batto con colleghi ed addetti ai lavori (e non certamente volutamente, ma a seguito di lunghi dibattiti), per il fatto che non bisogna, a mio avviso, considerare il 180, comma 8, del C.d.S., una specie di "norma in bianco" (basta andare a vedere i vecchi post di questo blog), nel senso che lo stesso non  puo' essere utilizzato per chiedere al conducente/proprietario quel che si vuole ma solo quanto sia stato previsto dalla norma.

La norma prescrive, appunto, che il conducente  che non abbia con se  tutti i  documenti previsti dal 180 (ovviamente quando  si viene fermati da una pattuglia, in un un pdc, e non quando se ne sta in pantofole a casa o da remoto), venga invitato ad esibire  i documenti previsti (ricordiamo che l'invito per l'esibizione della polizza assicurativa non  puo' essere chiesta se già mostrata, con supporti tecnologici al momento del controllo).

Lo sanno bene anche quelli del Ministero (trasporti e Interno), che a volte anche in qualche circolare si sono trincerati dietro questo articolo del codice (a volte molto velatamente, tale da non  voler palesare tale intendimento e/o fraintendimento), avallando procedure operative che vanno in deroga alle norme vigenti in materia  (vedi art. 80 e art. 193 C.d.S.) .

Il legislatore, nella stesura del 180 è stato chiaro, lasciando pochi margini d'interpretazione  (anche a chi,  abitualmente, si lascia andare a libere interpretazioni, dando sfogo, a volte,  a sue conoscenze   quasi esoteriche), ma malgrado questo, a volte, ne è stato fatto un uso contorto e distorto da parte di qualche ufficio di Polizia .

A mettere le cose in chiaro, stavolta, è stato il Direttore del Servizio del Ministero dell'Interno in risposta ad un comune che ne aveva chiesto il parere per la violazione dell'art. 80 e 193  del C.d.S. accertata con l'ausilio di strumenti automatici (targa system).

Il Ministero, stavolta, non tira fuori dal cilindro taccuini e roba varia,  ma risponde attenendosi a quel che dice la norma,  smentendo, di fatto, la "MINCHIATA COLOSSALE" che il  suo predecessore (SGALLA) aveva asserito in precedenza, secondo la quale, "la norma (180, comma 8) a carattere generale, essendo priva di confini definiti, consente all'organo di polizia di assumere informazioni ed acquisire documenti utili ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada"(magari era solo un sogno ricorrente del tipo quelli richiesti dal Marzullo nazionale).

 Entrando quindi nel vivo del quesito posto, il Ministero sottolinea che: "Si esprime l'avviso che non sia necessario attivare la  procedura dell'invito ai sensi dell'art. 180, comma 8 C.d.S. in quanto non espressamente prevista (ci voleva tanto?) e in quanto la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può essere considerato strunmento attendibile per tale scopo.Analogamente,  per la contestazione della  violazione prevista dal!' all'art.193".

Chissà cosa si inventeranno, ora, gli eruditi della materia.

Su telegram la nota del Ministero dell' Interno.

MASE

martedì 9 aprile 2019

Micromobilità elettrica, DM pronto e in condivisione

Dall'estate prevista la sperimentazione per monopattini e segway nelle città

8 aprile 2019 – Il decreto attuativo per avviare la sperimentazione nelle città della micromobilità elettrica è pronto. Verrà ora condiviso con le altre amministrazioni coinvolte e con gli enti locali e contiamo che sarà definitivamente in vigore in tempo per avviare le sperimentazioni di monopattini elettrici, segway, monowheel e hoverboard nelle città dall’estate 2019.

Il Mit ha fatto un attento lavoro sul testo del decreto attuativo, accogliendo anche diverse richieste pervenute dall’Anci. Si auspica, dunque, un rapido iter di condivisione da parte delle altre istituzioni, così da fare tutti insieme un nuovo importante passo in avanti verso una mobilità veramente green che consentirà di offrire nuovi mezzi di trasporto nell’ottica dell’intermodalità a zero emissioni.

Come stabilito dalla legge di Bilancio, saranno i sindaci a delimitare le aree in cui avviare la sperimentazione e disciplinare le modalità di utilizzo dei mezzi. 
MIT

lunedì 8 aprile 2019

Arresti Domiciliari - Carabinieri suonano più volte il campanello della persona agli arresti domiciliari senza avere alcuna risposta. Ritorna in carcere

Arresti Domiciliari - Carabinieri suonano più volte il campanello della persona agli arresti domiciliari senza avere alcuna risposta. Ritorna in carcere


Premessa:

Gli arresti domiciliari sono una misura cautelare personale prevista dall'art. 284 del c.p.p. e disposta dal giudice nei confronti dell'imputato rispetto al quale sussistono gravi indizi di colpevolezza e altre esigenze cautelari. 

Essi si sostanziano nel divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, da altro luogo di privata dimora, da un luogo pubblico di cura o di assistenza o da una casa famiglia protetta. Il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari deve, pertanto, permanere nel perimetro delle mura domestiche o degli altri siti di esecuzione della misura e, nel caso il giudice lo abbia espressamente disposto, non può utilizzare internet, il telefono e altri mezzi di comunicazione a distanza e non può ricevere persone, al di fuori di coloro che abitano con lui o che lo assistono.
Per la legge, il soggetto agli arresti domiciliari si considera in custodia cautelare. 

Detto questo, quante volte è capitato o capita che durante un servizio, andate a controllare una persona sottoposta agli arresti domiciliari, e dopo aver ripetutamente suonato il campanello, questo non apre; ebbene sappiate che vi viene incontro la Corte di Cassazione Sezione III Penale, sentenza del 5.10.2018 depositata il 1 marzo 2019 nr.8975.

L’imputato, nonostante la persistenza delle forze dell’ordine nel suonare il campanello della sua abitazione, non ha risposto, e quindi è stato giustamente ritenuto non presente nell’abitazione, dove scontava gli arresti domiciliari.
La Polizia Giudiziaria, infatti non è obbligata ad accedere coattivamente nell’abitazione per un controllo diretto.

L’ art.276 c.p.p. comma 1 ter dice “ in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere salvo che il fatto sia di lieve entità”.

La Suprema Corte ha ribadito che il detenuto agli arresti domiciliari deve porre in essere tutte le cautele necessarie affinchè gli strumenti che consentono di effettuare i controlli della polizia giudiziaria, come il campanello e il citofono dell’abitazione in cui è ristretto, siano sempre efficienti, essendo la sua posizione equiparata a quella che si trova in carcere, con la conseguenza che è ragionevole desumere la prova della trasgressione della misura da parte di chi non si rende contattabile mediante l’uso di tali apparecchi” (Sez.6 n.19259 del 27.3.2014 depositata 9.5.2014,Dolce,Rv 26093801).

Quindi , Cari Colleghi, se vi capita di andare a controllare una persona sottoposta ad arresti domiciliari, e dopo aver suonato ripetutamente e tale persona non risponde, fate un’ annotazione di servizio al giudice che ha emesso il provvedimento, e vedrete che quel giudice, sicuramente gli revoca gli arresti domiciliari, tramutando la pena in carcere.