Ministero dell'Interno
Ordinanze e provvedimenti antidegrado e contro le illegalità. Indirizzi operativi
(Circ. n. 11001/118/7 del 17 aprile 2019)
OGGETTO: Ordinanze e provvedimenti antidegrado e contro le illegalità. Indirizzi operativi.
La più recente legislazione in materia di sicurezza muove dall’ormai diffusa consapevolezza del ruolo cruciale che essa svolge nella promozione di politiche democratiche e di welfare delle comunità.
Al centro dei relativi sistemi si pone la dimensione urbana del fenomeno, ovvero i luoghi della quotidianità, nei quali occorre garantire adeguati livelli di vivibilità e decoro attraverso la convergenza di risorse e strumenti che, valorizzando un territorio, ne migliorano la fruizione condivisa nel rispetto della legalità e della convivenza civile.
Ordinanze e provvedimenti antidegrado e contro le illegalità. Indirizzi operativi
(Circ. n. 11001/118/7 del 17 aprile 2019)
OGGETTO: Ordinanze e provvedimenti antidegrado e contro le illegalità. Indirizzi operativi.
La più recente legislazione in materia di sicurezza muove dall’ormai diffusa consapevolezza del ruolo cruciale che essa svolge nella promozione di politiche democratiche e di welfare delle comunità.
Al centro dei relativi sistemi si pone la dimensione urbana del fenomeno, ovvero i luoghi della quotidianità, nei quali occorre garantire adeguati livelli di vivibilità e decoro attraverso la convergenza di risorse e strumenti che, valorizzando un territorio, ne migliorano la fruizione condivisa nel rispetto della legalità e della convivenza civile.
L’idea di base è che la sicurezza urbana costituisce bene pubblico primario la cui efficace realizzazione presuppone il concorso di diversi soggetti, ciascuno portatore di specifici poteri, tutti funzionali, in una governance multilivello, all’“ordinato vivere civile, che è indubbiamente la meta di uno Stato di diritto libero e democratico”
In questa direzione si collocano gli interventi promossi con gli atti di indirizzo diramati in questi mesi, che vanno dalla prevenzione della criminalità diffusa e predatoria alla promozione e tutela della legalità, dal potenziamento dell’azione di contrasto ai fenomeni legati al consumo smodato di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti alla tempestiva e ferma reazione verso ogni forma di abusivismo, come l’illecita occupazione di immobili pubblici e privati, o di violenza.
Si tratta di misure volte a limitare le opportunità criminali, proponendosi di incidere anche sul livello di sicurezza e di benessere percepiti dalle comunità locali.
Tale esigenza si avverte specialmente nelle grandi realtà metropolitane ma, più in generale, in tutti i contesti a forte urbanizzazione ove si registrano, di frequente, fenomeni antisociali e di inciviltà lesivi del “buon vivere” cittadino, particolarmente in determinati luoghi caratterizzati dal persistente afflusso di un notevole numero di persone, sovente in condizioni di disagio sociale.
Come è noto, a fronte di tale problematica, il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 142, affida ai Sindaci ed alle Autorità di pubblica sicurezza strumenti operativi, indicati nel Capo II dello stesso decreto, volti a prevenire e contrastare l’insorgenza di condotte di diversa natura che – pur non costituendo violazioni di legge – sono comunque di ostacolo alla piena mobilità e fruibilità di specifiche aree pubbliche.
Il riferimento è all’ordine di allontanamento e al divieto di accesso (c.d. daspo urbano), che possono trovare applicazione non solo negli ambienti interni e pertinenziali insistenti nelle infrastrutture del trasporto pubblico, ma anche nei luoghi caratterizzati dalla presenza di istituti scolastici e universitari, siti archeologici, monumentali o di valenza culturale, luoghi di rilevante interesse turistico, nonché zone adibite a verde pubblico.
Per effetto della novella di cui al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 1133, l’utilizzo dei predetti istituti è stato esteso ai presidi sanitari e alle aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli. Inoltre, è aumentata la durata del provvedimento a carico dell’interessato quando ricorrono circostanze ritenute di particolare disvalore e sono state introdotte sanzioni penali in caso di inottemperanza al divieto.
La norma demanda ai Comuni, con proprio regolamento, l’esercizio di tale facoltà, in chiave di prevenzione dei reati e di possibili turbative dell’ordine pubblico.
Per la realizzazione delle medesime finalità, l’ambito applicativo del divieto di accesso è stato esteso anche agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, nonché alle loro immediate vicinanze, limitatamente alle persone che siano state condannate negli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti negli stessi locali, ovvero per reati contro la persona e il patrimonio o in materia di stupefacenti.
Risponde, inoltre, alla analoga esigenza di assicurare migliori condizioni di vivibilità per i cittadini residenti nei luoghi di maggiore aggregazione, la disposizione che amplia il potere di ordinanza demandato al Sindaco in qualità di rappresentante della comunità locale, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
In particolare, sono stati forniti nuovi strumenti ai Sindaci, consentendo loro, con proprie ordinanze, di limitare l’orario di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in tutte le aree interessate da fenomeni di assembramento notturno, nonché di limitare l’orario di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici. L’eventuale inosservanza dei provvedimenti sindacali può comportare anche la sospensione dell’attività commerciale.
Infine, nel catalogo delle misure volte ad accrescere la sicurezza urbana, si collocano anche l’introduzione nel codice penale del reato di esercizio molesto dell’accattonaggio e la nuova disciplina dell’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine.
Tanto premesso sul complessivo sistema di prevenzione dei fenomeni criminosi o di illegalità diffusa messo a punto dal legislatore, l’esperienza nei territori ha evidenziato l’esigenza di intervenire con mezzi ulteriori ogni qual volta emerga la necessità di un’azione di sistematico “disturbo” di talune condotte delittuose che destano nella popolazione un crescente allarme sociale. A tale ultimo riguardo, uno dei temi di principale attenzione è quello delle cosiddette “piazze dello spaccio”, il cui
effettivo smantellamento presuppone l’inibizione alle aree maggiormente interessate dalla perpetrazione di tali illeciti.
Non solo. L’obiettivo di salvaguardare, consolidandoli, i risultati raggiunti grazie alle nuove linee di intervento e strategie operative promosse negli ultimi mesi e realizzate anche attraverso una sempre più incisiva azione da parte delle Forze di polizia si impone all’attenzione dei custodi della sicurezza come improcrastinabile, al punto che, laddove non sia già stato perseguito utilizzando le possibilità offerte dal suddetto “pacchetto” normativo, ben può giustificare il ricorso ai poteri di ordinanza, funzionali a potenziare l’azione di contrasto al radicamento di fenomenologie di illegalità e di degrado che attentano alla piena e civile fruibilità di specifici contesti cittadini.
Tali strumenti di natura straordinaria, contingibile ed urgente, si pongono nel catalogo degli interventi astrattamente possibili per il conseguimento delle finalità indicate come un prezioso ausilio alle politiche locali in atto.
A tal fine, è stato localmente sperimentato con successo il ricorso a provvedimenti prefettizi che vietano lo stazionamento a persone dedite ad attività illegali, disponendone l’allontanamento, nelle aree urbane caratterizzate da una elevata densità abitativa e sensibili flussi turistici, oppure che si caratterizzano per l’esistenza di una pluralità di istituti scolastici e universitari, complessi monumentali e culturali, aree verdi ed esercizi ricettivi e commerciali.
Si tratta di ordinanze, in funzione antidegrado e contro le illegalità, adottate dai Prefetti ai sensi dell’art. 2, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che, nel rigoroso rispetto dei criteri previsti per la loro emanazione, intervengono per rimuovere una oggettiva criticità, concretamente manifestatasi, per il tempo ritenuto strettamente necessario alle esigenze rilevate.
In considerazione della peculiare natura del potere e della circostanza che esso deve collocarsi nella ben più ampia cornice organica delle misure attraverso le quali i diversi livelli di governo sono chiamati a cooperare per realizzare l’innalzamento dei livelli di sicurezza, risulta essenziale la preventiva condivisione dei presupposti che ne motivano l’adozione.
Ciò stante, le SS.LL. vorranno convocare specifiche riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nel cui ambito dovrà essere avviata una previa disamina delle eventuali esigenze di tutela rafforzata di taluni luoghi del contesto urbano.
All’esito di tale approfondita analisi, che dovrà essere condotta con la massima celerità, il Comitato potrà fornire il supporto necessario a declinare una complessiva strategia di intervento che contempli anche il ricorso al potere straordinario di ordinanza, di durata temporalmente limitata, qualora l’iniziativa non sia differibile all’esercizio degli strumenti ordinari se non incorrendo in quel danno incombente che si intende scongiurare con la sollecita adozione dell’atto.
Appare superfluo sottolineare l’importanza di questa azione che deve essere ispirata ai canoni della più ampia condivisione, con il coinvolgimento, ove la situazione lo richieda, di tutte le componenti, pubbliche o private, di volta in volta interessate, se del caso mediante specifiche sedute del Comitato metropolitano.
Le risultanze dell’attività svolta dovranno essere tempestivamente comunicate all’Ufficio di Gabinetto, segnalando mediante una articolata relazione gli eventuali provvedimenti adottati.
A partire dal prossimo 31 maggio, dovranno inoltre pervenire, con cadenza trimestrale, puntuali report sul monitoraggio condotto in relazione alle ricadute delle ordinanze adottate.
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Ripongo il massimo affidamento sulla consueta, preziosa collaborazione delle SS.LL., delle Forze di polizia e delle Amministrazioni locali affinché siano poste in essere tutte le azioni necessarie per garantire la piena attuazione della presente direttiva.
IL MINISTRO
F.to Matteo Salvini
F.to Matteo Salvini