sabato 31 dicembre 2016

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2017 nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 dicembre 2016
Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2017 nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate. (16A09021) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2016)

Pubblicato il "Milleproroghe"

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244
Proroga e definizione di termini. (16G00260) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2016)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2016

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 dicembre 2016
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (16A09082) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2016) 

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Ministero dell'interno
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).


(Circolare n. 300/A/8955/16/101/3/3/14 del 30.12.2016)
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RICORDO CHE "POLIZIA LOCALE BLOG" AVEVA GIA' ANTICIPATO UFFICIOSAMENTE LA TABELLA DI CUI SOPRA IL 17 DICEMBRE SCORSO E CHE NELLE PROSSIME ORE VERRA' ULTERIORMENTE  INTEGRATA CON TUTTE LE NOVITA' DI CUI ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVA (NOTE)

mercoledì 28 dicembre 2016

Sugli atti giudiziari notificati da imprese private il timbro non rappresenta data certa e non costituisce certificazione

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 6 ottobre – 22 dicembre 2016, n. 26778
Presidente/Relatore Bernabai

Svolgimento del processo

Assicurazioni Generali s.p.a. impugna il decreto del Tribunale di Catania depositato il giorno 8 aprile 2009, che respinse la sua opposizione allo stato passivo del fallimento della Trasporti Malatino s.r.l., dal quale era stato escluso un suo credito di circa 100 mila euro, vantato in ragione di una polizza fideiussoria sottoscritta dalla società poi fallita.
Secondo il tribunale tutta la documentazione prodotta dall'opponente era priva di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, non soccorrendo come prova il timbro apposto dal gestore di un servizio di posta privata su alcune lettere scambiate tra il terzo garantito e la società assicuratrice.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo.

Motivi della decisione

1. - Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2704 c.c. e del d.lgs. 22.7.1999, n. 261, avendo il tribunale erroneamente ritenuto che il timbro apposto dal gestore di un servizio di posta privata non fosse idoneo a conferire data certa alle missive sulle quali risultava apposto.
2. - Il motivo è infondato.
Trova applicazione nella vicenda in esame il primo comma dell'art. 2704 c.c., che consente nei confronti dei terzi la prova della data della scrittura privata - che non sia stata autenticata, né registrata, né riprodotta in atti pubblici - dal giorno in cui si sia verificata la morte o la sopravvenuta impossibilità fisica di chi l'ha sottoscritta, ovvero un fatto che stabilisca "in modo egualmente certo" l'anteriorità della formazione del documento.
Ora, secondo il risalente orientamento di questa Corte, formatosi quando il servizio postale era espletato in via esclusiva dallo Stato tramite sue aziende (artt. 1 e 3 d.p.r. 29.3.1973, n. 156-Codice Postale) e le persone addette ai servizi postali erano considerate pubblici ufficiali ovvero incaricati di pubblico servizio, secondo le funzioni loro affidate (art. 12 Codice postale), se la scrittura privata non autenticata forma un unico corpo con il foglio sul quale è stato impresso un timbro postale, la data risultante da quest'ultimo deve ritenersi come data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita (Cass. 1 ottobre 1999, n. 10873; Cass. 23 aprile 2003, n. 6472; Cass. 14 giugno 2007, n. 13912; Cass. 28 maggio 2012, n. 8438).
Com'è noto, peraltro, oggi il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE che ha liberalizzato i servizi postali, da un lato, consente alle imprese private che abbiano ottenuto apposita licenza dall'Amministrazione (art. 5, comma 1, d.lgs. cit.), di svolgere l'attività di "fornitore di un servizio postale" e, dall'altro, ha previsto che per esigenze di ordine pubblico siano affidati in via esclusiva al "fornitore del servizio universale", id est all'organismo che fornisce l'intero servizio postale su tutto il territorio nazionale - oggi Poste Italiane s.p.a. - soltanto i servizi inerenti le notificazioni o le comunicazioni di atti a mezzo posta, connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni (art. 4, lett. a), d.lgs. cit.).
Ne consegue che tutti i fornitori di servizi postali all'attualità possono certamente eseguire "invii postali", cioè curare la trasmissione della corrispondenza - fatta eccezione per gli atti giudiziari -, ma l'eventuale timbro datario apposto sul plico consegnato dal mittente non può valere a rendere certa la data di ricezione, trattandosi qui di una attività d'impresa resa da un soggetto privato, il cui personale dipendente non risulta munito di poteri pubblicistici di certificazione della data di ricezione della corrispondenza trattata.
Nella vicenda all'esame di questa Corte, allora, correttamente il Tribunale etneo ha ritenuto che il timbro datario apposto su talune lettere da una società privata, che aveva curato l'inoltro della corrispondenza fra l'odierno ricorrente e un terzo, fosse inidoneo a dimostrare, ai sensi del primo comma dell'art. 2704 c.c., la certezza della data di formazioni di tali atti nei confronti del curatore fallimentare, non trattandosi di un fatto equipollente a quelli richiamati in via esemplificativa dalla cennata norma, cioè di una circostanza oggettiva, esterna alle parti, idonea a stabilire "in modo egualmente certo" quando fosse stato formato il documento.
3.- Nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Illegittime le ordinanze contro i botti di fine anno




 Beh non c'è mica da meravigliarsi... Piuttosto, ci si meraviglia di come facciano alcuni Sindaci a non saperlo....
 Questo il testo integrale del parere del Ministero protocollo n°18798 dello scorso 9 dicembre, il cui testo é stato quasi integralmente diramato dalla Prefettura di Rovigo con la circolare n° 6096 del 16 dicembre.
"Sono illegittime le ordinanze che vengono adottate dai sindaci ex art.54, comma 4, del decreto legislativo n°267 del 2000 per vietare l’utilizzo dei fuochi d’artificio (petardi e simili) – scrive il Ministero che poi spiega – Infatti, non sussistono i presupposti della contingibilità e urgenza necessari per poter adottare l’ordinanza sindacale. Inoltre – prosegue la nota – ai sensi dell’art. 29, comma 5 del decreto Legislativo n° 123 del 29 luglio del 2015, spetta al Prefetto e non al Sindaco l’autorità di sorveglianza sul mercato per quanto riguarda gli articoli pirotecnici.”

venerdì 23 dicembre 2016

domenica 18 dicembre 2016

Articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Contenuti minimi del verbale

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 17 ottobre 2016, n. 228
Regolamento recante la definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti di cui all'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (16G00241) (GU Serie Generale n.292 del 15-12-2016)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2016 

Sospensione di patente anche in caso di accoglimento del ricorso penale

Assolta in procedimento penale perché la positività alla cocaina riscontrata con l'esame delle urine poteva essere riconducibile ad assunzioni pregresse anche di alcuni giorni per cui non vi erano elementi certi di uno stato di alterazione psico-fisica, rimane fermo , però, il principio che la sospensione provvisoria della patente di guida è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia.

Cassazione, Sez. SESTA CIVILE, Sentenza n.25870 del 15/12/2016

Vietata qualsiasi forma di pubblicità nelle autostrade, ai sensi del 7^ comma, dell'art. 23 C.d.S.

Cassazione, Sez. SECONDA CIVILE, Sentenza n.25884 del 15/12/2016

giovedì 15 dicembre 2016

Entro il 13 marzo 2017 sarà obbligatorio un patentino per guidare un trattore

In questo blog,  la notizia già era stata data a suo tempo.......( v. post), ma visto l'approssimarsi della fatidica data,  è meglio  ricordarlo, anche perchè le sanzioni sono molto ma porto pesanti (da 1.315,20 euro  a 5.699,20)

Esami di revisione delle patenti di guida e delle carte di qualificazione dei conducenti. Circolare MIT

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 febbraio 2016. Esami di revisione delle patenti di guida e delle carte di qualificazione dei conducenti.
CIRCOLARE Prot. 27540/8.7.3 del 6 dicembre 2016

mercoledì 14 dicembre 2016

Caratteristiche dei quadricicli leggeri che possono essere condotti con la patente di guida della categoria AM.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5


Prot. n. 27747
Roma, 9 dicembre 2016

OGGETTO:Caratteristiche dei quadricicli leggeri che possono essere condotti con la patente di guida della categoria AM.

La direttiva 2006/126/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, stabilisce, all'art. 4, comma 2, che con la patente di guida della categoria AM è possibile condurre, tra gli altri, anche i quadricicli leggeri "come definiti dall'art. 1, paragrafo 3, della direttiva 2002/24/CE" e, cioè, "quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e:

I)la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o
II)la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o
III)la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.

Come noto, dal 1° gennaio 2016 la direttiva 2002/24/CE è stata abrogata e sostituita dal regolamento 168/2013 "relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli", che ha ridefinito la categoria dei quadricicli leggeri (L6e) e, in particolare, ha previsto due specifiche sottocategorie:

-L6e-A (quadricicli da strada leggeri), con potenza nominale continua o netta massima inferiore o uguale a 425 kg;

-L6e-B (quadricicli leggeri), con potenza nominale continua o netta massima inferiore o uguale a 6kW e con massa inferiore o uguale a 425 kg.

Alla luce della nuova normativa, introdotta dal regolamento 168/2013 - che, si ricorda, è immediatamente applicabile senza necessità, per gli Stati membri, di predisporre un atto di recepimento - ne discende che con la patente di guida della categoria AM è possibile condurre (con decorrenza 1° gennaio 2016) veicoli della categoria L6e di massa massima fino a 425 kg., nonché della categoria L6e-B di potenza fino a 6 kW.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
dott. arch. Maurizio Vitelli

Spargisale: velocità massima

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ... funzione di spargisale, a servizio della manutenzione della rete viaria. ... problema riguardante la velocità massima in servizio di tali veicoli, fissata pari a 40 km/h

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI
AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione Divisione 3
Prot. n. 24706
Roma, 8 novembre 2016


OGGETTO:Aggiornamento circolare prot. 23968 del 10.09.2012 (1).

Si fa riferimento alla circolare specificata in oggetto relativa alle prescrizioni degli
autoveicoli, attrezzati con funzione di spargisale, a servizio della manutenzione della rete
viaria.
Al riguardo, l'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (Aiscat) ha
manifestato il problema riguardante la velocità massima in servizio di tali veicoli, fissata pari a
40 km/h, in quanto tale ridotta velocità pone criticità per la sicurezza stradale connessa al
differenziale di velocità tra questi mezzi e gli altri veicoli circolanti in autostrada.
Quanto sopra risulterebbe particolarmente critico per i trattamenti di spargimento di solventi,
aventi funzione di salatura preventiva, in situazioni di traffico scarso e fondo stradale privo di
accumulo di neve, di norma effettuato in orario notturno.
In considerazione, peraltro, della continua evoluzione tecnologica delle stesse attrezzature,
l'Associazione si è fatta portavoce delle imprese incaricate dagli operatori autostradali del
servizio di spargimento dei solventi per chiedere di poter utilizzare i veicoli alla velocità di 80
km/h.
Sull'argomento il Servizio Polizia Stradale del Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero
dell'Interno, su richiesta inoltrata dalla stessa Associazione Aiscat, con nota prot.
300/A5510/16/105/23 del 8.08.2016, ha espresso il proprio parere favorevole ad utilizzare tali
veicoli in servizio alla velocità di 80 km/h.
La scrivente Direzione condividendo le valutazioni formulate dal Servizio Polizia Stradale ritiene
che i veicoli, tecnicamente idonei ad operare a velocità superiori, in condizioni di circolazione
fluida, con fondo stradale privo di accumulo di neve e con veicoli non allestiti congiuntamente con
lame sgombraneve, rientranti nei limiti di sagoma e di portata dell'autocarro, possano, ancorché
assimilati a macchine operatrici come da circolare in oggetto, operare fino alla velocità massima
di 80 km/h per l'esclusivo servizio nella sede autostradale.
Pertanto, a richiesta esclusivamente delle imprese a servizio degli operatori autostradali, è
consentito aggiornare le carte di circolazione con l'ulteriore indicazione:
"in condizioni di fondo stradale privo di accumulo di neve, i veicoli non allestiti
congiuntamente con lame
sgombraneve, in situazioni di circolazione fluida, sono autorizzati ad operare alla velocità
massima di 80 km/h in autostrada".

IL DIRETTORE GENERALE
dott. arch. Maurizio Vitelli

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO
Classificazione di alcuni prodotti esplosivi 
(GU n.290 del 13-12-2016)
 
 
    

Personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 novembre 2016
Modifica al decreto 6 ottobre 2009 relativo alla determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13, dell'articolo 3, della legge 15 luglio 2009, n. 94. (16A08625) (GU Serie Generale n.291 del 14-12-2016)

Impianti per l'alimentazione dei veicoli a gas naturale

Impianti per l'alimentazione dei veicoli a gas naturale: omologazione dei veicoli, dei componenti ed installazione di sistemi per l'utilizzo del gas metano naturale liquefatto (LGN)

Allegati


 
Adeguamento di alcune disposizioni concernenti la trasformazione dell'alimentazione originaria da gasolio a gasolio LNG (dual fuel) per veicoli dotati di motori con ciclo diesel


APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVAMENTE ALLE VIOLAZIONI DELL' ART 316-TER c.p.

 

martedì 13 dicembre 2016

Dal 10 gennaio 2017 aumenta il costo delle notifiche dei Verbali


Bene!!! Anzi male!!!
Aumentano i costi delle notifiche....
Bisognerà adeguare la delibera per poter aumentare i costi a carico dei trasgressori/proprietari, tenendo anche conto delle prescrizioni del Ministero,  già emanate e pubblicate su questo blog.
Nel blog c'è anche copia della delibera (per chi ha la pazienza di cercare).
Mi riservo di pubblicarla successivamente  su questa pagina !!!
 
Mario Serio
P.S. Vorrei avere più tempo per tutto :)


Nuove condizioni economiche in vigore dal 10 gennaio 2017

A partire dal 10 gennaio 2017, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni disposte dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, varieranno le condizioni economiche di alcuni servizi universali di corrispondenza così come di seguito indicato:
  • Le tariffe della Posta Raccomandata (Retail) saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 4,50 a € 5,00. Tale incremento sarà applicato anche alle comunicazioni connesse alle notifiche (Comunicazione Avvenuta Notifica, Comunicazione Avvenuto Deposito, Comunicazioni ex artt. 139, 140 e 660 c.p.c. e artt. 157, 161 c.p.p.);
  • Le tariffe della Posta Raccomandata Pro saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 3,30 a € 3,40. Tale incremento sarà applicato, per la componente di recapito, alle tariffe di Posta Raccomandata Online nazionale;
  • Le tariffe della Posta Raccomandata Smart saranno incrementate nei primi cinque scaglioni di peso nonché nell’ultimo scaglione limitatamente alla destinazione EU. Nel contempo, saranno ridotte le tariffe nell’ultimo e nel penultimo scaglione di peso per le destinazioni AM e CP e nel penultimo scaglione per la destinazione EU. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà, in funzione dell’area di destinazione, per AM da € 2,20 a € 2,30, per CP da € 2,50 a € 2,60 e per EU da € 3,20 a € 3,30;
  • Le tariffe della Posta Raccomandata Internazionale saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e per tutte le zone tariffarie di destinazione e per tutti i canali di accettazione (fisici ed online). In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi per la Zona 1 varierà da € 5,95 a € 6,60;
  • Le tariffe dell’Atto Giudiziario saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 6,60 a € 6,80;
  • Le tariffe della Posta Assicurata saranno incrementate negli scaglioni di peso successivi al primo e per tutti i valori assicurati previsti. In particolare, la tariffa per gli invii di valore fino a € 50,00 e di peso oltre 20 e fino a 50 grammi varierà da € 6,90 a € 7,25;
  • Le tariffe della Posta Assicurata Internazionale saranno incrementate negli scaglioni di peso successivi al primo, per tutti i valori assicurati previsti e per tutte le zone tariffarie di destinazione. In particolare, la tariffa per gli invii di valore fino a € 50,00 e di peso oltre 20 e fino a 50 grammi per la Zona 1 varierà da € 9,40 a € 10,00.
Si comunica inoltre che, con riferimento ai servizi Pieghi di libri e Pieghi di libri a tariffa ridotta editoriale, ferme restando le rispettive tariffe di recapito che restano invariate, sarà incrementata la componente del diritto di raccomandazione da € 2,35 a € 3,35. Gli altri servizi di recapito non subiranno variazioni tariffarie.

Le informazioni di dettaglio relative alle variazioni introdotte sono disponibili dal 7 dicembre 2016 presso gli uffici postali e negli altri Centri di Accettazione.

Documentazione

POSTE ITALIANE

Nuove Circolari MIT su omologazione....

Circolare protocollo 27090 del 02/12/2016
Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ...
Circolare protocollo 27089 del 02/12/2016
Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione...
Circolare protocollo 27088 del 02/12/2016
Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ...
Circolare protocollo 27087 del 02/12/2016
Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/03/1958).

La Consulta boccia in buona parte la legge delega per la riforma della P.A.

Con la recentissima Sent. 25 novembre 2016, n. 251, la Consulta pur cassando i pilastri della L. delega 7 agosto 2015, n. 124, fa espressamente salvi i decreti attuativi. In particolare, il Giudice delle leggi dichiara l'illegittimità costituzionale della riforma Renzi - Madia nella parte in cui prevede che i successivi decreti legislativi siano adottati previa acquisizione del parere piuttosto che dell'intesa della Conferenza unificata, per le seguenti disposizioni: 1) dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2 (relativo alla nomina dei direttori generali, amministrativi e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale); 2) dell'art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4 (relativo alla riforma del cd. pubblico impiego); 3) dell'art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4 (relativo al riassetto delle società partecipate); 4) dell'art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4 (relativo alla riforma dei servizi pubblici locali).

Corte Cost., 25 novembre 2016, n. 251
http://www.entilocali.leggiditalia.it

Detiene un cane con collare elettronico che emette scosse dagli elettrodi. E' reato.

Commette reato il padrone che impone al suo cane il collare elettronico.

Scarica documento/sentenza
MALTRATTAMENTI AGLI ANIMALI - Cassazione n. 50491/2016
http://www.avvocatopenalista.org