martedì 26 febbraio 2013

Silenzio su istanza di convocazione conferenza di servizio per approvazione progetto di costruzione di una struttura turistica ricettiva


Il c.d. preavviso di diniego ex art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, non ha alcun valore di adempimento del generale obbligo di provvedere codificato dall'art. 2, l. n. 241 del 1990 e s.m. entro il termine stabilito dal terzo comma.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con sentenza n.920/2013, depositata il 15 febbraio 2013, che ha accolto il ricorso dichiarando nuovamente l’obbligo del Comune di provvedere nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione in via amministrativa della presente decisione.

lunedì 25 febbraio 2013

Cambia l'organizzazione della P.M. del Comune di Trabia.Istituite tre unità operative

Con deliberazione di G.M n. 25 del 18 febbraio 2013,  è stata modificato l'organigramma del Settore di P.M. del comune di Trabia (PA), mediante l'istituzione di n. 3 unità operative strutturate nel modo seguente:
EDILIZIA E AMBIENTE
POLIZIA GIUDIZIARIA
CONTENZIOSO.
UNITÀ OPERATIVA 1

All'Unità Operativa l vengono assegnate le seguenti unità di personale:
• N. 1 unità appartenente al profilo professionale Istruttore di Vigilanza, categoria giuridica Cl
.N. 2 unità appartenenti al profilo professionale Istruttore di Vigilanza categoria giuridica Cl
assunte con contratto a tempo determinato
• N. l unità appartenente al profilo professionale Collaboratore Amministrativo categoria giuridica B3 assunta con contratto a tempo determinato

UNITÀ OPERATIVA 2
VIABILITÀ, SEGNALETICA STRADALE E INFORTUNISTICA STRADALE
GESTIONE APPARECCHIATURE CONTROLO VELOCITÀ
CONTROLLO COMMERCIO E VIGILANZA SANITARIA.

All'Unità Operativa 2 vengono assegnate le seguenti unità di personale:
• N. 3 unità appartenenti al profilo professionale Istruttore di Vigilanza, Categoria giuridica Cl
• N. l unità appartenenti al profilo professionale Istruttore di Vigilanza, Categoria giuridica Cl,  assunta con contratto a tempo determinato
• N. 1 unità appartenente al profilo professionale Collaboratore Amministrativo, Categoria giuridica B3, assunta con contratto a tempo determinato

UNITÀ OPERATIVA 3
POLIZIA AMMINISTRA TIVA
ATTIVITÀ INFORMATIVA E NOTIFICAZIONI
CONTROLLO TRIBUTI COMUNALI
CONTABILITÀ

All'Unità Operativa 3 vengono assegnate le seguenti unità di personale:
• N. 2 unità appartenenti al profilo professionale Istruttore di Vigilanza, Categoria giuridica Cl
• N. l unità appartenente al profilo professionale Istruttore di Amministrativo e Contabile, Categoria giuridica C l
• N. 1 unità appartenente al profilo professionale Collaboratore Tecnico, Categoria giuridica B3

COMUNE DI TRABIA - UFF. DI SEGRETERIA
Tipo Documento Delibera di Giunta Municipale N.25 del 18-02-2013
ORGANIZZAZIONE INTERNA SETTORE VIGILANZA - MODIFICA ATTUALE ORGANIGRAMMA
in pubblicazione dal 25-02-2013 al 12-03-2013 (reg.566/2013)













Modificato l'Allegato «B» del Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 febbraio 2013  
Modifica dell'Allegato «B» al Regolamento per l'esecuzione del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto
6 maggio 1940, n. 635. (13A01760) 
(GU n.47 del 25-2-2013)
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  recante  il  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza; 
  Visto  il  regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  recante   il
regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico; 
  Visto il capitolo IV dell'Allegato B  al  regio  decreto  6  maggio
1940, n.  635  sulle  «Condizioni  da  soddisfarsi  nell'impianto,  o
adattamento,  di  un  fabbricato  ad  uso  di  deposito  di   materie
esplosive»; 
  Ritenuto di modificare le norme  sopraindicate  per  adeguare,  nel
rispetto delle esigenze di sicurezza, la normativa  vigente  a  nuove
caratteristiche di stabilita' dei  prodotti,  dovute  all'impiego  di
processi di innovazione tecnologica; 
  Visto l'art. 97 della Costituzione; 
  Letto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940,  n.
635, che consente al Ministero dell'interno di apportare variazioni o
aggiunte agli allegati al regolamento stesso; 
  Sentito il parere della  commissione  consultiva  centrale  per  il
controllo delle  armi  per  le  funzioni  consultive  in  materia  di
sostanze esplosive e  infiammabili,  espresso  nelle  sedute  del  20
luglio 2011 e 3 maggio 2012, nonche' il parere espresso,  in  data  8
febbraio 2013, da un tavolo tecnico di  consultazione  costituito  da
esperti in materia di sostanze esplosive e infiammabili, sul  modello
della composizione della  suddetta  commissione,  riunito  a  seguito
della  soppressione  degli  organi  collegiali  operanti  presso   il
Ministero  dell'interno  di  cui   all'art.   12,   comma   20,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, nel rispetto dei canoni di  buona
amministrazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'Allegato B al regio decreto 6  maggio  1940,  n.  635,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al Capitolo I, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1. al paragrafo  4,  lettera  b),  l'elencazione  dei  prodotti
contenuti nei laboratori con il corrispondente coefficiente  numerico
K e' sostituita dalla seguente: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
      2. al paragrafo  4,  lettera  c),  l'elencazione  dei  prodotti
contenuti  nei  magazzini  della  fabbrica  con   il   corrispondente
coefficiente numerico K e' sostituita dalla seguente: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    b) al Capitolo III, paragrafo 5, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: 
    «E' anche permesso l'impianto di depositi per quantita' superiore
ai 100 kg di polveri a condizione che distino non meno di  100  m  da
locali di lavorazione o depositi di prodotti finiti  riducibili  alla
meta' in presenza di terrapieni o muri tagliafuoco. Il carico massimo
di polveri in  tal  caso  verra'  determinato  applicando  i  criteri
indicati al precedente  Cap.  I,  paragrafo  4.,  lettera  c).  Fermo
restando il rispetto del quantitativo massimo di 20.000 Kg prescritto
per ciascun magazzino di  fabbrica,  in  detto  deposito  le  polveri
dovranno essere conservate nei loro  contenitori  originali  di  tipo
approvato nel rispetto dei corretti  criteri  di  stivaggio  indicati
nell'art. 5 del decreto ministeriale 18 luglio 2001»; 
    c) al Capitolo IV, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1. al paragrafo 2. (Depositi di fabbrica ), comma 3, la Tabella
e' sostituita dalla seguente: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
      2. al paragrafo  4,  lettera  a),  alinea,  le  parole  «strade
pubbliche e simili, deve essere, per i vari casi, quella che  risulta
dai seguenti prospetti fatto salvo quanto disposto  al  paragrafo  2,
comma 6:» sono sostituite dalle seguenti: «strade pubbliche e simili,
deve  essere  quella  che  risulta  dalla  applicazione  dei  criteri
indicati al precedente paragrafo 2. - (Depositi di fabbrica).»  ed  i
relativi prospetti sono soppressi. 
 
    Roma, 20 febbraio 2013 
 
                                             Il Ministro: Cancellieri 

domenica 24 febbraio 2013

Regione Sicilia:Sicurezza alimentare. Autorità competente a ricevere i rapporti di cui all’art. 18 della legge n. 689/81 - Rettifica della nota n. 10507 del 7 febbraio 2012


ASSESSORATO DELLA SALUTE CIRCOLARE 17 gennaio 2013.
Sicurezza alimentare. Autorità competente a ricevere i rapporti di cui all’art. 18 della legge n. 689/81 - Rettifica della nota n. 10507 del 7 febbraio 2012.
AI SINDACI DEI COMUNI DELLA SICILIA
ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DIPARTIMENTI
DI PREVENZIONE VETERINARI
ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DIPARTIMENTI
DI PREVENZIONE MEDICI
ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI SERVIZI DI
IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI SERVIZI DI
IGIENE ALIMENTARE E NUTRIZIONE
AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA
SALUTE - NAS – PALERMO - RAGUSA - CATANIA

Con nota prot./servizio 4/ n. 10507 del 7 febbraio 2012, questo dipartimento è intervenuto in merito  all'autorità competente a ricevere i rapporti di cui all’art. 18 della legge n. 689/81, con particolare riferimento alla violazione di norme in materia di sicurezza alimentare, individuandola nella figura del sindaco.
Tuttavia, ulteriori spunti di riflessione hanno indotto il dipartimento a riconsiderare la materia nel suo complesso ed a chiedere l’autorevole supporto dell’Avvocatura dello Stato.

L’organo di consulenza ha fornito il proprio parere con nota n. 73824 del 19 settembre 2012. Sostiene l’Avvocatura che “la competenza, strutturalmente transitoria, del sindaco nella materia in argomento è cessata ben presto, già per effetto della legge regionale 20 agosto 1994 n. 33”, la quale “delegando (art. 18) alle aziende sanitarie le funzioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, in passato esercitate dalla Regione… dà all’intera materia un nuovo assetto nel quale non ha più alcun senso l’attesa della condizione risolutiva della competenza sindacale,  prevista dall’art. 38, quarto comma, della precedente legge regionale n. 30/93”.

Ebbene, la competenza transitoria venuta meno ha così determinato “l’applicabilità del principio ordinario del parallelismo tra competenza materiale e competenza sanzionatoria”.
“Deriva di conseguenza – precisa ancora l’Avvocatura – che la competenza a ricevere il rapporto ex art. 17 L. n. 689/1981 in tema di violazioni di norme in materia di sicurezza alimentare debba essere risolto alla luce dell’individuazione della competenza amministrativa primaria in tema di igiene degli alimenti. E non c’è dubbio che proprio l’art. 18, c. 2, lett. c), della legge regionale n. 33/1983, nel delegare alle aziende le funzioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande…, individua nelle stesse le strutture amministrative depositarie dei compiti di amministrazione primaria in materia di sicurezza alimentare”.

Conclusivamente, poiché le argomentazioni dell’Avvocatura dello Stato risultano del tutto condivisibili ed esaustive, questo dipartimento, a rettifica della precedente nota n. 10507 del 7 febbraio 2012, individua l’autorità competente a ricevere i rapporti di cui alla L. n. 689/81 e ad emettere l’ordinanza di archiviazione o di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa in materia di sicurezza alimentare nelle aziende sanitarie provinciali.

I sindaci avranno cura di disporre la trasmissione dei fascicoli relativi alle pratiche in itinere alle aziende sanitarie provinciali Le somme relative alle ordinanze ingiunzioni emesse devono essere versate alla Regione attraverso la Cassa regionale competente per territorio, sul cap. 2301, entrate bilancio regionale, cat. V, mediante versamento su c/c postale intestato alla Cassa regionale, indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, cat. V”.

Il dirigente generale ad interim del dipartimento regionale per le attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico: SAMMARTANO

sabato 23 febbraio 2013

Circolare n. 4833 del 22/02/2013: D.P.R. 28 settembre 2012 n. 198 - nuovo sistema di targatura dei rimorchi


Circolare Prot. N. 4833 del 22/02/2013
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
Circolare n. 4833 del 22/02/2013: D.P.R. 28 settembre 2012 n. 198 - nuovo sistema di targatura dei rimorchi
testo N. 4833: D.P.R. 28 settembre 2012 n. 198 - nuovo sistema di targatura dei rimorchi
Nelle more della pubblicazione del decreto che fissa il costo di vendita delle targhe in parola, e nell'intento di assicurare, nel rispetto della normativa vigente, la regolare operatività degli UMC in sede di immatricolazione e reimmatricolazione dei rimorchi, si dispone quanto segue...........
Fonte:Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
documenti da scaricare

Circolare n. 4857 del 22/02/2013: categorie di patenti richieste per la guida di macchine agricole ed operatrici


Circolare Prot. 4857 del 22/02/2013
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
Circolare n. 4857 del 22/02/2013: categorie di patenti richieste per la guida di macchine agricole ed operatrici
testo 4857: Categorie di patenti richieste per la guida di macchine agricole ed operatrici
Il decreto legislativo 28 aprile 2011, n. 59, come modificato dal decreto legislativo 16 febbraio 2013, n. 2, ha riscritto in gran parte l’articolo 124 del Codice della Strada, relativo a quanto in oggetto. Tanto al fine di coordinare la disciplina previgente con le nuove disposizioni in vigore dal 19 gennaio 2013, sia con riferimento alle nuove di categorie di patenti, e corrispondenti requisiti anagrafici, sia con riferimento alla sanzione per l’ipotesi di guida senza patente.
Sotto il primo profilo, per la guida delle macchine agricole (escluse quelle con conducente a terra) o loro complessi, è richiesta almeno la patente di categoria:
• A1 quando le stesse non superano i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’articolo 53, comma 4, CdS (1,60 m. di larghezza, 4 m. di lunghezza e 2,5 m. di altezza; massa complessiva a pieno carico 2,5 t) e non superino la velocità di 40 Km/h (prima del 19.1.2013 era richiesta la patente di categoria A);
• B se le stesse superano i limiti su descritti.
Per la guida di macchine operatrici (escluse quelle a vapore), è richiesta almeno la patente di categoria:
• B, eccetto quelle di dimensioni eccezionali;
• C1 quando le stesse hanno dimensioni eccezionali (prima del 19.1.2013 era richiesta la patente di categoria C).
Sotto il secondo profilo, “La guida di una macchina agricola o di una macchina operatrice senza avere la patente o avendo una patente diversa da quella richiesta non è più oggetto di sanzione amministrativa ma è punita con le sanzioni penali dall’art. 116, comma 15, C.d.S.. Dall’accertamento della violazione conseguono le sanzioni accessorie di cui al comma 17 dell’art. 116 C.d.S.. All’incauto affidamento del veicolo, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 116, comma 14, C.d.S..” (cfr circolare prot. n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25.1.2013 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza).
Per mera completezza informativa, si rammenta inoltre che:
• ai sensi dell’articolo 124, comma 2, CdS, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono da stabilirsi i tipi e le caratteristiche delle predette macchine agricole ed operatrici non eccezionali che, eventualmente adattate, possono essere guidate da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B. Il relativo provvedimento è in fase di predisposizione presso la scrivente Direzione Generale;
• ai sensi dell’articolo 111, comma 1, CdS, come sostituito dall’articolo 34, comma 48 del decreto legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvederanno a definire con decreto “i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”.
Si sottolinea che, nelle more dell’emanazione di tale provvedimento, la disciplina relativa al conseguimento dell’abilitazione suddetta, ancorché in vigore, non è applicabile.
Fonte:Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Serbia conversione di patenti di guida


Circolare Prot. 4333 del 18/02/2013
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
Serbia_conversione di patenti di guida.
testo div. 5_4333_180213: circolare + elenco stati + accordo + tabelle
Serbia_conversione di patenti di guida. Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato con nota n. 266353 del 26.10.2012, che l’accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Serbia in materia di conversione di patenti di guida entrerà in vigore il giorno 08 aprile 2013. Per opportuna conoscenza, si trasmette copia del predetto Accordo (all.1) nella versione in italiano, completo di tutti allegati necessari per la sua applicazione, eccetto le copie dei modelli di patenti italiane. L’Accordo ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti il giorno 08 aprile 2018. Pertanto si fa presente agli Uffici della Motorizzazione Civile che, a decorrere dalla suddetta data dell’08 aprile 2013, possono essere accettate domande
FONTE:ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Immagine tratta da:www.vehicle-documents.it
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Due importanti sentenze della Corte Costituzionale in materia di Commercio

S. 299/2012 del 11/12/2012 depositata il 19/12/2012
Udienza Pubblica del 07/11/2012, Presidente: GALLO, Redattore: NAPOLITANO

Oggetto: Commercio - Liberalizzazioni - Attività commerciali e attività di somministrazione di alimenti e bevande - Esenzione totale e generalizzata dal rispetto dei limiti relativi agli orari di apertura e chiusura, nonché dall'obbligo della chiusura domenicale, festiva e della mezza giornata infrasettimanale - Conseguente abrogazione per incompatibilità della disciplina statale e regionale sugli orari di vendita degli esercizi commerciali; Immobili inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari redatto da ciascuna Regione, Comune ed altro ente locale - Classificazione come patrimonio disponibile - Determinazione delle rispettive destinazioni d'uso urbanistiche con la delibera di approvazione del piano da parte del Consiglio comunale - Imposizione alle Regioni di un termine di sessanta giorni per disciplinare l'eventuale equivalenza di tale delibera quale variante allo strumento urbanistico generale; Processo di valorizzazione degli immobili pubblici - Previsione e disciplina dei "programmi unitari di valorizzazione territoriale" e degli accordi di programma, promossi dal Presidente della Giunta regionale o dall'Organo di governo preposto - Termini per l'attivazione e la conclusione delle procedure; Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - Liberalizzazioni - Attività commerciali e attività di somministrazione di alimenti e bevande - Esenzione dal rispetto dei limiti e prescrizioni sugli orari di apertura e di chiusura, sull'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale - Affermazione che, secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale, la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale - Obbligo di adeguamento normativo da parte delle Regioni e degli enti locali entro 90 giorni - Denunciata violazione della competenza legislativa residuale in materia di commercio - Inidoneità della nuova disciplina ad apprestare una maggiore garanzia di concorrenza - Esercizi commerciali - Eliminazione, per le attività commerciali, dei limiti agli orari di apertura e di chiusura ed abolizione dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché della mezza giornata di chiusura infrasettimanale - Previsione, quale principio generale dell'ordinamento della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza limiti o prescrizioni di alcun genere, tranne quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori e dell'ambiente, con l'onere per le Regioni e gli enti locali di adeguare i loro ordinamenti entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.
Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità



S. 27/2013 del 13/02/2013 depositata il 22/02/2013
Udienza Pubblica del 15/01/2013, Presidente: GALLO, Redattore: NAPOLITANO


Oggetto: Commercio - Norme della Regione Toscana - Disciplina degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa - Obbligo di chiusura domenicale e festiva e limite massimo di apertura oraria di tredici ore - Previsione salvo deroghe rimesse alla discrezionalità dei Comuni; Disciplina degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - Orari di apertura e chiusura al pubblico - Determinazione consentita entro i limiti stabiliti dai Comuni.
Dispositivo: illegittimità costituzionale


Sentenza  27/2013
Giudizio
Presidente GALLO - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del 15/01/2013    Decisione  del 13/02/2013
Deposito del 22/02/2013   Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:Artt. 88 e 89 della legge della Regione Toscana 27/12/2011, n. 66, che modificano gli artt. 80 e 81, c. 1°, della legge della Regione Toscana 07/02/2005, n. 28.
Massime:
Atti decisi:ric. 53/2012

SENTENZA N. 27
ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 88 e 89 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012), i quali sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 80 e 81, comma 1, della legge della Regione Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), notificato il 27 febbraio-1° marzo 2012, depositato in cancelleria il 5 marzo 2012 ed iscritto al n. 53 del registro ricorsi 2012.
Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;
udito nell’udienza pubblica del 15 gennaio 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
uditi l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato a mezzo posta il 27 febbraio-1° marzo 2012 e depositato il successivo 5 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato – in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione – gli articoli 88 e 89 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012), che sostituiscono rispettivamente gli artt. 80 e 81, comma 1, della legge della Regione Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), nella parte in cui, con l’art. 88, introducono nuovi limiti agli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e reintroducono l’obbligo di chiusura domenicale e festiva e, con l’art. 89, introducono nuovi limiti agli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
L’Avvocatura dello Stato evidenzia che le norme impugnate violano l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della tutela della concorrenza, competenza esercitata mediante l’approvazione dell’art. 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che ha eliminato i limiti e le prescrizioni agli orari e alle giornate di apertura degli esercizi commerciali.
La prima delle norme impugnate (art. 88 della legge regionale n. 66 del 2011) reintroduce, per gli esercizi di commercio al dettaglio, l’obbligo di chiusura domenicale e festiva, salvo limitate deroghe, e prescrive il limite massimo di apertura oraria di tredici ore giornaliere, salvo la possibilità di introdurre deroghe da parte dei comuni.
La seconda delle norme impugnate (art. 89) reintroduce limiti agli orari di apertura e chiusura al pubblico per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande da determinarsi da parte dei Comuni previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni del consumatori, maggiormente rappresentative.
A parere della parte ricorrente, sarebbe evidente il contrasto della normativa regionale impugnata con i principi fissati dalla nuova normativa statale di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 14 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come novellato dall’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011.
Gli interventi statali che aboliscono dei limiti orari e festivi all’apertura degli esercizi di vendita al dettaglio tendono a realizzare, secondo l’Avvocatura dello Stato, migliori condizioni di competitività del settore, accrescendo le possibilità dei consumatori di accedere ai servizi commerciali al dettaglio e rimuovendo le disparità territoriali (spesso a base micro-comunale) che determinano notorie e gravi distorsioni nella concorrenza, tanto dal punto di vista dello svolgimento in atto dei servizi commerciali, quanto dal punto di vista dell’insediamento dei nuovi esercizi di vendita.
Le norme statali in materia di rimozione delle limitazioni orarie e festive, tanto per gli esercizi di commercio al dettaglio quanto per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, costituiscono – per il ricorrente – esercizio della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.).
Pertanto la Regione Toscana, introducendo i limiti di cui agli impugnati artt. 88 e 89 della legge n. 66 del 2011, avrebbe violato la competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
1.1.– Si è costituita in giudizio la Regione Toscana chiedendo il rigetto del ricorso.
La resistente ricorda che la materia delle giornate e degli orari di apertura degli esercizi commerciali è stata dapprima disciplinata dal legislatore statale con l’art. 35, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale – con l’inserimento della lettera d-bis) nell’art. 3 del d.l. n. 223 del 2006 – aveva stabilito che, in via sperimentale, nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, le attività commerciali potessero essere svolte senza i limiti e le prescrizioni aventi ad oggetto gli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale (comma 6).
A tal fine, si prevedeva l’obbligo per le Regioni e gli enti locali di adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari entro il 31 dicembre 2011 (comma 7).
Tale art. 35, commi 6 e 7, del d.l. n. 98 del 2011 è stato successivamente modificato dall’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, che ha espunto il riferimento ai comuni turistici ed alle città d’arte inseriti negli elenchi citati, e alla sperimentazione dell’operazione.
Secondo la Regione Toscana l’art. 31 non avrebbe modificato il termine entro cui le Regioni devono adeguare la propria normativa in materia di orari dei negozi, rimanendo quindi fermo il termine del 31 dicembre 2011, disposto dall’art. 35, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011.
Per questo motivo la Regione, successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del citato d.l. n. 201 del 2011 ed entro il termine prescritto dall’art. 35, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, è intervenuta sulla disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali con gli artt. 88 e 89 della legge reg. n. 66 del 2011, oggetto del presente giudizio.
In particolare, il nuovo art. 80 della legge reg. n. 28 del 2005 (come sostituito dall’art. 88 della legge reg. n. 66 del 2011) non distingue più tra comuni turistici e non turistici e, inoltre, non contiene più alcun riferimento alle fasce orarie entro cui tenere aperti i negozi.
Inoltre, il limite delle 13 ore giornaliere, così come le limitazioni alle aperture domenicali e festive, sono derogabili dal Comune, senza specifica motivazione, previa concertazione con le parti sociali interessate (commi l e 2 per gli orari di apertura e commi 5 e 6, nonché commi 7 e 8, per le chiusure domenicali e festive).
La resistente ritiene, pertanto, di aver disciplinato la materia degli orari e delle giornate di apertura degli esercizi commerciali nel rispetto della legislazione statale, limitandosi a dettare alcune regole relative a profili di competenza residuale delle Regioni.
In altri termini, con la disciplina in esame, la Regione non avrebbe posto preclusioni alle aperture, sia con riferimento agli orari, sia con riferimento alle giornate domenicali e festive, ma si sarebbe limitata a regolamentare aspetti di sua competenza esclusiva, prevedendo che la possibilità di apertura sia bilanciata con altri interessi, anch’essi di rilevanza costituzionale, come la tutela dei lavoratori, dell’ambiente, e dei beni culturali, interessi peraltro richiamati più volte dallo stesso d.l. n. 201 del 2011 proprio nelle parti in cui disciplina le liberalizzazioni.
In ogni caso, secondo la Regione non sarebbe possibile ravvisare quelle esigenze di tutela della concorrenza invocate dal ricorrente, posto che la normativa statale di rimozione delle limitazioni in ordine ad orari e festività per il commercio al dettaglio non interviene ad eliminare situazioni di squilibrio esistenti tra gli operatori del settore.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dallo Stato, la disciplina regionale non violerebbe la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, anche perché l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. non sarebbe titolo idoneo a legittimare la compressione totale delle prerogative legislative regionali costituzionalmente garantite in una materia, quale è quella del commercio, di competenza esclusiva delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.
Secondo la Regione, anche nel diritto comunitario si può trovare conferma del fatto che la materia della regolamentazione degli orari e delle giornate di apertura degli esercizi commerciali non rilevi ai fini della tutela della concorrenza.
Tale diritto, infatti, sarebbe totalmente neutro rispetto alla questione dell’orario di apertura e chiusura dei negozi, come dimostrerebbe la circostanza che nella maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea gli esercizi commerciali chiudono alle ore 18.00 e sono chiusi la domenica ed i giorni festivi.
In particolare, non verrebbero in rilievo né gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea i quali disciplinano la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali e libertà di stabilimento, per garantire l’accesso e l’esercizio di un’attività economica in un Paese dell’UE diverso da quello di origine, né le finalità di tutela della concorrenza così come definite a livello comunitario, dagli artt. da 101 a 106 del Trattato (già artt. da 81 a 86).
A questo proposito, la Regione richiama la Corte di Giustizia che, proprio con riferimento a normative degli stati membri che regolano l’apertura domenicale degli esercizi commerciali, avrebbe riconosciuto che esse perseguono «un obiettivo legittimo alla luce del diritto comunitario. Invero, le discipline nazionali che limitano l’apertura domenicale di esercizi commerciali costituiscono l’espressione di determinate scelte, rispondenti alle peculiarità socio culturali nazionali o regionali. Spetta agli Stati membri effettuare queste scelte attenendosi alle prescrizioni del diritto comunitario, in particolare al principio di proporzionalità» (sentenza del 16 dicembre 1992, Causa C-169/91).
In conclusione, il ricorso sarebbe infondato e la Regione Toscana avrebbe legittimamente esercitato la propria potestà legislativa in materia di commercio.
Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Toscana ha ribadito le proprie argomentazioni a sostegno dell’infondatezza del ricorso anche alla luce dell’intervenuta sentenza n. 299 del 2012 con la quale questa Corte ha respinto i ricorsi proposti da alcune Regioni, compresa la Regione Toscana, avverso l’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011.

Considerato in diritto
1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato a mezzo posta il 27 febbraio-1° marzo 2012 e depositato il successivo 5 marzo, ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale degli articoli 88 e 89 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012), i quali sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 80 e 81, comma 1, della legge della Regione Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), nella parte in cui, con l’art. 88, introducono nuovi limiti agli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e reintroducono l’obbligo di chiusura domenicale e festiva e, con l’art. 89, introducono nuovi limiti agli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
L’Avvocatura dello Stato ritiene che le norme impugnate violino l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della tutela della concorrenza, competenza esercitata mediante l’approvazione dell’art. 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che ha eliminato i limiti e le prescrizioni agli orari e alle giornate di apertura degli esercizi commerciali.
La questione è fondata.
L’art. 3, comma 1, del decreto-legge 14 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel dettare le regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale − al fine di garantire condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale – individua gli ambiti normativi per i quali espressamente esclude che lo svolgimento di attività commerciali, comprese quelle di somministrazione di alimenti e bevande, possa incontrare limiti e prescrizioni.
L’art. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha aggiunto la lettera d-bis) al comma 1 del citato art. 3 del d.l. n. 223 del 2006, estendendo anche alla disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali l’elenco degli ambiti normativi per i quali è espressamente escluso che lo svolgimento di attività commerciali possa incontrare limiti e prescrizioni, sia pure solo in via sperimentale e limitatamente agli esercizi ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte
L’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011 ha modificato la lettera d-bis) del comma 1 dell’art. 3 citato, eliminando dal testo della norma le parole «in via sperimentale» e dopo le parole «dell’esercizio» l’espressione «ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte», con il risultato che le attività commerciali non possono più incontrare limiti o prescrizioni relative a orari o giornate di apertura e chiusura da rispettare, essendo tutto rimesso al libero apprezzamento dell’esercente.
Tale ultima norma è stata oggetto di impugnazione da parte di numerose Regioni che hanno lamentato la violazione della competenza legislativa residuale in materia di commercio, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.
Questa Corte, con sentenza n. 299 del 2012, ha ritenuto non fondate le questioni di costituzionalità sollevate dalle Regioni ricorrenti, dovendosi inquadrare l’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011 nella materia «tutela della concorrenza», riservata alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
La prima delle norme impugnate nel presente giudizio (art. 88 della legge regionale n. 66 del 2011) si rivolge agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, in relazione ai quali reintroduce l’obbligo di chiusura domenicale e festiva, salvo limitate deroghe, e prescrive il limite massimo di apertura oraria di tredici ore giornaliere, salvo la possibilità di introdurre deroghe da parte dei comuni.
La seconda delle norme impugnate (l’art. 89 della medesima legge reg. n. 66 del 2011) reintroduce limiti agli orari di apertura e chiusura al pubblico per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da determinarsi da parte dei Comuni previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
Risulta palese il contrasto tra la normativa regionale impugnata e l’art. 3, comma 1, lettera d-bis), del d.l. n. 223 del 2006, come novellato dall’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza», che, come si è innanzi precisato, ha liberalizzato gli orari e le giornate di apertura degli esercizi commerciali.
Ne consegue che gli artt. 88 e 89 della legge reg. n. 66 del 2011 violano l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 80 della legge della Regione Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), come sostituito dall’articolo 88 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012);
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 81, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 28 del 2005, come sostituito dall’articolo 89 della legge regionale n. 66 del 2011.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI