lunedì 31 luglio 2017

ARAN – Ipotesi di CCNQ del 26 luglio 2017


 


In data 26/7/2017, è stata sottoscritta l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

L’Ipotesi di contratto in questione contiene le nuove regole per la fruizione delle prerogative sindacali nella pubblica amministrazione, riordinate in un testo unico che andrà a sostituire l’intera disciplina vigente.

Essa definisce inoltre il riparto dei distacchi e dei permessi tra i sindacati rappresentativi, nell’ambito dei nuovi comparti e delle relative aree di contrattazione, individuati a seguito dell’accorpamento dei comparti ed aree precedenti. 

Allegati:
Ipotesi 26 luglio 2017.pdf 7308 Kb 
ARAN

Rimozione di amianto su terreno privato. Proprietario non è responsabile dell’abbandono e l'ordinanza Sindacale ANNULLATA

Pubblicato il 18/07/2017

N. 01639/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02872/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2872 del 2013, proposto da:
Fondazione Irccs Ca' Granda, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo Robaldo e Pietro Ferraris, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, piazza Eleonora Duse, 4;

contro

Comune di Morimondo, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;


nei confronti di

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Lombardia, non costituita in giudizio;


per l'annullamento

- dell’ordinanza n. 15 del 6 settembre 2013 con la quale il Sindaco di Morimondo ha ordinato alla Fondazione Irccs Cà Granda:

1. la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti giacenti nell’area antistante il fabbricato censito al foglio 23, mappale 68, Loc. Fallavecchia, piazza Ospedale Maggiore n. 13 di Morimondo;

2. il ripristino dello stato dei luoghi;

3. di comunicare al Comune l’avvenuta esecuzione di quanto ordinato;

- ove occorrere possa, della relazione Arca Lombardia prevenuta il 20.8.2013 a seguito di ispezione dell’area antistante il fabbricato censito al foglio 23, mappale 68, Loc. Fallavecchia, piazza Ospedale Maggiore n. 13 di Morimondo, dalla quale si evince che in tale terreno sono presenti amianto e altre sostanze tossiche nell’area;

- nonché di ogni altro atto conseguente, presupposto od attuativo, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva della ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2017 il dott. Giovanni Zucchini e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Fondazione Irccs Cà Granda di Milano (ente ospedaliero con sede in Milano, di seguito anche solo “Fondazione”), è proprietaria in Comune di Morimondo (MI), frazione Fallavecchia, di un terreno distinto al foglio n. 23 mappale n. 68 del catasto, su cui insiste un immobile condotto dapprima in locazione e in seguito occupato senza titolo sino al 2012 dal sig. Angelo Gorini, svolgente l’attività di fabbro, poi destinatario di una procedura di sfratto per finita locazione.

Con ordinanza n. 15 del 6.9.2013, a firma del Sindaco del Comune suindicato, erano intimati alla Fondazione la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti giacenti sull’area antistante l’immobile, oltre al ripristino dello stato dei luoghi.

Contro la citata ordinanza e la pregressa relazione ispettiva di Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) Lombardia, era proposto il ricorso in epigrafe, affidato ad una pluralità di motivi.

Nessuna delle parti intimate si costituiva in giudizio.

Alla pubblica udienza del 6.7.2017, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

Con l’ordinanza impugnata, che richiama nelle premesse l’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente), il Comune di Morimondo ingiungeva alla Fondazione ricorrente, quale proprietaria dell’area sita in Frazione Fallavecchia, la rimozione dei rifiuti – amianto e altre sostanze tossiche - presenti sull’area (cfr. per il provvedimento impugnato, il doc. 1 della ricorrente).

Tuttavia, risulta provato per tabulas che il fondo di cui è causa era condotto in locazione e poi occupato senza titolo dal sig. Angelo Gorini, esercente il mestiere di fabbro, fino all’anno 2012, allorché lo stesso sig. Gorini era sfrattato per intervenuta scadenza del contratto di locazione (cfr. il doc. 2 della ricorrente, copia del verbale di rilascio del fondo).

L’occupante si era comunque reso responsabile di attività illecite di abbandono e di combustione di rifiuti, che avevano visto l’intervento repressivo della competente azienda sanitaria territoriale, vale a dire l’Azienda USSL n. 35 (cfr. il doc. 3 della ricorrente con l’annesso verbale di accertamento ed anche il successivo doc. 4, cioè la lettera del sig. Gorini che dichiarava di avere provveduto allo smaltimento).

Lo stesso Comune di Morimondo aveva già notificato nel luglio 2011 un’ordinanza sindacale di smaltimento e di rimozione dei rifiuti sia alla Fondazione sia al sig. Gorini (cfr. il doc. 5 della ricorrente), a fronte della quale l’esponente aveva invitato quest’ultimo ad ottemperare al provvedimento comunale (cfr. il doc. 6 della ricorrente).

La responsabilità della presenza dei rifiuti sull’area in questione deve quindi ricondursi al solo sig. Gorini (cfr. anche il doc. 7 della ricorrente), fermo restando che dall’ordinanza impugnata non si desume lo svolgimento di alcuna attività istruttoria per l’accertamento di tale responsabilità, giacché la Fondazione è indicata semplicemente quale proprietaria del fondo ed è esclusivamente per tale titolo che l’amministrazione comunale ha ingiunto la rimozione dei rifiuti.

Tuttavia, l’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 è interpretato dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che il proprietario è responsabile dell’abbandono soltanto in caso di dolo o colpa, con esclusione di ogni ipotesi di responsabilità oggettiva, vale a dire senza colpevolezza e quindi legata alla mera qualità di proprietario (cfr., fra le più recenti, Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 4 maggio 2017, n. 2027, per la quale è illegittimo un ordine, ex art. 192, comma 3 del D.Lgs. n. 152 del 2006, rivolto ai proprietari di procedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti sul suolo, adottato in assenza di istruttoria in ordine alla riconducibilità degli sversamenti a comportamenti anche solo colposi dei medesimi proprietari).
Nel caso di specie, risulta provata la responsabilità in capo al sig. Gorini o quanto meno l’assenza di dolo ed anche di colpa in capo alla Fondazione, che si è attivata nelle forme di legge per ottenere la disponibilità del fondo dopo la scadenza del contratto di locazione e che ha intimato all’ex conduttore, divenuto occupante senza titolo, l’ottemperanza ai provvedimenti emessi dal Comune.

Risultano quindi fondate le censure di violazione di legge (art. 192 citato), di eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, oltre che la violazione di legge per inosservanza dell’art. 7 della legge 241/1990, giacché la trasmissione dell’avviso di avvio del procedimento alla Fondazione, avrebbe consentito a quest’ultima di rappresentare al Comune i fatti della vicenda, volti ad escludere la responsabilità dell’esponente (del resto, il terzo comma dell’art. 192 sopra citato impone ai soggetti preposti ai controlli di effettuare accertamenti “in contraddittorio con i soggetti interessati”, senza contare che il provvedimento gravato non espone neppure le eventuali ragioni di urgenza che avrebbero consentito l’omissione dell’avviso ex art. 7 citato).

Deve quindi essere integralmente annullata l’ordinanza sindacale impugnata, ma non la relazione ispettiva Arpa, costituente atto meramente endoprocedimentale ed istruttorio, che è stata del resto impugnata in via di mero subordine (“ove occorrer possa”).

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico del solo Comune di Morimondo, mentre sussistono giusti motivi per compensarle nei confronti di Arpa Lombardia, attesa la particolare posizione processuale di quest’ultima.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza sindacale impugnata.

Condanna il Comune di Morimondo al pagamento a favore della Fondazione ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) e onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR 115/2002).

Compensa per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Concetta Plantamura, Consigliere



L'ESTENSORE
Giovanni Zucchini 
IL PRESIDENTE
Angelo Gabbricci




IL SEGRETARIO

Raccomandazioni sull’accessibilità dei servizi pubblici erogati a sportello

Circolare AgID n. 3 del 7 luglio 2017 su "Raccomandazioni e precisazioni sull’accessibilità digitale dei servizi pubblici erogati a sportello dalla Pubblica Amministrazione, in sintonia con i requisiti dei servizi online e dei servizi interni"
La Circolare AgID n. 3 del 7 luglio 2017 "Raccomandazioni e precisazioni sull’accessibilità dei servizi pubblici erogati a sportello dalla Pubblica Amministrazione, in sintonia con i requisiti dei servizi online e dei servizi interni”, pone l’attenzione sulla necessità di agevolare l’accesso e la fruibilità dei servizi erogati dagli Enti pubblici.
Con la Circolare si rammentano ed evidenziano gli obblighi normativi previsti sull’ accessibilità dei soggetti che erogano servizi a sportello. Anche in considerazione delle esigenze manifestate da Associazioni e da singole persone con disabilità, tali servizi sono posti in correlazione con un insieme di elementi che includono ruoli, processi, tecnologie, attrezzature e informazioni, con particolare riferimento a:
  • servizi a sportello erogati da dipendenti attraverso l’utilizzo di tecnologie ICT, nei casi in cui gli utenti vi accedano fisicamente;
  • servizi online erogati agli utenti attraverso tecnologie ICT;
  • servizi interni di supporto ai servizi allo sportello e online.
Nella Circolare n. 3/2017 evidenzia come l’accessibilità digitale debba essere garantita rispetto alla “qualità in uso” di vari servizi, declinati in termini di efficacia, efficienza, soddisfazione, fiducia, mitigazione dei rischi e copertura delle esigenze dell’utenza.
Nel paragrafo “Quadro normativo” la Circolare fornisce una panoramica dettagliata delle norme vigenti, delle disposizioni del CAD che vanno da fattori organizzativi e formativi, e delle misure previste dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità in relazioni alle tecnologie informatiche.
Nel paragrafo “Servizi allo sportello” viene richiamato il concetto di “accomodamenti ragionevoli” definiti nella suddetta Convezione ONU come le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali. Nel paragrafo sono forniti esempi pratici di tali accomodamenti e strumenti alternativi che, caso per caso, devono essere presi in considerazione. Sono inoltre riprese le “Specifiche tecniche delle postazioni di lavoro a disposizione del dipendente con disabilità”, emanate con la Circolare AgID 2/2015.
Nel paragrafo “Servizi online” si menzionano, tra l’altro, le Linee guida di accessibilità̀ (WCAG 2.0) del W3C e gli standard ISO. Tra questi si fa presente l’ISO/IEC TS 25011: 2017 “Modelli di qualità dei servizi”, al quale si conforma la classificazione dei servizi adottata. Tali standard sottolineano l’importanza degli aspetti di usabilità̀ e accessibilità̀ del software e delle informazioni.
Nel paragrafo “Servizi interni” si intende rafforzare le prestazioni dei servizi interni ordinari (di back-end e di back-office), automatici o manuali, e sostenere la tendenza allo sviluppo di nuovi servizi online innovativi, in coerenza con il principio “Digital first”, che implica la conversione di servizi tradizionali, forniti allo sportello, in servizi online, come previsto dall’articolo 3 del CAD.
Rientra tra i compiti dei servizi interni la predisposizione di documenti digitali in modalità̀ accessibile. In quest’ottica si sottolinea che l’attività di dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti è un contributo a favore dell’accessibilità̀, e del conseguente trattamento dei contenuti, che potrà̀ migliorare la qualità̀ dei dati e delle informazioni trattate.
La forte interazione all’interno di ogni organizzazione tra i vari servizi, interoperabili e coerenti, resi talvolta da diverse organizzazioni, ed il carattere innovativo della materia, richiedono l’attivazione di nuovi interventi organizzativi, l’aggiornamento dei servizi esistenti e l’introduzione di nuovi, con carattere di gradualità e continuità operativa.
La Circolare recepisce le osservazioni pervenute durante la consultazione pubblica sul sito istituzionale della Agenzia dal 4 agosto al 9 settembre 2016.

 http://www.agid.gov.it/

Trattamento dei dati per finalità di polizia

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UTILIZZATI DALLE FORZE DELL’ORDINE
Modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’interno Marco Minniti, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che individua le modalità di attuazione dei principi del Codice di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato per finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati (CED) e da organi, uffici o comandi di polizia.
In particolare, si stabilisce il divieto alla raccolta e al trattamento dei dati sulle persone per il solo fatto della loro origine razziale o etnica (inclusi quelli genetici e biometrici), la fede religiosa, l’opinione politica, l’orientamento sessuale, lo stato di salute, le convinzioni filosofiche o di altro genere, l’adesione a movimenti sindacali. È consentito il trattamento di tale particolare categoria di dati qualora vi siano esigenze correlate ad attività informative, di sicurezza, o di indagine di polizia giudiziaria o di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ad integrazione di altri dati personali.
Sono poi disciplinati i casi in cui è consentita la comunicazione dei dati tra Forze di polizia, a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e a privati, consistenti, sostanzialmente, nell’esigenza di evitare pericoli gravi e imminenti alla sicurezza pubblica e di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali per le finalità di polizia.

E’ disciplinato l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, di ripresa fotografica, video e audio, che è consentito per finalità di polizia, quando ciò sia necessario per documentare specifiche attività preventive e repressive di reati. Si dispone che la diffusione di dati ed immagini è consentita solo nei casi in cui sia necessaria per le finalità di polizia, fermo restando il rispetto degli obblighi di segretezza e, in ogni caso, con modalità tali da preservare la dignità della persona interessata.

Si individuano gli specifici termini massimi di conservazione dei dati, quantificandoli in relazione a distinte categorie e si dispone che tali termini siano aumentati di due terzi quando i dati personali sono trattati nell’ambito di attività preventiva o repressiva relativa ai reati di criminalità organizzata, con finalità di terrorismo e informatici. Decorsi i termini di conservazione fissati, i dati personali, se soggetti a trattamento automatizzato, sono cancellati o resi anonimi, mentre continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni sullo scarto dei documenti d’archivio delle PP.AA. i dati non soggetti a trattamento automatizzato.

Si prevede poi che la persona interessata possa chiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile e, se i dati sono trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, il loro aggiornamento, rettifica, cancellazione, blocco o trasformazione in forma anonima.

*****

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 40 del 28 Luglio 2017

il proprietario del veicolo è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione

 
"in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli artt. 126 bis, 2° co., penultimo periodo, e 180, 8° co., c.d.s., il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente"

MOCA:Scade oggi il termine per fare la comunicazione all'Azienda Sanitaria.Le sanzioni partono da 3.000 €uro


Materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA).
Sulla G.U. n. 65 del 18/03/2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 10/02/2017, n. 29 concernente la “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”.

L’art. 6 del suddetto Decreto, ha introdotto l’obbligo per gli operatori del settore dei materiali e oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti (MOCA), di comunicare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso (Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2017), all'autorita' sanitaria territorialmente competente, gli stabilimenti che eseguono le attivita' di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attivita' di distribuzione al consumatore finale.



Gli operatori economici che non adempiono agli obblighi previsti sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.

Per le attività esistenti dovranno effettuare tale comunicazione tramite SUAP entro il 31 luglio mentre
per le nuove attività dovranno effettuare tale comunicazione tramite SUAP contestualmente all'apertura.

Allegati:

venerdì 28 luglio 2017

La guida con il cellulare ad oggi: RESOCONTO



Via libera, il 26 luglio u.s., da parte della commissione IX Trasporti della Camera agli emendamenti di cui alla proposta, integralmente pubblicata su questo blog.

Di rilievo l'inasprimento della norma che riguarda la guida con il cellulare, sotto riportato:

« 3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 e euro 1.294. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 644 a euro 2.588 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi ».
Ora si attende l'approvazione alla Camera e poi la "palla" passerà al Senato per diventare LEGGE DELLO STATO
Per chi vuole conoscere in anticipo tutte le novità si allegano i links dell'allegato 1 e 2

giovedì 27 luglio 2017

Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. indicazioni operative

MINISTERO DELL INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. indicazioni operative

Circolare 21 LUGLIO 2017


Ai Sig. Direttori Regionali ed Interregionali

Ai Sig. Comandanti provinciali LORO SEDI

OGGETTO: manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. indicazioni operative.



A seguito dei fatti accaduti in Piazza S. Carlo a Torino, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha posto in evidenza la necessità di individuare le migliori strategie operative nel processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni.

Con successiva lettera n. 11464 del 19.06.2017 del Sig. Capo Dipartimento VV.F., SP e DC, sono stati trattati gli aspetti per i quali assume un ruolo fondamentale il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e gli aspetti posti a capo delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che dovranno adottare le misure ritenute idonee in base alla situazione dei luoghi.

A tale scopo, torneranno utili, in generale, tutte le misure di prevenzione e protezione già in vigore per le manifestazioni occasionali all'aperto o anche all'interno degli impianti sportivi, implementate da apposite misure aggiuntive in base alle vulnerabilità presenti quali ad esempio: presenza di eventuali ostacoli al deflusso quali panchine, gradini, fontane, aiuole e simili; andamento plano-altimetrico dell'area; stato della pavimentazione dell’area e quanto altro venga evidenziato nei singoli casi.

Si ritiene utile fornire di seguito, anche sulla base delle osservazioni e dei quesiti pervenuti, alcuni approfondimenti tecnici, tenendo conto che le condizioni da verificare previamente e i conseguenti dispositivi da attuare in occasione dei predetti eventi pubblici dì particolare rilievo, non costituiscono un corpus unico di misure, da applicare tutte insieme e indifferentemente per ogni tipo di manifestazione, bensì focalizzano i punti nevralgici per la Safety, che debbono essere oggetto di vaglio critico allo scopo dì enucleare le misure che indefettibilmente vengono richieste dalla tipologia di evento e cli definire le relative modalità applicative.

Da ciò discende l'esigenza dì ricorrere, pur nella necessaria uniformità di alcuni processi valutativi e alla conseguente applicazione di misure standard, ad un approccio flessibile che fa sì che ad ogni singola manifestazione corrisponda una valutazione ad hoc del quadro complessivo dei rischi:

a) Valutare il massimo affollamento sostenibile dall'area (piazza, parco, ecc.) costituito dal minor valore calcolato con riferimento ai seguenti fattori

· densità massima di affollamento: 2 pers ./m2 ;

· capacità di deflusso delle vie di uscita ≤ 250 pers. / modulo.

I suddetti valori di densità cli affollamento e di capacità di deflusso. potranno essere graduati in base a considerazioni di sicurezza derivanti dalle caratteristiche dei luoghi della manifestazione, come sottolineato in premessa.

b) Evitare cli frapporre, nell'area occupata dagli spettatori, barriere o ostacoli pericolosi per il regolare flusso dovuto ad un esodo rapido. Qualora, per motivazioni particolari, o per altre esigenze, dovesse essere imposta la creazione di corridoi, delimitati da barriere, dovranno essere realizzati varchi chiusi, facilmente apribili da parte di unità di personale appositamente addette (steward) e sempre presenti, al fine di agevolare il deflusso in caso di emergenza, secondo una procedura appositamente predisposta (punti g, h).

c) In conseguenza della realizzazione dei predetti corridoi, si configurerà la suddivisione dell'area in settori. Ciascun settore, che dovrà essere identificato in maniera univoca e ben visibile, dovrà addurre, direttamente a percorsi di uscita che dovranno risultare in numero idoneo all’affollamento massimo previsto per il settore stesso.

d) Devono essere presi in esame anche gli spazi esterni all'area della manifestazione per verificare che siano in grado di consentire il regolare deflusso delle persone in caso di emergenza.

e) Per gli eventi in cui si individuano situazioni che richiedono particolari dispositivi, deve essere individuato il responsabile, cui spetta la richiesta delle autorizzazioni, la progettazione e la realizzazione delle misure di sicurezza, anche gestionali, previste. Il responsabile della manifestazione deve anche indicare le modalità con cui effettua il conteggio delle affluenze.

f) Considerata la necessità di procedere alla valutazione del progetto della manifestazione è auspicabile che esso sia presentato all'organo competente al rilascio dell’autorizzazione con un anticipo dalla data prevista per lo svolgimento della manifestazione, stimabile in almeno 20 gg..

g) Il progetto deve anche comprendere il piano di emergenza, delineato in via generale e l’indicazione del responsabile della gestione delle emergenze. Il piano di emergenza completo deve essere predisposto e preso in esame prima del parere finale.

Il progetto comprenderà anche l'indicazione delle risorse umane e strumentali previste, gli scenari di emergenza presi a riferimento, ì sistemi e le modalità di segnalazione e di allarme, i comportamenti che devono essere assunti dal pubblico e come questi siano attivabili.

Il progetto deve illustrare, inoltre, i provvedimenti adottati con riferimento alle persone con disabilità in condizioni ordinarie e di emergenza.

h) Deve essere previsto l’impiego cli un congruo numero di operatori, appositamente formati (steward), per regolare e monitorare gli accessi all0area nonché per la gestione delle aperture di emergenza presenti nelle barriere.

i) I percorsi di esodo, le uscite, come riportati sulla documentazione di progetto, devono essere chiaramente e facilmente identificabili dal pubblico e dagli addetti alla sicurezza.

j) Devono essere previste le modalità di diffusione sonora e/o visiva di avvisi. Prima dell'inizio della manifestazione, il pubblico deve essere informato, mediante apposito sistema di comunicazione, relativamente ai presidi dì sicurezza e di emergenza presenti, alle modalità di segnalazione di una condizione dì emergenza e ai comportamenti che devono essere assunti o evitati.

k) Per manifestazioni con affluenza di pubblico molto elevata, che possono avere impatto rilevante sulle infrastrutture e sui servizi, che possono richiedere risposte dalle strutture per l'emergenza (VF, polizia di Stato, ospedali, ecc.) superiori ai livelli ordinari, si suggerisce di chiedere l'attivazione dei presidi propri del sistema di protezione civile quali COC, COM, CCS, PMA (posto medico avanzato), PCA (posto dì comando avanzato), con le funzioni necessarie.

l) Il servizio di vigilanza antincendi VF dovrà essere commisurato alle esigenze di soccorso valutate in sede di Commissione di vigilanza tenendo conto della organizzazione complessiva della manifestazione. I costi del suddetto servizio sono posti a carico del responsabile di cui al precedente punto e.



IL CAPO DEL CORPO NAZIONELE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)

mercoledì 26 luglio 2017

Rilevatori velocità:Verifiche funzionalità e taratura apparecchiature e modalità di segnalazione delle postazioni

24 luglio 2017 Pubblicato il Decreto Ministeriale che disciplina le “verifiche, iniziali e periodiche, di funzionalità e   di taratura delle apparecchiature impiegate negli accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocità e le modalità di segnalazione delle postazioni di rilevamento”.
Lo stesso, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato registrato dalla Corte dei Conti il 10/07/2017.

clicca qui per leggere il DM

MIT 


Decreto Ministeriale numero 282 del 13-06-2017
Descrizione breve
Procedure per l’approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale.

sabato 22 luglio 2017

Accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. - Fuochi acquatici


MINISTERO DELL'INTERNO
CIRCOLARE 13 luglio 2017
Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumita' pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. - Fuochi acquatici - Emissioni sonore. (Circolare n. 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS(1)). (17A05047) (GU Serie Generale n.169 del 21-07-2017)
ARGOMENTI CORRELATI SU QUESTO BLOG: 

Reclami all'ISVAP

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 4 luglio 2017
Modifiche al regolamento n. 24 del 19 maggio 2008, concernente la procedura di presentazione dei reclami all'ISVAP e la gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione. (Provvedimento n. 61). (17A04904) (GU Serie Generale n.168 del 20-07-2017)
 ___________________________________

Provvedimento n. 61 del 4 luglio 2017
Descrizione
Il Provvedimento modifica il Reg. ISVAP n. 24/2008 sulla raccolta dati sui reclami. Le modifiche, minimali, non comportano costi apprezzabili per i destinatari, pertanto non c'è stata pubblica consultazione né AIR
Categoria
Normativa secondaria emanata da IVASS - Provvedimenti normativi
Data
04 luglio 2017
Stato
In vigore

Modalità di versamento del contributo unificato per i ricorsi

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Modalità di versamento del contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al   giudice   amministrativo, per   i   ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per   i   ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana. (17A04960)
(GU n.167 del 19-7-2017)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico   delle   disposizioni   legislative   e regolamentari in materia di spese di giustizia»;
  Visto l'art. 192 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dall'art. 7, comma 8-ter, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197;
  Visto l'art. 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, come sostituito dall’art.  37, comma 6, lettera s), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, che, nel fissare la misura del contributo unificato dovuto per i ricorsi davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, individua, alla lettera e), l’importo da versare per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente;
  Visto il comma 10 dell'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in base al quale il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera s), è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di   previsione   del   Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa;
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi»;
  Visto il decreto legislativo 24 dicembre 2003, n.  373, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato»;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il Processo amministrativo telematico (PAT);
  Considerato che, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo è versato secondo modalità che devono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente del Consiglio di Stato;
  Considerato che, al fine di dare attuazione all'art. 192, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, essendo necessario individuare modalità di versamento esclusivamente telematiche anche per evitare fenomeni elusivi in   ordine   al versamento del contributo unificato dovuto per i giudizi dinanzi al giudice amministrativo, si rivela funzionale l’adozione del sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista;
  Ritenuto che nelle more dell’adeguamento infrastrutturale dei sistemi informativi debbano continuare a trovare applicazione le ordinarie modalità di versamento del medesimo contributo unificato;
  Sentito il presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1

  1. Il contributo unificato dovuto per i giudizi dinanzi al giudice amministrativo è versato tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente con le modalità telematiche rese disponibili dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari.
  2.  Nelle more dell’adeguamento infrastrutturale   dei   sistemi informativi, continuano a trovare applicazione le modalità di versamento del contributo unificato previste dall'art. 192, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
  3. Con protocollo di intesa tra il segretariato generale della giustizia amministrativa e l'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di gestione e di scambio dei dati relativi ai versamenti del contributo unificato di cui al presente decreto.

Art. 2

  1. Le modalità di versamento previste dall'art. 1 sono osservate anche per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, disciplinati dall’art.  23 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato dal regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.  455, e dall’art.  9 del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.
  2. L'accertamento, la riscossione, il contenzioso e i rimborsi inerenti al contributo unificato dovuto per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana sono curati, rispettivamente, dalla segreteria delle sezioni consultive   del Consiglio di Stato e dalla segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
  3. La gestione delle attività di cui al comma 2 decorre dal momento della ricezione della richiesta di parere, ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.  1199, dal momento del deposito diretto, da parte dell'interessato, di copia del ricorso presso il Consiglio di Stato o presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
  4.  Il ricorso, istruito dall’Amministrazione   competente, è trasmesso al Consiglio di Stato o al Consiglio di   giustizia amministrativa per la Regione Siciliana per la richiesta di parere, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono e con la ricevuta di versamento del contributo unificato   ove   allegata dall'interessato.

Art. 3

  1. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 27 giugno 2017

                                                  Il Ministro: Padovani

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2017  Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne previ.  n. 925

Direttiva per garantire un'azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali


MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA
Servizio polizia stradale


Direttiva per garantire un'azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali.

PREMESSA

Dopo anni di continua decrescita degli incidenti stradali con esito mortale si sta registrando, in questi ultimi anni, un'inversione di tendenza, con un aumento del numero delle vittime, che desta forte preoccupazione. Tale allarmante fenomeno, che caratterizza anche altri Paesi dell'Unione Europea, impone una più attenta riflessione sulle cause e sulle dinamiche dei sinistri ma, soprattutto, una rivisitazione delle strategie e dei modelli operativi che disciplinano l'attività di prevenzione e contrasto delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali, soprattutto allo scopo di allineare questa attività con gli obiettivi imposti dall'Unione Europea di una riduzione del 50% del numero delle vittime entro il 2020.

Per dare un'adeguata risposta, in linea con gli indirizzi operativi forniti dall'Unione Europea, appare, innanzitutto, necessario individuare gli ambiti ed i comportamenti entro cui questa azione dovrà svolgersi, che continuano ad essere individuabili:

- nella lotta alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti;

- nel contrasto degli eccessi di velocità;

- nel controllo rigoroso del rispetto degli obblighi di utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco protettivo;

- nel contrasto di tutti quei comportamenti che costituiscono motivo di distrazione per il conducente e, in primo luogo, l'uso del cellulare o dello smartphone durante la guida; la necessità di porre particolare attenzione a tale fenomeno trova la sua giustificazione anche nelle evidenze statistiche più recenti.



1. Contrasto degli eccessi di velocità
Facendo seguito alle precedenti direttive impartite in materia ed in particolare alla direttiva 14 agosto 2009, prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 (direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade) e successive integrazioni e modificazioni, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza di questo Ministero, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, hanno provveduto alla redazione delle allegate istruzioni operative (AlI. 1), che sostituiscono, rinnovano ed adeguano al progresso tecnologico ed alle modifiche normative sopravvenute le istruzioni allegate alla predetta circolare fornendo, altresì, una risposta alla problematica della corretta taratura dei dispositivi di controllo, emersa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 18 giugno 2015

Secondo le indicazioni fornite dalla direttiva del 14 agosto 2009, i cui ottimi risultati sono stati un importante elemento per avviare una politica di contrasto coordinata ed efficace, appare assolutamente necessario procedere ad una nuova ricognizione del territorio, attribuendo all'Osservatorio ivi richiamato l'importante compito di compiere un monitoraggio complessivo dell'impiego dei dispositivi di controllo della velocità, tenendo conto delle aggiornate istruzioni operative allegate alla presente.


2. Guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti

È necessario dare nuovo impulso alle attività organizzate di contrasto del grave fenomeno della guida in stato d'ebbrezza alcoolica, sollecitando le Forze di Polizia e le Polizie Locali, nei limiti delle risorse economiche disponibili, ad incrementare l'acquisto ed il sistematico utilizzo di dispositivi di controllo (etilometri e precursori) dei conducenti, conformemente agli indirizzi forniti dal Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con le circolari in materia di impiego di strumenti di accertamento finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope indirizzi che si richiamano integralmente.

Al riguardo, considerati anche gli ottimi risultati raggiunti a seguito della sperimentazione svolta dalla Polizia di Stato in materia di controllo dello stato di alterazione dei conducenti, di cui alla direttiva n. 300/A/3213/15/109/42 del 27.04.2015, del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, appare oltremodo utile estendere il contenuto ed il modello operativo ivi proposto ad altre province, coinvolgendo possibilmente tutte le Forze di Polizia nell'esecuzione dei predetti servizi.


In tale campo d'azione, le SS.LL. coinvolgeranno, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche le Regioni e le Amministrazioni Sanitarie Locali, allo scopo di prevedere un'azione sinergica e coordinata non solo per l'attività di contrasto dei fenomeni sopraindicati ma, soprattutto, per gli indispensabili profili di prevenzione sanitaria e rieducazione.


3. Utilizzo delle cinture di sicurezza ed altri sistemi di ritenuta e protezione

Sebbene le norme che impongono l'uso delle cinture di sicurezza ed altri sistemi di ritenuta e protezione siano ormai consolidate, i dati dell'infortunistica stradale mostrano che in tale settore non c'è stato un completo adeguamento delle condotte dei conducenti.

Si impone, pertanto, una rinnovata attenzione, soprattutto per quanto riguarda l'impiego delle cinture nei sedili posteriori degli autoveicoli e dei dispositivi di ritenuta per bambini prevedendo, ove necessario, l'organizzazione di coordinate campagne di controllo ad elevato impatto, con l'impiego massiccio di controlli mirati, in aree ed orari in cui più elevato è il fenomeno del mancato utilizzo di tali dispositivi.

Considerato, altresì, che gli utenti vulnerabili della strada rappresentano ormai oltre il 50% delle vittime, con l'aumento del loro numero che riguarda in particolar modo gli utenti delle due ruote a motore, tenuti all'uso del casco protettivo, risulta indispensabile una rinnovata azione di prevenzione e repressione anche in questo ambito.

4. Lotta ai comportamenti che sono causa di distrazione

La distrazione alla guida si sta rivelando, soprattutto negli ultimi anni, la principale causa d'incidente stradale. In particolare, accanto a comportamenti collegati all'utilizzo scorretto dei dispositivi elettronici o di riproduzione sonora nei veicoli, preoccupa il fenomeno dell 'utilizzo scorretto dei telefoni cellulari e, soprattutto, degli smartphones che, in tal uni casi, costituiscono motivo di gravissimi incidenti.

Su questo fronte appare, perciò, necessario concentrare ogni sforzo nell'azione di contrasto che veda protagonisti non solo gli organi di polizia stradale istituzionalmente dedicati al controllo stradale, ma ogni operatore di polizia che, anche occasionalmente, si trovi a svolgere compiti di controllo del territorio. Anche in questo ambito, peraltro, appare indispensabile pianificare mirate azioni di controllo ad alto impatto su tutto il territorio nazionale, sollecitando ogni attore della sicurezza stradale alla promozione, nel proprio ambito operativo, di condotte virtuose adeguate.


5. Coordinamento delle azioni di contrasto da parte dei Prefetti
Gli ottimi risultati ottenuti per effetto dall'applicazione della citata Direttiva 14 agosto 2009, prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3, rendono necessario rinnovarne l'efficacia ed il vigore attraverso un più diretto coinvolgimento di tutti gli organi di Polizia Stradale operanti sul territorio, secondo il modello operativo e con le modalità proposte.

Si vorrà, perciò, dare ogni utile e nuovo impulso alla Conferenza provinciale permanente prevista dall'art. 11 del d.l.vo n. 300/1999 e successive modificazioni, nonché all'Osservatorio per il monitoraggio degli incidenti stradali - dipendenti, non solo dall'eccesso di velocità, ma anche dalla violazione delle altre norme di comportamento già più volte richiamate - mediante l'estensione del modello operativo utilizzato per il controllo della velocità. Si vorrà, altresì, avvalendosi della predetta Conferenza provinciale permanente, coordinare e pianificare tutte le risorse di contrasto disponibili sul territorio, riconoscendo alla Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, come già utilmente fatto per le azioni di contrasto degli eccessi di velocità, un ruolo di consulenza specialistica e di capofila nella pianificazione concreta dei servizi di controllo e nella raccolta dei relativi dati statistici.


* * *

I Signori Prefetti estenderanno il contenuto della Presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

Roma, 21 luglio 2017

Il Ministro: MINNITI


Allegato 1 omesso

...........................

Direttiva e protocollo operativo sugli autovelox

Direttiva del Ministero dell'Interno per un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade (14.08.2009)