sabato 22 luglio 2017

Modalità di versamento del contributo unificato per i ricorsi

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Modalità di versamento del contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al   giudice   amministrativo, per   i   ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per   i   ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana. (17A04960)
(GU n.167 del 19-7-2017)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico   delle   disposizioni   legislative   e regolamentari in materia di spese di giustizia»;
  Visto l'art. 192 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dall'art. 7, comma 8-ter, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197;
  Visto l'art. 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, come sostituito dall’art.  37, comma 6, lettera s), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, che, nel fissare la misura del contributo unificato dovuto per i ricorsi davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, individua, alla lettera e), l’importo da versare per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente;
  Visto il comma 10 dell'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in base al quale il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera s), è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di   previsione   del   Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa;
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi»;
  Visto il decreto legislativo 24 dicembre 2003, n.  373, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato»;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il Processo amministrativo telematico (PAT);
  Considerato che, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo è versato secondo modalità che devono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente del Consiglio di Stato;
  Considerato che, al fine di dare attuazione all'art. 192, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, essendo necessario individuare modalità di versamento esclusivamente telematiche anche per evitare fenomeni elusivi in   ordine   al versamento del contributo unificato dovuto per i giudizi dinanzi al giudice amministrativo, si rivela funzionale l’adozione del sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista;
  Ritenuto che nelle more dell’adeguamento infrastrutturale dei sistemi informativi debbano continuare a trovare applicazione le ordinarie modalità di versamento del medesimo contributo unificato;
  Sentito il presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1

  1. Il contributo unificato dovuto per i giudizi dinanzi al giudice amministrativo è versato tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente con le modalità telematiche rese disponibili dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari.
  2.  Nelle more dell’adeguamento infrastrutturale   dei   sistemi informativi, continuano a trovare applicazione le modalità di versamento del contributo unificato previste dall'art. 192, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
  3. Con protocollo di intesa tra il segretariato generale della giustizia amministrativa e l'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di gestione e di scambio dei dati relativi ai versamenti del contributo unificato di cui al presente decreto.

Art. 2

  1. Le modalità di versamento previste dall'art. 1 sono osservate anche per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, disciplinati dall’art.  23 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato dal regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.  455, e dall’art.  9 del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.
  2. L'accertamento, la riscossione, il contenzioso e i rimborsi inerenti al contributo unificato dovuto per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana sono curati, rispettivamente, dalla segreteria delle sezioni consultive   del Consiglio di Stato e dalla segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
  3. La gestione delle attività di cui al comma 2 decorre dal momento della ricezione della richiesta di parere, ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.  1199, dal momento del deposito diretto, da parte dell'interessato, di copia del ricorso presso il Consiglio di Stato o presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
  4.  Il ricorso, istruito dall’Amministrazione   competente, è trasmesso al Consiglio di Stato o al Consiglio di   giustizia amministrativa per la Regione Siciliana per la richiesta di parere, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono e con la ricevuta di versamento del contributo unificato   ove   allegata dall'interessato.

Art. 3

  1. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 27 giugno 2017

                                                  Il Ministro: Padovani

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2017  Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne previ.  n. 925