martedì 30 luglio 2013

“Autostop HD”,"VELOCAR RED&SPEED" e "KAPSCH CITY SOLUTION VT"

Decreto dirigenziale 29 luglio 2013 n.4612 - SODI SCIENTIFICA SPA - dispositivo “Autostop HD”: estenzione con spira virtuale.
Decreto dirigenziale 29 luglio 2013 n.4614 - VELOCAR SRL - dispositivo VELOCAR RED&SPEED: estensione alle applicazione ricadenti nelle previsioni dei commi 2 e 3 art. 146 decreto legislativo 285/1992.
Decreto dirigenziale 29 luglio 2013 n.4615 - KAPSCH TRAFFICOM SRL - dispositivo KAPSCH CITY SOLUTION VT: estensione alla versione con telecamera Kappa DX4-285 (+)CL.

sabato 27 luglio 2013

DISEGNO DI LEGGE: riforma del Codice della strada

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, il Consiglio ha approvato, il 26/07/2013, un disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del Codice della strada.
Il vigente codice della strada si sviluppa in 240 articoli, a cui si aggiungono i 408 del regolamento di esecuzione. Peraltro, dal 1992 ad oggi, lo stesso è stato oggetto di più di 70 interventi legislativi, di cui alcuni particolarmente incisivi (vedi ad esempio la legge n. 120 del 2010) che ne hanno compromesso l’organicità e la chiarezza.
Lo sche ma di disegno di legge in esame si prefigge di intervenire sul vigente codice della strada, non solo per razionalizzare i numerosi interventi legislativi sulla materia succedutisi nel tempo, ma anche per un intervento di “manutenzione normativa”.
All’esito di tale intervento normativo, il codice comprenderà solo alcune disposizioni generali e, con riferimento ai conducenti, le prescrizioni comportamentali e le relative sanzioni: un testo breve, comprensibile per tutti e non solo per gli addetti ai lavori, e sicuramente non meno efficace sotto il profilo della certezza del diritto e della tutela della sicurezza stradale.
Tale sche ma di disegno di legge, da un lato indica i criteri direttivi per la riscrittura delle disposizioni che dovranno essere contenute nei decreti legislativi modificativi dell’attuale codice, dall’altro prevede la delegificazione di quelle materie che, in ragione dell’esigenza di un continuo adeguamento alla normativa comunitaria, meglio si prestano ad essere regolamentate in fonti di natura secondaria o amministrativa, in modo da poter intervenire sulle stesse con procedure celeri e tempestive.

I principali interventi riguardano:
  • la revisione della disciplina sanzionatoria, con espressa previsione di specifiche misure di premialità in relazione a comportamenti virtuosi nonché, in linea di continuità con quanto fatto dal legislatore nel ddl di conversione del dl “Fare”, misure riduttive dell’entità delle sanzioni in caso di pagamento delle stesse entro tempi ristretti;
  • introduzione, anche con riferimento ai conducenti minori di età, dell’istituto della patente a punti, al fine di intervenire celermente  e preventivamente nell’educazione stradale dei giovani utenti della strada;
  • la previsione, che accoglie la richiesta dall’Associazione Vittime della Strada, di un coordinamento tra procedimento amministrativo e procedimento penale, al fine di evitare che le misure amministrative cautelari di sospensione della patente di guida perdano efficacia prima della definizione del procedimento penale. In tale modo chi è colto alla guida di un’autovettura sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e/o di alcool, non potrà riottenere la patente fino a quando non è definito il procedimento penale;
  • inasprimento delle sanzioni per comportamenti ritenuti particolarmente pericolosi per la sicurezza stradale e nei confronti dei recidivi;
  • semplificazione burocratica nella presentazione dei ricorsi avverso le sanzioni amministrativi distinguendo chiaramente gli ambiti di competenza tra ricorsi amministrativi (dinanzi al Prefetto) e giurisdizionali (dinanzi al Giudice di Pace);
  • l’adozione di misure di tutela dell’utenza debole, anche con riguardo a sistemi di maggiore visibilità notturna per i ciclisti;
  • disposizioni riguardanti la circolazione dei veicoli sulla rete stradale ed autostradale in presenza di condizioni atmosferiche particolarmente proibitive, spesso causa di gravi disastri stradali e fenomeni di paralisi e congestione del traffico;
  • progettazione e costruzione di strade più sicure con espressa previsione di una moderna segnaletica e la creazione di infrastrutture ed arredi finalizzati anche alla sicurezza degli utilizzatori a due ruote;
  • introduzione di disposizioni atte a favorire l’istallazione e la diffusione di sistemi telematici applicati ai trasporti ai fini della sicurezza della circolazione e in un’ottica di semplificazione delle procedure di accertamento delle violazioni.

Saranno disciplinati con lo strumento più snello del regolamento, o dell’atto amministrativo, e resteranno fuori dal nuovo codice, tutte le materie di carattere tecnico, soggette a frequenti aggiornamenti a seguito delle norme europee, in modo da poter intervenire sulle stesse in modo più celere.
Al fine di snellire i procedimenti ed alleggerire gli oneri amministrativi gravanti sull’utenza, il disegno di legge in esame prevede l’emanazione di decreti dirigenziali per le istruzioni attuative in relazione alle modalità di semplificazione delle procedure e di dematerializzazione della relativa documentazione.
 
 Link video di enrico Letta:

Codice Strada, "tuteliamo minori e ciclisti"

http://www.video.mediaset.it/video/tgcom24/ultimi_arrivi/401316/codice-strada-tuteliamo-minori-e-ciclisti-.html

venerdì 26 luglio 2013

Segnaletica di sicurezza Circolare n.30 del 16 luglio 2013

Con circolare n.30 del 16 luglio 2013 avente ad oggetto "Segnaletica di sicurezza - D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Allegato XXV – Prescrizioni generali. Uso e rispondenza dei pittogrammi con la norma UNI EN ISO 7010:2012 – Chiarimenti" vengono fornite indicazioni circa il corretto uso dei segnali di sicurezza, di cui all'Allegato XXV del D. Lgs. n.81/2008 e la loro rispondenza con quelli previsti dalla norma tecnica UNI EN ISO 7010:2012.

mercoledì 24 luglio 2013

Illegittimità Costituzionale dei controlli e delle sanzioni introdotte con il D.Lgs. 149/2011 e rafforzate con il D.L. 174/2012.

 Nelle regioni a Statuto speciale vengono considerati illegittimi anche i controlli degli Ispettori della Ragioneria Generale e l’intero apparato sanzionatorio per chi sfora il “Patto di Stabilità”, scompaiono quindi i tagli di spesa, il blocco dell’indebitamento e quello delle assunzioni, i tagli alle indennità.
Parimenti, anche le disposizioni di legge che autorizzano la Corte dei Conti alla procedura del cosiddetto “dissesto guidato” nei confronti degli enti locali, non trovano immediata applicazione.
Clicca qui per vedere la sentenza della Corte n. 219/2013

martedì 23 luglio 2013

Distruzione residui vegetali per mezzo della bruciatura.

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
CIRCOLARE 1 luglio 2013, n. 15.
Distruzione residui vegetali per mezzo della bruciatura.
Con nota n. 484492 del 21 settembre 2011 concernente
l’oggetto (allegato 1), questo servizio fitosanitario ha ema-
nato indicazioni sulle modalità di bruciatura di residui
vegetali, a seguito di specifiche prescrizioni fitosanitarie,
emesse in applicazione del decreto legislativo n. 214/2005.
Successivamente, il “Disciplinare regionale produzione
integrata - Norme tecniche di difesa integrata delle colture
e controllo delle infestanti” approvato con circolare n. 9
dell’11 aprile 2013, pubblicato nel sito istituzionale di que-
sto Assessorato e in corso di pubblicazione nella
Gazzetta
Ufficiale
della Regione siciliana, al paragrafo 1.1 Difesa fito-
sanitaria - bruciatura di residui, il cui testo di seguito si ri-
porta, ha regolamentato ulteriormente la materia:
“Bruciatura di residu”
Qualora fra gli interventi agronomici sia prevista la
bruciatura dei residui di potatura e parti di piante, quale
tecnica più efficace al fine di eliminare fonti di diffusione
di organismi nocivi, si precisa che tale pratica, nel rispet-
to della normativa vigente in materia di smaltimento di
rifiuti, è consentita esclusivamente se contemplata da una
specifica prescrizione fitosanitaria, emessa da un ufficio
del servizio 5 fitosanitario regionale. Eventuali segnala-
zioni di attacchi da parte dei suddetti organismi nocivi
devono essere trasmesse, con apposita richiesta scritta,
agli uffici fitosanitari competenti per provincia specifi-
cando:
— intestazione, ubicazione e recapito dell’azienda e
del titolare;
— superficie e coltura oggetto della segnalazione,
compresi dati catastali (foglio e particelle);
— sintomi riscontrati.
Alla segnalazione deve essere allegata una dichiarazio-
ne sostitutiva di atto notorio, che attesti la presenza del-
l’organismo nocivo riscontrato in azienda, nonché, ove
possibile, documentazione fotografica. Il competente uffi-
cio fitosanitario, prima di emettere l’eventuale prescri-
zione, potrà effettuare apposite verifiche in loco”.
A riguardo, fermo restando che la bruciatura dei
residui è prevista nelle schede colturali di difesa inte-
grata, per le colture interessate e gli organismi nocivi
individuati, si ribadisce che le piante, o loro parti, sog-
gette a prescrizioni fitosanitarie di distruzione, anche
per mezzo della bruciatura, non possono soggiacere alla
normativa nazionale sui rifiuti agricoli, nel rispetto del
criterio della prevalenza della normativa comunitaria sul-
l’ordinamento statale e dell’esigenza della tutela dell’in-
teresse pubblico.
Pertanto, in linea generale, eventuali segnalazioni agli
uffici fitosanitari concernenti la materia in questione,
dovranno essere formulate nel rispetto delle procedure
sopra indicate, avendo riguardo, in ogni caso, di rispetta-
re le modalità di comportamento previste per i soggetti
interessati, al fine di scongiurare ogni rischio d’incendio,
le cui responsabilità, com’è ovvio, sono individuate dal
codice penale.
Infine, si precisa che prima di procedere, ove pre-
scritto, alla bruciatura dei residui vegetali, i soggetti inte-
ressati sono tenuti ad informare gli uffici di zona del
Corpo forestale della Regione siciliana, che potrà disporre
le opportune verifiche.
L’Assessore
: CARTABELLOTTA

Annullamento automatico delle cartelle di pagamento per debiti fiscali di modesta entità iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999

Dal 1° luglio le cartelle di pagamento inferiori a 2 mila euro, relative ai ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, saranno annullate automaticamente Questo significa, in parole povere, che tutte le richieste di pagamento inviate da Equitalia ai contribuenti, e che si riferiscano a ruoli anteriori al 1999 fino a 2000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzini), saranno “condonate” e non dovranno più essere pagate (per maggiori informazioni, leggi l’articolo “Annullati automaticamente i debiti con Equitalia fino a 2000 euro”).

Di seguito la circolare della Ragioneria Generale dello Stato Circolare del 7 giugno 2013, n. 29

1. INDICAZIONI OPERATIVE

Stante la portata delle disposizioni recate dall’articolo 1, commi 527 e 528, della legge n. 228/2012, si chiede a codeste Amministrazioni di voler invitare i rispettivi enti vigilati a valutare i potenziali riflessi derivanti dall’applicazione dell’annullamento automatico dei crediti, di importo sino a duemila euro, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999.

Si segnala l’opportunità di raccomandare ai medesimi enti, ove l’automatico annullamento riguardasse partite creditorie ancora realizzabili, di attivarsi prontamente per il ritiro dei ruoli concernenti i crediti di cui trattasi, già trasmessi a suo tempo all’agente della riscossione, notificando, se del caso, al debitore un atto ingiuntivo, idoneo ad interrompere i termini di prescrizione, in modo da poter riprendere l’attività di riscossione coattiva dopo la richiamata data del 1° luglio 2013.

È appena il caso di soggiungere che, nel caso di crediti ancora oggetto di contestazione giudiziale, non sarà normalmente necessario procedere alla notifica di un ulteriore atto ingiuntivo, essendo sospesa per tutta la durata del giudizio la decorrenza dei termini di prescrizione.

I rappresentanti di questo Ministero nei collegi dei revisori o sindacali presso gli enti ed organismi pubblici, cui la presente è indirizzata per conoscenza, avranno cura di verificare se sussistano i presupposti per attivare i descritti interventi di salvaguardia e tutela da parte degli enti interessati, anche in ordine al corretto mantenimento in bilancio delle partite di credito riconducibili alle fattispecie in esame.

Tratto da  http://insiemeconsumatori.eu/
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 Vedi anche:

FISCALITA' LOCALE E LEGGE DI STABILITA' 2013 - Anci Sicilia



Articolo 1, commi 527 e 528, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) – Annullamento delle cartelle di pagamento in ruoli esecutivi sino al 31 dicembre 1999.

La circolare n. 29 del 7 giugno 2013 fornisce indicazioni operative in merito alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 527 e 528 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) in ordine ai potenziali riflessi derivanti dall'applicazione dell'annullamento automatico dei crediti, di importo sino a duemila euro, iscritti in ruoli esecutivi fino al 31 dicembre 1999.

Attuazione della trasparenza

Circolare n° 2 del 2013: D.lgs. n. 33 del 2013 - Attuazione della trasparenza (pdf)
Allegato (pdf)
D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
In attesa di registrazione da parte della Corte dei conti

Intesa 5 luglio 2012 Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali - Posteggi per l'esercio di commercio in aree pubbliche

L'intesa 5 luglio 2012 adottata dalla Conferenza Unificata Stato- Regioni- e Autonomie locali, ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2013, n.79) stabilisce i nuovi criteri da applicare nelle procedure di assegnazione per i posteggi di aree pubbliche per l'esercio di commercio, in attuazione dell'articolo 70, comma 5 del Dlgs 26 marzo 2010, n. 59 sui servizi nel mercato interno.

Gazzetta Ufficiale 4/4/2013, n.79 - Conferenza Unificata, intesa 5 luglio 2012

Autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada

lunedì 22 luglio 2013

Imprese: Dossier su semplificazione e liberalizzazione mercato dei servizi

(regioni.it) Pubblicata l’edizione 2013 del “Dossier sulle imprese e la semplificazione degli oneri amministrativi e la liberalizzazione del mercato dei servizi” (il primo studio è stato pubblicato il 23 gennaio 2012, cfr. “Regioni.it” n. 1957).
Il Dossier - elaborato dalla Segreteria della Conferenza in collaborazione con la Commissione Attività produttive - è diviso in sei sezioni.
1. Sportello Unico Attività Produttive
2. Avvio ed esercizio dell’attività
3. Certificazioni delle imprese e acquisizioni d’ufficio (modifiche al DPR 445/2000)
controlli e sanzioni
4. Comunicazioni Telematiche tra PP.AA. e tra imprese e PP.AA.
5. Norme sul procedimento amministrativo
6. Misurazione Oneri Amministrativi (MOA) e altre misure di semplificazione.
Ciascuna sezione contiene una “guida ragionata” delle diverse disposizioni normative con i link diretti agli articoli delle norme citate. Inoltre, continua ad essere riportata tutta la normativa citata del periodo 2008- 2012 e, per semplificarne la lettura, anche gli abstract dei diversi articoli di legge.
“Si è ritenuto opportuno – si legge nella introduzione - predisporre una versione aggiornata del Dossier elaborato lo scorso anno, quale strumento da mettere a disposizione degli Assessori e dei tecnici per agevolare la lettura delle disposizioni introdotte nell’ordinamento in tema di semplificazione, segnalando le recenti innovazioni legislative che in parte hanno contribuito a correggere sovrapposizioni e incoerenze derivanti dalle diverse disposizioni normative previgenti riportate nel precedente Dossier.
Le novità più significative a cui si fa riferimento sono contenute nei decreti “Libera Italia” e “Semplifica Italia” che, oltre ad introdurre interventi diretti di semplificazione, hanno rappresentato l’occasione per instaurare una collaborazione stabile tra Stato, Regioni ed Enti Locali per la definizione degli ambiti di intervento e delle iniziative legislative e/o amministrative più opportune. L’Accordo sottoscritto in Conferenza Unificata lo scorso 10 maggio 2012 e il Tavolo interistituzionale costituito presso la Presidenza del Consiglio, in attuazione dello stesso, sono gli strumenti operativi scelti per attuare la leale collaborazione nonché per attivare le necessarie sinergie fra tutti i livelli di governo in materia di semplificazione”.

Imprese: Dossier semplificazione oneri amministrativi e liberalizzazione mercato servizi (giugno 2013) ( red / 26.06.13 )

Non è soggetto ad autorizzazione (ora SCIA) il forno utilizzato esclusivamente per la produzione di pane destinato al consumo domestico in proprio.

N. 03921/2013REG.PROV.COLL.
N. 09045/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9045 del 2007, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Sannino Anna;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE III n. 08327/2006, resa tra le parti, concernente autorizzazione realizzazione forno ad uso casalingo

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2013 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato Collabolletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il presente contenzioso trae origine dal provvedimento del Prefetto di Napoli 3 ottobre 2002, n. 13045, che in applicazione della legge n. 1002/1956 sulla panificazione, ha disposto la chiusura di un forno asseritamente esercito senza le necessarie autorizzazioni.
Su ricorso dell’interessata, il T.A.R. Napoli ha annullato il provvedimento, avendo ritenuto fondata e assorbente la censura riferita alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento (art. 7, legge n. 241/1990).
In proposito, il T.A.R. ha osservato che nella fattispecie si dibatteva, fra l’altro, se il forno in questione fosse effettivamente gestito a guisa di pubblico esercizio. Invero l’interessata sosteneva che il forno era utilizzato esclusivamente per uso familiare, e che pertanto non fosse soggetto alla legge n. 1002/1956, che riguardava esclusivamente la panificazione per il commercio al pubblico.
Tale essendo il punto controverso, il T.A.R. ha concluso che il provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere adottato se non previo avviso ai sensi dell’art. 7, legge n. 241/1990.
2. L’Amministrazione dell’Interno ha proposto appello.
L’appellata, già ricorrente, non è costituita.
3. Il Collegio osserva, preliminarmente, che si potrebbe mettere in dubbio la permanenza dell’interesse del Ministero alla decisione.
Ed invero, l’amministrazione, appellando, non ha chiesto la sospensione della sentenza, mostrando così di non avere un immediato interesse a mantenere esecutivo il provvedimento annullato dal T.A.R.; e a quanto pare non ha neppure riaperto il procedimento, al fine di reiterare l’atto impugnato, premettendo questa volta l’avviso alla parte.
Del resto, la legge n. 1002/1956 era stata abrogata con il decreto legge n. 223/2006, vale a dire prima ancora della proposizione dell’appello.
4. Prescindendo, tuttavia, dalla verifica dell’ammissibilità dell’appello (ovvero della sua procedibilità), l’appello stesso risulta manifestamente infondato.
Ed invero, l’appellante concentra la sua impugnazione intorno alla tesi che nella fattispecie l’avviso del procedimento non fosse necessario, in quanto l’intervento repressivo del Prefetto era vincolato.
In proposito, questo Collegio osserva che la natura vincolata dell’atto è sostenibile, sempreché, però, in punto di fatto si ritenga realizzata la fattispecie dell’esercizio abusivo di un panificio.
Ma, come osservato nella sentenza del T.A.R., proprio questo estremo di fatto era il punto controverso, in quanto l’allora ricorrente contestava che si trattasse di un pubblico esercizio di panificio e asseriva che il forno era utilizzato esclusivamente per la produzione di pane destinato al consumo domestico in proprio.
Eventuali accertamenti in senso contrario si sarebbero dovuti effettuare in contraddittorio.
5. L’appellante sostiene che in forza dell’art. 4 della legge n. 1002/1956 è (o era) soggetta ad alcuni controlli amministrativi (comunque non all’intera disciplina) anche l’attività di panificazione per «privati consumatori diretti».
Ad avviso del Collegio, il richiamo di questa disposizione non è pertinente.
Premesso che l’insieme della legge n. 1002/1956 ha per oggetto l’attività di panificazione per il commercio al pubblico (e quindi non per l’autoconsumo familiare), la fattispecie considerata dall’art. 4 riguarda quella peculiare attività (pur essa commerciale, ossia svolta a pagamento) che consiste nel procedere alla sola cottura di pane già confezionato da privati committenti, che poi ne saranno anche i consumatori. Ciò si evince in modo non equivoco dal testo dell’art. 4 che è del seguente tenore: «I forni adibiti alla sola cottura del pane per conto di privati consumatori diretti e da questi direttamente confezionato ed approntato per la cottura, sono soggetti a licenza...».
6. In conclusione, l’appello va respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 
 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Le divise nel (tele)obiettivo. Massì finiamola, trasformiamo l'illegalità in legalità....

Le divise nel (tele)obiettivo Massì finiamola, trasformiamo l'illegalità in l.. - A.S.A.P.S. Il Portale della Sicurezza Stradale.

Le amministrazioni posso fruire senza oneri dei database per lo svolgimento dei compiti istituzionali

Vedi anche parere del 31 gennaio 2013 reso dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna Deliberazione n. 37/2013/PAR - Regione Emilia-Romagna

Se l'imputato elegge domicilio presso l'avvocato di fiducia la notifica deve avvenire ai sensi dell'art. 161 comma 1° e non comma 4°

Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 17 luglio 2013, n. 30810

Fatto e diritto

M.L. , parte civile costituita nel procedimento a carico di B.E. per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 581, 594 commi 1 e 4, 612 comma 1 c.p., ricorre avverso la sentenza 25.3.11 del Tribunale di Forlì che ha annullato quella in data 25.2.10 del Giudice di pace di Bagno di Romagna con la quale l’imputato è stato condannato alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni, in favore della parte civile, liquidati in complessivi Euro 500,00.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione di legge, per avere il giudice di secondo grado annullato la sentenza del giudice di pace erroneamente rilevando che l’imputato non aveva “avuto conoscenza del giudizio atteso che la notifica è stata fatta presso il proprio avvocato di fiducia e che l’art.39 co. 2 d.lvo. 28 aprile 2000, n.274 prescrive l’annullamento della sentenza ove la notifica del giudizio avvenga nei termini di cui all’art. 161, co. 4, c.p.p.”, laddove invece nel primo interrogatorio delegato, in data 31.1.07, il B. aveva nominato di fiducia l’Avv. Cappelli Renato del Foro di Forlì, presso il cui studio l’imputato aveva eletto il domicilio, sì che il decreto di citazione a giudizio correttamente era stato notificato presso il domicilio eletto, non quindi ai sensi dell’art.161, comma 4, c.p.p., ed il B. aveva anche mantenuto i contatti con il proprio difensore, come risultava dalla missiva in data 25.2.09 inviata dal predetto legale al Giudice di pace di Bagno di Romagna.
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
L’art. 39, comma 2, del d.lg.vo n.274/2000, impone al giudice di appello l’annullamento della sentenza impugnata, oltre che nei casi previsti dall’art. 604 c.p.p., allorché l’imputato, contumace in primo grado, provi l’impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore “o per non aver avuto conoscenza del provvedimento di citazione a giudizio, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa”, ovvero, “quando l’atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4, e 169 del codice di procedura penale, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento”.
Nella specie, il tribunale ha disposto l’annullamento della sentenza di primo grado ritenendo che l’imputato, rimasto contumace, non abbia avuto conoscenza del giudizio “atteso che la notifica è stata fatta presso il proprio avvocato di fiducia e che l’art. 39 2 comma d.lvo. 28 agosto 2000, n.274 prescrive l’annullamento della sentenza se la notifica del giudizio avvenga nei termini di cui all’art. 161, co. 4, c.p.p.”.
È evidente l’errore in cui è incorso il tribunale, avendo ravvisato un caso di mancata incolpevole conoscenza del giudizio di primo grado per essere la notifica del decreto di citazione a giudizio avvenuta presso il difensore di fiducia, ai sensi del comma 4 dell’art. 161 c.p.p..
Senonché, come risulta dagli atti, la notifica in argomento non è stata eseguita ai sensi del comma 4 dell’art.161 c.p.p., bensì ai sensi del comma 1 del detto articolo, dal momento che il B. , in sede di interrogatorio delegato, avvenuto il 31.1.07, ha espressamente eletto il domicilio presso lo studio del proprio difensore di fiducia, Avv. Renato Cappelli, in Forlì, via Allegretti, n.7, ed è presso tale studio legale che è avvenuta la rituale notificazione, in data 30.10.08, dell’avviso dell’udienza di comparizione presso il Giudice di pace di Bagno di Romagna per il 26.2.09.
Nessuna nullità si è quindi verificata per l’emissione della citazione a giudizio ai sensi dell’art. 49 del d.lg.vo n.274/2000 e quindi l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Forlì per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Forlì per il giudizio.

Responsabilità dai sinistri stradali.Apprezzamento del giudice del merito

Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 17 luglio 2013, n. 17460

Fatto e diritto

Considerato:
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:
1. A..G. conveniva davanti al tribunale di Torino, S..C. , quale proprietaria di autovettura Punto e l’assicuratrice Società Reale Mutua Assicurazioni, per sentirli condannare in solido al risarcimento del danno alla persona subita nel mentre su un motociclo veniva investito dall’auto della C. .
Il tribunale dichiarava la responsabilità della C. e condannava le convenute in solido al pagamento della somma di Euro 158.674,92, per danni alla persona subiti dall’attore.
La Corte di appello di Torino, adita sia dall’attore che dall’assicuratrice, riteneva il concorso di colpa del danneggiato attore nella misura del 20% e condannava in solido le convenute al pagamento del danno non patrimoniale in Euro 94.287,60 e quello non patrimoniale in Euro. 134.222,49, oltre interessi e spese.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.A. .
Non hanno svolto attività difensiva le intimate.
2. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione agli artt. 1223, 2043, 2056 2057, 112, 115 1 116 c.p.c..
Assume il ricorrente che è manifestamente illogico il percorso giuridico logico adottato dal giudice in merito alla ripartizione delle quote di concorsualità, attribuendo al ciclomotore una determinata velocità sulla esclusiva valutazione delle tracce di frenata, con incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi.
Inoltre il ricorrente lamenta che la corte ha omesso di considerare le deposizioni dei testi S. e Sa. .
2. Il motivo è manifestamente infondato.
Infatti, come costantemente affermato da questa Corte, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici (Cass. 2/03/2004, n.4186; Cass. 25/02/2004, n.3803; Cass.30/01/2004, n.1758; Cass. 05/04/2003, n. 5375).
Nella fattispecie la sentenza impugnata, fondandosi sia sul rapporto dei vigili urbani, che sulla deposizione del vigile M. ha rilevato l’esistenza di una traccia di frenata di ben m. 15,08, ed utilizzando le nozioni di comune esperienza, a cui il giudice ben può riportarsi, ha ritenuto che la velocità del ciclomotore fosse piuttosto elevata con una condotta non prudenziale ed adeguata alle condizioni di circolazione e che tale velocità aveva influito sull’eziologia dello scontro e sulle conseguenze.
Tale motivazione è immune da vizi di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, rilevabili in questa sede di legittimità.
3. Quanto alla mancata rilevanza assegnata alle prove testimoniali, rispetto alle risultanze del rapporto dei verbalizzanti, va osservato che al giudice del merito spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).
4. Va inoltre osservato che l’apprezzamento del giudice del merito circa le modalità di un incidente stradale, il comportamento delle persone in esso coinvolte, le singole violazioni compiute dalle medesime, e, in particolare, la valutazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente nella produzione dell’evento dannoso, costituiscono altrettanti giudizi di fatto, incensurabili in sede di legittimità, ove risultino immuni da errori logici e giuridici (Cass. n. 9040 del 15/04/2010; 15809 del 11/11/2002).
Sulla base di quanto sopra detto va, quindi, rigettato il ricorso”.
Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve, perciò, essere rigettato;
che nessuna statuizione vada emessa per le spese processuali;
visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

La sosta nella corsia d'emergenza è consentita solo 3 ore e se c'è avaria.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 10 maggio – 8 luglio 2013, n. 16953
Presidente Settimj – Relatore Giusti

Fatto e diritto

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 28 dicembre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.:
“Il Giudice di pace di Vercelli, con sentenza depositata il 17 marzo 2008, ha rigettato l'opposizione proposta da M.G.C. avverso il verbale in data 3 ottobre 2007, con cui la Polizia stradale di Alessandria/Casale Sud gli aveva contestato la violazione dell'art. 176, commi 1 e 2, del codice della strada, per avere circolato lungo la corsia per la sosta di emergenza lungo l'(…).
Il Tribunale di Vercelli, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 7 gennaio 2011, ha rigettato l'appello del M. .
Per quanto qui ancora rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che, non avendo la parte istante reiterato le richieste istruttorie all'udienza di precisazione delle conclusioni, a fronte della formulazione di conclusioni e specifiche per il resto, le istanze predette devono intendersi rinunciate.
Inoltre, il Tribunale - premesso che l'appellante non ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dagli agenti verbalizzanti e fatta propria dal giudice di primo grado - ha escluso l'esistenza della scriminante putativa dello stato di necessità, osservando che costituiva comportamento esigibile dal M. , autotrasportatore di professione, il rispetto delle prescrizioni del codice della strada per l'ipotesi di avaria del mezzo, che gli imponevano di fermarsi sulla corsia per la sosta di emergenza, ove avrebbe potuto sostare fino ad un massimo di tre ore, segnalare la presenza del veicolo in avaria con gli strumenti prescritti e, non essendo in grado di porre rimedio all'avaria da se medesimo, chiamare il soccorso stradale.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale il M. ha proposto ricorso, con atto notificato all'Avvocatura distrettuale il 22 febbraio 2012, sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell'interno e la Prefettura di Vercelli hanno resistito con controricorso.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dai controricorrenti. Invero, il ricorso è stato notificato nei termini, mentre la nullità della notifica, derivante dall'essere stata effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale, è stata sanata dall'avere le intimate Amministrazioni statali resistito con controricorso. Passando all'esame del ricorso, con il primo mezzo ci si duole della mancata ammissione delle istanze istruttorie reiterate e dedotte nell'atto di appello, con particolare riguardo alla richiesta di c.t.u. ed al rinnovo dell'escussione testimoniale dell'agente scelto S.V..
La censura è infondata, essendosi la sentenza impugnata attenuta al principio secondo cui le istanze istruttorie, non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, le quali non vengano riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, cosi da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione (Cass., Sez. III, 27 aprile 2011, n. 9410).
Il secondo motivo (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riguardo alla sussistenza nel caso di specie delle condizioni per ritenere lecita la condotta contestata al conducente) appare inammissibile, perché mira ad una revisione del giudizio di fatto e ad una lettura delle emergenze processuali diversa da quella alla quale è pervenuto, con logica e congrua motivazione, il giudice del merito.
Il terzo mezzo, con cui si censura la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del secondo grado, è infondato, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, per esservi rigettato”.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalle Amministrazioni controricorrenti, liquidate in Euro 1.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Patente di guida della categoria A2. Potenza massima. Chiarimenti.

Patente di guida della categoria A2. Potenza massima. Chiarimenti.

Decreto del fare, tutte le novità sugli sconti sulle multe, pagamento elettronico, notifiche via PEC

Il c.d. "Decreto del Fare", composto da 86 articoli, è quasi in dirittura di arrivo.In questi giorni è stato modificato dalle varie commissioni parlamentari e si aspetta, a breve, la conversione definitiva in legge.
Il suddetto provvedimento ci fa realmente capire, a mio avviso,  come vengono affrontati certi argomenti nel nostro paese e semmai ve ne fosse bisogno, dimostra, l'assoluta incapacità e inettitudine del nostro governo ad affrontare alcune problematiche.
Infatti, dopo che la c.d. Miniriforma si è persa per strada (5361 Valducci), che lo sconto sulle multe si arenava più volte per inspiegabili motivi e perfino la notifica dei verbali tramite posta elettronica certificata appariva come specchietto per le allodole, con una nuova mossa a sorpresa (spinta a quanto pare da LUPI), in sede di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (G.U. 21-6-2013, n. 144, s.o. n. 50), viene inserito tutto il pacchetto.

Peccato che il provvedimento, in alcuni punti, presenta  delle criticità non di poco conto (per es. si rischia di applicare uno sconto a chi non ne ha diritto).

Puoi vedere qui nel dettaglio tutte le modifiche introdotte all'art. 202 del C.d.S dal c.d. "Decreto del Fare" modificato all'ultimo momento ed in attesa di approvazione definitiva.
Mario Serio

Riproduzione Riservata

venerdì 19 luglio 2013

Parma:Polizia locale, approvata la riforma. Ferrari: 'Riconosciuto ruolo in situazioni di emergenza"

Polizia locale, approvata la riforma. Ferrari: 'Riconosciuto ruolo in situazioni di emergenza"

Durc

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 marzo 2013
Rilascio del documento unico di regolarita' contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. (13A06078) (GU Serie Generale n.165 del 16-7-2013)

Anticorruzione: Delibera Civit n. 57/2013

: in tema di applicabilità del d. lgs. n. 39/2013 ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti o forme associative tra Comuni della medesima regione aventi la medesima popolazione

LA COMMISSIONE

Rilevato che sono pervenuti i seguenti quesiti in ordine all’applicabilità delle norme su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto private in controllo pubblico ai Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti o forme associative tra Comuni della medesima regione aventi la medesima popolazione:

1. Nota del 15 giugno 2013 del Segretario generale del Comune di Bibbiano (RE) (popolazione inferiore ai 15.000 abitanti) con la quale si chiede alla Commissione se vi sia incompatibilità tra l’incarico di responsabile del servizio assetto ed uso del territorio e dell’ambiente del Comune di Bibbiano e la carica di assessore esterno di un comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Inoltre, lo stesso Segretario chiede se vi sia incompatibilità con la posizione rivestita da tale dipendente e la sua nomina a Presidente del Consiglio di amministrazione dell’azienda speciale consortile trasporti di Reggio Emilia.

2. Nota del 10 giugno 2013 del Segretario comunale del Comune di Pandino (CR) con la quale si chiede alla Commissione se l’incarico di Presidente dell’azienda speciale sia conferibile ad un consigliere comunale del Comune di Pandino, comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, che ha rassegnato le propri dimissione prima della nomina.

3. Nota del 14 giugno 2013 del Sindaco del Comune di Valverde (CT), con la quale si chiede alla Commissione se l’incarico di Assessore di un Comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti sia conferibile ad un dottore commercialista e revisore contabile che ricopre il ruolo di componente del collegio sindacale di una società a totale capitale pubblico di cui il citato Comune di Valverde sia socio azionista.

RILEVATO CHE

- il limite di popolazione di 15.000 abitanti è espressamente previsto dall’art. 7, commi 1 e 2 lett. a) e d); dall’art. 8, comma 5; dall’art.11, comma 2 lett. b); comma 3 lett. b) e c); dall’art. 12 comma 3 lett. b) comma 4 lett. b) e c); dall’art. 13 commi 2 lett. b) e c) e 3 e dall’art. 14, comma 2 lett. b) e c) del decreto legislativo n. 39/2013;


RILEVATO CHE

- le ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di cui agli artt. 3, 4 e 9 del citato decreto legislativo, non fanno espresso riferimento a tale limite di popolazione;


ESPRIME L’AVVISO CHE

Le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 7, commi 1 e 2 lett. a) e d); art. 8, comma 5; art.11, comma 2 lett. b); comma 3 lett. b) e c); art. 12 comma 3 lett. b) comma 4 lett. b) e c); art. 13 commi 2 lett. b) e c) e 3; art. 14, comma 2 lett b) e c) del decreto n.39/2013) trovano applicazione – ¬secondo l’ espressa previsione del decreto legislativo – soltanto ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o forme associative tra Comuni della medesima regione aventi la medesima popolazione;

Le disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui agli artt. 3, 4 e 9 del citato decreto legislativo n. 39/2013 trovano generale applicazione.

Roma, 11 luglio 2013


Romilda Rizzo

Delibera n. 57/2013 – formato PDF (65 Kb)

Delibera n. 57/2013 – formato PDF scansionato (46 Kb)

Immatricolazione di veicoli per uso esclusivo dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5

Prot. n. 18003                                                                                                     Roma, 10 luglio 2013


OGGETTO: Immatricolazione di veicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale.

Com´è noto, con decreto dirigenziale 20 febbraio 2003, così come modificato dal dai decreti  dirigenziali 11 aprile 2003 e 16 marzo 2004, è stata introdotta, a norma dell´art. 203, comma 2, let. ii), c.d.s., la disciplina tecnica ed amministrativa degli autoveicoli ad uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o dei servizi di polizia locale.

In forza di detta disciplina, i predetti veicoli, definiti "autoveicoli per uso speciale della polizia locale" sono stati ricondotti nella categoria degli autoveicoli di cui all´art. 54, comma 1, let. g), c.d.s. e si caratterizzano per essere dotati di attrezzature e apparecchiature permanentemente installate al loro interno e finalizzate allo svolgimento dei compiti d´istituto dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale.

Ciò premesso, è stato qui segnalato che le attuali procedure informatiche non consentono di apporre sulla carta di circolazione dei veicoli in oggetto la dicitura "autoveicoli per uso speciale della polizia locale", ancorché nelle righe descrittive sia annotata l´installazione permanente delle speciali attrezzature ed apparecchiature richiamate dal decreto dirigenziale 20 febbraio 2003; con la conseguenza che, in sede di iscrizione nel pubblico registro automobilistico, non verrebbe applicata la riduzione dell´imposta IPT prevista dall´art. 56, comma 6, del decreto legislativo n. 446/1997.

Al riguardo, nelle more dell´adeguamento delle mappe di immatricolazione attualmente in uso, si chiarisce che i veicoli in esame, alla luce della disciplina richiamata, sono da ritenersi ad uso speciale e, in quanto tali, soggiacciono al regime giuridico vigente per detta categoria di veicoli.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. arch. Maurizio Vitelli

 
Foto tratta da:www.valledeilaghi.it

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 febbraio 2003
Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale.
(Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19/3/2003)
 
IL CAPO
del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 e successive modifiche;
Visto l'art. 54, comma 1, lettera g) del nuovo codice della strada che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale;
Visto l'art. 203, comma 2, lettera ii) del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la facolta' di riconoscere nuove tipologie di autoveicoli dotati di attrezzature idonee per l'uso speciale;
Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale;
Decreta:
Art. 1
Classificazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale
Gli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, rientrano nella categoria degli autoveicoli definita all'art. 54, comma 1, lettera g) del nuovo codice della strada, quali "autoveicoli per uso speciale della polizia locale" e sono caratterizzati dalla presenza di attrezzature e apparecchiature permanentemente installate all'interno del veicolo e finalizzate allo svolgimento dei compiti d'istituto dei corpi o servizi di polizia locale.
Art. 2
Rispondenza a norme generali
Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale, in relazione alla loro morfologia e massa, debbono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionali M od N, di cui all'art. 47 del nuovo codice della strada.
Art. 3
Caratteristiche costruttive o di allestimento specifiche
Gli autoveicoli ad uso speciale della polizia locale, all'atto della richiesta di omologazione del tipo o dell'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, debbono essere dotati di: attrezzature e/o apparecchiature e/o allestimenti di vario genere, permanentemente installati all'interno del veicolo e finalizzati allo svolgimento dei compiti di istituto dei corpi o servizi di polizia locale;
impianto elettrico, asservito alle apparecchiature, realizzato con adeguate protezioni, certificato dall'allestitore ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994;
materiali di rivestimento ignifughi o autoestinguenti, certificati da apposita dichiarazione rilasciata dall'allestitore; idoneo estintore.
Gli stessi autoveicoli, a richiesta del corpo o servizio di polizia locale, possono essere equipaggiati con:
dispositivo acustico supplementare di allarme e dispositivo supplementare di segnalazione a luce lampeggiante blu, previsti dall'art. 177 del nuovo codice della strada;
scritte, simboli, indicazioni o segni distintivi sulla carrozzeria per l'individuazione del corpo o servizio di polizia locale, in conformita' a quanto previsto da specifiche regolamentazioni regionali;
grigliature amovibili esterne di protezione dei finestrini laterali e posteriore, che garantiscano, comunque, il rispetto del campo di visibilita' posteriore del conducente.
(( Art. 4
(Destinazione degli autoveicoli per uso speciale della polizia locale)
Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale, immatricolati secondo i criteri e le modalita' previste dagli articoli 84, 91 e 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, sono utilizzati esclusivamente dal corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione. Gli stessi autoveicoli, qualora dimessi dal servizio, possono essere reimmatricolati subordinatamente: al ripristino della loro conformita' al tipo di veicolo dal quale derivano, se sono stati realizzati per allestimento di veicoli omologati; ovvero, alla rispondenza alle pertinenti norme di omologazione applicabili ai veicoli dette categorie M od N, in vigore alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli. ))
[ Art. 4
Destinazione degli autoveicoli per uso speciale della polizia locale.
Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale sono utilizzati esclusivamente dal corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione.
Gli stessi autoveicoli, qualora dismessi dal servizio, possono essere reimmatricolati subordinatamente:
al ripristino della loro conformita' al tipo di veicolo dal quale derivano, se sono stati realizzati per allestimento di veicoli omologati, ovvero:
alla rispondenza alle pertinenti norme di omologazione applicabili ai veicoli delle categorie M od N, in vigore alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli.
] Art. così sostituito dal D.D. 11.04.2003.
[ Art. 4 - Prescrizioni per l'immatricolazione - Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale sono immatricolati esclusivamente a nome dell'ente di appartenenza del corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione.
Gli stessi autoveicoli, qualora dismessi dal servizio, possono essere reimmatricolati subordinatamente:
al ripristino della loro conformita' al tipo di veicolo dal quale derivano, se sono stati realizzati per allestimento di veicoli omologati;
ovvero, alla rispondenza alle pertinenti norme di omologazione applicabili ai veicoli delle categorie M od N, in vigore alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli.
]
Roma, 20 febbraio 2003
Il capo del Dipartimento: Fumero
N.B.: Le modifiche apportate dal Decreto Dirigenziale 16.03.2004, sotto riportato, sono in grassetto corsivo tra parentesi tonde (( ... )).
I testi precedenti sono, invece, riportati in corsivo tra parentesi quadre [[ ... ]] .
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 aprile 2003
Modifica al decreto 20 febbraio 2003 recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale.
(Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28/4/2003)
 
IL CAPO
del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Visto il decreto dirigenziale 20 febbraio 2003;
Considerata l'esigenza di consentire l'immatricolazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, con le modalita' previste dagli articoli 91 e 93 del nuovo codice della strada;
Decreta:
Art. 1
L'art. 4 del decreto dirigenziale 20 febbraio 2003 e' sostituito dal seguente articolo:
Destinazione degli autoveicoli per uso speciale della polizia locale.
Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale sono utilizzati esclusivamente dal corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione.
Gli stessi autoveicoli, qualora dismessi dal servizio, possono essere reimmatricolati subordinatamente:
al ripristino della loro conformita' al tipo di veicolo dal quale derivano, se sono stati realizzati per allestimento di veicoli omologati, ovvero:
alla rispondenza alle pertinenti norme di omologazione applicabili ai veicoli delle categorie M od N, in vigore alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli.
Roma, 11 aprile 2003
Il capo del Dipartimento: Fumero
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 marzo 2004
Rettifica all'art. 4 del decreto 20 febbraio 2003, recante la «Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale».
(Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/3/2004)
  IL CAPO
del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Visto il decreto dirigenziale 20 febbraio 2003, recante la «Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale»;
Visto il decreto dirigenziale 11 aprile 2003, il quale ha introdotto modifiche al citato decreto dirigenziale 20 febbraio 2003;
Ritenuta l'esigenza di consentire l'immatricolazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dai corpi o servizi di polizia locale, con le modalita' e i criteri previsti dagli articoli 84, 91 e 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1
1. L'art. 4 del decreto dirigenziale 20 febbraio 2003, come modificato dal decreto dirigenziale 11 aprile 2003, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Destinazione degli autoveicoli per uso speciale della polizia locale). - Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale, immatricolati secondo i criteri e le modalita' previste dagli articoli 84, 91 e 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, sono utilizzati esclusivamente dal corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione. Gli stessi autoveicoli, qualora dimessi dal servizio, possono essere reimmatricolati subordinatamente: al ripristino della loro conformita' al tipo di veicolo dal quale derivano, se sono stati realizzati per allestimento di veicoli omologati; ovvero, alla rispondenza alle pertinenti norme di omologazione applicabili ai veicoli dette categorie M od N, in vigore alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli.».
Roma, 16 marzo 2004
Il capo Dipartimento: Fumero


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giovedì 18 luglio 2013

Piemonte:nuova legge sulla panificazione (sanzione di cinque mila euro in assenza di SCIA)

REGIONE PIEMONTE BU29 18/07/2013
Legge regionale 16 luglio 2013, n. 14.
Norme in materia di panificazione.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Oggetto)
1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, favorisce, nell'ambito della
promozione delle attività produttive, nonché della tutela della qualità del patrimonio alimentare,
l'attività di panificazione attraverso interventi finalizzati al suo sviluppo e modernizzazione, alla
qualificazione e alla valorizzazione delle produzioni nelle loro diverse forme territoriali e settoriali
e alla tutela della professionalità degli operatori del settore.
Art. 2.
(Finalità)
1. La Regione promuove le produzioni della panificazione, anche collegate alle tradizioni locali e
caratterizzate da elevati requisiti di carattere artistico, dalla tipicità delle materie impiegate e da
particolari tecniche di lavorazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
a) promuove le produzioni di qualità;
b) qualifica e favorisce l'innovazione nelle lavorazioni sia sotto il profilo delle materie prime
utilizzate sia sotto il profilo dei processi messi in atto allo scopo di raggiungere l'eccellenza dei
prodotti;
c) promuove la formazione professionale degli operatori del settore, contribuendo alla crescita
formativa e professionale dell'intera filiera anche attraverso il riconoscimento della professionalità
acquisita e dell'apporto formativo rivolto ai giovani;
d) favorisce la divulgazione delle tecniche applicate, delle produzioni realizzate e dei requisiti di
manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni;
e) salvaguarda e valorizza le imprese di settore nei territori montani;
f) sostiene lo sviluppo competitivo delle imprese della filiera;
g) promuove la creazione di nuove imprese, con priorità alle imprese a conduzione femminile e
giovanile;
h) incentiva lo sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra imprese del
comparto e, in particolare, tra imprese dell'eccellenza artigiana;
i) provvede ad acquisire la documentazione concernente le origini, lo sviluppo storico e i
percorsi evolutivi delle lavorazioni;
l) favorisce la corretta informazione al consumatore.
Art. 3.
(Panificio)
1. Per panificio si intende l'impresa che svolge l'intero ciclo di produzione del pane dalla
lavorazione delle materie prime alla cottura finale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. I titolari degli impianti di panificazione di cui al comma 1 hanno facoltà di svolgere anche attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando locali e arredi dell'azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.
Art. 4.
(Metodi e tecnologie)
1. Il panificio, in conformità all'articolo 4 del d.l. 223/2006 convertito dalla l. 248/2006, produce il
pane fresco con metodi tradizionali oppure mediante tecnologie alternative o innovative idonee a
garantire al consumatore un prodotto di qualità, secondo le indicazioni stabilite nel regolamento di
cui all'articolo 7.
2. Le imprese, che procedono alla cottura o doratura finale di impasti intermedi crudi o precotti, con
o senza preformatura, lievitati e non lievitati e congelati o surgelati per una conservazione
prolungata e che hanno determinato un'interruzione del ciclo di lavorazione, informano il
consumatore sulla tipologia e sulle peculiarità del prodotto e indicano le caratteristiche del ciclo di
lavorazione al quale è stato sottoposto, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 (Regolamento recante norme per la
revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'articolo
50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146).
3. Nel regolamento, di cui all’articolo 7, la Giunta regionale prevede, a favore dei consumatori, le
opportune forme di pubblicizzazione dei metodi tradizionali e delle tecnologie alternative o
innovative, di cui al comma 1, utilizzati dai panifici.
Art. 5.
(Formazione professionale)
1. La Regione promuove, nel rispetto delle attribuzioni di competenza delle province, la
formazione, l'aggiornamento professionale e la riqualificazione degli operatori del settore, secondo
le modalità organizzative e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui
all'articolo 7, anche stipulando apposite convenzioni con enti qualificati.
Art. 6.
(Progetti di qualità e interventi per le patologie alimentari)
1. Con il regolamento di cui all'articolo 7, la Giunta regionale stabilisce i termini e le modalità di
presentazione, i contenuti, l'ammontare della spesa ammissibile, la percentuale e l'ammontare dei
finanziamenti agevolati, le condizioni di ammissibilità, le cause di esclusione e gli eventuali criteri
di priorità, anche legati al territorio montano, dei progetti per la qualità del prodotto a garanzia e
tutela del consumatore che sono presentati dal legale rappresentante del panificio, se costituito in
forma societaria, o dal titolare della ditta individuale.
2. Nel medesimo regolamento, la Giunta regionale individua le modalità di riconoscimento e
incentivazione delle imprese del settore della panificazione che, esplicando una funzione sociale in
favore dei cittadini affetti da particolari patologie alimentari, realizzano ambienti di lavoro idonei,
attrezzature dedicate e processi produttivi finalizzati a fronteggiare tali patologie alimentari.
Art. 7.
(Regolamento)
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per
l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, sentite l'Unione regionale dei panificatori del
Piemonte, le confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale
26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti), nonché
l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l’Associazione regionale del Piemonte e acquisito
il parere della commissione consiliare competente, adotta un regolamento che individua in
particolare:
a) le caratteristiche delle lavorazioni artistiche, tipiche e tradizionali di cui all'articolo 2, comma
1 che garantiscono al consumatore un prodotto di qualità, in armonia con il disciplinare
dell’eccellenza artigiana;
b) le forme di divulgazione delle tecniche applicate e delle produzioni realizzate, dei requisiti di
manualità e professionalità indicati all'articolo 2, comma 2, lettera d);
c) i metodi tradizionali e le tecnologie alternative o innovative idonee a garantire al consumatore
un prodotto di qualità, nonché le forme della loro pubblicizzazione di cui all'articolo 4;
d) le modalità e i criteri di promozione della formazione, dell'aggiornamento professionale e
della riqualificazione degli operatori del settore di cui all'articolo 5;
e) le disposizioni attuative inerenti ai progetti di qualità e agli interventi per le patologie
alimentari di cui all'articolo 6;
f) le modalità di vendita ed esposizione del pane.
Art. 8.
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni
configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a
quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 9.
(Sanzioni)
1. Chiunque esercita l'attività produttiva di panificazione senza presentare la segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA) e senza indicare il responsabile dell'attività produttiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del d.l. 223/2006 convertito dalla l. 248/2006, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.

2. Il comune competente per territorio applica le sanzioni amministrative nel rispetto della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 1 spettano ai comuni nel cui
territorio è commessa la violazione.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le sanzioni previste nell'articolo 4,
comma 4 del d.l. 223/2006 convertito dalla l. 248/2006 e le disposizioni contenute nella legge
regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale) come, da ultimo, modificata dalla legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 e nella
legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7 (Sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria).
Art. 10.
(Norma finanziaria)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013, agli
oneri di parte corrente stimati complessivamente in 150.000,00 euro, ripartiti in 20.000,00 euro per
la realizzazione di campagne di informazione e iscritti nell'ambito dell'UPB DB20171, in
100.000,00 euro per le attività di formazione del personale del comparto iscritti nell'ambito
dell'UPB DB15001 e in 30.000,00 euro per la regolamentazione della panificazione iscritti
nell'ambito dell'UPB DB16031, si provvede con le dotazioni finanziarie allocate nelle unità
previsionali di base, che presentano la necessaria copertura finanziaria.

2. Per il biennio 2014-2015, agli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse finanziarie
individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo
2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Piemonte.
Data a Torino, addì 16 luglio 2013
Roberto Cota

Per la cassazione la contestazione differita del verbale deve essere in ogni caso motivata



Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 12 marzo – 2 luglio 2013, n. 16555

Svolgimento del processo

1. Il Ministro dell’Interno impugna la sentenza n. 2528 del 2007 del Tribunale di Venezia, che ha accolto l’impugnazione proposta dall’odierno resistente avverso la decisione del Giudice di Pace di Treviso, che aveva rigettato la sua opposizione avverso il verbale della Polizia stradale di Treviso di violazione dell’articolo 157 Codice della Strada, avvenuta il 27 aprile del 2005 e accertata il 7 maggio successivo.
2. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, ritenendo legittima la contestazione differita, perché effettuata all’esito dell’intervento operato dalla Polizia stradale sul posto in conseguenza di un incidente mortale.
3. Il Tribunale di Treviso accoglieva il primo assorbente motivo di appello proposto dall’odierno resistente, relativo non solo alla mancata immediata contestazione della violazione (non effettuata dalla Polizia stradale intervenuta in conseguenza dell’incidente mortale verificatosi), ma anche alla mancata o apparente motivazione della contestazione differita del 7 maggio 2005, circostanza quest’ultima riscontrata nel caso di specie.
4. Il ricorrente Ministero articola un unico motivo di ricorso, denunciando la violazione degli articoli 200 e 201 del Codice della Strada, rilevando che la contestazione differita è consentita in ogni caso in cui l’intervento sia stato effettuato per gli accertamenti resi necessari da un grave sinistro stradale e non già per l’accertamento della sola violazione al Codice della Strada. In questi casi, infatti, è necessario in primo luogo acquisire tutti gli elementi utili ad accertare i fatti, che, successivamente elaborati, possono dar luogo all’accertamento della violazione. Il ricorrente in tal senso richiama Cass. 2007 n, 19981. A tal riguardo, secondo il ricorrente, è sufficiente che come motivazione della contestazione differita si richiami la circostanza che tale contestazione è stata emessa “a seguito di incidente stradale” (in tal senso formula il quesito di diritto).
 5. Resiste con controricorso l’intimato, il quale deduce l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso, posto che la contestazione differita in questione era del tutto priva di qualsiasi motivazione. Lo stesso resistente trascrive il verbale di contestazione che reca l’indicazione che l’accertamento fu effettuato il 27 aprile 2005 a seguito di incidente stradale con feriti. Secondo il resistente, l’accertamento fu effettuato solo successivamente all’esito dell’elaborazione dei rilievi. Di qui la mancata puntuale motivazione. La stessa Polizia stradale aveva confermato di non aver proceduto ad alcuna contestazione il 27 aprile, mancando ogni motivazione alla contestazione successiva, non potendosi considerare tale l’inciso “emesso a seguito di incidente letale” contenuto nel verbale successivo, sia perché non utilizzato come motivazione della contestazione differita, sia perché risultando essere non altro che una motivazione di stile. Ad ogni buon fine il controricorrente richiama gli altri motivi di impugnazione.
6. Il ricorso è infondato e va rigettato.Il principio richiamato dall’appellante in astratto è corretto, circa la possibilità di procedere alla contestazione differita, pur essendo intervenuti in loco gli accertatori, ove sia necessario procedere a rilievo ed accertamenti. Ma occorre, in ogni caso, motivare le ragioni della contestazione differita, ancorché con motivazione sintetica. Nel caso concreto occorre rilevare, come correttamente dedotto dal resistente, che il verbale di contestazione opposto è del tutto privo di motivazione in punto contestazione differita. Il verbale risulta redatto in data 7 maggio 2005 presso gli uffici della Polizia stradale (vedi le prime righe) e richiama le “violazioni accertate il 27 aprile 2005” a seguito dell’intervento in loco per “incidente stradale con feriti”. Nulla viene indicato a proposito della contestazione differita. Sul punto vi è una valutazione ampiamente motivata da parte del giudice di merito e l’Amministrazione non ha formulato censure con riguardo all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ..
7. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 600,00 (seicento) euro per compensi e 200,00 (duecento) euro per spese, oltre accessori di legge.