E’ possibile che un lavoratore utilizzi parte delle 150 ore di permesso per il diritto allo studio, di cui all’art.15 del CCNL del 14.9.2000, per assistere alle sessioni di esame, equiparando in sostanza tale modalità di fruizione alla frequenza del corso di studio?

09/02/2017
E’ possibile che un lavoratore utilizzi parte delle 150 ore di permesso per il diritto allo studio, di cui all’art.15 del CCNL del 14.9.2000, per assistere alle sessioni di esame, equiparando in sostanza tale modalità di fruizione alla frequenza del corso di studio?

RAL_1907_Orientamenti Applicativi

E’ possibile che un lavoratore utilizzi parte delle 150 ore di permesso per il diritto allo studio, di cui all’art.15 del CCNL del 14.9.2000, per assistere alle sessioni di esame, equiparando in sostanza tale modalità di fruizione alla frequenza del corso di studio?

Relativamente alla particolare problematica esposta, la scrivente Agenzia non può che ribadire il proprio consolidato orientamento applicativo in materia, secondo il quale i permessi relativi al diritto allo studio, di cui all’art. 15 del CCNL del 14.9.2000, possono essere utilizzati esclusivamente per la partecipazione alle lezioni e, quindi, per la relativa frequenza, e non anche per attività o impegni diversi che il corso di studio può comportare, come l’assistenza agli esami, il supporto alla didattica o il tutorato, i colloqui con i docenti, le pratiche di segreteria, lo studio individuale, la preparazione per gli esami universitari oppure la preparazione e la redazione della tesi di laurea ecc..

Documento unico dei veicoli

Ne avevamo già parlato, su questo blog , della possibile unificazione tra Motorizzazione e Pra. Il tutto era stato già previsto dall' art. 8, L. n. 124 del 2015 (c.d. legge Madia), e proprio qualche giorno fa, (per l'esattezza il 23 febbraio), il consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo.

Rinviamo la trattazione dell'argomento alla pubblicazione in gazzetta che avverà a breve.
Sotto lo stralcio dell'art. 8 suddetto.

Art. 8, comma 1, lettera d), Legge 124/15
d) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Comportamenti e atti delle pubbliche amministrazioni ostativi all’allattamento

Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di comportamenti e atti delle pubbliche amministrazioni ostativi all’allattamento
Direttiva n. 1 del 2017 (PDF)
Versione testuale del documento


Alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

“Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di comportamenti e atti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ostativi all’allattamento.”

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”

Visto, in particolare, l’articolo 3, comma 5 del citato codice di comportamento che dispone che nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2011, n. 84, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso i Paesi terzi”;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 aprile 2009, n. 82, recante “Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi” ed, in particolare, l’articolo 14;

Vista la direttiva 2006/141/CE della Commissione del 22 dicembre 2006, che richiama il principio della promozione e della protezione dell’allattamento al seno e la necessità di non scoraggiare la stessa pratica e considerato che, in conformità con la direttiva comunitaria, l’articolo 9 del sopra citato decreto legislativo n. 84 del 2011, con il rinvio all’articolo 14 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 aprile 2009, n. 82, recante “Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi”, richiama il principio del sostegno e della protezione della pratica dell’allattamento al seno anche attraverso il contrasto di comportamenti ostativi alla stessa pratica;

Visto l’Accordo del 20 dicembre 2007 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su “Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione ed il sostegno dell’allattamento al seno” (Repertorio Atti n.: 257/CSR del 20/12/2007);

Considerato che l'allattamento al seno costituisce la modalità di alimentazione naturale nella prima infanzia e che il latte materno fornisce tutti i nutrienti di cui il lattante ha bisogno nei primi sei mesi di vita, e considerati altresì i benefici che l'allattamento al seno apporta anche alla salute della donna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 con cui l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri è nominato Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016 con cui l’on. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017 recante delega di funzioni all’on. dott.ssa Maria Anna Madia, in attesa di registrazione da parte degli organi competenti;

Emana la seguente direttiva

Si richiama l’attenzione delle pubbliche amministrazioni e dei singoli dipendenti nella propria attività di erogazione dei servizi alla collettività, sulla necessità di assumere azioni positive, comportamenti collaborativi o comunque di non adottare atti che ostacolino le esigenze di allattamento.

I vertici e la dirigenza delle amministrazioni si adopereranno per prevenire comportamenti o atti in contrasto con le suddette finalità, anche nell’ambito di organismi controllati.

La presente direttiva verrà trasmessa ai competenti organi di controllo.

Roma, 3 febbraio 2017

Il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione

Conversioni Patenti di guida Sri Lanka

Prot. n° 4664 del 24 febbraio 2017 - Entrata in vigore del nuovo Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida Sri Lanka.

MIT 
 PRECEDENTI POST SU POLIZIALOCALE BLOG 

Circolava con targa falsa. Condannato penalmente ai sensi del 489 del c.p.

La corte non riconosce l'estraneità del trasgressore che circola con una targa falsificata  e lo condanna penalmente.

Cassazione Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.7614 del 17/02/2017 ), udienza del 20/09/2016, Presidente SAVANI PIERO Relatore PEZZULLO ROSA

 Stralcio dei punti salienti della sentenza:
2.1.1. Più volte questa Corte ha evidenziato che le ipotesi previste dall'art. 100 del Codice della strada ai commi 12 e 14 si distinguono in quanto, la prima disposizione sanziona in via amministrativa (Sez. V, n. 9424 del 3/2/2012, Saponetto) l'atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all'agente la contraffazione, mentre la seconda, con il riferimento alle disposizioni del codice penale, sanziona la contraffazione della targa 

Va ribadito in questa sede, invece, che le due ipotesi, quella di cui all'art. 12 e e di cui all'art. 14 dell'art. 100 concorrono nel senso che ove emerga la volontarietà dell'utilizzo della targa contraffatta, quantunque il veicolo sia in circolazione, è integrata la fattispecie dell'uso della targa, penalmente rilevante ex art. 489 c.p.p. in virtù del richiamo del comma 14 alle fattispecie del codice penale.

Riqualificazione e sicurezza delle periferie

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2017
Modifica dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e 6 dicembre 2016 in materia di riqualificazione e sicurezza delle periferie. (17A01388) (GU Serie Generale n.40 del 17-2-2017) 
 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2017 
Modifica dei decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25
maggio 2016 e 6  dicembre  2016  in  materia  di  riqualificazione  e
sicurezza delle periferie. (17A01388) 
(GU n.40 del 17-2-2017)
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)», e, in particolare, l'art. 1,  commi  da  974  a
978; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
maggio 2016 ed il bando allegato, che ha disciplinato le modalita'  e
le  procedure  di  presentazione  dei  progetti,   i   requisiti   di
ammissibilita', nonche' i criteri di valutazione dei progetti; 
  Visti i commi 3 e 4 dell'art. 4  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 secondo i quali «Una  quota  di
finanziamento non superiore al 10% puo' essere erogata, su  richiesta
del rappresentante  legale  dell'ente  beneficiario,  successivamente
alla sottoscrizione della convenzione o  accordo  di  programma.  Una
quota pari al 30%  puo'  essere  erogata  nella  fase  intermedia  di
realizzazione del progetto, in base al cronoprogramma ... La restante
parte di finanziamento e' erogata  a  conclusione  del  progetto,  ad
esito  delle  verifiche  previste  dalla   procedura   definita   nel
richiamato decreto di cui al precedente art. 3, comma 2.». Tali quote
di finanziamento sono state ribadite dall'art. 5, commi 3, 4 e 5, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016; 
  Considerato, in particolare, che le percentuali disposte  dall'art.
4, commi 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 maggio 2016 e successivamente ribadite dall'art. 5, commi 3,  4  e
5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  6  dicembre
2016 non consentono l'allineamento tra l'avanzamento dei  progetti  e
l'erogazione dei relativi finanziamenti, determinando l'anticipazione
delle  risorse  necessarie  da  parte  degli  enti  partecipanti   al
Programma straordinario; 
  Ritenuto necessario  adeguare  le  percentuali  di  erogazione  del
finanziamento alle percentuali di avanzamento degli stessi,  al  fine
di far fronte tempestivamente alle esigenze  finanziarie  degli  enti
partecipanti al Programma straordinario; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6
dicembre 2016 con il quale  sono  stati  individuati  i  progetti  da
inserire  nel  Programma   straordinario   di   intervento   per   la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie; 
  Considerato che l'art. 6, comma 1,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 prevede  che  «I
progetti dovranno possedere  al  momento  della  presentazione  della
domanda  -  a  pena  di  inammissibilita'  -  i  seguenti   ulteriori
requisiti: ... b) essere stati approvati come progetti  definitivi  o
esecutivi. I soggetti proponenti possono presentare anche progetti di
fattibilita' tecnica ed  economica.  In  tal  caso  si  impegnano  ad
approvare, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della  convenzione  o
accordo   di   programma,   il   relativo   progetto   definitivo   o
esecutivo...»; 
  Considerato che l'art. 4, comma 4, del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016  stabilisce,  invece,  che  «I
comuni capoluogo di provincia e le citta' metropolitane che  all'atto
della presentazione della  domanda  hanno  dichiarato  uno  stato  di
avanzamento dei progetti  a  livello  di  fattibilita'  tecnica  sono
tenuti  a  comunicare,  entro  60  giorni  dalla  stipulazione  della
convenzione, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, e dell'art. 6,  comma
1 lettera b),  del  bando  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, le  delibere  di  approvazione
dei progetti esecutivi degli interventi...»; 
  Ritenuto opportuno modificare l'art. 4, commi 3 e  4,  del  decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri  25  maggio  2016  e  gli
articoli 4, comma 4, e 5, commi 3, 4 e 5, del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I commi 3 e  4  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 sono sostituiti dai seguenti: 
  «3. La quota di finanziamento anticipato non superiore  al  20%  e'
erogata soltanto in esito alla verifica dell'effettiva  approvazione,
da parte degli enti beneficiari, dei progetti definitivi o  esecutivi
degli interventi proposti e del rilascio  da  parte  delle  autorita'
competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari  per
realizzare gli interventi, che dovranno essere trasmessi e  attestati
dal responsabile unico del  procedimento  in  una  relazione  tecnica
analitica. La quota di finanziamento, pari al 30%, e' erogata  previa
verifica della  implementazione  dei  dati  nel  sistema  informativo
predisposto dalla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  della
attestazione  trasmessa  dal  responsabile  unico  del   procedimento
tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante  lo  stato
di avanzamento dei lavori e dei servizi pari  al  40%  del  progetto,
anche per singolo intervento, ed attestante  le  opere  e  i  servizi
realizzati,  le  voci  di  spesa  sostenute   e   il   rispetto   del
cronoprogramma. La relazione deve essere,  inoltre,  corredata  dello
stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di  pagamento  emessi
in  ordine  cronologico,  adeguatamente  quietanzati.  La  quota   di
finanziamento,  pari  al  30%,  e'  erogata  previa  verifica   della
implementazione dei dati nel sistema informativo sopracitato e  della
attestazione  trasmessa  dal  responsabile  unico  del   procedimento
tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante  lo  stato
di avanzamento dei lavori e dei servizi pari  al  70%  del  Progetto,
anche per singolo intervento, ed attestante  le  opere  e  i  servizi
realizzati,  le  voci  di  spesa  sostenute   e   il   rispetto   del
cronoprogramma. La relazione deve essere,  inoltre,  corredata  dello
stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di  pagamento  emessi
in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati. 
  4. La quota di  finanziamento,  pari  al  15%,  e'  erogata  previa
verifica della implementazione dei dati nel  sistema  informativo  di
cui  al  precedente  comma  e  della   attestazione   trasmessa   dal
responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica  di
monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei  lavori  e  dei
servizi pari al 100% del progetto, anche per singolo  intervento,  ed
attestante le  opere  e  i  servizi  realizzati,  le  voci  di  spesa
sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere,
inoltre, corredata dello stato di  avanzamento  lavori  (SAL)  e  dei
mandati di pagamento  emessi  in  ordine  cronologico,  adeguatamente
quietanzati. La restante quota  di  finanziamento,  pari  al  5%,  e'
erogata soltanto in seguito alla implementazione dei dati nel sistema
informativo predetto ed alla verifica della conclusione, nel rispetto
del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle  spese
effettivamente  sostenute  e  della  certificazione  della   corretta
esecuzione  delle  opere  e  dei  servizi,  nonche'  della  effettiva
approvazione degli atti di collaudo delle opere  realizzate  e  della
certificazione  della  corretta  esecuzione   dei   servizi,   previa
trasmissione da parte del responsabile unico del  procedimento  della
relazione tecnica conclusiva sulle  opere  e  i  servizi  realizzati,
attestante  le  spese  sostenute  a  completamento   dell'intervento,
nonche' la conformita' degli interventi realizzati a quanto  previsto
nel progetto finanziato e il rispetto dei termini  stabiliti  per  il
conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie  conformi
dei seguenti documenti: 
    i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione; 
    ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo  oppure
di regolare esecuzione; 
    iii) determina di approvazione del quadro economico  finale,  che
certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso; 
    iv) attestazione della corrispondenza dell'intervento alle  norme
vigenti in  materia  di  tutela  del  territorio  e  dell'ambiente  e
conformita' agli strumenti urbanistici.». 
  2. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 5  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 sono sostituiti dai seguenti: 
  «3. In  particolare,  la  quota  di  finanziamento  anticipato  non
superiore al 20%, prevista dall'art. 4,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  25  maggio  2016,  e'  erogata
soltanto in esito alla verifica da parte del Gruppo  di  monitoraggio
dell'effettiva approvazione, da parte  degli  enti  beneficiari,  dei
progetti definitivi o  esecutivi  degli  interventi  proposti  e  del
rilascio  da  parte  delle   autorita'   competenti   di   tutte   le
autorizzazioni  e/o  i  nulla  osta  necessari  per  realizzare   gli
interventi,  che  dovranno   essere   trasmessi   e   attestati   dal
responsabile  unico  del  procedimento  in  una   relazione   tecnica
analitica. 
  4. La quota di  finanziamento,  pari  al  30%,  e'  erogata  previa
verifica della  implementazione  dei  dati  nel  sistema  informativo
predisposto dalla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  della
attestazione  trasmessa  dal  responsabile  unico  del   procedimento
tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante  lo  stato
di avanzamento dei lavori e dei servizi pari  al  40%  del  progetto,
anche per singolo intervento, ed attestante  le  opere  e  i  servizi
realizzati,  le  voci  di  spesa  sostenute   e   il   rispetto   del
cronoprogramma. La relazione deve essere,  inoltre,  corredata  dello
stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di  pagamento  emessi
in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati. 
  La quota di finanziamento, pari al 30%, e' erogata previa  verifica
della implementazione dei dati nel sistema informativo sopracitato  e
della attestazione trasmessa dal responsabile unico del  procedimento
tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante  lo  stato
di avanzamento dei lavori e dei servizi pari  al  70%  del  progetto,
anche per singolo intervento, ed attestante  le  opere  e  i  servizi
realizzati,  le  voci  di  spesa  sostenute   e   il   rispetto   del
cronoprogramma. La relazione deve essere,  inoltre,  corredata  dello
stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di  pagamento  emessi
in  ordine  cronologico,  adeguatamente  quietanzati.  La  quota   di
finanziamento,  pari  al  15%,  e'  erogata  previa  verifica   della
implementazione dei dati nel sistema  informativo  predetto  e  della
attestazione  trasmessa  dal  responsabile  unico  del   procedimento
tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante  lo  stato
di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al  100%  del  progetto,
anche per singolo intervento, ed attestante  le  opere  e  i  servizi
realizzati,  le  voci  di  spesa  sostenute   e   il   rispetto   del
cronoprogramma. La relazione deve essere,  inoltre,  corredata  dello
stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di  pagamento  emessi
in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati. 
  5. La restante quota di  finanziamento,  pari  al  5%,  e'  erogata
soltanto  in  seguito  alla  implementazione  dei  dati  nel  sistema
informativo di  cui  al  precedente  comma  ed  alla  verifica  della
conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi
realizzati  e  delle   spese   effettivamente   sostenute   e   della
certificazione della corretta esecuzione delle opere e  dei  servizi,
nonche' della effettiva approvazione degli  atti  di  collaudo  delle
opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei
servizi, previa trasmissione da  parte  del  responsabile  unico  del
procedimento della relazione  tecnica  conclusiva  sulle  opere  e  i
servizi realizzati, attestante le  spese  sostenute  a  completamento
dell'intervento, nonche' la conformita' degli interventi realizzati a
quanto previsto nel progetto finanziato e  il  rispetto  dei  termini
stabiliti per il  conseguimento  dei  relativi  obiettivi,  corredata
delle copie conformi dei seguenti documenti: 
    i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione; 
    ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo  oppure
di regolare esecuzione; 
    iii) determina di approvazione del quadro economico  finale,  che
certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso; 
    iv) attestazione della corrispondenza dell'intervento alle  norme
vigenti in  materia  di  tutela  del  territorio  e  dell'ambiente  e
conformita' agli strumenti urbanistici.». 
                               Art. 2 
 
  1. All'art. 4, comma 4, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  6  dicembre  2016  dopo  le  parole  «le  delibere  di
approvazione dei progetti» sono inserite le parole «definitivi o». 
  2. All'art. 4, comma 5, lettera i) del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 le  parole  «entro  20  giorni
dall'adozione»  sono  sostituite  dalle   parole   «nella   relazione
trimestrale di monitoraggio». 
  3. All'art. 4, comma 5, lettera ii) del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 le  parole  «entro  20  giorni
dall'adozione»  sono  sostituite  dalle   parole   «nella   relazione
trimestrale di monitoraggio». 
  Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti
organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 febbraio 2017 
 
                  p. Il Presidente del Consiglio dei ministri: Boschi 

Contrasto dell'immigrazione illegale

Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2017


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CIRCOLARE 13 febbraio 2017, n. 765 Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2017. (17A01302)

Pubblicato il decreto sulla sicurezza urbana

DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'. (17G00030) (GU Serie Generale n.42 del 20-2-2017)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/2017 

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DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'. (17G00030) 
(GU n.42 del 20-2-2017)
 
 Vigente al: 21-2-2017  
 
Capo I

COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA E DELLA SICUREZZA URBANA

Sezione I
Sicurezza integrata

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
strumenti  volti  a  rafforzare  la  sicurezza  delle  citta'  e   la
vivibilita'  dei  territori  e  di  promuovere  interventi  volti  al
mantenimento del decoro urbano; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2017; 
  Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della  giustizia  e
per gli affari regionali; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Oggetto e definizione 
 
  1.  La   presente   Sezione   disciplina,   anche   in   attuazione
dell'articolo 118,  terzo  comma,  della  Costituzione,  modalita'  e
strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome  di
Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per
la promozione della sicurezza integrata. 
  2. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata
l'insieme degli interventi assicurati  dallo  Stato,  dalle  Regioni,
dalle Province autonome di Trento e  Bolzano  e  dagli  enti  locali,
nonche' da altri  soggetti  istituzionali,  al  fine  di  concorrere,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilita', alla
promozione e all'attuazione di un sistema  unitario  e  integrato  di
sicurezza per il benessere delle comunita' territoriali. 
                               Art. 2 
 
 
     Linee generali per la promozione della sicurezza integrata 
 
  1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di
ordine pubblico  e  sicurezza,  le  linee  generali  delle  politiche
pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono  adottate,
su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di
Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a  coordinare,
per lo svolgimento di  attivita'  di  interesse  comune,  l'esercizio
delle competenze dei  soggetti  istituzionali  coinvolti,  anche  con
riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la  polizia
locale. 
                               Art. 3 
 
 
Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e  delle  Province
                    autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. In attuazione delle linee generali di  cui  all'articolo  2,  lo
Stato e le Regioni e Province autonome di Trento  e  Bolzano  possono
concludere  specifici  accordi  per  la  promozione  della  sicurezza
integrata, anche diretti a disciplinare  gli  interventi  a  sostegno
della formazione e  dell'aggiornamento  professionale  del  personale
della polizia locale. 
  2. Le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  anche
sulla base degli accordi  di  cui  al  comma  1,  possono  sostenere,
nell'ambito  delle  proprie  competenze  e  funzioni,  iniziative   e
progetti volti ad attuare interventi di  promozione  della  sicurezza
integrata nel territorio di riferimento, ivi  inclusa  l'adozione  di
misure di sostegno  finanziario  a  favore  dei  comuni  maggiormente
interessati da fenomeni di criminalita' diffusa. 
  3. Lo Stato, nelle attivita' di  programmazione  e  predisposizione
degli  interventi  di  rimodulazione   dei   presidi   di   sicurezza
territoriale, tiene conto delle  eventuali  criticita'  segnalate  in
sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1. 
  4. Lo Stato e le Regioni e Province autonome di  Trento  e  Bolzano
individuano, anche in  sede  di  Conferenza  Unificata,  strumenti  e
modalita' di monitoraggio dell'attuazione degli  accordi  di  cui  al
comma 1. 
Sezione II
Sicurezza urbana

                               Art. 4 
 
 
                             Definizione 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il
bene pubblico che  afferisce  alla  vivibilita'  e  al  decoro  delle
citta', da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione
e recupero delle aree o dei siti piu' degradati,  l'eliminazione  dei
fattori di marginalita' e di esclusione sociale, la prevenzione della
criminalita', in particolare di tipo predatorio,  la  promozione  del
rispetto della legalita' e l'affermazione di piu' elevati livelli  di
coesione   sociale    e    convivenza    civile,    cui    concorrono
prioritariamente,  anche  con  interventi  integrati,  lo  Stato,  le
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali,
nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni. 
                               Art. 5 
 
 
            Patti per l'attuazione della sicurezza urbana 
 
  1. In coerenza con le linee generali di  cui  all'articolo  2,  con
appositi patti sottoscritti  tra  il  prefetto  ed  il  sindaco,  nel
rispetto  di  linee  guida  adottate,  su   proposta   del   Ministro
dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza  Stato-citta'
e autonomie locali, possono essere  individuati,  in  relazione  alla
specificita' dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto
conto anche delle  esigenze  delle  aree  rurali  confinanti  con  il
territorio urbano. 
  2. I patti per la sicurezza urbana di cui al  comma  1  perseguono,
prioritariamente, i seguenti obiettivi: 
    a) prevenzione dei fenomeni di criminalita' diffusa e predatoria,
attraverso servizi e interventi  di  prossimita',  in  particolare  a
vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado; 
    b) promozione del rispetto della legalita', anche mediante mirate
iniziative  di  dissuasione  di  ogni  forma  di  condotta  illecita,
comprese l'occupazione arbitraria di immobili e lo  smercio  di  beni
contraffatti o falsificati, nonche' la prevenzione di altri  fenomeni
che comunque comportino turbativa del  libero  utilizzo  degli  spazi
pubblici; 
    c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche  valorizzando
forme di collaborazione  interistituzionale  tra  le  amministrazioni
competenti,    finalizzate     a     coadiuvare     l'ente     locale
nell'individuazione di aree urbane su cui  insistono  musei,  aree  e
parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e  luoghi
della cultura interessati da  consistenti  flussi  turistici,  ovvero
adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi
dell'articolo 9, comma 3. 
                               Art. 6 
 
 
                       Comitato metropolitano 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della  legge  1°
aprile 1981, n. 121, per l'analisi, la  valutazione  e  il  confronto
sulle tematiche di sicurezza  urbana  relative  al  territorio  della
citta'  metropolitana,  e'  istituito  un   comitato   metropolitano,
copresieduto  dal  prefetto  e   dal   sindaco   metropolitano,   cui
partecipano, oltre al  sindaco  del  comune  capoluogo,  qualora  non
coincida  con  il  sindaco  metropolitano,  i  sindaci   dei   comuni
interessati. Possono altresi'  essere  invitati  a  partecipare  alle
riunioni del  comitato  metropolitano  soggetti  pubblici  o  privati
dell'ambito territoriale interessato. 
  2. Per la partecipazione alle riunioni non  sono  dovuti  compensi,
gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. 
                               Art. 7 
 
 
Ulteriori  strumenti  e  obiettivi  per  l'attuazione  di  iniziative
                              congiunte 
 
  1. Nell'ambito degli accordi di cui all' articolo 3 e dei patti  di
cui all'articolo 5, possono essere  individuati  specifici  obiettivi
per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua
valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di  cui  al  primo
periodo  possono  concorrere,   sotto   il   profilo   del   sostegno
strumentale, finanziario e logistico, ai  sensi  dell'articolo  6-bis
del  decreto-legge  14  agosto   2013,   n.   93,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.  119,  enti  pubblici,
anche non economici, e soggetti privati. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di  cui
all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
                               Art. 8 
 
 
Modifiche al testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
    locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
 
  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 50: 
      1. al comma 5, dopo il primo periodo, e' aggiunto il  seguente:
«Le   medesime   ordinanze   sono   adottate   dal   sindaco,   quale
rappresentante  della  comunita'  locale,  in  relazione  all'urgente
necessita' di interventi volti a superare situazioni di grave incuria
o degrado  del  territorio  o  di  pregiudizio  del  decoro  e  della
vivibilita' urbana, con  particolare  riferimento  alle  esigenze  di
tutela  della  tranquillita'  e  del  riposo  dei  residenti,   anche
intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e  di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»; 
      2. al comma 7, aggiungere, in fine, il  seguente  periodo:  «Il
Sindaco,  al  fine  di  assicurare  le  esigenze  di   tutela   della
tranquillita' e del riposo dei residenti in  determinate  aree  delle
citta' interessate da afflusso di persone di  particolare  rilevanza,
anche  in  relazione  allo  svolgimento  di  specifici  eventi,  puo'
disporre, per un periodo comunque non superiore  a  sessanta  giorni,
con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in  materia  di
orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche.». 
    b) all'articolo 54: 
  1. il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
  «4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono  diretti
a prevenire e contrastare le situazioni che  favoriscono  l'insorgere
di  fenomeni  criminosi  o  di  illegalita',  quali  lo  spaccio   di
stupefacenti, lo sfruttamento  della  prostituzione,  l'accattonaggio
con impiego di minori  e  disabili,  ovvero  riguardano  fenomeni  di
abusivismo, quale l'illecita occupazione  di  spazi  pubblici,  o  di
violenza, anche legati all'abuso di  alcool  o  all'uso  di  sostanze
stupefacenti.». 
  2. Nelle materie di cui al comma  1,  lettera  a),  numero  1,  del
presente articolo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
Capo II

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE CITTA' E DEL DECORO
URBANO

                               Art. 9 
 
 
          Misure a tutela del decoro di particolari luoghi 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dalla  vigente  normativa  a  tutela
delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie,
aeroportuali, marittime e di trasporto  pubblico  locale,  urbano  ed
extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque  ponga  in  essere
condotte che limitano la  libera  accessibilita'  e  fruizione  delle
predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o
di occupazione di spazi  ivi  previsti,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro  100  a  euro  300.
Contestualmente  alla  rilevazione  della   condotta   illecita,   al
trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le  modalita'  di  cui
all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui e' stato  commesso
il fatto. 
  2. Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale  e  dall'articolo
29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il provvedimento di
allontanamento di cui al comma 1 e' disposto altresi'  nei  confronti
di chi commette le violazioni previste  dalle  predette  disposizioni
nelle aree di cui al medesimo comma. 
  3. Fermo il disposto dell'articolo 52,  comma  1-ter,  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma  4,  del
decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  222,  i  regolamenti  di
polizia urbana possono  individuare  aree  urbane  su  cui  insistono
musei, aree e parchi  archeologici,  complessi  monumentali  o  altri
istituti e luoghi della cultura  interessati  da  consistenti  flussi
turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali  si  applicano
le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
  4. Per le violazioni di cui al comma 1, l'autorita'  competente  e'
il sindaco del comune nel  cui  territorio  le  medesime  sono  state
accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e  seguenti  della
legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi  derivanti  dal  pagamento
delle  sanzioni  amministrative  irrogate  sono  devoluti  al  comune
competente,  che  li  destina   all'attuazione   di   iniziative   di
miglioramento del decoro urbano. 
                               Art. 10 
 
 
                         Divieto di accesso 
 
  1. L'ordine di allontanamento  di  cui  all'articolo  9,  comma  1,
secondo periodo e  comma  2,  e'  rivolto  per  iscritto  dall'organo
accertatore, individuato ai sensi dell'articolo  13  della  legge  24
novembre  1981,  n.  689.  In  esso  e'  specificato  che  ne   cessa
l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del  fatto  e
che la  sua  violazione  e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del
doppio. Copia del provvedimento  e'  trasmessa  con  immediatezza  al
questore competente per territorio con  contestuale  segnalazione  ai
competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni. 
  2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui  all'articolo  9,
commi 1 e  2,  il  questore,  qualora  dalla  condotta  tenuta  possa
derivare pericolo per la sicurezza, puo' disporre, con  provvedimento
motivato, per un periodo non superiore a  sei  mesi,  il  divieto  di
accesso ad una o piu' delle aree di cui all'articolo 9, espressamente
specificate  nel  provvedimento,  individuando,  altresi',  modalita'
applicative del divieto compatibili con  le  esigenze  di  mobilita',
salute e lavoro del destinatario dell'atto. 
  3. La durata del divieto non puo' comunque essere inferiore  a  sei
mesi,  ne'  superiore  a  due  anni,  qualora  le  condotte  di   cui
all'articolo  9,  commi  1  e  2,  risultino  commesse  da   soggetto
condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello,
nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona  o  il
patrimonio.  Qualora  il  responsabile  sia  soggetto  minorenne,  il
questore ne da' notizia al procuratore  della  Repubblica  presso  il
Tribunale per i minorenni. 
  4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni  di  cui  all'articolo  6,  commi
2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 
  5. In sede di condanna per reati contro la persona o il  patrimonio
commessi  nei  luoghi  o  nelle  aree  di  cui  all'articolo  9,   la
concessione della sospensione condizionale  della  pena  puo'  essere
subordinata all'imposizione del divieto di accedere a luoghi  o  aree
specificamente individuati. 
  6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e  dell'articolo
9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali  volti
a  favorire  il  rafforzamento  della  cooperazione,  informativa  ed
operativa, tra le Forze di polizia,  di  cui  all'articolo  16  della
legge 1° aprile 1981,  n.  121,  e  i  Corpi  e  servizi  di  polizia
municipale,  nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 11 
 
 
    Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili 
 
  1. Il prefetto, nella determinazione delle modalita'  esecutive  di
provvedimenti  dell'Autorita'  Giudiziaria  concernenti   occupazioni
arbitrarie  di  immobili,  nell'esercizio  delle  funzioni   di   cui
all'articolo 13 della legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  impartisce,
sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,
disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili  da
sgomberare, il pericolo di possibili  turbative  per  l'ordine  e  la
sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza  pubblica
all'esecuzione   di    provvedimenti    dell'Autorita'    Giudiziaria
concernenti i medesimi immobili. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1  definiscono  l'impiego  della
Forza pubblica per l'esecuzione  dei  necessari  interventi,  secondo
criteri di priorita' che tengono conto della situazione dell'ordine e
della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali  interessati,  dei
possibili rischi per l'incolumita' e la salute pubblica, dei  diritti
dei  soggetti  proprietari  degli  immobili,  nonche'   dei   livelli
assistenziali che possono essere assicurati agli aventi diritto dalle
regioni e dagli enti locali. 
  3.   L'eventuale   annullamento,   in   sede    di    giurisdizione
amministrativa,  dell'atto  con  il  quale  sono  state  emanate   le
disposizioni di cui al comma 1, puo' dar luogo, salvi i casi di  dolo
o colpa grave, esclusivamente al  risarcimento  in  forma  specifica,
consistente  nell'obbligo  per  l'amministrazione  di  disporre   gli
interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione  di
occupazione arbitraria dell'immobile. 
                               Art. 12 
 
 
            Disposizioni in materia di pubblici esercizi 
 
  1. Nei casi di  reiterata  inosservanza  delle  ordinanze  emanate,
nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi  5  e  7,  del
decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  come  modificato  dal
presente decreto, puo' essere disposta  dal  questore  l'applicazione
della misura della  sospensione  dell'attivita'  per  un  massimo  di
quindici giorni, ai sensi dell'articolo  100  del  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi  di  pubblica
sicurezza. 
  2. All'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125,
dopo la parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra». 
                               Art. 13 
 
Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze  stupefacenti
  all'interno o in prossimita' di locali pubblici, aperti al pubblico
  e di pubblici esercizi 
 
  1. Nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o
confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la
vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope,  di  cui
all'articolo 73 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  per  fatti   commessi
all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al
pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui  all'articolo  5
della legge 25 agosto 1991, n. 287, il questore  puo'  disporre,  per
ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi  locali  o  a
esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero  di  stazionamento
nelle immediate vicinanze degli stessi. 
  2. Il divieto di cui al comma 1 non puo' avere durata inferiore  ad
un anno, ne' superiore a cinque. 
  3. Nei casi di cui al comma  1,  il  questore,  nei  confronti  dei
soggetti  gia'  condannati  negli  ultimi  tre  anni   con   sentenza
definitiva, puo' altresi' disporre, per  la  durata  massima  di  due
anni, una o piu' delle seguenti misure: 
    a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso  il
locale ufficio della Polizia di Stato o presso il  comando  dell'Arma
dei carabinieri territorialmente  competente;  obbligo  di  rientrare
nella propria abitazione, o in altro luogo di privata  dimora,  entro
una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; 
    b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza; 
    c) obbligo di comparire  in  un  ufficio  o  comando  di  polizia
specificamente indicato, negli  orari  di  entrata  ed  uscita  dagli
istituti scolastici. 
  4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni  di  cui  all'articolo  6,  commi
2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 
  5. I divieti di cui al comma 1 possono essere  disposti  anche  nei
confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno  compiuto  il
quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro
che esercitano la responsabilita' genitoriale. 
  6. Salvo che il fatto costituisca  reato,  per  la  violazione  dei
divieti di cui ai commi 1 e  3  si  applica,  con  provvedimento  del
prefetto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, la  sanzione
amministrativa del pagamento di una  somma  da  euro  10.000  a  euro
40.000 e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno. 
  7. In sede di condanna per i reati  di  cui  al  comma  1  commessi
all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al
pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui  all'articolo  5
della legge 25 agosto 1991, n. 287, la concessione della  sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinata  all'imposizione  del
divieto  di  accedere  in  locali  pubblici   o   pubblici   esercizi
specificamente individuati. 
                               Art. 14 
 
 
                      Numero Unico Europeo 112 
 
  1. Per le attivita' connesse al numero unico  europeo  112  e  alle
relative centrali operative realizzate in ambito regionale secondo le
modalita' definite  con  i  protocolli  d'intesa  adottati  ai  sensi
dell'articolo 75-bis, comma 3,  del  decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, le Regioni  che  hanno  rispettato  gli  obiettivi  del
pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della  legge  24  dicembre
2012,  n.  243,  possono  bandire,  nell'anno  successivo,  procedure
concorsuali finalizzate all'assunzione, con  contratti  di  lavoro  a
tempo  indeterminato,  di  un  contingente   massimo   di   personale
determinato in proporzione alla  popolazione  residente  in  ciascuna
Regione, sulla base di un rapporto pari  ad  un'unita'  di  personale
ogni trentamila residenti. A tal fine, le Regioni possono  utilizzare
integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio  per
gli anni 2016, 2017, 2018 e  2019  finalizzate  alle  assunzioni,  in
deroga alle previsioni dell'articolo 1,  comma  228,  primo  periodo,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
                               Art. 15 
 
 
 Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), dopo  le  parole:  «sulla
base di elementi di fatto», sono inserite le seguenti: «, comprese le
reiterate  violazioni  del  foglio  di  via   obbligatorio   di   cui
all'articolo 2, nonche' dei divieti di frequentazione di  determinati
luoghi previsti dalla vigente normativa,»; 
    b) all'articolo 6, dopo il comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:
«3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e
le prescrizioni inerenti alla sorveglianza  speciale  possono  essere
disposti,  con  il  consenso   dell'interessato   ed   accertata   la
disponibilita' dei relativi dispositivi, anche con  le  modalita'  di
controllo previste  all'articolo  275-bis  del  codice  di  procedura
penale.». 
                               Art. 16 
 
 
            Modifiche all'articolo 639 del codice penale 
 
  1. All'articolo 639 del codice penale,  dopo  il  quarto  comma  e'
aggiunto il seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui
al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165,
primo comma, puo' disporre l'obbligo di ripristino  e  di  ripulitura
dei luoghi ovvero,  qualora  cio'  non  sia  possibile,  l'obbligo  a
sostenerne le relative  spese  o  a  rimborsare  quelle  a  tal  fine
sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione  di
attivita' non retribuita a favore della collettivita'  per  un  tempo
determinato comunque non superiore alla durata  della  pena  sospesa,
secondo le modalita' indicate nella sentenza di condanna.». 
                               Art. 17 
 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con  l'utilizzo  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 18 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 20 febbraio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Minniti, Ministro dell'interno 
 
 
                                  Costa,  Ministro  per  gli   affari
                                  regionali 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Opposizione a "preavviso di iscrizione di fermo amministrativo....sulla propria autovettura" Richiesto intervento delle Sezioni Unite per derimere la competenza del giudice in appello.

Cassazione, Sez. SESTA CIVILE, Ordinanza Interlocutoria n.4176 del 16/02/2017 udienza del 17/11/2016, Presidente AMENDOLA ADELAIDE  Relatore OLIVIERI STEFANO 



Sotto alcuni passaggi salienti della sentenza:

§ 9. A seguito della riforma legislativa, le nuove disposizioni degli artt. 6 e 7 del D.Igs. n. 150/2011 costituiscono pertanto l'unico riferimento per la individuazione del riparto di competenze tra il Giudice di Pace ed il Tribunale Ordinario, atteso che le norme che ad esse rinviano (art. 22 legge n. 689/1981 ed art. 205 D.Igs. n. 285/1992, da un lato; art. 204 bis D.Igs. n. 285/1992, dall'altro) si limitano a prevedere soltanto che le opposizioni si propongono dinanzi arl'autorità giudiziaria ordinaria", dovendo distinguersi al riguardo tra giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione" emessa ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 ed ai sensi dell'art. 204 Codice della strada, regolato dall'art. 6 del D.Igs. n. 150/2011, e giudizio concernente il ricorso proposto ai sensi dell'art. 204 bis D.Igs. n. 285/1992 - in via alternativa al ricorso al Prefetto - avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della strada consegnato o notificato al trasgressore, regolato dall'art. 7 del D.Igs. n. 150/2011.
§ 10. Le nuove norme hanno ridefinito i rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa e tributaria, rideterminando le "materie" attribuite al Tribunale (art. 6, comma 4), ed hanno unificato la disciplina processuale secondo il rito del lavoro (art. 6, comma 1; art. 7, comma1), senza tuttavia
apportare modifiche al precedente assetto della competenza, in conformità al criterio direttivo imposto dall'art. 54, comma 4, lett. a) della legge delega n. 69/2009 ("restando fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante previsti dalla legislazione vigente").
Pertanto, secondo la disciplina attualmente vigente ed applicabile ratione temporis alla controversia oggetto di regolamento di competenza sembrerebbe potersi affermare che:
  • quanto alle "opposizioni alla ordinanza -ingiunzione" emesse dalla autorità amministrativa ai sensi dell'art. 18 legge n. 689/1981 ovvero emesse dal Prefetto ai sensi dell'art. 204 D.Igs. n. 285/1992, in materia di violazioni del Codice della Strada, sarebbe stato confermato il criterio di riparto della competenza fondato sul valore della lite per cui sarebbero attribuite al Tribunale le cause di opposizione ad "ordinanza-ingiunzione" in cui è stata applicata una norma sanzionatoria che preveda una sanzione edittale nel massimo di importo superiore ad C 15.493,00 ovvero le cause in cui la norma sanzionatoria applicata non preveda un massimo edittale ma sia stata irrogata in concreto una sanzione pecuniaria superiore all'importo indicato, 
  • quanto alle "opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada" di cui agli artt. 204 bis D.Igs. n. 285/1992 e 7 D.Igs. n. 150/2011, esse sembrerebbero attribuite alla competenza esclusiva per materia - senza alcun limite di valore né di natura accessoria della sanzione - del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. 7, comma 2, D.Igs. n. 150/2011), a meno di non voler ritenere - al fine di scongiurare una non troppo ragionevole divaricazione nella disciplina della competenza a seconda che risulti proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione (art. 6 D.Igs. n. 150 del 2011) ovvero avverso il verbale di accertamento (art. 7 della medesima fonte), che l'art. 7 D.Igs. n. 150 del 2011, al pari dell'art. 204 bis ante riforma del 2011, è norma che disciplina la sola competenza per territorio nonché il procedimento da osservare davanti al Giudice di Pace, ferma la distribuzione del contenzioso tra Giudice di Pace e Tribunale secondo i criteri indicati nell'art. 22 bis, legge n. 689 del 1981 e ora nell'art. 6, legge n. 150 del 2011.
§ 11. Ritiene il Collegio opportuno un intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione di massima importanza ex art. 374 c.p.c., in ordine alla natura giuridica della competenza del Giudice di pace in materia di sanzioni amministrative inflitte per violazione delle norme del codice della strada, in quanto l'affermazione delle Sezioni Unite secondo cui la azione di accertamento negativo dei presupposti legali della misura coercitiva (preannunciata od applicata) rimane assoggettata alle ordinarie regole di attribuzione della competenza "per materia e valore e territorio", deve confrontarsi con precedenti non sempre coerenti e uniformi della giurisprudenza di legittimità sul punto.

L’indennità di rischio e di reperibilità possono essere pagate prima della stipulazione del contratto integrativo?

RAL_1900_Orientamenti Applicativi

L’indennità di rischio (art.37 del CCNL del 14.9.2000 e art.41 del CCNL del 22.1.2004) e l’indennità di reperibilità (art.23, comma 1, del CCNL del 14.9.2000) possono essere pagate prima della stipulazione del contratto integrativo?


Relativamente a tale particolare problematica, si ritiene utile precisare quanto segue.

Come regola generale, la mancanza del contratto integrativo impedisce l’erogazione dei trattamenti economici accessori.

Infatti, si deve ricordare che il legislatore (art.2, comma 3, e art.45, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001) ha demandato esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale e, nei limiti da questa stabiliti, alla contrattazione integrativa la determinazione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni nonché i criteri, le condizioni e le modalità di erogazione degli stessi; si tratta di una precisa riserva di contrattazione.

Pertanto, se manca l’intervento determinante e preventivo della contrattazione integrativa nella individuazione dei soggetti destinatari, delle condizioni e delle modalità specifiche di erogazione delle diverse voci del trattamento economico accessorio, nell’ambito di quelle individuate dall’art.17 del CCNL dell’1.4.1999, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie effettivamente disponibili e quantificate nel rispetto dei vigenti vincoli legali e contrattuali, non può procedersi all’effettiva erogazione dei compensi di cui si tratta al personale interessato.

Con particolare riferimento ai compensi accessori da voi richiamati, si ritiene utile anche specificare che:

a) spetta al singolo ente, nella sua veste di datore di lavoro che organizza e disciplina lo svolgimento delle attività produttive, ogni decisione circa l'individuazione delle aree di pronto intervento, l'istituzione ed le modalità operative del servizio di pronta reperibilità, sulla base di una autonoma ed adeguata valutazione delle proprie esigenze organizzative (art. 23, comma 1, del CCNL del 14.9.2000). Pertanto, tale decisione non forma oggetto di contrattazione integrativa. L’intervento della contrattazione integrativa non attiene al profilo regolativo (l’istituto, sotto il profilo contenutistico non è in alcun modo oggetto di contrattazione integrativa), ma solo a quello del relativo finanziamento;

b) l’art.37 del CCNL del 14.9.2000, ai fini dell’applicazione dell’istituto, demanda espressamente alla contrattazione decentrata integrativa il compito determinante dell’individuazione delle prestazioni lavorative che, in relazione alle loro caratteristiche contenutistiche, danno titolo alla corresponsione dell’indennità di rischio, nell’ambito, evidentemente, delle risorse (stabili o variabili) che a tale specifica finalità le parti negoziali ritengono opportuno destinare. Quindi, come sopra anticipato, la mancanza di tale preventiva individuazione dei destinatari (e delle risorse a tal fine necessarie) non consente l’erogazione del compenso di cui si tratta.

Campania, del. n. 24 – Fondi comunitari SIE per politiche incentivanti del personale

La Regione ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare le risorse concernenti i Fondi SIE per incentivare il personale attraverso specifici progetti ideati e realizzati in coerenza con l’art. 15, comma 5, del CCNL 01/04/1999 (cd. Progetti per il miglioramento del personale interno).


L’ente ha chiesto inoltre se tali risorse, ove concorrano a costituire la provvista per il trattamento accessorio, siano sottraibili al limite di spesa interposto dall’articolo 1, comma 236, della legge 208/2015.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 24/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 febbraio, hanno rimesso la questione alla Sezione Autonomie.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Campania del. n. 24 – 17
SELF-Enti Locali














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Ho letto e accettato l’informativa sulla privacy.

I permessi per l’assistenza ai disabili, di cui all’art.33, comma 3, della legge n.104/1992, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, sono riproporzionati?

13/01/2017
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I permessi per l’assistenza ai disabili, di cui all’art.33, comma 3, della legge n.104/1992, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, sono riproporzionati?
Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene opportuno evidenziare che, per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, secondo le regole generali, ordinariamente, non è prevista alcuna riduzione dei tre giorni di permesso.

Tuttavia si ricorda che l’art.19 del CCNL del 6.7.1995, consente di utilizzare tali permessi anche ad ore, nei limiti di 18 ore mensili. Sulle modalità applicative di tale ultima disposizione contrattuale, nel caso in cui il lavoratore fruisca dei permessi in parte a giorni e in parte ad ore, si rinvia alle indicazioni dell’orientamento applicativo RAL1433 (consultabile www.aranagenzia.it, Orientamenti Applicativi, Comparti, Regioni ed autonomie locali, Permessi) nonché dell’informativa Inpdap n.33 del 9.12.2002.

Nel caso in cui il medesimo lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale decida di fruire dei permessi giornalieri ad ore, ad avviso della scrivente Agenzia, queste non possono non essere riproporzionate in relazione alla ridotta durata dell’orario di lavoro per lo stesso prevista, perché, in caso contrario, il dipendente titolare di tale tipologia di contratto finirebbe per godere di un vantaggio del tutto ingiustificato.

In sostanza, occorre rapportare ad ore le tre giornate lavorative in tempo parziale orizzontale.

Pertanto, se, in base al contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale sottoscritto, il lavoratore è tenuto ad una prestazione lavorativa di 14 ore settimanali, il dipendente avrà diritto ad un numero di ore mensili di permesso, ai sensi dell’art.33, comma 3, della Legge n.104/1992 e dell’art.19, comma 6, del CCNL del 6.7.1995 pari ai 14/36 di 18 e cioè a 7 ore mensili.

In caso di sciopero per l’intera giornata lavorativa, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, deve essere applicata la detrazione giornaliera?

RAL_1899_Orientamenti Applicativi


Alla luce dell’orientamento applicativo ARAN RAL739 e tenuto conto delle previsioni degli artt.44 e 52 del CCNL del 14.9.2000, si chiede se, in caso di sciopero per l’intera giornata lavorativa, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, debba essere applicata la detrazione giornaliera, così come calcolata in base al citato art.52 del CCNL del 14.9.2000 o se la stessa debba essere rapportata alla percentuale di tempo parziale.

Relativamente alla problematica prospettata, si ritiene utile precisare quanto segue:

a) la disciplina dell’art. 44 del CCNL del 14.9.2000 trova applicazione solo nel caso di proclamazione di sciopero di durata inferiore alla giornata lavorativa; si tratta dei cosiddetti scioperi brevi, ad ore, che generalmente vengono collocati all’inizio o alla fine di ogni giornata lavorativa;

b) uno sciopero che sia stato proclamato per l’intera giornata lavorativa, comporta la esclusione di ogni possibilità di applicazione del citato art. 44 del CCNL del 14.9.2000;

c) tale regola vale evidentemente, anche per il lavoratore titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale, anche se evidentemente, si terrà conto a tal fine della minore durata giornaliera della prestazione lavorativa come risultante dallo specifico contratto individuale stipulato e, quindi, della misura ridotta della retribuzione corrisposta;

d) la regola fondamentale in materia di trattamento economico del personale titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale è quella della proporzionale riduzione rispetto al tempo pieno sia della retribuzione base, sia eventualmente, della retribuzione accessoria, quando si tratti di elementi retributivi, corrisposti mensilmente e ragguagliati alla durata della prestazione;

e) l’art.10, comma 4, del CCNL del 9.5.2006 stabilisce che la retribuzione giornaliera (utile in tutti i casi in cui si debba retribuire o recuperare un periodo lavorativo rapportato a giornate e quindi inferiore al mese) si ottiene semplicemente dividendo per 26 la corrispondente retribuzione mensile;

f) pertanto, alla luce di tali indicazioni, nel caso dello sciopero indetto con modalità temporali tali da riguardare l’intera giornata lavorativa, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, la trattenuta non potrà essere effettuata che per l’intera giornata, tenendo conto delle previsioni del sopracitato art.10, comma 4, del 9.5.2006;

g) ai fini della esatta determinazione di tale trattenuta, si prenderà come base di riferimento la retribuzione mensile di cui all’art.10, comma 2 lettera c) del CCNL del 9.5.2006, spettante al suddetto lavoratore a tempo parziale orizzontale e la si dividerà per 26, come specificato alla precedente lett. e);

il riferimento alla nozione di retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c), del 9.5.2006, si giustifica in considerazione del fatto che proprio tale tipologia di retribuzione è presa in considerazione anche ai fini della determinazione della trattenuta per scioperi brevi (art. 44 del CCNL del 14/9/2000, che in realtà fa riferimento all’art.52, comma 2, lett.c) del medesimo CCNL del 14.9.2000, che, successivamente, è stato sostituito dal citato all'art. 10, comma 2, lett. c), del CCNL del 9.5.2006).

Riduzione del campo di visibilità anteriore dei veicoli

Circolare MIT 2349 del 30.01.2017

Autorizzazioni per le zone a traffico limitato (ztl)

Autorizzazioni per le zone a traffico limitato (ztl) ai comuni aggiornamento al 14/02/2017


Corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici

Disposizioni esplicative ed attuative del Decreto dirigenziale n. 215 del 12 dicembre 2016 relativo ai corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi.

Allegati
Circolare_protocollo_2720_del_13-2-2017.pdf
MIT

ANCI RISPONDE:Le procedure di mobilità

Titolo: Le procedure di mobilità
Argomenti: MOBILITA', PROCEDURE, INCARICHI

DOMANDA:

Un dipendente, inquadrato in categoria C1, pervenuto per mobilità esterna da altro comune nell’anno 2014 presso l’area di vigilanza, è stato poi spostato a richiesta con mobilità interna in area amministrativa nei settori relativi ai servizi di anagrafe e stato civile, da circa un anno, dei quali è responsabile di procedimento. Detto dipendente intende chiedere nulla osta preventivo per partecipare a una mobilità esterna indetta da altro comune, sempre in Lombardia, soggetto, come il nostro, al regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, indicando quale possibile sostituto un dipendente di altro comune inquadrato in categoria B4 ritenendo fattibile una mobilità per compensazione. Ciò premesso, l’attuale normativa, in particolare l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, prevede che si possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti "… appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni …”. Nel nostro caso, non sono ancora trascorsi 5 anni dalla mobilità e non esiste una corrispondenza di qualifica. Si chiede se tale passaggio sia possibile, come effettuare l’eventuale compensazione e rispettare la contemporaneità e se il dipendente subentrante in base alla categoria posseduta (B) possa essere nominato responsabile di procedimento in settori così delicati quali quelli di anagrafe e stato civile.


RISPOSTA:

In risposta al quesito posto, si evidenzia innanzitutto che l'operazione descritta non rientra pienamente nella così detta mobilità per compensazione o per interscambio. Infatti, tale figura - originariamente prevista dall'art. 6 comma 20 del DPR 268/87, abrogato dal D.L. 5/2012 - comporta che il trasferimento volontario e reciproco di dipendenti tra due o più enti, produca "uno scambio del posto di lavoro" tra i dipendenti stessi. Occorre, in altre parole, che i lavoratori interessati dall'interscambio, anche se provenienti da diversi comparti di contrattazione collettiva, possiedano lo stesso livello professionale, vale a dire lo stesso inquadramento nelle diverse aree giuridiche - categorie (nell'ambito della categoria, non rileva invece l'eventuale differenza di posizione economica che, peraltro, è finanziata con il fondo risorse decentrate e non determina un incremento di spesa). In sostanza occorre che l'operazione tra i due enti sia a “somma zero” (e non comporti costi aggiuntivi). Questo spiega perché, ad es., la mobilità per compensazione sia ammessa anche in caso di violazione del patto di stabilità (ora, pareggio di bilancio) e non si computi ai fini del rispetto del tetto massimo alla spesa di personale (FP nota n. 20506 del 27/3/2015 e Corte dei Conti Lombardia 342/2015). Nel caso prospettato, invece, lo scambio è tra un lavoratore di categoria C ed uno di categoria B. Ciò premesso, è indubbio che al di là dell'inquadramento giuridico della figura, si potrà comunque procedere allo scambio a titolo di mobilità volontaria. Più precisamente, trattandosi di enti soggetti a limitazioni delle assunzioni, si tratterà di una mobilità finanziariamente neutra che, perciò, potrà avvenire anche in difetto di capacità assunzionale, purché nell'anno precedente sia stato rispettato il pareggio di bilancio (art. 1 comma 47 della legge 311/2004 e comma 475 lett. e della legge di Bilancio 2017) e il tetto massimo alla spesa di personale posto dal comma 557 della legge Finanziaria 2007. Infine, in risposta agli ulteriori quesiti posti, si precisa che · la contemporaneità dello scambio nella mobilità per compensazione, non deve essere intesa come contestualità, in quanto è sufficiente che il passaggio di entrambi i dipendenti avvenga entro "un periodo di tempo congruo" che non costringa l'ente ad abbattere le spese di personale (per la mobilità in uscita) a causa dello slittamento della mobilità in entrata all’esercizio successivo (Corte dei Conti Veneto n. 65/2013) · l'obbligo di permanenza quinquennale nella sede di prima assegnazione previsto dal comma 5 bis dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla legge finanziaria del 2006, secondo la Funzione Pubblica (parere uppa 2/2006) non si applica ai comuni. Inoltre, per l'interpretazione prevalente non si tratta di un obbligo di carattere oggettivo ma soggettivo, posto a tutela delle concrete situazioni in cui può trovarsi la P.A. che, pertanto, potrà o meno farlo valere in relazione alle proprie esigenze organizzative. · La nomina a responsabile del procedimento di un dipendente inquadrato in categoria B non è di per sé vietata dalle norme. Tuttavia la questione merita un approfondimento. L'art. 5 commi 1 e 2 della L. n. 241/90 dispone che il dirigente di ciascuna unità organizzativa assegna a sé o ad altro dipendente addetto all'unità, la responsabilità della istruttoria ed eventualmente dell'adozione del provvedimento finale. In mancanza, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla singola unità organizzativa competente. L'art 6, comma 1, lett. e), precisa che il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale "ove ne abbia la competenza", mentre, in caso contrario, trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. La norma, dunque, non prevede alcuna prescrizione con riguardo alla categoria d'inquadramento del dipendente, ma allo stesso tempo - salva la vigenza di normative speciali e di settore come, ad es., in materia anagrafica - sembra limitare la possibilità di attribuire la competenza all'adozione dell'atto finale nel caso in cui il dipendente incaricato non rappresenti la figura apicale dell'ufficio (in considerazione dell'attribuzione di tale competenza al dirigente o alla figura apicale ex artt. 107 comma 2 e 109 comma 2 Tuel). Nello stesso senso, d'altronde, si ricorda che negli enti privi di dirigenza è possibile conferire anche ad un dipendente di categoria B un incarico di posizione organizzativa, a condizione che gli sia attribuita la "responsabilità degli uffici" (e in mancanza di lavoratori di categoria D - art. 11 comma 3 CCNL 31 marzo 1999). In ogni caso, secondo il Consiglio di Stato (parere Sez. I n. 304 del 3 marzo 2004) l'attribuzione delle funzioni di responsabile del procedimento implica quale contenuto minimo, l'assegnazione della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento, rimanendo "solo eventuale" l'adozione del provvedimento finale.

Falso tagliando di revisione

Corte di Cassazione V Sezione Penale
Sentenza n.38119 del 13 settembre 2016
Carta di circolazione – falso tagliando di revisione – confisca carta di circolazione – non sussiste – cancellazione ex art 537 comma 2 cpc - sussiste


Soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria e alla sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione, a norma dell’art 80, comma 17 del codice della strada, colui che produce agli organi compatenti una falsa attestazione di avvenuta revisione. La falsa attestazione contenuta nella carta di circolazione, può essere cancellata tramite la procedura prevista dall’art. 537, comma 2, cpp. Pertanto è illegittimo disporre la confisca della carta di circolazione.

***
(…)
Ritenuto in fatto
 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Perugia, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., dichiarava la nullità del decreto di convalida del sequestro della carta di circolazione relativa alla vettura KKK di proprietà dell'indagato, in quanto munita di falso tagliando di revisione, qualificando la condotta ai sensi degli artt. 476 e 482 cod. pen.; ritenuto carente di motivazione il provvedimento in relazione alle esigenze probatorie, non disponeva, tuttavia, la restituzione del bene, in quanto suscettibile di confisca obbligatoria.
2. Con ricorso il difensore dell'indagato, Avv.to B. B., ricorre per:
2.1.
violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 498, 476, 482 cod. pen., ritenendo, nella specie, qualificabile la condotta ai sensi dell'art. 80, comma 17, CdS, norma speciale rispetto alle norme del codice penale, la quale prevede il ritiro della carta di circolazione ad opera del Prefetto e l'irrogazione di sanzione amministrativa;
2.2.
vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del Riesame non avrebbe potuto emettere un provvedimento che in sostanza raggiungeva gli stessi effetti di quello dichiarato nullo, in quanto avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al Prefetto competente.
3.
Il P.G., in persona del dott. C. C., ha fatto pervenire conclusioni scritte in data 12/05/2016, con cui ha chiesto il rigetto del primo motivo di ricorso, citando in proposito giurisprudenza di questa Corte e, quanto al secondo motivo, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio, in quanto la falsa attestazione di revisione regolare non inficia la validità del documento, per cui è sufficiente che la stessa venga eliminata con sentenza dichiarativa della falsità, essendo, quindi, illegittima la confisca della carta di circolazione (Sez. 5, sentenza n. 756 del 19/02/11996).
Considerato in diritto
Il ricorso è parzialmente fondato, nei sensi di seguito specificati.
 1. Non vi è dubbio che l'art. 80, comma 17, CdS sanzioni in via amministrativa chiunque produca agli organi competenti una falsa attestazione di revisione, condotta del tutto eccentrica rispetto alla falsità materiale di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., che si realizza allorquando il privato formi una falsa attestazione di revisione di un autoveicolo, anche quando la mendace indicazione è apposta sulla carta di circolazione (Sez. 5, sentenza n. 46499 del 01/07/2014, Bellone, Rv. 261019; Sez. 5, sentenza n. 23670 del 02/04/2004, Giusti, Rv. 228903)



tratto da "Prontuario Asaps-SAPIDATA"autore F. Medri -


Dalla differenza ontologica della condotta materiale, costituita dalla semplice esibizione agli organi competenti nel caso dell'art. 80, comma 17, CdS, ossia dall'uso di un atto falso, a fronte della formazione di falsa attestazione nel caso del delitto di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., discende la infondatezza del primo motivo di ricorso, apparendo del tutto logicamente motivato il provvedimento impugnato nella parte in cui ha osservato che l'unica persona interessata alla contraffazione della carta di circolazione fosse il ricorrente in quanto proprietario del veicolo non sottoposto a regolare procedura di revisione.
 2. Appare, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, atteso che la falsa attestazione di revisione determina una parziale falsità della carta di circolazione, che può essere emendata con la procedura di cui all'art. 537, comma 2, cod. proc. pen., attraverso la cancellazione parziale del documento nella parte in cui lo stesso risulta non veritiero.
 Ne consegue, pertanto, che in tal caso, all'esito del giudizio, la pronuncia di confisca del documento risulterebbe del tutto illegittima (Sez. 5, sentenza n. 9046 del 18/12/2001, P.G. in proc. Console, Rv. 220925; Sez. 5, sentenza n. 756 del 19/02/1996, Vallelonga, Rv. 204481).
 Sotto detto aspetto, concernente la mancata restituzione della carta di circolazione, quindi, l'impugnata ordinanza va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
La semplicità delle questioni trattate impone la motivazione della presente sentenza in forma semplificata.
Per questi motivi
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata restituzione della carta di circolazione. Rigetta nel resto il ricorso. Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 08 luglio 2016.
Il Presidente: PALLA
Il Consigliere estensore: CATENA
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2016.
 http://www.rivistagiuridica.aci.it/

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Legge 122/92 aggiornata con D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35

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