rivolto soprattutto ad operatori di Polizia che vogliono tenersi costantemente aggiornati
E’ possibile che un lavoratore utilizzi parte delle 150 ore di permesso per il diritto allo studio, di cui all’art.15 del CCNL del 14.9.2000, per assistere alle sessioni di esame, equiparando in sostanza tale modalità di fruizione alla frequenza del corso di studio?
09/02/2017
E’ possibile che un lavoratore utilizzi parte delle 150 ore di permesso per il diritto allo studio, di cui all’art.15 del CCNL del 14.9.2000, per assistere alle sessioni di esame, equiparando in sostanza tale modalità di fruizione alla frequenza del corso di studio?
RAL_1907_Orientamenti Applicativi
E’ possibile che un lavoratore utilizzi parte delle 150 ore di permesso per il diritto allo studio, di cui all’art.15 del CCNL del 14.9.2000, per assistere alle sessioni di esame, equiparando in sostanza tale modalità di fruizione alla frequenza del corso di studio?
Relativamente alla particolare problematica esposta, la scrivente Agenzia non può che ribadire il proprio consolidato orientamento applicativo in materia, secondo il quale i permessi relativi al diritto allo studio, di cui all’art. 15 del CCNL del 14.9.2000, possono essere utilizzati esclusivamente per la partecipazione alle lezioni e, quindi, per la relativa frequenza, e non anche per attività o impegni diversi che il corso di studio può comportare, come l’assistenza agli esami, il supporto alla didattica o il tutorato, i colloqui con i docenti, le pratiche di segreteria, lo studio individuale, la preparazione per gli esami universitari oppure la preparazione e la redazione della tesi di laurea ecc..
E’ possibile che un lavoratore utilizzi parte delle 150 ore di permesso per il diritto allo studio, di cui all’art.15 del CCNL del 14.9.2000, per assistere alle sessioni di esame, equiparando in sostanza tale modalità di fruizione alla frequenza del corso di studio?
RAL_1907_Orientamenti Applicativi
E’ possibile che un lavoratore utilizzi parte delle 150 ore di permesso per il diritto allo studio, di cui all’art.15 del CCNL del 14.9.2000, per assistere alle sessioni di esame, equiparando in sostanza tale modalità di fruizione alla frequenza del corso di studio?
Relativamente alla particolare problematica esposta, la scrivente Agenzia non può che ribadire il proprio consolidato orientamento applicativo in materia, secondo il quale i permessi relativi al diritto allo studio, di cui all’art. 15 del CCNL del 14.9.2000, possono essere utilizzati esclusivamente per la partecipazione alle lezioni e, quindi, per la relativa frequenza, e non anche per attività o impegni diversi che il corso di studio può comportare, come l’assistenza agli esami, il supporto alla didattica o il tutorato, i colloqui con i docenti, le pratiche di segreteria, lo studio individuale, la preparazione per gli esami universitari oppure la preparazione e la redazione della tesi di laurea ecc..
Documento unico dei veicoli
Ne avevamo già parlato, su questo blog , della possibile unificazione tra Motorizzazione e Pra. Il tutto era stato già previsto dall' art. 8, L. n. 124 del 2015 (c.d. legge Madia), e proprio qualche giorno fa, (per l'esattezza il 23 febbraio), il consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo.
Rinviamo la trattazione dell'argomento alla pubblicazione in gazzetta che avverà a breve.
Sotto lo stralcio dell'art. 8 suddetto.
Rinviamo la trattazione dell'argomento alla pubblicazione in gazzetta che avverà a breve.
Sotto lo stralcio dell'art. 8 suddetto.
Art. 8, comma 1, lettera d), Legge 124/15
d) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
Comportamenti e atti delle pubbliche amministrazioni ostativi all’allattamento
Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di comportamenti e atti delle pubbliche amministrazioni ostativi all’allattamento
Direttiva n. 1 del 2017 (PDF)
Versione testuale del documento
Alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
“Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di comportamenti e atti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ostativi all’allattamento.”
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”
Visto, in particolare, l’articolo 3, comma 5 del citato codice di comportamento che dispone che nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2011, n. 84, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso i Paesi terzi”;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 aprile 2009, n. 82, recante “Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi” ed, in particolare, l’articolo 14;
Vista la direttiva 2006/141/CE della Commissione del 22 dicembre 2006, che richiama il principio della promozione e della protezione dell’allattamento al seno e la necessità di non scoraggiare la stessa pratica e considerato che, in conformità con la direttiva comunitaria, l’articolo 9 del sopra citato decreto legislativo n. 84 del 2011, con il rinvio all’articolo 14 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 aprile 2009, n. 82, recante “Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi”, richiama il principio del sostegno e della protezione della pratica dell’allattamento al seno anche attraverso il contrasto di comportamenti ostativi alla stessa pratica;
Visto l’Accordo del 20 dicembre 2007 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su “Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione ed il sostegno dell’allattamento al seno” (Repertorio Atti n.: 257/CSR del 20/12/2007);
Considerato che l'allattamento al seno costituisce la modalità di alimentazione naturale nella prima infanzia e che il latte materno fornisce tutti i nutrienti di cui il lattante ha bisogno nei primi sei mesi di vita, e considerati altresì i benefici che l'allattamento al seno apporta anche alla salute della donna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 con cui l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri è nominato Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016 con cui l’on. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017 recante delega di funzioni all’on. dott.ssa Maria Anna Madia, in attesa di registrazione da parte degli organi competenti;
Emana la seguente direttiva
Si richiama l’attenzione delle pubbliche amministrazioni e dei singoli dipendenti nella propria attività di erogazione dei servizi alla collettività, sulla necessità di assumere azioni positive, comportamenti collaborativi o comunque di non adottare atti che ostacolino le esigenze di allattamento.
I vertici e la dirigenza delle amministrazioni si adopereranno per prevenire comportamenti o atti in contrasto con le suddette finalità, anche nell’ambito di organismi controllati.
La presente direttiva verrà trasmessa ai competenti organi di controllo.
Roma, 3 febbraio 2017
Il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione
Direttiva n. 1 del 2017 (PDF)
Versione testuale del documento
Alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
“Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di comportamenti e atti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ostativi all’allattamento.”
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”
Visto, in particolare, l’articolo 3, comma 5 del citato codice di comportamento che dispone che nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2011, n. 84, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso i Paesi terzi”;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 aprile 2009, n. 82, recante “Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi” ed, in particolare, l’articolo 14;
Vista la direttiva 2006/141/CE della Commissione del 22 dicembre 2006, che richiama il principio della promozione e della protezione dell’allattamento al seno e la necessità di non scoraggiare la stessa pratica e considerato che, in conformità con la direttiva comunitaria, l’articolo 9 del sopra citato decreto legislativo n. 84 del 2011, con il rinvio all’articolo 14 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 aprile 2009, n. 82, recante “Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi”, richiama il principio del sostegno e della protezione della pratica dell’allattamento al seno anche attraverso il contrasto di comportamenti ostativi alla stessa pratica;
Visto l’Accordo del 20 dicembre 2007 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su “Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione ed il sostegno dell’allattamento al seno” (Repertorio Atti n.: 257/CSR del 20/12/2007);
Considerato che l'allattamento al seno costituisce la modalità di alimentazione naturale nella prima infanzia e che il latte materno fornisce tutti i nutrienti di cui il lattante ha bisogno nei primi sei mesi di vita, e considerati altresì i benefici che l'allattamento al seno apporta anche alla salute della donna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 con cui l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri è nominato Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016 con cui l’on. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017 recante delega di funzioni all’on. dott.ssa Maria Anna Madia, in attesa di registrazione da parte degli organi competenti;
Emana la seguente direttiva
Si richiama l’attenzione delle pubbliche amministrazioni e dei singoli dipendenti nella propria attività di erogazione dei servizi alla collettività, sulla necessità di assumere azioni positive, comportamenti collaborativi o comunque di non adottare atti che ostacolino le esigenze di allattamento.
I vertici e la dirigenza delle amministrazioni si adopereranno per prevenire comportamenti o atti in contrasto con le suddette finalità, anche nell’ambito di organismi controllati.
La presente direttiva verrà trasmessa ai competenti organi di controllo.
Roma, 3 febbraio 2017
Il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione
Conversioni Patenti di guida Sri Lanka
Prot. n° 4664 del 24 febbraio 2017 - Entrata in vigore del nuovo Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida Sri Lanka.
MIT
MIT
PRECEDENTI POST SU POLIZIALOCALE BLOG
- Sri Lanka - Scadenza Accordo Prot . n. ° 25215 del 14 novembre 2016 - Le domande di conversione delle patenti di guida srilankesi, non potranno più essere accettate dopo il 14.11.2016 ;
- Conversioni patenti di guida srilankesi -Nuovo Consolato Generale della Repubblica di Sri Lanka con sede a Milano. Prot.n° 13940 del 16 giugno 2016 - Nuovo Consolato Generale della Repubblica srilankesi;
- Sri Lanka art. 8 accordo di reciprocità in materia di patenti di guida Circolare Prot. 22453 del 02/10/2015
Circolava con targa falsa. Condannato penalmente ai sensi del 489 del c.p.
La corte non riconosce l'estraneità del trasgressore che circola con una targa falsificata e lo condanna penalmente.
Stralcio dei punti salienti della sentenza:
2.1.1. Più volte questa Corte ha evidenziato che le ipotesi previste dall'art. 100 del Codice della strada ai commi 12 e 14 si distinguono in quanto, la prima disposizione sanziona in via amministrativa (Sez. V, n. 9424 del 3/2/2012, Saponetto) l'atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all'agente la contraffazione, mentre la seconda, con il riferimento alle disposizioni del codice penale, sanziona la contraffazione della targa
Va ribadito in questa sede, invece, che le due ipotesi, quella di cui all'art. 12 e e di cui all'art. 14 dell'art. 100 concorrono nel senso che ove emerga la volontarietà dell'utilizzo della targa contraffatta, quantunque il veicolo sia in circolazione, è integrata la fattispecie dell'uso della targa, penalmente rilevante ex art. 489 c.p.p. in virtù del richiamo del comma 14 alle fattispecie del codice penale.
Riqualificazione e sicurezza delle periferie
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2017
Modifica dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e 6 dicembre 2016 in materia di riqualificazione e sicurezza delle periferie. (17A01388) (GU Serie Generale n.40 del 17-2-2017)
Modifica dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e 6 dicembre 2016 in materia di riqualificazione e sicurezza delle periferie. (17A01388) (GU Serie Generale n.40 del 17-2-2017)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
16 febbraio 2017
Modifica dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e 6 dicembre 2016 in materia di riqualificazione e sicurezza delle periferie. (17A01388)(GU n.40 del 17-2-2017)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», e, in particolare, l'art. 1, commi da 974 a 978; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 ed il bando allegato, che ha disciplinato le modalita' e le procedure di presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilita', nonche' i criteri di valutazione dei progetti; Visti i commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 secondo i quali «Una quota di finanziamento non superiore al 10% puo' essere erogata, su richiesta del rappresentante legale dell'ente beneficiario, successivamente alla sottoscrizione della convenzione o accordo di programma. Una quota pari al 30% puo' essere erogata nella fase intermedia di realizzazione del progetto, in base al cronoprogramma ... La restante parte di finanziamento e' erogata a conclusione del progetto, ad esito delle verifiche previste dalla procedura definita nel richiamato decreto di cui al precedente art. 3, comma 2.». Tali quote di finanziamento sono state ribadite dall'art. 5, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016; Considerato, in particolare, che le percentuali disposte dall'art. 4, commi 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e successivamente ribadite dall'art. 5, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 non consentono l'allineamento tra l'avanzamento dei progetti e l'erogazione dei relativi finanziamenti, determinando l'anticipazione delle risorse necessarie da parte degli enti partecipanti al Programma straordinario; Ritenuto necessario adeguare le percentuali di erogazione del finanziamento alle percentuali di avanzamento degli stessi, al fine di far fronte tempestivamente alle esigenze finanziarie degli enti partecipanti al Programma straordinario; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 con il quale sono stati individuati i progetti da inserire nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie; Considerato che l'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 prevede che «I progetti dovranno possedere al momento della presentazione della domanda - a pena di inammissibilita' - i seguenti ulteriori requisiti: ... b) essere stati approvati come progetti definitivi o esecutivi. I soggetti proponenti possono presentare anche progetti di fattibilita' tecnica ed economica. In tal caso si impegnano ad approvare, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione o accordo di programma, il relativo progetto definitivo o esecutivo...»; Considerato che l'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 stabilisce, invece, che «I comuni capoluogo di provincia e le citta' metropolitane che all'atto della presentazione della domanda hanno dichiarato uno stato di avanzamento dei progetti a livello di fattibilita' tecnica sono tenuti a comunicare, entro 60 giorni dalla stipulazione della convenzione, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, e dell'art. 6, comma 1 lettera b), del bando di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, le delibere di approvazione dei progetti esecutivi degli interventi...»; Ritenuto opportuno modificare l'art. 4, commi 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e gli articoli 4, comma 4, e 5, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016; Decreta: Art. 1 1. I commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 sono sostituiti dai seguenti: «3. La quota di finanziamento anticipato non superiore al 20% e' erogata soltanto in esito alla verifica dell'effettiva approvazione, da parte degli enti beneficiari, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorita' competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi, che dovranno essere trasmessi e attestati dal responsabile unico del procedimento in una relazione tecnica analitica. La quota di finanziamento, pari al 30%, e' erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 40% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati. La quota di finanziamento, pari al 30%, e' erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo sopracitato e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 70% del Progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati. 4. La quota di finanziamento, pari al 15%, e' erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo di cui al precedente comma e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 100% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati. La restante quota di finanziamento, pari al 5%, e' erogata soltanto in seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo predetto ed alla verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute e della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonche' della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi, previa trasmissione da parte del responsabile unico del procedimento della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati, attestante le spese sostenute a completamento dell'intervento, nonche' la conformita' degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie conformi dei seguenti documenti: i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione; ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione; iii) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso; iv) attestazione della corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformita' agli strumenti urbanistici.». 2. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 sono sostituiti dai seguenti: «3. In particolare, la quota di finanziamento anticipato non superiore al 20%, prevista dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, e' erogata soltanto in esito alla verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dell'effettiva approvazione, da parte degli enti beneficiari, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorita' competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi, che dovranno essere trasmessi e attestati dal responsabile unico del procedimento in una relazione tecnica analitica. 4. La quota di finanziamento, pari al 30%, e' erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 40% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati. La quota di finanziamento, pari al 30%, e' erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo sopracitato e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 70% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati. La quota di finanziamento, pari al 15%, e' erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo predetto e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 100% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati. 5. La restante quota di finanziamento, pari al 5%, e' erogata soltanto in seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo di cui al precedente comma ed alla verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute e della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonche' della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi, previa trasmissione da parte del responsabile unico del procedimento della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati, attestante le spese sostenute a completamento dell'intervento, nonche' la conformita' degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie conformi dei seguenti documenti: i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione; ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione; iii) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso; iv) attestazione della corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformita' agli strumenti urbanistici.».
Art. 2 1. All'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 dopo le parole «le delibere di approvazione dei progetti» sono inserite le parole «definitivi o». 2. All'art. 4, comma 5, lettera i) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 le parole «entro 20 giorni dall'adozione» sono sostituite dalle parole «nella relazione trimestrale di monitoraggio». 3. All'art. 4, comma 5, lettera ii) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 le parole «entro 20 giorni dall'adozione» sono sostituite dalle parole «nella relazione trimestrale di monitoraggio». Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 febbraio 2017 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri: Boschi
Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2017
Pubblicato il decreto sulla sicurezza urbana
DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'. (17G00030) (GU Serie Generale n.42 del 20-2-2017)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/2017
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'. (17G00030) (GU Serie Generale n.42 del 20-2-2017)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/2017
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DECRETO-LEGGE
20 febbraio 2017, n. 14
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'. (17G00030)(GU n.42 del 20-2-2017)
Vigente al: 21-2-2017
Capo I
COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA E DELLA SICUREZZA URBANA
Sezione I
Sicurezza integrata
Sicurezza urbana
DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE CITTA' E DEL DECORO
URBANO
COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA E DELLA SICUREZZA URBANA
Sezione I
Sicurezza integrata
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle citta' e la vivibilita' dei territori e di promuovere interventi volti al mantenimento del decoro urbano; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2017; Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Oggetto e definizione 1. La presente Sezione disciplina, anche in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, modalita' e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata. 2. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonche' da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilita', alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunita' territoriali.
Art. 2 Linee generali per la promozione della sicurezza integrata 1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attivita' di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale.
Art. 3 Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano 1. In attuazione delle linee generali di cui all'articolo 2, lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale. 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche sulla base degli accordi di cui al comma 1, possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalita' diffusa. 3. Lo Stato, nelle attivita' di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, tiene conto delle eventuali criticita' segnalate in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1. 4. Lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuano, anche in sede di Conferenza Unificata, strumenti e modalita' di monitoraggio dell'attuazione degli accordi di cui al comma 1.Sezione II
Sicurezza urbana
Art. 4 Definizione 1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilita' e al decoro delle citta', da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti piu' degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalita' e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalita', in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalita' e l'affermazione di piu' elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.
Art. 5 Patti per l'attuazione della sicurezza urbana 1. In coerenza con le linee generali di cui all'articolo 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla specificita' dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano. 2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi: a) prevenzione dei fenomeni di criminalita' diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimita', in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado; b) promozione del rispetto della legalita', anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, comprese l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonche' la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici; c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'articolo 9, comma 3.
Art. 6 Comitato metropolitano 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per l'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della citta' metropolitana, e' istituito un comitato metropolitano, copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, cui partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni interessati. Possono altresi' essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato metropolitano soggetti pubblici o privati dell'ambito territoriale interessato. 2. Per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 7 Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte 1. Nell'ambito degli accordi di cui all' articolo 3 e dei patti di cui all'articolo 5, possono essere individuati specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati. 2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 8 Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 50: 1. al comma 5, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale, in relazione all'urgente necessita' di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilita' urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»; 2. al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti in determinate aree delle citta' interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, puo' disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.». b) all'articolo 54: 1. il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalita', quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.». 2. Nelle materie di cui al comma 1, lettera a), numero 1, del presente articolo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.Capo II
DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE CITTA' E DEL DECORO
URBANO
Art. 9 Misure a tutela del decoro di particolari luoghi 1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilita' e fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente alla rilevazione della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui e' stato commesso il fatto. 2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 e' disposto altresi' nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma. 3. Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 4. Per le violazioni di cui al comma 1, l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.
Art. 10 Divieto di accesso 1. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, e' rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso e' specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento e' trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni. 2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, puo' disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o piu' delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresi', modalita' applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto. 3. La durata del divieto non puo' comunque essere inferiore a sei mesi, ne' superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne da' notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. 4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 5. In sede di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'articolo 9, la concessione della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata all'imposizione del divieto di accedere a luoghi o aree specificamente individuati. 6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, tra le Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 11 Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili 1. Il prefetto, nella determinazione delle modalita' esecutive di provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, impartisce, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria concernenti i medesimi immobili. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 definiscono l'impiego della Forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorita' che tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumita' e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonche' dei livelli assistenziali che possono essere assicurati agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali. 3. L'eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono state emanate le disposizioni di cui al comma 1, puo' dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile.
Art. 12 Disposizioni in materia di pubblici esercizi 1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, puo' essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attivita' per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 2. All'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo la parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra».
Art. 13 Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimita' di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi 1. Nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il questore puo' disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi. 2. Il divieto di cui al comma 1 non puo' avere durata inferiore ad un anno, ne' superiore a cinque. 3. Nei casi di cui al comma 1, il questore, nei confronti dei soggetti gia' condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva, puo' altresi' disporre, per la durata massima di due anni, una o piu' delle seguenti misure: a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza; c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici. 4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 5. I divieti di cui al comma 1 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 3 si applica, con provvedimento del prefetto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000 e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno. 7. In sede di condanna per i reati di cui al comma 1 commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la concessione della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata all'imposizione del divieto di accedere in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati.
Art. 14 Numero Unico Europeo 112 1. Per le attivita' connesse al numero unico europeo 112 e alle relative centrali operative realizzate in ambito regionale secondo le modalita' definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le Regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, di un contingente massimo di personale determinato in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, sulla base di un rapporto pari ad un'unita' di personale ogni trentamila residenti. A tal fine, le Regioni possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzate alle assunzioni, in deroga alle previsioni dell'articolo 1, comma 228, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Art. 15 Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: «sulla base di elementi di fatto», sono inserite le seguenti: «, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonche' dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa,»; b) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilita' dei relativi dispositivi, anche con le modalita' di controllo previste all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.».
Art. 16 Modifiche all'articolo 639 del codice penale 1. All'articolo 639 del codice penale, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, puo' disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora cio' non sia possibile, l'obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate nella sentenza di condanna.».
Art. 17 Clausola di neutralita' finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 18 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 febbraio 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Minniti, Ministro dell'interno Costa, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Orlando
Opposizione a "preavviso di iscrizione di fermo amministrativo....sulla propria autovettura" Richiesto intervento delle Sezioni Unite per derimere la competenza del giudice in appello.
Cassazione, Sez. SESTA CIVILE, Ordinanza Interlocutoria n.4176 del 16/02/2017, udienza del 17/11/2016, Presidente AMENDOLA ADELAIDE Relatore OLIVIERI STEFANO
Sotto alcuni passaggi salienti della sentenza:
§ 9. A seguito della riforma legislativa, le nuove disposizioni degli artt. 6 e 7 del D.Igs. n. 150/2011 costituiscono pertanto l'unico riferimento per la individuazione del riparto di competenze tra il Giudice di Pace ed il Tribunale Ordinario, atteso che le norme che ad esse rinviano (art. 22 legge n. 689/1981 ed art. 205 D.Igs. n. 285/1992, da un lato; art. 204 bis D.Igs. n. 285/1992, dall'altro) si limitano a prevedere soltanto che le opposizioni si propongono dinanzi arl'autorità giudiziaria ordinaria", dovendo distinguersi al riguardo tra giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione" emessa ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 ed ai sensi dell'art. 204 Codice della strada, regolato dall'art. 6 del D.Igs. n. 150/2011, e giudizio concernente il ricorso proposto ai sensi dell'art. 204 bis D.Igs. n. 285/1992 - in via alternativa al ricorso al Prefetto - avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della strada consegnato o notificato al trasgressore, regolato dall'art. 7 del D.Igs. n. 150/2011.
§ 10. Le nuove norme hanno ridefinito i rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa e tributaria, rideterminando le "materie" attribuite al Tribunale (art. 6, comma 4), ed hanno unificato la disciplina processuale secondo il rito del lavoro (art. 6, comma 1; art. 7, comma1), senza tuttavia
apportare modifiche al precedente assetto della competenza, in conformità al criterio direttivo imposto dall'art. 54, comma 4, lett. a) della legge delega n. 69/2009 ("restando fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante previsti dalla legislazione vigente").
Pertanto, secondo la disciplina attualmente vigente ed applicabile ratione temporis alla controversia oggetto di regolamento di competenza sembrerebbe potersi affermare che:
- quanto alle "opposizioni alla ordinanza -ingiunzione" emesse dalla autorità amministrativa ai sensi dell'art. 18 legge n. 689/1981 ovvero emesse dal Prefetto ai sensi dell'art. 204 D.Igs. n. 285/1992, in materia di violazioni del Codice della Strada, sarebbe stato confermato il criterio di riparto della competenza fondato sul valore della lite per cui sarebbero attribuite al Tribunale le cause di opposizione ad "ordinanza-ingiunzione" in cui è stata applicata una norma sanzionatoria che preveda una sanzione edittale nel massimo di importo superiore ad C 15.493,00 ovvero le cause in cui la norma sanzionatoria applicata non preveda un massimo edittale ma sia stata irrogata in concreto una sanzione pecuniaria superiore all'importo indicato,
- quanto alle "opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada" di cui agli artt. 204 bis D.Igs. n. 285/1992 e 7 D.Igs. n. 150/2011, esse sembrerebbero attribuite alla competenza esclusiva per materia - senza alcun limite di valore né di natura accessoria della sanzione - del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. 7, comma 2, D.Igs. n. 150/2011), a meno di non voler ritenere - al fine di scongiurare una non troppo ragionevole divaricazione nella disciplina della competenza a seconda che risulti proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione (art. 6 D.Igs. n. 150 del 2011) ovvero avverso il verbale di accertamento (art. 7 della medesima fonte), che l'art. 7 D.Igs. n. 150 del 2011, al pari dell'art. 204 bis ante riforma del 2011, è norma che disciplina la sola competenza per territorio nonché il procedimento da osservare davanti al Giudice di Pace, ferma la distribuzione del contenzioso tra Giudice di Pace e Tribunale secondo i criteri indicati nell'art. 22 bis, legge n. 689 del 1981 e ora nell'art. 6, legge n. 150 del 2011.
§ 11. Ritiene il Collegio opportuno un intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione di massima importanza ex art. 374 c.p.c., in ordine alla natura giuridica della competenza del Giudice di pace in materia di sanzioni amministrative inflitte per violazione delle norme del codice della strada, in quanto l'affermazione delle Sezioni Unite secondo cui la azione di accertamento negativo dei presupposti legali della misura coercitiva (preannunciata od applicata) rimane assoggettata alle ordinarie regole di attribuzione della competenza "per materia e valore e territorio", deve confrontarsi con precedenti non sempre coerenti e uniformi della giurisprudenza di legittimità sul punto.
L’indennità di rischio e di reperibilità possono essere pagate prima della stipulazione del contratto integrativo?
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L’indennità di rischio (art.37 del CCNL del 14.9.2000 e art.41 del CCNL del 22.1.2004) e l’indennità di reperibilità (art.23, comma 1, del CCNL del 14.9.2000) possono essere pagate prima della stipulazione del contratto integrativo?
Relativamente a tale particolare problematica, si ritiene utile precisare quanto segue.
Come regola generale, la mancanza del contratto integrativo impedisce l’erogazione dei trattamenti economici accessori.
Infatti, si deve ricordare che il legislatore (art.2, comma 3, e art.45, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001) ha demandato esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale e, nei limiti da questa stabiliti, alla contrattazione integrativa la determinazione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni nonché i criteri, le condizioni e le modalità di erogazione degli stessi; si tratta di una precisa riserva di contrattazione.
Pertanto, se manca l’intervento determinante e preventivo della contrattazione integrativa nella individuazione dei soggetti destinatari, delle condizioni e delle modalità specifiche di erogazione delle diverse voci del trattamento economico accessorio, nell’ambito di quelle individuate dall’art.17 del CCNL dell’1.4.1999, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie effettivamente disponibili e quantificate nel rispetto dei vigenti vincoli legali e contrattuali, non può procedersi all’effettiva erogazione dei compensi di cui si tratta al personale interessato.
Con particolare riferimento ai compensi accessori da voi richiamati, si ritiene utile anche specificare che:
a) spetta al singolo ente, nella sua veste di datore di lavoro che organizza e disciplina lo svolgimento delle attività produttive, ogni decisione circa l'individuazione delle aree di pronto intervento, l'istituzione ed le modalità operative del servizio di pronta reperibilità, sulla base di una autonoma ed adeguata valutazione delle proprie esigenze organizzative (art. 23, comma 1, del CCNL del 14.9.2000). Pertanto, tale decisione non forma oggetto di contrattazione integrativa. L’intervento della contrattazione integrativa non attiene al profilo regolativo (l’istituto, sotto il profilo contenutistico non è in alcun modo oggetto di contrattazione integrativa), ma solo a quello del relativo finanziamento;
b) l’art.37 del CCNL del 14.9.2000, ai fini dell’applicazione dell’istituto, demanda espressamente alla contrattazione decentrata integrativa il compito determinante dell’individuazione delle prestazioni lavorative che, in relazione alle loro caratteristiche contenutistiche, danno titolo alla corresponsione dell’indennità di rischio, nell’ambito, evidentemente, delle risorse (stabili o variabili) che a tale specifica finalità le parti negoziali ritengono opportuno destinare. Quindi, come sopra anticipato, la mancanza di tale preventiva individuazione dei destinatari (e delle risorse a tal fine necessarie) non consente l’erogazione del compenso di cui si tratta.
L’indennità di rischio (art.37 del CCNL del 14.9.2000 e art.41 del CCNL del 22.1.2004) e l’indennità di reperibilità (art.23, comma 1, del CCNL del 14.9.2000) possono essere pagate prima della stipulazione del contratto integrativo?
Relativamente a tale particolare problematica, si ritiene utile precisare quanto segue.
Come regola generale, la mancanza del contratto integrativo impedisce l’erogazione dei trattamenti economici accessori.
Infatti, si deve ricordare che il legislatore (art.2, comma 3, e art.45, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001) ha demandato esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale e, nei limiti da questa stabiliti, alla contrattazione integrativa la determinazione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni nonché i criteri, le condizioni e le modalità di erogazione degli stessi; si tratta di una precisa riserva di contrattazione.
Pertanto, se manca l’intervento determinante e preventivo della contrattazione integrativa nella individuazione dei soggetti destinatari, delle condizioni e delle modalità specifiche di erogazione delle diverse voci del trattamento economico accessorio, nell’ambito di quelle individuate dall’art.17 del CCNL dell’1.4.1999, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie effettivamente disponibili e quantificate nel rispetto dei vigenti vincoli legali e contrattuali, non può procedersi all’effettiva erogazione dei compensi di cui si tratta al personale interessato.
Con particolare riferimento ai compensi accessori da voi richiamati, si ritiene utile anche specificare che:
a) spetta al singolo ente, nella sua veste di datore di lavoro che organizza e disciplina lo svolgimento delle attività produttive, ogni decisione circa l'individuazione delle aree di pronto intervento, l'istituzione ed le modalità operative del servizio di pronta reperibilità, sulla base di una autonoma ed adeguata valutazione delle proprie esigenze organizzative (art. 23, comma 1, del CCNL del 14.9.2000). Pertanto, tale decisione non forma oggetto di contrattazione integrativa. L’intervento della contrattazione integrativa non attiene al profilo regolativo (l’istituto, sotto il profilo contenutistico non è in alcun modo oggetto di contrattazione integrativa), ma solo a quello del relativo finanziamento;
b) l’art.37 del CCNL del 14.9.2000, ai fini dell’applicazione dell’istituto, demanda espressamente alla contrattazione decentrata integrativa il compito determinante dell’individuazione delle prestazioni lavorative che, in relazione alle loro caratteristiche contenutistiche, danno titolo alla corresponsione dell’indennità di rischio, nell’ambito, evidentemente, delle risorse (stabili o variabili) che a tale specifica finalità le parti negoziali ritengono opportuno destinare. Quindi, come sopra anticipato, la mancanza di tale preventiva individuazione dei destinatari (e delle risorse a tal fine necessarie) non consente l’erogazione del compenso di cui si tratta.
Campania, del. n. 24 – Fondi comunitari SIE per politiche incentivanti del personale
La Regione ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare le risorse concernenti i Fondi SIE per incentivare il personale attraverso specifici progetti ideati e realizzati in coerenza con l’art. 15, comma 5, del CCNL 01/04/1999 (cd. Progetti per il miglioramento del personale interno).
L’ente ha chiesto inoltre se tali risorse, ove concorrano a costituire la provvista per il trattamento accessorio, siano sottraibili al limite di spesa interposto dall’articolo 1, comma 236, della legge 208/2015.
I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 24/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 febbraio, hanno rimesso la questione alla Sezione Autonomie.
Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Campania del. n. 24 – 17
SELF-Enti Locali
Richiedi informazioni
Ho letto e accettato l’informativa sulla privacy.
L’ente ha chiesto inoltre se tali risorse, ove concorrano a costituire la provvista per il trattamento accessorio, siano sottraibili al limite di spesa interposto dall’articolo 1, comma 236, della legge 208/2015.
I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 24/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 febbraio, hanno rimesso la questione alla Sezione Autonomie.
Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Campania del. n. 24 – 17
SELF-Enti Locali
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I permessi per l’assistenza ai disabili, di cui all’art.33, comma 3, della legge n.104/1992, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, sono riproporzionati?
13/01/2017
RAL_1893_Orientamenti Applicativi
I permessi per l’assistenza ai disabili, di cui all’art.33, comma 3, della legge n.104/1992, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, sono riproporzionati?
Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene opportuno evidenziare che, per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, secondo le regole generali, ordinariamente, non è prevista alcuna riduzione dei tre giorni di permesso.
Tuttavia si ricorda che l’art.19 del CCNL del 6.7.1995, consente di utilizzare tali permessi anche ad ore, nei limiti di 18 ore mensili. Sulle modalità applicative di tale ultima disposizione contrattuale, nel caso in cui il lavoratore fruisca dei permessi in parte a giorni e in parte ad ore, si rinvia alle indicazioni dell’orientamento applicativo RAL1433 (consultabile www.aranagenzia.it, Orientamenti Applicativi, Comparti, Regioni ed autonomie locali, Permessi) nonché dell’informativa Inpdap n.33 del 9.12.2002.
Nel caso in cui il medesimo lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale decida di fruire dei permessi giornalieri ad ore, ad avviso della scrivente Agenzia, queste non possono non essere riproporzionate in relazione alla ridotta durata dell’orario di lavoro per lo stesso prevista, perché, in caso contrario, il dipendente titolare di tale tipologia di contratto finirebbe per godere di un vantaggio del tutto ingiustificato.
In sostanza, occorre rapportare ad ore le tre giornate lavorative in tempo parziale orizzontale.
Pertanto, se, in base al contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale sottoscritto, il lavoratore è tenuto ad una prestazione lavorativa di 14 ore settimanali, il dipendente avrà diritto ad un numero di ore mensili di permesso, ai sensi dell’art.33, comma 3, della Legge n.104/1992 e dell’art.19, comma 6, del CCNL del 6.7.1995 pari ai 14/36 di 18 e cioè a 7 ore mensili.
RAL_1893_Orientamenti Applicativi
I permessi per l’assistenza ai disabili, di cui all’art.33, comma 3, della legge n.104/1992, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, sono riproporzionati?
Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene opportuno evidenziare che, per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, secondo le regole generali, ordinariamente, non è prevista alcuna riduzione dei tre giorni di permesso.
Tuttavia si ricorda che l’art.19 del CCNL del 6.7.1995, consente di utilizzare tali permessi anche ad ore, nei limiti di 18 ore mensili. Sulle modalità applicative di tale ultima disposizione contrattuale, nel caso in cui il lavoratore fruisca dei permessi in parte a giorni e in parte ad ore, si rinvia alle indicazioni dell’orientamento applicativo RAL1433 (consultabile www.aranagenzia.it, Orientamenti Applicativi, Comparti, Regioni ed autonomie locali, Permessi) nonché dell’informativa Inpdap n.33 del 9.12.2002.
Nel caso in cui il medesimo lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale decida di fruire dei permessi giornalieri ad ore, ad avviso della scrivente Agenzia, queste non possono non essere riproporzionate in relazione alla ridotta durata dell’orario di lavoro per lo stesso prevista, perché, in caso contrario, il dipendente titolare di tale tipologia di contratto finirebbe per godere di un vantaggio del tutto ingiustificato.
In sostanza, occorre rapportare ad ore le tre giornate lavorative in tempo parziale orizzontale.
Pertanto, se, in base al contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale sottoscritto, il lavoratore è tenuto ad una prestazione lavorativa di 14 ore settimanali, il dipendente avrà diritto ad un numero di ore mensili di permesso, ai sensi dell’art.33, comma 3, della Legge n.104/1992 e dell’art.19, comma 6, del CCNL del 6.7.1995 pari ai 14/36 di 18 e cioè a 7 ore mensili.
In caso di sciopero per l’intera giornata lavorativa, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, deve essere applicata la detrazione giornaliera?
RAL_1899_Orientamenti Applicativi
Alla luce dell’orientamento applicativo ARAN RAL739 e tenuto conto delle previsioni degli artt.44 e 52 del CCNL del 14.9.2000, si chiede se, in caso di sciopero per l’intera giornata lavorativa, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, debba essere applicata la detrazione giornaliera, così come calcolata in base al citato art.52 del CCNL del 14.9.2000 o se la stessa debba essere rapportata alla percentuale di tempo parziale.
Relativamente alla problematica prospettata, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) la disciplina dell’art. 44 del CCNL del 14.9.2000 trova applicazione solo nel caso di proclamazione di sciopero di durata inferiore alla giornata lavorativa; si tratta dei cosiddetti scioperi brevi, ad ore, che generalmente vengono collocati all’inizio o alla fine di ogni giornata lavorativa;
b) uno sciopero che sia stato proclamato per l’intera giornata lavorativa, comporta la esclusione di ogni possibilità di applicazione del citato art. 44 del CCNL del 14.9.2000;
c) tale regola vale evidentemente, anche per il lavoratore titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale, anche se evidentemente, si terrà conto a tal fine della minore durata giornaliera della prestazione lavorativa come risultante dallo specifico contratto individuale stipulato e, quindi, della misura ridotta della retribuzione corrisposta;
d) la regola fondamentale in materia di trattamento economico del personale titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale è quella della proporzionale riduzione rispetto al tempo pieno sia della retribuzione base, sia eventualmente, della retribuzione accessoria, quando si tratti di elementi retributivi, corrisposti mensilmente e ragguagliati alla durata della prestazione;
e) l’art.10, comma 4, del CCNL del 9.5.2006 stabilisce che la retribuzione giornaliera (utile in tutti i casi in cui si debba retribuire o recuperare un periodo lavorativo rapportato a giornate e quindi inferiore al mese) si ottiene semplicemente dividendo per 26 la corrispondente retribuzione mensile;
f) pertanto, alla luce di tali indicazioni, nel caso dello sciopero indetto con modalità temporali tali da riguardare l’intera giornata lavorativa, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, la trattenuta non potrà essere effettuata che per l’intera giornata, tenendo conto delle previsioni del sopracitato art.10, comma 4, del 9.5.2006;
g) ai fini della esatta determinazione di tale trattenuta, si prenderà come base di riferimento la retribuzione mensile di cui all’art.10, comma 2 lettera c) del CCNL del 9.5.2006, spettante al suddetto lavoratore a tempo parziale orizzontale e la si dividerà per 26, come specificato alla precedente lett. e);
il riferimento alla nozione di retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c), del 9.5.2006, si giustifica in considerazione del fatto che proprio tale tipologia di retribuzione è presa in considerazione anche ai fini della determinazione della trattenuta per scioperi brevi (art. 44 del CCNL del 14/9/2000, che in realtà fa riferimento all’art.52, comma 2, lett.c) del medesimo CCNL del 14.9.2000, che, successivamente, è stato sostituito dal citato all'art. 10, comma 2, lett. c), del CCNL del 9.5.2006).
Alla luce dell’orientamento applicativo ARAN RAL739 e tenuto conto delle previsioni degli artt.44 e 52 del CCNL del 14.9.2000, si chiede se, in caso di sciopero per l’intera giornata lavorativa, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, debba essere applicata la detrazione giornaliera, così come calcolata in base al citato art.52 del CCNL del 14.9.2000 o se la stessa debba essere rapportata alla percentuale di tempo parziale.
Relativamente alla problematica prospettata, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) la disciplina dell’art. 44 del CCNL del 14.9.2000 trova applicazione solo nel caso di proclamazione di sciopero di durata inferiore alla giornata lavorativa; si tratta dei cosiddetti scioperi brevi, ad ore, che generalmente vengono collocati all’inizio o alla fine di ogni giornata lavorativa;
b) uno sciopero che sia stato proclamato per l’intera giornata lavorativa, comporta la esclusione di ogni possibilità di applicazione del citato art. 44 del CCNL del 14.9.2000;
c) tale regola vale evidentemente, anche per il lavoratore titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale, anche se evidentemente, si terrà conto a tal fine della minore durata giornaliera della prestazione lavorativa come risultante dallo specifico contratto individuale stipulato e, quindi, della misura ridotta della retribuzione corrisposta;
d) la regola fondamentale in materia di trattamento economico del personale titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale è quella della proporzionale riduzione rispetto al tempo pieno sia della retribuzione base, sia eventualmente, della retribuzione accessoria, quando si tratti di elementi retributivi, corrisposti mensilmente e ragguagliati alla durata della prestazione;
e) l’art.10, comma 4, del CCNL del 9.5.2006 stabilisce che la retribuzione giornaliera (utile in tutti i casi in cui si debba retribuire o recuperare un periodo lavorativo rapportato a giornate e quindi inferiore al mese) si ottiene semplicemente dividendo per 26 la corrispondente retribuzione mensile;
f) pertanto, alla luce di tali indicazioni, nel caso dello sciopero indetto con modalità temporali tali da riguardare l’intera giornata lavorativa, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, la trattenuta non potrà essere effettuata che per l’intera giornata, tenendo conto delle previsioni del sopracitato art.10, comma 4, del 9.5.2006;
g) ai fini della esatta determinazione di tale trattenuta, si prenderà come base di riferimento la retribuzione mensile di cui all’art.10, comma 2 lettera c) del CCNL del 9.5.2006, spettante al suddetto lavoratore a tempo parziale orizzontale e la si dividerà per 26, come specificato alla precedente lett. e);
il riferimento alla nozione di retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c), del 9.5.2006, si giustifica in considerazione del fatto che proprio tale tipologia di retribuzione è presa in considerazione anche ai fini della determinazione della trattenuta per scioperi brevi (art. 44 del CCNL del 14/9/2000, che in realtà fa riferimento all’art.52, comma 2, lett.c) del medesimo CCNL del 14.9.2000, che, successivamente, è stato sostituito dal citato all'art. 10, comma 2, lett. c), del CCNL del 9.5.2006).
Patenti Ucraine - Patronimico
Prot. n° 3326 del 9 febbraio 2017 - Normativa e usi sulla scrittura e traslitterazione dei cognomi e dei luoghi di nascita
MIT
MIT
Autorizzazioni per le zone a traffico limitato (ztl)
Autorizzazioni per le zone a traffico limitato (ztl) ai comuni aggiornamento al 14/02/2017
Allegati
Corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici
Disposizioni esplicative ed attuative del Decreto dirigenziale n. 215 del 12 dicembre 2016 relativo ai corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi.
Allegati
Circolare_protocollo_2720_del_13-2-2017.pdf
MITAllegati
Circolare_protocollo_2720_del_13-2-2017.pdf
ANCI RISPONDE:Le procedure di mobilità
Titolo: Le procedure di mobilità
Argomenti: MOBILITA', PROCEDURE, INCARICHI
DOMANDA:
Un dipendente, inquadrato in categoria C1, pervenuto per mobilità esterna da altro comune nell’anno 2014 presso l’area di vigilanza, è stato poi spostato a richiesta con mobilità interna in area amministrativa nei settori relativi ai servizi di anagrafe e stato civile, da circa un anno, dei quali è responsabile di procedimento. Detto dipendente intende chiedere nulla osta preventivo per partecipare a una mobilità esterna indetta da altro comune, sempre in Lombardia, soggetto, come il nostro, al regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, indicando quale possibile sostituto un dipendente di altro comune inquadrato in categoria B4 ritenendo fattibile una mobilità per compensazione. Ciò premesso, l’attuale normativa, in particolare l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, prevede che si possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti "… appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni …”. Nel nostro caso, non sono ancora trascorsi 5 anni dalla mobilità e non esiste una corrispondenza di qualifica. Si chiede se tale passaggio sia possibile, come effettuare l’eventuale compensazione e rispettare la contemporaneità e se il dipendente subentrante in base alla categoria posseduta (B) possa essere nominato responsabile di procedimento in settori così delicati quali quelli di anagrafe e stato civile.
RISPOSTA:
In risposta al quesito posto, si evidenzia innanzitutto che l'operazione descritta non rientra pienamente nella così detta mobilità per compensazione o per interscambio. Infatti, tale figura - originariamente prevista dall'art. 6 comma 20 del DPR 268/87, abrogato dal D.L. 5/2012 - comporta che il trasferimento volontario e reciproco di dipendenti tra due o più enti, produca "uno scambio del posto di lavoro" tra i dipendenti stessi. Occorre, in altre parole, che i lavoratori interessati dall'interscambio, anche se provenienti da diversi comparti di contrattazione collettiva, possiedano lo stesso livello professionale, vale a dire lo stesso inquadramento nelle diverse aree giuridiche - categorie (nell'ambito della categoria, non rileva invece l'eventuale differenza di posizione economica che, peraltro, è finanziata con il fondo risorse decentrate e non determina un incremento di spesa). In sostanza occorre che l'operazione tra i due enti sia a “somma zero” (e non comporti costi aggiuntivi). Questo spiega perché, ad es., la mobilità per compensazione sia ammessa anche in caso di violazione del patto di stabilità (ora, pareggio di bilancio) e non si computi ai fini del rispetto del tetto massimo alla spesa di personale (FP nota n. 20506 del 27/3/2015 e Corte dei Conti Lombardia 342/2015). Nel caso prospettato, invece, lo scambio è tra un lavoratore di categoria C ed uno di categoria B. Ciò premesso, è indubbio che al di là dell'inquadramento giuridico della figura, si potrà comunque procedere allo scambio a titolo di mobilità volontaria. Più precisamente, trattandosi di enti soggetti a limitazioni delle assunzioni, si tratterà di una mobilità finanziariamente neutra che, perciò, potrà avvenire anche in difetto di capacità assunzionale, purché nell'anno precedente sia stato rispettato il pareggio di bilancio (art. 1 comma 47 della legge 311/2004 e comma 475 lett. e della legge di Bilancio 2017) e il tetto massimo alla spesa di personale posto dal comma 557 della legge Finanziaria 2007. Infine, in risposta agli ulteriori quesiti posti, si precisa che · la contemporaneità dello scambio nella mobilità per compensazione, non deve essere intesa come contestualità, in quanto è sufficiente che il passaggio di entrambi i dipendenti avvenga entro "un periodo di tempo congruo" che non costringa l'ente ad abbattere le spese di personale (per la mobilità in uscita) a causa dello slittamento della mobilità in entrata all’esercizio successivo (Corte dei Conti Veneto n. 65/2013) · l'obbligo di permanenza quinquennale nella sede di prima assegnazione previsto dal comma 5 bis dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla legge finanziaria del 2006, secondo la Funzione Pubblica (parere uppa 2/2006) non si applica ai comuni. Inoltre, per l'interpretazione prevalente non si tratta di un obbligo di carattere oggettivo ma soggettivo, posto a tutela delle concrete situazioni in cui può trovarsi la P.A. che, pertanto, potrà o meno farlo valere in relazione alle proprie esigenze organizzative. · La nomina a responsabile del procedimento di un dipendente inquadrato in categoria B non è di per sé vietata dalle norme. Tuttavia la questione merita un approfondimento. L'art. 5 commi 1 e 2 della L. n. 241/90 dispone che il dirigente di ciascuna unità organizzativa assegna a sé o ad altro dipendente addetto all'unità, la responsabilità della istruttoria ed eventualmente dell'adozione del provvedimento finale. In mancanza, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla singola unità organizzativa competente. L'art 6, comma 1, lett. e), precisa che il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale "ove ne abbia la competenza", mentre, in caso contrario, trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. La norma, dunque, non prevede alcuna prescrizione con riguardo alla categoria d'inquadramento del dipendente, ma allo stesso tempo - salva la vigenza di normative speciali e di settore come, ad es., in materia anagrafica - sembra limitare la possibilità di attribuire la competenza all'adozione dell'atto finale nel caso in cui il dipendente incaricato non rappresenti la figura apicale dell'ufficio (in considerazione dell'attribuzione di tale competenza al dirigente o alla figura apicale ex artt. 107 comma 2 e 109 comma 2 Tuel). Nello stesso senso, d'altronde, si ricorda che negli enti privi di dirigenza è possibile conferire anche ad un dipendente di categoria B un incarico di posizione organizzativa, a condizione che gli sia attribuita la "responsabilità degli uffici" (e in mancanza di lavoratori di categoria D - art. 11 comma 3 CCNL 31 marzo 1999). In ogni caso, secondo il Consiglio di Stato (parere Sez. I n. 304 del 3 marzo 2004) l'attribuzione delle funzioni di responsabile del procedimento implica quale contenuto minimo, l'assegnazione della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento, rimanendo "solo eventuale" l'adozione del provvedimento finale.
Argomenti: MOBILITA', PROCEDURE, INCARICHI
DOMANDA:
Un dipendente, inquadrato in categoria C1, pervenuto per mobilità esterna da altro comune nell’anno 2014 presso l’area di vigilanza, è stato poi spostato a richiesta con mobilità interna in area amministrativa nei settori relativi ai servizi di anagrafe e stato civile, da circa un anno, dei quali è responsabile di procedimento. Detto dipendente intende chiedere nulla osta preventivo per partecipare a una mobilità esterna indetta da altro comune, sempre in Lombardia, soggetto, come il nostro, al regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, indicando quale possibile sostituto un dipendente di altro comune inquadrato in categoria B4 ritenendo fattibile una mobilità per compensazione. Ciò premesso, l’attuale normativa, in particolare l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, prevede che si possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti "… appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni …”. Nel nostro caso, non sono ancora trascorsi 5 anni dalla mobilità e non esiste una corrispondenza di qualifica. Si chiede se tale passaggio sia possibile, come effettuare l’eventuale compensazione e rispettare la contemporaneità e se il dipendente subentrante in base alla categoria posseduta (B) possa essere nominato responsabile di procedimento in settori così delicati quali quelli di anagrafe e stato civile.
RISPOSTA:
In risposta al quesito posto, si evidenzia innanzitutto che l'operazione descritta non rientra pienamente nella così detta mobilità per compensazione o per interscambio. Infatti, tale figura - originariamente prevista dall'art. 6 comma 20 del DPR 268/87, abrogato dal D.L. 5/2012 - comporta che il trasferimento volontario e reciproco di dipendenti tra due o più enti, produca "uno scambio del posto di lavoro" tra i dipendenti stessi. Occorre, in altre parole, che i lavoratori interessati dall'interscambio, anche se provenienti da diversi comparti di contrattazione collettiva, possiedano lo stesso livello professionale, vale a dire lo stesso inquadramento nelle diverse aree giuridiche - categorie (nell'ambito della categoria, non rileva invece l'eventuale differenza di posizione economica che, peraltro, è finanziata con il fondo risorse decentrate e non determina un incremento di spesa). In sostanza occorre che l'operazione tra i due enti sia a “somma zero” (e non comporti costi aggiuntivi). Questo spiega perché, ad es., la mobilità per compensazione sia ammessa anche in caso di violazione del patto di stabilità (ora, pareggio di bilancio) e non si computi ai fini del rispetto del tetto massimo alla spesa di personale (FP nota n. 20506 del 27/3/2015 e Corte dei Conti Lombardia 342/2015). Nel caso prospettato, invece, lo scambio è tra un lavoratore di categoria C ed uno di categoria B. Ciò premesso, è indubbio che al di là dell'inquadramento giuridico della figura, si potrà comunque procedere allo scambio a titolo di mobilità volontaria. Più precisamente, trattandosi di enti soggetti a limitazioni delle assunzioni, si tratterà di una mobilità finanziariamente neutra che, perciò, potrà avvenire anche in difetto di capacità assunzionale, purché nell'anno precedente sia stato rispettato il pareggio di bilancio (art. 1 comma 47 della legge 311/2004 e comma 475 lett. e della legge di Bilancio 2017) e il tetto massimo alla spesa di personale posto dal comma 557 della legge Finanziaria 2007. Infine, in risposta agli ulteriori quesiti posti, si precisa che · la contemporaneità dello scambio nella mobilità per compensazione, non deve essere intesa come contestualità, in quanto è sufficiente che il passaggio di entrambi i dipendenti avvenga entro "un periodo di tempo congruo" che non costringa l'ente ad abbattere le spese di personale (per la mobilità in uscita) a causa dello slittamento della mobilità in entrata all’esercizio successivo (Corte dei Conti Veneto n. 65/2013) · l'obbligo di permanenza quinquennale nella sede di prima assegnazione previsto dal comma 5 bis dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla legge finanziaria del 2006, secondo la Funzione Pubblica (parere uppa 2/2006) non si applica ai comuni. Inoltre, per l'interpretazione prevalente non si tratta di un obbligo di carattere oggettivo ma soggettivo, posto a tutela delle concrete situazioni in cui può trovarsi la P.A. che, pertanto, potrà o meno farlo valere in relazione alle proprie esigenze organizzative. · La nomina a responsabile del procedimento di un dipendente inquadrato in categoria B non è di per sé vietata dalle norme. Tuttavia la questione merita un approfondimento. L'art. 5 commi 1 e 2 della L. n. 241/90 dispone che il dirigente di ciascuna unità organizzativa assegna a sé o ad altro dipendente addetto all'unità, la responsabilità della istruttoria ed eventualmente dell'adozione del provvedimento finale. In mancanza, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla singola unità organizzativa competente. L'art 6, comma 1, lett. e), precisa che il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale "ove ne abbia la competenza", mentre, in caso contrario, trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. La norma, dunque, non prevede alcuna prescrizione con riguardo alla categoria d'inquadramento del dipendente, ma allo stesso tempo - salva la vigenza di normative speciali e di settore come, ad es., in materia anagrafica - sembra limitare la possibilità di attribuire la competenza all'adozione dell'atto finale nel caso in cui il dipendente incaricato non rappresenti la figura apicale dell'ufficio (in considerazione dell'attribuzione di tale competenza al dirigente o alla figura apicale ex artt. 107 comma 2 e 109 comma 2 Tuel). Nello stesso senso, d'altronde, si ricorda che negli enti privi di dirigenza è possibile conferire anche ad un dipendente di categoria B un incarico di posizione organizzativa, a condizione che gli sia attribuita la "responsabilità degli uffici" (e in mancanza di lavoratori di categoria D - art. 11 comma 3 CCNL 31 marzo 1999). In ogni caso, secondo il Consiglio di Stato (parere Sez. I n. 304 del 3 marzo 2004) l'attribuzione delle funzioni di responsabile del procedimento implica quale contenuto minimo, l'assegnazione della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento, rimanendo "solo eventuale" l'adozione del provvedimento finale.
Falso tagliando di revisione
Corte di Cassazione V Sezione Penale
Sentenza n.38119 del 13 settembre 2016
Carta di circolazione – falso tagliando di revisione – confisca carta di circolazione – non sussiste – cancellazione ex art 537 comma 2 cpc - sussiste
Soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria e alla sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione, a norma dell’art 80, comma 17 del codice della strada, colui che produce agli organi compatenti una falsa attestazione di avvenuta revisione. La falsa attestazione contenuta nella carta di circolazione, può essere cancellata tramite la procedura prevista dall’art. 537, comma 2, cpp. Pertanto è illegittimo disporre la confisca della carta di circolazione.
Dalla differenza ontologica della condotta materiale, costituita dalla semplice esibizione agli organi competenti nel caso dell'art. 80, comma 17, CdS, ossia dall'uso di un atto falso, a fronte della formazione di falsa attestazione nel caso del delitto di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., discende la infondatezza del primo motivo di ricorso, apparendo del tutto logicamente motivato il provvedimento impugnato nella parte in cui ha osservato che l'unica persona interessata alla contraffazione della carta di circolazione fosse il ricorrente in quanto proprietario del veicolo non sottoposto a regolare procedura di revisione.
Legge 122/92 aggiornata con D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
Sentenza n.38119 del 13 settembre 2016
Carta di circolazione – falso tagliando di revisione – confisca carta di circolazione – non sussiste – cancellazione ex art 537 comma 2 cpc - sussiste
Soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria e alla sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione, a norma dell’art 80, comma 17 del codice della strada, colui che produce agli organi compatenti una falsa attestazione di avvenuta revisione. La falsa attestazione contenuta nella carta di circolazione, può essere cancellata tramite la procedura prevista dall’art. 537, comma 2, cpp. Pertanto è illegittimo disporre la confisca della carta di circolazione.
***
(…)
Ritenuto in fatto
1.
Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Perugia, ai
sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., dichiarava la nullità del decreto
di convalida del sequestro della carta di circolazione relativa alla
vettura KKK di proprietà dell'indagato, in quanto munita di falso
tagliando di revisione, qualificando la condotta ai sensi degli artt.
476 e 482 cod. pen.; ritenuto carente di motivazione il provvedimento in
relazione alle esigenze probatorie, non disponeva, tuttavia, la
restituzione del bene, in quanto suscettibile di confisca obbligatoria.
2. Con ricorso il difensore dell'indagato, Avv.to B. B., ricorre per:
2.1.
violazione
di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in
relazione agli artt. 498, 476, 482 cod. pen., ritenendo, nella specie,
qualificabile la condotta ai sensi dell'art. 80, comma 17, CdS, norma
speciale rispetto alle norme del codice penale, la quale prevede il
ritiro della carta di circolazione ad opera del Prefetto e l'irrogazione
di sanzione amministrativa;
2.2.
vizio
di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione
all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del
Riesame non avrebbe potuto emettere un provvedimento che in sostanza
raggiungeva gli stessi effetti di quello dichiarato nullo, in quanto
avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al Prefetto
competente.
3.
Il P.G., in persona del
dott. C. C., ha fatto pervenire conclusioni scritte in data 12/05/2016,
con cui ha chiesto il rigetto del primo motivo di ricorso, citando in
proposito giurisprudenza di questa Corte e, quanto al secondo motivo,
chiedendo l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio, in quanto la falsa
attestazione di revisione regolare non inficia la validità del
documento, per cui è sufficiente che la stessa venga eliminata con
sentenza dichiarativa della falsità, essendo, quindi, illegittima la
confisca della carta di circolazione (Sez. 5, sentenza n. 756 del
19/02/11996).
Considerato in diritto
Il ricorso è parzialmente fondato, nei sensi di seguito specificati.
1.
Non vi è dubbio che l'art. 80, comma 17, CdS sanzioni in via
amministrativa chiunque produca agli organi competenti una falsa
attestazione di revisione, condotta del tutto eccentrica rispetto alla
falsità materiale di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., che si realizza
allorquando il privato formi una falsa attestazione di revisione di un
autoveicolo, anche quando la mendace indicazione è apposta sulla carta
di circolazione (Sez. 5, sentenza n. 46499 del 01/07/2014, Bellone, Rv.
261019; Sez. 5, sentenza n. 23670 del 02/04/2004, Giusti, Rv. 228903)
tratto da "Prontuario Asaps-SAPIDATA"autore F. Medri -
Dalla differenza ontologica della condotta materiale, costituita dalla semplice esibizione agli organi competenti nel caso dell'art. 80, comma 17, CdS, ossia dall'uso di un atto falso, a fronte della formazione di falsa attestazione nel caso del delitto di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., discende la infondatezza del primo motivo di ricorso, apparendo del tutto logicamente motivato il provvedimento impugnato nella parte in cui ha osservato che l'unica persona interessata alla contraffazione della carta di circolazione fosse il ricorrente in quanto proprietario del veicolo non sottoposto a regolare procedura di revisione.
2.
Appare, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, atteso che la
falsa attestazione di revisione determina una parziale falsità della
carta di circolazione, che può essere emendata con la procedura di cui
all'art. 537, comma 2, cod. proc. pen., attraverso la cancellazione
parziale del documento nella parte in cui lo stesso risulta non
veritiero.
Ne consegue, pertanto, che in tal caso,
all'esito del giudizio, la pronuncia di confisca del documento
risulterebbe del tutto illegittima (Sez. 5, sentenza n. 9046 del
18/12/2001, P.G. in proc. Console, Rv. 220925; Sez. 5, sentenza n. 756
del 19/02/1996, Vallelonga, Rv. 204481).
Sotto detto
aspetto, concernente la mancata restituzione della carta di
circolazione, quindi, l'impugnata ordinanza va annullata senza rinvio,
ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
La semplicità delle questioni trattate impone la motivazione della presente sentenza in forma semplificata.
Per questi motivi
Annulla
senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata
restituzione della carta di circolazione. Rigetta nel resto il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 08 luglio 2016.
Il Presidente: PALLA
Il Consigliere estensore: CATENA
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2016.
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