martedì 21 febbraio 2017

Riqualificazione e sicurezza delle periferie

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2017
Modifica dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e 6 dicembre 2016 in materia di riqualificazione e sicurezza delle periferie. (17A01388) (GU Serie Generale n.40 del 17-2-2017) 
 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2017 
Modifica dei decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25
maggio 2016 e 6  dicembre  2016  in  materia  di  riqualificazione  e
sicurezza delle periferie. (17A01388) 
(GU n.40 del 17-2-2017)
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)», e, in particolare, l'art. 1,  commi  da  974  a
978; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
maggio 2016 ed il bando allegato, che ha disciplinato le modalita'  e
le  procedure  di  presentazione  dei  progetti,   i   requisiti   di
ammissibilita', nonche' i criteri di valutazione dei progetti; 
  Visti i commi 3 e 4 dell'art. 4  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 secondo i quali «Una  quota  di
finanziamento non superiore al 10% puo' essere erogata, su  richiesta
del rappresentante  legale  dell'ente  beneficiario,  successivamente
alla sottoscrizione della convenzione o  accordo  di  programma.  Una
quota pari al 30%  puo'  essere  erogata  nella  fase  intermedia  di
realizzazione del progetto, in base al cronoprogramma ... La restante
parte di finanziamento e' erogata  a  conclusione  del  progetto,  ad
esito  delle  verifiche  previste  dalla   procedura   definita   nel
richiamato decreto di cui al precedente art. 3, comma 2.». Tali quote
di finanziamento sono state ribadite dall'art. 5, commi 3, 4 e 5, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016; 
  Considerato, in particolare, che le percentuali disposte  dall'art.
4, commi 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 maggio 2016 e successivamente ribadite dall'art. 5, commi 3,  4  e
5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  6  dicembre
2016 non consentono l'allineamento tra l'avanzamento dei  progetti  e
l'erogazione dei relativi finanziamenti, determinando l'anticipazione
delle  risorse  necessarie  da  parte  degli  enti  partecipanti   al
Programma straordinario; 
  Ritenuto necessario  adeguare  le  percentuali  di  erogazione  del
finanziamento alle percentuali di avanzamento degli stessi,  al  fine
di far fronte tempestivamente alle esigenze  finanziarie  degli  enti
partecipanti al Programma straordinario; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6
dicembre 2016 con il quale  sono  stati  individuati  i  progetti  da
inserire  nel  Programma   straordinario   di   intervento   per   la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie; 
  Considerato che l'art. 6, comma 1,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 prevede  che  «I
progetti dovranno possedere  al  momento  della  presentazione  della
domanda  -  a  pena  di  inammissibilita'  -  i  seguenti   ulteriori
requisiti: ... b) essere stati approvati come progetti  definitivi  o
esecutivi. I soggetti proponenti possono presentare anche progetti di
fattibilita' tecnica ed  economica.  In  tal  caso  si  impegnano  ad
approvare, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della  convenzione  o
accordo   di   programma,   il   relativo   progetto   definitivo   o
esecutivo...»; 
  Considerato che l'art. 4, comma 4, del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016  stabilisce,  invece,  che  «I
comuni capoluogo di provincia e le citta' metropolitane che  all'atto
della presentazione della  domanda  hanno  dichiarato  uno  stato  di
avanzamento dei progetti  a  livello  di  fattibilita'  tecnica  sono
tenuti  a  comunicare,  entro  60  giorni  dalla  stipulazione  della
convenzione, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, e dell'art. 6,  comma
1 lettera b),  del  bando  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, le  delibere  di  approvazione
dei progetti esecutivi degli interventi...»; 
  Ritenuto opportuno modificare l'art. 4, commi 3 e  4,  del  decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri  25  maggio  2016  e  gli
articoli 4, comma 4, e 5, commi 3, 4 e 5, del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I commi 3 e  4  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 sono sostituiti dai seguenti: 
  «3. La quota di finanziamento anticipato non superiore  al  20%  e'
erogata soltanto in esito alla verifica dell'effettiva  approvazione,
da parte degli enti beneficiari, dei progetti definitivi o  esecutivi
degli interventi proposti e del rilascio  da  parte  delle  autorita'
competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari  per
realizzare gli interventi, che dovranno essere trasmessi e  attestati
dal responsabile unico del  procedimento  in  una  relazione  tecnica
analitica. La quota di finanziamento, pari al 30%, e' erogata  previa
verifica della  implementazione  dei  dati  nel  sistema  informativo
predisposto dalla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  della
attestazione  trasmessa  dal  responsabile  unico  del   procedimento
tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante  lo  stato
di avanzamento dei lavori e dei servizi pari  al  40%  del  progetto,
anche per singolo intervento, ed attestante  le  opere  e  i  servizi
realizzati,  le  voci  di  spesa  sostenute   e   il   rispetto   del
cronoprogramma. La relazione deve essere,  inoltre,  corredata  dello
stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di  pagamento  emessi
in  ordine  cronologico,  adeguatamente  quietanzati.  La  quota   di
finanziamento,  pari  al  30%,  e'  erogata  previa  verifica   della
implementazione dei dati nel sistema informativo sopracitato e  della
attestazione  trasmessa  dal  responsabile  unico  del   procedimento
tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante  lo  stato
di avanzamento dei lavori e dei servizi pari  al  70%  del  Progetto,
anche per singolo intervento, ed attestante  le  opere  e  i  servizi
realizzati,  le  voci  di  spesa  sostenute   e   il   rispetto   del
cronoprogramma. La relazione deve essere,  inoltre,  corredata  dello
stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di  pagamento  emessi
in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati. 
  4. La quota di  finanziamento,  pari  al  15%,  e'  erogata  previa
verifica della implementazione dei dati nel  sistema  informativo  di
cui  al  precedente  comma  e  della   attestazione   trasmessa   dal
responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica  di
monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei  lavori  e  dei
servizi pari al 100% del progetto, anche per singolo  intervento,  ed
attestante le  opere  e  i  servizi  realizzati,  le  voci  di  spesa
sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere,
inoltre, corredata dello stato di  avanzamento  lavori  (SAL)  e  dei
mandati di pagamento  emessi  in  ordine  cronologico,  adeguatamente
quietanzati. La restante quota  di  finanziamento,  pari  al  5%,  e'
erogata soltanto in seguito alla implementazione dei dati nel sistema
informativo predetto ed alla verifica della conclusione, nel rispetto
del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle  spese
effettivamente  sostenute  e  della  certificazione  della   corretta
esecuzione  delle  opere  e  dei  servizi,  nonche'  della  effettiva
approvazione degli atti di collaudo delle opere  realizzate  e  della
certificazione  della  corretta  esecuzione   dei   servizi,   previa
trasmissione da parte del responsabile unico del  procedimento  della
relazione tecnica conclusiva sulle  opere  e  i  servizi  realizzati,
attestante  le  spese  sostenute  a  completamento   dell'intervento,
nonche' la conformita' degli interventi realizzati a quanto  previsto
nel progetto finanziato e il rispetto dei termini  stabiliti  per  il
conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie  conformi
dei seguenti documenti: 
    i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione; 
    ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo  oppure
di regolare esecuzione; 
    iii) determina di approvazione del quadro economico  finale,  che
certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso; 
    iv) attestazione della corrispondenza dell'intervento alle  norme
vigenti in  materia  di  tutela  del  territorio  e  dell'ambiente  e
conformita' agli strumenti urbanistici.». 
  2. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 5  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 sono sostituiti dai seguenti: 
  «3. In  particolare,  la  quota  di  finanziamento  anticipato  non
superiore al 20%, prevista dall'art. 4,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  25  maggio  2016,  e'  erogata
soltanto in esito alla verifica da parte del Gruppo  di  monitoraggio
dell'effettiva approvazione, da parte  degli  enti  beneficiari,  dei
progetti definitivi o  esecutivi  degli  interventi  proposti  e  del
rilascio  da  parte  delle   autorita'   competenti   di   tutte   le
autorizzazioni  e/o  i  nulla  osta  necessari  per  realizzare   gli
interventi,  che  dovranno   essere   trasmessi   e   attestati   dal
responsabile  unico  del  procedimento  in  una   relazione   tecnica
analitica. 
  4. La quota di  finanziamento,  pari  al  30%,  e'  erogata  previa
verifica della  implementazione  dei  dati  nel  sistema  informativo
predisposto dalla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  della
attestazione  trasmessa  dal  responsabile  unico  del   procedimento
tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante  lo  stato
di avanzamento dei lavori e dei servizi pari  al  40%  del  progetto,
anche per singolo intervento, ed attestante  le  opere  e  i  servizi
realizzati,  le  voci  di  spesa  sostenute   e   il   rispetto   del
cronoprogramma. La relazione deve essere,  inoltre,  corredata  dello
stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di  pagamento  emessi
in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati. 
  La quota di finanziamento, pari al 30%, e' erogata previa  verifica
della implementazione dei dati nel sistema informativo sopracitato  e
della attestazione trasmessa dal responsabile unico del  procedimento
tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante  lo  stato
di avanzamento dei lavori e dei servizi pari  al  70%  del  progetto,
anche per singolo intervento, ed attestante  le  opere  e  i  servizi
realizzati,  le  voci  di  spesa  sostenute   e   il   rispetto   del
cronoprogramma. La relazione deve essere,  inoltre,  corredata  dello
stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di  pagamento  emessi
in  ordine  cronologico,  adeguatamente  quietanzati.  La  quota   di
finanziamento,  pari  al  15%,  e'  erogata  previa  verifica   della
implementazione dei dati nel sistema  informativo  predetto  e  della
attestazione  trasmessa  dal  responsabile  unico  del   procedimento
tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante  lo  stato
di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al  100%  del  progetto,
anche per singolo intervento, ed attestante  le  opere  e  i  servizi
realizzati,  le  voci  di  spesa  sostenute   e   il   rispetto   del
cronoprogramma. La relazione deve essere,  inoltre,  corredata  dello
stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di  pagamento  emessi
in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati. 
  5. La restante quota di  finanziamento,  pari  al  5%,  e'  erogata
soltanto  in  seguito  alla  implementazione  dei  dati  nel  sistema
informativo di  cui  al  precedente  comma  ed  alla  verifica  della
conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi
realizzati  e  delle   spese   effettivamente   sostenute   e   della
certificazione della corretta esecuzione delle opere e  dei  servizi,
nonche' della effettiva approvazione degli  atti  di  collaudo  delle
opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei
servizi, previa trasmissione da  parte  del  responsabile  unico  del
procedimento della relazione  tecnica  conclusiva  sulle  opere  e  i
servizi realizzati, attestante le  spese  sostenute  a  completamento
dell'intervento, nonche' la conformita' degli interventi realizzati a
quanto previsto nel progetto finanziato e  il  rispetto  dei  termini
stabiliti per il  conseguimento  dei  relativi  obiettivi,  corredata
delle copie conformi dei seguenti documenti: 
    i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione; 
    ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo  oppure
di regolare esecuzione; 
    iii) determina di approvazione del quadro economico  finale,  che
certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso; 
    iv) attestazione della corrispondenza dell'intervento alle  norme
vigenti in  materia  di  tutela  del  territorio  e  dell'ambiente  e
conformita' agli strumenti urbanistici.». 
                               Art. 2 
 
  1. All'art. 4, comma 4, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  6  dicembre  2016  dopo  le  parole  «le  delibere  di
approvazione dei progetti» sono inserite le parole «definitivi o». 
  2. All'art. 4, comma 5, lettera i) del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 le  parole  «entro  20  giorni
dall'adozione»  sono  sostituite  dalle   parole   «nella   relazione
trimestrale di monitoraggio». 
  3. All'art. 4, comma 5, lettera ii) del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 le  parole  «entro  20  giorni
dall'adozione»  sono  sostituite  dalle   parole   «nella   relazione
trimestrale di monitoraggio». 
  Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti
organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 febbraio 2017 
 
                  p. Il Presidente del Consiglio dei ministri: Boschi