Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28.04.2012 (SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 85/L) la legge n. 44 del 26.04.2012, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 16 del 02.03.2012 (Vedi
post del 24 aprile)
Di seguito riporto l'art. 142 del C.d.S. modificato con la presente normativa nonchè il testo coordinato di quanto sopra .
Articolo 142
Limiti di velocità
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità
massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane
principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed
i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un
massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo
consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia
di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per
il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o
concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle
caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali,
sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati
di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi
natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le
strade extraurbane principali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare,
provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità
massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando
l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la
determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare
tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti
particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi
dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque
contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione
di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle
opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella
classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano
carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi
equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54,
comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei
centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico
superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di
persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei
centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle
lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di
complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi.
Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h)
ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alla Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi
indicati nell'articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti
dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di
prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della
velocità media di percorrenza su tratti determinati; nonché le registrazioni del cronotachigrafo
e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità
devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di
dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di
esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di
velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 39,00 a € 159,00.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159,00 a € 639,00.
(punti da decurtare 3)
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma non di oltre sessanta km/h i limiti massimi di
velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500.00 a
€ 2.000,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi. (punti da decurtare 6). Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
(1)
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 779,00 a € 3.119,00. (punti da
decurtare 10) Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. (1)
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 24,00 a € 94,00.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 , 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei
veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie
e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è
tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale
apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis
(Sanzioni da € 849,00 a € 3.395,00) e 3 (Sanzioni da € 730,00 a € 2.921,00) del medesimo
articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E’ sempre disposto
l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis
del citato articolo 179.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una
ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della
patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Quando il titolare di una patente di guida sia incorso,in un periodo di due anni, in una ulteriore
violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
12-bis. I proventi delle sanzioni, derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti
massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi
di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di
controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive
modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all’ente proprietario della
strada su cui è stato effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai
sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e
all’ente da cui dipende l’organo accertatore alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e
12- quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in
concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei
proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall’attribuzione delle
quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla
realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali ivi
comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle
attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi
comprese le spese relative al personale , nel rispetto della normativa vigente relativa al
contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.
12-quater. Ciascun ente Locale trasmette in via informatica al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una
relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei
proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente
articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a
valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La
percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo
nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che
utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e
dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle
predette inadempienze.Le inadempienze di
cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate
tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti
(1) Se le violazioni di cui al comma 9 e 9-bis sono commesse da titolare di patente categoria C – C+E – D – D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente nelle mani dell’agente il pagamento della sanzione in misura ridotta, giusto il disposto dell’articolo 202 comma 2-bis al quale si rinvia per le modalità operative.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città delle autonomie locali, ha approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei
centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione del decreto.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale
Prot. n. 300/A/11310/10/101/3/3/9
Roma, 12 agosto 2010
L'art. 25 della L. 120/2010 ha inoltre previsto che i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell'art. 142 C.d.S. debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità.
La previsione normativa intende riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al
controllo remoto delle violazioni e cioè siano collocati ai sensi dell'art. 4 della L. 168/20028 (autostrade, strade extraurbane principali e altre strade individuate dal prefetto ove non è necessaria la presenza degli agenti) e, perciò, non riguarda i casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale.
Naturalmente, l'obbligo di rispettare la predetta distanza minima esiste solo nei casi in cui il limite di
velocità derivi dalla presenza di un segnale collocato sulla strada e, quindi, non trova applicazione nei casi in cui il limite di velocità sia generale per tipo di strada o sia riferito al particolare veicolo utilizzato.
Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel presente articolo, in base alle nuove disposizioni dell’Art.195 comma 2-bis, come modificato dalla Legge 15/07/2009 n.94, sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Tale incremento della sanzione, quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all’articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all’articolo 6-bis decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 02 ottobre 2007, nr. 160 (Fondo contro l’incidentalità notturna).
Sanzioni relative all’articolo 142 aumentate di un terzo
ARTICOLO E COMMA P.M.R. MAX
142 comma 7 52,00 212,00
142 comma 7 e 11 104,00 424,00
142 comma 8 212,00 852,00
142 comma 8 e 11 424,00 1.704,00
142 comma 9 666,67 2.666,66
142 comma 9 e 11 986,67 3888,00
142 comma 9 bis 1.038,67 4.265,33
142 comma 9 bis e 11 1333,33 5333,33
142 comma 4 e 10 32,00 125,33
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
(12G0036)
Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16
GU 52 del 02/03/2012
[Testo coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 , n. 44
ed eventuali successive modifiche]
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(Visti...)
Emana
il seguente decreto-legge:
Titolo I Semplificazioni in materia tributaria
Art. 1
Rateizzazione debiti tributari
1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, il comma 7 è abrogato.
2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis è soppresso l'ultimo periodo;
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
« 1-ter. Il
debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e
1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo
crescente per ciascun anno.
1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della
riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso
di mancato accoglimento della richiesta ovvero di decadenza ai
sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte
alla data di concessione della rateazione ».
c) al comma 3, alinea, le parole da: « della » a « successivamente, » sono soppresse e dopo le parole: « due rate »
è inserita la seguente: « consecutive ».
3. I piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono soggetti a
modificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi dell'articolo 19,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Al fine di una più equilibrata riscossione dei loro crediti di
natura patrimoniale, gli enti pubblici dello Stato possono, su
richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva difficoltà
economica,
ancorchè intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso già
fruisca di una rateizzazione, riconoscere al
debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate
costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione del precedente
periodo non trova applicazione in materia di crediti degli enti
previdenziali nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da
sanzioni comunitarie.
4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque
tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme
che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e
dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono
l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento,
comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.
4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 1 costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il
mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi
dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.
5. All'articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, dopo le parole: « all'importo
di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 » sono inserite
le seguenti: « ; costituiscono violazioni definitivamente accertate
quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e
tasse certi, scaduti ed esigibili ».
6. Sono fatti salvi i comportamenti già adottati alla data di entrata
in vigore del presente decreto dalle stazioni appaltanti in
coerenza con la previsione contenuta nel comma 5.
Art. 2
Comunicazioni e adempimenti formali
1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a
regimi
fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione
ovvero ad altro adempimento di natura formale non
tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non
sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali
l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza,
laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di
riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento
richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della
sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, secondo le
modalità stabilite
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al
riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte,
entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione
al contributo:
a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di
riferimento;
b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle
successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima
della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le
modalità stabilite
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
3. All'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma
è inserito il
seguente: « In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul
reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui
all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del
soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la
sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita. ».
3-bis. In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tra soggetti
partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli
estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o della
tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l'inefficacia
della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e successive modificazioni, nella misura massima stabilita.
4. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre
1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il giorno 16 del mese
successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di
effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o
trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza
applicazione dell'imposta ».
4-bis. Al fine di individuare il coerente ambito applicativo della
disposizione di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul
valore aggiunto ivi prevista si intende applicata ai soli collegi
universitari gestiti da enti che operano esclusivamente negli ambiti
di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338.
5. All'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2
luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole « la data in cui ha effetto la
deliberazione di messa in liquidazione » sono sostituite dalle seguenti:
« la data in cui si determinano gli effetti dello
scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del
codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata
nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, »;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: «3-bis. In caso
di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai
sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile, si
producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di
cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in
mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le
medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle
dichiarazioni già presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3,
prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di
liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia
effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla
residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio
della liquidazione.».
5-bis. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, è sostituito dal seguente: «28. In caso di appalto di
opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è
obbligato in solido con l'appaltatore,
nonché con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di
lavoro dipendente e dell'IVA scaturente dalle fatture inerenti le
prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di
avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare
l'inadempimento».
6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 21, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «, di importo non
inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti: «L'obbligo di comunicazione delle operazioni
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è
previsto l'obbligo di emissione della fattura
è assolto con la
trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le
operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per
le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la
comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni
stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto..». Per i soggetti tenuti alle
comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle
fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle
inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7,
commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605.
6-bis. All'articolo 36, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, dopo il comma 10
è aggiunto il seguente:
«10-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso
privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo ».
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, quarto comma, le parole: « In tutti gli »
sono sostituite dalla seguente: « Negli » e dopo le parole: « con la
precisazione dell'indirizzo » sono aggiunte le seguenti: « solo ove
espressamente richiesto »;
b) nell'articolo 60, il secondo periodo del terzo comma
è soppresso.
8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo
le parole: « prestazioni di servizi » sono inserite le seguenti:
« di importo superiore a euro 500 ». ».
9. I registri la cui tenuta è obbligatoria, ai sensi del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi, e delle relative sanzioni penali e amministrative e
relative norme di attuazione, possono essere sostituiti dalla
presentazione esclusivamente in forma telematica, con cadenza
giornaliera, dei dati relativi alle
contabilità degli:
a) operatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di
capacità superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di
distribuzione stradale di carburanti, esercenti apparecchi di
distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui
capacità globale supera i 10
metri cubi di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n.
504 del 1995;
c) operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in
regime di vigilanza fiscale ai sensi del capo II del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322;
d) operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti a
vigilanza fiscale ai sensi dell'articolo 66 del citato decreto legislativo, n. 504 del 1995 e dell'articolo 22 del decreto del
Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153;
e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcoliche
in usi esenti da accisa ai sensi del decreto del Ministro delle
finanze 9 luglio 1996, n. 524.
10. Con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane da adottarsi entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti:
a) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma
telematica dei dati delle contabilità degli operatori di cui al
comma 9, lettere da b) ad e);
b) regole per la gestione e la conservazione dei dati delle
contabilità trasmessi telematicamente;
c) istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle
contabilità da esibire a richiesta degli organi di controllo in sostituzione dei registri di cui al comma 9.
11. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3
è inserito il seguente:
«3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario,
l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle
fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri
l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a
monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori,
direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto finito deve essere
confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad
imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6,
lettere b) e c).».
12. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze
27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Per le fabbriche di cui all'articolo 35, comma 3-bis del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, l'assetto del
deposito fiscale e le
modalità di accertamento,
contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con
determinazione del Direttore dell'Agenzia delle
dogane.».
13. All'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti
di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di
energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di
quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21,
la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti
documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al
rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.».
13-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: « Nel settore
turistico » sono sostituite dalle seguenti: « Nei settori agricolo, turistico ».
13-ter. Al primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
dopo il numero 6) è aggiunto il seguente: «6-bis) per l'attività di
organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed
eventi similari, effettuati dalle agenzie di viaggi e turismo».
13-quater. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, le parole: « dal comma 2 » sono sostituite dalle
seguenti: « dai commi 2 e 3, lettere a) e b) ».
Art. 3
Facilitazioni per imprese e contribuenti
1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al
turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e
comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea
ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal
territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro
contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231,
è elevato a 15.000 euro a condizione che il
cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti
adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca
fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché
apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo
47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non
è cittadino italiano
né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione
europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza
fuori del territorio
dello Stato;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione
dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore
finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2.
2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti
o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del
presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in
via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalità ed i
termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Nella comunicazione
dovrà essere
indicato il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio
intende utilizzare.
2-bis. I soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comunicano
all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1 di importo
unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate.
3. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter,
lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
come introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, limitatamente alla erogazione di stipendi e
pensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche,
è differita al 1° luglio 2012. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto presso gli sportelli aperti al pubblico di tali enti
e amministrazioni pubbliche è data massima pubblicità al contenuto e
agli effetti della disposizione di cui al precedente periodo,
nonché di quelle di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto-legge 6
dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3 non trova
applicazione nei riguardi di coloro i quali, anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, si sono già conformati
alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo
12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
«4-quater. Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni,
compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche
amministrazione centrali e locali e dai loro enti, che siano
impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 4-ter,
per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti
giudiziari restrittivi della libertà personale, a recarsi personalmente
presso i locali delle banche o di Poste italiane
Spa, è consentito ai soggetti che risultino, alla stessa data, delegati
alla riscossione, l'apertura di un conto corrente base o di un
libretto di risparmio postale, intestati al beneficiario dei pagamenti.
4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, il
delegato deve presentare alle banche o a Poste italiane Spa copia della
documentazione
già autorizzata dall'ente erogatore attestante
la delega alla riscossione, copia del documento di identità del
beneficiario del pagamento nonché una dichiarazione dello stesso
delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli
impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini degli adempimenti
previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cliente si
considera fisicamente presente qualora sia presente il soggetto
delegato alla riscossione.
4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei pagamenti di
cui alla lettera c) del comma 4-ter, limitatamente alla fattispecie dei
pagamenti pensionistici erogati dall'INPS, indicano un conto di
pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille
euro. Se l'indicazione non è effettuata nel termine indicato, le
banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di
pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini di
pagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorio
infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento.
4-septies. Se l'indicazione del beneficiario è effettuata nei tre
mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le
somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario
medesimo. Se l'indicazione non è effettuata nei tre mesi successivi al
decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le banche, Poste
italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento provvedono
alla restituzione delle somme all'ente erogatore. Nel
corso dei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma
4-sexies, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di
traenza ».
4-ter. All'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «
Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque escluse
le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità ».
4-quater. All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « lire seicento milioni » sono
sostituite dalle seguenti: « quattrocentomila euro » e le parole: «
di lire un miliardo » sono sostituite dalle seguenti: « a
settecentomila euro »;
b) al terzo periodo, le parole: « lire seicento milioni » sono
sostituite dalle seguenti: « settecentomila euro ».
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 72-bis, comma 1, dopo le parole: « sesto, del
codice di procedura civile, » sono inserite le seguenti: « e dall'articolo 72-ter del presente decreto »;
b) dopo l'articolo 72-bis, è inserito il seguente:
«Art. 72-ter (Limiti di pignorabilità) - 1. Le somme dovute a
titolo di
stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di
lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,
possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad
un decimo per importi fino a 2.500 euro ed in misura pari ad un
settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del
codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre
indennità relative al rapporto di lavoro o di
impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i
cinquemila euro »;
c) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. L'agente della
riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera
complessivamente ventimila euro »;
2) al comma 2, le parole: « agli importi indicati » sono
sostituite dalle seguenti: « all'importo indicato »;
d) all'articolo 77 dopo il comma 1 è inserito il seguente: «
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare
la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia
ipotecaria di cui al comma 1, purchè l'importo complessivo del
credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a
ventimila euro. ».
6. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 77 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6-bis. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la lettera f-bis) è sostituita dalla
seguente: « f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal
datore di lavoro alla
generalità dei dipendenti o a categorie di
dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da
parte dei familiari indicati nell'articolo 12,
nonché per borse
di studio a favore dei medesimi familiari ».
7. L'articolo 7, comma 2, lettera gg-decies) del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, è abrogato.
8. Nell'articolo 66, comma 3, terzo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: « sono deducibili » sono sostituite dalle seguenti:
« possono essere dedotti »;
b) la parola: « ricevuto » è sostituita dalla seguente: «
registrato ».
9. Le disposizioni di cui al comma 8 trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.
10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento,
all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei
crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora
l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi,
non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con
riferimento ad ogni periodo d'imposta.
11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il
credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento
relativi ad un medesimo tributo.
12. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il secondo
comma è sostituito dal seguente: « Nelle dichiarazioni dei sostituti
d'imposta, a decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012,
tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante
arrotondamento alla seconda cifra decimale. ».
13. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 53, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la
seguente: « c-bis) i soggetti che acquistano, per uso proprio, nergia
elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma
1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al
consumo di detta energia »;
b) all'articolo 55, comma 5, dopo le parole: « impianti di
produzione combinata di energia elettrica e calore » sono inserite le
seguenti: « ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della
normativa vigente ».
13-bis. Nell'ambito dell'attuazione delle direttive dell'Unione
europea relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica, al fine di assicurare che i clienti finali di energia
elettrica, destinatari dei regimi tariffari speciali di cui all'articolo
20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e di cui
al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, i quali siano passati al mercato
libero non subiscano, per effetto di tale passaggio e nei
limiti del periodo temporale di validità dei medesimi regimi
individuato dalle norme citate rispettivamente fino al 2007 e fino al
2005, un trattamento di minore vantaggio rispetto al trattamento
preesistente, le modalità di determinazione della componente tariffaria
compensativa oggetto dei predetti regimi assicurano ai
clienti finali di cui al presente comma condizioni di neutralità. Sono
fatti salvi sia gli effetti delle decisioni della Commissione
europea in materia e sia la già avvenuta esazione fiscale, per la
quota parte che conseguiva, nella tariffa elettrica, alla componente
compensativa di cui erano destinatari i citati clienti finali di energia
elettrica.
13-ter. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, come
modificato dall'articolo 61, comma 1, lettera a), numero 1, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « a pena di decadenza »
sono soppresse.
14. All'articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
parole: « le banche e gli intermediari finanziari », ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « le banche, gli
intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni ».
15. Al fine di adempiere agli impegni internazionali assunti
dall'Italia in occasione, tra l'altro dei vertici G8 de L'Aquila
(8-10 luglio 2009) e G20 di Cannes (3-4 novembre 2011) l'articolo 2,
comma 35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
16. Al comma 361 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, dopo le parole: « dei direttori di agenzie fiscali » sono inserite le seguenti: « ,
nonché del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».
16-bis. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle
realtà
socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, cui è
attribuita una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2012.
L'individuazione delle regioni beneficiarie, nonché i criteri e le
modalità di erogazione del predetto Fondo, sono stabiliti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. All'onere
derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle
disponibilità esistenti presso la
contabilità speciale 1778 «
Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio » che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo
di cui al presente comma.
16-ter. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo il terzo periodo
è inserito il seguente: « Nelle more
della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione e rassegnazione delle risorse, la regolazione contabile delle
compensazioni esercitate ai sensi del comma 6 avviene utilizzando i fondi disponibili sulla
contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle
entrate - Fondi di bilancio" senza incidere sul saldo giornaliero di tesoreria.».
16-quater. All'articolo 102, comma 6, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « ; per
i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio,
compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in
proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il
cessionario, al costo di acquisizione » sono soppresse. La
disposizione del periodo precedente trova applicazione a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
16-quinquies. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « , e alle unità in uso dei soggetti di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, affetti da
patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime ».
16-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con
proprio decreto, emanato entro il 31 maggio 2012, a disciplinare
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica l'applicazione
dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, al marchio, apposto con dimensioni
proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a
torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.
Art. 3-bis Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di
energia elettrica e calore
1. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il
seguente capoverso: « In caso di produzione combinata di energia
elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le
aliquote previste per la produzione di energia elettrica
rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito
decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento
all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse
tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di
alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base
quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di
riferimento ».
2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, alla produzione combinata di
energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di
combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia
elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n.
16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82
dell'8 aprile 1998, ridotti
nella misura del 12 per cento.
3. A decorrere dal 1° giugno 2012, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, comma 3, la lettera f) è abrogata;
b) nell'allegato I alla voce relativa all'aliquota di accisa
sull'energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi
dalle abitazioni, le parole: « lire 6 al Kwh » sono sostituite dalla
seguenti:
« a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica
l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel
mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica
l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel
mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro 4.820 ».
4. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di euro 0,0075 al kWh o
dell'imposta in misura fissa pari a euro 4.820 sul consumo mensile
dei soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la
consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni,
gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente
ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i
dati relativi al consumo del mese precedente.
Art. 3-ter
Norma di interpretazione autentica
1. L'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al numero 3
della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, si applica nel senso che tra i carburanti
per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca,
con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i carburanti
per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto
delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti è compresa
la benzina.
Art. 3-quater
Termini per adempimenti fiscali
1. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 11
è inserito il seguente:
«11-bis. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di
cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno,
possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione».
Art. 3-quinquies
Misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica
dello spettro radio ed in materia di contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive.
1. Al fine di assicurare l'uso efficiente e la valorizzazione economica
dello spettro radio, i diritti di uso per frequenze in
banda televisiva di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, serie speciale, n. 80 dell'8 luglio 2011 sono
assegnati mediante pubblica gara indetta, entro 120 giorni
dall'entrata in vigore del presente articolo, dal Ministero dello
sviluppo economico sulla base delle procedure stabilite
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito Autorità.
2. L'Autorità adotta, sentiti i competenti uffici della
Commissione Europea e nel rispetto delle soglie massime fissate dalla
delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, le necessarie procedure,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assegnazione delle frequenze ad operatori di rete sulla base
di differenti lotti, mediante procedure di gara aggiudicate all'offerta
economica
più elevata anche mediante rilanci
competitivi, assicurando la separazione verticale fra fornitori di
programmi e operatori di rete e l'obbligo degli operatori di rete di
consentire l'accesso ai fornitori di programmi, a condizioni eque e non
discriminatorie, secondo le
priorità ed i criteri fissati dall'Autorità per garantire l'accesso dei
fornitori di programmi
nuovi entranti e per favorire l'innovazione tecnologica;
b) composizione di ciascun lotto in base al grado di copertura
tenendo conto della possibilità di consentire la realizzazione di reti
per macro aree di diffusione, l'uso flessibile della risorsa
radioelettrica, l'efficienza spettrale e l'innovazione tecnologica;
c) modulazione della durata dei diritti d'uso nell'ambito di
ciascun lotto, in modo da garantire la tempestiva destinazione delle
frequenze agli usi stabiliti dalla Commissione europea in tema di
disciplina dello spettro radio anche in relazione a quanto previsto
dall'Agenda digitale nazionale e comunitaria.
3. L'Autorità ed il Ministero dello sviluppo economico promuovono
ogni azione utile a garantire l'effettiva concorrenza e l'innovazione
tecnologica nell'utilizzo dello spettro radio e ad assicurarne l'uso
efficiente e la valorizzazione economica, in conformità alla politica di
gestione stabilita dall'Unione europea ed agli obiettivi
dell'Agenda digitale nazionale e comunitaria, anche mediante la
promozione degli studi e delle sperimentazioni di cui alla
Risoluzione 6/8 WRC 2012 e il puntuale adeguamento alle possibilità
consentite dalla disciplina internazionale dello spettro radio, nonché
ogni azione utile alla promozione degli standard televisivi
DVB-T2 e MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito
dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).
4. Il Ministero dello sviluppo economico applica i contributi per
l'utilizzo delle frequenze televisive stabiliti dall'Autorità entro 90
giorni dall'entrata in vigore del presente articolo secondo le
procedure del Codice delle comunicazioni elettroniche, al fine di
promuovere il pluralismo
nonché l'uso efficiente e la valorizzazione
dello spettro frequenziale secondo i principi di ragionevolezza,
proporzionalità e non discriminazione. Il nuovo sistema di
contributi è applicato progressivamente a partire dal 1° gennaio 2013.
5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1°
gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi
venduti dalle aziende produttrici ai distributori di
apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale
non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. A partire
dal 1° gennaio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi
radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di
apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale
integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in
tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4. A partire dal 1° luglio 2015
gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai
consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore
digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con
codifica MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito
dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).
6. All'articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.
101, come modificato dall'articolo 45 della legge 7 luglio 2009, n.
88, dopo le parole: « In conformità ai criteri di cui alla deliberazione
n.
181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
99 del 30 aprile 2009 » sono inserite le seguenti: « , fatta
eccezione per i punti 6, lettera f), 7, 8 salvo il penultimo
capoverso, dell'allegato A, ». Il bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale, n. 80 dell'8 luglio
2011 e il relativo disciplinare di gara sono annullati. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le
modalità per l'attribuzione di un indennizzo ai soggetti
partecipanti alla suddetta procedura di gara.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli eventuali adempimenti conseguenti
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Agli indennizzi di cui al comma 6
dell'articolo 1 si provvede a valere e comunque entro i limiti degli
introiti di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo. I
proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente
articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato,
per essere riassegnati ad apposito programma dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico ed essere destinati
al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, tramite
versamento sulla contabilità speciale 1201 - legge 46/1982 -
innovazione tecnologica, al netto delle eventuali somme da
riassegnare per corrispondere gli indennizzi ai sensi del periodo
precedente.
Art. 3-sexies
Disposizioni in materia di imposte sui voli
e sugli aeromobili
1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
« 10-bis. E'
istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi.
L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta,
è fissata in misura pari ad euro 100 in caso di
tragitto non superiore a 1.500 chilometri e a euro 200 in caso di
tragitto superiore a 1.500 chilometri. L'imposta è a carico del
passeggero ed è versata dal vettore »;
b) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di
cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel
Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC), nelle seguenti misure annuali:
a) aeroplani con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;
2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;
3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;
4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;
5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l'imposta dovuta
è pari a quella stabilita per
gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento;
c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450 »;
c) i commi da 14 a 15-bis sono sostituiti dai seguenti:
«14. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui ai commi da
11 a 13:
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
b) gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari
dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui
alla parte I, libro I, titolo VI, capi I, II e III del codice della
navigazione;
c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle
organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO)
e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero club
d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in
attesa di vendita;
f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o
all'aviosoccorso;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono
stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;
i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla
legge 25 marzo 1985, n. 106.
14-bis. L'imposta di cui al comma 11 è applicata anche agli
aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto
dall'ENAC, la cui sosta nel territorio italiano si protragga
oltre quarantacinque giorni in via continuativa. Ai fini del decorso di
tale termine non si considerano i periodi di sosta dell'aeromobile
presso i manutentori nazionali che effettuano operazioni di
manutenzione sull'aeromobile medesimo risultanti dai registri tecnici
del manutentore. L'imposta deve essere corrisposta prima che il
velivolo rientri nel territorio estero. Se la sosta nel territorio
italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta è
dovuta in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel
comma 11 per ciascun mese a partire da quello dell'arrivo fino a
quello di partenza dal territorio italiano. Valgono le esenzioni del
comma 14 e l'esenzione è estesa agli aeromobili di Stati esteri, ivi
compresi quelli militari.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono previsti modalità e termini di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11.
15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte
di cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
d) dopo il comma 15-bis è inserito il seguente:
«15-bis. 1. Il Corpo della guardia di finanza e le
autorità
aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti
dalle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 15-bis ».
2. Le modificazioni apportate dal comma 1 ai commi 11 e 14, nonché al
comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, si applicano, rispettivamente, a partire dal 6 dicembre 2011
e dal 28 dicembre 2011. Per gli aeromobili di cui al citato comma 14-bis
dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011 che, a
decorrere dal 28 dicembre 2011 fino alla data di entrata in vigore
del presente decreto, hanno sostato nel territorio nazionale per un
periodo superiore a quarantacinque giorni l'imposta è corrisposta entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. L'ammontare dell'imposta di cui al
comma 11 dello stesso articolo 16, versata in applicazione delle
disposizioni previgenti in eccedenza rispetto alla misura stabilita dal
presente decreto,
è computato a credito del contribuente
all'atto del successivo rinnovo del certificato di revisione
dell'aeronavigabilità; non si procede all'applicazione di sanzioni e
interessi per i versamenti dell'imposta di cui al comma 11 dello stesso
articolo 16, effettuati in applicazione delle disposizioni
previgenti in misura inferiore rispetto a quella stabilita dal
presente decreto, se l'eccedenza è versata entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto».
Art. 3-septies
Modifica all'articolo 18 della legge
12 novembre 2011, n. 183
1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 18 della legge 12
novembre
2011, n. 183, e successive modificazioni, dopo le parole: « essere
previste, » sono inserite le seguenti: « per le concessionarie e ».
Art. 4 Fiscalità locale
1. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al primo periodo, le parole: « 31 dicembre » sono
sostituite dalle seguenti: « 20 dicembre ». All'articolo 14, comma 6,
del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, le parole: « agli
articoli 52 e 59 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 52
».
1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sui
contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo,
qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla
fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le
imposte di registro e di bollo ».
1-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono
altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani
di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Le province autonome di Trento e di
Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale
siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del
limite delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la facoltà di
introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo
80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni »;
b) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono
comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative
addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale
propria ».
1-quater. All'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole da: « 17, comma 2, » a: « in
modo tale da » sono sostituite dalle seguenti: « 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i
comuni, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1,
comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche »;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dall'applicazione dell'imposta municipale
propria, in via
sperimentale, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, l'imposta di scopo si applica,
o continua ad applicarsi se
già istituita, con riferimento
alla base imponibile e alla disciplina vigente per tale tributo. Il
comune adotta i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per
assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
1-quinquies. A decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni
dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa
all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie
delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico
www.finanze.gov.it.
2. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro
la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano, in deroga
all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, su
tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni
emanate prima dell'approvazione del presente decreto.
2-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i
comuni nel cui territorio
insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di
soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di
sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere,
unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di
navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia
di navigazione
è responsabile del pagamento dell'imposta,
con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione
della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla
legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione
della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta
si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento
dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da
158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta
dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli
studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei
soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che
sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel
regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni
e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati
periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare
interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero
dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi
pubblici locali».
3. Per l'anno 2012, il contributo di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, è
rideterminato nella misura dello 0,8 per mille ed è calcolato sulla
quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili
diversi da quelli destinati ad abitazione
principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi
dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni. Il contributo
è versato a cura della
struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta
municipale propria e riversamento diretto da parte della struttura
stessa, secondo
modalità stabilite mediante provvedimento
dell'Agenzia delle entrate.
4. L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti salvi i
provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle
province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanati prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.
5. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: « di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 » sono soppresse e
dopo le parole: « della stessa » sono aggiunte le seguenti: « ;
restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto
legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti
e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni,
iscritti nella previdenza agricola"; al medesimo comma 2, secondo
periodo, le parole: "dimora abitualmente e risiede
anagraficamente"
sono sostituite dalle seguenti: "e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per
un solo immobile »;
b) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
« La
base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui
all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il
quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale
con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione
alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione
sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a
quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti
dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i
comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza
sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione »;
c) al comma 5, le parole: « pari a 130 » sono sostituite dalle
seguenti: « pari a 135 »; e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per i terreni agricoli,
nonché per quelli non coltivati,
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il
moltiplicatore è pari a 110 »;
d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per
l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento
dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata
è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno
con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento
dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al
comma 14-ter
è effettuato in un'unica soluzione entro il 16
dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base
dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da
applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che
il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari
previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente
per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni »;
e) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o
da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni,
iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono
soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore
eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di
valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di
valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di
valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000 »;
f) al comma 10, penultimo periodo, dopo le parole: « 30
dicembre 1992, n. 504 » sono aggiunte le seguenti: « ; per tali
fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta
prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni
possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione
che non risulti locata »;
g) al comma 11, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
« Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli
immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il
comma 17 »;
h) al comma 12, dopo le parole: « dell'Agenzia delle entrate »
sono aggiunte le seguenti: « nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012,
tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili ».
i) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
« 12-bis. Per
l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale
propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi,
in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le
aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la
seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per
l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012,
l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in
misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando
l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da
corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre;
la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle
precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa
imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16
giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata
applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente
articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima
rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di
previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli
importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella
pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento
convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato
dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e
gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al
fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in
esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle
finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza
Stato-città
e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si
provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta
municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative
variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per
assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012.
Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed
in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa
alle aliquote e alla detrazione del tributo.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione
entro
novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto
inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il
decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni
successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta
dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in
cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le
disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta
comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per
i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la
dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012 »;
l) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis. A
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria
devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle
deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al
1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione
che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile
dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve
avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la
detrazione si intendono prorogate di anno in anno»;
m) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « , ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i
soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati
comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma
1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni
italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni.
5-ter. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è
abrogato.
5-quater. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, è abrogato.
5-quinquies. Per le cooperative di cui alla sezione II del capo V
del titolo II del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, le disposizioni di cui ai commi 36-bis e
36-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n.
148 del 2011.
5-sexies. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 37, comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Per gli immobili riconosciuti di interesse
storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione è elevata al 35 per cento »;
b) all'articolo 90, comma 1:
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per gli
immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi
dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1,
è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo
41 »;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli
immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai
sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di
locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio
ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura
pari a quella del canone di locazione al netto di tale
riduzione »;
c) all'articolo 144, comma 1:
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per gli
immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi
dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1,
è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo
41 »;
2) nell'ultimo periodo, le parole: « ultimo periodo » sono
sostituite dalle seguenti: « quarto e quinto periodo ».
5-septies. Le disposizioni di cui al comma 5-sexies si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2011. Nella determinazione degli acconti dovuti per il
medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni di cui al comma 5-sexies.
5-octies. All'articolo 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo
il comma 1
è inserito il seguente: « 1-bis. I redditi dei
fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009,
purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in
quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino
alla definitiva ricostruzione e
agibilità dei fabbricati medesimi. I
fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti
dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei
fabbricati stessi ».
6. Per l'anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto di
fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli
enti locali sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi
successivamente intervenute.
7. Il Ministero dell'interno, entro il mese di marzo 2012,
corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni, un importo
pari al 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011 in
applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 45, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuni
appartenenti alle regioni Sicilia e Sardegna, detto acconto
è commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre
2011, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Le
somme erogate in acconto sono portate in detrazione da quanto
spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a titolo di trasferimenti
erariali o di risorse da federalismo fiscale.
8. Nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o
le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell'anno 2012
risultino insufficienti a recuperare l'anticipazione corrisposta ai
sensi del comma 7, il recupero è effettuato, da parte dell'Agenzia delle
entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune, come
comunicati dal Ministero dell'interno, all'atto del riversamento agli
stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro 30 giorni
dal versamento delle somme, con decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze, gli importi recuperati sono assegnati ai pertinenti
capitoli di spesa del Ministero dell'interno.
9. Il comma 5 dell'articolo 243 del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267, è sostituito dai seguenti:
«5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente
deficitarie che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli
minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non
danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista
certificazione, è
applicata una sanzione pari all'1 per cento delle
entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui
all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario precedente a
quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti
minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di
bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo
certificato disponibile. La sanzione si applica sulle risorse
attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti
erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale è
tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le
somme residue.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere
dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di
copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.».
10. A decorrere dal 1° aprile 2012, al fine di coordinare le
disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia
elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della
direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al
regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE,
l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è abrogato.
Il minor gettito per gli enti locali derivante dall'attuazione del
presente comma, pari a complessivi 180 milioni di euro per l'anno
2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, è
reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive regioni
a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le
risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla
finanza
pubblica disposto dal comma 11.
11. Il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previsto
dall'articolo 28, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, è ridotto di 180 milioni di euro per l'anno
2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
12. Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 1-ter
è inserito il seguente: « 1-quater. In relazione
a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai
commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso
relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31
dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sia ancora pendente il termine di cui all'articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, nonché
ogni altra disposizione di attuazione del presente
articolo. ».
12-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nel primo periodo, le parole: « e
comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate
correnti registrate nell'ultimo consuntivo » sono soppresse.
12-ter. All'articolo 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre ».
12-quater. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, commi 1, lettera e), e 5-bis, del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, le amministrazioni competenti
proseguono nella piena gestione del patrimonio immobiliare statale, ivi comprese le
attività di dismissione e valorizzazione.
12-quinquies. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge
disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
Art. 4-bis
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, in materia di deduzione dei canoni di
leasing.
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 54:
1) al terzo periodo, le parole: « a condizione che la durata
del contratto non sia » sono sostituite dalle seguenti: « per un
periodo non »;
2) al quinto periodo, le parole: « a condizione che la durata
del contratto non sia » sono sostituite dalle seguenti: « per un
periodo non »;
b) il comma 7 dell'articolo 102 è sostituito dal seguente: «7.
Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che
imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di
ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante
dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa
utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione
finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la
deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del
periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a
norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa
stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola
di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a
undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa
per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari
almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164,
comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione
finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del
comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è
soggetta alle regole dell'articolo 96 ».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti
stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Art. 4-ter
Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale» e disposizioni
concernenti il personale degli enti locali
1. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di
riferimento,
un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità
interno previsto dalla normativa nazionale possono
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web
appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario,
entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi
finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso.
2. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento,
un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla
normativa nazionale possono comunicare al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia
mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal
responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 30 giugno,
l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in
corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di
parte capitale.
3. Ai comuni di cui al comma 1, per l'anno 2012, è attribuito un
contributo, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi e
attribuiti ai comuni di cui al comma 2. In caso di incapienza, il
contributo è ridotto proporzionalmente. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di
stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito.
4. L'Associazione nazionale dei comuni italiani fornisce il
supporto tecnico per agevolare l'attuazione del presente articolo.
5. Qualora l'entità delle richieste pervenute dai comuni di cui al
comma 2 superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni di cui al comma 1, l'attribuzione
è effettuata in misura
proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 luglio, aggiorna
il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla
rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al
biennio successivo.
6. Il rappresentante legale, il responsabile del servizio
finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano,
con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge
12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari di cui al
comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per
il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale
certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i
maggiori spazi finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi i
peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai sensi del
comma 7.
7. Ai comuni di cui al comma 1 è riconosciuta, nel biennio successivo
all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica
migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà
del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2,
nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi
finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo
annuale pari alla
metà della quota acquisita. La somma dei maggiori
spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di
riferimento, è pari a zero.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero
dell'interno l'entità del contributo di cui al comma 3 da erogare a ciascun comune.
9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3,
pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente
quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «
Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio ».
10. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « 20 per cento » sono sostituite
dalle seguenti: « 40 per cento »;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai soli fini
del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del
personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato
nella misura ridotta del 50 per cento; le predette
assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle
spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma »;
c) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente » sono
sostituite dalle seguenti: « primo periodo »;
d) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Ferma
restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al
precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono
essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per
le predette società »;
e) al terzo periodo, la parola: « precedente » è sostituita
dalla seguente: « terzo »;
f) al quarto periodo, le parole: « 20 per cento » sono sostituite
dalle seguenti: « 40 per cento »; al medesimo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « ; in tal caso le disposizioni di cui
al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle
assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in
materia di istruzione pubblica e del settore sociale ».
11. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, le parole: « dell'anno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'anno 2008 ».
12. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « A decorrere dal
2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le
assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle
funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non
può
essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità
nell'anno 2009 ».
13. Il comma 6-quater dell'articolo 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165,
è sostituito dal seguente: « 6-quater. Per gli
enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella
dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo
110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
stabilito nel limite massimo del 10 per cento della dotazione
organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i
comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite
massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al 20 per
cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il limite massimo di
cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al
13 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a
tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a
tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal
comma 6-bis. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a
dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto
svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al
presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà
assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare,
per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in
vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre
2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti
ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali di cui al
presente comma ».
14. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto
2011, n. 141, le parole: « Fino alla data di emanazione dei decreti
di cui all'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1 del presente
decreto, » sono soppresse.
15. Al secondo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142 del
codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: «
90 per cento »;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le inadempienze di
cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate
tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti ».
16. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120,
è emanato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione
del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater
dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Titolo II Efficientamento e potenziamento dell'azione dell'Amministrazione tributaria
Capo I Efficientamento
Art. 5
Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia
1. All'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento
all'annualità 2011, le integrazioni previste dall'articolo 1, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012.».
2. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: « n. 87, » sono
inserite le seguenti: « nonché le imprese di assicurazioni, » e le
parole: « 30 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile ».
3. All'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216,
le parole: « Entro il 30 novembre » fino a: « per l'anno
precedente, » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 16 maggio di
ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una
somma pari al 12,5 per cento dell'imposta dovuta per l'anno
precedente provvisoriamente determinata, ».
4. Al fine di garantire l'unitarietà del Sistema informativo della
fiscalità e la continuità operativa e gestionale necessarie per il
conseguimento degli obiettivi strategici relativi al contrasto
all'evasione e all'elusione fiscale, gli istituti contrattuali che
disciplinano il rapporto di servizio tra l'amministrazione
finanziaria e la società di cui all'articolo 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati fino al completamento
delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto
regolativo e sono immediatamente efficaci i piani di attività ad essi
correlati.
5. Gli importi massimali previsti dagli istituti contrattuali di cui
al comma 4 sono incrementati in ragione dell'effettiva durata del
periodo di proroga, fermo restando che, ai fini di realizzare ogni
possibile economia di spesa, i corrispettivi unitari sono rideterminati
utilizzando i previsti strumenti contrattuali di
revisione.
6. Dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6-bis. Al fine di semplificare e razionalizzare, anche attraverso la
completa dematerializzazione, le procedure connesse alla gestione
economica e giuridica del personale delle pubbliche amministrazioni da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione
centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le comunicazioni e le istanze per i servizi
disponibili sono inviate esclusivamente tramite il portale stipendi
PA ai sensi degli articoli 64 e 65 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6-ter. Per le finalità di cui all'articolo 50 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio e
il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni
e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualunque dato necessario
all'erogazione dei servizi di pagamento degli stipendi al personale
delle pubbliche amministrazioni da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi - Direzione centrale dei sistemi informativi
e dell'innovazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 446 e 447, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 11, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è acquisito anche mediante
appositi flussi informativi, nel rispetto dei principi per la
protezione dei dati personali.
6-quater. All'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6-quinquies. Al fine di procedere alla razionalizzazione delle
banche dati del Ministero dell'economia e delle finanze, all'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 166, il comma 5
è sostituito dal
seguente:
«5. Titolare dell'archivio informatizzato è l'Ufficio
centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia
e delle finanze. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero
dell'economia e delle finanze designa, per la gestione dell'archivio
e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, la
Consap Spa. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze
e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
7. Nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, il comma 2
è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di
finanza
pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno
2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco
oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere
dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal
predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo
Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati
sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti
dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».
7-bis. All'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
31maggio 2011, n. 91, dopo le parole: « decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, » sono inserite le seguenti: «
prevedendo come ambito di applicazione le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e ».
8. All'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 16 settembre 2008,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, nel primo periodo, la parola: « segue » è sostituita
dalle seguenti: « e l'incasso della remunerazione dovuta a tale società a
titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo periodo,
seguono ».
8-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, e successive modificazioni, la lettera gg-septies) è sostituita
dalla seguente: « gg-septies) nel caso di affidamento ai soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata
mediante l'apertura di uno o
più conti correnti di riscossione,
postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla
riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono
affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di
riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme
riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto
affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con
riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione
nel mese precedente».
Art. 6 Attività e certificazioni in materia catastale
1. All'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «ed i connessi servizi estimativi che
può offrire direttamente sul mercato », sono soppresse;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Ferme le
attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello
Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia del
territorio è competente a svolgere le attività di valutazione
immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette
attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto
dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti
dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di
cui all'articolo 59.».
2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In sede di prima
applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione
ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della
presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di
una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio
possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio.
Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle
unità immobiliari per le quali
è stata attribuita la rendita
presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.».
3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini,
le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui all'articolo 2,
comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, utili al fine
dell'aggiornamento del catasto, sono rese dai soggetti interessati
con le modalità stabilite da provvedimento del Direttore
dell'Agenzia del territorio da adottare, sentita l'AGEA, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, ultimo periodo,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni, operano a decorrere dalla data di pubblicazione del
provvedimento di cui al comma 3 e unicamente a valere sulle
dichiarazioni rese ai sensi del medesimo comma.
5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto
articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre
al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie,
nonché ai certificati ipotecari e catastali
rilasciati dall'Agenzia del territorio.
5-bis. Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive modificazioni, per l'espletamento dei compiti
istituzionali accedono, anche con modalità telematiche, in esenzione
da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati
ipotecaria e catastale e dell'anagrafe immobiliare integrata, gestite
dall'Agenzia del territorio, nonché delle banche dati del libro
fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali.
5-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, diverse da quelle indicate al comma 5-bis, per
l'assolvimento dei fini istituzionali accedono, con modalità telematiche e su base convenzionale, in esenzione da tributi, ai
servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale
gestite dall'Agenzia del territorio.
5-quater. L'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati
ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene
gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli
uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente
risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di
altri diritti reali di godimento.
5-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio sono stabiliti
modalità e tempi per estendere il servizio
di consultazione di cui al comma 5-quater anche per via telematica in
modo gratuito e in esenzione da tributi.
5-sexies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 5-bis a
5-quinquies, per la consultazione telematica della banca dati
ipotecaria gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti i tributi
previsti dalla tabella allegata al testo unico di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, con
una riduzione del 10 per cento.
5-septies. Al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge
31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il numero d'ordine 2.2. è sostituito dal seguente:
«2.2. per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da
dichiarazione di variazione:
2.2.1 per ogni unità appartenente alle categorie a destinazione
ordinaria (categorie dei gruppi A, B e C) e a quelle censite senza rendita: euro 50,00;
2.2.2 per ogni unità appartenente alle categorie a destinazione
speciale (categorie dei gruppi D ed E): euro 100,00 »;
b) dopo il numero d'ordine 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Consultazione degli atti catastali:
3-bis.1. consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni
richiedente e per ogni giorno o frazione: euro 5,00;
3-bis.2. consultazione della base informativa:
consultazione per unità immobiliare: euro 1,00;
consultazione per soggetto, per ogni 10 unità immobiliari, o
frazione di 10: euro 1,00;
elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni
altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10: euro 1,00.
5-octies. Fatto salvo quanto disposto ai commi da 5-bis a
5-quinquies, per la consultazione telematica della banca dati
catastale gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti i tributi
previsti dal titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31
luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1954, n. 869, come da ultimo modificato dal presente articolo,
con una riduzione del 10 per cento.
5-novies. I tributi per la consultazione telematica delle banche dati
ipotecaria e catastale di cui ai commi da 5-sexies a 5-octies si
applicano nella misura ivi prevista anche nel caso in cui i dati
richiesti vengano rilasciati in formato elaborabile.
5-decies. Al numero d'ordine 6 della tabella allegata al testo
unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero d'ordine 6.1 è sostituito dal seguente:
6.1 per ogni soggetto: euro 0,15;
b) la nota del numero d'ordine 6.1 è sostituita dalla seguente:
«L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito
progressivamente anche in formato elaborabile. Fino all'attivazione
del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti
continua a essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di
chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 0,15 per ogni
soggetto ».
5-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 5-sexies a 5-decies acquistano efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2012.
5-duodecies. L'articolo 18 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che, fra gli atti
antecedenti, necessari o funzionali al processo, non sono comprese le
trascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali, nonché le
trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni di sentenze o altri
provvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del
pignoramento immobiliare, per le quali
è invariata la disciplina
sull'imposta di bollo.
5-terdecies. All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «b) le
iscrizioni e le trascrizioni di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni »;
b) nella lettera c) del comma 1, le parole: « quando presso
la
cancelleria giudiziaria non esiste deposito per le spese » sono
soppresse;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nei casi di
cui alla lettera c) del comma 1, l'ufficio provinciale dell'Agenzia
del territorio notifica apposito avviso di liquidazione alle parti
interessate con l'invito a effettuare entro il termine di sessanta
giorni il pagamento dell'imposta, decorsi i quali procede alla
riscossione a norma dell'articolo 15 ».
5-quaterdecies. Dopo l'articolo 2645-ter del codice civile è inserito il seguente: «Art. 2645-quater (Trascrizione di atti
costitutivi di vincolo). - Si devono trascrivere, se hanno per
oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali,
nonché le
convenzioni e i contratti con i quali vengono costituiti a favore
dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali
ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli
di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti
urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essi
relative».
5-quinquiesdecies. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40-bis:
1) al comma 1, le parole: « ovvero in caso di mancata
rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di cui all'articolo
2847 del codice civile » sono soppresse;
2) al comma 4, le parole: «La cancellazione d'ufficio si
applica in tutte le fattispecie di estinzione di cui all'articolo
2878 del codice civile » sono soppresse;
b) all'articolo 161, dopo il comma 7-quater è aggiunto il
seguente:
«7-quinquies. A decorrere dal 2 maggio 2012, la
cancellazione di cui all'articolo 40-bis si esegue anche con
riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni
e non rinnovate ai sensi dell'articolo 2847 del codice civile. Per tali
ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha
ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento e salvo che ricorra un
giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo,
trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di
estinzione dell'obbligazione ovvero l'insussistenza di ragioni di
credito da garantire con l'ipoteca. Per le richieste ricevute prima
del 2 maggio 2012, il termine di sei mesi decorre dalla medesima
data. Il conservatore procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca,
senza alcun onere per il debitore, entro il giorno
successivo a quello di ricezione della comunicazione. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare
entro il 30 giugno 2012, sono definite le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma».
Art. 7
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acquisisce
obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili di legittimità relativi:
a) agli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni
in materia di giochi pubblici;
b) agli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la
valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in
relazione alle caratteristiche del concessionario.
Capo II Potenziamento
Sezione I Accertamento
Art. 8
Misure di contrasto all'evasione
1. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993,
n.
537, è sostituito dal seguente: «4-bis. Nella determinazione dei redditi
di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le
spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati
per il compimento di atti o
attività qualificabili come
delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato
l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia
emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del
codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a
procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla
sussistenza della causa di estinzione del reato prevista
dall'articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza
definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di
procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a
procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla
sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione
indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non
doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di
procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in
relazione alla non
ammissibilità in deduzione prevista dal
periodo precedente e dei relativi interessi ».
2. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non
concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i
componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti
negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o
prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione
delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica
la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento
dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o
servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella
dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e la sanzione è riducibile esclusivamente ai
sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di
quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre
1993, n. 537,
previgente, anche per fatti, atti o attività
posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e
2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini
di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti
emessi in base al citato comma 4-bis previgente non si siano resi
definitivi. Resta ferma l'applicabilità delle previsioni di cui al
periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione del
valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle
attività produttive.
4. La lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituita
dalla seguente: « d-ter) in caso di omessa presentazione
dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di
esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non
sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli
che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad
euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di
settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei
dati indicati in dichiarazione. ».
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica con riferimento agli
accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Per gli accertamenti notificati in
precedenza continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente
lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
6. Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali, la
Guardia di finanza
può avvalersi del potere di cui agli articoli
32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
anche ai fini dell'effettuazione di segnalazioni all'Agenzia delle
entrate finalizzate alla richiesta al presidente della commissione
tributaria provinciale, da parte di quest'ultima, delle misure cautelari
ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
7. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: « alla Agenzia
delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale »
sono sostituite dalle seguenti: « alla Guardia di finanza la quale, ove
ravvisi
l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di
accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle
entrate ».
8. Le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza, nell'ambito
dell'attività di pianificazione degli accertamenti, tengono conto
anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie,
incluse quelle relative all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei
corrispettivi.
8-bis. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: « inviano una segnalazione
ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi » sono aggiunte
le seguenti: « che abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle
entrate »;
b) al quarto comma, la parola: « sessanta » è sostituita dalla
seguente: « trenta ».
9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35 il comma 15-quinquies è sostituito dal
seguente: «15-quinquies. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati
e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i
soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano
presentato la dichiarazione di cessazione di
attività di cui al
comma 3 e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione
d'ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali
elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i
chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo
di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di
cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo
definitivo. L'iscrizione a ruolo non
è eseguita se il contribuente
provvede a pagare la somma dovuta con le modalità indicate
nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso
l'ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del minimo.»;
b) dopo l'articolo 35-ter è inserito il seguente:
«Art. 35-quater (Pubblicità in materia di partita IVA). - Al fine
di
contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto,
l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di
libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i
dati disponibili in anagrafe tributaria, la
validità del numero di
partita IVA attribuito ai sensi dell'articolo 35 o 35-ter. Il servizio
fornisce le informazioni relative allo stato di
attività
della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in
assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica
titolare.».
10. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 2 è inserito il
seguente: «2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta
relativa alle
annualità successive alla prima, alle cessioni,
risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonché le connesse
sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del
pagamento.».
10-bis. All'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: « in possesso di almeno cento
unità
immobiliari » sono sostituite dalle seguenti: « in possesso di almeno
dieci unità immobiliari »;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Sono,
altresì, tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica
i soggetti di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 10 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131 ».
11. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma
10 è abrogato.
12. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, comma 1:
1) alla lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: «
. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita
all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di cui alla
lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme per
la riscossione »;
2) alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti parole:
« e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera b) »;
3) alla lettera e) le parole: « secondo anno » sono sostituite
dalle seguenti: « terzo anno »;
b) all'articolo 30, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente
periodo: «Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione
dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5,
tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso
in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la
provenienza.».
12-bis. All'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, dopo le parole: « n. 218, » sono inserite le
seguenti: « dell'articolo 48, comma 3-bis, e », e dopo le parole: « n.
472 » sono aggiunte le seguenti: « ,
nonché in caso di definitività dell'atto di accertamento impugnato ».
13. Il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
«2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti
finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i
depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. L'imposta non
è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai
fondi pensione e dai fondi sanitari. Per ogni esemplare, sul
complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.».
14. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa, parte prima,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, le parole: « agli strumenti e » sono soppresse e, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i buoni postali fruttiferi
emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009,
l'imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta
nella misura minima di euro 1.81, con esclusione della
previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L'imposta gravante
sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al
momento del rimborso ».
15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2012.
16. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per le
comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto
con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o
amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di
mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta
di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, l'intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti.»;
b) nel comma 7, le parole: « ai sensi del comma 2-ter » sono
sostituite dalle seguenti: « ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter »;
c) nel comma 8:
1) le parole: « 16 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: «
16 luglio »;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in
cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la
segretazione, l'imposta è dovuta sul valore delle attività
finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha
fruito della segretazione»;
d) nel comma 11, le parole: « di bollo » sono sostituite dalle
seguenti: « sui redditi »;
e) il comma 15 è sostituito dal seguente: « 15. L'imposta di cui
al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore
degli immobili. L'imposta non
è dovuta se l'importo, come
determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore è
costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai
contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel
luogo in cui
è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi
appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio
economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di
informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato
nel Paese in cui l'immobile
è situato ai fini
dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale e reddituale o, in
mancanza, quello di cui al periodo precedente. »;
f) dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Per i
soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per
una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente
locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso
organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza
fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri
previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad
accordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al comma 13 è
stabilita nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l'immobile
adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.
L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in
cui l'attività lavorativa è svolta all'estero. Dall'imposta dovuta
per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli
anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal periodo precedente
è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni,
purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. Per
gli immobili di cui al primo periodo non si applica l'articolo
70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;
g) nel comma 16, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
«Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o
in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un
adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un
credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale
e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai
sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.»;
h) nel comma 20, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
«Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi
della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico
Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l'imposta è
stabilita in misura fissa pari a quella prevista
dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa, parte I,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642.»;
i) dopo il comma 23 è inserito il seguente: « 23-bis.
Nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, alle attività
finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio ai sensi
dell'articolo 13-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, non è
comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.».
16-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e
successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4.
Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti
nei commi 1 e 2 non sussistono per le attività finanziarie e
patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli
intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso
il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da
tali
attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento
degli intermediari stessi ».
16-ter. Al comma 12 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « oggetto di emersione che, » sono inserite le
seguenti: « a partire dal 1° gennaio 2011 e fino »;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«L'intermediario presso il quale il prelievo è stato effettuato provvede
a trattenere l'imposta dai conti comunque riconducibili al
soggetto che ha effettuato l'emersione o riceve provvista dallo
stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso
per effetto della procedura di emersione ».
17. In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera c),
per l'anno 2012 il versamento dell'imposta di cui al comma 8 ivi citato
può essere effettuato entro il termine del 16 maggio e fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto non si configurano
violazioni in materia di versamenti.
17-bis. Nella nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la
parola: « annuo » è soppressa.
18. All'articolo 17, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le
parole: « 10.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000
euro annui ».
19. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, le parole: « 10.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti:
« 5.000 euro annui ».
20. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalità attuative
delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19.
21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 18 a 20, le
dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico
finanziarie e di bilancio » sono ridotte di 249 milioni di euro per
l'anno 2012 e di 299 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
21-bis. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, dopo le parole: « nel deposito IVA » sono aggiunte le
seguenti: « senza tempi minimi di giacenza nè obbligo di scarico dal mezzo di trasporto».
21-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i
commi 96 e 97 sono abrogati.
22. Al primo periodo, del primo comma dell'articolo 52 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le
parole: « artistiche o professionali » sono inserite le seguenti: « ,
nonché
in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono
dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, ».
22-bis. All'articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « dell'impianto e » sono sostituite dalle seguenti:
« , nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23
della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, »;
b) dopo le parole: « di 500 mq » sono aggiunte le seguenti: « , a
condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-
edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti
la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al
servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie
utile minima non inferiore a 30 mq ».
23. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
229 del 30 settembre 2000, è soppressa dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono
trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che con
appositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare il proprio
assetto organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per il
finanziamento dei compiti e delle attribuzioni trasferite al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo
periodo del presente comma, si fa fronte con le risorse a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge 13
maggio 1999, n. 133, nonché le risorse giacenti in tesoreria sulla
contabilità speciale intestata all'Agenzia, opportunamente versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli
appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. Al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali
attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Nelle more delle
modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante riorganizzazione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, rese necessarie
dall'attuazione del presente comma, le funzioni trasferite ai sensi del
presente comma sono esercitate dalla Direzione generale per il
terzo settore e le formazioni sociali del predetto Ministero.
Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
24. Fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in
relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la
funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire
una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione di cui
alle disposizioni del presente articolo, l'Agenzia delle dogane,
l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad
espletare procedure concorsuali da completare entro il 31 dicembre
2013 per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le
modalità di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 2, secondo periodo,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more
dell'espletamento di dette procedure l'Agenzia delle dogane,
l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio, salvi gli incarichi
già affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a
propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario
per la copertura del posto vacante tramite concorso. Gli
incarichi sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando
l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Ai funzionari cui è conferito l'incarico compete lo stesso
trattamento economico dei dirigenti. A seguito dell'assunzione dei
vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma,
l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del
territorio non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenziali a
propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 comma 6 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse
disponibili sul bilancio dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
dogane e dell'Agenzia del territorio. Alla compensazione degli
effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,3
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per l'Agenzia delle
dogane e per l'Agenzia del territorio si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
24-bis. Al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa e
di potenziare
l'attività di contrasto dell'evasione
fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, anche in attuazione delle disposizioni del presente decreto,
il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato a effettuare, nel
triennio 2013-2015, un piano straordinario di assunzioni nel ruolo «
ispettori », nei limiti numerici e di spesa previsti dall'articolo
66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
allo scopo utilizzando il 50 per cento delle vacanze organiche
esistenti nel ruolo « appuntati e finanzieri » del medesimo Corpo. Le
unità da assumere ai sensi del presente comma sono stabilite
annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non
regolamentare, e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero
all'organico del ruolo « ispettori », da riassorbire per effetto dei
passaggi degli ispettori in altri ruoli del Corpo della Guardia di
finanza, secondo le disposizioni vigenti. Le assunzioni di cui al
presente comma devono in ogni caso garantire l'incorporamento nella
carriera iniziale del medesimo Corpo dei volontari delle Forze armate
già vincitori dei concorsi banditi alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
25. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, dopo il comma 3-quater è aggiunto il
seguente: «3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono
disciplinate le modalità di certificazione dell'utilizzo dei contributi
assegnati in attuazione del comma 3-quater. Le
certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti
pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici
territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti competenti per
territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai
decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo
delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di
cui al comma 3-quater,
nonché il rendiconto annuale previsto per
gli enti locali dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono sostituiti dalle certificazioni disciplinate dal
presente comma.».
25-bis. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 3-quater,
terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta
nel senso che i contributi statali concessi a valere sul Fondo per la
tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio,
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono
assegnati agli enti destinatari per interventi realizzati o da
realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero
ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi.
Art. 9
Potenziamento dell'accertamento in materia doganale
1. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
autorizzazioni per le richieste di cui ai numeri 6-bis) e 7)
dell'articolo 51, secondo comma, del medesimo decreto sono rilasciate
dal Direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle
province autonome di Trento e di Bolzano, dal Direttore provinciale.».
2. All'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra gli
elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, richiesti
per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati
nell'anno con l'applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento
della fornitura ai consumatori
finali.».
2-bis. All'articolo 55, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 504 del 1995, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate
esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice
dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le
officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi
all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo,
comunicati dai gestori delle reti di distribuzione »;
2-ter. All'articolo 56, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995,
è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «L'obbligo è escluso per la rivendita presso infrastrutture
pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica ».
3. Nel capo II del titolo III del libro VI del codice civile, dopo
l'articolo 2783-bis
è aggiunto il seguente: « Art. 2783-ter (Crediti
dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza
del bilancio generale dell'Unione europea). - I crediti dello Stato
attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2007/436/CE/Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del bilancio generale
dell'Unione europea sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta
sul valore aggiunto. ».
3-bis. Gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai
fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione
2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, immediatamente
applicabili ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2008, e della connessa IVA all'importazione, diventano
esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e, oltre a contenere
l'intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla
ricezione dell'atto, devono anche espressamente recare l'avvertimento
che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle
somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a
ruolo, è
affidata in carico agli agenti della riscossione, anche
ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto
con il Ragioniere generale dello Stato. L'agente della riscossione,
con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato
notificato l'atto di accertamento, informa il debitore di aver
preso in carico le somme per la riscossione.
3-ter. L'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo
di cui al comma 3-bis, e senza la preventiva notifica della cartella di
pagamento, procede all'espropriazione forzata con i poteri, le
facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata
l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui al comma 3-bis, come
trasmesso all'agente della riscossione con le
modalità determinate
con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, di
concerto con il Ragioniere generale dello Stato, previsto al comma
3-bis, tiene luogo a tutti gli effetti dell'esibizione dell'atto
stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti
la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti di cui al
comma 3-bis, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica
dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3-quater. A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per
il pagamento, le somme richieste con gli atti di cui al comma
3-bis sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata
dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. All'agente della riscossione spettano
l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese
relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
3-quinquies. Ai fini della procedura di riscossione contemplata dai
commi da 3-bis a 3-sexies, i riferimenti contenuti in norme vigenti al
ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli
atti indicati al comma 3-bis ed i riferimenti alle somme iscritte a
ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a
3-sexies.
3-sexies. La dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente
della riscossione.
3-septies. I rifiuti posti in sequestro presso aree portuali e
aeroportuali ai sensi dell'articolo 259 o dell'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidati anche prima
della conclusione del procedimento penale, con provvedimento
dell'autorità giudiziaria, a uno dei consorzi obbligatori competenti
sulla base delle caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuto
oggetto di sequestro. L'autorità giudiziaria dispone l'acquisizione
di campioni rappresentativi per le esigenze probatorie del procedimento,
procedendo ai sensi dell'articolo 392, comma 1, lettera
f), del codice di procedura penale.
3-octies. I consorzi obbligatori di cui al comma 3-septies, ove i
rifiuti abbiano caratteristiche tali da non poter essere conservati
altrove a spese del proprietario, procedono al trattamento dei
rifiuti al fine di consentirne la vendita, ad opera di un curatore
nominato
dell'autorità giudiziaria, fra i soggetti in possesso dei
requisiti stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Il ricavato della vendita, detratte le spese
sostenute per il trattamento, il compenso del curatore e per le connesse
attività,
è posto a disposizione dell'autorità
giudiziaria, fino al termine del processo. Con la sentenza di
condanna il giudice dispone la distribuzione del ricavato della vendita
dei rifiuti, procedendo a ripartirne il 50 per cento al Fondo
unico giustizia del Ministero della giustizia e il restante 50 per cento
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per il finanziamento di specifici programmi di riqualificazione
ambientale delle aree portuali e aeroportuali.
3-novies. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, le parole: « il servizio doganale è svolto » sono
sostituite dalle seguenti: « il servizio ai fini dello sdoganamento è
svolto di norma ».
3-decies. All'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con
accesso presso l'operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate
presso un altro ufficio doganale ».
3-undecies. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,
è inserito il seguente: «1-bis. All'accertamento doganale, disciplinato
dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione,
del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e
dall'articolo 117 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, effettuato con criteri
di selettività nella fase del controllo che precede la concessione dello
svincolo, restano applicabili le previsioni dell'articolo 16
del presente decreto ».
3-duodecies. In applicazione degli articoli 201 e 253-novies del
regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993,
e successive modificazioni, e della Convenzione relativa allo
sdoganamento centralizzato, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009, resa
esecutiva dalla legge 3 febbraio 2011, n. 7, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le procedure contabili e fiscali necessarie a
dare applicazione all'istituto delle autorizzazioni uniche alle
procedure semplificate per il regime di importazione.
3-terdecies. All'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo
è soppresso.
Art. 10
Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi
1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata
a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle
operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a
100.000 euro annui. Con decreto del Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
è costituito il
fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Gli appartenenti
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono autorizzati
ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano
scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma
6, lettera a) o b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, al solo fine di acquisire elementi di prova
in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi
comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per
effettuare le medesime operazioni di gioco, la disposizione del
precedente periodo si applica altresì al personale della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza,
il quale, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto dal presente comma,
agisce previo concerto con le competenti strutture
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, dal Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della
giustizia e della difesa, sono disciplinate, nel rispetto di quanto
disposto dagli articoli 51 del codice penale e 9 della legge 16 marzo
2006 n. 146, in quanto compatibili, le modalità dispositive sulla base
delle quali il predetto personale impegnato nelle
attività di
cui al presente comma può effettuare le operazioni di gioco.
Eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell'esercizio delle
attività di cui al presente comma sono riversate al fondo di
cui al primo periodo.
2. In considerazione dei particolari interessi coinvolti nel settore dei giochi pubblici e per contrastare efficacemente il
pericolo di infiltrazioni criminali nel medesimo settore, sono
introdotte le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione di cui
al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato »;
a-bis) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo
il comma 1
è inserito il seguente: «1-bis. Al fine di garantire
obiettivi di massima trasparenza, e per una più efficace e tempestiva
verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto
è tenuto, è fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti
nella filiera del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento
senza
utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la
tracciabilità di ogni pagamento»;
a-ter) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo
il comma 27
è inserito il seguente: «27-bis. Al fine di
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a
prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di
provenienza illecita, chiunque, ancorché in caso di assenza o di
inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni
rilasciate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce
con qualunque mezzo, anche
telematico, per conto proprio o
di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di
qualsiasi genere deve utilizzare uno o
più conti correnti bancari
o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa,
dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o
scommesse. Sui predetti conti devono transitare le spese, le
erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di ogni natura
relativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere»;
b) all'articolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «rinnovo» sono inserite le
seguenti: «o il mantenimento»; le parole: «o indagato» sono soppresse e
dopo le parole «dagli articoli» sono inserite le seguenti: «2 e 3
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316,
317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, » e dopo le parole:
«416-bis, » è inserita la seguente: «644,»; al secondo periodo le
parole: «o indagate» sono
soppresse; nello stesso comma 25 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il divieto di partecipazione
a gare o di rilascio o rinnovo o mantenimento delle concessioni di
cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la condanna,
ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al
coniuge non separato ».
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, si provvede ad apportare le
occorrenti modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, al fine di:
a) razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica;
b) assicurare la trasparenza e la regolarità dello svolgimento
delle competizioni ippiche;
c) improntare l'organizzazione e la gestione dei giochi a criteri
di efficienza ed economicità, nonché la scelta dei concessionari
secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle disposizioni,
anche comunitarie;
d) assicurare il coordinamento tra il Ministero dell'economia e
delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
e) operare una ripartizione dei proventi al netto delle imposte
tale da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ASSI;
f) realizzare un sistema organico di misure volte alla promozione
della salute e del benessere del cavallo.
4. A decorrere dal 1° febbraio 2012, la posta unitaria minima di
gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli
è stabilita tra 5
centesimi e un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non
può essere inferiore a due euro. Il predetto importo
può essere
modificato, in funzione dell'andamento della raccolta delle formule
di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
5. Al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicità
dell'azione nei settori di competenza, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia
per lo sviluppo del settore ippico - ASSI, procedono alla
definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi,
con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti
controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito
indicati:
a) relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la
gestione delle scommesse ippiche annualmente documentate da Sogei
S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2012, la ripartizione al 50 per
cento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI. Le medesime spese, sostenute
fino al 31 dicembre 2011, restano in capo ad
AAMS. Per l'effetto, l'ASSI è autorizzata a destinare le somme
accantonate in bilancio al
31 dicembre 2011 per le finalità di finanziamento del monte premi delle
corse, di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 30
dicembre 2004, n. 311;
b) relativamente alle quote di prelievo di cui all'articolo 12
del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed
alle relative integrazioni, definizione, in via
equitativa, di una
riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai
concessionari di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalità di
versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie
fideiussorie. Conseguentemente, all'articolo 38, comma 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) è soppressa.
6. Nell'ambito delle disponibilità del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 30, comma
8-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il predetto
Ministero destina, per l'anno 2012, la somma di 3 milioni di euro per
un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica.
7. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di
Stato, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. può
intervenire finanziariamente, nell'ambito del capitale disponibile,
in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggetti
privati, secondo le
modalità definite con decreto del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze.
8. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la lettera p)
è soppressa.
8-bis. Al comma 34 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30
giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° gennaio 2013».
9. Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di
assicurare le maggiori entrate di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al decreto del
direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011. Conseguentemente,
nel predetto decreto direttoriale:
a) all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, le parole: «31 dicembre» sono
sostituite dalle seguenti: «1° settembre»;
b) all'articolo 3, commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre» sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio»;
c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «I prelievi sulle
vincite di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal 1° settembre 2012,».
9-bis. Al fine di rendere la legislazione nazionale pienamente
coerente con quella degli altri Paesi che concorrono in ambito europeo
alla realizzazione della nuova formula di gioco, all'articolo
24, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera a)
è sostituita dalla seguente: «a) un nuovo concorso numerico da
svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con
giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 38 per cento della
raccolta nazionale ad imposta e con destinazione a montepremi
del 50 per cento della raccolta nonché delle vincite, pari o superiori a
10 milioni di euro, non riscosse nei termini di decadenza
previsti dal regolamento di gioco».
9-ter. Nell'articolo 135, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è aggiunta la seguente lettera:
«q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi
pubblici con vincita in denaro e quelli emessi
dall'Autorità
di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di
giochi pubblici con vincita in denaro».
9-quater. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, primo
periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si interpreta nel
senso che la stessa trova applicazione nei riguardi delle concessioni
pubbliche statali i cui bandi di gara siano stati pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge
n. 73 del 2010 e, per le concessioni in essere alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sempre che
le pratiche o i rapporti negoziali citati con i soggetti terzi siano
previsti in forma espressa nei relativi documenti di offerta.
9-quinquies. All'articolo 110, comma 9, lettera e), del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «. Se la violazione è commessa dal rappresentante o
dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di
personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica
o all'ente».
9-sexies. Il comma 71 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, è abrogato.
9-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il prelievo erariale sul
gioco del bingo, il montepremi e il compenso per il controllore
centralizzato del gioco di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e
successive
modificazioni, sono fissati nella misura, rispettivamente, dell'11 per
cento, di almeno il 70 per cento e
dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali aliquote
si applicano sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello
effettuato con partecipazione a distanza di cui al decreto del
Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del
17 giugno 2011. All'articolo 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, le parole: «con un'aliquota di imposta stabilita in
misura pari al 10% delle somme giocate» sono sostituite dalle seguenti:
«con un aliquota del prelievo erariale stabilita all'11 per
cento e del compenso per il controllore centralizzato del gioco pari
all'1 per cento delle somme giocate» e le parole: «le
modalità di
versamento dell'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di
versamento del prelievo erariale e del compenso per il
controllore centralizzato del gioco».
9-octies. Nelle more di un riordino delle norme in materia di gioco
pubblico, incluse quelle in materia di scommesse su eventi sportivi,
anche ippici, e non sportivi, le disposizioni del presente comma sono
rivolte a favorire tale riordino, attraverso un primo allineamento
temporale delle scadenze delle concessioni aventi ad oggetto la
raccolta delle predette scommesse, con il contestuale rispetto
dell'esigenza di adeguamento delle regole nazionali di selezione dei
soggetti che, per conto dello Stato, raccolgono scommesse su eventi
sportivi, inclusi quelli ippici, e non sportivi ai principi stabiliti
dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16
febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10. A questo fine,
n considerazione della prossima scadenza di un gruppo di concessioni
per la raccolta delle predette scommesse, l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato bandisce con immediatezza, comunque non oltre il
31 luglio 2012, una gara per la selezione dei soggetti che
raccolgono tali scommesse nel rispetto, almeno, dei seguenti criteri:
a) possibilità di partecipazione per i soggetti che già
esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello
Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ove operativa,
sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato
secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato e che
siano altresì in possesso dei requisiti di onorabilità, affidabilità ed
economico-patrimoniale individuati
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tenuto conto delle
disposizioni in materia di cui alla legge 13 dicembre 2010, n.
220, nonché al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) attribuzione di concessioni, con scadenza al 30 giugno 2016,
per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su
eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi presso agenzie, fino a
un numero massimo di 2.000, aventi come attività esclusiva la
commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, senza vincolo di
istanze minime fra loro ovvero rispetto ad altri punti di raccolta, già
attivi, di identiche scommesse;
c) previsione, quale componente del prezzo, di una base d'asta di
11.000 euro per ciascuna agenzia;
d) sottoscrizione di una convenzione di concessione di contenuto
coerente con ogni altro principio stabilito dalla citata sentenza
della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012,
nonché con le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia
di giochi pubblici;
e) possibilità di esercizio delle agenzie in un qualunque comune
o provincia, senza limiti numerici su base territoriale ovvero condizioni di favore rispetto a concessionari
già abilitati alla
raccolta di identiche scommesse o che possono comunque risultare di favore per tali ultimi concessionari;
f) rilascio di garanzie fideiussorie coerenti con quanto previsto
dall'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
9-novies. I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al
comma 9-octies in scadenza alla data del 30 giugno 2012 proseguono le
loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi del
predetto comma. Sono abrogati i commi 37 e 38 dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera e) del comma 287
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché la
lettera e) del comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Sezione II Sanzioni amministrative
Art. 11
Modifiche in materia di sanzioni amministrative
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. L'omessa,
incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle
differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui
all'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a
cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
è punita con la
sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui
comunicazione
è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500
euro ed un massimo di 50000 euro.».
2. All'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, il terzo periodo è soppresso.
3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002 n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
265, il terzo periodo è soppresso.
3-bis. All'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «dalla lettera a)
del» sono sostituite dalla seguente: «dal».
4. L'articolo 303 del testo unico delle leggi doganali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
è sostituito dal seguente:
«Art. 303 (Differenze rispetto alla
dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al
deposito o alla spedizione ad altra dogana.). - 1. Qualora le
dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle
merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o
alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non
corrispondano all'accertamento, il dichiarante
è punito con la
sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l'inesatta
indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei
diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al
seguente comma 3.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) quando nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera e),
del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, pur essendo errata
la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la
denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;
b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di
accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci
di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che
sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
c) quando le differenze in più o in meno nella
quantità o nel
valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle
merci dichiarate.
3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla
dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento,
la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è
applicata come segue:
a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione
amministrativa da 103 a 500 euro;
b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione
amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione
amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la
sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;
e) per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la
sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti.».
5. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50, comma 1, le parole: «da 258 euro a 1.549
euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro.»;
b) all'articolo 59, comma 5, le parole: «da 258 euro a 1.549
euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro.».
6. All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Indipendentemente
dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, la omessa, incompleta o tardiva presentazione
dei dati, dei documenti e delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati,
è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 50, comma
1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».
7. Per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la
rendita presunta ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2 comma
5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti
obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione,
nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all'articolo 2 comma
5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In caso di
mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni
amministrative di cui all'articolo 2 comma 12 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23.
8. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Il sequestro è eseguito nel limite:
a) del 30 per cento dell'importo eccedente quello di cui al comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro;
b) del 50 per cento dell'importo eccedente, in tutti gli altri casi.
2-bis. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su
ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.»;
b) all'articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Il soggetto cui è stata contestata una violazione
può
chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:
a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di
cui all'articolo 3 se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a
10.000 euro;
b) pari al 15 per cento se l'eccedenza non supera i 40.000 euro.
1-bis. La somma pagata non può essere, comunque, inferiore a 200
euro.
1-ter. Il pagamento può essere effettuato all'Agenzia delle
dogane
o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero
dell'economia e delle finanze con le
modalità di cui al
comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in
misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale
prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle
dogane.»;
2) al comma 5, lettera a), le parole: «250.000 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «40.000 euro»;
3) al comma 5, lettera b), le parole: «trecentosessantacinque
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
c) all'articolo 8, al comma 3 le parole: «scadenza del termine di
cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «data in cui riceve
i verbali di contestazione.»;
d) all'articolo 9:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:
a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si
tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui
all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro; b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o
che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore
è superiore a 10.000
euro.»;
2) al comma 2, le parole: «in quanto compatibili» sono
soppresse.
Sezione III Contenzioso
Art. 12
Contenzioso in materia tributaria e riscossione
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 6 è soppresso;
b) il comma 7 è abrogato.
2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per la
risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66, e seguenti,
del testo unico delle disposizioni in materia doganale approvate con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
instaurati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi del comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374.
3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, lettera f), le parole: « comma 3 »
sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 ».
b) dopo l'articolo 69 è inserito il seguente:
«Art. 69-bis
(Aggiornamento degli atti catastali). - 1. Se la commissione
tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto
avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate
nell'articolo 2, comma 2, e la relativa sentenza è passata in
giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficio
dell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento degli atti catastali.».
3-bis. All'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « e 9, » sono inserite le seguenti: « ad
eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato nel
processo tributario, »;
b) le parole: « , amministrative e tributaria » sono sostituite
dalle seguenti: « e amministrativa».
3-ter. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al
comma 3-bis, al netto della quota parte utilizzata ai sensi
dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
iscritte in bilancio per essere destinate per
metà alle finalità di
cui al comma 13 del citato articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 e
per la restante
metà, con le modalità previste dall'articolo
13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di
ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria,
all'incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69-bis del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le sentenze, emanate nei
giudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono comunque
annotate negli atti catastali con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4-bis. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il
comma 39 è inserito il seguente: «39-bis. E' istituito il ruolo
unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, tenuto
dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel ruolo unico
sono inseriti,
ancorchè temporaneamente fuori ruolo, i
componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i
componenti della commissione tributaria centrale, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente comma. I
componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico
secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I
componenti delle commissioni tributarie nominati a partire dal
concorso bandito il 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 65 del 16 agosto 2011, sono
inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in
funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative
procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al
concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta effettuata
dai candidati in funzione delle sedi di commissione
tributaria bandite; ai fini della immissione in servizio di tali
candidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dal comma 39. In
caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari
punteggio, i componenti delle commissioni tributarie sono inseriti
nel ruolo unico secondo l'anzianità anagrafica. A decorrere
dall'anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il
mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria».
5. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate,
delle dogane, del territorio e del demanio.
6. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di
commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai
consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, diversi da
quelli estinti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 28
ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai rendiconti approvati
con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, che saranno estinti nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto,
nonché le
spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative
contabilità, indicata nei decreti medesimi, producono
interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso
ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione
annuale; per il periodo successivo sulla base dei soli interessi
legali.
7. Sono fatti salvi, in riferimento ai crediti di cui al comma 6, gli
effetti derivanti dall'applicazione di sentenze passate in
giudicato di cui all'articolo 324 del codice di procedura civile.
8. La regione Campania è autorizzata ad utilizzare le risorse del
Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma
attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le
risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono trasferite alla
stessa Regione.
9. In considerazione dell'acquisto di cui al comma 8, le risorse già
finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge
n. 195 del 2009, al pagamento del canone di affitto di cui
all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, sono destinate alla
medesima Regione quale contributo dello Stato.
10. Ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania
della somma di cui al comma 8, in quanto effettuato a definizione di
ogni pretesa del soggetto proprietario dell'impianto, di cui
all'articolo 6 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale come
liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle
pubbliche interessate. Ogni atto perfezionato in attuazione della
disposizione di cui al precedente periodo è esente da imposizione.
11. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
dopo la lettera n-bis) è aggiunta la seguente: «n-ter) delle spese
sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra
e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della
depurazione delle acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate
riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti
dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi
derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di euro
annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del
canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso
decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello
Stato.».
11-bis. Non sono soggette a esecuzione forzata le somme finalizzate
all'acquisto di cui al comma 8, al contributo di cui al comma 9, nonché,
previa adozione da parte della regione Campania della
deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi
delle somme destinate alle relative
finalità, alle spese di cui
all'articolo 32, comma 4, lettera n-ter), della legge 12 novembre 2011,
n. 183, introdotta dal comma 11 del presente articolo, in
quanto riconducibili alla connotazione di entrate a destinazione
vincolata.
11-ter. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della gestione del termovalorizzatore di Acerra
può
essere mantenuto, su richiesta della regione Campania, per la durata
di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidio militare di cui
all'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,
con oneri quantificati in euro 1.007.527 a carico della quota
spettante alla regione Campania dei ricavi derivanti dalla vendita
dell'energia.
11-quater. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: « cessione pro soluto » sono
inserite le seguenti: « o pro solvendo ». La forma della cessione e
la modalità della sua notificazione sono disciplinate, con
l'adozione di forme semplificate, inclusa la via telematica, dal decreto
previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre
2011, n. 183.
11-quinquies. La disposizione di cui al comma 11-quater e le
disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle amministrazioni
statali ed agli enti pubblici nazionali. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite
le
modalità di attuazione del presente comma.
11-sexies. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, alla lettera a), le parole: «Le assegnazioni disposte con
utilizzo » sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle risorse
del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi
di parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, è assegnata agli
enti locali, con priorità ai comuni per il pagamento dei crediti di
cui al presente comma. L'utilizzo » e le parole: « al periodo precedente
» sono sostituite dalle seguenti: « ai periodi precedenti».
11-septies. Sulla base dell'Accordo tra Governo e regioni del 21
dicembre 2011, le risorse statali spettanti alle regioni a statuto
ordinario per l'anno 2012, come complessivamente rideterminate in
base alle riduzioni apportate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai sensi di successive
disposizioni, sono finalizzate al finanziamento degli interventi
regionali in materia di edilizia sanitaria, secondo le modalità
stabilite dalla proposta regionale di riparto funzionale di cui la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano ha preso atto nella seduta
del 18 novembre 2010, ad eccezione di un importo pari a 148 milioni di
euro destinato al rimborso dell'onere sostenuto dalle regioni a
statuto ordinario per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto
relativa ai contratti di servizio del trasporto pubblico locale
ferroviario.
11-octies. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, è abrogato.
11-novies. Per l'anno 2011 le risorse di cui all'articolo 30, comma
2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pari a 425
milioni di euro, al fine di assicurare nelle regioni a statuto
ordinario i necessari servizi di trasporto pubblico locale
ferroviario da parte della società Trenitalia Spa, sono ripartite,
per i contratti di servizio ferroviario in essere al 2011, secondo i
criteri e le percentuali stabiliti dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome nella seduta del 22 settembre 2011 e versate,
per la parte non ancora erogata, alla società Trenitalia Spa. Al
relativo versamento si provvede con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze. A tale fine dette somme sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13
Norma di copertura
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 10, dall'articolo
4,
comma 11, dall'articolo 8, commi 16, lettere e) e h), e 24, pari
complessivamente a 184,6 milioni di euro per l'anno 2012, a 245,6
milioni di euro per l'anno 2013, a 246,4 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in termini
di indebitamento netto e fabbisogno a 252 milioni di euro per l'anno
2013 e a 252,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si
provvede mediante utilizzo delle minori spese di cui all'articolo 8,
comma 21, del presente decreto. Alle ulteriori minori entrate o
maggiori spese derivanti dall'articolo 2, comma 6-bis, dall'articolo 4,
comma 5-sexies, lettere a) e b), comma 5-septies, secondo periodo,
e comma 5-octies, dall'articolo 8, comma 16, lettere e) e f), si
provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 6,
commi da 5-bis a 5-undecies, e 10, commi 9-octies e 9-novies.
1-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di
razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quellepreviste
dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.
183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, volte a ridurre le proprie
spese di funzionamento, in misura pari a 60 milioni di euro per
l'anno 2012. Le riduzioni sono quantificate, rispettivamente, in 12
milioni di euro annui per l'INAIL e in 48 milioni di euro per l'INPS,
sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, emanato in applicazione del citato articolo 4, comma
66, della legge n. 183 del 2011. Le somme derivanti dalle riduzioni
di spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30 settembre
ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato.
1-ter. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione
organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle
previste dall'articolo 4, comma 38, della legge 12 novembre 2011, n.
183, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura
pari a 11,1 milioni di euro per l'esercizio 2012, che sono
conseguentemente versate entro il 30 settembre ad apposito capitolo
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
1-quater. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter, comprese le misure
correttive previste dalle disposizioni vigenti ivi indicate, anche
con riferimento all'effettiva riduzione delle spese di funzionamento degli enti interessati.
1-quinquies. E' disposta la riduzione lineare delle dotazioni
finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di
competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle
missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo
pari a 280 milioni di euro per l'anno 2012 e a 180 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013. Sono esclusi gli stanziamenti relativi
all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e gli stanziamenti relativi alle spese
per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il
soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini
delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere
indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre
variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli
accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di
finanza pubblica.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.