Legge di Bilancio 2021: il testo in Gazzetta Ufficiale

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2021 
 
 

Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2020
Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada. (20A07152) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                  per i trasporti, la navigazione, 
                 gli affari generali ed il personale 
          del ministero delle infrastrutture edei trasporti 
 
                           di concerto con 
 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             Direttore generale della pubblica sicurezza 
                     del Ministero dell'interno 
 
  Visto l'art. 9, comma 6-bis del nuovo codice della strada,  di  cui
al decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  come  modificato
dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002,  n.  9,  ove  e'
previsto che nel  provvedimento  di  autorizzazione  di  competizioni
ciclistiche che si svolgono  sulle  strade  puo'  essere  imposta  la
scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1,  del
codice della strada, ovvero, in loro vece, o  in  loro  ausilio,  una
scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione; 
  Visti gli articoli 15, 16 e 17 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165; 
  Visto il disciplinare per  le  scorte  tecniche  alle  competizioni
ciclistiche su strada, approvato con  decreto  interdirigenziale,  27
novembre 2002; 
  Visto il provvedimento del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti del 30 aprile 2019 recante «Modifiche al  disciplinare  per
le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada»; 
  Visto il provvedimento del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, approvato con decreto interdirigenziale, 28  maggio  2020,
con il quale e' stata sospesa l'applicazione delle  disposizioni  del
disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche  su
strada, approvato con decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002,
sino al 31 dicembre 2020; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale, al fine
di contenere e  contrastare  la  persistente  diffusione  dei  rischi
sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, lo  stato  di
emergenza e' stato prorogato sino al 31 gennaio 2021; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
novembre  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25  maggio  2020,  n.  35,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori  misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020; 
  Considerato che il richiamato decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri prevede misure che limitato il  numero  e  la  tipologia
delle competizioni e delle  manifestazioni  ciclistiche  che  possono
avere luogo; 
  Considerato che il medesimo decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  ha  limitato  l'attivita'  formativa  svolta  da  enti
pubblici, anche territoriali e locali e  da  soggetti  privati  e  ha
sospeso  lo  svolgimento  di  prove  per   il   conseguimento   delle
abilitazioni; 
  Considerato che, in ragione di tale sospensione, al fine di evitare
disagi organizzativi conseguenti alla mancata  predisposizione  delle
attivita'  formative  e  propedeutiche  che,  di   fatto,   impedisce
l'adozione delle nuove misure imposte dalla richiamata  modifica  del
disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche  su
strada, la Federazione Ciclistica Italiana ha chiesto  di  sospendere
per l'anno 2021, l'applicazione delle  medesime  nuove  misure,  gia'
sospese sino al 31 dicembre 2020  con  provvedimento  del  28  maggio
2020; 
  Ritenuto, che, anche  successivamente  al  termine  dell'emergenza,
potrebbero  non  sussistere  i  tempi  tecnici   necessari   per   lo
svolgimento delle predette attivita'  formative  e  l'adozione  delle
conseguenti misure organizzative delle competizioni, per le quali  e'
opportuno prevedere misure di  semplificazione  con  riduzione  degli
adempimenti a carico egli organizzatori; 
  Ritenuto, per quanto precede, di dover sospendere  ulteriormente  e
sino al 31  dicembre  2021,  l'applicazione  delle  disposizioni  del
disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche  su
strada, gia' sospese sino al 31 dicembre 2020 con  provvedimento  del
28 maggio 2020; 
 
                             Determina: 
 
  1. Fino  al  31  dicembre  2021  e'  sospesa  l'applicazione  delle
disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis,  all'art.  7-bis,  commi
2-bis e 4-bis  e  all'art.  7-ter  del  disciplinare  per  le  scorte
tecniche alle competizioni ciclistiche su strada,  approvato  con  il
decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002. 
  2. Dall'attuazione della presente determinazione non derivano nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3.  Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 dicembre 2020 
 
                                        Il Capo del Dipartimento      
                                    per i trasporti, la navigazione,  
                                   gli affari generali e il personale 
                                               De Matteo              
 
          Il Capo della Polizia 
Direttore generale delle pubblica sicurezza 
                Gabrielli 



Assunzioni forze di polizia

DPCM 28 dicembre 2020 recante autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento ed ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia Penitenziaria e dell’Arma dei carabinieri.

In attesa di registrazione presso la Corte dei Conti
DPCM assunzioni forze di polizia (PDF)

Trasporto pubblico non di linea: al via la richiesta per il “Bonus paratie”

Previsto un rimborso fino al 50% del costo sostenuto


29 dicembre 2020 - Online la piattaforma “Bonus Paratie” rivolta agli operatori del trasporto pubblico non di linea (taxi, ncc ed autobus) per richiedere l’assegnazione del contributo all’acquisto e all’installazione di paratie divisorie tra il posto di guida e i sedili riservati alla clientela.
E’ previsto un rimborso fino al 50% del costo sostenuto e per un importo non superiore ai 150 euro per ciascun veicolo, in proprietà o in locazione finanziaria, su cui verrà installata la paratia.

Per ottenere il contributo sarà necessario compilare l’autodichiarazione presente sulla piattaforma, inserire il numero di targa del veicolo ed allegare copia della fattura relativa alla spesa sostenuta e della dichiarazione rilasciata dalla ditta installatrice.

Si potrà accedere alla piattaforma https://www.bonusparatie.it con le credenziali SPID e ricevere assistenza inviando una mail a bonusparatie@sogei.it.



Per visualizzare le faq clicca qui

PROROGA COSAP FINO AL 31 MARZO

Prorogato l’esonero della COSAP dal 1/1 al 31/3 2021

Approvata la proroga dell'esenzione Cosap dal 1° gennaio fino alla fine di marzo 2021. Si tratta di una proroga dell'esonero già previsto dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, dall'art.181 comma 1 del Decreto Rilancio, e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2020 con il Decreto agosto.

L'art. 9-ter del Decreto Ristori infatti stabilisce per i titolari di concessioni o di autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico l'esonero da TOSAP e COSAP dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 e sarà applicato alle tipologie di esercizi elencate dall'art. 5, comma 1, legge n. 287/1991:

  • gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  • gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  • gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  • gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione,

Inoltre, oltre alle categorie citate, anche i titolari di concessioni od autorizzazioni su suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati, sempre dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle areee degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di cui all'articolo1, comma 837 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020 n. 160 del 2019).


Si specifica inoltre che le nuove richieste di concessione di utilizzo di suolo pubblico e le richieste di ampliamento di spazio di quelle già occupate, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2021 saranno presentabili solo con modalità telematica allegando, in deroga a quanto previsto dal DPR 160/2010, la sola planimetria e non sarà dovuta l’imposta di bollo prevista ai sensi del DPR 642/72. 

 

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Ringrazio V.Miraglino per la segnalazione 

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                            ((Art. 9 ter 
 
Individuazione  dei  soggetti  esenti  dal  versamento   dell'IMU   e
  disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma  1,  lettera  b),
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  all'articolo  78,
comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, e agli articoli 9, comma 1,  e  9-bis,  comma  1,  del  presente
decreto si applicano  ai  soggetti  passivi  dell'imposta  municipale
propria (IMU), come individuati dal comma 743 dell'articolo  1  della
legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  che  siano  anche  gestori  delle
attivita' economiche indicate dalle predette disposizioni. 
  2. Al fine di promuovere la  ripresa  delle  attivita'  turistiche,
danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese  di
pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto  1991,
n. 287, titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni  concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto  stabilito
dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre  2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,
n. 8, gia' esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi
dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021,  dal  pagamento
del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti,  della  legge
27 dicembre 2019, n. 160. 
  3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  i
titolari   di   concessioni   o   di    autorizzazioni    concernenti
l'utilizzazione temporanea del suolo  pubblico  per  l'esercizio  del
commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 114, gia' esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai
sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del  decreto-legge  n.  34  del
2020, sono esonerati, dal 1° gennaio  2021  al  31  marzo  2021,  dal
pagamento del canone di cui all'articolo 1,  commi  837  e  seguenti,
della legge n. 160 del 2019. 
  4. A far data dal 1° gennaio 2021 e  fino  al  31  marzo  2021,  le
domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di
ampliamento delle superfici gia'  concesse  sono  presentate  in  via
telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con  allegata  la
sola planimetria, in deroga al regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  7  settembre  2010,  n.  160,  e  senza
applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 
  5.  Ai  soli  fini  di  assicurare  il  rispetto  delle  misure  di
distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal  1°
gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in  opera
temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti  di  interesse
culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al  comma  2,
di strutture amovibili, quali  dehors,  elementi  di  arredo  urbano,
attrezzature,  pedane,  tavolini,  sedute   e   ombrelloni,   purche'
funzionali all'attivita' di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del
1991, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli  21
e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al  periodo
precedente e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera e-bis), del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  6. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dai
commi 2 e 3, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro  per
l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati  si
provvede con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista  dal
comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.
281, il decreto e' comunque adottato. 
  7. All'onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a 82,5  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del
presente decreto. 
  8. All'articolo 10, comma 5, primo periodo,  del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  parola:  «adiacenti»  e'   sostituita   dalla   seguente:
«prospicienti»; 
    b)  la  parola:  «particolare»  e'  sostituita  dalla   seguente:
«eccezionale»)). 

Raccolta rifiuti COVID: il Garante invita i Comuni a rispettare la privacy


Rifiuti Covid, il Garante ai Comuni: tutelare la privacy dei contagiati


Per gestire il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti Covid i Comuni dovranno individuare adeguate soluzioni organizzative volte a evitare l’esposizione a terzi della situazione delle persone contagiate o in isolamento. Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali nella Faq sulle problematiche connesse all’emergenza Coronavirus riguardo alla raccolta dei rifiuti urbani, disponibile da oggi sul sito dell’Autorità www.garanteprivacy.it.

La Faq che contiene indicazioni di carattere generale sarà inviata all’Anci affinché sia diffusa a tutti i Comuni d’Italia.

Per quanto non rientri nella stretta competenza dell’Autorità l’indicazione delle esatte modalità differenziate di raccolta dei rifiuti prodotti da persone positive o in isolamento, il Garante invita, in ogni caso, i Comuni ad effettuare scelte organizzative tenendo nella dovuta considerazione l’esigenza di rispettare la riservatezza degli interessati, in un’ottica di proporzionalità e minimizzazione del potenziale impatto sugli stessi.

Tenuto conto delle dimensioni territoriali, delle risorse disponibili, del numero dei contagi, nonché delle modalità ordinarie di raccolta dei rifiuti (cassonetti stradali o condominiali, porta a porta o sistema misto), le scelte organizzative dei Comuni dovranno adeguatamente bilanciare le esigenze sanitarie con il diritto alla riservatezza.

Il Garante suggerisce, tra le possibili modalità per una raccolta dei rifiuti Covid rispettosa della riservatezza, l’adozione di un preavviso telefonico prima del passaggio degli addetti alla raccolta; la previsione di brevi finestre temporali per il ritiro o ritiro in orari notturni; l’individuazione, ove possibile, di punti di raccolta isolati.

Roma, 11 dicembre 2020

Rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche


In questi giorni ho visto di tutto e di + per il rinnovo delle concessioni. Roba dell'altro mondo direbbe qualcuno :)

Ricordiamo che  che il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’attività di commercio su aree pubbliche in scadenza al 31 dicembre è attivato d’ufficio da parte del SUAP (e non da altri improponibili uffici non riconosciuti dalla legge, che non hanno percio' titolo al rilascio del provvedimento), al fine del rinnovo per 12 anni. 

Se in un Comune non esiste il SUAP vuol semplicemente dire che è quel Comune è a tutti gli effetti abusivo  e cioè che non applica le leggi (D.P.R. 160 e a seguire una lunga serie).  

Tanto varrebbe non far nulla e lasciare le cose come stanno.In questo ambito non vale la regola:"meglio di niente...".

Il procedimento di rinnovo, avviene in automatico da parte del SUAP, per cui non è necessaria alcuna comunicazione da parte dei titolari delle concessioni. Le modalità di rinnovo sono quelle stabilite dallo schema di avviso pubblico approvato con la determina dirigenziale comunale che fa seguito al recepimento delle linee guida da parte della regione.

Inoltre, a causa dello stato di emergenza sanitaria innescato dalla diffusione del virus Covid-19, il termine di conclusione dei procedimenti di rinnovo è il 30 giugno 2021, ciò consentirà agli operatori economici aventi diritto di proseguire l’attività in attesa della conclusione delle procedure amministrative.

Sotto un es. di avviso e di determinazione (firmato dal Dirigente delle Attività Produttive e non dal Responsabile del SUAP).

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Smart working, nessun compenso forfettario per buoni pasto, consumi energetici e telefonici


Funzione Pubblica: le PA non possono sottoscrivere accordi integrativi che riconoscano al proprio personale rimborsi di questo genere

DFP 77318 del 01/12/2020


Oggetto: quesito circa la legittimità della corresponsione dei buoni pasto e del compenso forfettario per consumi energetici e telefonici in regime di lavoro agile.

Si fa riferimento alla nota (omissis), acquisita in pari data con protocollo (omissis), con cui si richiede un parere in ordine a due specifici quesiti, ossia se sia possibile riconoscere al personale che rende la propria prestazione in modalità agile il buono pasto e se, inoltre, sia ipotizzabile erogare aggiuntivamente ai medesimi lavoratori, sulla base di un accordo con le rappresentanze sindacali, “…una somma forfettaria pro-capite per ogni giornata lavorativa prestata nel periodo emergenziale, a titolo di rimborso per consumi energetici e telefonici domestici affrontati per l’assolvimento degli adempimenti informatici connessi al lavoro agile...” Nella richiesta viene evidenziato il parere contrario espresso dal Collegio dei revisori in ordine al riconoscimento di tale compenso aggiuntivo. 

Per quanto riguarda il primo quesito, si richiama al riguardo la Circolare esplicativa n. 2 del 1 aprile 2020 adottata dal Ministro per la pubblica amministrazione ed avente ad oggetto “Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18” – citata anche da codesta Agenzia -, con la quale, nell’ambito di una serie di indicazioni generali fornite alle amministrazioni durante la fase emergenziale, è stato precisato che il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto, essendo rimesse a ciascuna PA le determinazioni di competenza circa la sussistenza delle condizioni per l’erogazione. 
 
Successivamente alla richiamata Circolare, questo Dipartimento ha reso ad alcune amministrazioni richiedenti ulteriori specifici pareri in merito, di cui l’ultimo – che ad ogni buon fine si allega - risulta anche pubblicato sul portale dipartimentale. 

Relativamente, invece, al secondo quesito, si evidenzia che - in mancanza di un preciso fondamento normativo o negoziale in grado di sorreggere l’ipotizzato riconoscimento di somme aggiuntive al personale che presta lavoro in modalità agile - tale soluzione non risulta praticabile, dovendosi, quindi, condividere il parere espresso dal Collegio dei revisori.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Cons. Ermenegilda SINISCALCHI

Lombardia:procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche

 Circolare n. 895/2020

Comunicazione in ordine alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in recepimento a seguito del recepimento delle linee guida

 

Milano, 23 dicembre 2020                    
Prot. n.3857 /2020
Circolare n. 895/2020
Ai Signori Sindaci
Assessori di competenza
Segretari Comunali
Responsabili di settore
Organi ANCI Lombardia

Oggetto: Comunicazione in ordine alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in recepimento a seguito del recepimento delle linee guida.

Gentilissimi,

Richiamando i contenuti della circolare di Anci Lombardia n. 879 del 15 dicembre 2020 e la comunicazione nel sito di Anci Lombardia del 16 dicembre scorso, con la presente ricordiamo ai Comuni alcuni dei passaggi sostanziali contenuti nella deliberazione regionale n. 4054, che recepisce le linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 relative al rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020.

Il procedimento di rinnovo dev’essere avviato d’ufficio dal comune entro il 31 dicembre 2020, finalizzato a verificare il possesso e la regolarità, alla medesima data, della seguente documentazione:

  1. requisiti morali e, in caso di vendita di alimentari o di  somministrazione di alimenti e bevande, requisiti professionali di cui all’articolo 20 della l.r. 6/2010;
  2. numero di autorizzazioni nello stesso mercato o nella stessa fiera, non superiore a quanto indicato dall’articolo 23, comma 11 bis della l.r. 6/2010;
  3. titolo in scadenza;
  4. carta di esercizio, ove richiesta;
  5. attestazione annuale in corso di validità oppure richiesta di rilascio di attestazione per l’anno in corso;
  6. iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, ove non sussistano delle gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività previste dalle linee guida ministeriali.

Il Comune invia la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’articolo 8 della L. 241/90 al titolare dell’azienda intestataria della concessione e lo informa che sta avviando il procedimento di rinnovo della stessa, ovvero, in alternativa, il Comune pubblica all’albo pretorio e sul suo sito istituzionale un avviso pubblico di avvio d’ufficio delle procedure di rinnovo.

Il Comune dovrà verificare la documentazione sopra indicata e dovrà richiedere, al soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 447/2000, nel caso dei documenti che non siano già in possesso della pubblica amministrazione.

Le linee guida prevedono una disposizione transitoria che consenta un differimento dei termini di conclusione dei procedimenti, non oltre il 30 giugno 2021, per il rilascio delle concessioni rinnovate, che consenta agli operatori di proseguire l’attività in pendenza del rinnovo e permetta ai comuni di completare i procedimenti.

 Nel richiamare i contenuti nella deliberazione regionale n. 4054, dai noi sintetizzati nella precedente circolare di Anci Lombardia, con la presente vi informiamo che abbiamo inoltrato in data 21 dicembre 2020, alla DG Sviluppo economico della Regione Lombardia, la richiesta di predisposizione di un modello tipo per la dichiarazione sostitutiva, in modo da facilitare l’attuazione delle linee guida da parte dei Comuni e degli operatori economici.
 
Cordiali Saluti.

Maurizio Ballabio
Presidente Dipartimento Commercio e attività Produttive

Maurizio Cabras 
Coordinatore Dipartimento Commercio e attività Produttive.

  https://anci.lombardia.it

Formazione a distanza

 Protocollo n° 36921 - del 22 dicembre 2020 - Formazione a distanza nei corsi di competenza della Direzione Generale della Motorizzazione

 Prot. n° 247507 del 21 dicembre 2020 - Attivazione della formazione a distanza nella fase emergenziale derivante dalla diffusione del virus COVID-19 per i corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi. Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016.

Patenti di guida rilasciate nel Regno Unito di Gran Bretagna

Prot. n° 248736 del 22 dicembre 2020 - BREXIT. Riconoscimento delle patenti di guida rilasciate nel Regno Unito di Gran Bretagna ai fini della circolazione in Italia.

Revisioni autoveicoli,motoveicolie ciclomotori. Misuratore di sforzo al pedale/alla leva

Protocollo n.° 37014 del 22 dicembre 2020 - Revisioni autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori. Utilizzo misuratore di sforzo al pedale/alla leva.

PagoPA obbligatorio ma non esclusivo


Digitalizzazione

Chiarimento del Ministro Pisano e accesso dei Comuni al Fondo
 
“Deve essere dato atto e ribadito che ad oggi i pagamenti alle pubbliche amministrazioni possono essere effettuati anche mediante strumenti diversi da quelli messi a disposizione tramite la piattaforma, sino alla loro integrazione in quest’ultima”. E ancora, nello specifico degli enti locali: “Deve essere dato atto che i comuni, allo stato attuale, possono utilizzare per la riscossione delle proprie entrate, anche in modo alternativo secondo le scelte operate per le più opportune ragioni, tutti i sistemi di incasso previsti dall’articolo 2- bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193”.
Questo il chiarimento del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, sulle questioni sollevate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e riproposte dall’ANCI con nota del Presidente Decaro del 13 novembre 2020.
L’Antitrust, infatti, con la segnalazione n. S4007 del 5 novembre 2020, aveva evidenziato come il susseguirsi di modifiche e deroghe normative concernenti la piattaforma pagoPA, avesse generato incertezza e condotto alcune Amministrazioni Pubbliche ad un utilizzo esclusivo di tale sistema, escludendo altre modalità ammesse per i versamenti, tra cui la domiciliazione bancaria per il pagamento della TARI. Escludere una modalità di pagamento senza che essa sia stata al contempo integrata nel sistema pagoPA vuol dire, secondo l’Autorità, “impedirne l’uso tout court”.
E d’altra parte l’ANCI, nel condividere la ricostruzione proposta dall’Autorità, aveva ricordato che l’articolo 2-bis del d.l. n. 193/2016 consente una pluralità di opzioni per l’incasso delle entrate locali: il versamento sul conto corrente di tesoreria ovvero sui conti correnti postali intestati all’ente, il sistema F24 (solo per le entrate tributarie) e gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, oltre, appunto, a pagoPA.
Infine, in relazione alla richiesta del Presidente Decaro, “di assicurare un percorso di sostenibilità nell’adesione di tutti gli enti locali, ivi compresi i comuni di piccole dimensioni che stanno incontrando difficoltà nell’integrare i propri sistemi con la piattaforma nazionale”, segnaliamo che dei 50 milioni complessivi assegnati al Fondo per l’innovazione, istituito con il decreto rilancio e assegnato al Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, 43 milioni sono stati destinati ai Comuni, per sostenere la trasformazione digitale. Dal 15 dicembre al 15 gennaio i Comuni possono presentare la domanda rispondendo all’Avviso Pubblico on-line sul sito della PagoPA SpA ed avere accesso al finanziamento.


Allegati
2020_09_25_PAGOPA obblighi criticità opportunità
20201215_MID0006944P-G-Lettera Ministro ad Anci - piattaforma pagoPA-signed
2020_11_AGCM_pagPA_S4007
lettera_Presidente_Conte-PAGOPA (1)
2020_09_25_PAGOPA obblighi criticità opportunità
 
ANCI

L'autorizzazione al trasporto funebre va in bollo

 Risposta n. 603 del 17/12/2020

Nuova indennità per specifiche responsabilità

CFL85

[funzioni locali] Nuova indennità per specifiche responsabilità
 
L’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL del 21.5.2018 può essere corrisposta in caso di effettivo esercizio dei relativi compiti ed attività ancorché in assenza di un formale incarico?

L’indennità, prevista, nella disciplina previgente, dall’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 ed attualmente, dall’art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, si collega direttamente all’esercizio di compiti ed attività comportanti l’assunzione di specifiche responsabilità.

La disciplina contrattuale in esame demanda alle autonome determinazioni della contrattazione integrativa di ciascun ente la definizione dei criteri per l’individuazione degli incarichi di responsabilità cui è riconnettibile l’erogazione del compenso e per la quantificazione del relativo ammontare (in un importo non superiore ad € 3000), nel rispetto dei contenuti, requisiti e condizioni espressamente previsti dalla disciplina contrattuale collettiva nazionale.

La suddetta indennità può essere riconosciuta a ciascun lavoratore solo in presenza del formale ed espresso conferimento allo stesso di uno degli incarichi, comportanti l’assunzione di una qualche e diretta responsabilità di iniziativa e di risultato, precedentemente a tal fine individuati dal contratto integrativo dell’ente che intende riconoscerla.

Sulla base della richiamata disciplina, pertanto, l’indennità di cui si tratta può essere riconosciuta solo a seguito del formale conferimento dell’incarico al lavoratore, cui la medesima indennità sia connessa. 

Approvato il modulo 34 COMUNICAZIONE VARIAZIONE IN ATTIVITÀ ESISTENTE

Vi posto l'ultimo modulo che abbiamo approvato al CRC presso Dipartimento Attività produttive di Palermo:"Comunicazione variazione in attività esistente".
Detto modulo ancora  non esiste in ambito Nazionale. Passerà un po' di tempo prima prima che se ne renderanno conto.

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Centro regionale di competenza per la semplificazione amministrativa. Moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate ex decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 - Presa d'atto

Modulo 34

Tatuaggi & piercing:uscite le norme tecniche per il contenimento del contagio

 


14/12/2020

Covid-19, online il documento tecnico per la prevenzione nelle attività di tatuaggio, dermopigmentazione e piercing

La nuova pubblicazione, realizzata dall’Istituto superiore di sanità in collaborazione con l’Inail, integra le indicazioni generali fornite in maggio per il contenimento del contagio nel settore della cura alla persona


ROMA - È online il nuovo documento tecnico che contiene indicazioni per il contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nelle attività di tatuaggio, piercing e dermopigmentazione, intesa come micropigmentazione, trucco permanente, trucco semipermanente e tricopigmentazione. La pubblicazione, realizzata dall’Istituto superiore di sanità (Iss) in collaborazione con l’Inail, prende spunto dal documento relativo a parrucchieri, barbieri e centri estetici pubblicato in maggio, integrato dalle specifiche attività del settore tatuaggio, dermopigmentazione e piercing che, pur mantenendo elementi in comune relativi alla modalità di lavoro a distanza ravvicinata dal cliente, presentano particolari caratteristiche intrinseche e maggiore invasività. Per quanto riguarda le misure di sistema e le misure organizzative generali, l’approfondimento rimanda a quanto già riportato nel documento dello scorso maggio, in cui sono riportate anche alcune indicazioni per gli operatori che effettuano micropigmentazione.

La disinfezione delle attrezzature non monouso. Il tatuatore/dermopigmentatore/piercer, come l’estetista, lavora in ambienti generalmente singoli e/o separati (box o cabine) e le prestazioni tipiche comprendono già misure di prevenzione del rischio da agenti biologici, alle quali ci si deve attenere rigorosamente nello svolgimento della normale attività professionale. Ove possibile, è consigliato l’uso di macchine per tatuare completamente autoclavabili. Tutte le attrezzature non monouso che non possono essere inserite in autoclave (macchina tatuatrice non autoclavabile, lampada, cavi, alimentatori...), devono essere protette da appositi copricavi, guaine o custodie, da sostituire dopo ogni singolo cliente. Al termine di ogni giornata di lavoro, si deve comunque provvedere a pulizia e disinfezione con disinfettanti ad azione battericida, fungicida, virucida, seguendo le indicazioni d’uso previste in etichetta/scheda tecnica. Le attrezzature non monouso che possono essere inserite in autoclave (macchine per tatuare autoclavabili, manipoli/grip, puntali/tip, tubi, pinze, forbici chirurgiche, altri utensili...), dovranno essere decontaminate, pulite e sterilizzate con un’autoclave a vapore idonea per strumenti cavi e porosi (tipo B a vuoto frazionato) conforme alle norme tecniche di riferimento.

Dpi e dispositivi medici. L’operatore deve utilizzare idonei dispositivi medici e di protezione individuale che includono mascherina chirurgica, guanti e occhiali o visiera, dotati di marchio CE ovvero autorizzati in deroga, ai sensi della normativa vigente per l’emergenza Covid-19. In base al tipo di trattamento può essere previsto anche l’utilizzo di camici e/o grembiuli di plastica monouso, se vi è la possibilità di spruzzi di sangue o di contaminare gli abiti, e manicotti di plastica monouso, se il braccio dell’operatore entra a contatto con la zona da tatuare. Per le attività di tatuaggio, dermopigmentazione e piercing, l’uso della mascherina chirurgica deve essere associato a visiere o schermi facciali. In caso di trattamenti che non consentono l’utilizzo della mascherina da parte del cliente, i dpi per le vie respiratorie e per gli occhi da indossare sono la semimaschera filtrante FFP2 o FFP3 senza valvola espiratoria e maschere o schermi facciali che garantiscano anche la protezione laterale.

L’importanza della formazione del personale. Al personale deve inoltre essere garantita un’adeguata informazione e formazione sull’utilizzo di dispositivi medici e dpi, con particolare riferimento alla necessità dell’uso esclusivo del dispositivo, all’importanza di non toccarne la parte esterna durante l’utilizzo e di procedere all’immediata igiene delle mani nel caso in cui un simile contatto non possa essere evitato, alle modalità di sanificazione e conservazione dei dispositivi riutilizzabili, come schermi facciali e visiere, fra un utilizzo e l’altro, e all’importanza di un’accurata igiene delle mani prima di indossare il dispositivo e dopo averlo rimosso e gettato o manipolato per la sanificazione, se riutilizzabile. Oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali, Inail e Iss sottolineano anche la necessità di un’informazione adeguata per la collaborazione attiva dei clienti, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti dai Dpcm in vigore e da eventuali decreti e ordinanze regionali per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.

Termine di conclusione dei lavori assentito con un permesso di costruire

Edilizia – Permesso di costruire – Decadenza – Per mancata ultimazione dei lavori – Provvedimento comunale – Ha natura meramente ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso di costruire. 

    
L’effetto decadenziale del permesso di costruire si riconnette al mero dato fattuale del mancato avvio o della mancata conclusione dei lavori entro i termini fissati dalla legge, giacché la decadenza del permesso di costruire costituisce effetto automatico del trascorrere del tempo; l’eventuale pronuncia di decadenza del permesso di costruire ha carattere strettamente vincolato all'accertamento del mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti dalla norma stessa ed ha natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso di costruire per l'inerzia del titolare a darvi attuazione (1).

 

(1) Ha ricordato la Sezione che ai sensi dell’art.15, comma 2, secondo periodo, d.P.R. n. 380 del 2001, i termini di inizio e di ultimazione lavori indicati nel permesso di costruire possono essere prorogati, con provvedimento motivato, “per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso”.
Il successivo periodo, precisa che “Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga”.
Per indirizzo giurisprudenziale consolidato (Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 2017, n. 3371; id. 23 febbraio 2012, n. 974), ​​​​l'effetto decadenziale del permesso di costruire si riconnette al mero dato fattuale del mancato avvio o della mancata conclusione dei lavori entro i termini fissati dalla legge, giacché "la decadenza del permesso di costruire costituisce effetto automatico del trascorrere del tempo" (Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2014, n. 1747; id., sez. III, 4 aprile 2013, n. 1870). Pertanto, l’eventuale pronuncia di decadenza del permesso di costruire ha carattere strettamente vincolato all'accertamento del mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti dalla norma stessa (rispettivamente un anno e tre anni dal rilascio del titolo abilitativo, salvo proroga) ed ha natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso di costruire per l'inerzia del titolare a darvi attuazione. Decadenza che opera di diritto, per la quale non è quindi richiesta l'adozione di un provvedimento amministrativo espresso (Cons. Stato, sez. III, 4 aprile 2013, n. 1870).
La medesima giurisprudenza amministrativa, superate iniziali incertezze interpretative, ha stabilito che "il termine di durata del permesso edilizio non può mai intendersi automaticamente sospeso, essendo al contrario sempre necessaria, a tal fine, la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve comunque seguire un provvedimento da parte della stessa Amministrazione, che ha rilasciato il titolo abilativo, che accerti l'impossibilità del rispetto del termine, e solamente nei casi in cui possa ritenersi sopravvenuto un factum principis ovvero l'insorgenza di una causa di forza maggiore” (Cons. Stato, sez. IV, n. 974 del 2012; id., sez. III, n. 1870 del 2013). Pertanto, per la proroga del termine finale di conclusione dei lavori di un permesso di costruire è sempre necessario che il titolare presenti una istanza motivata prima della scadenza del termine da prorogare, allegando, e provando, la ricorrenza di un fatto sopravvenuto estraneo alla volontà del richiedente che impedisce il rispetto del termine.
​​​​​​​Su tale istanza, l’Amministrazione comunale deve pronunciarsi con un provvedimento espresso. 

https://www.giustizia-amministrativa.it

 

Bonus Seggiolini: ad oggi quasi 11 milioni di euro erogati per oltre 350mila richieste

31 dicembre 2020 termine ultimo per ottenerlo 

 


10 dicembre 2020 - Sono oltre 350 mila le registrazioni sulla piattaforma www.bonusseggiolino.it per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono. I buoni elettronici emessi ad oggi superano i 260.000, mentre i rimborsi richiesti sono più di 82.000, per un importo totale di quasi 11 milioni di euro.

L’iniziativa si concluderà il 31 dicembre 2020 e i bonus ottenuti dovranno essere utilizzati entro tale scadenza presso i punti vendita indicati sulla piattaforma. Gli esercenti dovranno presentare la fattura entro il 31 gennaio 2021 per avere il diritto al rimborso. Oltre quella data non sarà più possibile procedere al rimborso dei buoni utilizzati presso gli esercizi commerciali registrati sul sito www.bonusseggiolino.it

MOTORIZZAZIONE

Serbatoi fissi GPL

Protocollo n° 35191 del 7 dicembre 2020 - Serbatoi fissi destinati al contenimento di gpl per alimentare i servizi di bordo delle autocaravan. Richiesta di chiarimenti. Si trasmette quanto pervenuto dall’Avv. Brunetti, in rappresentanza Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.
Avvisi Utenza

Quarta fase di attuazione, delle disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà

 Decreto protocollo 234 del 10/12/2020


Descrizione breve
 Avviata dal 10 dicembre 2020 la quarta fase di attuazione graduale della riforma recata dal decreto legislativo n. 98/2017 in materia di documento unico di circolazione e di proprietà. La nuova fase concerne, in particolare, la possibilità di gestire pratiche consecutive e cumulative; queste ultime anche in assenza di un atto di vendita o in caso di presenza di più atti di vendita singoli o cumulativi in favore di uno stesso acquirente e provenienti da venditori diversi.

Allegati

Decreto_Dirigenziale_234_del_10-12-2020.pdf

Competenza

Direzione Generale per la Motorizzazione
Data di ultima modifica: 10/12/2020
Data di pubblicazione: 10/12/2020

Trasporti eccezionali, prorogata la validità delle autorizzazioni


 Lo specifica una nuova circolare della Direzione Generale competente

 7 dicembre 2020 - La Direzione Generale per la sicurezza stradale,  con la nota n. 8866 del 4 dicembre 2020 ha emanato una nuova circolare, in cui viene specificato che le autorizzazioni ai trasporti eccezionali continuano a conservare la loro validità, anche se scadute alla data del 29 ottobre 2020, per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Ciò si è reso necessario a seguito dell’emanazione del decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159  che ha prorogato, senza fissare una  data preordinata, gli effetti di tutte le autorizzazioni in scadenza e scadute, ivi comprese quelle relative ai trasporti eccezionali, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade ai sensi dell’art.10 del Codice della Strada, in base alle procedure indicate nel Regolamento.

FONTE:MOTORIZZAZIONE

Le sanzioni per i divieti di spostamento previsti dal dPcm 3 dicembre 2020

 

Ultimo aggiornamento:Martedì 8 Dicembre 2020, ore 13:43 (Ministero dell'Interno)
Le precisazioni in una circolare del Viminale

Alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 previste dall'ultimo dpcm dello scorso 3 dicembre si applicano le sanzioni previste dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020.

Lo precisa la circolare inviata ai prefetti dal capo di Gabinetto del ministero dell'Interno Bruno Frattasi con riferimento a tutti i divieti di spostamento introdotti relativamente sia al periodo 21 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021, sia alle giornate 25 e 26 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021.

L'intero quadro sanzionatorio previsto dall'articolo 4 interessa, infatti, tutte le norme di contenimento del contagio, spiega la circolare, e tra queste deve essere ricompresa anche quella che limita gli spostamenti sull’intero territorio nazionale per il periodo natalizio.

La sanzione amministrativa va da 400 a 1000 euro con una riduzione del 30% se si provvede al pagamento entro 5 giorni (280 euro).

Scatta il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale, previsto dall'articolo 495 del codice penale e punito con la reclusione da 1 a 6 anni, nel caso in cui, nelle ipotesi in cui debba essere presentata, l'autocertificazione sugli spostamenti non sia veritiera.

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Circolare 7 dicembre 2020. Dpcm 3 dicembre 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Sanzioni

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FONTE: MINISTERO DELL'INTERNO

Il Comune non può riservare alcuni spazi di sosta sulla via pubblica ai propri dipendenti.


tar sardegna
La pubblica utilità esclude spazi sosta per il Comune
Il Codice limita il beneficio a invalidi e auto di servizio di polizia e soccorsi


di Gianlorenzo Saporito (Sole 24 Ore)


Il Comune non può riservare alcuni spazi di sosta sulla via pubblica ai propri dipendenti. Questo è il principio posto dal Tar Sardegna con la sentenza 19 novembre 2020, n. 635, in un contesto che vede da sempre tentativi di allargare l’ambito dei beneficiari di posti riservati.

Con un’ordinanza, il responsabile dell’area tecnica di un ente locale intendeva ridurre la presenza di veicoli in sosta su un tratto di strada pubblica congestionato, adiacente la casa comunale e una scuola. Aveva quindi individuato spazi di sosta nel tratto finale e cieco della strada, cioè nella zona retrostante la sede degli uffici comunali, e aveva previsto l’uso di tali spazi per la sosta dei veicoli di proprietà del Comune, degli amministratori politici, dei dipendenti e del personale di servizio dell’adiacente istituto scolastico.

Questa riserva è stata contestata da un residente nella zona, che non condivideva il vantaggio per amministratori e pubblici dipendenti.

Di qui il ricorso al giudice amministrativo, fondato su una norma del Codice della strada (l’articolo 7) che tra le varie cose consente al sindaco di riservare la sosta in limitati spazi per i veicoli della polizia stradale, dei vigili del fuoco, per servizi di soccorso e veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria.

I giudici hanno accolto il ricorso, precisando che il Codice è tassativo nell’elencazione dei possibili riservatari e quindi non consente di accordare preferenza a dipendenti comunali o categorie il cui luogo di lavoro sia adiacente agli spazi di sosta. Di sicuro, un agevole parcheggio a disposizione, in prossimità del luogo di lavoro, è un vantaggio per i dipendenti pubblici e consente una maggior efficienza, ma ciò non può rappresentare una vera e propria riserva, poiché gli spazi pubblici possono essere sottratti all’uso generale solo per motivi di pubblico interesse.


La stessa logica era presente anche nell’articolo 4 del vecchio Codice (Dpr 393/1959), che consentiva ai Comuni di prevedere una riserva di parcheggio per determinati veicoli, quando ciò fosse stato necessario per «motivi di pubblico interesse». La norma del 1959 era stata chiarita da una circolare del ministero dei Lavori pubblici (la 1525/1981) che richiedeva, per generare una riserva di spazi, una situazione obiettiva di interesse collettivo, riferibile al bisogno della generalità dei consociati. Quindi escludeva che esigenze di privata utilità o di mera comodità di persone o impiegati, funzionari o amministratori, potessero essere il presupposto di una riserva. In particolare, la circolare escludeva che potessero riservarsi spazi di sosta ai veicoli di una banca, dinanzi ad alberghi, per veicoli a noleggio o di servizio della magistratura. In ogni caso poi, lo spazio riservato non doveva essere esorbitante rispetto alla riconosciuta esigenza pubblica ed alla natura di essa.

In sintesi, anche in prossimità di uffici pubblici, vige la regola della parità di trattamento tra gli utenti della strada, separando le esigenze reali dalle generiche comodità di uso.
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La prima sez. del T.A.R. Sardegna con la sentenza 19 novembre 2020 n. 635 interviene per dichiarare l’illegittimità di un’ordinanza comunale con la quale per la medesima strada si differenzia il parcheggio – in spazi riservati – in relazione a criteri soggettivi piuttosto che in funzione di un’esigenza oggettiva attinente alla regolamentazione del traffico veicolare, e della relativa sosta.

L’art. 7, Regolamentazione della circolazione nei centri abitati, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, disciplina i casi e le modalità per la sosta, rilevando che la fermata negli appositi spazi a parcheggio impone ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio (ovvero, l’eventuale esenzione), con un connesso onere della Pubblica Amministrazione di adottare gli atti necessari per l’individuazione dell’area destinata a parcheggio, secondo le modalità e i limiti della cit. norma, pena l’illegittimità dell’eventuale sanzione applicata[1].

È noto, altresì, che le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e, comunque, in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico, dovendo tenere conto a degli effetti sul traffico e sulla sicurezza della circolazione[2] e dei vincoli di legge nell’esercizio di tale potere, espressione di scelte latamente discrezionali, devolute alla esclusiva competenza decisionale dell’Autorità amministrativa (purché non iure e contra ius)[3].

L’intervento del giudice di prime cure afferisce ad un’ordinanza comunale (del responsabile UTC)[4] con la quale l’Amministrazione regolamenta «gli spazi riservati alla sosta di veicoli per motivi di pubblico interesse nella zona retrostante la residenza comunale» solo per i propri mezzi, ovvero per quelli di proprietà del Comune, degli amministratori e dei dipendenti, del personale in servizio di un (contiguo) istituto scolastico, in una suggestiva “posizione di esclusività” attinente ad una “preferenza alla sosta” rispetto a tutti coloro che transitano nella via pubblica: il tutto «allo scopo… di decongestionare la presenza di veicoli in sosta nei precedenti tratti della stessa via Municipio» (la c.d. motivazione).

Il ricorso veniva promosso da un proprietario residente in un immobile il cui ingresso si affaccia nel cit. tratto di strada; titolare di un chiaro interesse, concreto e differenziato rispetto alla generalità dei cittadini, atteso che il regime di sosta veicolare incide direttamente sulla propria sfera giuridica e dominio, in un’area in cui risiede insieme alla propria famiglia.

Ne consegue che si radica la legittimazione ad agire, riversando – dette limitazioni – in un concreto pregiudizio sia sotto il profilo del carattere patrimoniale che di deterioramento delle condizioni di vita, determinandone un peggioramento: un interesse dotata di spessore sostanziale.

Il ricorso risulta fondato (accolto con condanna alle spese) avendo violato l’art. 7 del nuovo Codice della Strada, nella parte in cui stabilisce, al comma 1, che «1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1, 2 e 4; … d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea».

Si comprende che siamo in presenza non di una moratoria generalizzata ma solo una deroga per coloro che sono deputati alla cura di interessi primari o portatori di tutela in relazione, ad una condizione di particolare fragilità, o per ragioni di servizio pubblico: l’obbligo cogente è sempre funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso, senza rivestire per ciò la forma in maniera incondizionata[5],

Infatti, annota il Tribunale, la disposizione inequivocabilmente consente la riserva di spazi per la sosta in area pubblica solo in favore di specifiche categorie di veicoli al servizio di particolari e limitate esigenze.

Risulta evidente che si tratta di un catalogo di esenzione definito direttamente dal legislatore (in claris non fit interpretatio), sicché l’esercizio della discrezionalità amministrativa non può estendere la riserva al parcheggio di veicoli appartenenti a «categorie non contemplate nella predetta disposizione normativa, la cui portata tassativa trova conferma -oltre che nel tenore testuale in sé considerato- nel suo raffronto con il regime normativo previgente, rintracciabile nell’ormai abrogato art. 4 del d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale), che consentiva ai Comuni di prevedere una “riserva di parcheggio” “alla sosta di determinati veicoli quando ciò sia necessario per motivi di pubblico interesse”, con previsione, dunque, non limitata a precise categorie di utenti, come, invece, quella ora vigente».

Altra considerazione, all’opposto del divieto selettivo, è la disposizione che prevede una deroga all’obbligo di attivare nei pressi di una determinata zona (ad es. nelle c.d. zone blu) stalli liberi e/o aree di sosta libere, ovvero senza limitazioni rivolto al pubblico indifferenziato degli utenti, non alterando il fine della disposizione normativa[6].

Di converso e conferma, grava sull’Amministrazione comunale – quale obbligazione di risultato – nel fare tutto ciò che sia necessario per assicurare al titolare di un parcheggio riservato (munito di contrassegno) l’effettiva fruizione del parcheggio, rimettendo alla stessa la scelta delle modalità ritenute più utili e opportune per adempiere a tale obbligazione[7].

In definitiva, la norma vigente non ammette estensioni a cura dell’Amministrazione Locale, ne può assumere rilievo dirimente la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 28 settembre 1981, n. 1525 ad oggetto «spazi riservati alla sosta di veicoli per motivi di pubblico interesse»[8], richiamato nel testo redazionale dell’ordinanza, quale rinvio motivazionale (ex art. 3 della lege n. 241/1990), proprio perché la disciplina di riferimento è stata abrogata dalla sopravvenuta norma di rango primario del Codice della Strada e attualmente in vigore.

La sentenza che annulla un provvedimento amministrativo, con richiami normativi da anni vetusti, mette in luce un modo di amministrare i beni pubblici (da intendersi anche l’uso) che non può considerare apprezzabili come “esigenze di pubblico interesse” il parcheggio riservato tout court agli amministratori e dipendenti del Comune (e altri fortunati): la ratio legis è altra e diversa (il segno dei tempi e il costume sociale, pure).

[1] Cass. civ., sez. VI, sott. sez. II, ord., 23 luglio 2020, n. 15678.

[2] Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 maggio 2020, n. 2928.

[3] T.A.R. Veneto, sez. I, 15 maggio 2019, n. 592, idem T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 3 ottobre 2018, n. 1192.

[4] L’adozione dei provvedimenti riferiti alla disciplina delle aree di parcheggio all’interno del territorio comunale, emessi ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 285/1992, sono di competenza del Dirigente del settore e non del sindaco, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 29 novembre 2018, n. 2062, idem T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 13 aprile 2018, n. 1012.

[5] Cass. civ., sez. II, 14 settembre 2017, n. 21320.

[6] Cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. 24 novembre 2014, n. 24939; sez. III, ord. 21 dicembre 2017, n. 30678.

[7] Consiglio Giustizia Amministrativa Sicilia, 18 giugno 2018, n. 356.

[8] La Circolare precisava che l’esenzione per gli amministratori, avendo carattere eccezionale, doveva essere giustificata sulla coesistenza di più condizioni idonee ad soddisfacimento di un pubblico interesse, che doveva trovare corrispondenza in una situazione obiettiva e diretta correlazione logica fra il fine da perseguire ed il provvedimento adottato, escludendo «ogni caso di sosta per la privata utilità o comodità delle persone od impiegati e funzionari locali».

 https://www.mauriziolucca.com

LESIONI STRADALI E PROCEDIBILITÀ D’UFFICIO: LA CONSULTA INVITA IL LEGISLATORE A RIPENSARE LA DISCIPLINA VIGENTE


 Ufficio Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 25 novembre 2020

LESIONI STRADALI E PROCEDIBILITÀ D’UFFICIO: LA CONSULTA
INVITA IL LEGISLATORE A RIPENSARE LA DISCIPLINA VIGENTE

Non è incostituzionale la mancata previsione della procedibilità a querela di
parte del reato di lesioni stradali gravi e gravissime; ma è opportuno che il legislatore
rimediti la congruità della disciplina vigente.
Il suggerimento è contenuto nella sentenza n. 248 depositata oggi (redattore
Francesco Viganò), con cui la Corte costituzionale ha giudicato non fondate le
questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Pisa sull’attuale disciplina che, per
il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, stabilisce che si debba
procedere d’ufficio (articolo 590-bis del Codice penale, introdotto dalla legge n. 41
del 2016).
Il giudice rimettente aveva sostenuto che la procedibilità d’ufficio – stabilita dal
legislatore nel 2016 e poi confermata nel 2018 con un intervento che invece
prevedeva la querela di parte per numerosi altri reati – fosse in contrasto con i
principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.
La Corte ha osservato che le ipotesi di lesioni stradali previste dal primo comma
dell’articolo 590-bis del Codice penale, pur potendo determinare gravi danni
all’integrità fisica della vittima, sono spesso l’esito di condotte assai meno
rimproverabili di quelle descritte nei commi successivi, caratterizzate “dalla
consapevole (o addirittura temeraria) assunzione di rischi irragionevoli”: è il caso di
chi si ponga alla guida di un veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti o
significative quantità di alcool, oppure superi del doppio la velocità massima
consentita, circoli contromano o, ancora, inverta il senso di marcia in prossimità di
una curva o di un dosso. Nei casi, invece, di occasionali disattenzioni in cui possono
incorrere anche gli autisti più esperti, si potrebbe invece dubitare della necessità di
celebrare il processo penale, quando la persona offesa sia stata integralmente risarcita
del danno subito. E ciò anche per evitare inutili oneri a carico di una giustizia penale
già notoriamente sovraccaricata.


La Corte ha però ritenuto che la scelta legislativa relativa al regime di
procedibilità di questi reati non possa essere ritenuta manifestamente irragionevole
e perciò illegittima: il legislatore, infatti, ha inteso inasprire il complessivo
trattamento sanzionatorio di questi reati perché li ha considerati di particolare
allarme sociale, a fronte dell’elevato numero di incidenti che si verificano ogni anno
sulle strade italiane. Tuttavia, la Corte ha, al contempo, rivolto al legislatore l’invito
a un complessivo ripensamento della disciplina sulla procedibilità delle diverse
ipotesi di lesioni stradali, peraltro già oggetto di varie proposte di legge attualmente
all’esame del Parlamento.


Roma, 25 novembre 2020


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Ministero dell'Interno Uso obbligatorio delle mascherine - Soggetti con patologie dell'apparato uditivo

Ministero Interno: si deve consentire temporaneamente di abbassare la mascherina nell'interlocuzione con persone affette da problemi di udito

Con circolare del 27 novembre 2020, il Ministero dell'Interno ha precisato che le regole sull'utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale, mascherine) devono osservare delle deroghe speciali per le persone sorde o ipoacustiche e per i soggetti che usano impianti cocleari o apparecchi acustici, ai quali la mascherina non consente di effettuare la lettura delle labbra dell'interlocutore e l'accesso ad altri tipi di informazioni fondamentali.

Non essendo disponibili mascherine 'trasparenti' certificate, al momento, si deve consentire temporaneamente di abbassare la mascherina nell'interlocuzione con persone affette da problemi di udito.

 

 Allegato Ministero Interno - mascherine - ipoacustici.pdf 63.6 KB

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Oppure qui

Presupposti per ordinare al proprietario del suolo la rimozione di rifiuti abbandonati emesso dal Comune

 Rifiuti – Smaltimento – Ordine – Al proprietario del suolo - Previo accertamento a suo carico dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa – Necessità. 

 

          Ai fini della legittimità dell’ordine di rimozione di rifiuti abbandonati emesso dal Comune, ai sensi dell’art. 14, comma 3, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (e, oggi, dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), nei confronti del proprietario del suolo è necessario il previo accertamento a suo carico dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa nello sversamento dei rifiuti medesimi; in particolare, ove dello sversamento siano responsabili soggetti diversi dal proprietario, l’omessa recinzione del suolo non costituisce ex se un indice di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte di quest’ultimo, in quanto nel nostro sistema la recinzione è una facoltà (ossia un agere licere) del dominus, di modo che la scelta di non fruirne non può tradursi in un fatto colposo (art. 1127, comma 1, c.c.) ovvero in un onere di ordinaria diligenza (art. 1227, comma 2, c.c.), che circoscrive (recte, elide) il diritto al risarcimento del danno (1). 

 (1) Cons. St., sez. IV, 15 dicembre 2017, n. 5911; id. 4 maggio 2017, n. 2027; id., sez. V, 22 febbraio 2016, n. 705; id., sez. I, 15 giugno 2020, n. 1192; id., 27 febbraio 2020, n. 496

Ha chiarito la Sezione che a fortiori, la mancata implementazione di un sistema di video-sorveglianza, connotato da alti costi di acquisto e manutenzione, non rientra nell’onere di tutela della res esigibile dal proprietario. In caso poi di illecita occupazione del suolo da parte di terzi, poi, la negligenza del proprietario (impossibilitato dall’ordinamento a rientrare in possesso del bene invito detentore – artt. 392 e 393 c.p.) non può desumersi dal fatto che lo stesso non abbia proposto azione di spoglio nei confronti degli abusivi.

 https://www.giustizia-amministrativa.it

NEWSLETTER N. 470 del 1 dicembre 2020

Wi-Fi pubblico gratuito, il Garante chiede all’Agid più tutele per gli utenti
Questura non rettifica i dati, il Garante privacy sanziona il Ministero dell'interno
Diritto all'oblio, Garante: sì per chi è risultato estraneo a vicende giudiziarie

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Wi-Fi pubblico gratuito, il Garante chiede all’Agid più tutele per gli utenti

 
Misure di sicurezza per evitare accessi alle reti interne della Pa, divieto di tracciamenti non necessari degli utenti, conservazione a tempo dei dati, maggiore trasparenza. Sono alcune delle importanti garanzie richieste dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere reso all’Agid sullo schema di Linee guida sul Wi-Fi pubblico. L’Agenzia per l’Italia Digitale dovrà integrare lo schema per renderlo conforme alle disposizioni del Regolamento Ue e del Codice privacy.

Le Linee guida offrono indicazioni alle Pa che forniscono ai cittadini la connessione wireless ad Internet presso gli uffici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e turistico, anche mettendo a disposizione dei cittadini la porzione di banda non utilizzata dagli uffici.

L’offerta di tale servizio comporta tuttavia il trattamento, da parte delle amministrazioni, dei dati degli utenti che ne usufruiscono, caratterizzato da diversi profili di rischio. Per questo motivo l’Autorità ha ritenuto che le Linee guida devono essere integrate al fine di richiamare le pubbliche amministrazioni a garantire una corretta applicazione del Regolamento mediante l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al rischio e configurando il servizio in modo da assicurare la protezione dei dati trattati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

Lo schema sottoposto al Garante raccomanda, in particolare, alle Pa di identificare gli utenti, per poter rintracciare eventuali comportamenti malevoli. Su questo punto, l’Autorità ha precisato che le amministrazioni non sono autorizzate a conservare dati di traffico telematico e ha chiesto all’Agid di integrare le Linee guida indicando alle amministrazioni modalità rispettose del Regolamento per individuare, a posteriori, i responsabili di condotte illecite (ad es. utilizzando i soli dati relativi alla connessione e disconnessione degli utenti).

L’Autorità ha chiesto inoltre di fornire indicazioni alle amministrazioni sulle tipologie di dati da raccogliere e sui tempi di conservazione, nel rispetto del principio di minimizzazione. Dovrà essere vietato qualunque trattamento di dati relativi ai dispositivi degli utenti a fini di tracciamento dell’ubicazione o degli spostamenti (mediante tecniche di Wi-Fi location tracking), consentendo solo l’uso di quelli indispensabili per l’accesso al servizio o per individuare, a posteriori, eventuali illeciti.

È possibile, inoltre, che il servizio di Wi-Fi free pubblico venga offerto anche ai turisti, attraverso le strutture alberghiere. Al riguardo, il Garante ha richiesto che lo schema venga integrato precisando che il turista deve poter decidere autonomamente se aderire al servizio di Wi-Fi free in interoperabilità o utilizzare la sola connettività alberghiera. L’eventuale interoperabilità non deve automaticamente prevedere la comunicazione alle amministrazioni dei dati dei clienti degli alberghi.

Infine, le Linee guida dovranno ribadire alle Pa la necessità di adottare adeguate misure di sicurezza, anche per la gestione delle violazioni di dati personali (artt. 32, 33 e 34 del Regolamento), nonché suggerire specifiche cautele nel caso in cui il servizio Wi-Fi free sia utilizzato anche dai dipendenti della pubblica amministrazione che lo fornisce.

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Questura non rettifica i dati, il Garante privacy sanziona il Ministero dell'interno
 

Una questura comunica in modo errato a vari uffici il contenuto di un provvedimento di ammonimento rivolto ad una donna. Ma lo corregge, nonostante la richiesta di rettifica avanzata dall'interessata, solo dopo l'apertura di un formale procedimento da parte del Garante per la privacy. E l'Autorità commina al Ministero dell'interno, in quanto titolare del trattamento, una sanzione di 50 mila euro.

La questura, pur sapendo della inesattezza dei dati comunicati, almeno dal giugno 2019, ossia dalla data di richiesta della rettifica della reclamante, non aveva provveduto, considerando sufficiente che fossero corrette le informazioni inserite nel Ced del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Di diverso avviso il Garante, al quale la donna si era rivolta. L'Autorità ha affermato infatti che la presenza dei dati corretti nel Ced del Viminale non esimeva la Questura dall'obbligo di rettificare i dati erronei trasmessi ad altri soggetti, obbligo la cui violazione ha determinato una lunga permanenza di dati personali inesatti nei loro archivi. Solo nel luglio 2020, ossia ad oltre un anno dalla richiesta di rettifica e solo dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento da parte dell'Autorità, la questura ha inviato a tutti i destinatari della prima comunicazione una nota di rettifica dei dati.

L'Autorità ha precisato che la consapevolezza da parte della questura di avere comunicato ad una pluralità di uffici dati inesatti e la decisione di non procedere subito alla loro rettifica, configura un trattamento illegittimo per violazione del diritto alla tempestiva rettifica dei dati personali errati senza giustificato motivo. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla questura, la condotta omissiva ha leso i diritti della reclamante all'esattezza dei propri dati personali ed alla loro immediata correzione in caso di inesattezza.

L'Autorità, tenuto anche conto della collaborazione poi fornita dalla questura nel corso del procedimento, ha quindi applicato la sanzione minima, pari a 50mila euro, nei confronti del Ministero quale titolare del trattamento, ordinando alla stessa amministrazione di valutare l'opportunità di promuovere adeguate iniziative formative nei confronti del personale, anche periferico, della Polizia di Stato, per assicurare il rispetto dei diritti degli interessati e l'immediata rettifica dei dati inesatti.

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Diritto all'oblio, Garante: sì per chi è risultato estraneo a vicende giudiziarie
 

Una persona ha diritto a veder deindicizzati dai motori di ricerca gli articoli che riportano vicende giudiziarie risalenti nel tempo alle quali è poi risultata estranea.

Il principio è stato affermato dal Garante per la privacy che ha dichiarato fondati i reclami presentati da due persone ed ha ordinato a Google di rimuovere gli url agli articoli reperibili facendo una ricerca online con i loro nominativi. Nel primo caso, il nominativo compariva in alcuni articoli di stampa che riferivano di un collegamento tra la società, nella quale la persona prestava la propria attività, e un'altra azienda direttamente coinvolta in un'inchiesta giudiziaria. Nel secondo caso, il nominativo era riportato in articoli riguardanti una vicenda giudiziaria in cui erano coinvolte altre persone. In entrambi gli episodi i reclamanti, che non erano mai stati sottoposti a provvedimenti giudiziari - come confermato dai certificati penali - si erano rivolti al Garante lamentando il pregiudizio personale e professionale derivante dalla permanenza in rete degli articoli e chiedendo la rimozione degli url.

Respingendo le tesi di Google che aveva ritenuto non vi fossero i presupposti per l'esercizio del diritto all'oblio, l'Autorità ha affermato invece che la perdurante reperibilità in rete degli articoli associati ai nominativi dei reclamanti crea un impatto sproporzionato sui loro diritti, non bilanciato da un interesse pubblico a conoscere notizie che non hanno avuto alcun seguito giudiziario a loro carico. Il Garante ha quindi ordinato a Google la rimozione degli url ed ha disposto l'annotazione nel registro interno dell'Autorità, previsto dal Regolamento Ue, della misura adottate nei confronti del motore di ricerca.

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