giovedì 31 dicembre 2020

Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2020
Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada. (20A07152) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                  per i trasporti, la navigazione, 
                 gli affari generali ed il personale 
          del ministero delle infrastrutture edei trasporti 
 
                           di concerto con 
 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             Direttore generale della pubblica sicurezza 
                     del Ministero dell'interno 
 
  Visto l'art. 9, comma 6-bis del nuovo codice della strada,  di  cui
al decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  come  modificato
dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002,  n.  9,  ove  e'
previsto che nel  provvedimento  di  autorizzazione  di  competizioni
ciclistiche che si svolgono  sulle  strade  puo'  essere  imposta  la
scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1,  del
codice della strada, ovvero, in loro vece, o  in  loro  ausilio,  una
scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione; 
  Visti gli articoli 15, 16 e 17 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165; 
  Visto il disciplinare per  le  scorte  tecniche  alle  competizioni
ciclistiche su strada, approvato con  decreto  interdirigenziale,  27
novembre 2002; 
  Visto il provvedimento del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti del 30 aprile 2019 recante «Modifiche al  disciplinare  per
le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada»; 
  Visto il provvedimento del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, approvato con decreto interdirigenziale, 28  maggio  2020,
con il quale e' stata sospesa l'applicazione delle  disposizioni  del
disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche  su
strada, approvato con decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002,
sino al 31 dicembre 2020; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale, al fine
di contenere e  contrastare  la  persistente  diffusione  dei  rischi
sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, lo  stato  di
emergenza e' stato prorogato sino al 31 gennaio 2021; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
novembre  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25  maggio  2020,  n.  35,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori  misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020; 
  Considerato che il richiamato decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri prevede misure che limitato il  numero  e  la  tipologia
delle competizioni e delle  manifestazioni  ciclistiche  che  possono
avere luogo; 
  Considerato che il medesimo decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  ha  limitato  l'attivita'  formativa  svolta  da  enti
pubblici, anche territoriali e locali e  da  soggetti  privati  e  ha
sospeso  lo  svolgimento  di  prove  per   il   conseguimento   delle
abilitazioni; 
  Considerato che, in ragione di tale sospensione, al fine di evitare
disagi organizzativi conseguenti alla mancata  predisposizione  delle
attivita'  formative  e  propedeutiche  che,  di   fatto,   impedisce
l'adozione delle nuove misure imposte dalla richiamata  modifica  del
disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche  su
strada, la Federazione Ciclistica Italiana ha chiesto  di  sospendere
per l'anno 2021, l'applicazione delle  medesime  nuove  misure,  gia'
sospese sino al 31 dicembre 2020  con  provvedimento  del  28  maggio
2020; 
  Ritenuto, che, anche  successivamente  al  termine  dell'emergenza,
potrebbero  non  sussistere  i  tempi  tecnici   necessari   per   lo
svolgimento delle predette attivita'  formative  e  l'adozione  delle
conseguenti misure organizzative delle competizioni, per le quali  e'
opportuno prevedere misure di  semplificazione  con  riduzione  degli
adempimenti a carico egli organizzatori; 
  Ritenuto, per quanto precede, di dover sospendere  ulteriormente  e
sino al 31  dicembre  2021,  l'applicazione  delle  disposizioni  del
disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche  su
strada, gia' sospese sino al 31 dicembre 2020 con  provvedimento  del
28 maggio 2020; 
 
                             Determina: 
 
  1. Fino  al  31  dicembre  2021  e'  sospesa  l'applicazione  delle
disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis,  all'art.  7-bis,  commi
2-bis e 4-bis  e  all'art.  7-ter  del  disciplinare  per  le  scorte
tecniche alle competizioni ciclistiche su strada,  approvato  con  il
decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002. 
  2. Dall'attuazione della presente determinazione non derivano nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3.  Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 dicembre 2020 
 
                                        Il Capo del Dipartimento      
                                    per i trasporti, la navigazione,  
                                   gli affari generali e il personale 
                                               De Matteo              
 
          Il Capo della Polizia 
Direttore generale delle pubblica sicurezza 
                Gabrielli