giovedì 27 ottobre 2011

Autovelox in qualsiasi strada

20/10/2011
Autovelox in qualsiasi strada

La polizia municipale può usare l'autovelox in qualsiasi strada posizionata all'interno del confine comunale eccetto le autostrade. E per la regolarità del verbale spedito a casa è sufficiente evidenziare nella multa che è stato utilizzato uno strumento che consente l'accertamento contestualmente al passaggio dell'automobilista negligente. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sez. II civ., con la sentenza n. 19755 del 27 settembre 2011. Il comune di Stignano si è visto annullare numerose multe accertate dai vigili con l'uso di un misuratore elettronico della velocità, senza contestazione immediata. Contro questi annullamenti seriali, confermati dal tribunale di Locri, il primo cittadino ha intrapreso una decisa determinazione inondando gli ermellini di ricorsi. Il risultato finale è stato apprezzabile per le economie del piccolo comune calabrese che ha vinto praticamente tutti i ricorsi. Ma soprattutto la corte ha assunto chiare determinazioni sull'impiego dei temuti autovelox con pattuglia, senza arresto del veicolo. Innanzitutto i controlli di velocità possono essere effettuati su qualsiasi strada e non solo nei tratti individuati con decreto del prefetto. Nel caso di mancata contestazione immediata, prosegue la corte, la multa è valida se viene evidenziato chiaramente nel verbale una delle giustificazioni previste dalla normativa come per l'esempio l'uso di un autovelox tradizionale che permette di effettuare l'accertamento solo al momento del passaggio del mezzo davanti alla pattuglia. E non spetta certamente al giudice di pace sindacare in questo caso sull'organizzazione del servizio e sulla possibilità di attivare una doppia pattuglia. Circa gli strumenti autovelox il collegio ha ribadito che l'omologazione dei misuratori riguarda il modello e non il singolo esemplare. Il termine di validità dell'omologazione influenza solo la commercializzazione dell'autovelox ma non anche il suo impiego che, fino a prova contraria, è confermato dalla legge anche se nel verbale non viene indicato nulla sul corretto funzionamento dello strumento. Nessun limite territoriale infine per gli accertamenti dei vigili, conclude la sentenza, che in qualità di operatori di polizia stradale possono elevare le multe su qualsiasi tratto di strada situata nel territorio comunale, escluse le autostrade dove può operare solo la polizia di stato.
Fonte: Italia Oggi

lunedì 24 ottobre 2011

Scia -Procedure edilizie....

Armi spuntate contro la Scia
Procedure edilizie. La manovra di Ferragosto depotenzia le contromosse attivabili dai vicini che contestano i lavori Non è facile impugnare la Scia del vicino. La proliferazione dei titoli edilizi e della relative procedure di formazione ha complicato l'attivazione dei rimedi giurisdizionali per contestare la costruzione di un nuovo edificio o l'ampliamento di quelli esistenti. I titoli edilizi possono dividersi in due generali categorie a seconda che siano espressamente rilasciati dal Comune, oppure che si formino in ragione della mancata assunzione dell'ordine comunale di non eseguire l'intervento. Nel primo gruppo, i titoli "espressi", ricadono così il permesso di costruire ordinario (anche in variante) e in sanatoria (tanto ordinaria, ai sensi cioè dell'articolo 36 del testo unico dell'edilizia, quanto straordinaria, il condono introdotto dalla legge 47/85), nonché le sanzioni pecuniarie non di natura ripristinatoria (che in sostanza autorizzano il mantenimento degli abusi, per cui è imposto solo il pagamento di una somma di denaro). Nel secondo, i titoli "taciti", si collocano invece la Dia (denuncia di inizio attività), la Scia (segnalazione certificata di inizio attività, anche edilizia) e la comunicazione di inizio lavori introdotta dal Dl 40/2010, asseverata o meno. Sempre al secondo gruppo vanno ricondotti gli interventi liberi (quelli non soggetti ad alcun titolo edilizio) che il vicino ritiene illegittimi lamentandosi per il mancato intervento repressivo del Comune. L'impugnativa dei titoli "espressi" non pone particolari problemi: è possibile proporre ricorso al Tar entro 60 giorni dalla loro conoscenza (termine che decorre al più tardi dal momento in cui i lavori raggiungono uno stadio tale da evidenziarne la concreta lesività per il vicino), ma impugnare i titoli "taciti" è più complicato. Per un certo un periodo, la giurisprudenza amministrativa si era divisa tra la tesi secondo cui la Dia/Scia restava un atto privato, come tale non impugnabile, e la tesi che riconosceva la diretta aggredibilità al Tar della Dia/Scia (interpretazione che in sostanza afferma la natura provvedimentale del comportamento inerte mantenuto dal Comune, in questo senso). Su questo secondo punto, lo scorso 29 luglio si era assestato il Consiglio di Stato, con l'adunanza plenaria 15/2011: la situazione si è consolidata con l'articolo 6, comma 1, lettera c) del Dl 138/2011 - la manovra di Ferragosto - convertito nella legge 148 dello scorso 14 settembre. La nuova disposizione prevede espressamente che «la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili». Gli interessati - prosegue la norma - possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti al-l'amministrazione e, in caso di inerzia, possono impugnare al Tar il silenzio che il Comune mantenga sulla domanda volta a impedire lo svolgimento dell'attività in contestazione. È importante rilevare che, in questi casi, l'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del Dlgs 104/2010 (codice del processo amministrativo) assegna normalmente al giudice soltanto il potere di ordinare al Comune di provvedere sulla verifica richiesta dal privato. La possibilità di riconoscere direttamente l'illegittimità dell'attività disponendone la cessazione è infatti riconosciuta al Tar solo quando si tratti di attività vincolata o quando risulti che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non siano necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione. Condizioni che non sempre ricorrono in edilizia, specie rispetto ai progetti più complessi, e che rendono dunque difficile la tutela rispetto ai lavori oggetto di Dia/Scia.
Fonte: Il Sole 24 Ore

Niente Scia per occupazioni e pubblicità sulle strade

Niente Scia per occupazioni e pubblicità sulle strade
ENTI LOCALI Chi richiede l'autorizzazione all'occupazione della sede stradale per effettuare lavori o per necessità diverse anche di carattere commerciale deve sempre ottenere una regolare licenza rilasciata dall'ente proprietario della strada che non può essere sostituita dalla Scia. E questa indicazione riguarda anche la pubblicità stradale e in generale tutte le autorizzazioni necessarie per l'uso delle strade e delle relative pertinenze. Lo ha messo nero su bianco il ministero dei trasporti con il parere n. 4928 del 5 ottobre 2011. Un comune della riviera romagnola ha richiesto al ministero dei trasporti se la semplificazione introdotta nell'art. 19 della legge 241/1990 con l'avvento della segnalazione certificata di inizio attività possa interessare anche il codice della strada e in particolare le ordinanze e le autorizzazioni disciplinate dall'art. 26 del dlgs 285/1992. A parere dell'organo centrale di via Caraci non ci sono dubbi di sorta. La semplificazione introdotta progressivamente nella legge 241/1990 negli ultimi due anni non interessa la disciplina dei provvedimenti da adottare per la regolamentazione del traffico e neppure quella per il rilascio delle licenze necessarie per occupare strade, impiantare manufatti ed effettuare interventi. Il nuovo articolo 19 della legge 241/1990, specifica letteralmente che «ogni atto di autorizzazione il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza». Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 26 del codice della strada, conclude il parere ministeriale, sono riferite a norme riguardanti la costruzione e la tutela delle strade. Ovvero sono atti che interessano la pubblica sicurezza e la cittadinanza. Per questo motivo specificamente esclusi dall'applicazione della disciplina introdotta con la segnalazione certificata di inizio attività.
Fonte: Italia Oggi

Spunta la legge delega per un riordino snello

12/10/2011
Spunta la legge delega per un riordino snello
Codice della strada. Proposta sostenuta dal governo
Il reato di omicidio stradale, la riduzione del Codice alle sole norme di comportamento su strada e un riordino del sistema sanzionatorio. Sono i tre punti principali della proposta di legge presentata alla Camera (col numero 4662) dal presidente della commissione Trasporti, Mario Valducci, per riformare ulteriormente il Codice della strada. Col sostanziale assenso dei ministri competenti, che dà spessore all'iniziativa anche se c'è l'incognita della situazione politica. E, se si arriverà in porto, si rischia che non vedano mai la luce punti importanti della riforma dell'anno scorso (legge 120/10). La proposta di legge ? il cui testo non è ancora pubblicato ma è stato letto dal Sole-24 Ore ? delega il Governo a emanare entro 24 mesi uno o più decreti legislativi «per rivedere e riordinare» il Codice in relazione ai criteri di delega. Il Governo avrebbe 18 mesi per inviare gli schemi di tali decreti alle commissioni parlamentari competenti, che dovrebbero esprimere un parere entro 45 giorni; poi il Governo ne avrebbe altri 45 per replicare al Parlamento, cui spetta l'ok definitivo. Si potrebbe dunque arrivare al 2014, in uno scenario analogo all'ultima legge-delega sul Codice, la 85 del 2001: approvata alla fine di una legislatura e attuata dal Governo successivo. Perché le materie toccate dai 13 criteri di delega previsti sono tante e altre potrebbero essere inserite nel dibattito parlamentare, che potrebbe essere lungo. E forse incrociarsi con un'eventuale fine anticipata della legislatura, l'anno prossimo. Se accadesse prima che la proposta sia approvata, tutto cadrebbe nel nulla. Ma nel Governo si mostra fiducia: il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, ha accantonato la sua intenzione di introdurre per decreto legge l'omicidio stradale (si veda Il Sole 24 Ore del 25 agosto) perché tra i criteri di delega contenuti nella proposta c'è anche questo. Il reato scatterebbe quando il responsabile dell'incidente viene trovato con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro o sotto effetto di droghe o ? in ogni caso ? se non si ferma a prestare soccorso. La pena detentiva prevista va da otto a 18 anni e l'arresto in flagranza sarebbe obbligatorio. Scatterebbe subito anche l'"ergastolo della patente" (revoca con impossibilità a vita di conseguirne un'altra), introdotto dalla legge 120 solo per i recidivi. Sarebbero aumentate anche le pene per l'omicidio colposo e le lesioni gravi e gravissime in relazione a incidenti causati sotto influsso di alcol o droga. Per gli altri criteri di delega, si veda la scheda qui sotto. Per il resto, si concretizzerebbe l'idea di "codice snello" di cui si parlava già a metà dello scorso decennio: un testo praticamente con le sole norme che gli utenti della strada devono conoscere per circolare (semplice da capire) e delegificazione spinta (con regolamenti emanabili direttamente dal Governo, quindi rapidamente) su materie come strade, segnaletica, pubblicità, caratteristiche dei veicoli, loro uso e classificazione, immatricolazione, radiazione, coordinamento della disciplina delle macchine operatrici con le direttive europee sulle macchine in genere e tutela dell'utenza debole. Procedimento semplificato anche per la possibilità che s'intende dare ai disabili di trainare rimorchi da oltre 750 chili. Un lavoro non da poco e da fare presto, tanto che si prevede di istituire presso il ministero delle Infrastrutture una struttura tecnica di missione. Un modello molto in uso nella Protezione civile degli ultimi anni. Resta da capire che sorte avranno i decreti ministeriali attuativi di tante parti della legge 120/10: alcuni sono già in bozza e potrebbero proseguire il loro iter, altri riguardano questioni spinose e la discussione sulla legge delega potrebbe indurre i ministeri ad accantonarli in attesa di nuove indicazioni della politica. Sarebbe quasi certamente questo il caso della destinazione alla messa in sicurezza delle strade di metà dei proventi delle multe per eccesso di velocità. O dell'obbligo più stringente di rendicontare l'uso degli introiti da sanzioni ai fini della sicurezza. Per la quale al momento i fondi sono pochissimi.
1. OMICIDIO STRADALE Per chi causa un incidente mortale in stato di grave ebbrezza (oltre 1,5 grammi/litro) o sotto effetto di droga o comunque non si ferma a prestare soccorso, pena da otto a 18 anni, arresto in flagranza obbligatorio e revoca a vita della patente già al primo caso (oggi tale revoca c'è solo per i recidivi).
2. DELITTI COLPOSI Inasprimento delle pene (che erano già state aumentate negli ultimi anni) anche per il "semplice" omicidio colposo causato su strada guidando con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l o per le lesioni personali gravi o gravissime provocate in stato di ebbrezza e/o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti.
3. MULTE A DISTANZA Prevista una revisione degli attuali vincoli all'uso di strumenti di controllo a distanza delle infrazioni: si dovrebbe fare ordine anche sulle relative spese.
4. PATENTE A PUNTI Presa d'atto della giurisprudenza che ritiene la patente a punti una sanzione accessoria e non più una misura cautelare. Definitività della comunicazione di decurtazione. 05 | RICORSI Riordino complessivo del sistema, per armonizzarlo alla recente riforma dei riti civili ed eventualmente "specializzare" prefetto e giudice di pace in ambiti di competenza diversi.
6. POLIZIE Riordino delle competenze stradali dei vari corpi di polizia.
7. DISABILI Definizione di norme di circolazione per veicoli atipici (per esempio, carrozzine motorizzate per disabili) e introduzione del diritto di sostare gratis nei posti a pagamento quando quelli riservati sono occupati.
8. VISITE MEDICHE Procedure snelle per costituire nuove Commissioni mediche locali (le attuali sono sature) e linee guida cogenti unificate per valutare le patologie.
Fonte: Il Sole 24 Ore

lunedì 3 ottobre 2011

Stop ai concorsi pubblici riservati ai dipendenti interni

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SENTENZE E DECISIONI RESPONSABILITA' DELL'APPALTATOREStrade: Ente non corresponsabile per sinistri dovuti a cattiva gestioneCorte di Cassazione - III sezione civile - Sentenza 4 luglio-20 settembre 2011 n. 19132

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Nuove regole d'autunno per l'autovelox

Arriverà a giorni il decreto interministeriale che dovrà ridefinire compiutamente le modalità di impiego dei sistemi elettronici per il controllo della velocità dei veicoli. Ma solo dopo il via libera della Conferenza stato?città e con il possibile stralcio della norma che avrebbe dovuto dare il via libera definitivo alla divisione dei proventi autovelox tra i controllori e i gestori delle strade. Sono queste le annunciate novità autunnali in materia di controllo della velocità, tutor, laser o autovelox. La riforma dell'autovelox introdotta con la legge 120/2010 richiede un decreto ad hoc per disciplinare la ripartizione dei proventi e per ridefinire nel dettaglio le modalità di collocazione ed uso dei temuti sistemi elettronici. In pratica il governo in questi giorni è chiamato a sciogliere definitivamente la vicenda dell'impossibilità tecnica di attivare uno dei punti più qualificanti della riforma ovvero la divisione dei proventi autovelox tra organo accertatore ed ente proprietario della strada. Oltre a oggettive difficoltà tecniche di contabilità pubblica l'ostacolo maggiore è rappresentato in questo caso dal fatto che la riforma non avrebbe trovato applicazione sulla rete stradale Anas, in quanto strada in concessione. Ma anche le forti resistenze politiche delle autonomie locali all'attivazione della stringente riforma hanno giocato il loro peso. Il ministero dei trasporti e quello dell'interno nel frattempo hanno già predisposto la bozza della nuova circolare. A quanto risulta ad ItaliaOggi non sono previste però modifiche sostanziali all'attuale disciplina sull'uso degli strumenti elettronici di controllo. La questione più discussa resta quella degli strumenti automatici in sede fissa che dopo la modifica introdotto con l'art. 25 della legge 120/2010 possono essere attivati, fuori dai centri abitati, a una distanza di almeno un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità. In particolare è stata la circolare del ministero dell'interno del 29 dicembre 2010 a creare maggior sconcerto. Questa distanza, ha spiegato l'organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale, deve essere osservata anche a ogni incrocio. Quindi se il box fisso è troppo vicino a una intersezione non si possono elevare più sanzioni in automatico. Sembra che sia allo studio qualche miglioria al riguardo che possa permettere la riaccensione di alcuni sistemi automatici, nel frattempo spenti. Solo i Tutor autostradali infatti non hanno subito l'effetto della legge 120/2010 e continuano a funzionare a pieno regime. La stragrande maggioranza dei box autovelox posizionati sulle strade ordinarie ora invece sono spenti oppure utilizzati con la presenza costante degli operatori di polizia.

Fonte: Italia Oggi

Il giudice di pace annulla le multe la sentenza 'smonta' il Tutor

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sabato 1 ottobre 2011

Nuova modulistica verbali C.d.S. - Ministero dell'interno Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69" - (Circolare n. 300/A/7799/11/101/3/3/9 del 30/9/2011)

Come vi avevo già preannunziato in un precedente post  del 25 settembre u.s., dal 6 ottobre p.v.  dovrà essere cambiata la modulistica  per non rischiare di vedersi annullati i relativi verbali al C.d.S. .
Questa volta, invece, il Ministero dell'Interno è stato puntualissimo (anche se però ha commesso un errore) ed ha emanato una Circolare  in merito, dettanto le relative direttive.
Personalmente suggerisco di non tenere conto dell'indicazione data dal Ministero nella parte relativa alla trascrizione nel mod. di verbale delle modalità di proposizione del ricorso  in quanto la frase  indicata alla fine della suddetta Circolare contiene un errore grossolano che puo' dare adito a ricorsi:"Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni al Prefetto, ovvero entro 30 giorni al Giudice di Pace, dalla data del verbale, ALTERNATIVAMENTE (a sua scelta, con l'avvertenza che la presentazione dell'uno esclude la possibilità di proporre l'altro) al Prefetto o al Giudice di Pace con le seguenti modalità" .
Per ovviare quindi a tale errore,  suggerisco di scrivere nel verbale come segue:

Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni al Prefetto, ovvero entro 30 giorni al Giudice di Pace, ALTERNATIVAMENTE (a sua scelta, con l'avvertenza che la presentazione dell'uno esclude la possibilità di proporre l'altro) al Prefetto o al Giudice di Pace con le seguenti modalità  : 

-Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, possono proporre ricorso. Esso deve essere indirizzato al Prefetto di _____________da presentarsi al Comando Polizia Municipale di ___________________ ovvero da inviarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ricorso può essere inviato direttamente alla Prefettura di _______________, Via _______________, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

-Entro 30 gg. dalla contestazione, o notificazione della violazione, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, possono proporre ricorso  al Giudice di Pace di _________________, con le modalità sotto-riportate.


Articolo 204-bis Ricorso in sede giurisdizionale
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 7  del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Art. 7 D.Leg.vo 150/2011
(Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada)
1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonchè da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
6. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.
8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
9. Alla prima udienza, il giudice:
a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.
10. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.
12. Quando rigetta l'opposizione, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la  decurtazione dei punti dalla patente di guida.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.