(V. successivo post 1 ottobre 2011)
Vi ho parlato tempo fa in un precedente post dell'importanza fondamentale che riveste IL VERBALE e recentemente vi ho anche parlato del PROCESSO CIVILE A TRE RITI INVECE DI 33.Qualcuno si starà chiedendo il nesso logico che lega questi due post.
Il nesso, sta nel fatto che, dal 06 Ottobre 2011, con l'entrata in vigore il decreto legislativo n. 150 del 01.09.2011 (quello appunto della riforma e semplificazione dei riti civili, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21.09.2011), cambiaranno, tra l'altro, alcune modalità per fare ricorso ai verbali del C.d.S., come l'art. 204 bis e 205 del C.d.S. ed alcuni articoli della legge n° 689/81.
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RIEPILOGHIAMO:
Il DECRETO LEGISLATIVO 01 settembre 2011, n. 150 (in G.U. 21/09/2011, n.220) ha disposto, tra l'altro modifiche del codice della strada e della legge n°689/81 :
- (con l'art. 34, comma 6, lettera a)) la modifica dell'art. 204-bis del C.d.S.;
- (con l'art. 36, commi 1 e 2) la modifica dell'art. 204-bis del C.d.S.;
- (con l'art. 36, commi 1 e 2) la modifica dell'art. 22 della L. 689/81, commi 1,2,3,4,5,6 e 7;
- (con l'art. 34, comma 6, lettera b)) la modifica dell'art. 205 del C.d.S.;
- (con l'art. 36, commi 1 e 2) la modifica dell'art. 205 del C.d.S..
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Questo cosa vuol dire per noi operatori?
CHE A PARTIRE DAL 6 OTTOBRE 2011 DOVREMO ADEGUARE LA MODULISTICA RELATIVA AI VERBALI DI CONTESTAZIONE E RENDERE EDOTTI TUTTI GLI UTENTI DELLA NUOVA PROCEDURA PREVISTA.
CHE A PARTIRE DAL 6 OTTOBRE 2011 DOVREMO ADEGUARE LA MODULISTICA RELATIVA AI VERBALI DI CONTESTAZIONE E RENDERE EDOTTI TUTTI GLI UTENTI DELLA NUOVA PROCEDURA PREVISTA.
Pena l'annullabilità degli stessi (ma questo è solo un mio parere)
Spero che non siete entrati nel panico....
Basterà allegare al modello di verbale che normalmente utilizzate (come per es. questo ) un foglio aggiuntivo come quello sotto riportato:
Art. 204-bis.
(Ricorso in sede giurisdizionale)
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicatinell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento inmisura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporreopposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.
L'opposizione e' regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150.»;
«Art. 205.
(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzioneamministrativa pecuniaria gli interessati possono proporreopposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.
L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150.".
DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150(stralcio)
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192) (GU n.220 del 21-9-2011 )
Art. 6
Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione
1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non
diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e'
stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze
stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone
davanti al giudice di pace.
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione
e' stata applicata per una violazione concernente disposizioni in
materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della
fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
5. L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale:
a) se per la violazione e' prevista una sanzione pecuniaria
superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria
proporzionale senza previsione di un limite massimo, e' stata
applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
c) quando e' stata applicata una sanzione di natura diversa da
quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione
per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n.
1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
6. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del
codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti
relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione
della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura
della cancelleria, all'opponente e all'autorita' che ha emesso
l'ordinanza.
9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorita' che ha
emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente.
L'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto puo' farsi
rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene
l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri
funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei
proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo
decreto.
10. Alla prima udienza, il giudice:
a) quando il ricorso e' proposto oltre i termini di cui al comma
6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza
addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza
appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo
che l'illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione
allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso l'ordinanza
abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.
11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove
sufficienti della responsabilita' dell'opponente.
12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo'
annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche
limitatamente all'entita' della sanzione dovuta, che e' determinata
in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel
giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica
l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Art. 7
Dell'opposizione al verbale di accertamento
di violazione del codice della strada
1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di
accertamento di violazione del codice della strada di cui
all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito
dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in
cui e' stata commessa la violazione.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla data di contestazione della violazione o di
notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso e' altresi'
inammissibile se e' stato previamente presentato ricorso ai sensi
dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le
violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e
agenti dello Stato, nonche' da funzionari e agenti delle Ferrovie
dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS;
spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state
accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle
regioni, delle province e dei comuni.
6. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del
codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti
relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione
della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura
della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.
8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio
personalmente. L'amministrazione resistente puo' avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati.
9. Alla prima udienza, il giudice:
a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il
ricorso con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza
addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza
appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo
che la illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione
allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso il
provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui
al comma 7.
10. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo'
annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice
accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della
responsabilita' dell'opponente. Non si applica l'articolo 113,
secondo comma, del codice di procedura civile.
11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina
l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il
massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni
successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato
a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore,
con le modalita' di pagamento da questa determinate.
12. Quando rigetta l'opposizione, il giudice non puo' escludere
l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti
dalla patente di guida.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.