sabato 3 settembre 2011

PROCESSO CIVILE A TRE RITI INVECE DI 33 (Cambiano, tra l'altro, alcuni articoli del C.d.S. e della legge 689/81))

E' stato approvato dal consiglio dei ministri il 1° settembre u.s. il nuovo "Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69"
Con questa importante riforma si dovrebbe (il condizionale è d'obbligo), semplificare il sistema processuale civile, raccogliendo, di fatto,  in un unico testo normativo tutte le disposizioni che disciplinano i procedimenti giudiziari previsti dalle leggi speciali.

Leggi il Comunicato stampa Consiglio dei ministri 01/09/2011, n. 151;
I riti semplificati
•l’opposizione a sanzione amministrativa
•l’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada
•l’opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato•l’opposizione a sanzioni in materia di stupefacenti
•i procedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del codice della privacy
•le controversie agrarie
•l’impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti
•le opposizioni ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato
ricondotti al rito del lavoro
 •i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato
•le opposizioni ai decreti di pagamento delle spese di giustizia
•i procedimenti in materia di immigrazione:
–in materia di diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea
–in materia di allontanamento dei cittadini dell’Unione Europea o dei loro familiari
–in materia di allontanamento dei cittadini Stati che non sono membri dell’Unione europea
–di riconoscimento della protezione internazionale
–di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari
•le opposizioni alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio
•le azioni popolari e le controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni:
–comunali, provinciali, regionali
–per il Parlamento Europeo
–le impugnazioni delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo
•i procedimenti in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche
•le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai
•le impugnazione delle deliberazioni del consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti
•i procedimenti in materia di discriminazione
–fondate su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
–per l’accesso al lavoro, ed accesso a beni e servizi
–fondate su handicap, orientamento sessuale ed età
–nei confronti di disabili
•le opposizioni alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità
•le controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri

 
Vediamo uno stralcio del testo  (in evidenza la parte che a noi della Polizia Locale ci interessa particolarmente):
 
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile;

b) Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile;

c) Rito sommario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.
 ......
Art. 5.
Sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l’ordinanza di cui al comma 1.

CAPO II
DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO DEL LAVORO
Art. 6.
Dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione
1. Le controversie previste dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L’opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.

3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l’opposizione si propone davanti al giudice di pace.

4. L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) di previdenza e assistenza obbligatoria;

c) di tutela dell'ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;

d) di igiene degli alimenti e delle bevande;

e) valutaria;

f) di antiriciclaggio.

5. L’opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;

b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;

c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

7. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.

8. Con il decreto di cui all’articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente e all’autorità che ha emesso l’ordinanza.

9. Nel giudizio di primo grado l’opponente e l’autorità che ha emesso l’ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L’autorità che ha emesso l’ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell’articolo 208 del medesimo decreto.

10. Alla prima udienza, il giudice:

a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;

b) quando l’opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l’illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente, ovvero l’autorità che ha emesso l’ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.

11. Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.

12. Con la sentenza che accoglie l’opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l’ordinanza o modificarla anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l’articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

13. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.


Art. 7.
Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada
1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all’articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

6. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.

7. Con il decreto di cui all’articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.

8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L’amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

9. Alla prima udienza, il giudice:

a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso con sentenza;

b) quando l’opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente, ovvero l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.

10. Con la sentenza che accoglie l’opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente. Non si applica l’articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

11. Con la sentenza che rigetta l’opposizione il giudice determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

12. Quando rigetta l’opposizione, il giudice non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

13. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Art. 8.
Dell’opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti
1. Le controversie previste dall’articolo 75, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono regolate dall’articolo 6 del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Sono competenti il giudice di pace, e nel caso di trasgressore minorenne, il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Art. 10.
Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali
1. Le controversie previste dall’articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, come definito dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

4. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.

5. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.

6. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all’eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonché il risarcimento del danno.
Art. 21.
Dell’opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio
1. Le controversie previste dall’articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Il ricorso su iniziativa del sindaco, ai sensi dell’articolo 5, comma secondo, della legge 13 maggio 1978, n. 180, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 3, secondo comma, della medesima legge.

4. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato a mezzo del servizio postale.

5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione e d’ufficio. Sulla richiesta di sospensione il presidente provvede entro dieci giorni.

6. Il tribunale può assumere informazioni e disporre l’assunzione di prove d’ufficio.

7. Il procedimento è esente dal contributo unificato e la decisione non è soggetta a registrazione.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI

Art. 34.
Modificazioni e abrogazioni
1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 22, il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dall’articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

b) all’articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati;

c) gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati.

2. All’articolo 6, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 le parole: «in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.».

3. All’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Contro il decreto può essere proposta opposizione ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

4. All’articolo 262, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

5. All’articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3.

Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.».

6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 204-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 204-bis.
(Ricorso in sede giurisdizionale).

1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 7 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n.

xxx.»;

b) l’articolo 205 è sostituito dal seguente:

«Art. 205.
(Opposizione all’ordinanza-ingiunzione).

1. Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.

L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx».

7. All’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 8 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.».

8. All’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati dall’articolo 9 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

b) i commi da 2 a 6 sono abrogati.

9. All’articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione,» sono inserite le seguenti: «nonché le controversie previste dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo xx/xx/xxxx n. xxx.»;

c) i commi da 2 a 14 sono abrogati.

10. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 2 marzo 1963, n. 320, sono abrogati.

11. L’articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è abrogato.

12. Gli articoli 46 e 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono abrogati.

13. L’articolo 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, è abrogato.

14. All’articolo 4, comma 4, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 12 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx».

15. All’articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre opposizione.

L’opposizione è disciplinata dall’articolo 13 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

b) al comma 4 la parola: «reclamabile» è sostituita dalla seguente: «opponibile»;

c) al comma 4 le parole: «entro dieci giorni dalla pubblicazione» sono abrogate;

d) il comma 5 è abrogato.

16. Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 28 è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

b) gli articoli 29 e 30 sono abrogati.

17. All’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito al seguente: «1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L’opposizione è disciplinata dall’articolo 15 del decreto legislativo xx/xx/xxxx n. xx.»;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

18. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: « 1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall’articolo 16 del decreto legislativo xx/xx/xxxx n. xx.»;

b) all’articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21 può essere presentato ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 17 del decreto legislativo xx/xx/xxxx n. xxx.»;

c) all’articolo 22, ai commi 3 e 4, le parole: «ai commi 1 e 2», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

d) all’articolo 22, al comma 4, le parole: «o su motivi imperativi di pubblica sicurezza» sono soppresse;

e) all’articolo 22, il comma 5 è abrogato.

19. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L’autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili.

Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. »;

b) all’articolo 13, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 18 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

c) l’articolo 13-bis è abrogato;

d) all’articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.

L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L’autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati.

Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.».

20. All’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 19 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

c) i commi da 3 a 14 sono abrogati.

21. All’articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è disciplinata dall’articolo 20 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.».

22. All’articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.»;

b) al secondo comma le parole: «Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo 3,» sono abrogate;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 21 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

d) i commi dal quarto all’ottavo sono abrogati.

23. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 82, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.»;

b) all’articolo 82, secondo comma, le parole: «Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione.» sono abrogate;

c) all’articolo 82, il terzo comma è sostituito dal seguente: « Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 22 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

d) all’articolo 82, i commi dal quarto all’ultimo sono abrogati;

e) gli articoli 82/2, 82/3, 84 sono abrogati.

24. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, il primo comma è abrogato;

b) all’articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le azioni popolari e le impugnative consentite dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall’articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a qualsiasi elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quanto concerne le elezioni provinciali.

Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio provinciale;

quelle devolute al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale. Alle controversie previste dal presente comma si applica l’articolo 22 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

c) all’articolo 7, il quarto comma è abrogato.

25. All’articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 19, il primo comma è abrogato;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall’articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste dal presente comma si applica l’articolo 22 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

c) il terzo comma è abrogato.

26. All’articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia.» sono abrogate;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 22 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

c) il comma 4 è abrogato.

27. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 44, il primo comma è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità, stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, si applica l’articolo 23 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

b) all’articolo 44, al secondo comma le parole: «con ricorso sul quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della presente legge.» sono abrogate;

c) all’articolo 44, i commi dal terzo all’ultimo sono abrogati;

d) gli articoli 45 e 47 sono abrogati.

28. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 42, il primo comma è sostituito dal seguente: «Contro le decisioni della Commissione elettorale circondariale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale competente possono proporre impugnativa davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. »;

b) all’articolo 42, il terzo comma, è sostituito dal seguente: « Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 24 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

c) l’articolo 44 è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale entro il medesimo termine previsto per la proposizione dell’impugnativa»;

d) gli articoli 43, 45 e 46 sono abrogati.

29. All’articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, il comma 2, ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «Si applica l’articolo 25 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.».

30. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 158, comma 1, le parole: « , con reclamo alla corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo deposito» sono abrogate;

b) all’articolo 158, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 26 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

c) all’articolo 158, al comma 3 le parole: « nei termini di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:

«nei termini previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

d) gli articoli 158-bis e 158-ter sono abrogati;

e) l’articolo 158-novies è sostituito dal seguente: «158-novies. 1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione e dalla corte di appello sono reclamabili nei modi previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

f) all’articolo 158-decies, il comma 3 è abrogato.

31. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 63, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.»;

b) all’articolo 63, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall’articolo 27 del decreto legislativo xx/xx/xxxx n. xx.»;

c) all’articolo 63, il terzo comma è abrogato;

d) gli articoli 64 e 65 sono abrogati.

32. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.»;

b) all’articolo 44, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 28 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

c) all’articolo 44, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Chiunque elude l’esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo è punito ai sensi dell’articolo 388, primo comma, del codice penale.»;

d) all’articolo 44, al comma 10 le parole: «Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate» sono soppresse;

e) all’articolo 44, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati.

33. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all’articolo 2 sono regolati dall’articolo 28 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx. In caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall’articolo 2 del presente decreto, si applica, altresì, l’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

b) all’articolo 4, i commi da 3 a 6 sono abrogati.

34. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all’articolo 2 sono regolati dall’articolo 28 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx. In caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall’articolo 2 del presente decreto, si applica, altresì, l’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

b) all’articolo 4, i commi da 4 a 7 sono abrogati.

35. Alla legge 1° marzo 2006, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all’articolo 2 sono regolati dall’articolo 28 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

b) all’articolo 3, i commi da 2 a 4 sono abrogati.

36. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 55-quinquies, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di violazione dei divieti di cui all’articolo 55-ter, è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.»;

b) all’articolo 55-quinquies, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 28 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

c) all’articolo 55-quinquies, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Chiunque non ottempera o elude l’esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo è punito con l’ammenda fino a 50.000 euro o l’arresto fino a tre anni.»;

d) all’articolo 55-quinquies, i commi da 3 a 7 sono abrogati;

e) l’articolo 55-sexies è abrogato.

37. All’articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 29 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

b) i commi dal 2 al 4 sono abrogati.

38. All’articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «alla corte di appello del luogo di attuazione» sono sostituite dalle seguenti:

«all’autorità giudiziaria ordinaria»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 30 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.».

39. Alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate dall’articolo 31 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

b) all’articolo 6, primo comma, le parole: «il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 2 deve essere proposto

» sono sostituite dalle seguenti: «la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso deve essere proposta»;

c) gli articoli 2 e 3 e l’articolo 6, secondo comma, sono abrogati.

40. L’articolo 3 delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, è sostituito dal seguente: «Avverso l’ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.

L’opposizione è disciplinata dall’articolo 32 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.».

41. All’articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «il reclamo alle Corti di appello, aventi giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in controversia, o la loro maggior parte» sono sostituite dalle seguenti:

«reclamo dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente comma sono disciplinate dall’articolo 33 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

b) i commi dal secondo al quinto sono abrogati.

42. Alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, sono abrogati gli articoli dal 2 all’8.
Art. 35.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 36.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.