C.d.S.: le novità

 


Nuovo Codice della strada: via libera della Camera, ora il testo al Senato. Le novità

L’Aula di Montecitorio ha approvato il ddl con 163 sì e 107 voti contrari. Ora il provvedimento passa all’esame di Palazzo Madama. Il disegno di legge cambierà le regole della circolazione stradale: tra i punti chiave ci sono le modifiche alle norme su chi guida sotto effetto di alcol o droghe e i limiti di potenza per le auto dei neopatentati

L'OK DELLA CAMERA

  • L'Aula della Camera ha dato il via libera al disegno di legge sulla riforma del Codice della strada: i sì sono stati 163, i voti contrari 107. Il testo ora ripassa all'esame del Senato per un'ultima lettura. Il provvedimento è fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini, mentre è stato criticato dalle associazioni dei familiari delle vittime. Ecco le principali novità

GUIDA SOTTO STUPEFACENTI

  • Tra i punti chiave c’è l'abolizione del requisito dello "stato di alterazione" per configurare il reato di guida sotto l'effetto di droghe: basterà essere positivi al test per accertare la presenza di sostanze nell'organismo. Chi viene trovato alla guida drogato, quindi, non dovrà più necessariamente essere in uno stato di alterazione psico-fisica, ma basterà che risulti positivo ai test perché scatti la revoca della patente e la sospensione di tre anni

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

  • Chi è già stato condannato e viene trovato di nuovo con un tasso alcolemico tra 0,5 e 1,5 dovrà rispettare lo 0 come nuovo limite per 2 o 3 anni e dovrà rinnovare la patente con una nuova visita medica. Per lui le pene per guida in stato di ebbrezza sono aumentate di un terzo e gli è proibito circolare senza aver installato sulla sua macchia e a sue spese l'alcolock, il dispositivo che impedisce l'avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero

SOSPENSIONE DELLA PATENTE

  • Cambia anche la normativa sulla sospensione della patente. La sospensione potrà essere di pochi giorni (dovrebbero essere 7) per chi ha meno di 20 punti, oppure i giorni potrebbero essere di più (probabilmente 15) per chi ha meno di 10 punti e commette alcune infrazioni, ad esempio l’uso del cellulare alla guida o la mancanza della cintura

I NEOPATENTATI

  • Nuove regole anche per i neopatentati, specie sui limiti di potenza delle auto che possono guidare. Per i primi tre anni al conseguimento della patente B (e quindi non più per soli 12 mesi), non potranno utilizzare vetture di grossa cilindrata. Tuttavia, la potenza massima delle auto che possono guidare viene innalzata: per tutti i mezzi M1 (ossia autoveicoli adibiti al trasporto di persone, con massa complessiva entro 3,5 t) si passa da 70 a 105 kW, nonché da 55 kW/t di potenza/tara a 75 kW/t

CONTROLLI

  • Si potrà rilevare contemporaneamente più tipi di infrazione con uno stesso dispositivo. Vengono ampliati i casi in cui si potrà usare accertamenti da remoto, con apparecchi non presidiati da agenti e senza contestazione immediata, per multare: ad esempio chi non dà precedenza a pedoni e ciclisti o parcheggia in stalli riservati. Previsto anche un maggiore valore sanzionatorio per le telecamere di videosorveglianza per gravi infrazioni in autostrada o strade extraurbane principali

CELLULARI

  • La sanzione per chi guida con lo smartphone andrà da 250 a 1.000 euro e in caso di recidiva lievita fino a 1.400 euro, la sospensione della patente può arrivare a tre mesi e si aggiunge la decurtazione da 8 a 10 punti. Inserita la mini sospensione automatica (senza l'intervento del prefetto) della patente: sospesa per una settimana se ci sono almeno 10 punti, se però i punti sono meno la sospensione sarà di 15 giorni. I tempi, poi, raddoppiano se l'uso del telefonino causa un incidente o manda fuori strada un altro veicolo

MOTOVEICOLI

  • Novità anche per i motoveicoli nel nuovo Codice della strada: il limite di cilindrata per il loro accesso e circolazione su autostrade e strade extraurbane principali si abbassa a 120 cc. Via libera, invece, ai rimorchi trainati da moto

LE ZTL

  • Il disegno di legge introduce anche maggiori specifiche sulle aree Ztl. Le sanzioni per la circolazione abusiva in una Zona a traffico limitato non potranno essere più di una al giorno (con l'aggiunta dell'eventuale tariffa d'ingresso). Ci sarà anche maggiore tolleranza sul tempo di permanenza, soprattutto quando ci sono rallentamenti dovuti al traffico o eventi straordinari. Potranno poi essere istituite per ragioni ambientali delle Ztl territoriali al di fuori dei centri urbani

BICI E MONOPATTINI ELETTRICI

  • Oltre all'aumento delle piste ciclabili, è previsto l'obbligo per gli automobilisti di mantenere un metro e mezzo di distanza quando sorpassano una bici (“ove le condizioni della strada lo consentano”). Per i monopattini diventano obbligatori targa, casco e assicurazione. Per chi circola senza i documenti necessari la multa sarà tra 100 e 400 euro. Obbligatori anche gli indicatori luminosi di svolta e freno, con sanzione tra 200 e 800 euro. I monopattini in sharing dovranno bloccarsi automaticamente quando escono

ABBANDONO DI ANIMALI

  • Vengono poi rafforzate le sanzioni per chi abbandona gli animali sulla strada: sospensione della patente da sei mesi a un anno e pene simili a quelle previste per l'omicidio stradale e le lesioni personali gravi o gravissime, qualora l'abbandono causi incidenti con morti o feriti

AUTOVELOX

  • Per gli autovelox un decreto regolerà le nuove modalità di posizionamento. Il testo rientra nella riforma del Codice della strada. L’apparecchio dovrà avere omologazione anti-truffa, essere riconoscibile e preceduto da un segnale, non posizionato in punti strategici solo "per fare cassa" (come ha detto Salvini). Sarà utilizzabile solo se il massimo della velocità concessa su quel tratto è inferiore di non oltre 20 km/h rispetto a quanto previsto dal Codice per quel tipo di strada

VELOCITÀ

  • Inoltre, tra due dispositivi ci dovrà essere una distanza di almeno 3 km sulle strade extraurbane principali e di 1 km su quelle secondarie. Il nuovo Codice prevede anche l’aumento delle sanzioni per eccesso di velocità: da 173 a 694 euro a chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi. Se la violazione è compiuta all'interno di un centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, la sanzione è innalzata fra 220 e 880 euro con sospensione della patente da quindici a trenta giorni

ALTRE MISURE

  • Prevista la confisca dell'auto per guida contromano in curva o in corrispondenza di dossi e incroci. Introdotta la responsabilità diretta del proprietario del veicolo per mancata assicurazione Rc quando lascia la vettura ad altri. Previste norme per la sicurezza dei passaggi a livello e regole più severe per la sosta vietata nei parcheggi per i disabili (multe da 330 fino a 990 euro) e nelle corsie o fermate degli autobus (multa da 165 a 660 euro). I minorenni trovati alla guida ubriachi o drogati non potranno prendere la patente fino a 24 anni

 tg24.sky.it

L’alcoltest non “aspetta” l’arrivo del legale del guidatore incriminato

In caso di sospetta guida in stato di ebbrezza (auto che procede in centro urbano a zig-zag) la polizia deve eseguire l’alcoltest tempestivamente senza aspettare, cioè, che il guidatore si trovi nelle condizioni di farsi assistere da un avvocato. Secondo la Cassazione (sentenza n. 12178/24), infatti, si tratta di un accertamento urgente e indifferibile, che non tollera attese.

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Divieto afflusso autoveicoli motoveicoli ciclomotori isole Golfo Napoli-Anno 2024


 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto il divieto di afflusso e circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori per l'isola di Ischia a decorrere dal 29 marzo 2024.

Il divieto si aggiunge a quelli già disposti per l'isola di Capri, a decorrere dal 30 marzo 2024, e Procida, a decorrere dal 23 marzo 2024.
I decreti prevedono la possibilità, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, che il Prefetto di Napoli conceda ulteriori autorizzazioni di sbarco di durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola.
 
Le relative istanze, unitamente alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno essere presentate o trasmesse alla Prefettura,  almeno 7 giorni prima della data di imbarco :
 
  1. - presso l'ufficio accettazione della Prefettura di Napoli nei giorni lunedì e mercoledì , dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
  2. - ovvero tramite P.E.C. all'indirizzo: protocollo.prefna @pec.interno.it (estendendo l'invio anche agli indirizzi e-mail: concetta.lasala@interno.it  e maria.viviani@interno.it ).
  3. Qualora l'istanza sia stata presentata tramite P.E.C., l'autorizzazione verrà recapitata nei due giorni antecedenti alla data dell'imbarco, all'indirizzo P.E.C. di spedizione
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:  
  • istanza compilata in ogni sua parte;
  • autodichiarazione compilata in ogni sua parte;
  • fotocopia del libretto di circolazione del veicolo;
  • fotocopia del documento di riconoscimento;
  • documentazione a supporto della richiesta*.
Si raccomanda la corretta compilazione di tutti i campi dell'istanza e dell'autodichiarazione e l'indicazione di un recapito telefonico mobile e di un indirizzo e-mail .
 
(*) Istanze incomplete o prive della predetta documentazione non saranno prese in considerazione dall'ufficio

Ultima modifica il 27/03/2024 alle 10:14:03
 
Prefettura di Napoli

DASPO URBANO”: INFONDATE LE QUESTIONI SUL DIVIETO DI ACCESSO DISPOSTO DAL QUESTORE A DETERMINATE AREE SE SUSSISTE IL CONCRETO PERICOLO DI COMMISSIONE DI REATI

 Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 25 marzo 2024
“DASPO URBANO”: INFONDATE LE QUESTIONI SUL DIVIETO
DI ACCESSO DISPOSTO DAL QUESTORE A DETERMINATE AREE
SE SUSSISTE IL CONCRETO PERICOLO DI COMMISSIONE DI REATI
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 47, ha dichiarato non
fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di
Firenze, sul divieto di accesso ad aree delle infrastrutture dei servizi di
trasporto e ad altre aree urbane specificamente individuate dai regolamenti
comunali che, in base al cosiddetto decreto Minniti del 2017, il questore può
disporre nei confronti di chi, nelle stesse aree, abbia reiteratamente
commesso le violazioni di cui all’art. 9, commi 1 e 2 (impedimento della loro
accessibilità e fruibilità in violazione di divieti di stazionamento o di
occupazione di spazi e altri illeciti specificamente indicati).
La Corte ha ritenuto che la norma censurata (l’art.10, comma 2, del decreto-
legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48 del
2017) debba essere interpretata in senso diverso da quello ipotizzato dal
giudice a quo e tale da escludere il prospettato contrasto con gli artt. 3, 16 e
117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 2 del Protocollo
n. 4 alla CEDU).
Si deve in particolare escludere, secondo la Corte, che la norma in questione,
nel subordinare la misura alla sussistenza di un possibile pericolo per la
sicurezza, faccia riferimento alla «sicurezza urbana» quale definita dall’art. 4
del decreto Minniti: concetto più ampio di quello contemplato dall’art. 16
Cost. quale ragione di possibili limitazioni alla libertà di circolazione, in
quanto comprensivo anche del mero «decoro urbano». Il termine «sicurezza»
deve essere inteso invece nel senso – coerente con la natura di misura di
prevenzione atipica dell’istituto e in linea, altresì, con il dettato costituzionale
– di garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo
da condotte criminose.
Affinché il divieto di accesso sia legittimamente disposto occorre, quindi, che
vi sia un concreto pericolo di commissione di reati: pericolo che, in base alla
lettera della norma, deve essere rivelato «dalla condotta tenuta» dal
destinatario. Ciò esclude anche l’asserita violazione dei principi di
ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.), nonché quella della garanzia
convenzionale della libertà di circolazione (art. 2 del Protocollo n. 4 alla
CEDU), sotto il profilo della carenza di precisione della norma
nell’individuazione dei presupposti della misura: carenza non riscontrabile
neanche in rapporto alla descrizione delle condotte alla cui reiterazione
quest’ultima è annessa.
La Corte ha dichiarato, altresì, non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto Minniti, sollevata dal
Tribunale di Firenze in riferimento all’art. 3 Cost. con riguardo
all’individuazione delle condotte illecite, sul rilievo che sarebbe irragionevole
colpire con il DASPO urbano chi, violando divieti di stazionamento e
occupazioni di spazi, impedisca l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture
dei trasporti – condotta normalmente priva di rilievo penale – e non invece
chi, nelle stesse aree, tenga condotte penalmente rilevanti e ben più pericolose
per la sicurezza (minacce, percosse, lesioni, porto di armi bianche, ecc.).
Secondo la Corte, si è di fronte a una scelta espressiva dell’ampia
discrezionalità spettante al legislatore in materia e non manifestamente
irragionevole. La selezione delle condotte cui può conseguire la misura riflette
l’intento legislativo di individuare quelle tipologie di comportamenti che,
sulla base dell’esperienza, contribuiscono maggiormente a creare un clima di
insicurezza nelle aree considerate e che implicano una prolungata e indebita
occupazione di spazi nevralgici per la mobilità o comunque interessati da
rilevanti flussi di persone. Il legislatore non ha mancato, peraltro, di prendere
in considerazione condotte di diverso ordine e di rilievo penale (comprese
quelle richiamate dal giudice a quo) ai fini dell’applicazione di altre figure di
DASPO urbano, quali quelle previste dagli artt. 13 e 13-bis del decreto
Minniti.
La Corte ha dichiarato invece inammissibili, per difetto di rilevanza nel
giudizio a quo, le questioni aventi ad oggetto l’ordine di allontanamento per
48 ore dal luogo di commissione del fatto, che ai sensi degli artt. 9, comma
1, e 10, comma 1, del decreto Minniti deve essere impartito al trasgressore
dall’organo accertatore delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9.
Roma, 25 marzo 2024

Minivolture per intestazione veicoli (operatori)


Decreto Dirigenziale prot.89 del 14/03/2024

Descrizione breve

Dal 15 aprile 2024, per le richieste di intestazione di veicoli a nome degli Operatori che svolgono attività commerciale di rivendita, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (cd. “minivolture”), sarà rilasciato un “certificato di minivoltura” in sostituzione dell’attuale documento unico di circolazione e di proprietà.

Il certificato, non valido ai fini della circolazione su strada, è contraddistinto da un numero identificativo e dalla relativa data di emissione e contiene, in particolare, sia i dati identificativi del veicolo sia le generalità del soggetto intestatario, nonché il numero progressivo di iscrizione o trascrizione dell’atto nel pubblico registro automobilistico.


Allegati

Decreto_Dirigenziale_089 del 14-03-2024.pdf


Sull’onere probatorio in materia di abusi edilizi

 

Cons. Stato, sez. II, 1° febbraio 2024, n. 1016 – Pres. Saltelli, Est. Filippini


Edilizia e urbanistica – Abuso edilizio – Prova della realizzazione prima del 1967 - Onere del proprietario o del responsabile dell’abuso – Fondamento – Principio della vicinanza della prova.

È il proprietario (o il responsabile dell’abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione che deve provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte n. 761 del 1967 che con l’art. 10, novellando l’art. 31 della l. n. 1150 del 1942, ha esteso l’obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano. Tale criterio di riparto dell’onere probatorio tra privato e amministrazione discende dall’applicazione alla specifica materia della repressione degli abusi edilizi del principio di vicinanza della prova, in forza del quale spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità (1).
https://www.giustizia-amministrativa.it

Riforma Cartabia in materia penale: il decreto correttivo in GU

 


E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20/03/2024 il Decreto legislativo n. 31 del 19/03/2024, ovvero il decreto correttivo della riforma Cartabia, in materia penale (ovvero il D.lgs. 150/2022).

Il testo del Decreto correttivo n. 31/2024 si compone di dieci articoli contenenti modifiche e integrazioni al D. Lgs. n. 150/2022, volte a rendere alcuni istituti processuali e sostanziali, interessati dalla riforma Cartabia, più coerenti con i principi e i criteri di delega, anche tramite una semplificazione di specifici meccanismi procedimentali e processuali.

Il Decreto intende altresì risolvere alcuni problemi di coordinamento, emersi in fase di prima applicazione della riforma Cartabia, in materia penale, a circa un anno dalla sua entrata in vigore.

In sintesi, il Decreto correttivo alla Riforma Cartabia in materia penale, apporta modifiche:

  • Al codice penale:
    • l’art. 1, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 31/2024 coordina le modifiche introdotte col D. Lgs. n. 150/2022 al regime di procedibilità del delitto di lesioni personali e alla modifica dell’art. 583-quater, c. 2, C.p. affermandone il regime di procedibilità d’ufficio relativamente al delitto di lesioni commesso in danno di personale esercente professione sanitaria.
    • la lettera b) modifica l’ultimo comma dell’art. 635 C.p. per uniformare il regime di procedibilità – a querela della persona offesa – del danneggiamento aggravato dall’esposizione a pubblica fede a quello già previsto per l’analoga fattispecie di cui all’articolo 625, n. 7, del C.p. (cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede).
  • Al codice di procedura penale:
    • la lettera a) introduce il riferimento alla persona offesa (non compresa nel concetto di “parti” processuali) nel comma 4 dell’art. 111-bis C.p.p. (che legittima le “parti” personalmente al deposito degli atti in modalità analogica), derogando alla regola del deposito telematico obbligatorio.
    • le lettere b), i) e s) recano interventi di mero coordinamento dell’art. 129-bis C.p.p. col nuovo istituto della giustizia riparativa
    • la lettera c), in tema di partecipazione a distanza al compimento di un atto o ad un’udienza, ammette, nei casi di urgenza, l’abbreviazione del termine che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza e la data fissata per lo svolgimento dell’atto
    • la lettera d) novella l’art. 154 C.p.p. legittimando l’autorità giudiziaria ad avvalersi della polizia giudiziaria per le notifiche dei soli atti introduttivi del giudizio nei confronti della persona offesa (che non abbia proposto querela – perché in tal caso ha l’obbligo di eleggere domicilio – né nominato un difensore), al ricorrere delle circostanze eccezionali ivi indicate
    • la lettera e) precisa che, laddove il domicilio dichiarato o eletto risulti insufficiente o inidoneo, la notifica degli atti introduttivi del giudizio debba avvenire mediante consegna al difensore
    • la lettera f), in tema di latitanza, modifica l’art. 296, comma 2, C.p.p., con la sostituzione del concetto di “prova” con quello di “dimostrazione
    • la lettera g) corregge il difetto di coordinamento dell’art. 554-bis C.p.p. relativamente alla sospensione dei termini di custodia cautelare (art. 304 C.p.p.) durante la fase del giudizio, nel tempo in cui l’udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per impedimento dell’imputato o del difensore o su loro richiesta
    • la lettera h), in tema di procedimento di riesame, reca un intervento di coordinamento sull’art. 324 C.p.p.
    • le lettere l), m) e n), in tema di indagini preliminari, semplificano il meccanismo di risoluzione della stasi procedimentale e delle procedure correlate all’avocazione delle indagini da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello, nonché della trasmissione, a quest’ultimo, da parte del procuratore della Repubblica, dell’elenco di cui all’art. 127 dis. att. Cpp
    • la lettera o), in tema di giudizio in assenza, rettifica nel nuovo articolo 420-quater Cpp il riferimento al primo giorno non festivo del mese di ottobre, in luogo del mese di settembre finora previsto (che aveva generato perplessità nella prassi, posto che si tratta di una giornata che ricade nel periodo di sospensione feriale)
    • le lettere q), r), bb) e cc), modificano gli artt. 450, 456, e 601 e 656 C.p.p. per sanare i difetti di coordinamento con la disciplina dell’assenza rispetto al decreto di giudizio immediato, alla presentazione dell’imputato a giudizio direttissimo, alla citazione dell’imputato per il giudizio di appello di cui all’articoli 601 Cpp e al provvedimento di esecuzione ex articolo 656, comma 3, C.p.p.
    • la lettera p), in tema di giudizio abbreviato condizionato, chiarisce che il giudice deve valutare il presupposto dell’economia processuale della scelta del rito contratto in relazione alla maggiore complessità dell’istruzione dibattimentale
    • la lettera s) mira a semplificare l’istituto del procedimento monitorio ammettendo il destinatario del decreto penale di condanna alla sostituzione in lavoro di pubblica utilità senza necessità di avanzare opposizione
    • la lettera t), in tema di assunzione probatoria nel corso dell’istruttoria dibattimentale, sopprime il comma 3-bis dell’art. 510 C.p.p., che circoscrive la possibilità di trascrizione della riproduzione audiovisiva unicamente ai casi in cui vi sia una richiesta dalle parti
    • la lettera u) dell’art. 2 e l’art. 5, in tema di condanna a pene sostitutive, chiariscono che, nell’ipotesi in cui il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale di cui all’art. 58 della legge n. 689/1981 ritenga insussistenti i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, può pronunciare direttamente il dispositivo di condanna a pena detentiva non sostituita
    • la lettera v) colma un altro deficit di coordinamento dell’art. 554-ter C.p.p. con riguardo alla sentenza di non luogo a procedere all’esito dell’udienza predibattimentale
    • la lettera dd) legittima il giudice dell’esecuzione a provvedere d’ufficio ex art. 676 C.p.p. alla riduzione della pena, nella misura di un sesto, in ipotesi di mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa ai sensi dell’articolo 442 C.p.p.
  • Al D. Lgs. n. 231/2001: in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche l’art. 7 del D. Lgs. n. 31/2024 inserisce il nuovo parametro decisorio che deve indurre il GUP ad emettere sentenza di non luogo a procedere, anche a carico dell’ente, nel caso in cui gli elementi acquisiti non consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna.

Il decreto correttivo della Riforma Cartabia in materia penale entrerà in vigore il 4 aprile 2024.

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