venerdì 31 agosto 2012

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide.

Pubblicato sulla GURI n. 203 del 31 agosto 2012 il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012, n. 151.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide.
Mario Serio

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Festivi infrasettimanali

Nota di chiarimenti da parte del SiAPoL. anche alla luce della recente Sentenza della Corte di Cassazione del Gennaio 2012.

Liberalizzazione delle attività produttive:Aggiornamento della Bolkestein o direttiva servizi-Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

Cosi' come vi avevo accennato nel post del 3 agosto 2012: è stato pubblicato il Decreto legislativo 06.08.2012 n° 147 (Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2012, n. 202), che introduce  gli aggiornamenti  al DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010, N. 59 (in attuazione della direttiva 2006/123/Ce, meglio conosciuta come direttiva Bolkestein o più semplicemente Direttiva servizi, relativa ai servizi del mercato interno).
Detti aggiornamenti hanno tenuto conto delle  modifiche intervenute nella formulazione dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA), sia immediata che differita, nonché al posto delle autorizzazioni di attività non soggette a programmazione, ma solo a verifica dei requisiti.

POSSO GARANTIRVI CHE NELLA SOSTANZA NON CAMBIA ASSOLUTAMENTE NULLA TRA LA DIA E LA SCIA SE NON PER IL SEMPLICE FATTO CHE QUEST'ULTIMA ESSENDO CERTIFICATA PASSA  TRAMITE IL CANALE "ELETTRONICO" DEL SUAP (SIA PER GLI ENTI ACCREDITATI CHE PER GLI ENTI DELEGATI ALLE CAMERE DI COMMERCIO,  ma ricordiamoci che ci sono  ancona moltissimi comuni inadempienti (a gennaio erano circa 1200 su circa 8000 comuni) per non parlare poi delle ASP che non hanno ancora attivato un semplicissimo indirizzo PEC.

Qualcuno per fortuna si è accorto della modifica apportata all'art. 71 del decreto legislativo legislativo 59/2010 (inserita nello schema di decreto all'art. 8 e che il sottoscritto aveva denunciato nel precedente post) , che consentiva a chi aveva commesso infrazioni alle norme sui giochi di esercitare l'attività:

 ART. 8(Modificazioni all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recante requisiti diˇaccesso e di esercizio delle attività commerciali ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.ˇ114)ˇ
1. All'articolo 71, del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f) del comma 1 le parole: "non detentive" sono soppresse;
b) al comma 2 le parole: "il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi" sono sostituite dalle seguenti: "il gioco d'azzardo o le scommesse clandestine ";
ed è corso subito ai ripari modificando nuovamente la norma che è stata così "rispristinata":
Art. 8
Modificazioni all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recante requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali, ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

1. All'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera f) del comma 1 le parole: «non detentive» sono soppresse; b) al comma 2 le parole: «il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi» sono sostituite dalle seguenti: «il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine,
nonche' per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi
»;

 Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore dal prossimo 14 settembre, ma comunque, avremo modo di approfondire la materia in seguito.

Mario Serio


DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012, n. 147
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. (12G0168)
(GU n. 202 del 30-8-2012 - Suppl. Ordinario n. 177)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1 2, 3 e 4 e 41 e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
Considerata la necessita' di apportare correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con il quale e' stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;
Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il parere nei termini prescritti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
Emana

il seguente decreto legislativo:
Art. 1

Modificazioni all'articolo 8, relativo alle definizioni, e all'articolo 10, relativo alla liberta' di accesso ed esercizio, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59
1. All'articolo 8, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, le parole: «dichiarazione di inizio attivita' (D.I.A.), di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita' (S.C.I.A.), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241».
2. All'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il comma 2 e' abrogato.
Art. 2

Modificazioni all'articolo 17 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e all'articolo 64, relativo alla somministrazione di alimenti e bevande
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attivita' di servizi di cui al presente decreto si segue, ove non diversamente previsto, il procedimento di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tutti i casi diversi da quelli di cui all'articolo 14 per i quali le norme vigenti, alla data di entrata in vigore del presente comma, prevedono regimi autorizzatori o di dichiarazione di inizio attivita', si applica l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».
2. All'articolo 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarita' degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.»; b) al comma 2, le parole: «E' subordinata alla dichiarazione di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, anche» sono sostituite dalle seguenti: «E' subordinata alla segnalazione certificata di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche»; c) al comma 9, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'».
Art. 3

Modificazioni all'articolo 65 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo agli esercizi di vicinato
1. All'articolo 65 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»; b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'».
Art. 4

Modificazioni all'articolo 66 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo agli spacci interni
1. All'articolo 66 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»; b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'».
Art. 5

Modificazioni all'articolo 67 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo agli apparecchi automatici
1. All'articolo 67 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»; b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'».
Art. 6

Modificazioni all'articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo alla vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
1. All'articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio di attivita'" e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»; b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'" sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'».
Art. 7

Modificazioni all'articolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo alle vendite presso il domicilio dei consumatori
1. All'articolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»; b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'»; c) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui al comma 5 e' considerata abituale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 173, se nell'anno solare per la stessa e' percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed e' estranea al rapporto di agenzia di cui all'articolo 74 fintanto che l'incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attivita' promozionale. ».
Art. 8

Modificazioni all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recante requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali, ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
1. All'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera f) del comma 1 le parole: «non detentive» sono soppresse; b) al comma 2 le parole: «il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi» sono sostituite dalle seguenti: «il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonche' per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.»; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attivita' commerciale.»; e) l'alinea del comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:»; f) la lettera b) del comma 6 e' sostituita dalla seguente: «b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;»; g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di societa', associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attivita' commerciale.»; h) l'ultimo comma indicato con il numero 3 assume il numero 7; i) al comma 7, dopo le parole: «Sono abrogati i commi 2, 4, e 5» sono inserite le seguenti: «e 6».
2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 22, comma 1, dopo la parola: «decreto» sono inserite le seguenti: «e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,»; b) all'articolo 22, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), le parole: «di cui all'articolo 5, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»; c) all'articolo 26, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attivita' di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita e' presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attivita'.».
Art. 9

Articoli aggiuntivi dopo l'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recanti altre semplificazioni di attivita' commerciali, ausiliarie e connesse
1. Dopo l'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono inseriti i seguenti: «Art. 71-bis (Commercio all'ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati) . - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge 4 novembre 1951, n. 1316, recante disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari; b) il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131, recante approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari; c) il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519, recante regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 2. All'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "E' subordinato ad una denuncia di inizio attivita'" sono sostituite dalle seguenti : "Non e' subordinato ad alcuna specifica segnalazione certificata di inizio attivita', fatto salvo quanto previsto dal regolamento CE/852/2004.". Art. 71-ter (Attivita' di commissionario, mandatario, astatore e di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, ivi compresi quelli ortoflorofrutticoli, carnei, ittici) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e' soppresso l'albo dei commissionari, mandatari e astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici ed e' abrogato l'articolo 3, secondo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.
2. Il comune inibisce l'attivita' di commissionario, mandatario, astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici ai soggetti che, iscritti per detta attivita' nel registro delle imprese, sono o sono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene. Il provvedimento viene comunicato dallo sportello unico per le attivita' produttive ai gestori dei mercati all'ingrosso perche' non consentano all'inibito l'accesso al mercato e telematicamente al registro delle imprese per l'iscrizione del provvedimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
3. Il primo periodo del comma 11 dell'articolo 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, e' subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.".».
Art. 10

Modificazioni all'articolo 72 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di facchinaggio
1. All'articolo 72 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'»; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. All'articolo 17, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: "di capacita' economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e" sono soppresse.».
Art. 11

Modificazioni all'articolo 73 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di intermediazione commerciale e di affari
1. All'articolo 73 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»; b) il comma 7 e' abrogato.
Art. 12

Modificazioni all'articolo 74 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di agente e rappresentante di commercio
1. All'articolo 74, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge».
Art. 13

Modificazioni all'articolo 75 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di mediatore marittimo
1. All'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge».
Art. 14

Modificazioni all'articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di spedizioniere, ed alla legge 14 novembre 1941, n. 1442
1. All'articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»; b) al comma 3, le parole: «se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «e, quelli dei soggetti che l'abilitano, nella posizione REA relativa all'impresa»; c) il comma 5 e' abrogato; d) al comma 7 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «E' altresi' soppressa la Commissione centrale di cui agli articoli 14, 15, e 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e le relative funzioni sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico.».
2. Alla legge 14 novembre 1941, n. 1442, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 3, primo periodo, come modificato dall'articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: «Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacita' finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una Societa' per azioni, nel caso di Societa' a responsabilita' limitata, Societa' in accomandita semplice, Societa' in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale» sono sostituite dalle seguenti: «L'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacita' finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nel caso di Societa' a responsabilita' limitata, Societa' in accomandita semplice, Societa' in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato,»; al secondo periodo, le parole: «Per le ditte individuali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le imprese individuali e le societa' cooperative»; b) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 - 1. Quando il richiedente l'iscrizione nell'elenco autorizzato e' una societa', i certificati di cui alla lettera d) dell'articolo 4 devono riferirsi al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui e' conferita la firma sociale; per le societa' in accomandita ai soci accomandatari; per le societa' in nome collettivo a tutti i loro componenti; per le societa' cooperative e loro consorzi, al presidente o al direttore. I medesimi soggetti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6, devono possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6.».
Art. 15

Modificazioni alla legge 17 agosto 2005, n. 174, e all'articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di acconciatore
1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 2, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole:
«dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»; b) all'articolo 3, comma 5-bis, come inserito dall'articolo 77, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo la parola: «acconciatore» sono aggiunte le seguenti: «ed e' iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attivita'».
2. All'articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma sono abrogati gli articoli 1, commi terzo, quarto, quinto e sesto e 2, 2-bis, 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, le parole: "degli articoli successivi" sono sostituite dalle seguenti: "legislative vigenti in materia".».
Art. 16

Modificazioni alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, ed all'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di estetista
1. Alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, come modificato dall'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»; b) all'articolo 3, comma 01, come inserito dall'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il responsabile tecnico e' iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attivita'.».
2. Il comma 3 dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e' sostituito dal seguente: «3. Sono o restano abrogati l'articolo 4, comma 1, l'articolo 6, comma 4, dalle parole:
"prevedendo le relative sessioni" fino alla fine del precitato comma, e l'articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di societa' previste dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443", della legge 4 gennaio 1990, n. 1.».
Art. 17

Modificazioni all'articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di tintolavanderia
1. All'articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «soggetta a dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto a segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.».
Art. 18
Articoli aggiuntivi dopo l'articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recanti semplificazioni ed altre soppressioni di ruoli
1. Dopo l'articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono inseriti i seguenti: «Art. 80-bis (Stimatori e pesatori pubblici). - 1. E' soppresso il ruolo degli stimatori e pesatori pubblici. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 32, primo comma, n. 3, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa nella sola parte in cui prevede l'istituzione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici; b) il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato in data 11 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 17 agosto 1983, recante approvazione del nuovo regolamento-tipo per la formazione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici. Art. 80-ter(Attivita' di mediatori per le unita' di diporto). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e' soppresso lo specifico ruolo per il mediatore delle unita' da diporto, sono abrogati il capo III del titolo III e gli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e sono soppresse, nella rubrica del citato Titolo III, le parole: «e sulla mediazione». Art. 80-quater (Ruolo dei periti e degli esperti). - 1. Fatta salva la possibilita' di successive modificazioni nell'ambito dell'ordinaria potesta' regolamentare in materia di ruoli dei periti e degli esperti, al regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato in data 29 dicembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 gennaio 1980, sono apportate le seguenti modificazioni. a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «4. - L'iscrizione nel ruolo e' disposta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.»; b) al settimo comma dell'articolo 5 le parole: «La commissione di cui all'articolo 4» e le parole: «la commissione» sono sostituite dalle seguenti: «La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura»; c) al primo comma dell'articolo 6 le parole: «ed alla proposta della commissione di cui all'art. 4» sono soppresse ed al secondo comma dell'articolo 6 le parole: «in base ad istruttoria eseguita dalla commissione anzidetta» sono soppresse; d) all'articolo 7 le parole: «che decide, sentita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti di cui all'articolo seguente» sono abrogate; e) gli articoli 8 e 9 sono conseguentemente soppressi; f) all'articolo 10 le parole: «l'attivita' abitualmente esercitata» sono soppresse; g) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: «11. Il ruolo e' pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti e' pubblicato sul sito della camera di commercio.»; h) all'articolo 13, le parole: «La commissione di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera di commercio, industria agricoltura e artigianato»; le parole: «e propone, ove del caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 15» sono soppresse; i) all'articolo 15, le parole: «commissione prevista dall'art. 4» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente della camera di commercio» e il quinto comma e' abrogato; l) sono abrogati gli articoli 3, 5, primo comma, limitatamente alle lettere b), c), d) ed e), sesto comma, ottavo comma, nono comma, e 16.
2. Le competenze relative alla gestione del ruolo dei periti e degli esperti sono assolte dall'ufficio competente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in forma semplificata. Art. 80-quinquies (Apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale). - 1. L'attivita' di apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale e' soggetta, ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, alla segnalazione certificata di inizio di attivita', da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attivita' produttive. 2. L'alinea del primo periodo del primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e' sostituito dal seguente: «Le imprese che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono presentare al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 5, per il tramite del registro delle imprese che trasmette anche allo sportello unico per le attivita' produttive la segnalazione certificata di inizio dell'attivita' corredata dalle seguente documentazione e dichiarazioni sostitutive dal quale risulti:».
3. All'articolo 21, secondo comma, del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n.2290, le parole: «trascorso il detto termine» sono soppresse.
4. L'articolo 1 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. -1. La segnalazione certificata di inizio di attivita' diretta a esercitare un magazzino generale in locali da costruire o da trasformare deve essere corredata da un regolare progetto delle opere da compiere, munito del «visto» dell'ufficio del genio civile nonche' del relativo piano finanziario, con l'indicazione delle persone o enti che forniscono i capitali necessari. Per i locali gia' costruiti saranno invece allegate le planimetrie con una perizia vistata dall'ufficio del genio civile. Le valutazioni di carattere edilizio sono di competenza dello sportello unico dell'edilizia a cui lo sportello unico per le attivita' produttive trasmette l'istanza. Lo sportello unico dell'edilizia comunica l'esito al Ministero dello sviluppo economico.".

5. Il sesto comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e' sostituito dal seguente: "La liberazione della cauzione deve essere chiesta al Ministero dello sviluppo economico contestualmente alla presentazione della segnalazione di cessazione dell'attivita' presentata al registro delle imprese. La domanda di liberazione della cauzione e' pubblicata dal registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio. Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni senza che vi siano opposizioni, la camera di commercio pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.".
6. L'articolo 4 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 - 1. Il Ministero dello sviluppo economico esegue gli accertamenti e le verifiche necessarie, anche avvalendosi della cooperazione delle camere di commercio, nei termini previsti dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Tali accertamenti verranno effettuati, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane-, quando si tratti di magazzini generali destinati a ricevere merci estere.".
7. Ogni riferimento ad autorizzazione previsto dagli articoli 6 e 19 del regio decreto legislativo 1° luglio 1926, n. 2290, e dagli articoli 5 e 8 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, deve intendersi riferito alla segnalazione certificata di inizio di attivita'. Trovano applicazione anche ai magazzini generali i requisiti morali previsti per l'esercizio delle attivita' commerciali ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Non si applicano ai magazzini generali requisiti economici riferibili al possesso di un determinato statuto giuridico, ma dell'esistenza o meno di garanzie derivanti dalla forma societaria eventualmente adottata e dal capitale versato si tiene conto in sede di determinazione della cauzione o fideiussione per l'esercizio dell'attivita'. Sono fatte salve le disposizioni applicabili ai magazzini generali per gli aspetti di natura fiscale e per gli aspetti della loro attivita' riconducibili ad attivita' escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto ai sensi dell'articolo 4.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni. a) gli articoli 2, primo comma, quinto paragrafo, 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, secondo e quinto comma, 9, 18 e 21, primo comma, del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, "Ordinamento dei magazzini generali". b) gli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, recante approvazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali. Art. 80-sexies (Impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti). 1. L'esercizio dell'attivita' di impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti e' soggetto, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, alla segnalazione certificata di inizio di attivita', da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attivita' produttive. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la legge 7 novembre 1949, n. 857, e il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386, sono abrogati.».
Art. 19

Modificazioni all'articolo 81 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo ai marchi ed attestati di qualita' dei servizi
1. All'articolo 81, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono valutate ai fini della individuazione di eventuali azioni ingannevoli o omissioni ingannevoli ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il codice del consumo, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 27 del medesimo codice.».
Art. 20

Modificazioni all'articolo 85 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recante modifiche ed abrogazioni
1. All'articolo 85 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' abrogato; b) al comma 4, le parole: «74, 75, 76, 77 e 78» sono sostituite dalle seguenti: «73, 74, 75 e 76»; c) al comma 5, le lettere a), b), d), f) e g) sono soppresse; d) al comma 5, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) l'articolo 4, primo comma, lettere a) ed e), della legge 14 novembre 1941, n. 1442;»;
e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. All'articolo 139, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «b-bis) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.».
Art. 21

Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Stromboli, addi' 6 agosto 2012.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei

Passera, Ministro dello sviluppo economico

Severino, Ministro della giustizia

Cancellieri, Ministro dell'interno

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri

Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport

Visto, il Guardasigilli: Severino

Rinviato il decreto Sanità

Il decreto Sanita sarebbe  stato rinviato al 5 settembre (anche se non ufficialmente).Inoltre, alcuni dicasteri avrebbero sollevato dubbi di costituzionalità, di merito e di copertura.
Staremo a vedere cosa succederà.
(vedi post del  27 agosto u.s.:
Mario serio

Commette reato di falso chi parcheggia utilizzando fotocopia di un permesso per disabili

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, V Sezione Penale, con sentenza 33214 depositata in cancelleria il 23 agosto 2012.
 Nello specifico la Corte ha ribadito quanto segue:
 "Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di falsità materiale del privato.in autorizzazione amministrativa (articoli 477 e 482 cod.pen.) la riproduzione fotostatica del permesso di parcheggio, a nulla rilevando l'assenza della attestazione di autenticità, la quale non incide sulla rilevanza penale del falso allorché, come nella fattispecie, il documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, considerata anche la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati, capaci di formare copie fedeli all'originale, come tali idonee a consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede (v. per tutte casso Sez. V 19 marzo 2008 n. 14308).
Quanto all'altro profilo di doglianza, va ricordato che il falso grossolano non punibile è soltanto quello facilmente riconoscibile ictu oculi anche da persone del tutto sprovvedute, mentre non è tale quello che richieda una certa attenzione per il riconoscimento della falsificazione (v. da ultimo Cass. Sez. V 13 luglio 2011 n. 38349): sicché, avendo la Corte di merito considerato che la falsità in oggetto era stata accertata da persona qualificata, a seguito di un attento esame evidenziante la non rifrangenza di un bollino apposto sull'atto, elemento certamente rilevante ma non immediatamente percepibile da chiunque, l'Impugnata sentenza si sottrae a censura anche sotto tale aspetto".

Mario Serio
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Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo.Legge Regionale Veneto n. 28 del 10 agosto 2012


Pubblicato su BUR n° 67 in data 17/08/2012, entra in vigore l' 1sttembre 2012.
Puoi vedere7scaricare il provvedimento qui



giovedì 30 agosto 2012

Provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, per adescamento, da parte del Questore: carente dei presupposti di cui alla legge 27.12.1956 e quindi annullato dal TAR Calabria con sentenza 890/2012

N. 00890/2012 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2011, proposto da:
Edith Omorogieva, rappresentata e difesa dall'avv. Eduardo Romano, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR Calabria;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; Questura di Cosenza;
per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento del Questore della provincia di Cosenza cat. X1-11/M.P.S. del 21.7.2007 di rimpatrio con foglio di via obbligatorio per il comune di residenza e divieto di fare ritorno nel Comune di Cassano allo ionio per un periodo di tre anni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2012 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A seguito di un controllo delle forze dell’ordine, l’odierna ricorrente è risultata destinataria di un provvedimento, assunto dal Questore di Cosenza ai sensi della legge n. 1423/1956, di rimpatrio con foglio di via obbligatorio al Comune di residenza, con divieto di fare ritorno nel Comune di Cassano allo Ionio per un periodo di anni tre.
Detto ordine è stato adottato sulla base della proposta avanzata dalla Tenenza dei Carabinieri di Cassano alla Ionio, con la quale è stato segnalato che la ricorrente, residente a Gricignano di Aversa (CE), durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del reato di favoreggiamento alla prostituzione, sulla strada della frazione di Sibari del Comune di Cassano allo Ionio, era individuata dai Militari dell’arma "con abiti succinti, con atteggiamenti inequivocabili al fine di esercitare l’attività di prostituzione, fenomeno che sta destando serio allarme sociale tra la popolazione di Cassano allo Ionio". Sulla base di detti elementi di fatto, la ricorrente è stata ritenuta "pericolosa per la sicurezza pubblica , in quanto inquadrabile nella categoria di persone prevista dall’art. 1 della legge 1423/56".
La ricorrente ha impugnato il detto provvedimento, formulando anche istanza di sospensione cautelare, ed ha denunciato i seguenti vizi:" 1Violazione e falsa applicazione della legge 27.12.956, n. 1423 e della legge 07.08.1990, n. 241 – difetto dei presupposti di fatto e di diritto – Eccesso di potere – Carenza di istruttoria e di motivazione – Sviamento".
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile , irricevibile o comunque rigettato nel merito.
Con ordinanza n. 90, assunta alla Camera di Consiglio del 9 febbraio 2012, è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Alla Pubblica Udienza del 6 luglio 2012, il ricorso è passato in decisione.
Parte ricorrente ha rilevato che gli artt. 1 e 2 della legge n. 1423/1956 –ormai abrogata dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ma applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame – nel testo originario del 1956 risultassero applicabili anche alla prostituzione di strada, unanimemente identificata con l’ipotesi di cui al n. 5 dell’art. 1 -"coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume" -; però, a seguito delle modificazioni introdotte dall’art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, si è ristretto notevolmente l’ambito di applicazione della legge a comportamenti qualificati in ogni caso dalla loro rilevanza penale. Pertanto, secondo il testo vigente della legge 1423/1956, il presupposto delle misure di sicurezza è costituito dal fatto che al soggetto siano ascrivibili comportamenti di rilevanza penale, restando eliminato ogni riferimento a comportamenti che, pur qualificabili come disdicevoli, contrari al buon costume ecc., non siano caratterizzati dalla rilevanza penale; la ricorrente ricorda che l’adescamento è stato depenalizzato dal decreto legislativo n. 507/1999, con la conseguenza che esso non può fungere da motivo per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge 1423/1965. Il provvedimento impugnato sarebbe, dunque illegittimo, trovando la sua genesi su un controllo episodico, correlato in via del tutto automatica ed immotivata ad una desunta pericolosità sociale del soggetto controllato. Che i fatti posti a base del provvedimento non abbiano rilevanza penale è dimostrato dalla circostanza che l’Autorità di Pubblica Sicurezza non ha denunciato (né poteva) l’interessata all’Autorità Giudiziaria per alcun reato.
Le censure formulate dalla ricorrente sono fondate e meritano accoglimento.
Premesso che il D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 ha abrogato la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la quale, peraltro, risulta applicabile al caso in esame ratione temporis, osserva, preliminarmente, il Collegio che la legge 3 agosto 1988, n. 327 ha modificato la citata legge n. 1423/1956, sopprimendo all’art. 1 ogni riferimento alla morale ed al buon costume, salvo che per l’offesa o il pericolo per la morale dei minorenni, ed eliminando altresì dall’art. 2, il richiamo alla pericolosità per la pubblica moralità.
L’esercizio della prostituzione, in quanto attività lecita ancorché immorale, non legittima pertanto, di per sé, l’adozione dell’ordine di rimpatrio, potendo tale ordine considerarsi legittimo solo qualora le modalità di esercizio siano tali da costituire, in concreto, pericolo per la sicurezza o la moralità dei minorenni.
Il citato art. 1 della legge n. 1423/1956, infatti, così dispone: "I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:
1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica"
Il successivo art. 2, a sua volta, così dispone: "Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate.
Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi.
Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio".
Dal dettato normativo deriva che, ai fini dell’ordine di rimpatrio ex art. 2, comma 1, della citata legge nei confronti di chi si trovi fuori dei luoghi di residenza, il Questore deve accertare la sussistenza di due presupposti necessariamente concorrenti, ossia che si tratti di un soggetto inquadrabile - sulla base di elementi di fatto - in una delle categorie previste dall’art. 1 della medesima legge (individui da ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi; individui la cui condotta e tenore di vita inducano a ritenere che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; individui da ritenersi, per il loro comportamento, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica) e che lo stesso soggetto risulti pericoloso per la sicurezza pubblica.
Pertanto, il provvedimento di rimpatrio deve, da un lato, fare riferimento alle circostanze di fatto sulle quali si basa il giudizio di riconducibilità dell’interessato ad una delle categorie indicate nell’art. 1 della legge 1956 n. 1423, dall’altro, indicare le ragioni che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi coincidenza tra l’appartenenza ad una delle predette categorie e la pericolosità per la sicurezza pubblica, ex art. 2 della legge n. 1956 n. 1423 (T.A.R. Umbria, sez. I, 1 ottobre 2010, n. 476; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 9 febbraio 2010, n. 320; T.A.R. Emilia Romagna Parma, 21 gennaio 2007 n. 18; T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 5 luglio 2006 n. 7278).
In particolare, costituendo una misura di polizia diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli, il rimpatrio con foglio di via obbligatorio presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica il quale, pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati, deve essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali dell’interessato, ossia ad episodi di vita che, secondo la prudente valutazione dell’Autorità di Polizia, rivelino oggettivamente un’apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti da parte di un soggetto rientrante in una delle categorie previste dall’art. 1 della legge 1956 n. 1423 (tra le tante, TAR Veneto, sez. III, 1° giugno 2001 n. 1369).
Del resto, la prognosi di pericolosità, che giustifica l’irrogazione della misura di prevenzione de qua, integra una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo in relazione ai profili dell’abnormità dell’iter logico, dell’incongruenza e dell’irragionevolezza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale (Consiglio di Stato, sez. IV, 27 maggio 2002, n. 2931;id, sez. VI, 20 febbraio 2007, n. 909; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 5 luglio 2006, n. 7278; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 08 maggio 2008, n. 4176).
In coerenza con gli esposti principi, la giurisprudenza amministrativa, ha affermato che il giudizio che legittima la comminazione dell’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, debba essere compiuto in relazione a modalità comportamentali attribuibili direttamente all’interessato dai quali si possa dedurre un pericolo per l’integrità di minorenni o la pubblica moralità e sicurezza, non essendo invece sufficiente a tal fine il mero esercizio della prostituzione (Consiglio di Stato, sez. III, 5 ottobre 2011, n. 5497).
Tanto premesso e passando al caso in esame, si rileva che il provvedimento impugnato si limita a riportare, in modo del tutto generico, che la ricorrente è stata individuata, in compagnia di altre connazionali, con abiti succinti, con atteggiamenti inequivocabili al fine di esercitare l’attività di prostituzione, fenomeno che sta destando serio allarme sociale tra la popolazione di Cassano allo Ionio, considerazioni, queste, che non valgono a ricondurre la ricorrente in una della categorie di cui al ricordato art. 1 legge n. 1423/1956 –a dire il vero, nemmeno è indicato in quale delle categorie di cui all’art. 1 rientrerebbe la ricorrente -, considerato che, come già evidenziato, la prostituzione non costituisce reato.
Anche con riferimento alla possibilità di ritenere la ricorrente pericolosa per la sicurezza pubblica, il provvedimento impugnato è, all’evidenza, del tutto carente: esso, infatti, si limita a ritenere l’interessata pericolosa per la sicurezza pubblica in base agli "elementi di fatto sopra riportati" –cioè, l’esercizio della prostituzione ed il serio allarme sociale nella popolazione per il fenomeno -, ma simili considerazioni si sostanziano in affermazioni del tutto generiche, non correlate a specifici comportamenti della ricorrente espressivi di una sua concreta ed attuale pericolosità sociale.
Ne deriva che, dal contenuto del provvedimento impugnato, non emerge né la riconducibilità dell’interessata in una delle categorie delineate dall’art. 1 della legge 1956 n. 1423, né la sua pericolosità sociale.
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Alessio Falferi, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 25/08/2012.

Carta d'identità della bicicletta


Al fine di contrastare il crescente fenomeno dei furti di biciclette, il Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino, con specifico mandato dato da tutti i Sindaci dei Comuni consorziati, ha, ormai da un mese, iniziato il servizio di rilascio della "Carta d'identità per la bicicletta".
Dopo aver attentamente vagliato varie possibilità e tenendo un occhio di riguardo alla sicurezza e alla visibilità dell'operato, si è scelto di imprimere, mediante punzonatura con percussore elettromagnetico, il codice fiscale del proprietario del velocipede su parte del telaio dello stesso. In questo modo, ogni bicicletta è strettamente legata al relativo proprietario e la rintracciabilità a seguito di formale denuncia di furto è massima.
Per il rilascio del documento è sufficente avere a seguito il Codice Fiscale (meglio se la nuova tessera sanitaria), un euro come contributo di rilascio e, naturalmente, la bici.
Di seguito vengono riportati gli orari con i relativi comuni dove viene svolto il servizio.

Comune di
Bolzano Vicentino
Domenica 02/09 dalle 09.00 alle 18.00
presso Piazzale chiesa
Comune di Thiene
Domenica 09/09 dalle ore 10.30 alle ore 18.00presso Via Trento - C.so Garibaldi
Comune di
Monticello Conte Otto
Da Giovedì 13/09 e Venerdì 14/09, dalle 09.00 alle 12.00,
Sabato 15/09
dalle 09.00 alle 18.00 (orario continuato)presso  Centro Anziani - Piazza Cavazzale
Comune di SandrigoDa Domenica 16/09 a Sabato 22/09 tutti i giorni dalle 13.30 alle 18.30
presso il Comando di Polizia Locale

 Fonte

Revisione della pianta organica:Il comune di Acqui Terme si attacca al tram!!!

Il Consiglio di Stato, con sentenza n.4605/2012 (sotto riportata),  respinge il ricorso e conferma la sentenza del TAR PIEMONTE, dando torto al Comune di Acqui Terme che con atto deliberativo aveva disposto la soppressione del settore “Polizia urbana ed Annona” e l’inserimento delle unità operative che lo componevano nel settore “Segreteria ed Affari generali”.
Mario Serio

N. 04605/2012REG.PROV.COLL.
N. 03984/2002 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3984 del 2002, proposto da:
Comune di Acqui Terme, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Contaldi, Claudio Dal Piaz, con domicilio eletto presso Mario Contaldi in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, 63;


contro

Pavan Elisabetta, rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Angeletti, Stefano Vinti, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, via Emilia 88;


per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE, Sez. II n. 00590/2002, resa tra le parti, concernente revisione pianta organica ente con rilevazione carichi del personale;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Elisabetta Pavan;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2012 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Gianluca Contaldi, per delega dell'Avvocato Mario Contaldi, e Elia Barbieri, per delega dell'Avvocato Stefano Vinti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Comune di Acqui Terme, con deliberazione di Giunta n. 600 del 6.9.1993 affidava alla ditta Praxi l’incarico di provvedere ad uno studio finalizzato alla revisione della pianta organica dell’Ente, oltre che alla revisione dei carichi funzionali del personale dipendente, ed in esito ai risultati, con la successiva deliberazione n. 11 del 26.2.97 il consiglio comunale approvava la nuova pianta organica: con tale deliberazione veniva disposta la soppressione del settore “Polizia urbana ed Annona” e l’inserimento delle unità operative che lo componevano nel settore “Segreteria ed Affari generali”, collocando la dr.ssa Elisabetta Pavan, dirigente del settore soppresso in disponibilità.

La dr. ssa Pavan impugnava le decisioni comunali davanti al TAR del Piemonte con una serie articolata di motivi ed il TAR, con sentenza n. 590 del 9 marzo 2002, accoglieva il ricorso, ritenendo in particolare la fondatezza del secondo motivo, con cui si era sostenuto che le norme statali, regionali e comunali vigenti in materia, sancivano la totale autonomia del corpo della polizia municipale, il cui comandante doveva essere sottoposto solamente al Sindaco o all’assessore delegato, con l’illegittimità di ogni interposizione di terzi nell’ambito organizzativo di tale rapporto.

Con ricorso notificato il 7 maggio 2002 il Comune di Acqui Terme impugnava in Consiglio di Stato la sentenza predetta, sollevando le seguenti censure:

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 6 e 9 L. 7 marzo 1986 n. 65, nonché dell’art. 6 legge reg. Piemonte 20 novembre 1987 n. 58, nonché ancora dell’art. 3 del regolamento del Corpo di polizia municipale del Comune di Acqui Terme.

Il TAR ha aderito espressamente all’indirizzo giurisprudenziale rigido per il quale l’autonomia che deve essere necessariamente riservata ai singoli corpi di polizia municipale richiede che il suo organo di vertice non possa essere sottoposto alle dipendenze dirette di altro dirigente, ma che debba dipendere dai soli organi politici del Comune e ciò anche a fronte della sola previsione del doversi “rapportare con il Dirigente di Settore”.

Ma questa previsione, a parere dell’appellante Comune, riguarda solamente l’informativa in merito all’attività svolta ed all’osservanza delle direttive del Dirigente coordinatore, il che dovrà riguardare le sole funzioni meramente amministrative del Corpo e non quelle organizzative e funzionali, né tanto meno quelle inerenti la polizia giudiziaria.

Il Comune di Acqui Terme concludeva per l’accoglimento dell’appello con vittoria di spese, richiamando precedenti pronunce giurisprudenziali in asserito proprio favore.

La dr.ssa Pavan si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n. 237 del 18 giugno 2002, questa Sezione respingeva la domanda cautelare del Comune di sospensione della sentenza impugnata.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Viene impugnata la sentenza con cui il TAR del Piemonte ha accolto il ricorso della dirigente responsabile del Settore “Polizia Urbana ed Annona” Elisabetta Pavan, la quale si doleva delle delibere di soppressione del Settore in parola e della sua riduzione in due unità operative inserite nel Settore “Segreteria ed Affari Generali”, inquadrando quindi il corpo di polizia municipale come struttura intermedia a livello di Sezione, in altro Settore amministrativo dell’ente: la normativa di settore tanto statale, quanto regionale, non consente la sottoposizione del Comandante del Corpo della polizia municipale ad un diverso potere dirigenziale, prevedendo invece la sottoposizione diretta al Sindaco o all’Assessore delegato.

A parere dell’appellante la sentenza è frutto di una giurisprudenza estremamente rigorosa che non riconosce che nei casi in cui, come quello in esame, il doversi rapportare con il Dirigente di Settore non limita la reale autonomia del Comandante della polizia municipale, il quale conserva comunque pienamente le sue funzioni in materia di polizia giudiziaria e risente di un coordinamento esterno solamente per aspetti meramente amministrativi.

L’appello del Comune di Acqui Terme è infondato.

Le determinazioni comunali in controversia appaiono in contrasto con le norme della legge 7.3.1986, n. 65, e della legge regionale del Piemonte 30.11.1987 n. 58.

La L. 7.3.1986, n. 65, legge - quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale, premesso che i Comuni definiscono con regolamento l’ordinamento e l’organizzazione del Corpo di polizia municipale, dispone all’art. 7 co. 5 che “l’ordinamento si articola in: a) responsabile del Corpo (Comandante); b) addetti al coordinamento e al controllo; c) operatori (vigili)”, mentre all’art. 8 co. 1 stabilisce che: “Il comandante del Corpo di Polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo”.

Dalla sola lettura delle norme ora riportate emerge chiaramente che, con la istituzione del Corpo di polizia municipale si dà vita ad una entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative del comune (un Corpo, appunto, a somiglianza del corpi militari dai quali mutuano anche i gradi gerarchici), costituita dall’aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale, e che al vertice di questa forma di aggregazione unitaria è posto un comandante (anch’egli vigile urbano) che ha la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco (Cons. Stato, V, 4 settembre 2000 n. 4663).

Anche la legge regionale n. 58/87 all’art. 6 non lascia spazio a difficoltà interpretative, poiché la medesima stabilisce al comma primo che “Le strutture organizzative del servizio di Polizia locale o i corpi dei Vigili urbani, dove esistano, dipendono per l'esercizio delle funzioni dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato, il quale impartisce le direttive e gli ordini”, configurando perciò anch’essa il Corpo di polizia municipale come entità organizzativa distinta ed autonoma dalle altre strutture dell’apparato comunale, lasciando diverse possibilità solamente per i consorzi di Comuni.

L’autonomia del Corpo si spiega anche in ragione della specifica caratterizzazione delle funzioni del personale che vi appartiene. E’ sufficiente al riguardo considerare l’attribuzione in via ordinaria a tutti gli addetti della polizia municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con riconoscimento della relativa qualità (art. 5 della legge n. 65 del 1986).

La legge statale sopra richiamata – L. 65/86 - prevede inoltre uno stato giuridico ed economico differenziato rispetto a quello degli altri dipendenti comunali (art. 7, primo e terzo comma, della legge n. 65 del 1986), sia pure nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge quadro sul pubblico impiego, mentre la legge piemontese – l. r. 58/87 – stabilisce l’obbligo di una precisa subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo – art. 8 – una professionalità del tutto speciale rispetto a qualsiasi altro dipendente comunale – art. 9 - l’obbligo di frequenza di corsi ai fini degli avanzamenti in carriera – art. 14 - la distinzione per gradi e l’obbligo di una divisa – art. 17.

Da quanto precede emerge che la polizia municipale, una volta eretta in Corpo, non può essere considerata una struttura intermedia (nella specie come Sezione) in una struttura burocratica più ampia (in un Settore amministrativo) né, per tale incardinamento, essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura (Cons. Stato, V. n. 4663/00 cit.).

E’ evidente quindi che la dott.ssa Pavan, dirigente del Corpo, deve averne la responsabilità e rispondere direttamente al Sindaco delle attività delle relative attività, senza l’interposizione di un dirigente amministrativo che non abbia lo status di un appartenente al Corpo di polizia municipale.

Ciò comporta, conseguentemente, la conferma dell’illegittimità ritenuta dal TAR dei provvedimenti con i quali sono state conferite funzioni attinenti al Comandante del Corpo a dirigente di altro Settore.

Spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna il Comune di Acqui Terme al pagamento delle spese di giudizio liquidandole in complessivi €. 4.000,00 (quattromila/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/08/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

mercoledì 29 agosto 2012

Autocertifica dati reddituali falsi - E’ falso ideologico

Corte di Cassazione – Sentenza n. 33218/2012
Corte di Cassazione Sez. Quinta Pen. - Sent. del 23.08.2012, n. 33218
Presidente Sandrelli - Relatore Sabeone

Ritenuto in fatto
1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza dell’11 aprile 2011, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 30 giugno 2010 ed ha condannato LMM per il delitto di false dichiarazioni sul reddito, rese in dichiarazione sostitutiva di certificazione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del proprio difensore, lamentando l’insussistenza dell’elemento soggettivo dell’ascritto reato compiuto per mera disattenzione, l’insussistenza dell’elemento oggettivo per non essere le dichiarazioni del privato rese al pubblico ufficiale né destinate a confluire in atto pubblico, infine per l’intervenuta prescrizione del reato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. Quanto al primo motivo, si osserva come il dolo integratore del delitto di falsità ideologica, di cui all’articolo 483 cod. pen., sia costituito dalla volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero (v. Cass. Sez. II 28 ottobre 2003 n. 47867).
Si esclude, inoltre, il dolo del delitto di falso tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo (v. da ultimo Cass. Sez. VI 24 marzo 2009 n. 15485).
Nella specie non v’è affatto prova che l’imputata abbia redatto la propria dichiarazione con leggerezza, ben conoscendo, al contrario, la propria situazione reddituale sicuramente non pari allo zero.
3. l’articolo 483 cod.pen. ha, poi, natura di norma in bianco che, quindi, richiede, per la definizione del suo contenuto precettivo, il collegamento con una diversa norma, eventualmente di carattere extrapenale, che conferisca attitudine probatoria all’atto in cui confluisce la dichiarazione non veritiera, così dando luogo all’obbligo per il dichiarante di attenersi alla verità.
In tal senso si è costantemente espressa la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite Cv. Cass. Sez.Un. 13 febbraio 1999 n. 6 nonché 15 dicembre 1999 n. 28 e a Sezioni semplici v. Cass. Sez. V 13 febbraio 2006 n. 19361 e Sez. V 4 dicembre 2007 n. 5365).
L’autocertificazione, prevista dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 svolge, proprio, la funzione di norma integratrice del precetto penale attribuendo efficacia probatoria ai fini amministrativi alla dichiarazione del privato di provare i fatti attestati, evitando l’onere di provarli con la produzione nella specie, della dichiarazione dei redditi e così collegando l’efficacia probatoria dell’atto al dovere dell’istante di dichiarare il vero.
4. Quanto alla prescrizione, deve osservarsi come, applicando i termini di cui ai novellati articoli 157 e 161 cod.pen., a cagione della emanazione della sentenza di prime cure dopo l’entrata in vigore della novella 251/2005 (30 giugno 2010) e non ravvisandosi per quanto ripetutamente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte alcuna violazione del dettato costituzionale in tale normativa (v. Casso Sez. Un. 29 ottobre 2009 n. 47008 e 24 novembre 2011 n. 15933), deve osservarsi come i fatti accertati il 2 dicembre 2004 (e su tale data non risulta mossa contestazione alcuna durante la fase di merito) sarebbero prescritti solo il 2 giugno 2012 (anni sette e mesi sei quale termine di prescrizione), termine non ancora decorso all’atto della presente decisione, senza neppure tener conto del periodo di sospensione di cui al giudizio di prime cure.
5. Dal rigetto del ricorso deriva, infine, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Depositata in Cancelleria il 23.08.2012

Nuovo regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie

E' stato pubblicato sulla Gazzetta (G.U. n. 200 del 28 agosto 2012),  la DELIBERAZIONE 8 agosto 2012 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (Provvedimento n. 23788)”

Il regolamento sostituirà:
1) il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, di cui alla delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, n. 17590 (Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2007, n. 283), modificato con delibera del 29 luglio 2009, n. 20223 (Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2009, n. 209), modificato con delibera del 10 marzo 2010, n. 20873 (Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76) e con delibera del 9 febbraio 2011, n. 22091 (Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2011, n. 49);
2) il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, di cui alla delibera 15 novembre 2007, n. 17589 (Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2007, n. 283), modificato con delibera del 29 luglio 2009, n. 20222 (Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2009, n. 209), con delibera del 10 marzo 2010, n. 20872 (Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76) e con delibera del 9 febbraio 2011, n. 22092 (Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2011, n. 49).

 tratto da: dirittobancario.it

Allegati

Potere sanzionatorio alle CCIAA a tutela del Made in Italy

Come vi avevo già accennato nel post del 12 agosto l’art. 43 del D.L. Sviluppo (decreto legge 22 giugno 2012 n. 83) ha aggiunto all’art. 4, legge n. 350/2003 il comma 49-quater, trasferendo il potere sanzionatorio in materia di Made in Italy alle Camere di Commercio (personalmente pensavo che tali funzioni venissero delegate ai comuni). 
Con la nota n.173529 del 6 agosto 2012 il Ministero dello sviluppo economico, ha dato i suggerimenti operativi alle Camere di Commercio per lo svolgimento di tale nuova attribuzione. La nota si sofferma sulle modalità applicative dell’articolo 4 comma 49-bis della legge 350/2003. In particolare l’articolo 4 prevede anche le sanzioni amministrative pecuniarie (da euro 10.000,00 a euro 250.000,00) per fallace indicazione sull’uso del marchio, nonché il sequestro e la confisca del prodotto. Le Camere di Commercio ricevono il rapporto per l'irrogazione della sanzione amministrativa per fallace indicazione dell'uso del marchio. L'ufficio territorialmente competente a ricevere il rapporto è quello in cui è stata commessa la violazione. Per quanto riguarda il sequestro e la confisca, le Camere di Commercio sono le autorità titolate a ricevere il rapporto e quindi ad emettere l'ordinanza–ingiunzione. Competenza delle Camere di Commercio è anche la decisione circa l'opposizione all'eventuale sequestro disposto dall'agente accertatore. 

Riepilogando, gli argomenti trattati nella nota suddetta sono:
1) modalità applicative dell'art. 4, comma 49-bis della L. n. 350/2003; 2) individuazione del luogo in cui è stata commessa la violazione al fine di individuare la Camera di Commercio competente territorialmente a ricevere il rapporto;
3)sequestro e confisca prevista dall'art. 4, comma 49-ter della L. n. 350/2003;
4) decorrenza delle innovazioni normative (26 giugno 2012: data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012).


Potete scaricare qui la suddetta nota n.173529 del 6 agosto 2012
 

Servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici -Cencessioni di servizio pubblico – Conseguenze

N. 01534/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00046/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2012, proposto da Sigma s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Isabella Loiodice e Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29;
contro
Provincia di Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 63;
e con l'intervento di
ad opponendum:
DI.A. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Colella, con domicilio eletto presso l’avv. Mara Caponio in Bari, corso Mazzini, 136/D;
Matarrese Service Gestione Distributori Automatici, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Musci, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del disciplinare di gara relativo alla «Procedura aperta per l’aggiudicazione dell’accordo quadro relativo alla concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici presso gli uffici provinciali e gli istituti scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani» e di tutti gli atti di gara allegati;
- del medesimo disciplinare, anche solo in parte qua, ed in particolare della previsione di cui all’art. 3, punto 4, lett. A), terzo trattino, nella parte in cui tra i requisiti di ordine generale richiede, a pena d’esclusione, il concomitante possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 22000:2005, nonché nella parte in cui sempre al medesimo punto 4 dell’art. 3 richiede il possesso dei requisiti alla data di pubblicazione del bando di gara e non al termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
- ove occorra del medesimo disciplinare, anche solo in parte qua, ed in particolare della previsione di cui alla lett. C) sull’avvalimento nella parte in cui lo si ritiene ammissibile anche con riferimento alla richiesta certificazione di qualità;
- dell’avviso pubblico del 13 dicembre 2011 con il quale, sul sito web della Provincia BAT, si è comunicata l’indizione della suddetta procedura di gara;
- della determinazione n. 313 del 13 dicembre 2011, del Settore Patrimonio, Concessioni, Partecipazioni societarie e provveditorato, con la quale è stata indetta la procedura aperta per l’aggiudicazione dell’accordo quadro relativo alla concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici presso gli uffici provinciali e gli istituti scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani;
- ed, ove occorra, dei chiarimenti del 21.12.2011 e del 27.12.2011, nonché della determinazione n. 341 del 28 dicembre 2011, del Settore Patrimonio, Concessioni, Partecipazioni societarie e provveditorato, con la quale si è modificato il disciplinare di gara;
- dei chiarimenti del 10.1.2011 nella parte in cui confermano che la previsione dell’art. 3, comma 4, lett. A) del disciplinare prevede la necessità che i soggetti partecipanti siano in possesso della certificazione UNI EN ISO 22000:2005;
- della nota dell’11.1.2012 prot. n. 1634, a firma del Dirigente del Settore Patrimonio, Concessioni, Partecipazioni societarie e provveditorato, con la quale in riscontro alle richieste del 22.12.2011 e del 5.1.2012 si sono respinte le osservazioni e le contestazioni sollevate dall’odierna ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, anche da responsabilità precontrattuale;



Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Barletta Andria Trani;
Visto l’intervento ad opponendum di DI.A. s.r.l.;
Visto l’intervento ad opponendum di Matarrese Service Gestione Distributori Automatici;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2012 per le parti i difensori avv.ti Ignazio Lagrotta, Massimo F. Ingravalle, Domenico Colella e Maurizio Musci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO
Con avviso pubblico datato 13.12.2011, pubblicato sul sito web della Provincia BAT veniva indetta la procedura aperta di cui alla determinazione n. 313 del 13.12.2011 per l’aggiudicazione dell’accordo quadro relativo alla concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici presso gli uffici provinciali e gli istituti scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani.
L’odierna ricorrente Sigma s.r.l. censura in parte qua il disciplinare di gara relativo alla suddetta procedura. Agisce in giudizio al fine di ottenere l’annullamento e la riedizione dell’intera gara.
Chiede, inoltre, la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni.
Deduce motivi così sinteticamente riassumibili:
1) violazione degli artt. 2, 30, 64, 66 e 70 dlgs n. 163/2006; violazione dell’art. 3 della Costituzione; violazione dell’art. 24, commi 1 e 2 della Costituzione; violazione dell’art. 97, comma 1 della Costituzione; illegittimità derivata; violazione e falsa applicazione del dlgs n. 163/2006; violazione della lex specialis di gara; eccesso di potere; erroneità e difetto dell’istruttoria; carenza dei presupposti; irragionevolezza ed illogicità manifesta; violazione del Trattato UE e dei principi di trasparenza ed economicità; violazione del principio di libera concorrenza: la stazione appaltante non avrebbe provveduto ad alcuna pubblicazione ufficiale del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, né in quella europea; il termine per la presentazione delle offerte (fissato dall’art. 4 del disciplinare di gara per il 29 dicembre 2011 e successivamente prorogato al 13 gennaio 2012) sarebbe eccessivamente breve, incongruo, lesivo dei diritti di massima partecipazione, di trasparenza, adeguata pubblicità ed in contrasto con norme imperative; il disciplinare di gara al punto 4 dell’art. 3 pretende il possesso dei requisiti per l’ammissione alla gara alla data della pubblicazione del bando, e non già al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione;
2) violazione e falsa applicazione del dlgs n. 163/2006 ed in particolare degli artt. 30, 46 e 2; violazione dell’art. 3 della Costituzione; violazione dell’art. 97, comma 1 della Costituzione; illegittimità derivata; eccesso di potere; erroneità e difetto dell’istruttoria; carenza dei presupposti; irragionevolezza ed illogicità manifesta; violazione del Trattato UE e dei principi di trasparenza, economicità ed adeguatezza; violazione del principio di libera concorrenza: la necessità del contemporaneo possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2008 ed UNI EN ISO 22000:2005 (così come imposto - a pena di esclusione - dall’art. 3, punti 4 e 5 del disciplinare di gara) sarebbe eccessiva ed ingiustificatamente limitativa della concorrenza; il doppio requisito non sarebbe coerente con l’oggetto della gara per cui è causa (distribuzione automatica di generi alimentari preconfezionati per la quale è richiesta obbligatoriamente la sola certificazione HACCP); la certificazione 22000:2005 (di cui la ricorrente è priva), standard applicato su base volontaria, non avrebbe alcuna significativa ricaduta sull’esecuzione del servizio de quo; detta certificazione, inoltre, non sarebbe - secondo la giurisprudenza amministrativa invocata da Sigma - suscettibile di avvalimento; anche a ritenere ammissibile l’avvalimento della certificazione di qualità, sarebbe stato estremamente difficoltoso se non impossibile per la deducente procedere all’individuazione di un soggetto cui richiedere l’avvalimento della certificazione di qualità ISO 22000:2005 in ragione del brevissimo lasso di tempo concesso per la presentazione delle offerte.
Si costituivano l’Amministrazione provinciale e gli interventori ad opponendum DI.A. s.r.l e Matarrese Service Gestione Distributori Automatici, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato, potendosi conseguentemente prescindere dall’esame dei profili di inammissibilità (i.e. asserita necessità di procedere all’esclusione, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) dlgs n. 163/2006, della ricorrente Sigma, risultando il suo legale rappresentante, Galano Nunzio, indagato per reati di turbativa d’asta e di concorso in frode in pubbliche forniture), sollevati dall’Amministrazione resistente, profili che peraltro avrebbero potuto al più costituire oggetto di ricorso incidentale da parte delle controinteressate.
Preliminarmente, va rilevato che la fattispecie per cui è causa ha ad oggetto una concessione di servizio pubblico ex art. 30 dlgs n. 163/2006 (espressamente richiamato dall’art. 1 del disciplinare di gara) sottratta in linea generale alle previsioni normative contenute nel codice dei contratti pubblici (cfr. comma 1 dell’art. 30).
Tuttavia, ai sensi del comma 3 della disposizione da ultimo citata “La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.”.
A tal riguardo, ha rimarcato Cons. Stato, Sez. VI, 20 maggio 2011, n. 3019 che “Anche in sede di svolgimento di gara informale per la concessione dell’esercizio in esclusiva in ambito scolastico del servizio di vendita di alimenti e di installazione di distributori all’uopo destinati, l’art. 30 d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 impone l’osservanza dei principi generali stabiliti per l’aggiudicazione dei contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.”.
Anche questo T.A.R., Sez. I in una ipotesi simile (cfr. sentenza n. 315 del 17 febbraio 2009, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. III con decisione n. 4128 dell’8 luglio 2011), sul presupposto che costituisce concessione di servizio pubblico ex art. 30 dlgs n. 163/2006 e non appalto di servizio l’installazione di distributori automatici di generi di ristoro/conforto in una struttura sanitaria, ha evidenziato che per detta procedura di gara, pur non essendo la stessa assoggettata in generale al codice dei contratti pubblici (cfr. comma 1 del citato art. 30), è comunque imposta dal comma 3 l’osservanza dei principi comunitari e dei principi generali relativi ai contratti pubblici (in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi).
Il Tribunale Amministrativo Pugliese accoglieva con la menzionata sentenza n. 315/2009 il ricorso di una società (operante nello specifico settore delle distribuzione automatica di beni di consumo) volto a contestare una delibera del Direttore Generale dell’A.S.L. impeditiva del confronto concorrenziale tra le imprese del settore per l’assegnazione del servizio costituito dalla installazione e gestione di distributori automatici di generi alimentari all’interno di strutture ospedaliere e quindi ritenuta in contrasto con i principi richiamati dall’art. 30, comma 3 dlgs n. 163/2006.
Il Consiglio di Stato con la citata decisione n. 4128/2011 ha reputato corretta la configurazione, da parte della sentenza n. 315/2009 del T.A.R. Bari, della assegnazione del servizio costituito dalla installazione e gestione di distributori automatici di generi alimentari all’interno di strutture ospedaliere alla stregua di una concessione di un servizio pubblico.
Pertanto, ritiene questo Collegio che anche l’assegnazione del servizio costituito dalla installazione e gestione di distributori automatici di generi alimentari all’interno di uffici provinciali e di strutture scolastiche debba essere qualificata in termini di concessione di servizio pubblico ai sensi dell’art. 30 dlgs n. 163/2006.
In tal senso su fattispecie analoga si è espresso T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 6 luglio 2010, n. 2313:
«L’effettivo oggetto di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici, indetta da un istituto scolastico, va ricostruito alla luce delle previsioni dettate dalla “lex specialis” (nella specie, il Tribunale ha ritenuto che la gara avesse ad oggetto non tanto e non solo la concessione in uso, da parte dell’istituto, dei locali ove installare i distributori, quanto e soprattutto l’assunzione in capo all’impresa aggiudicataria di tutti gli oneri e degli obblighi afferenti la gestione del servizio di somministrazione espletato tramite i distributori medesimi, ed ha pertanto qualificato la fattispecie in termini di concessione di servizi, come tale sottoposta - ai sensi dell’art. 30 d.lg. n. 163 del 2006 - alla medesima disciplina del contenzioso dettata per i contratti e, quanto alla scelta del concessionario, al rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità).».
Da ultimo si è orientato in tal senso questo Tribunale (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 17 aprile 2012, n. 736 e T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 12 aprile 2012, n. 716).
Appare evidente come la gara per cui è causa, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente con il primo motivo di censura, sia stata rispettosa del principio di pubblicità (richiamato dall’art. 30, comma 3 dlgs n. 163/2006), dovendosi ritenere idonea la pubblicità sul sito internet.
Né può ritenersi fondata la doglianza relativa alla durata eccessivamente breve del termine per la presentazione delle offerte in asserita violazione del termine di cui all’art. 70 dlgs n. 163/2006.
In primis, va sottolineato che la disposizione in esame non trova diretta applicazione per la procedura de qua in forza della previsione normativa di cui all’art. 30, comma 1 dlgs n. 163/2006.
Secondariamente, ritiene questo Collegio che, dovendo la stazione appaltante operare secondo canoni di proporzionalità (ex art. 30, comma 3 dlgs n. 163/2006), comunque il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (originariamente fissato per il 29 dicembre 2011 e successivamente prorogato al 13 gennaio 2012) appare idoneo alla corretta e ponderata predisposizione della domanda di partecipazione, tenuto conto della concessa proroga, e comunque non censurabile in sede giurisdizione in quanto trattasi di valutazione discrezionale della stazione appaltante non affetta da vizi macroscopici.
Per quanto concerne la censura relativa alla previsione di cui all’art. 3, punto 4 del disciplinare di gara (e cioè la necessità del possesso dei requisiti di partecipazione “alla data di pubblicazione del bando”), deve rilevarsi come la formulazione di detta clausola costituisca una scelta legittima operata dalla stazione appaltante, specie se si considera che la riconducibilità della fattispecie per cui è causa nell’alveo delle concessioni di servizi di cui all’art. 30 dlgs n. 163/2006 non implica la rigorosa osservanza delle puntuali disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, bensì unicamente dei principi fondamentali richiamati dal comma 3 dell’art. 30 citato.
A tal riguardo (i.e. disciplina delle concessioni di servizi ex art. 30 dlgs n. 163/2006), ha sottolineato Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2011, n. 1784, con argomentazioni cui questo Collegio ritiene di aderire, che l’operatività di disposizioni, non direttamente richiamate dal citato art. 30 dlgs n. 163/2006, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante.
Inoltre, la legittimità di tale scelta (possesso dei requisiti per l’ammissione alla gara alla data della pubblicazione del bando, e non già al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione) è confermata dal parere precontenzioso n. 114 del 17.4.2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (“La regola generale in materia di partecipazione alle gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici è che i requisiti di ammissione devono essere posseduti dai partecipanti alla data di pubblicazione del bando di gara”).
Secondo Cons. Stato, Sez. V, 28 marzo 2008, n. 1350 “… in materia di gare d’appalto ed in mancanza di specifiche disposizioni della lex specialis, la regola generale indica nel giorno in cui scade il termine per presentare la domanda di partecipazione alla gara, la data in riferimento alla quale l’amministrazione appaltante deve vagliare il possesso dei requisiti di partecipazione da parte delle imprese concorrenti. …”.
Ne consegue che specifiche clausole della lex specialis di gara (in tal caso presenti: art. 3, punto 4 del disciplinare) possono legittimamente prevedere che i requisiti di partecipazione debbano essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.
Relativamente alla censura sub 2 dell’atto introduttivo, va evidenziato che la richiesta, da parte della lex specialis di gara, del simultaneo possesso della doppia certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 22000:2005 (la ricorrente in particolare è priva di quest’ultima), risulta conforme alla tipologia di servizio in esame e non contrastante con i limiti di logicità e di ragionevolezza.
Lo standard di certificazione ISO 9001 è adottato dalle organizzazioni che intendono dimostrare la propria capacità di fornire prodotti/servizi che soddisfino appieno i requisiti del cliente e desiderosi di accrescere la loro soddisfazione.
La certificazione ISO 22000, specificamente concepita in materia di sicurezza alimentare (certificazione di cui Sigma - come detto - è carente), impone il controllo sistematico di tutte le organizzazioni della filiera alimentare, dai produttori primari ai distributori finali, in modo da garantire un’efficiente gestione dei rischi riguardanti la sicurezza degli alimenti.
Pertanto, la richiesta anche di detta certificazione appare perfettamente coerente con l’oggetto della gara de qua (cfr. art. 1 del disciplinare di gara: “servizio di piccola ristorazione da effettuarsi mediante installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici di bevande calde, bevande fredde ed alimenti confezionati”; peraltro il titolo del disciplinare ha riguardo alla “somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici presso gli uffici provinciali e gli istituti scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani”).
Va, altresì, evidenziato che secondo Cons. Stato, Sez. VI, 9 agosto 2011, n. 4735 “L’Amministrazione può introdurre nella lex specialis previsioni atte a limitare la platea dei concorrenti, onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza. Nel bando di gara, l’Amministrazione appaltante può quindi autolimitare il proprio potere discrezionale di apprezzamento mediante apposite clausole, rientrando nella sua discrezionalità la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito.”.
Ne deriva che non è censurabile la scelta della stazione appaltante di imporre il requisito della doppia certificazione di qualità.
Inoltre, diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, deve ritenersi possibile l’avvalimento anche per la certificazione di qualità, possibilità peraltro espressamente contemplata dallo stesso disciplinare di gara (cfr. art. 5 - Busta A “Documentazione amministrativa”, lett. C).
Come rimarcato da Cons. Stato, Sez. V, 8 ottobre 2011, n. 5496, “L’istituto dell’avvalimento - istituto di derivazione comunitaria - disciplinato dall’ordinamento italiano dall’art. 49 d.lg. n. 163 del 2006, ha portata generale ed è finalizzato a consentire alle imprese singole, consorziate o riunite, che intendono partecipare a una gara di poter soddisfare i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione s.o.a., avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione s.o.a. di altro soggetto ed è applicabile, ai sensi del successivo art. 50, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture; pertanto, in ogni caso, e a prescindere da espressa disposizione del bando, alle imprese che intendono concorrere a una gara di appalto e sono carenti dei requisiti, è consentito di soddisfare tali requisiti con l’ausilio dell’avvalimento e la sola condizione è quella di permettere all’amministrazione di verificare che il candidato offerente disponga delle capacità richieste per l’esecuzione dell’appalto.”.
L’avvalimento, costituente ormai istituto di portata generale, consente di superare le difficoltà frapposte dalla interessata al conseguimento della doppia certificazione.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
Essendo stata riscontrata la legittimità dei provvedimenti gravati, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria azionata dalla ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente Sigma s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia di Barletta Andria Trani, liquidate in complessivi €. 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la ricorrente Sigma s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore di DI.A. s.r.l., liquidate in complessivi €. 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la ricorrente Sigma s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore della Matarrese Service Gestione Distributori Automatici, liquidate in complessivi €. 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:


Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore








L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)