sabato 30 settembre 2017

Whatsapp: Quello che nessuno vi dirà mai...su l'ultimo orario di accesso

DIVAGAZIONI & CURIOSITA'

Oggi vorrei parlare di un argomento di cui non si parla moltissimo o per meglio dire non si parla quasi per nulla,  ma di notevole importanza, che è la privacy di whatsapp ed in particolare di "Quelli che… nascondono l’ultimo accesso su Whatsapp". 
Vi invito a cliccare sul link sopra per leggere la pagina per poi a tornate qui. Sono certo che molti di voi, dopo aver letto quanto andrò a scrivere in appresso, saranno colti di sorpresa, molto di sorpresa, quindi sedetevi comodamente sul divano e prendete aria.

E' opinione diffusa  che nascondere lo stato "on-line" di whatsapp equivalga a mettersi a riparo dal collega, dall'amico, dalla moglie, dall'amante, e perchè no da proprio datore di lavoro ecc. dalla fatidica domanda:  «Ti connetti a Whatsapp di continuo e non rispondi al messaggio che ti ho mandato? Perché? 
Purtroppo non è come pensate e non potete trincerarvi dietro questa apparente tutela della privacy perchè al di là del fatto che ognuno nella vita è libero di far quel che vuole (ci mancherebbe altro), c'è da dire, che la consapevolezza che le cose non stanno esattamente cosi'  ci aiuta a capire, che il gioco non vale la candela. Invertarsi quindi scuse inutili della serie: "scusa non ho aperto whatsapp in questi giorni"  potrebbe crearvi dei problemi.
E allora tanto vale essere sinceri e leali con tutti ma  soprattutto con quelle persone che vi sono vicine e che vi vogliono bene.

PENSARE CHE GLI STRUMENTI TECNOLOGICI  CI POSSANO METTERE AL RIPARO ANCHE DALLA BUGIA  DETTA A FIN DI BENE E' UN'OPINIONE DEL TUTTO ERRATA. TUTTO CIO' CHE RIGUARDA L'INFORMATICA E LA TECNOLOGIA NON E' MAI SICURO

 Meglio rispondere che non vi andava di rispondere oppure che eravate impegnate in qualcosa, o qualunque altra cosa che vi gira per la testa (è certamente più facile dire la verità),  ma evitare di dire che non vi siete collegati...
Il rischio è che  possiate "perdere la faccia"  e non solo quella e  che veniate "sgamati".

SIETE AVVISATI!!!
Ma andiamo al nocciolo della questione. Oggi è possibile sapere tutte le volte che avete aperto whatsapp in modalità "on -line" oppure "off line", quando è stata l'ultima volta che avete cambiato la foto del profilo e tanto altro ancora.  Quindi, anche quando non avete nessuna copertura di rete o siete in modalità "aereo" e vi leggete comodamente i messaggi convinti che nessuno possa sapere che abbiate aperto la vosta apk.... sappiate che non è cosi'. Lo stesso gestore se ne guarda bene dal renderlo pubblico.



Per fare questo non occorre necessariamente essere un super esperto informatico  e nemmeno usare strumenti illeciti, ma non vi sto certamente a spiegare come si fa perchè mi rendo conto che questo potrebbe crearvi non pochi problemi  al lavoro o con la persona amica ecc...

Sono consapevole che  quello che vi ho appena detto  può essere una cavolata per chi non deve rendere conto a nessuno,   ma può essere una cosa più seria e una vera e propria "bomba ad orologeria" per  altri che nascondono il proprio stato.

Non oso immaginare, per esempio,  le conseguenze per il lavoratore che  in una ditta ha avuto espresso divieto di uso del cellulare, come  puo' essere l'autista di un autobus di un aereo ecc., se il proprio datore di lavoro venisse a sapere che il telefono personale del dipendente, risultasse, per l'intero turno, connesso al programma di messagistica.....

QUINDI OCCHIO  ;) !!! 

Mario Serio
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giovedì 28 settembre 2017

Il potere di attribuire mansioni superiori spetta solo al datore di lavoro e non occorre consenso

RAL_1945_Orientamenti Applicativi  26/09/2017

In presenza di tutti i requisiti richiesti dall’art.52 del D.Lgs.n.165/2001 e dall’art.8 del CCNL del14.9.2000, è necessario, comunque, anche il consenso del lavoratore stesso?

In ordine a tale problematica, si ritiene utile precisare quanto segue.

Sulla base della disciplina dell’art.52 del D.Lgs.n.165/2001, l’assegnazione del lavoratore a mansioni superiori sembra configurarsi come manifestazione di un potere esercitabile in via unilaterale del datore di lavoro pubblico.

Infatti, sulla base della sua formulazione testuale, il comma 2 del suddetto art.52 del D.Lgs.n.165/2001 si presta ad essere interpretato nel senso di riconoscere a ciascun datore di lavoro pubblico un vero e proprio diritto potestativo in materia di attribuzione di mansioni superiori.

Si tratta di un potere che il legislatore assoggetta solo alla sussistenza delle specifiche condizioni espressamente previste dalla richiamata norma e cioè: a) le obiettive esigenze di servizio; b) l’esigenza di copertura di una vacanza di posto in organico (per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti) oppure quella di provvedere alla sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto.

In coerenza e nel rispetto di tale indicazione legislativa, l’art.3, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, concernente il sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali, ha disposto che: “L’assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa, fino a diversa disciplina contrattuale, è regolata dai commi 2-4 dell’art. 56 del D.Lgs.n.29 del 1993 come modificato dal D.Lgs.n.80 del 1998 (il riferimento deve essere inteso all’attuale art.52 del D.lgs.n.165/2001).

L’art.8 del CCNL del 14.9.2000, poi, disciplina in modo specifico e dettagliato la materia delle mansioni superiori, dando attuazione diretta alle previsioni sia dell’art.52 del D.lgs.n.165/2001 che dell’art.3, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 e senza disporre, rispetto a quelli legali, alcun ulteriore limite o vincolo in materia al potere modificativo del datore di lavoro pubblico.

Ad ulteriore conferma dell’unilateralità del potere modificativo di cui si tratta, infine, si può evidenziare che la complessiva regolamentazione dell’assegnazione a mansioni superiori del dipendente, di fonte sia legislativa che contrattuale, pure essendo articolata e particolareggiata, non richiede mai formalmente ed espressamente il preventivo consenso del dipendente stesso.

Per completezza, informativa, comunque, si deve anche evidenziare che, con riferimento al mondo del lavoro privato, la Corte di Cassazione, in presenza di particolari fattispecie, si è pronunciata nel senso della ammissibilità del rifiuto del lavoratore di espletare mansioni superiori a quelle della qualifica di inquadramento (ad es. Cass. 12 febbraio 2008, n. 3304; Cass. 19 luglio 2013, n. 17713; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20222). 
ARAN

mercoledì 27 settembre 2017

Se conosci la strada e ti ficchi dentro a una buca non puoi chiedere il risarcimento...


I FATTI

Una signora cade in una buca di una strada in cattivo stato di manutenzione mentre passeggia il proprio cane di notte e ricorre alle vie legali per ottenere il risarcimento dei danni  da parte dell''Ente proprietario della strada (Comune).

Il Tribunale della Corte d'Appello ritiene però che la Sig.ra sia stata "imprudente" nel passeggiare il cane con il buio, ben consapevole del fatto che la strada presentava delle insidie che la stessa doveva conoscere a menadito  visto che abitava nelle immediate vicinanze e che la percorreva  tutti i giorni.

La Sig.ra ricorre in cassazione eccependo la violazione dell'art. 2051 cod. civ. e l'omesso esame di un fatto decisivo

LA SENTENZA

La Cassazione, Sez. SESTA CIVILE, con Ordinanza n.22419 del 26/09/2017,dichiara inammissibile il ricorso ponendo a carico della ricorrente tutte le spese, in quanto "l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo".

Nel caso di specie, pertanto, a giudizio della Corte, la condotta  della ricorrente è risultata idonea a interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. 

In parole povere, l'ordinaria diligenza avrebbe dovuto sconsigliare alla ricorrente di uscire di notte (della serie chi te l'ha fatto fare?).

Ci si astiene da fare ulteriori commenti....ma una domanda sorge sontanea:
"L'automobilista che ogni giorno si reca al lavoro e percorre una strada che è un colabrodo, pergiunta non  segnalata  con idonea catellonistica e quant'altro, deve dotarsi di un apk sul cellulare che gli ricorda il percorso o deve usare una mappa con le buche tutte segnate  tipo  battaglia navale?

Mario Serio
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Autotrasporto: Non più obbligatorio il modulo delle assenze dell'autista

CIRCOLARE MINISTERO TRASPORTI 5933 1° SETTEMBRE 2016 ABOLIZIONE OBBLIGO MODULO ASSENZE AUTISTA

La circolare 5933/2016 diffusa il 1° settembre 2016 dal ministero dell'Interno chiarisce che sono abrogate le sanzioni per le imprese di autotrasporto che non tengono a bordo del camion il modulo delle assenze dell'autista.

La circolare spiega l'applicazione del Regolamento UE 165/2014 che, all'articolo 34, afferma che gli Stati membri non possono imporre ai conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo. In seguito, la Commissione Europea ha diffuso, nella Commission Clarification numero 7, alcuni chiarimenti su tale Regolamento: l'uso del modulo di controllo viene concesso, anzi consigliato, ma non è più obbligatorio e quindi la sua mancanza non può prevedere sanzioni.
In seguito a queste innovazioni comunitarie, il ministero dell'Interno precisa che che la redazione del modulo di controllo previsto dall'articolo 9 del Decreto legislativo numero 144/2008 non è più obbligatoria dopo l'entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento UE/165/2014. "Con la presente circolare si ribadisce, pertanto, l'inapplicabilità delle sanzioni già previste dall'art. 9, commi 4 e 5, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, ferma restando la facoltà dell'impresa di trasporto di redigere il modulo in esame, da esibire in sede di controllo in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell'arco dei ventotto giorni".

http://www.trasportoeuropa.it

Mezzi Pesanti:Aurorizzazioni per la circolazione in deroga

Nelle more della registrazione e pubblicazione su Gazzetta Ufficiale si rende noto che è stato emanato il Decreto Ministeriale 20 settembre 2017, n. 434, ad Integrazione dell’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 439 del 13/12/2016, relativo alle condizioni e modalità di rilascio delle autorizzazioni prefettizie per la circolazione in deroga ai divieti domenicali e prefettizi dei mezzi pesanti.

Allegati
DM 434 - integraz. calendario circolaz, veicoli pesanti 2017.pdf
 
  26/09/2017 MIT

lunedì 25 settembre 2017

La mancata consegna del verbale contestato non incide sulla legittimità del procedimento sanzionatorio

Nel caso di contestazione immediata della violazione, il verbale si condidera ugualmente notificato qualora l'autore dell'illecito amministrativo deliberatamente decida di non attendere la stesura dello stesso, "analogamente a quanto deve opinarsi per la diversa ipotesi in cui il trasgressore esplicitamente rifiuti di ricevere copia del verbale".

Cassazione, Sez. SESTA CIVILE, Ordinanza n.21387 del 15/09/2017,udienza del 16/06/2017

Il Carabiniere sbarra a penna nel verbale prestampato il termine di 60 gg., indicando 30 gg. per ricorrere al Prefetto, ma non basta a farlo annullare

I FATTI

Una signora viene sanzionata dai Carabinieri per violazione dell'articolo 184, commi primo e ottavo, d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
 
La stessa dopo essersi opposta al GdP, che ha rigettato il ricorso, si vede respingere l'appello anche dal Tribunale, per cui propone ricorso in Cassazione intimando la Prefettura che non si costituisce.

I motivi del ricorso sono riconducibili al fatto che, a suo dire, quella correzione apposta nel verbale avrebbe leso il suo diritto di difesa ( violazione e falsa applicazione degli articoli 203 e 204 bis CdS, dell'articolo 383 reg. esec. CdS e dell'articolo 2699 c.c.,.)

LA SENTENZA
La Cassazione, Sez. SESTA CIVILE, con Ordinanza n. 21377 del 15/09/2017, conferma quanto precedentemente stabilito dal Tribunale, avendo lo stesso, già operato una valutazione fattuale in ordine alla idoneità o meno del verbale di contestazione e dichiara inammissibile il ricorso e il non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Mario Serio
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domenica 24 settembre 2017

La spesa per la previdenza integrativa di cui all’art. 208 non rientra nel vincolo del trattamento accessorio

Il Sindaco di un comune  Veneto, il 18 luglio 2017, inoltra  una richiesta di parere alla Corte dei Conti della Regione Veneto.   "Tale richiesta verte sulla esclusione (o meno) dal tetto di spesa previsto dall’art. 1, comma 236, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016), dall’ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, compreso quello di livello dirigenziale, della “spesa per la previdenza integrativa della Polizia Municipale”, richiamando, all’uopo, due pronunciamenti della Corte dei conti e, segnatamente, la deliberazione di questa Sezione n. 203/2013/PAR e quella della Sezione delle Autonomie n. 7/SEZAUT/2017/QMIG, paventando una sorta di contrasto tra le stesse nella interpretazione della portata ed estensione del summenzionato vincolo di spesa".  

La CORTE DEI CONTI, SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO, con Deliberazione n. 503/2017/PAR, del 19 settembre u.s., depositata il giorno successivo, conferma l’esclusione dal vincolo di spesa (1) affermata nella deliberazione n. 203/2013 chiarendo, anche,  che  le questione affrontate nelle due deliberazione sopra citate  riguardano due diverse argomentazioni.

Mario Serio
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(1)" fondata sulla considerazione che la spesa per la previdenza integrativa di cui all’art. 208 non è una componente del trattamento economico, né fondamentale né accessorio e, come tale, non rientra nell’ambito di operatività del vincolo medesimo, avente ad oggetto esclusivamente l’ammontare complessivo del trattamento accessorio. Ciò in quanto le risorse impiegate per la realizzazione della finalità previdenziale di cui all’art. 208 del CdS, pur rientrando nella spesa per il personale, non hanno natura retributiva, bensì “contributivo-previdenziale"

Il Comune di Milano incappa nuovamente nei termini di notifica dei verbali C.d.S.? No non ci credo...


Non sappiamo quanto ci sia di vero in questa vicenda denunciata dal capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi, ma se fosse vero quanto riportato in questi giorni dai quotidiani nazionali potrebbe essere un'altra dura batosta per il Comune di Milano ed in particolare per i colleghi "ghisa", dopo quella subita recentemente per una vicenda quasi analoga (1).
Questa volta  il rischio non è soltanto l'annullamento dei verbali  ma, ad avviso dello scrivente, si ci rimetterebbe anche "la faccia" (quella  di tutta la P.L. Italiana): "Errare humanum est, perseverare autem diabolicu". Perciò, bisognerà sentire le due campane prima di emettere qualsiasi "sentenza" e non mi riferisco, in questo caso, necessariamente ad un'aula di tribunale.

Ad essere incriminati sarebbero centinaia di verbali arrivati fuori termine relativi alla mancata comunicazione dei dati del conducente.

In pratica trattasi della seconda violazione, che scaturisce da una violazione che comporta la decurtazione dei punti, quando non si conoscono i dati del conducente (come per esempio un semplice sosta effettuata nel posto riservato agli invalidi non avendo titolo).

Nel contestare la violazione si invita il proprietario o soggetto solidale indicato dall'art. 196 del codice a fornire i dati della patente, entro 60 gg., pena la notifica di un secondo verbale, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2, quarto periodo, del codice, che chiaramente non può decorrere dal momento della prima infrazione, ma dal 61° giorno della notifica della primo verbale. (riprendendo l'es. di prima, la violazione non è la sosta ma la mancata comunicazione).
Per dirla breve: o il soggetto solidale nel termine di 60 giorni  dal 1° verbale fa la comunicazione al Comando di Polizia,  rendendo noto l'autore dell'infrazione ed i relativi dati della patente (dando corso, quindi, alla decurtazione dei punti sulla patente) o si becca un 2° verbale, pari a una somma da euro 286, che naturalmente deve essere notificato dal Comando entro 90 gg dalla scadenza dei 60 gg previsti per la comunicazione. Unica eccezione è che il soggetto faccia la comunicazione entro i termini  ma che la stessa sia incompleta. In quel caso i termini per la notificazione partono subito dopo.

Si ritiene che un comando di Polizia Locale come quello di Milano, considerato da molti, compreso il sottoscritto, uno dei migliori in Italia in termini di efficienza e professionalità, non possa non conoscere i termini di notifica di un verbale ed incappare per la seconda volta in un errore cosi grossolano.

Seguiremo i sviluppi della questione.
Allego, sotto,  link dell'articolo

Mario Serio

(1) con sentenza n. 1267 del 07 giugno 2017 del il TAR Lombardia ordinava al Comune di Milano di modificare i verbali di contestazione delle sanzioni al codice della strada, entro un termine di 90 giorni, e nella fattispecie, di eliminare la frase in cui si afferma che i 90 giorni entro i quali il verbale può essere notificato partono non dalla data dell’infrazione, ma da quella in cui l'agente di Polizia ne esamina l’eventuale documentazione fotografica).
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Multe, le notifiche sono fuorilegge: "Centinaia di sanzioni annullabili"
Nel mirino i verbali per omessa comunicazione dei dati della patente
di MASSIMILIANO MINGOIA (Il Giorno)

sabato 23 settembre 2017

Il ricorso al verbale C.d.S. non puo' essere fatto al Presidente della Repubblica per il principio di "specialità"

Parere Consiglio di Stato n. 1987 del 18 /09/2017


Numero 01987/2017 e data 18/09/2017 Spedizione



REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 febbraio 2017


NUMERO AFFARE 00094/2015

OGGETTO:

Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Simona Geminiani, contro Comune di Roma, U.T.G. - Prefettura di Roma, avverso violazione codice della strada;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Adolfo Metro;


Premesso:

La prefettura di Roma, con provvedimento notificato il 31/1/11, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente avverso il verbale di accertamento per violazione di norme del codice della strada n. 13100357861 del 15/2/10, perché proveniente da soggetto non legittimato.

Avverso la decisione del prefetto, la ricorrente ha proposto ricorso straordinario al capo dello Stato sostenendo la sua legittimazione e, nel merito, l’illegittimità dell’accertamento.

Considerato:

il Codice della strada in vigore dal 1° gennaio 1993, prevedeva che il verbale per violazione delle disposizioni sulla viabilità fosse impugnato, prioritariamente, dinanzi al prefetto competente e, qualora il ricorso fosse stato rigettato, l’ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto poteva essere impugnata dinanzi al giudice di pace.

A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 255 e 311 del 1994, poi recepite con D.L. n. 151/03 convertito nella L. n. 214/03, che ha introdotto l’art. 204 bis, e stata disposta la procedibilità immediata dell’opposizione al verbale anche dinanzi al giudice di pace.

L’altra alternativa che il codice ha continuato ad offrire al cittadino per impugnare un verbale ritenuto illegittimo è costituita dal ricorso al prefetto previsto dall’art. 203 del C.d.s.; avverso la decisione del prefetto può essere proposta opposizione al giudice di pace, ai sensi del successivo art. 205.

L’impugnazione del provvedimento con ricorso al prefetto oppure con ricorso in sede giurisdizionale, ha delineato un procedimento caratterizzato da un’accentuata specialità e dall’attribuzione del potere, al giudice ordinario, di determinare nel merito ed in via definitiva l’importo della sanzione; da ultimo, tale specialità del procedimento risulta dagli artt. 6 e 7 del d lgs. n. 150/11, richiamati dagli artt. 204 e 205 bis del C.d.s. che rinvia, per quanto concerne l’impugnazione del provvedimento prefettizio, allo speciale rito disposto dall’art. 205 del C.d.s. e dall’art. 6 del d.lgs. n. 150/11, ossia, al procedimento dinanzi al giudice di pace.
La giurisdizione esclusiva del giudice ordinario sussiste, quindi, anche nel caso di impugnazione del provvedimento del prefetto adottato sul ricorso proposto ai sensi degli artt. 203 e 204 del C.d.s., e ciò anche se le censure sono rivolte esclusivamente a motivi inerenti al procedimento amministrativo svoltosi innanzi al prefetto, ossia a motivi di legittimità; ciò in considerazione della espressa previsione normativa, giustificata dall’esigenza di attribuire la risoluzione definitiva delle controversie ad un unico giudice (in tal senso, cfr. C.S., pareri n. 4364/13, 3177/15, 1854/16, 1857/16).

Da ciò, l’inammissibilità del presente ricorso straordinario ammesso “unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa”.

Attesa l’errata indicazione, nell’atto del prefetto, dei rimedi giurisdizionali esperibili nei confronti dell’atto impugnato, il ministero competente potrà valutare la possibilità di rimettere in termini la ricorrente.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba ritenersi inammissibile.


L'ESTENSORE
Adolfo Metro
 IL PRESIDENTE
 Raffaele Carboni



IL SEGRETARIO
Luisa Calderone

Se sai chi sono (perchè mi conosci) e rifiuto di darti i documenti non c'è reato, ai sensi del 651 c.p.


I FATTI
Una signora si rifiuta di fornire il proprio documento d'identità ai Carabinieri che la conoscevano personalmente. 
E' quanto emerge a seguito delle dichiarazioni rese dai pubblici ufficiali.
La stessa, denunciata ai sensi dell'art. 651 del C.P. e condannata dal Giudice Monocratico propone ricorso in Cassazione adducendo che:

  • " non rientra nella condotta prevista da tale norma la mancata consegna dei documenti d'identità;
  • " l'obbligo di fornire indicazioni sulla propria identità personale, contemplato dalla suddetta norma, non si estende all'esibizione dei documenti d'identità, essendo previsto uno specifico obbligo di documentare la propria identità solo nelle ipotesi di persone pericolose o sospette, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, T.U.L.P.S. e del relativo regolamento, il cui rifiuto è sanzionato dall'art. 4 T.U.L.P.S. e art. 294del regolamento"

LA SENTENZA

Gli ermellini della Sez. PRIMA PENALE, con Sentenza n.42808 del 19/09/2017 , udienza del 22/06/2017, non possono non dare ragione all'imputata, annullando la sentenza impugnata, in quanto, da consolidata giurisprudenza, "l'elemento materiale del reato previsto dall'art. 651 cod. pen. consiste nel rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e non nella mancata esibizione di un documento condotta che costituisce, invece, violazione dell'art. 4, comma 2, T.U.L.P.S. e art. 294 del relativo regolamento, ove ne ricorrano le altre condizioni di persona pericolosa o sospetta, in alcun modo emergenti né nella imputazione né nella sentenza di condanna (Sez. 6, n. 34 del 18/10/1995, dep. 4/1/1996, Cozzella, Rv. 203852; Sez. 6, n. 14211 del 12/3/2009 Trovato, Rv. 243317; Sez. 1, n. 10676 del 24/2/2005, Albanese, Rv. 231125)."
Mario Serio
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Cosa dice il Codice Penale

Dispositivo dell'art. 651 Codice Penale (tratto da brocardi.it)

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni (1), rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali (2) (3) , è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro.
Note
(1) La richiesta deve essere legittima e deve al contempo provenire da un pubblico ufficiale, qualifica riconosciuta anche al controllore o al capotreno rispetto al controllo dei titoli di viaggio.
(2) Si tratta di un reato omissivo proprio che difatti si sostanzia in un'attività di inerzia nei riguardi della richiesta di identificazione mossa dall'autorità di polizia.
(3) E' sufficiente ai fini dell'integrazione della norma in esame che il soggetto declini le proprie generalità, non essendo richiesto che fornisca i documenti attestanti la propria identità personale.
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Sicurezza: non solo ordine pubblico, ma anche urbanistica equilibrata e integrazione

 Minniti, in audizione alla Camera, presenta il suo modello di sicurezza per le periferie, da gestire con la massima collaborazione istituzionale

​La sicurezza non può essere garantita solo mantenendo l’ordine pubblico. Occorre invece attuare più politiche che riguardano, ad esempio, il decoro delle città e l’integrazione sociale. Il ministro dell'Interno Marco Minniti ha espresso il suo concetto di sicurezza, davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, nel corso dell’audizione che si è svolta questa mattina a Palazzo San Macuto.
 
«L'idea della sicurezza che mi appartiene – ha spiegato il ministro Minniti - non è soltanto ordine pubblico. E quindi garantire la sicurezza del territorio significa utilizzare, e praticare, più politiche. Per garantire la sicurezza di una piazza è importante che sia presidiata dalle forze di polizia, ma è altrettanto importante che quella piazza sia illuminata, che sia dentro ad un sistema di sviluppo urbanistico equilibrato, e che quella piazza sia al centro anche di un progetto di integrazione sociale. Tutte queste cose non le può fare, da solo, il ministero dell'Interno».
Non si lavora per la «percezione» della sicurezza, ma per «sentirsi» in sicurezza. Un lavoro che può essere fatto sia fornendo sostegno legale, ad esempio con il decreto “periferie sicure”, sia attraverso «una cooperazione istituzionale rafforzata», nazionale e locale, con il coinvolgimento cioè di regioni e comuni che devono garantire politiche di inclusione sociale e sviluppo urbano.
Il ministro Minniti è poi intervenuto sui vari aspetti che riguardano la sicurezza.

Sicurezza delle periferie

​Le operazioni “periferie sicure” e “città sicure” hanno «cercato in questi mesi di mettere al
centro la sicurezza delle città» all’interno di un quadro in cui, ha detto Minniti, «abbiamo
sviluppato e svilupperemo gli strumenti che il decreto sicurezza ci consente, come l'uso delle nuove tecnologie». La diffusione dei sistemi di videosorveglianza, infatti, comincia ad avere un certo successo, come mostrano alcune operazioni sperimentali eseguite a Napoli. «Intendiamo estenderle in maniera molto significativa», ha dichiarato Minniti, naturalmente sempre d'intesa con i sindaci. «È una nostra priorità».
L’operazione “periferie sicure” che ha coinvolto 12.000 agenti, partita a maggio e suddivisa in fasi, ha già permesso di controllare 55.000 persone e 10.000 veicoli, di arrestare 327 persone, di denunciarne 849 e di sottoporne 123 a misure di prevenzione, oltre a consentire il sequestro di 57 auto.
L'operazione “città sicure” ha visto l'impiego di 3.600 agenti, con 1.300 posti di controllo, 13.000 persone identificate e 50 arrestate.
«Stiamo lavorando a tappe forzate all'attuazione del decreto sulla sicurezza urbana - ha spiegato Minniti - e alla chiusura delle linee guida, quelle per la  promozione della sicurezza integrata e quelle per l'attuazione dei patti per la sicurezza urbana sono già pronte. Devono passare all'esame rispettivamente della Conferenza unificata e della Conferenza Stato città».
In particolare, il ministro Minniti ha fatto riferimento a tre realtà sul territorio molto difficili: Manfredonia, San Ferdinando e Castel Volturno. Per questi luoghi, divenuti centri di illegalità,  stanno lavorando tre commissari. L’impegno è quello di arrivare a una riconversione del territorio con processi coordinati di contrasto al caporalato e all’illegalità, con nuove tendopoli che superino il degrado fornendo una sistemazione più dignitosa anche ai lavoratori.

Controllo del territorio

​«La cooperazione fra le forze di polizia nazionali e quelle locali è un elemento cruciale per il controllo del territorio», ha affermato Minniti. «Abbiamo molto sensibilizzato i prefetti, perché nel rapporto con i sindaci e nel rapporto con i comitati provinciali e metropolitani per la sicurezza pubblica, si ragionasse insieme per avere misure di controllo del territorio che fossero compatibili con la vivibilità delle città».
L'Italia ha due forze di polizia a competenza generale: la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri. Il controllo del territorio può migliorare con il massimo livello di complementarietà tra le varie forze di polizia, anche se «non si può mai raggiungere una complementarietà assoluta». La direttiva firmata a Ferragosto dal ministro va proprio in questa direzione: rafforza la cooperazione e tende al massimo la complementarietà sul territorio.

Antiterrorismo

Anche di fronte alle minacce terroristiche è importante il rafforzamento del controllo del territorio. Il ministro Minniti ha fatto riferimento al caso di Anis Amri, a titolo di esempio, che è stato «neutralizzato a Sesto San Giovanni da una normale pattuglia di polizia di Stato, impegnata in un'operazione di controllo del territorio».
«Siamo in una fase quasi conclusiva dell'estate, abbiamo affrontato flussi turistici particolarmente importanti e tuttavia lo abbiamo fatto con misure sulla sicurezza rilevanti».
«Al 12 settembre - ha riferito Minniti - sono stati emanati più di 700 ordini di allontanamento, come previsti dalla legge, cui sono poi conseguiti 80 daspo urbani. La maggior parte dei quali hanno riguardato due grandi città, Napoli e Palermo».

Accoglienza e integrazione degli stranieri

Per garantire la sicurezza nel Paese, occorre anche capacità di integrazione. «Anche se i numeri non sono ancora sufficienti», il ministro Minniti crede nella strategia dell’accoglienza diffusa, con la realizzazione di progetti Sprar nei comuni. La distribuzione diffusa degli stranieri, infatti, a piccoli numeri, consente «processi più solidi di integrazione e garantisce sia i diritti di chi accoglie sia i diritti di chi viene accolto». Ma lo Sprar si fonda sulla volontarietà. «Non esiste – ha precisato il ministro dell'Interno - una misura legislativa o uno strumento impositivo per obbligare i comuni ad accogliere». Per questo, sono stati pensati strumenti premiali da incentivo ai comuni, come lo sblocco del turnover e delle assunzioni per la polizia locale.
Minniti intende arrivare al «progressivo superamento dei grandi centri di accoglienza», «luoghi non particolarmente favorevoli per l'integrazione», e «governare» il fenomeno dei flussi migratori, piuttosto che «inseguirlo» con soluzioni emergenziali.
«Sicurezza – ha precisato - vuol dire anche capacità di integrazione».

Patto con le comunità musulmane in Italia

«È un tassello fondamentale delle politiche di sicurezza nel nostro Paese» e, ha riferito Minniti, «sta funzionando». Tra i punti più importanti, la possibilità di conoscere i nominativi degli imam in Italia e la predisposizione di un piano per la loro formazione nelle nostre università. «È importante – ha sottolineato Minniti ricordando l’attentato a Barcellona - evitare che ci possano essere imam “fai da te”». Il patto prevede, inoltre, che le moschee siano considerate luoghi pubblici, sempre aperti al pubblico, che il sermone venga fatto in italiano e che in caso di costruzione di una nuova moschea, siano rese note le fonti di finanziamento interne e internazionali.
Il valore del Patto, ha sottolineato il ministro, è che non c’è stata alcuna imposizione di legge, e non sarebbe stato possibile, ma è il frutto di un accordo con le maggiori comunità religiose.

Flussi migratori

«Solo con gli interventi sui punti di partenza e transito, non soltanto su quelli di arrivo», è possibile governare i flussi migratori, ha dichiarato il ministro Minniti ricordando gli accordi con i Paesi africani.
La Libia, che non ha mai firmato la convenzione di Ginevra e che rappresenta il luogo di transito per il 97% degli stranieri, sta ora permettendo all'Unhcr di intervenire sul suo territorio. Fatto mai accaduto negli ultimi 66 anni. L’organismo ha potuto visitare 27 dei 29 centri di accoglienza in Libia e di individuare un migliaio di persone più fragili e degne di protezione internazionale. Anche l’Organizzazione mondiale dell’immigrazione (Oim) è stata libera di intervenire avviando 7.300 rimpatri assistiti. L’Oim prevede di arrivare a 15.000/20.000 entro l’anno.
«Questo per me – ha affermato Minniti - è un passo in avanti nel rispetto dei diritti umani delle persone più fragili».
Il ministro Minniti ha anche rivendicato il valore del Codice di regolamentazione per le Ong che, firmato da 5 organizzazioni non governative sulle 8 complessive che operano nel Mediterraneo, ha contribuito a tutelare le organizzazioni, fermando accuse generalizzate sul loro lavoro.

La criminalità

​«Abbiamo un quadro dell'andamento della delittuosità a carattere nazionale che è caratterizzato da significative diminuzioni. I dati sono abbastanza evidenti. Diminuiscono in maniera significativa le rapine in banca, le rapine in uffici postali, l'usura, l'estorsione, la ricettazione, i furti in abitazione e le rapine in abitazione. Aumentano, invece, gli incendi e i danneggiamenti in seguito ad incendi".
Rispetto al contrasto a quest’ultimo fenomeno, il ministro ha riferito di aver chiesto alle forze di polizia di rafforzare l'attività e che l'Arma dei Carabinieri, su repressione e prevenzione, ha prodotto significativi risultati.
Dalla criminalità degli adulti e dal loro egoismo, ha aggiunto Minniti, dobbiamo difendere i minori, pensando a combattere il fenomeno dell’abbandono scolastico. Il ministro si è mostrato «particolarmente intransigente» sulla questione, poiché considera «l’obbligo scolastico il primo presupposto di civiltà».

Occupazioni e sgomberi

Occorre «un monitoraggio permanente», ha detto Minniti, e in caso di eventuali nuove occupazioni, queste vanno risolte in tempi rapidi per evitare che situazioni di illegalità si consolidino nel tempo rendendo più complicati gli interventi.
La direttiva sugli sgomberi, emanata ad agosto dal ministro, «tiene insieme il principio della legalità, irrinunciabile, con quello dell'umanità, per i soggetti più fragili» a cui bisogna trovare una soluzione alternativa.
Per superare il fenomeno dell'occupazione abusiva, anche dei luoghi pubblici, Minniti auspica buoni risultati dalla costituzione di una cabina di regia tra ministero dell'Interno, regioni e Anci e dal censimento dei beni dello Stato e di quelli inutilizzati dei Comuni.

Roghi tossici

Il messaggio del ministro dell’Interno è «tolleranza zero» sul fenomeno «perché impatta sulla vita e sulla salute dei cittadini ed è il punto terminale di una catena criminale che va
spezzata e sconfitta». Minniti pensa a misure di carattere straordinario per migliorare il controllo del territorio, sempre d'intesa con i comuni, attraverso la cooperazione tra forze di polizia nazionali e locali, «valutando realtà per realtà», perfino facendo intervenire l’esercito, se necessario.
I roghi tossici riguardano soprattutto: Roma, dove è stato attivato già un tavolo apposito; Napoli e il quartiere Scampia, su cui c’è una vigilanza h24; Torino, dove c’è un’attenzione particolare al fenomeno; infine, in misura minore, la città di Milano.
«L’importante – ha detto – è agire con tempestività e con fermezza».

Ostia

Il commissariamento al municipio di Ostia, deciso dopo l'inchiesta su mafia capitale, è durato il massimo consentito, ha detto Minniti. «Il municipio di Ostia – ha ricordato - è stato sciolto e commissariato; il commissariamento è stato prolungato fino al massimo limite consentito dalla legge, per 24 mesi, poi si torna al corpo elettorale». Il ministro, infatti, ha fissato per domenica 5 novembre la data di svolgimento delle consultazioni per le elezioni.

 http://www.interno.gov.it/i

venerdì 22 settembre 2017

Guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di droghe. A Torino il primo tariffario

 Prospetti possibili patteggiamenti

La Procura della Repubblica di Torino al fine di assicurare la trattazione omogenea dei procedimenti di competenza della Sezione Affari Semplici e di incentivarne la definizione attraverso l'utilizzo di riti alternativi ed in particolare di quello di cui all'art.444 c.p.p. ha deciso di mettere a disposizione degli avvocati attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Ufficio una griglia di proposte di applicazione pena accettabili dall'Ufficio (fatti salvi possibili ed eventuali casi particolari).
La griglia riguarda per il momento tutte le possibili violazioni al codice della strada di competenza della Sezione Affari Semplici ed è composta da singole schede.
Ogni scheda, differenziata a seconda della fattispecie normativa specificamente individuata e delle possibili circostanze sussistenti o applicabili indica: l'imputazione "tipo", la pena richiesta con il decreto penale di condanna, il calcolo per l'eventuale richiesta di applicazione pena su accordo delle parti, sia per l'ipotesi che la proposta venga formulata prima della notifica del decreto di citazione a giudizio sia per l'ipotesi che la proposta venga formulata dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio.
Poiché si è ritenuto non possibile accedere a proposte di patteggiamento che prevedano una concessione indiscriminata delle circostanze attenuanti generiche, sono stati indicati per ogni ipotesi di reato possibili computi di pena con diverse previsioni di attenuanti con la seguente precisazione: che l'Ufficio presterà il proprio consenso a proposte di applicazione pena che prevedano la concessione di circostanze attenuanti generiche con giudizio di bilanciamento di prevalenza solo in caso di imputati incensurati o con precedenti penali trascurabili (sanzioni pecuniarie, fatti risalenti nel tempo, reati non piu' previsti come tali), con giudizio di equivalenza in caso di imputati con precedenti penali recenti, senza riconoscimento di circostanze attenuanti generiche ogni qualvolta i precedenti siano gravi o plurimi e ravvicinati nel tempo o riguardino reati commessi con violazione alle norme codice della strada. Qualora la contestazione non preveda la contestazione di circostanze aggravanti il riconoscimento della circostanze attenuanti generiche otterrà il consenso dell'Ufficio solamente per gli imputati incensurati o con precedenti penali trascurabili.

(tratto dal sito della Procura della Repubblica di Torino)



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Veicoli alimentati a GPL o CNG: Cosa occorre per la revisione

Registro Ufficiale n° 42715 del 11 agosto 2017 - Veicoli alimentati a GPL o CNG
Giovedì 21 Settembre 2017
MIT

giovedì 21 settembre 2017

La malattia del sangue non è più invalidante per la patente

C.d.S .:Soppressa la lettera "G" dell'appendice II dell' art. 320  del D.P.R, 495/92
 
Regolamento recante modifica all'Appendice II al Titolo IV - Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneita' psicofisica per il conseguimento e la conferma di validita' della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue. (17G00152)
(GU n.221 del 21-9-2017)

Vigente al: 6-10-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che prevede l'adozione di norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il Nuovo codice della strada, e, in particolare, l'articolo 116 concernente la patente di guida, nonche' l'articolo 119 riguardante i requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente stessa;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti le patenti di guida e, in particolare, l'Allegato III, che stabilisce i requisiti di idoneita' fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e, in particolare, l'articolo 319 concernente i requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validita' della patente di guida, nonche' l'articolo 320, relativo alle malattie ed affezioni invalidanti riportate nell'appendice II, per le quali si esclude la possibilita' di rilascio del certificato di idoneita' alla guida;

Considerata la necessita' di apportare modifiche alla appendice II dell'articolo 320 citato, in considerazione del progresso scientifico intervenuto sui nuovi strumenti di diagnosi e sulle nuove terapie per la cura delle malattie del sangue;
Visto il parere favorevole del Ministero della salute; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'8 marzo 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a il seguente regolamento: 
Art. 1 
Modifiche all'Appendice II - Art. 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 
 
1. All'Appendice II - Art. 320, Titolo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera G e' soppressa. 
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Dato a Roma, addi' 10 luglio 2017 
 
MATTARELLA 
 
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
 Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3777 

------------------------------------------------------------------------------
Art. 320.
(Art. 119, CdS)
Malattie invalidanti.
1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida.


Appendice II

Art. 320
(
Malattie invalidanti)
G. Malattie del sangue.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale, la quale potrà avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.

Le spese di notifica non fanno parte della sanzione amministrativa

L'articolo di "automoto" è di quelli tosti, fatto bene e con dovizia di particolari...(peccato, manca solo lo spunto giuridico  che riconduce alla norma, ma quello, non possiamo certamente chiederlo ad un giornalista che si limita solo a raccontare i fatti).
Per questo lo ripropongo (anche solo parzialmente con link alla pagina ) perchè potrebbe creare il "precedente giuridico".
La battaglia giuridica riguarda le spese di notificazione che fanno parte integrante al verbale e che non sono state pagate dal trasgressore.
Sull'argomento ci sarebbe davvero tanto da dire ma per oggi mi limito solo a riportare la notizia

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Multe, importante sentenza a Milano: le spese di notifica non fanno parte della sanzione amministrativa
19 settembre 2017 -
Il Giudice di Pace dà ragione ad Automoto.it contro il Comune di Milano e con una sentenza perentoria mette fine a un’arbitraria interpretazione del Codice della Strada che considerava le spese di notifica come parte integrante della sanzione




mercoledì 20 settembre 2017

A breve Pos obbligatorio per professionisti, artigiani & commercianti


Il via libera è stato dato dal governo che ha approvato, in via preliminare, il 15 settembre scorso, uno "Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (458)".

l testo del provvedimento che introduce le sanzioni pecuniarie sarà sottoposto ai pareri delle competenti commissioni di Camera e Senato, per poi ritornare in Consiglio dei ministri per il varo definitivo. Solo dopo il DLgs potrà essere pubblicato in Gazzetta.

Ad essere esclusi dal provvedimento sarebbero soltanto alcune categorie di  commercianti come per es. tabaccai e benzinai, ma ancora il condizionale è d'obbligo e "il sole 24 ore" di oggi parla anche di "alcune categorie di professionisti che operano all'interno di uno studio associato"

Insomma, siamo in Italia e si cerca sempre di uscire dalla finestra dopo essere entrati dalla porta, sempre che non ci sia qualcuno che rimanga fuori dalla porta ancor prima di entrare.

Basterebbe solo dire che l'obbligo sarebbe dovuto scattare dal 1^ gennaio 2016 e che,invece, è rimasto inapplicato per mancanza di decreto attuativo...
Mario Serio
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martedì 19 settembre 2017

Modalita' attuative relative alle attivita' di controllo e sanzioni in materia di pesca marittima

Modalita' attuative relative alle attivita' di controllo  e  sanzioni
in materia di pesca marittima. (17A06365) 
(GU n.219 del 19-9-2017)
Capo I

Sospensione dell'esercizio commerciale, ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 13, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4

 
 
 
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
           delle politiche agricole alimentari e forestali 
 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto il regolamento (CE)  29  settembre  2008,  n.  1005/2008  del
Consiglio  che  istituisce  un  regime  comunitario  per   prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca  illegale,  non  dichiarata  e  non
regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE)  n.
1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94
e (CE) n. 1447/1999; 
  Visto il regolamento  (CE)  20  novembre  2009,  n.  1224/2009  del
Consiglio istitutivo  di  un  regime  di  controllo  comunitario  per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della  pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,
(CE) n. 388/2006,  (CE)  n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che  abroga  i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; 
  Visto l'art. 15 del regolamento (UE) n.  1380/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica
comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE)  n.  1954/2003  e
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i  regolamenti  (CE)  n.
2371/2002 e (CE) n. 639/2004  del  Consiglio,  nonche'  la  decisione
2004/585/CE del Consiglio; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  8  aprile  2011,  n.  404/2011  della
Commissione recante «modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 1224/2009 del Consiglio che  istituisce  un  regime  di  controllo
comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della  politica
comune della pesca»; 
  Vista la legge 4 giugno 2010,  n.  96,  recante  «disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria»; 
  Visto il decreto ministeriale 17  gennaio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017 recante  la  delega  di
attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e  forestali,  per
taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di
Stato on. Giuseppe Castiglione; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante  «Misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca  e  acquacoltura
ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»; 
  Viste le modifiche al decreto legislativo 9  gennaio  2012,  n.  4,
occorse ai sensi dell'art. 39 della legge 28  luglio  2016,  n.  154,
recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni  in  materia  di
semplificazione,  razionalizzazione  e  competitivita'  dei   settori
agricolo e agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di  pesca
illegale»; 
  Visto l'art. 11, commi 5 e 13, del decreto  legislativo  9  gennaio
2012, n. 4, disciplinante la misura sanzionatoria  della  sospensione
dell'esercizio commerciale; 
  Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del  decreto  legislativo  9  gennaio
2012, n. 4, in  materia  di  adempimenti  conseguenti  alla  cattura,
accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo  di  sbarco,
la cui taglia e' inferiore alla taglia minima di riferimento  per  la
conservazione, con particolare riferimento  agli  «obblighi  relativi
alla comunicazione preventiva alla competente autorita' marittima»; 
  Preso  atto  dell'informativa  data  alla  Commissione   consultiva
centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura nella  seduta  del
31 gennaio 2012; 
  Ritenuto opportuno definire  modalita',  termini  e  procedure  per
l'applicazione della predetta misura, alla luce  di  quanto  disposto
dalla citata normativa; 
  Ritenuto necessario definire modalita',  termini  e  procedure  per
l'adempimento dei citati obblighi  di  comunicazione,  alla  luce  di
quanto disposto in particolare dall'art. 10,  comma  5,  del  decreto
legislativo 9 gennaio 2012, n. 4; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente capo definisce modalita', termini  e  procedure  per
l'applicazione  della  sanzione  della   sospensione   dell'esercizio
commerciale, ai sensi  dell'art.  11,  commi  5  e  13,  del  decreto
legislativo n. 4/2012. 
                               Art. 2 
 
 
             Procedimento di applicazione della sanzione 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente  e  salvo
che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui
all'art. 10, commi 2,  lettere  a)  e  b),  3,  4  e  6  del  decreto
legislativo n. 4/2012, nonche' i titolari di esercizi commerciali che
acquistano pescato in violazione delle disposizioni di  cui  all'art.
11, commi 10 e 11, del decreto legislativo n.  4/2012  sono  soggetti
alla sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da  cinque
a dieci giorni lavorativi. 
  2. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 del presente
articolo, gli organi di controllo di  cui  all'art.  22  del  decreto
legislativo n. 4/2012 redigono i relativi verbali di  accertamento  e
contestazione,  indicando  la  prescritta  sanzione   pecuniaria   e,
ricorrendone   i   presupposti,   la   sanzione   della   sospensione
dell'esercizio commerciale,  secondo  quanto  previsto  all'art.  11,
commi 5 o 13, del decreto legislativo n. 4/2012.  I  predetti  organi
trasmettono  copia  dei  relativi  atti  al  capo  del  compartimento
marittimo competente in base  al  luogo  della  commessa  violazione,
secondo le modalita' e termini stabiliti dall'art. 17 della legge  24
novembre 1981, n. 689.
 
DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2012, n. 4
Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. (12G0012) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2012)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2012
......
 Art. 22 Vigilanza e controllo
3. L'attivita' di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonche' l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorita' marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4.
  
  3.  Il  trasgressore  e'  ammesso  al  pagamento   della   sanzione
principale pecuniaria in misura ridotta, entro il termine di sessanta
giorni dalla contestazione immediata o, se questa non  vi  e'  stata,
dalla  notificazione  degli  estremi  della  violazione,   ai   sensi
dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.  Entro  lo  stesso
termine,  il  trasgressore  avvia  la  sospensione  delle   attivita'
commerciali,  previa  comunicazione   preventiva   del   periodo   di
sospensione al capo del compartimento competente. 
  4.  L'interessato,  entro  il  termine  di  trenta   giorni   dalla
contestazione  immediata  o,  se  questa  non  vi  e'  stata,   dalla
notificazione degli estremi della violazione, puo' far  pervenire  al
suddetto  capo  del  compartimento  scritti  difensivi  e  documenti,
nonche' chiedere di essere sentito dal medesimo, ai  sensi  dell'art.
18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  5. Il capo del compartimento competente, sentito l'interessato, ove
questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti
e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di  cui
ai  commi  3  e   4   del   presente   articolo,   ritenuto   fondato
l'accertamento, emette ordinanza ingiunzione motivata  disponendo  la
sanzione  pecuniaria  unitamente  alla   sospensione   dell'esercizio
commerciale, con indicazione del periodo di sospensione. Il capo  del
compartimento competente emette altrimenti provvedimento motivato  di
archiviazione degli  atti.  In  entrambi  i  casi,  il  provvedimento
motivato e' notificato all'interessato nei termini di legge e  ne  e'
trasmessa copia all'ente accertatore. 
  6.  Il  capo  del  compartimento   provvede   a   dare   tempestiva
comunicazione dei provvedimenti di sospensione emessi alla  Direzione
generale della pesca  marittima  e  dell'acquacoltura  ed  al  Centro
controllo nazionale  pesca  del  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di  porto,  per  le  dovute  annotazioni  sul  pertinente
registro, e vigila sulla effettiva ottemperanza agli stessi. 
  7. Per  le  violazioni  accertate  fuori  dal  limite  delle  acque
territoriali la competenza a ricevere il rapporto  e'  del  capo  del
compartimento marittimo  dell'ufficio  di  iscrizione  del  marittimo
interessato. 
                               Art. 3 
 
 
                            Impugnazioni 
 
  1. l'ordinanza ingiunzione con cui e' stata disposta la sospensione
puo' essere impugnata ai sensi degli articoli  22  e  seguenti  della
legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  2. Qualora, a seguito di impugnazione,  sia  annullata  l'ordinanza
ingiunzione con cui e' stata disposta la  sospensione,  l'interessato
presenta al capo del compartimento  marittimo  competente  copia  del
provvedimento giudiziale che dispone l'annullamento. 
  3. Il capo del compartimento, entro 30 giorni  dalla  comunicazione
di cui al comma 2 del presente articolo, dispone  l'annullamento  del
provvedimento con cui  e'  stata  disposta  la  sospensione,  dandone
comunicazione all'interessato, alla Direzione  generale  della  Pesca
Marittima e dell'Acquacoltura ed al Centro controllo nazionale  pesca
del Comando generale del Corpo delle  capitanerie  di  porto  per  le
dovute annotazioni sul pertinente registro. 
                               Art. 4 
 
 
        Centro controllo nazionale pesca del Comando generale 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
  1. Il Centro controllo nazionale pesca  del  Comando  generale  del
Corpo delle capitanerie  di  porto  provvede  ad  aggiornare  i  dati
contenuti nel Registro nazionale delle infrazioni  con  l'indicazione
dei provvedimenti di sospensione emanati ai sensi dell'art. 2, ovvero
annullati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto. 
Capo II

Comunicazione preventiva di sbarco di specie di taglia inferiore alla
taglia minima di riferimento

                               Art. 5 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente capo definisce modalita', termini  e  procedure  per
adempiere agli obblighi di comunicazione preventiva  alla  competente
autorita' marittima in caso di cattura, accidentale o accessoria,  di
specie soggette all'obbligo di sbarco, la  cui  taglia  e'  inferiore
alla taglia minima  di  riferimento  per  la  conservazione,  secondo
quanto disposto dall'art. 10, comma 5,  del  decreto  legislativo  n.
4/2012. 
                               Art. 6 
 
 
               Modalita' di adempimento agli obblighi 
                     di comunicazione preventiva 
 
  1. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette
all'obbligo di sbarco di cui all'art.  5  del  presente  decreto,  il
comandante di  unita'  da  pesca  dovra'  effettuare  una  preventiva
comunicazione di cattura alla competente autorita' marittima, secondo
le seguenti modalita': 
    a)  il  comandante  di  unita'  da  pesca  dotata  di  log   book
elettronico effettua la prescritta comunicazione di cattura  mediante
l'impiego del predetto dispositivo elettronico; 
    b) il comandante di unita'  da  pesca  non  dotata  di  log  book
effettua la prescritta comunicazione di cattura, almeno un'ora  prima
dell'ingresso in porto, nel rispetto delle procedure individuate  con
apposita ordinanza dal  capo  del  compartimento  marittimo  per  gli
approdi ricadenti nel proprio ambito di giurisdizione. 
Capo III

Transito nelle aree marittime soggette a misure di restrizione
dell'attivita' di pesca

                               Art. 7 
 
 
                  Aree marittime soggette a misure 
               di restrizione dell'attivita' di pesca 
 
  1. Il transito, laddove consentito, di  unita'  da  pesca  in  aree
marittime soggette,  in  base  alle  vigenti  normative  nazionale  o
europea,  a  misure  di  restrizione  dell'attivita'  di  pesca  deve
avvenire - se non diversamente disposto -  con  rotte  dirette  ed  a
velocita' costante non inferiore a 7 nodi,  fatti  salvi  i  casi  di
dichiarate e comprovate cause di forza maggiore. 
  Il presente decreto, trasmesso agli  organi  di  controllo  per  la
registrazione,  entra  in  vigore  il   giorno   stesso   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 20 luglio 2017 
 
                             Il Sottosegretario di Stato: Castiglione 
 

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, n. 798