Capo I
Sospensione dell'esercizio commerciale, ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 13, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delle politiche agricole alimentari e forestali
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del
Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n.
1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94
e (CE) n. 1447/1999;
Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del
Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005,
(CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
Visto l'art. 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica
comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.
2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 8 aprile 2011, n. 404/2011 della
Commissione recante «modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica
comune della pesca»;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante «disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria»;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017 recante la delega di
attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per
taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di
Stato on. Giuseppe Castiglione;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura
ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;
Viste le modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,
occorse ai sensi dell'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154,
recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori
agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca
illegale»;
Visto l'art. 11, commi 5 e 13, del decreto legislativo 9 gennaio
2012, n. 4, disciplinante la misura sanzionatoria della sospensione
dell'esercizio commerciale;
Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto legislativo 9 gennaio
2012, n. 4, in materia di adempimenti conseguenti alla cattura,
accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco,
la cui taglia e' inferiore alla taglia minima di riferimento per la
conservazione, con particolare riferimento agli «obblighi relativi
alla comunicazione preventiva alla competente autorita' marittima»;
Preso atto dell'informativa data alla Commissione consultiva
centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura nella seduta del
31 gennaio 2012;
Ritenuto opportuno definire modalita', termini e procedure per
l'applicazione della predetta misura, alla luce di quanto disposto
dalla citata normativa;
Ritenuto necessario definire modalita', termini e procedure per
l'adempimento dei citati obblighi di comunicazione, alla luce di
quanto disposto in particolare dall'art. 10, comma 5, del decreto
legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente capo definisce modalita', termini e procedure per
l'applicazione della sanzione della sospensione dell'esercizio
commerciale, ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 13, del decreto
legislativo n. 4/2012.
Art. 2
Procedimento di applicazione della sanzione
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e salvo
che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui
all'art. 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6 del decreto
legislativo n. 4/2012, nonche' i titolari di esercizi commerciali che
acquistano pescato in violazione delle disposizioni di cui all'art.
11, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 4/2012 sono soggetti
alla sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque
a dieci giorni lavorativi.
2. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 del presente
articolo, gli organi di controllo di cui all'art. 22 del decreto
legislativo n. 4/2012 redigono i relativi verbali di accertamento e
contestazione, indicando la prescritta sanzione pecuniaria e,
ricorrendone i presupposti, la sanzione della sospensione
dell'esercizio commerciale, secondo quanto previsto all'art. 11,
commi 5 o 13, del decreto legislativo n. 4/2012. I predetti organi
trasmettono copia dei relativi atti al capo del compartimento
marittimo competente in base al luogo della commessa violazione,
secondo le modalita' e termini stabiliti dall'art. 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2012, n. 4
Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. (12G0012) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2012)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2012
......
Art. 22
Vigilanza e controllo
3. L'attivita' di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla
somministrazione dei prodotti di essa, nonche' l'accertamento delle
infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle
Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorita'
marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai
Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati
di cui al comma 4.
3. Il trasgressore e' ammesso al pagamento della sanzione
principale pecuniaria in misura ridotta, entro il termine di sessanta
giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata,
dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi
dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro lo stesso
termine, il trasgressore avvia la sospensione delle attivita'
commerciali, previa comunicazione preventiva del periodo di
sospensione al capo del compartimento competente.
4. L'interessato, entro il termine di trenta giorni dalla
contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione, puo' far pervenire al
suddetto capo del compartimento scritti difensivi e documenti,
nonche' chiedere di essere sentito dal medesimo, ai sensi dell'art.
18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Il capo del compartimento competente, sentito l'interessato, ove
questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti
e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui
ai commi 3 e 4 del presente articolo, ritenuto fondato
l'accertamento, emette ordinanza ingiunzione motivata disponendo la
sanzione pecuniaria unitamente alla sospensione dell'esercizio
commerciale, con indicazione del periodo di sospensione. Il capo del
compartimento competente emette altrimenti provvedimento motivato di
archiviazione degli atti. In entrambi i casi, il provvedimento
motivato e' notificato all'interessato nei termini di legge e ne e'
trasmessa copia all'ente accertatore.
6. Il capo del compartimento provvede a dare tempestiva
comunicazione dei provvedimenti di sospensione emessi alla Direzione
generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ed al Centro
controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto, per le dovute annotazioni sul pertinente
registro, e vigila sulla effettiva ottemperanza agli stessi.
7. Per le violazioni accertate fuori dal limite delle acque
territoriali la competenza a ricevere il rapporto e' del capo del
compartimento marittimo dell'ufficio di iscrizione del marittimo
interessato.
Art. 3
Impugnazioni
1. l'ordinanza ingiunzione con cui e' stata disposta la sospensione
puo' essere impugnata ai sensi degli articoli 22 e seguenti della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Qualora, a seguito di impugnazione, sia annullata l'ordinanza
ingiunzione con cui e' stata disposta la sospensione, l'interessato
presenta al capo del compartimento marittimo competente copia del
provvedimento giudiziale che dispone l'annullamento.
3. Il capo del compartimento, entro 30 giorni dalla comunicazione
di cui al comma 2 del presente articolo, dispone l'annullamento del
provvedimento con cui e' stata disposta la sospensione, dandone
comunicazione all'interessato, alla Direzione generale della Pesca
Marittima e dell'Acquacoltura ed al Centro controllo nazionale pesca
del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per le
dovute annotazioni sul pertinente registro.
Art. 4
Centro controllo nazionale pesca del Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto
1. Il Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto provvede ad aggiornare i dati
contenuti nel Registro nazionale delle infrazioni con l'indicazione
dei provvedimenti di sospensione emanati ai sensi dell'art. 2, ovvero
annullati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.
Capo II
Comunicazione preventiva di sbarco di specie di taglia inferiore alla
taglia minima di riferimento
Art. 5
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente capo definisce modalita', termini e procedure per
adempiere agli obblighi di comunicazione preventiva alla competente
autorita' marittima in caso di cattura, accidentale o accessoria, di
specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia e' inferiore
alla taglia minima di riferimento per la conservazione, secondo
quanto disposto dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n.
4/2012.
Art. 6
Modalita' di adempimento agli obblighi
di comunicazione preventiva
1. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette
all'obbligo di sbarco di cui all'art. 5 del presente decreto, il
comandante di unita' da pesca dovra' effettuare una preventiva
comunicazione di cattura alla competente autorita' marittima, secondo
le seguenti modalita':
a) il comandante di unita' da pesca dotata di log book
elettronico effettua la prescritta comunicazione di cattura mediante
l'impiego del predetto dispositivo elettronico;
b) il comandante di unita' da pesca non dotata di log book
effettua la prescritta comunicazione di cattura, almeno un'ora prima
dell'ingresso in porto, nel rispetto delle procedure individuate con
apposita ordinanza dal capo del compartimento marittimo per gli
approdi ricadenti nel proprio ambito di giurisdizione.
Capo III
Transito nelle aree marittime soggette a misure di restrizione
dell'attivita' di pesca
Art. 7
Aree marittime soggette a misure
di restrizione dell'attivita' di pesca
1. Il transito, laddove consentito, di unita' da pesca in aree
marittime soggette, in base alle vigenti normative nazionale o
europea, a misure di restrizione dell'attivita' di pesca deve
avvenire - se non diversamente disposto - con rotte dirette ed a
velocita' costante non inferiore a 7 nodi, fatti salvi i casi di
dichiarate e comprovate cause di forza maggiore.
Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2017
Il Sottosegretario di Stato: Castiglione
Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, n. 798