domenica 24 settembre 2017

La spesa per la previdenza integrativa di cui all’art. 208 non rientra nel vincolo del trattamento accessorio

Il Sindaco di un comune  Veneto, il 18 luglio 2017, inoltra  una richiesta di parere alla Corte dei Conti della Regione Veneto.   "Tale richiesta verte sulla esclusione (o meno) dal tetto di spesa previsto dall’art. 1, comma 236, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016), dall’ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, compreso quello di livello dirigenziale, della “spesa per la previdenza integrativa della Polizia Municipale”, richiamando, all’uopo, due pronunciamenti della Corte dei conti e, segnatamente, la deliberazione di questa Sezione n. 203/2013/PAR e quella della Sezione delle Autonomie n. 7/SEZAUT/2017/QMIG, paventando una sorta di contrasto tra le stesse nella interpretazione della portata ed estensione del summenzionato vincolo di spesa".  

La CORTE DEI CONTI, SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO, con Deliberazione n. 503/2017/PAR, del 19 settembre u.s., depositata il giorno successivo, conferma l’esclusione dal vincolo di spesa (1) affermata nella deliberazione n. 203/2013 chiarendo, anche,  che  le questione affrontate nelle due deliberazione sopra citate  riguardano due diverse argomentazioni.

Mario Serio
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(1)" fondata sulla considerazione che la spesa per la previdenza integrativa di cui all’art. 208 non è una componente del trattamento economico, né fondamentale né accessorio e, come tale, non rientra nell’ambito di operatività del vincolo medesimo, avente ad oggetto esclusivamente l’ammontare complessivo del trattamento accessorio. Ciò in quanto le risorse impiegate per la realizzazione della finalità previdenziale di cui all’art. 208 del CdS, pur rientrando nella spesa per il personale, non hanno natura retributiva, bensì “contributivo-previdenziale"