venerdì 30 settembre 2016

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO
Classificazione di alcuni manufatti esplosivi (16A06932) 
(GU n.227 del 28-9-2016)
 
    Con decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/013683/XVJ/CE/C  del  15
settembre 2016, gli esplosivi ad uso civile di seguito riportati sono
classificati, ai sensi dell'art. 19,  comma  3  a),  del  decreto  19
settembre  2002,  n.  272,  nelle  categorie  dell'allegato  «A»   al
Regolamento di esecuzione del citato testo  unico,  con  il  relativo
numero ONU e con la denominazione come sotto elencato: 
      
 
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   |Denominazione esplosivo    |Hydromite 1                      |
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   |Numero certificato         |0589.EXP.2596/12                 |
   +---------------------------+---------------------------------+
   |Data certificato           |25 febbraio 2013                 |
   +---------------------------+---------------------------------+
   |Numero ONU                 |0241                             |
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   |Classe di rischio          |1.1 D                            |
   +---------------------------+---------------------------------+
   |Categoria P.S.             |II                               |
   +---------------------------+---------------------------------+
   |                           |                                 |
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   |Denominazione esplosivo    |Emulex C                         |
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   |Numero certificato         |0589.EXP.3630/09                 |
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   |Data certificato           |24 aprile 2014                   |
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   |Numero ONU                 |0241                             |
   +---------------------------+---------------------------------+
   |Classe di rischio          |1.1 D                            |
   +---------------------------+---------------------------------+
   |Categoria P.S.             |II                               |
   +---------------------------+---------------------------------+
 
    Per tali  esplosivi  la  sig.ra  Marani  Renata,  titolare  della
licenza ex articoli 46 e 47 del T.U.L.P.S. in nome e per conto  della
«Societa' Italiana Esplosivi S.r.l.» con sede in Udine,  via  Mazzini
n. 16/6 e deposito  in  Narni  (TR)  -  localita'  Case  Moretti,  ha
prodotto  gli  attestati  «CE  del  Tipo»  rilasciati  dall'Organismo
notificato «BAM» (Germania) su richiesta della  ditta  Austin  Powder
GmbH - Weißenbach  16  -  8813  St.  Lambrecht  -  Austria.  Da  tali
certificati risulta  che  gli  esplosivi  sono  prodotti  presso  gli
stabilimenti della ditta richiedente. 
      
 
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   |Denominazione esplosivo    |Austrogel P                      |
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   |Numero certificato         |1453.EXP.10.0177                 |
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   |Data certificato           |30 giugno 2010                   |
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   |Numero ONU                 |0081                             |
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   |Classe di rischio          |1.1 D                            |
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   |Categoria P.S.             |II                               |
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    Per  tale  esplosivo  la  sig.ra  Marani   Renata   ha   prodotto
l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo notificato  «GIG»
(Polonia) su richiesta della ditta Nitroerg S.A. - ul. Chemikow  133,
43-150 Bierun - Polonia. Lo stabilimento di produzione autorizzato e'
della ditta Nitroerg S.A. in - ul.  Chemikow  133,  43-150  Bierun  -
Polonia. A mente dell'annesso n. 1/12 al  sopraindicato  certificato,
dal 28 dicembre  2012  e'  stata  revocata  l'autorizzazione  per  la
produzione dell'esplosivo «Austrogel P» presso lo stabilimento  della
medesima ditta  sito  in  ul.  Zawadzkiego,  42-693  Krupski  Mlyn  -
Polonia. 
    I prodotti esplodenti, oggetto del presente  provvedimento,  sono
sottoposti  agli  obblighi  del  sistema  di  identificazione  e   di
tracciabilita' degli esplosivi previsti dagli articoli  4  e  16  del
decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di  cui
al Regolamento  (CE)  n.  1272/2008  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. 
    Sugli  imballaggi  degli  stessi  deve  essere  apposta  altresi'
un'etichetta riportante anche  i  seguenti  dati:  denominazione  del
prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato  «CE
del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il  numero
del  presente   provvedimento,   nome   del   fabbricante,   elementi
identificativi  dell'importatore  o  del  produttore  titolare  delle
licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel  maneggio
e trasporto. 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o  120  giorni
dalla notifica. 

giovedì 29 settembre 2016

Approvata risoluzione parlamentare per la causa di servizio, l'equo indennizzo....

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01104 
presentato da FIANO Emanueletesto
Lunedì 26 settembre 2016, seduta n. 679

La I Commissione,
premesso che:
il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto nel nostro ordinamento misure urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;
proprio in un'ottica di risanamento dei conti pubblici, l'articolo 6 del citato decreto ha stabilito l'abrogazione di taluni istituti, quali l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, l'equo indennizzo e la pensione privilegiata;
in ragione della particolare pericolosità e delicatezza connessi allo svolgimento di determinati compiti e funzioni, tale disposizione non ha correttamente trovato applicazione, per espressa disposizione del medesimo articolo 6, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico;
tuttavia, l'articolo 6 è stato invece applicato agli appartenenti ai Corpi di polizia locale, pur essendo tali soggetti sempre più spesso chiamati allo svolgimento di funzioni di ordine pubblico e sicurezza, determinando la deprecabile conseguenza che tali agenti, qualora si trovassero a fronteggiare un'infermità conseguente a causa di servizio, ovvero a fronteggiare a degenza conseguente a causa di servizio, non avrebbero neppure diritto ad equo indennizzo;
tale considerazione appare sempre più insostenibile se confrontata con il sensibile lavoro svolto dagli appartenenti ai Corpi di polizia locale impegnati quotidianamente nel garantire la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, spesso in aree di estremo degrado e povertà;
va anche tenuto conto dei numerosi casi di cronaca riportati dagli organi di informazione, sui gravi incidenti per causa di servizio occorsi ai danni degli appartenenti alle forze di polizia locale, che in mancanza delle adeguate tutele normative, si sono trovati a sostenere un costo economico e personale altissimo per le conseguenze riportate, mentre erano impegnati nell'espletamento del proprio servizio,

impegna il Governo

ad adottare, quanto prima, le iniziative di competenza per garantire che gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, siano estesi anche nei confronti degli appartenenti alla polizia locale, in ragione della pericolosità e delicatezza connessi allo svolgimento dei compiti e delle funzioni da loro quotidianamente svolti.
(7-01104) «Fiano, Naccarato, Gasparini, Antezza, De Menech».

Il car sharing sul territorio comunale conta come taxi e mezzi pubblici ed emette fattura

Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Servizio di “Car Sharing”- Reddito di lavoro dipendente - articolo 51, comma 5, del DPR n. 917 del 1986 - pdf

ISOLUZIONE N.83/E
Roma, 28/09/2016
OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 -
Servizio di “Car Sharing”- Reddito di lavoro dipendente -
articolo 51, comma 5, del DPR n. 917 del 1986 -
ESPOSIZIONE DEL QUESITO
La società istante rappresenta che tra le attività
previste dal proprio oggetto sociale è inclusa anche la prestazione di servizi di
consulenza nell’ambito dell’information technology, attività di gestione per conto
terzi di servizi e infrastrutture tecnologiche, consulenza strategica e direzionale.
Tali attività vengono spesso svolte dai propri dipendenti presso le sedi dei clienti,
che sono localizzate sia nello stesso comune ove è ubicata la sede di lavoro dei
dipendenti, sia in comuni diversi. In tali ipotesi, i dipendenti della società istante
sostengono spese di trasporto diverse e, spesso maggiori, rispetto a quelle che gli
stessi sostengono nei giorni in cui, non essendo in trasferta, lavorano presso la
“sede di lavoro”, prevista nel proprio contratto di assunzione.
Al fine di razionalizzare e, possibilmente, ridurre le spese di trasporto
annualmente sostenute dai propri dipendenti in trasferta, la società istante
intenderebbe equiparare le fatture emesse dalle Società di Car Sharing ai
documenti che attestano il sostenimento delle spese di trasporto, come ad
esempio le ricevute del taxi o dei mezzi di trasporto pubblico, il cui rimborso non
è da assoggettare a tassazione, ai sensi dell’articolo 51, comma 5, del TUIR.
Direzione Centrale Normativa
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L’equiparazione di tali documenti ai fini dell’applicazione dell’articolo
citato, che consentirebbe di non assoggettare a tassazione i relativi rimborsi,
sarebbe giustificata dal tipo di servizio fornito dalle Società di Car Sharing.
Infatti, il servizio di taxi consiste nel trasportare il cliente da un luogo (di
partenza) alla destinazione pattuita e, per tale servizio, viene richiesto un
corrispettivo sulla base della tariffa comunale in vigore. Analogamente, il
servizio di Car Sharing consiste nel mettere a disposizione del cliente un veicolo
presso un luogo predefinito (luogo di partenza) e con tale veicolo il cliente
raggiunge la destinazione desiderata.
Similmente al servizio di taxi, anche per il servizio di Car Sharing, il
corrispettivo dovuto dal cliente è quantificato in ragione dell’effettivo utilizzo del
veicolo messo a sua disposizione e cioè in base alla durata e ai chilometri
percorsi. Infatti, in conseguenza della possibilità di controllare, tramite gli
strumenti inseriti sui mezzi, la durata e i chilometri percorsi dai clienti, le società
di Car Sharing emettono fatture al termine di ogni utilizzo del tutto
paragonabili, per analiticità e dettagli, ai documenti predisposti (o che
dovrebbero essere predisposti) dai conducenti dei taxi.
In particolare, le fatture emesse dalle società di Car Sharing contengono:
o le generalità dell’utilizzatore (nel caso in esame, del dipendente in
trasferta nel comune);
o il luogo di partenza:
o il luogo di arrivo:
o l’ora di prenotazione dei veicolo;
o l’ora di partenza;
o l’ora di arrivo a destinazione;
o i chilometri percorsi.
Di prassi la fattura è intestata alla persona fisica in quanto diretto
utilizzatore del servizio fornito, nonché Cliente della Società di Car Sharing;
tuttavia, alcune Società di Car Sharing prevedono la possibilità di emettere

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fattura anche nei confronti di un altro Cliente che può essere anche un soggetto
giuridico.
Questa possibilità definita di “Utilizzo incrociato” responsabilizza i
Clienti (nella fattispecie specifica: persone giuridiche) per tutti i costi accumulati
dalle persone fisiche autorizzate ad utilizzare i veicoli della Società di Car
Sharing sulla base del contratto sottoscritto tra le parti e, nella sostanza, permette
ad un datore di lavoro, Cliente della Società di Car Sharing, di essere intestatario
delle fatture relative alle spese di trasporto per Car Sharing sostenute dai propri
dipendenti in occasione delle loro trasferte autorizzate.
Qualora, in applicazione dell’ “Utilizzo incrociato”, la Società datore di
lavoro sia intestataria della fattura emessa dalla Società di Car Sharing, si ritiene
che sussistano tutti i presupposti richiesti dalla normativa in vigore perché possa
considerarsi non imponibile, in capo ai dipendenti, il valore corrispondente alle
spese di trasporto dagli stessi sostenute in occasione di trasferte sia nel comune
“sede di lavoro” sia fuori dallo stesso comune.
L’intestazione della fattura al datore di lavoro che ha autorizzato l’
“Utilizzo incrociato” e cioè che ha autorizzato il dipendente all’uso dell’auto
sulla base del contratto di Car Sharing sottoscritto, certifica infatti che la spesa di
trasporto è stata sostenuta in occasione di una trasferta effettuata dal dipendente
nell’interesse del datore di lavoro e Cliente della Società di Car Sharing.
Si chiede, invece, conferma che tale impostazione possa essere applicata
anche nell’ipotesi in cui le spese per Car Sharing siano sostenute direttamente dal
dipendente anche per trasferte nel comune “sede di lavoro” e tali spese siano poi
rimborsate dal datore di lavoro con il c.d. “sistema a piè di lista” in quanto spese
documentate ai sensi dell’articolo 51, comma 5 del TUIR. In pratica, si chiede
conferma che, per le trasferte effettuate all’interno del comune “sede di lavoro”,
la fattura per Car sharing (documento attestante la spesa sostenuta) intestata al
dipendente/cliente/utilizzatore e rimborsata ‘a piè di lista” dal datore di lavoro, in
quanto inerente ad una trasferta autorizzata, non sia imponibile ai sensi
dell’articolo 51, comma 5 del TUIR.

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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL
CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che il rimborso delle spese di trasporto relative ai
servizi di Car sharing, non riconducibili al tragitto casa-lavoro e viceversa,
sostenute dal dipendente in occasione di trasferte effettuate all’interno del
comune ove è ubicata la sede di lavoro, non siano non imponibili ai sensi dell'art.
51, comma 5, del TUIR.
La documentazione rilasciata dalla società di Car Sharing, ad avviso
dell’istante, è, infatti, del tutto assimilabile alla documentazione rilasciata dal
vettore (es. taxi) per le spese di trasporto sostenute in occasione di trasferte.
La società interpellante fa presente inoltre che affinché un documento di
spesa sostenuto da un dipendente in trasferta sia non imponibile per il dipendente
e deducibile dai reddito d’impresa è necessario che la spesa sia inerente, ma non
che il documento sia cointestato (datore di lavoro/dipendente).
Infatti, in relazione all’assenza di cointestazione, ovvero all’ipotesi in cui
il documento di spesa, rilasciato al dipendente in trasferta, non contenga alcun
riferimento all’azienda cui lo stesso appartiene, il Ministero, con la Ris. 21
settembre 1979, n. 9/1108, con la successiva nota 20 maggio 1980, n. 9/1000 ed
infine con la Ris. 5 gennaio 1981, n. 9/2796, riferita al caso specifico delle
ricevute fiscali, ha ribadito che, ai fini della deducibilità dei relativi costi dal
reddito d’impresa (e si ritiene anche ai fini della non imponibilità in capo al
dipendente) sia indispensabile, ma al contempo sufficiente, che risulti il
collegamento tra incarico della trasferta e i documenti occorrenti per il rimborso
analitico delle spese necessarie all’espletamento dello stesso incarico.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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La questione posta dalla società istante attiene alla rilevanza, nell’ambito
dei redditi di lavoro dipendente, del rimborso spese per il servizio di Car Sharing
utilizzato dal dipendente in occasione di trasferte nell’ambito del territorio
comunale ove è ubicata la sede di lavoro.
Per dare risposta al quesito, occorre valutare tale fattispecie alla luce
dell’articolo 51, comma 5, del TUIR, il quale, in relazione alle trasferte effettuate
nel medesimo comune ove è ubicata la sede di lavoro, dispone che “Le indennità
o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i
rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore,
concorrono a formare il reddito”. Ciò diversamente da quanto previsto dal
medesimo comma per le trasferte fuori del territorio comunale, per le quali non
concorrono a formare il reddito del lavoratore le indennità, entro una determinata
soglia, nonché i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di
indennità chilometrica, e di trasporto, sempreché tali spese siano rimborsate sulla
base di idonea documentazione.
Pertanto, nell’ipotesi in cui la trasferta o missione si svolga all’interno del
comune ove è ubicata la sede di lavoro, sono esclusi da tassazione i soli rimborsi
delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, mentre
sono da assoggettare a tassazione le indennità e i rimborsi di altre spese di
viaggio (cfr., tra l’altro, circ. n. 326 del 1997, ris. n. 232 del 2002, ris. n. 38 del
2014).
La ratio sottesa al differente regime fiscale riconosciuto alle indennità ed
ai rimborsi spese in ragione del luogo in cui è svolta la trasferta, è da ricercarsi
nella finalità di evitare che le indennità o i rimborsi spese per spostamenti poco
rilevanti e che non trovino riscontro nella documentazione rilasciata da terzi -
nello specifico, dal vettore trattandosi di ipotesi di spese di trasporto - possano
sostituire la retribuzione ordinaria assoggettata a tassazione.
Per quanto concerne il servizio di Car Sharing, dall’esame della
documentazione prodotta dalla società istante, a seguito di apposita richiesta da
parte della scrivente, si rileva che la fattura emessa dalla Società di Car Sharing

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nei confronti del dipendente individua il destinatario della prestazione, il
percorso effettuato, con indicazione del luogo di partenza e luogo di arrivo, la
distanza percorsa nonché la durata ed, infine, l’importo dovuto. Tali
informazioni, presenti nel documento rilasciato dalla società che fornisce il
servizio, risultano idonei ad attestare l’effettivo spostamento dalla sede di lavoro
e l’utilizzo del servizio da parte del dipendente, analogamente ai documenti
provenienti dal vettore.
In ragione di tale puntuale documentazione, può ritenersi, ai fini in esame,
che il servizio di Car Sharing rappresenti, soprattutto nelle aree urbane, una
evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità considerati dall’art. 51 del TUIR, e
conseguentemente, i rimborsi delle relative spese in favore dei dipendenti in
trasferta nel territorio comunale, documentate nei modi indicati, possano essere
ricondotti nella previsione esentativa di cui al comma 5 del medesimo art. 51.
Ad analoghe conclusioni si perviene anche nell’ipotesi in cui la
società/datore di lavoro è intestataria della fattura emessa dalla società di Car
Sharing ed al lavoratore è rimborsata la spesa sostenuta per l’utilizzo del veicolo
(cd. “utilizzo incrociato”).
******
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)

mercoledì 28 settembre 2016

Impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti

D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016. Attuazione articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Nuove direttive in materia di impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti. D.A. 1947 del 29/06/2016 (Dimensione documento: 226943 bytes)

Circolare assessoriale n. 1 del 7 marzo 2016 (Dimensione documento: 115329 bytes)


Regione Sicilia: Liberalizzate le Edicole

Con riferimento al recentissimo decreto assessoriale attività produttive della Regione Siciliana 23 giugno 2016 pubblicato sulla Gurs 8 luglio 2016 è stato finalmente recepita la sentenza Tar di Catania, nonché il complesso delle direttive e disposizioni statali e comunitarie relative alla liberalizzazione del sistema delle imprese mediante il sistema dello SCIA (Comunicazione inizio attività presso lo Sportello Unico).
Così anche la apertura di una edicola per vendita di giornali e riviste non è più soggetta al contingentamento di cui alla legge regionale n.28/99 essendo sopravvenute le direttive statali e comunitarie che sono operanti per le altre attività commerciali, esclusa la somministrazione alimenti e bevande e gli esercizi di ottica.
Restano vigenti ovviamente i requisiti del locale o del chiosco se strutturato in area pubblica. 
Scaricabile anche qui

martedì 27 settembre 2016

Malattia, riposo infrasettimanale e incarichi senza selezione

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.
Simulazione di stato di malattia e licenziamento
La Corte di cassazione ha affermato che se attraverso elementi oggettivi venga provata l'inesistenza di una patologia riportata nei certificati medici, il licenziamento si deve considerare legittimo. Questo quanto fissato con sentenza n. 17113 del 16 agosto 2016, relativamente al giudizio circa la legittimità del licenziamento irrogato ad un lavoratore assente per malattia, "sorpreso" dal datore di lavoro (tramite ausilio di un investigatore privato) a compiere «tutta una serie di azioni e movimenti del tutto incompatibili con la sussistenza della malattia impeditiva della prestazione di lavoro certificata come lombalgia». Nel caso di specie, del resto, dagli elementi probatori raccolti, risultava che a fronte di una lombalgia certificata, il lavoratore aveva tenuto un comportamento palesemente incompatibile con la patologia (cosa accertata da un'agenzia di investigazione), sicché il recesso risultava giustificato per «simulazione fraudolenta dello stato di malattia».
Riposo infrasettimanale coincidente con giorno festivo
L'Aran torna sulla delicata questione, rispondendo ad un ente che chiede se ad un dipendente, il quale sulla base di una particolare articolazione dell'orario di lavoro adottata per esigenze organizzative svolge la sua attività su cinque giorni settimanali (con la previsione del lunedì come giorno di riposo), sia possibile riconoscere un giorno di riposo aggiuntivo in considerazione della circostanza che lo stesso non fruisce della festività del lunedì di Pasqua, dato che questa, ogni anno, coincide con il giorno di riposo settimanale, e, quindi, con un giorno comunque non lavorativo. L'Agenzia, con parere Ral_1866_Orientamenti Applicatividel 16 settembre 2016, in relazione alla particolare ipotesi di articolazione dell'orario di lavoro su base settimanale del dipendente interessato, secondo la quale il lunedì si identifica con il giorno destinato al riposo settimanale, ritiene, che ove il suddetto riposo settimanale coincida con una giornata festiva infrasettimanale, al lavoratore non spetti alcun giorno ulteriore di riposo.
Non esiste, infatti, alcuna previsione contrattuale che, in presenza di una tale particolare fattispecie, consenta il recupero della festività infrasettimanale non fruita.
Incarichi senza selezione
Nella deliberazione n. 65/2016/REG del 30 giugno 2016 della Corte dei conti dell'Emilia Romagna, viene ricordato che, in tema di affidamento di incarichi esterni, il regolamento non dovrebbe prevedere, in alcun modo, la possibilità per l'ente di conferire incarichi di collaborazione autonoma in via diretta (quindi, senza l'esperimento di procedure di selezione), in quanto in palese contrasto con i principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza. Tuttavia, la Corte riconosce tale possibilità derogatoria, ma limitatamente alle ipotesi di:
• particolare urgenza non imputabili all'ente;
• prestazioni d'opera dirette alla formazione e all'aggiornamento professionale dei dipendenti dell'ente ovvero degli amministratori locali (per quanto concerne l'affidamento diretto di un incarico avente ad oggetto una singola docenza, deve trattarsi di una singola giornata di formazione);
• prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del Dlgs 165/2001 (collaborazioni a giornali, partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazione, che comportano per loro stessa natura una spesa equiparabile ad un rimborso spese).
Le regole per l'indennità vigilanza
L'indennità di vigilanza, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), primo periodo, del contratto collettivo 6.7.1995, può essere riconosciuta al dipendente assente dal servizio per distacco sindacale a tempo pieno? L'Aran, con parere RAL_1861, ricorda, come principio generale, che non tutto il personale dell'area di vigilanza, per il solo fatto di essere comunque inquadrato in profili di tale area, può beneficiare di tale indennità, ma solo quello che, in possesso dei requisiti prescritti, svolge effettivamente tutte le funzioni di cui all'articolo 5. Il particolare compenso, quindi, non può essere corrisposto al personale della vigilanza che non espleti tutte le predette funzioni (articolo 10, comma 2, della legge 65/1986), sicché qualora il lavoratore, per una qualche motivazione (ivi compreso il collocamento in distacco sindacale al 100%), si trovi nella situazione di non esercitare più le funzioni dei citati articoli 5 e 10 della legge 65/1986, viene a mancare il presupposto giustificativo dell'erogazione dell'indennità.

di Gianluca Bertagna
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/

Legge 104: via libera della Consulta ai permessi retribuiti anche per il convivente


CORTE COSTITUZIONALE
Legge 104: via libera della Consulta ai permessi retribuiti anche per il convivente

È un inammissibile impedimento all’effettività dell’assistenza e dell’integrazione della persona con handicap in situazione di gravità. La sentenza n. 123 del 23.9.2016.


La Corte Costituzionale con sentenza n. 213 del 23 settembre 2016 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.


Per la Corte Costituzionale è irragionevole che nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito, non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità in quanto ciò si risolve in un inammissibile impedimento all’effettività dell’assistenza e dell’integrazione.

La Direzione

(24 settembre 2016)

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Lavoro accessorio: via libera alla tracciabilità dei voucher

CONSIGLIO DEI MINISTRI
Lavoro accessorio: via libera alla tracciabilità dei voucher


Approvato il decreto correttivo del Job Act.
In occasione del Consiglio dei Ministri di venerdì 23 settembre, è stato approvato il decreto correttivo del Job Act con il quale si è dato definitivo via libera alla tracciabilità dei buoni lavoro destinati al pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio. Come ha posto in rilievo il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, la scelta si è resa necessaria per "contrastare con ancora maggior forza il loro utilizzo irregolare. Un intervento importante, ha proseguito, che il Governo ha voluto con forza per riaffermare l'importanza delle legalità nel lavoro".

La sensibilità sul tema dei voucher è testimoniata pure dal fatto che le nuove misure saranno tenute sotto controllo con attenzione: "Monitoreremo gli effetti e, qualora non si ottenessero i risultati voluti, interverremo ancora", ha concluso il Ministro Poletti.

In pratica, sulla scia della procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si è stabilito che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio siano tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro - mediante sms o posta elettronica - i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.

Il Consiglio dei Ministri ha varato misure pure sui cosiddetti contratti di solidarietà "difensivi", per i quali è adesso prevista la possibilità di trasformazione in contratti di solidarietà "espansivi". Un intervento la cui logica, ha spiegato Poletti, mira a "favorire e ampliare l'opportunità, per le imprese, di accrescere gli organici e di far entrare dei giovani ricorrendo alla riduzione di orario".

La seduta di venerdì scorso ha fornito l'occasione di mettere mano pure agli ammortizzatori sociali. In particolare, in relazione al decreto legislativo n. 148 del 2015, le modifiche di maggior interesse riguardano le aree di crisi complessa, dove ora si potranno accordare 12 mesi in più di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

Il Ministro del Lavoro ha posto in evidenza anche la decisione, valida su tutto il territorio nazionale, di "aumentare dal 5% al 50% la percentuale delle risorse finanziarie per la cassa integrazione e la mobilità in deroga che le Regioni potranno utilizzare in modo più libero al fine di affrontare le situazioni sociali più difficili. Il Governo – ha dichiarato Poletti - ha convenuto che per le situazioni non coperte da queste misure verrà predisposto un intervento normativo specifico all'interno della legge di bilancio".

Per saperne di più:

Vai al testo del Comunicato Stampa

Vai alla scheda con i contenuti del Decreto

Fonte: Ministero del Lavoro

La Direzione

(26 settembre 2016)

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Il venditore ambulante di dolciumi, in relazione alla natura marginale dell'attività svolta in occasione di sagre e fiere religiose, è esente dal misuratore fiscale



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sabato 24 settembre 2016

Accordo Anci/Siae -Manifestazioni di spettacoli organizzati dai Comuni

Accordo Anci/Siae - QEL Sole24ORe, le novità per le manifestazioni di spettacolo organizzate dai Comuni [20-09-2016]


di Vincenzo Santoro (*)

È stato recentemente firmato dal presidente dell'Anci Piero Fassino e da quello della Siae, Filippo Sugar, il nuovo Accordo che disciplina le modalità di calcolo del diritto d'autore spettante per l'utilizzo delle opere "musicali", relativamente alle manifestazioni di spettacolo organizzate dai Comuni. Il nuovo testo, che aggiorna il vecchio Accordo, firmato nel 2002, contiene diverse importanti novità.



Le novità
In primo luogo, viene introdotta una notevole semplificazione procedurale. Tutte le incombenze, dalla richiesta del “Permesso Spettacoli e trattenimenti” alla fornitura dei "programmi musicali", al pagamento del dovuto, potranno essere risolte sul portale www.siae.it (attraverso la piattaforma mioBorderò, previa registrazione sulla homepage).
Un'altra novità significativa riguarda l'estensione dell'accordo anche a ulteriori soggetti, a cui i Comuni affidano l'organizzazione degli eventi. Si può trattare di enti "partecipati", oppure di altri soggetti esterni, come società, cooperative e associazioni no profit. In questo modo l'ambito di applicazione dell'Accordo si estende alle modalità di organizzazione "indiretta", che per varie ragioni sono utilizzate sempre più di frequente.
Inoltre, rispetto al passato sono previsti degli abbattimenti dei costi per gli spettacoli organizzati dai Comuni. In particolare, il testo dell'Accordo contempla la riduzione dal 50% al 35% della quota di contributi e sovvenzioni ricevuti da soggetti terzi da prendere a riferimento per la base di calcolo del diritto d'autore, la possibilità per l'organizzatore di optare per un sistema forfettario, attraverso il pagamento di un importo aggiuntivo commisurato alla capienza del luogo in cui si svolge l'evento, e l'ampliamento degli spettacoli "minori" per cui si applicano le tariffe minime (che nel vecchio Accordo erano quelli con 2.500 euro massimo di spesa complessiva per l'evento, soglia che viene portata a 5.000 euro). Aumenta anche la riduzione concessa sui compensi fissi dovuti per le manifestazioni gratuite (cioè senza il pagamento di un biglietto), dal 10% al 15 per cento.
Infine, è ribadita l'esenzione dal pagamento per le opere di «pubblico dominio», ovvero per le "musiche della tradizione popolare" di autore anonimo, peraltro già prevista dalle leggi in vigore. Nel caso di utilizzazione di questi repertori, l'organizzatore deve presentare preventivamente alla Siae apposita attestazione al riguardo.
Il nuovo Accordo contiene dunque una disciplina dei criteri di calcolo del diritto d'autore più aggiornata, in un quadro di semplificazione procedurale che sicuramente porterà un notevole giovamento ai Comuni. Vengono recepite anche alcune delle istanze emerse nei mesi scorsi dai soggetti operanti nel settore, sintetizzate nel "Patto per la musica live", firmato a Milano il 24 ottobre del 2015.
E proprio nel capoluogo lombardo, nel mese di novembre, è previsto lo svolgimento di un seminario pubblico di presentazione del nuovo Accordo ai Comuni e agli operatori coinvolti.

(*) Responsabile Dipartimento Cultura e Turismo Anci

giovedì 22 settembre 2016

Posteggi su aree pubbliche: Modulistica Editabile

 In riferimento all'articolo di cui sotto, si allega la modulistica editabile


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Posteggi su aree pubbliche: linee guida per selezione

Documento della Conferenza delle Regioni del 3 agosto

(Regioni.it 3011 - 21/09/2016) La Conferenza delle Regioni, nella riunione del 3 agosto, ha approvato un documento unitario che stabilisce "linee applicative dell’intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche”.

Il testo è stato poi trasmesso dal presidente Stefano Bonaccini a tutte le Regioni “per gli adempimenti di competenza” ed è stato pubblicato integralmente nella sezione “Conferenze” del sito www.regioni.it.

Si riporta di seguito il testo, senza gli allegati.

Documento unitario delle Regioni e province autonome concernente "linee applicative dell’intesa della conferenza unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche”


Premessa
Considerate le prossime scadenze fissate dall’Intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata (pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2013) e ritenuto opportuno fornire ai Comuni e agli Operatori di commercio su aree pubbliche linee interpretative e applicative di alcuni contenuti dell’Intesa che presentano particolari criticità, al fine di garantire un’applicazione omogenea a livello nazionale delle procedure per l’assegnazione dei posteggi in concessione, le Regioni e le Province autonome approvano il seguente documento e si impegnano, insieme con l’Anci e le Associazioni di Categoria, a fornire la massima informazione e collaborazione agli operatori, anche al fine di evitare contenziosi.

Contenuti1. SOGGETTO CHE PARTECIPA ALLA SELEZIONE E BENEFICIA DEL PUNTEGGIO LEGATO ALL'ANZIANITA' ACQUISITA SUL POSTEGGIO OGGETTO DI SELEZIONE

L’Intesa prevede che il soggetto che beneficia della specifica valutazione nei limiti del 40% del punteggio complessivo (tradotta, nel documento Unitario delle Regioni e Province Autonome approvato il 24 gennaio 2013, in 40 punti) sia il soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione e di conseguenza il titolare anche della concessione in scadenza.

Pertanto VANTA i 40 punti:

1) il titolare della concessione/autorizzazione, a titolo originario o per subingresso a seguito di acquisto della proprietà dell'azienda;

2) il titolare della concessione/autorizzazione qualora, avendo concesso in affitto l'azienda o un ramo di essa, prima della partecipazione alla selezione sia rientrato nella titolarità dell'azienda o del ramo dato in affitto, purché risulti impresa attiva. In questa ipotesi:a) la titolarità della concessione/autorizzazione, come gli altri requisiti, devono essere mantenuti dall’apertura dei termini per la presentazione delle domande fino alla data di scadenza di presentazione delle domande prevista nel bando;b) il titolare della concessione/autorizzazione ha la facoltà, dopo la scadenza prevista nel bando per la presentazione delle domande, di riaffittare l’azienda o un suo ramo, stipulando un nuovo contratto di affitto, che non potrà avere una durata superiore alla data di scadenza del titolo concessorio (7 maggio o 4 luglio 2017);

3) l'affittuario dell'azienda o di un ramo di essa, qualora il contratto di affitto sia ancora efficace al momento della partecipazione alla selezione.2. ANZIANITA’ D’IMPRESA

Il punto 2, lettera a) dell'Intesa prevede, come criterio di priorità tra più soggetti partecipanti alla selezione, la maggiore professionalità acquisita nell'esercizio dell'impresa. L'anzianità di impresa è “riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo”.

A tal fine, si considera come valutabile solo l'anzianità del titolare attuale e del suo diretto dante causa, senza cumulo di anzianità di eventuali ulteriori titolari pregressi.3. CRITERIO DI PRIORITA’ LEGATO ALLA REGOLARITA’ DELLA POSIZIONE D’IMPRESA

Nelle ipotesi di cui al punto 2, lettera c), dell'Intesa, il criterio di priorità legato alla presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa è da intendersi riferito soltanto a colui che partecipa alla selezione.4-. NUMERO MASSIMO DI POSTEGGI PER CIASCUN SOGGETTO GIURIDICO

Si applica quanto stabilito al punto 7 dell’intesa del 05/07/20125. ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE

Ferma restando l’applicazione delle indicazioni previste al punto 1, per l’attribuzione dei posteggi pluriennali nelle fiere istituite prima del 5 luglio 2012, relativamente all’anzianità acquisita nel posteggio, per l’assegnazione dei 40 punti, si propone di prendere come riferimento le graduatorie approvate e pubblicate nelle ultime cinque annualità a seguito delle quali è stato assegnato all’operatore un posteggio, in almeno una delle stesse, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle normative locali.

Esempio: Fiera di 20 posteggi.1. Si prenderanno come riferimento le graduatorie delle ultime cinque annualità e vanteranno i 40 punti i primi 20 operatori delle cinque edizioni;2. ai 40 punti si sommerà il punteggio legato all’anzianità comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese (40-50-60 punti);3. a parità di punteggio si prenderà come riferimento l’anzianità di partecipazione nella fiera (numero complessivo di presenze nella fiera) sin da quando è stata istituita.4. In caso di ulteriore parità si prenderà come riferimento la data di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche.5. I Bandi saranno pubblicati nel BUR nelle scadenze previste dalle Leggi Regionali.6. TEMPISTICA BANDI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA NELLE FIERE NEI MERCATI E NEI POSTEGGI ISOLATI

Considerata la difficoltà a individuare una tempistica perfettamente coincidente tra tutte le regioni, fatto salvo il rispetto inderogabile del termine finale dei procedimenti legato alle scadenze di maggio e luglio 2017, si propongono le seguenti finestre temporali che consentono l’adattabilità alle diverse specifiche situazioni regionali, con riguardo anche agli obblighi di pubblicazione degli avvisi pubblici nei bollettini ufficiali regionali.


Tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2016 pubblicazione del Bando.


Tra il 1 novembre ed il 31 gennaio 2017presentazione delle domande.

Tra il 1 gennaio e il 31 Marzo 2017 svolgimento istruttoria.

Tra il 15 marzo il 15 aprile ricevimento istanze (soccorso istruttorio).

Tra il 1 Aprile ed il 30 Aprile esame istanze e graduatoria finale.

Tra il 15 aprile e il 7 maggio rilascio concessioni.


Si richiama comunque il termine dei 90 giorni previsti al punto 9 dell’intesa del 05/07/2012.


Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste (7 maggio o 4 luglio), l’operatore può svolgere la propria attività, purché il comune abbia già approvato la graduatoria definitiva.


Si procede con un bando unico per le concessioni in scadenza il 7 maggio e il 4 luglio 2017, fatta ovviamente salva la diversa decorrenza delle concessioni.7. ALLEGATI


Allegati al presente documento “fac-simile” dei bandi e delle domande di partecipazione.


Roma, 3 agosto 2016

link al documento integrale (con gli allegati) - POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE: LINEE GUIDA PER PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

mercoledì 21 settembre 2016

Anche gli artigiani devono esporre i prezzi dei prodotti posti in vendita!

ll Ministero dello Sviluppo Economico con parere del 19 gennaio 2016 ha chiarito che l'obbligo della pubblicità dei prezzi per le merci poste in vendita si applica non solo ai commercianti in senso stretto ma anche ai soggetti che professionalmente pongono in vendita merci e prodotti, quali possono essere gli artigiani, gli industriali o i produttori agricoli.

Nei casi di violazione dell'obbligo di esposizione dei prezzi verrà applicata in Provincia di Trento la sanzione stabilita dall'articolo 52, comma 7 delle Legge Provinciale n. 17 del 2010 che recita testualmente "La violazione dell'articolo 21 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 600 euro" .
Si invitano pertanto le aziende ad adeguarsi a tale provvedimento.

Chiarimenti forniti dal Servizio Commercio della Provincia Autonoma di Trento

L’obbligo riguarda tutti gli artigiani o solo coloro che sono in possesso della scia per “esercizio di vicinato” ?
Risposta
L'obbligo di esposizione dei prezzi riguarda tutti gli artigiani che pongono in vendita al dettaglio merci e prodotti oggetto della propria attività artigianale, anche se la vendita viene effettuata nei locali di produzione o ad essi adiacenti e quindi senza la necessità del titolo commerciale (SCIA). Nel caso in cui un artigiano sia in possesso anche di SCIA commerciale, non servirebbe nemmeno la precisazione ministeriale in quanto allo stesso (commerciante oltre che artigiano) si applica in ogni caso la disciplina in materia di commercio.
La pubblicità dei prezzi è obbligatoria sia per i prodotti esposti in vetrina che per quelli esposti internamente alla bottega artigiana?
Risposta
La pubblicità dei prezzi è obbligatoria sia per i prodotti esposti in vetrina che per tutti i prodotti esposti per la vendita in tutte le aree dove ha accesso il pubblico.
Vale l’obbligo anche nel caso di prodotti esposti in una Mostra/Fiera?
Risposta
Anche nelle fiere devono essere esposti i prezzi per i prodotti posti in vendita.
Può valere anche per gli artigiani la prassi della “Vetrina in allestimento” – usato spesso dai commercianti – per giustificare l’assenza di cartellini dei prezzi?
Risposta
La vetrina é ritenuta in "allestimento" per il tempo strettamente necessario per la sua preparazione, con la presenza, in linea generale, del personale impegnato nei lavori di organizzazione dell'esposizione; il cartello "vetrina in allestimento" è pertanto giustificato per questo breve periodo, durante il quale effettivamente nella vetrina si stanno effettuando lavori e quindi non esiste un motivo per la presenza di eventuale merce senza prezzo.
Sono obbligati solo coloro che vendono prodotti o anche quelli che vendono servizi?
Risposta
La norma si applica esclusivamente ai soggetti che pongono in vendita merci e prodotti e non servizi.

In allegato l'estratto della norma provinciale sul commercio e del codice del consumo.

Si ricorda di prestare particolare attenzione all’indicazione del prezzo per unità di misura - salvo esenzioni.

Allegati

Riferimento per la notizia

Guido Radoani  http://www.artigiani.tn.it/

RAL_1866_Orientamenti Applicativi - Ove il riposo settimanale coincide con una giornata festiva al lavoratore non spetta il riposo

16/09/2016
RAL_1866_Orientamenti Applicativi

Un dipendente, sulla base di una particolare articolazione dell’orario di lavoro adottata per esigenze organizzative, svolge la sua attività su cinque giorni settimanali, con la previsione del lunedì come giorno di riposo settimanale. E’ possibile riconoscere al suddetto lavoratore un giorno di riposo aggiuntivo in considerazione della circostanza che lo stesso non fruisce della festività del lunedì di Pasqua, dato che questa, ogni anno, coincide con il giorno di riposo settimanale, e, quindi, con un giorno comunque non lavorativo?



In relazione alla particolare ipotesi di articolazione dell’orario di lavoro su base settimanale del dipendente interessato, secondo la quale il lunedì si identifica con il giorno destinato al riposo settimanale, si ritiene, che ove il suddetto riposo settimanale coincida con una giornata festiva infrasettimanale, al lavoratore non spetti alcun giorno ulteriore di riposo.

Non esiste, infatti, alcuna previsione contrattuale che, in presenza di una tale particolare fattispecie, consenta il recupero della festività infrasettimanale non fruita.

martedì 20 settembre 2016

Interrogazione:modalità e i limiti temporali entro cui gli strumenti di rilevazione della velocità debbano essere tarati

Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA


Atto a cui si riferisce:
S.4/04476 ENDRIZZI, SCIBONA, CAPPELLETTI, CRIMI, MORRA, DONNO, SANTANGELO, BERTOROTTA, SERRA, MANGILI, MORONESE, GAETTI, TAVERNA, GIARRUSSO, LEZZI, FUCKSIA, CASTALDI, MONTEVECCHI, PUGLIA - Al Ministro...

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-04476 presentata da GIOVANNI ENDRIZZI
mercoledì 9 settembre 2015, seduta n.501

ENDRIZZI, SCIBONA, CAPPELLETTI, CRIMI, MORRA, DONNO, SANTANGELO, BERTOROTTA, SERRA, MANGILI, MORONESE, GAETTI, TAVERNA, GIARRUSSO, LEZZI, FUCKSIA, CASTALDI, MONTEVECCHI, PUGLIA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

la sicurezza e la salute delle persone sono obiettivi primari di ordine sociale ed economico perseguiti dallo Stato e regolati dall'ordinamento giuridico, tra i quali rientra, per espressa disposizione dell'art. 1 del codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), la sicurezza delle persone nella circolazione stradale;

una delle più frequenti cause di turbativa della circolazione stradale è l'eccessiva velocità, considerata dal codice della strada sia come velocità inadeguata rispetto alle caratteristiche, allo stato e al carico del veicolo, nonché alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico, sia in ordine ai limiti di velocità imposti. Tali violazioni possono essere rilevate con apparecchiature elettroniche idonee allo scopo, quali in particolare autovelox, telelaser, tutor e ogni altra apparecchiatura che consenta il calcolo della velocità media di percorrenza;

gli autovelox fissi installati sul territorio risulterebbero essere oltre 3.000, mentre sarebbero nell'ordine del migliaio gli autovelox mobili utilizzati dalle forze dell'ordine sulla rete stradale;

considerato che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 113, depositata il 18 giugno 2015, ha sancito l'incostituzionalità dell'articolo 45 del codice della strada, nella parte (comma 6) in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, come gli autovelox, siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. I fenomeni di obsolescenza e deterioramento, motiva la sentenza, possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale;

secondo la Corte "appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione", così come la natura essenzialmente "probatoria" dell'utilizzo dell'autovelox deporrebbe per l'obbligo di verifiche periodiche;

da almeno 10 anni, Paesi come la Francia, la Germania, l'Olanda e la Svizzera, hanno disposto per legge l'obbligo di taratura degli strumenti della rilevazione della velocità. Le operazioni vengono effettuate anche sulla base delle prescrizioni di una linea guida dell'Organismo internazionale di metrologia legale, la struttura competente in materia di misure che hanno impatto su transazioni economiche, che riguarda, per esempio, strumenti come bilance e appunto autovelox. Tali linee guida indicano in modo esplicito che gli strumenti devono essere omologati e avere una verifica iniziale (cosa che avviene in Italia), ma soprattutto devono essere oggetto di verifiche periodiche;

le verifiche periodiche di taratura assumono un rilievo ancora maggiore alla luce degli impatti che le violazioni hanno sugli utenti in termini sanzionatori. Per gli eccessi di velocità fino a 10 chilometri orari, è prevista una multa di 41 euro, tra gli 11 e i 40 chilometri orari in eccesso occorre pagare 168 euro e si perdono 3 punti patente, mentre se l'eccesso si colloca tra i 41 e i 60 chilometri orari la multa sale a 527 euro e i punti persi diventano 6 con sospensione della patente da uno a 3 mesi. Oltre i 60 chilometri orari sono dovuti 821 euro, si perdono 10 punti e la sospensione della patente va da 6 a 12 mesi;

considerato, inoltre, che:

la situazione descritta risulta ancor più grave, anche alla luce dell'elevatissimo numero di sanzioni irrogate, tale da rappresentare, a parere degli interroganti, non tanto la conseguenza di un'azione di prevenzione e di sicurezza stradale, quanto più la fonte di un vero e proprio "tesoretto" per molti Comuni italiani che, come spesso denunciato dalla stampa nazionale e locale, per far quadrare i loro conti guardano alle multe irrogate nei confronti dei cittadini del nostro Paese come ad una fonte certa di entrate finanziarie;

a titolo esemplificativo, può riportarsi il caso della città di Padova nella quale, secondo dati non ufficiali pubblicati da "Il Gazzettino" di Padova in data 14 agosto 2015, gli autovelox posti sulle tangenziali cittadine avrebbero rilevato solo nel periodo tra il 2 febbraio e il 14 agosto 2015 ben 60.000 multe, oltre 330 in media al giorno. Peraltro il Comune di Padova avrebbe garantito che gli strumenti di rilevazione della velocità non sarebbero stati attivi 24 ore su 24, ma in modalità "random", ovvero con soste orarie e una programmazione casuale, gestita da computer, in modo che nessuno potesse sapere se nel momento del passaggio sotto la telecamera questa fosse spenta o accesa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non reputi necessario porre in essere opportune iniziative di competenza volte a prevedere con precisione le modalità e i limiti temporali entro cui gli strumenti di rilevazione della velocità debbano essere tarati, al fine di ottemperare all'obbligo di verifica periodica sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza citata;

quali ulteriori iniziative intenda adottare per tutelare il diritto del cittadino alla certezza della violazione contestata e se e come intenda adoperarsi, affinché sia garantita la regolarità degli accertamenti;

se non ritenga opportuno attivare i poteri di propria competenza, anche di natura ispettiva, volti a verificare la regolarità del funzionamento degli autovelox situati nel territorio della provincia di Padova, oggetto dell'inchiesta giornalistica.

(4-04476)

Auto con stereo a tutto volume. Condannato ai sensi del 659 c.p.


Disturbo all'occupazione e il riposo delle persone per chi fa il cosiddetto tuning, alzando eccessivamente il volume dello stereo della macchina.

Scarica documento/sentenza

http://www.avvocatopenalista.org

Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: controllo accesso ZTL e centri storici

Si autorizza la soc. Leonardo- Finmeccanica-Società per azioni, con denominazione sociale definitiva Leonardo- Società per azioni (in forma abbreviata Leonardo S.p.a.) a decorrere dal 1°gennaio 2017, con sede in Piazza Monte Grappa 4,Roma, al subentro nella titolarità delle omologazioni concesse con i decreti in premessa ,a far data dal presente decreto.

decreto_dirigenziale_protocollo_5238_del_12-09-2016.pdf
 
MIT

Immatricolazione di veicoli di categoria N1 classe II e III ed N2

Immatricolazione di veicoli di categoria N1 classe II e III ed N2 conformi ai Regolamenti CE715/2007*692/2008 e successive modifiche ed integrazioni Euro 5B (+) 6B (-) con IUPR Emissioni inquinanti

19773-16 circ..pdf
 
MIT

Art. 294, comma 1, d.P.R. n. 495/1992 - Immatricolazione macchine agricole - Competenza territoriale degli UMC.


 CIRCOLARE prot 20321 del 16_09_2016.pdf

Modifiche a codice penale, codice di procedura penale e ordinamento penitenziario.

 
Oggi, martedì 20 settembre, l'Aula ha proseguito l'esame dell'Atto Senato n. 2067, nel testo proposto dalla Commissione Giustizia, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (già approvato dalla Camera dei deputati).
SENATO


DISEGNO DI LEGGE N. 2067

Approvato dalla Camera dei deputati
Titolo I
MODIFICHE AL CODICE PENALE
Capo I
ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE E MODIFICHE AI LIMITI DI PENA PER I DELITTI DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO, FURTO E RAPINA
Art. 1.
(Condotte riparatorie)
1. Dopo l'articolo 162-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 162-ter. - (Estinzione del reato per condotte riparatorie). -- Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.
Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito delle condotte riparatorie».
Art. 2.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni dell'articolo 162-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
2. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione di quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
3. Il giudice ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.
Art. 3.
(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso)
1. All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo)
1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500»;
b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000»;
c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».
Art. 5.
(Modifica all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di furto)
1. All'articolo 625 del codice penale, primo comma, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500».
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina)
1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500»;
b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098»;
c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098».
Capo II
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ PER TALUNI REATI, PER IL RIORDINO DI ALCUNI SETTORI DEL CODICE PENALE E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
Art. 7.
(Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. Modifiche al codice penale in materia di violenza privata e minaccia)
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione della procedibilità a querela per i reati contro la persona e contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto, salvo che la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
b) revisione della disciplina delle misure di sicurezza, particolarmente in relazione ai presupposti di applicazione, al fine della rivisitazione del regime del cosiddetto «doppio binario», che prevede l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, fatta salva la necessità in casi particolari della migliore tutela della collettività; revisione del rigido modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità, di misure di cura o di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura; previsione, in caso di capacità ridotta, di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
4. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 610:
1) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione fino a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni»;
2) al secondo comma, dopo le parole: «La pena è aumentata» sono inserite le seguenti: «e si procede d'ufficio»;
3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Si procede in ogni caso d'ufficio se il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica. Si procede d'ufficio altresì se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale»;
b) all'articolo 612, secondo comma, le parole: «Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339» sono sostituite dalle seguenti: «Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati dall'articolo 339 o se è commessa a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica o se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale».
Art. 8.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, secondo il seguente principio e criterio direttivo: rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai princìpi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi, e provvedere all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. Il relativo schema è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
Art. 9.
(Delega al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 7, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 7 e 8 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.
Titolo II
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Capo I
MODIFICHE IN MATERIA DI INCAPACITÀ DELL'IMPUTATO DI PARTECIPARE AL PROCESSO, DI INDAGINI PRELIMINARI E DI ARCHIVIAZIONE
Art. 10.
(Modifiche in materia di incapacità irreversibile dell'imputato)
1. All'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «partecipazione al procedimento» sono inserite le seguenti: «e che tale stato è reversibile» e le parole: «che questo» sono sostituite dalle seguenti: «che il procedimento».
2. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 72-bis. - (Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato). -- 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
2. Alla sentenza di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 345, se lo stato di incapacità viene meno o se era stato erroneamente dichiarato».
Art. 11.
(Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione)
1. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater».
2. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo».
3. All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di cinque giorni dalla formulazione della riserva stessa».
4. All'articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis,».
5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di dodici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello»;
b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari».
6. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni»;
b) al comma 3-bis, dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale».
7. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. A seguito delle ulteriori indagini di cui al comma 4, nei casi in cui non sia stata presentata opposizione alla richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 410 e il pubblico ministero, ovvero il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 412, insista nella richiesta di archiviazione, il giudice provvede in tal senso con decreto»;
b) al comma 5, le parole: «Fuori del caso previsto dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dai commi 4 e 4-bis»;
c) il comma 6 è abrogato.
8. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 410-bis. - (Nullità del provvedimento di archiviazione). -- 1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma 1-bis dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile, salvo i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1.
2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.
3. Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.
4. Il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1».
9. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le parole: «degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis».
10. All'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice».
11. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12.
(Modifica all'articolo 15 della legge 16 aprile 2015, n. 47)
1. All'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione contiene inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, oltre che al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi».
Capo II
MODIFICHE IN MATERIA DI RITI SPECIALI, UDIENZA PRELIMINARE, ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE E STRUTTURA DELLA SENTENZA DI MERITO
Art. 13.
(Modifiche alla disciplina dell'udienza preliminare)
1. L'articolo 421-bis del codice di procedura penale è abrogato.
2. All'articolo 422, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «ovvero a norma dell'articolo 421-bis,» sono soppresse.
Art. 14.
(Modifiche alla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere)
1. All'articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appello».
2. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.
3. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.
3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.
3-ter. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611».
Art. 15.
(Modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato)
1. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta».
2. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444».
3. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».
4. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: «è diminuita di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto».
5. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice».
6. All'articolo 458 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se ritiene ammissibile la richiesta e se, nel caso in cui questa sia stata subordinata a un'integrazione probatoria, la medesima risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti e utilizzabili, il giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».
Art. 16.
(Modifiche in materia di correzione dell'errore materiale e di applicazione della pena su richiesta delle parti)
1. All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2».
2. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Art. 17.
(Esposizione introduttiva a fini di valutazione delle richieste di prova)
1. All'articolo 493 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza e la rilevanza, secondo quanto previsto dall'articolo 190, delle prove di cui chiede l'ammissione. Successivamente, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, nell'ordine, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove»;
b) al comma 4, dopo le parole: «Il presidente» sono inserite le seguenti: «regola l'esposizione introduttiva e».
Art. 18.
(Modifiche in materia di requisiti della sentenza)
1. Al comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:
1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;
3) alla responsabilità civile derivante dal reato;
4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».
Art. 19.
(Modifiche in materia di decreto penale di condanna)
1. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75, o frazione di euro 75, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale».
Art. 20.
(Modifica al codice penale in materia di ragguaglio delle pene)
1. All'articolo 135 del codice penale, le parole: «euro 250, o frazione di euro 250» sono sostituite dalle seguenti: «euro 75, o frazione di euro 75».
Capo III
SEMPLIFICAZIONE DELLE IMPUGNAZIONI
Art. 21.
(Modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni)
1. All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,».
2. L'articolo 581 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 581. - (Forma dell'impugnazione). -- 1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:
a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
c) delle richieste, anche istruttorie;
d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».
3. All'articolo 591 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, anche d'ufficio e senza formalità, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento nei casi elencati nel comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), del presente articolo».
4. Al comma 2 dell'articolo 591 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato,».
Art. 22.
(Modifiche alle disposizioni in materia di appello)
1. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 599-bis. - (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello). -- 1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
2. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti».
2. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo».
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«4-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».
Art. 23.
(Modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per cassazione)
1. All'articolo 48 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta»;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
2. All'articolo 610, comma 1, quarto periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso».
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1-bis, la corte dichiara, senza formalità di procedura, l'inammissibilità del ricorso, se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis».
4. All'articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.
5. All'articolo 616, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso».
6. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
7. All'articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.
1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta».
8. All'articolo 620, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) se la corte ritiene di poter decidere la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio».
9. All'articolo 625-bis, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e senza formalità. L'errore di fatto può essere rilevato dalla Corte di cassazione, d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione».
10. All'articolo 608 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606».
Art. 24.
(Modifiche alle disposizioni in materia di rescissione del giudicato)
1. L'articolo 625-ter del codice di procedura penale è abrogato.
2. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 629-bis. - (Rescissione del giudicato). -- 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.
3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.
4. Si applicano gli articoli 635 e 640».
Art. 25.
(Relazione sull'amministrazione della giustizia)
1. I presidenti delle corti di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 22 della presente legge.
Titolo III
MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA NORMATIVA DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 26.
(Modifiche all'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)
1. Al comma 3-ter dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando notizia dell'imputazione»;
b) il terzo periodo è soppresso.
Art. 27.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di poteri di controllo del procuratore della Repubblica e di contenuti della relazione al procuratore generale presso la Corte di cassazione)
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».
2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».
3. All'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le violazioni relative all'iscrizione delle notizie di reato costituiscono illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni».
Art. 28.
(Modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza)
1. All'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone»;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata»;
c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario.
1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, la partecipazione alle udienze può avvenire a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario»;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza»;
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi che precedono, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento».
2. All'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis,» sono soppresse e dopo le parole: «avviene a distanza» sono inserite le seguenti: «nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;
b) al comma 2, le parole: «disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati» sono sostituite dalle seguenti: «comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio»;
c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» è inserita la seguente: «, 4-bis».
3. All'articolo 134-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 1-bis e 1-quater».
4. All'articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».
5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 1, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Titolo IV
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO
Art. 29.
(Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la riforma della disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dal presente titolo.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
Art. 30.
(Princìpi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 29, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale;
b) prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca;
c) prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
d) prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace;
e) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;
f) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;
g) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste»; «l'imputato non ha commesso il fatto»;
h) prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità.
Art. 31.
(Princìpi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 29, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;
b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza;
d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;
e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione dei benefìci penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
f) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;
g) maggiore valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma intramuraria ed esterna, quale strumento di responsabilizzazione individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento;
h) previsione di una maggior valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna;
i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;
l) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;
m) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio;
n) previsione di norme che considerino i diritti e i bisogni sociali, culturali, linguistici, sanitari, affettivi e religiosi specifici delle persone detenute straniere;
o) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri direttivi:
1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;
2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;
3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;
4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;
5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione;
6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefìci penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;
7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;
8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale;
p) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettivà della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato.
Art. 32.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 29, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 30 e 31 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.
Art. 33.
(Disposizioni integrative e correttive)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale e penitenziaria, il Governo è autorizzato ad adottare, con la procedura indicata nell'articolo 29, comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dagli articoli 30 e 31.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 35.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 28, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.