martedì 27 settembre 2016

Malattia, riposo infrasettimanale e incarichi senza selezione

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.
Simulazione di stato di malattia e licenziamento
La Corte di cassazione ha affermato che se attraverso elementi oggettivi venga provata l'inesistenza di una patologia riportata nei certificati medici, il licenziamento si deve considerare legittimo. Questo quanto fissato con sentenza n. 17113 del 16 agosto 2016, relativamente al giudizio circa la legittimità del licenziamento irrogato ad un lavoratore assente per malattia, "sorpreso" dal datore di lavoro (tramite ausilio di un investigatore privato) a compiere «tutta una serie di azioni e movimenti del tutto incompatibili con la sussistenza della malattia impeditiva della prestazione di lavoro certificata come lombalgia». Nel caso di specie, del resto, dagli elementi probatori raccolti, risultava che a fronte di una lombalgia certificata, il lavoratore aveva tenuto un comportamento palesemente incompatibile con la patologia (cosa accertata da un'agenzia di investigazione), sicché il recesso risultava giustificato per «simulazione fraudolenta dello stato di malattia».
Riposo infrasettimanale coincidente con giorno festivo
L'Aran torna sulla delicata questione, rispondendo ad un ente che chiede se ad un dipendente, il quale sulla base di una particolare articolazione dell'orario di lavoro adottata per esigenze organizzative svolge la sua attività su cinque giorni settimanali (con la previsione del lunedì come giorno di riposo), sia possibile riconoscere un giorno di riposo aggiuntivo in considerazione della circostanza che lo stesso non fruisce della festività del lunedì di Pasqua, dato che questa, ogni anno, coincide con il giorno di riposo settimanale, e, quindi, con un giorno comunque non lavorativo. L'Agenzia, con parere Ral_1866_Orientamenti Applicatividel 16 settembre 2016, in relazione alla particolare ipotesi di articolazione dell'orario di lavoro su base settimanale del dipendente interessato, secondo la quale il lunedì si identifica con il giorno destinato al riposo settimanale, ritiene, che ove il suddetto riposo settimanale coincida con una giornata festiva infrasettimanale, al lavoratore non spetti alcun giorno ulteriore di riposo.
Non esiste, infatti, alcuna previsione contrattuale che, in presenza di una tale particolare fattispecie, consenta il recupero della festività infrasettimanale non fruita.
Incarichi senza selezione
Nella deliberazione n. 65/2016/REG del 30 giugno 2016 della Corte dei conti dell'Emilia Romagna, viene ricordato che, in tema di affidamento di incarichi esterni, il regolamento non dovrebbe prevedere, in alcun modo, la possibilità per l'ente di conferire incarichi di collaborazione autonoma in via diretta (quindi, senza l'esperimento di procedure di selezione), in quanto in palese contrasto con i principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza. Tuttavia, la Corte riconosce tale possibilità derogatoria, ma limitatamente alle ipotesi di:
• particolare urgenza non imputabili all'ente;
• prestazioni d'opera dirette alla formazione e all'aggiornamento professionale dei dipendenti dell'ente ovvero degli amministratori locali (per quanto concerne l'affidamento diretto di un incarico avente ad oggetto una singola docenza, deve trattarsi di una singola giornata di formazione);
• prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del Dlgs 165/2001 (collaborazioni a giornali, partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazione, che comportano per loro stessa natura una spesa equiparabile ad un rimborso spese).
Le regole per l'indennità vigilanza
L'indennità di vigilanza, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), primo periodo, del contratto collettivo 6.7.1995, può essere riconosciuta al dipendente assente dal servizio per distacco sindacale a tempo pieno? L'Aran, con parere RAL_1861, ricorda, come principio generale, che non tutto il personale dell'area di vigilanza, per il solo fatto di essere comunque inquadrato in profili di tale area, può beneficiare di tale indennità, ma solo quello che, in possesso dei requisiti prescritti, svolge effettivamente tutte le funzioni di cui all'articolo 5. Il particolare compenso, quindi, non può essere corrisposto al personale della vigilanza che non espleti tutte le predette funzioni (articolo 10, comma 2, della legge 65/1986), sicché qualora il lavoratore, per una qualche motivazione (ivi compreso il collocamento in distacco sindacale al 100%), si trovi nella situazione di non esercitare più le funzioni dei citati articoli 5 e 10 della legge 65/1986, viene a mancare il presupposto giustificativo dell'erogazione dell'indennità.

di Gianluca Bertagna
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