Regione Sicilia: Linee guida in materia di tatuaggi e piercing.

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 31 luglio 2003.
Linee guida in materia di tatuaggi e piercing.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge costituzionale n. 3/2001, che ha modificato il titolo V della Costituzione;
Visto l'accordo Stato-Regione del 22 novembre 2001, con cui sono stati definiti i livelli essenziali di esistenza e successivo D.P.C.M. del 29 novembre 2001, che ha dato attuazione ai L.E.A. definiti nel precitato accordo;
Considerato che gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una sempre maggiore diffusione delle pratiche di tatuaggio e di piercing;
Preso atto che tali pratiche possono risultare gravemente pericolose sia per le modalità di esecuzione spesso eseguite in condizioni di precarietà igienico-sanitarie sia perché effettuate da personale non in possesso di specifico titolo;
Tenuto conto che a riguardo il Ministero della salute ha elaborato su indicazione del Consiglio superiore di sanità, con note n. 2.8/156 e n.2.8/633, rispettivamente del 5 febbraio 1998 e del 16 luglio 1998, "Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza";
Considerato che il fenomeno non tende a ridursi ma ad accentuarsi;
Preso atto che al fine di regolamentare anche nella nostra regione la materia, come già avvenuto in altre regioni, è stato costituito uno specifico tavolo tecnico che ha elaborato, anche utilizzando le linee guida ministeriali, una bozza di linee guida fissando i requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, le modalità di accertamento degli stessi, le modalità di informazione e controllo, unitamente alle modalità per conseguire l'idoneità del posto e degli eventuali operatori;
Ritenuto di condividere detto documento;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, sono adottate ed emanate le allegate linee guida in materia di tatuaggio e piercing che costituiscono parte integrante del presente decreto che verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione in parte prima.
Palermo, 31 luglio 2003.
  CITTADINI 

Allegati
LINEE-GUIDA MINISTERO DELLA SANITA' IN TEMA DI TATUAGGIO E PIERCING ADEMPIMENTI DA SEGUIRE IN AMBITO REGIONALE RIGUARDANTI MISURE PREVENTIVE DI TUTELA DELLA SALUTE IN CONNESSIONE ALLE ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

L'ampia diffusione, soprattutto tra i giovani, delle pratiche di tatuaggio e piercing aveva portato, nel corso del 1998, alla emanazione di specifiche direttive che il Ministero della sanità aveva elaborato su indicazione del Consiglio superiore di sanità. Tali direttive erano finalizzate a determinare comportamenti utili alla prevenzione di malattie infettive e ad impedire l'insorgenza di patologie sistemiche non infettive collegate all'applicazione dei trattamenti estetici.
Poiché da studi epidemiologici si è evidenziata una concreta possibilità di tali rischi, con note n. 2.8/156 e n. 2.8/633, rispettivamente del 5 febbraio 1998 e 16 luglio 1998, il Ministero della sanità aveva emanato le "Linee-guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza, individuando le seguenti modalità di intervento:
-  definizione di misure igieniche, di prevenzione e di educazione sanitaria;
-  formazione professionale degli operatori che eseguono tatuaggi e piercing;
-  informazione sui rischi connessi alle procedure di tatuaggio e piercing;
-  sorveglianza dell'autorità sanitaria locale sul rispetto delle norme igieniche, strutturali e funzionali delle attività.
Sulla base delle indicazioni evidenziate dal Ministero della sanità e relative ai precedenti punti, è opportuno innanzitutto prevedere in ambito regionale una procedura di accertamento degli standard igienici dei locali entro cui vengono effettuati trattamenti di tatuaggio e piercing, nonché l'idoneità soggettiva in capo agli operatori già esercenti o che intendono avviare tale attività.
Requisiti strutturali minimi dei locali
L'attività di tatuaggio e piercing va svolta in ambienti appositi ed esclusivi con divieto di utilizzo di vani interrati. Gli stessi ambienti devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e locale. In particolare, per quanto riguarda i locali in cui si svolgono le attività di tatuaggio e piercing, vengono riportate le seguenti prescrizioni:
1)  sala d'attesa;
2)  stanza dove vengono effettuate le prestazioni e conservato il materiale pulito e sterilizzato, munita di lavabo con acqua corrente calda e fredda e arredata con spogliatoio per gli utenti, di minimo 14 mq.;
3)  altro locale adibito alla pulizia, separato dalla stanza operativa, con distinzione netta tra materiale sporco e materiale pulito. L'area sporca deve essere provvista di acqua corrente e vasca idonea per la prima pulitura, distinta dall'area pulita, dove viene effettuata la sterilizzazione e la disinfezione;
4)  almeno un WC, con antibagno, provvisto di lavandino munito di rubinetteria a pedale o elettrico;
5)  pareti rivestite da materiale impermeabile e lavabile (con esclusione della sala d'attesa e dei corridoi) fino ad un'altezza di almeno m. 1,80;
6)  Rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza nel posto di lavoro (decreto legislativo n. 626/90 e successive modificazioni), e di impianti elettrici, legge n. 46/90 e regolamento d'attuazione (D.P.R. n. 447/94);
7)  caratteristiche basilari di abitabilità, agibilità (certificato).
In considerazione delle indicazioni suddette, finalizzate a garantire l'idoneità dei locali entro i quali vengono svolti i trattamenti, è stata prevista una specifica procedura transitoria di verifica dei requisiti igienico-sanitari e strutturali degli ambienti in cui si effettuano gli interventi di tatuaggio e piercing.
La procedura di verifica, affidata alla competenza delle UU.LL.SS.SS. ed, in particolare, del servizio igiene e sanità pubblica dei dipartimenti di prevenzione, verrà descritta nel paragrafo "Il rilascio dell'idoneità sanitaria".
Idoneità soggettiva
Gli operatori addetti al tatuaggio e piercing devono aver compiuto il 18° anno di età, essere in possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali per esercitare tale attività e conoscere gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo che possono derivare dall'effettuazione delle tecniche in questione.
A tal fine, viene stabilita l'obbligatorietà di frequenza - con il superamento dell'esame finale - di un corso specifico, articolato in moduli didattici riguardanti gli aspetti igienico-sanitari dell'attività di tatuaggio e piercing, previsto e curato dall'Azienda sanitaria locale.
Gli operatori devono aver effettuato la vaccinazione antiepatite B.
Il rilascio dell'idoneità sanitaria
Coloro che già praticano il tatuaggio e il piercing, o che avvieranno tale attività, devono rivolgere una specifica richiesta all'Azienda sanitaria locale competente per territorio che provvederà a verificare sia l'idoneità sanitaria dei locali che quella del personale.
Viene di seguito indicata la procedura da seguire per ottenere, in ambito regionale, il rilascio dell'idoneità sanitaria, che per aver omogeneità di valutazione deve essere istruita ed espletata dal Servizio di igiene e sanità pubblica (SIAV).
L'espletamento di tale procedura assume carattere vincolante.
Per ottenere il rilascio dell'idoneità sanitaria coloro che intendono continuare o intraprendere l'attività di tatuaggio e/o piercing dovranno presentare apposita domanda al Servizio igiene e sanità pubblica dell'ULSS competente per territorio.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
-  planimetria dei locali, in scala 1:100, con l'indicazione dell'utilizzo dei locali e l'allocazione delle attrezzature;
-  copia del certificato di agibilità o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta dal proprietario, sulla destinazione d'uso dei locali;
-  relazione tecnica sulle caratteristiche degli impianti e delle attrezzature;
-  indicazione sul sistema di raccolta e certificazione della ditta sul trasporto e smaltimento dei rifiuti contaminati;
-  dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e termosanitari, ai sensi della legge n. 46/90;
-  elenco dell'attrezzatura che viene utilizzata per l'esercizio dell'attività e per la sterilizzazione, sottoscritto dal responsabile legale della ditta;
-  attestato di frequenza - e superamento delle prove di valutazione - del corso di formazione professionale previsto dalla Regione;
-  copia dell'autorizzazione allo scarico;
-  copia del contratto di fornitura dell'acqua potabile.
In attesa dell'istituzione del corso di formazione professionale da parte della Regione, il richiedente sottoscriverà un'autocertificazione in cui dichiarerà di possedere sufficienti conoscenze delle norme igienico-sanitarie, da adottarsi nel corso dell'attività, e di impegnarsi a frequentare il corso non appena istituito. E' necessario tuttavia che egli dimostri ai competenti organi dell'ULSS, tramite test-colloquio, di essere a conoscenza delle basilari norme igienico-sanitarie per l'espletamento dell'attività.
Il Servizio igiene e sanità pubblica, ricevuta la domanda ed esaminata la documentazione presentata da ciascun richiedente, nel termine di 60 giorni dalla presentazione della stessa, dovrà esprimere il parere.
A coloro che non hanno ancora effettuato il corso sarà rilasciato un parere temporaneo, la cui durata massima è fissata in 18 mesi.
Copia del parere sarà inviato al sindaco del comune nel cui territorio il richiedente esercita od intende avviare l'attività di tatuaggio e piercing.
Non è consentito lo svolgimento dell'attività in forma ambulante.
Misure e prescrizioni igienico-sanitarie
Prima dell'esecuzione delle procedure di tatuaggio e piercing l'operatore deve valutare se la cute è totalmente integra: gli interventi non vanno eseguiti in caso di lesioni cutanee, mucose od in presenza di ustioni.
Gli operatori, nell'esecuzione dei trattamenti, devono seguire alcune norme igieniche per la prevenzione di malattie infettive dei clienti e di loro stessi:
-  usare guanti protettivi in lattice sterili monouso in tutte le fasi di lavoro, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue: i guanti devono sempre essere cambiati dopo ogni cliente. Durante i processi di decontaminazione delle superfici e delle attrezzature sono più idonei, per la loro resistenza, i guanti in gomma. Le mani vanno sempre lavate e disinfettate prima e dopo l'uso dei guanti;
-  gli strumenti da utilizzare nell'attività devono essere preferibilmente monouso altrimenti, dopo l'utilizzo, vanno sottoposti a sterilizzazione; impiegare solo aghi monouso da smaltire in appositi contenitori rigidi a chiusura ermetica. E' vietato l'utilizzo di strumenti pluriuso non sterilizzabili;
-  nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi con aghi multipli che penetrano la cute per portare i pigmenti in profondità è necessario che:
a)  la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
b)  gli aghi siano rigorosamente monouso;
-  i pigmenti devono essere atossici, sterili, certificati dalla azienda produttrice. Devono essere versati dalla confezione in contenitori monouso, prima dell'esecuzione del tatuaggio, con strumento sterile sostituito dopo ogni soggetto. I contenitori monouso non possono essere utilizzabili e devono essere eliminati con le precauzioni di cui al decreto ministeriale 28 settembre 1990. I preparati monouso devono essere dotati di valvole di non ritorno;
-  durante l'attività indossare camici monouso o copricamici, mascherina e occhiali per proteggersi da eventuali schizzi di liquidi biologici;
-  deve essere avvenuta la vaccinazione antiepatite B.
Dopo ogni intervento il materiale monouso deve essere smaltito secondo la normativa sullo smaltimento dei rifiuti, onde evitare il rischio di esposizioni accidentali (decreto legislativo n. 219 del 26 giugno 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2000).
Il materiale e le attrezzature devono rispondere ai requisiti previsti dal decreto legislativo n. 46/97, per i dispositivi medici e relativi accessori.
Vanno altresì considerate le precauzioni relative allo smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per tamponamento e medicazioni, in particolare per quanto riguarda il loro deposito in sacchi impermeabili, adatti anche al trasporto.
Non possono essere effettuate procedure di tatuaggio e piercing in soggetti di età inferiore a 18 anni, mentre il piercing sul lobo dell'orecchio è praticabile nei minori su consenso di chi esercita la patria potestà.
E' sconsigliato il trattamento del tatuaggio sul viso ed il piercing su parti anatomiche (la cui funzionalità potrebbe essere compromessa), quali palpebre, labbra, seno, lingua, apparato genitale, e la cui esecuzione deve essere effettuata previo consenso informato e sottoscritto.
Agli esercizi commerciali (come ad esempio i negozi di oreficeria o quelli in cui si vendono bijou), in cui vengono eseguite le tradizionali applicazioni di monili, è consentita la prosecuzione di tali interventi sul lobo auricolare.
E' fatto obbligo affiggere nelle sale d'attesa copia di questo comma.
Informazione e controllo
Le disposizioni sopra riportate, riguardanti il rigoroso rispetto di corrette norme igienico-sanitarie, oltre che professionali, vanno integrate con le prescrizioni contenute nel documento delle "Linee- guida" del Ministero della sanità, alle quali si rinvia.
Le prescrizioni, associate allo specifico corso formativo per gli operatori del settore, non sono sufficienti a garantire una completa azione di prevenzione igienico-sanitaria connessa alle attività di tatuaggio e piercing.
E' indispensabile diffondere raccomandazioni e programmare campagne di educazione sanitaria all'interno dei contesti interessati e in ambito scolastico, in modo che siano meglio conosciuti i rischi connessi alla pratica di tatuaggio e piercing.
Particolare importanza in termini di efficacia dell'azione preventiva è rappresentata dalla verifica delle suddette raccomandazioni da parte delle autorità sanitarie locali.
Pertanto, sulla base delle considerazioni in precedenza evidenziate, si indicano in sintesi gli adempimenti di più urgente attuazione a livello regionale:
1)  attivazione all'interno di ciascuna ULSS di una procedura per il rilascio dell'idoneità sanitaria agli operatori interessati. Si tratta di applicare transitoriamente, in attesa della specifica normativa, una competenza in capo a ciascun Servizio di igiene e sanità pubblica, secondo le modalità sopra descritte. In allegato A, viene proposto lo schema di domanda che i soggetti interessati dovranno presentare al competente servizio del dipartimento di prevenzione;
2)  svolgimento di un percorso formativo obbligatorio per gli esercenti l'attività di tatuaggio e piercing. Caratteri, requisiti dei partecipanti, modalità operative e contenuti di tale percorso sono evidenziati nell'allegato B, alla presente circolare.
L'attività di formazione non ha alcuna finalità abilitante alla professione.
Norme finali
1)  Le attività di tatuaggio e piercing possono essere svolte previa autorizzazione amministrativa rilasciata dall'amministrazione comunale, a condizione che sia stato rilasciato nulla osta tecnico-sanitario da parte dei servizi di igiene pubblica.
2)  E' fatto obbligo agli esercenti di attività di tatuaggio e piercing di fornire a chi si sottopone a tali pratiche un apposito foglio informativo per il consenso informato conforme al prospetto allegato C.
3)  E' fatto obbligo agli esercenti l'attività di tatuaggio e piercing di istituire un registro con i dati relativi alla tipologia delle prestazioni eseguite e all'utente.


Allegato A


DOMANDA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO D'IDONEITA' IGIENICO-SANITARIA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING





Al dipartimento di prevenzione
dell'Azienda unità sanitaria locale n. ...........
di ................................................................................................
Servizio di igiene e sanità pubblica






Il/La sottoscritto/a ...................................................... nato/a il ...................................................... a ................................ provincia di ............... e residente a ...................................................... provincia di ..................., in via ...................................................... n. ................. n. telefonico ............................................., chiede il rilascio del certificato di idoneità igienico-sanitaria per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
1)  di esercitare già tale attività all'interno
[_] [_]  dello studio di estetista di cui è titolare (denominazione ed indirizzo) ......................................................
[_] [_]  dello studio di estetista di cui non è titolare (denominazione ed indirizzo)......................................................
[_] [_]  dello studio in cui viene svolta l'attività in forma esclusiva (solo tatuaggio e piercing) e di cui
[_] [_]  è titolare (denominazione ed indirizzo)......................................................
[_] [_]  non è titolare (denominazione ed indirizzo)......................................................
2) [_] di non esercitare ancora tale attività.
Al fine della valutazione della presente domanda allega:
[_] [_]  pianta planimetrica 1:100 dei locali entro cui viene (o verrà) svolta l'attività di tatuaggio e piercing, con l'indicazione circa l'utilizzo dei locali, della disposizione delle attrezzature e dei mobili;
[_] [_]  copia del certificato di agibilità con destinazione d'uso dei locali;
[_] [_]  descrizione dei locali, degli impianti e delle caratteristiche tecniche delle attrezzature;
[_] [_]  copia di autorizzazione allo scarico;
[_] [_]  attestato di frequenza ( e superamento delle relative prove d'esame ) dell'apposito corso di formazione professionale previsto dalla Regione, svoltosi presso l'A.U.S.L. di ......................................................
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme igienico-sanitarie che l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing comporta; di essere al corrente che a tal fine dovrà sostenere l'apposito colloquio per l'accertamento dell'idoneità soggettiva e di impegnarsi a frequentare il corso previsto non appena lo stesso verrà istituito.
Distinti saluti.
Luogo e data ......................................................
Firma leggibile
......................................................

Allegato B
CARATTERISTICHE E MODALITÀ ATTUATIVE DEL CORSO OBBLIGATORIO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI TATUAGGIO E PIERCING

A) Finalità e caratterizzazione generale del corso
Il corso, di almeno 60 ore, obbligatorio per quanti intendano continuare od avviare l'attività di tatuaggio e piercing, è presupposto, assieme ai requisiti igienico sanitari dei locali, per il conseguimento dell'idoneità sanitaria all'esercizio della stessa attività, rilasciata dal dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. igiene pubblica dell'U.L.S. competente per territorio.
La frequenza al corso, nella misura di almeno il 70% del monte ore complessivo, consentirà l'ammissione alle prove dell'esame finale, attraverso il quale verrà accertata tale idoneità.
Nel corso verranno impartite in modo preponderante lezioni teoriche sulla profilassi sanitaria, prevedendosi altresì la proposizione di tecniche professionali di tatuaggio e piercing, con finalità eminentemente pratica.
Articolato in 90 ore didattiche, il corso è strutturato secondo i moduli ed i contenuti evidenziati nel seguente programma.
1° modulo
(credito formativo riconosciuto a quanti sono in possesso della qualifica di estetista)
A) Cute e mucose
-  Anatomia macroscopica delle mucose.
-  Elementi di anatomia della pelle: epidermide; derma; ipoderma.
-  Circolazione cutanea.
-  Innervazione cutanea.
-  Termoregolazione.
-  Cenni di fisiologia della pelle:
-  melanogenesi;
-  processo di cheratizzazione;
-  funzioni protettive della pelle (film idrolipidico di superficie).
-  L'infiammazione: definizione e segni.
B) Semeiotica dermatologica
-  Lesioni elementari primarie: chiazze, macule, pustule, pomfi, vescicole, bolle, noduli.
-  Lesioni elementari secondarie: croste, escoriazioni, ulcere, ragadi, cicatrici.
-  Lesioni primarie e secondarie: squame, verrucosità, pustule, sclerosi, atrofia.
-  Principali agenti infettanti e loro modalità di trasmissione:
-  virus, batteri, miceti o funghi, protozoi, elminti o vermi, rickettsie, bedsonie, artropodi (scabbia, pediculosi, tungiasi, piccola pulce).
2° modulo
A) Formulazione di alcune definizioni:
-  infezione;
-  contaminazione;
-  disinfezione;
-  sterilizzazione;
-  antisepsi;.
-  asepsi;.
-  sanificazione;
-  germicida.
B) Disinfezione: disinfettanti naturali, disinfezione artificiale, mezzi di disinfezione artificiale (fisici e chimici)
Principali infezioni a trasmissione parenterale/ematica:
-  epatite virale (epatite A, B, C ed altre forme di epatite virale);
-  TBC, lebbra, infezioni piogeniche, LUE, verruche;
-  AIDS (HIV).
Vie di trasmissione (parenterale e parenterale inapparente).
Profilassi generica.
Profilassi specifica.
Vaccinazione.
Disinfezione - sterilizzazione e smaltimento rifiuti.
Chimica delle sostanze impiegate nei tatuaggi: metalli.
Granulomi e cheloidi.
Reazioni isomorfe ai portatori di malattia psoriasica.
3° modulo
Principali rischi per la salute e connessi con le pratiche di tatuaggi e piercing.
Linee guida per la prevenzione dei rischi per gli operatori e per gli utenti.
Allergie ai costituenti dei tatuaggi ed ai metalli:
-  ipersensibilità di tipo immediato;
-  orticaria ed angioedema (definizioni e manifestazioni cliniche);
-  anafilassi: definizione.
4° modulo
Preparazione di un campo sterile e mantenimento.
Sterilizzazione dei materiali utilizzati.
Disinfezione della cute.
Pratica di tatuaggio e piercing.
Dimostrazioni pratiche.
B) Utenti del corso
L'attività formativa è rivolta a coloro che già svolgono attività di tatuaggio e piercing e a quanti intendono aprire laboratori per l'esecuzione di tali pratiche. Tra i primi sono inclusi quanti, in possesso della qualifica di estetista, svolgono tale attività all'interno degli studi di estetista e quanti eseguono tali trattamenti in modo esclusivo.
Ai fini della frequenza al corso è necessario possedere il requisito decennale del titolo di studio (da intendersi come ammissione al terzo anno di scuola media superiore), tranne per quanti sono in possesso della qualifica professionale di estetista. A questi ultimi verrà riconosciuto un credito formativo corrispondente al 1° modulo del programma didattico previsto.
La frequenza al 4° modulo è comunque obbligatoria.
Verranno ammessi ai corsi coloro che avranno presentato domanda, da compilarsi secondo lo schema allegato, alla direzione dipartimento di prevenzione - servizio igiene pubblica.
A ciascun corso saranno ammessi 30 allievi, secondo una preferibile ed equa ripartizione al 50% di soggetti che già esercitano tale attività e di quanti intendano avviarla a breve.
Sulla base delle domande pervenute, la scelta dei partecipanti ammessi verrà operata secondo i criteri seguenti:
1)  opzione indicata dai richiedenti relativamente alla sede di svolgimento del corso;
2)  rispetto della percentuale del 50% tra operatori già avviati e nuovi, all'interno di ciascuna sede corsuale.
C)  Svolgimento del corso
Le UU.LL.SS.SS. garantiranno locali adeguati e sussidi didattici secondo le indicazioni provenienti dalla Regione, attraverso un'appropriata conduzione curata dal direttore del corso, individuato, da ciascuna delle aziende suddette.
Le UU.LL.SS.SS. presso le quali verrà svolto il corso predisporranno un registro, preventivamente vistato in ogni sua pagina dal competente ufficio dell'U.S.L. Tale registro servirà a certificare le ore di lezione svolte, i relativi argomenti trattati, le effettive presenze dei docenti nelle singole lezioni e, per gli allievi iscritti, la presenza e l'assenza.
Al termine del corso, una commissione composta dal direttore e dai docenti del corso, nonché da un rappresentante della direzione regionale prevenzione, valuterà, attraverso la predisposizione di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio, l'idoneità professionale, dal punto di vista sanitario, dei candidati ammessi all'esame finale. La commissione rilascerà un attestato di frequenza con l'indicazione dell'idoneità conseguita.
D)  Docenza
Le lezioni saranno impartite da personale medico competente nelle materie di carattere sanitario previste dal programma del corso e da un esperto di riconosciuta esperienza per la parte del corso dedicata agli aspetti più strettamente professionali.
La scelta dei docenti è operata dal direttore del corso, utilizzando professionisti (anche esterni) operanti nel settore della chirurgia plastica, dermatologia, malattie infettive, igiene pubblica, ciascuno per le materie di competenza.
E) Finanziamento
La realizzazione dell'iniziativa verrà sostenuta mediante le quote di iscrizione a carico dei partecipanti al corso che è stabilita in E 500,00 per partecipante.
La liquidazione delle spese relative alla docenza e di qualsiasi altra prestazione connessa all'attività di formazione sarà curata da ciascuna delle suddette UU.LL.SS.SS. che vi provvederanno, secondo regolari adempimenti amministrativi e fiscali, utilizzando le risorse costituite dalle quote di partecipazione dei corsisti.
Per il costo per l'attività di docenza si ritiene equo prevedere il limite da E 60,00 a E 100,00 (IVA inclusa) quale compenso orario, oltre l'eventuale rimborso spese di viaggio e missione.
Allegato C
MODULO INFORMATIVO

Ti sei consigliato con qualcuno?
Lo sai che il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura?
Lo sai che è definitivo e per eliminarlo, qualora possibile, è necessario un intervento di chirurgia plastica che lascia comunque esiti cicatriziali?
Lo sai che con il tatuaggio o con l'inserimento nella cute di anelli od orecchini sono potenzialmente trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali le epatiti e l'AIDS?
Lo sai che il rischio di malattie infettive può essere notevolmente ridotto o eliminato con il rispetto da parte dell'operatore di alcune norme fondamentali di igiene, disinfezione e sterilizzazione?
Sei portatore di una malattia della pelle?
Lo sai che a tali pratiche sono state associate anche la possibile insorgenza di patologie sistemiche ed infettive?
Lo sai che prima di essere sottoposto a tatuaggi e piercing devi essere vaccinato contro l'epatite B?
ATTIVITA' DI TATUAGGI E PIERCING
Verbale di sopralluogo ed ispezione

Denominazione esercizio ......................................................
Sito in ........................................................ via ......................................................
Presso centro ......................................................
Titolare ...................................................... nato/a .................................................... il ............................residente ......................................................
via ......................................................
Autorizzazione n. ............ rilasciata il ........................ da ......................................................
Corso effettuato  [_] SI     [_] NO 

idoneità temporanea fino al ......................................................
Idoneità dei locali  [_] SI     [_] NO 

Dipendente 1° .............................. nato/a ......................................................
il ............................residente ......................................................
via ......................................................
Corso effettuato  [_] SI     [_] NO 

idoneità temporanea fino al ......................................................
Dipendente 2° .............................. nato/a ......................................................
il ............................residente ......................................................
via ......................................................
Corso effettuato  [_] SI     [_] NO 

idoneità temporanea fino al ......................................................
Idoneità dei locali
Sala d'attesa  [_] SI [_] NO 
condizioni igieniche  [_] BUONE [_] CARENTI 
Stanza prestazioni  [_] SI [_] NO 
presenza lavabo  [_] SI [_] NO 
presenza spogliatoio  [_] SI [_] NO 
condizioni igieniche  [_] BUONE [_] CARENTI 
Zona per la pulizia  [_] SI [_] NO 
distinzione pulito/sporco  [_] SI [_] NO 
presenza sterilizzatrice  [_] SI [_] NO 
presenza lavandino  [_] SI [_] NO 
Contratto ritiro rifiuti speciali  [_] SI [_] NO 

scadenza ......................................................
Condizioni igienico-sanitarie generali ......................................................
Rilievi ......................................................
......................................................
Prescrizioni ......................................................
  Firma per presa visione I tecnici della prevenzione 
  ......................................................  

Data .................................................................

Non c'è danno erariale per l'affidamento a terzi delle pratiche di risarcimento danni da insidie stradali

L'affiancamento di attività specialistiche per la gestione delle pratiche da risarcimento di danni da insidie stradali non rientra tra le attività che l'articolo 12 del codice della strada intesta alla sola polizia locale, né tra le collaborazioni o incarichi esterni individuali, ma va classificato come appalto di servizi.

Corte dei conti d'appello (sentenza n. 90/2019)

Sezione: TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO
Esito: SENTENZA
Numero: 90
Anno: 2019
Materia: CONTABILITÀ
Data pubblicazione: 15/05/2019
Codice ecli: ECLI:IT:CONT:2019:90APP3
Sent. 90/2019
1
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
D'APPELLO
composta dai seguenti magistrati:
dott. Angelo Canale Presidente relatore
dott. Antonio Galeota Consigliere
dott.ssa Giuseppa Maneggio Consigliere
dott.ssa Giuseppina Maio Consigliere
dott.ssa Patrizia Ferrari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in appello iscritto al numero … del registro di segreteria, depositato il 7
marzo 2017, proposto dai signori (…), tutti rappresentati e difesi dall’avv.
Gabriella De Giorgi Cezzi ed elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio del dott.
Marco Gardin, alla Via Mantegazza n.24
- sul ricorso in appello iscritto al numero … del registro di segreteria, depositato il 7
marzo 2017, proposta dalla signora (...), rappresentata e difesa
dall’avv. Gabriella De Giorgi Cezzi ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio
del dott. Marco Gardin, alla Via Mantegazza n.24
contro
- il signor Procuratore generale presso la Corte dei conti, domiciliato presso le sezioni
centrali d’appello della Corte dei conti, in Roma, Via Baiamonti 25;
per l’annullamento e/o riforma parziale
della sentenza n. 329/2016 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti
per la Puglia, depositata il 23 settembre 2016, notificata, con la quale gli appellanti nella
qualità di sindaco (il Coppola) e di assessori del Comune di Tricase e di responsabile del
servizio affari generali del medesimo comune (la dott.ssa …) sono
stati condannati al pagamento di euro 5.478,75, da ripartirsi in parti uguali, oltre
rivalutazione, interessi e spese di giustizia.
Visti: gli atti di appello, le conclusioni rassegnate dal P.G. e tutti gli atti di causa.
Uditi alla pubblica udienza del 10 aprile 2019, tenuta con l’assistenza della segretaria
signora Lucia Bianco: il Relatore, che ha illustrato la causa; l’avv. Gabriella De Giorgi
Cezzi, che ha insistito per l’accoglimento dell’appello; il rappresentante del P.M., VPG
dott. Luciano Donato, che ha confermato le proprie conclusioni scritte di rigetto degli
appelli, previa riunione degli stessi.
Trattenuta la causa in decisione.
Svolgimento del processo
1. La vicenda per la quale La Corte territoriale ha condannato, nei termini sopra precisati,
gli attuali appellanti trae origine da una denuncia di danno del comandante della Polizia
locale del Comune di Tricase, nella quale era censurato l’illegittimo affidamento alla
società A.S. srl del servizio di gestione delle pratiche di risarcimento danni da insidia
stradale, con attribuzioni, secondo il denunciante, di compiti e funzioni riservati dalla
Legge esclusivamente alla Polizia locale o ad altre forze di polizia. In particolare si
faceva riferimento alla delibera 123 del 23 maggio 2013, con la quale la Giunta – col
parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla dott.ssa … –
formulava un atto di indirizzo al responsabile del servizio (cioè alla stessa (...)) per
“avviare, nei termini e con le modalità illustrati dalla società AS srl ..l’attività di assistenza
delle pratiche di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale”.
Con successiva determinazione n.722/2013 la dott.ssa (...) disponeva la stipula
dell’accordo convenzionale con la detta società. Questa nel periodo dal 30 settembre
2013 al 2 luglio 2014 otteneva pagamenti per euro 5.478,75-
2. Il primo Giudice, con la sentenza impugnata, ravvisava – nei fatti descritti – gli
elementi costitutivi della responsabilità amministrativa. E cioè, il danno, pari alle somme
corrisposte alla predetta società per attività che dovevano essere per legge svolte dal
personale della Polizia locale o da personale comunque in servizio presso l’Ente.
Il primo Giudice, in proposito, faceva riferimento alla avvenuta violazione dell’art. 110,
comma 6 del Tuel, considerando l’affidamento dell’attività in parola ad una società
esterna alla stregua del conferimento – disciplinato dal menzionato art. 110 Tuel - di un
incarico o collaborazione esterna. Rilevava l’assenza della necessaria preventiva verifica
dell’effettiva assenza all’interno dell’ente delle professionalità adeguate a svolgere il
compito affidato alla società privata. Riteneva che l’affidamento dell’incarico si
configurasse come una duplicazione rispetto alle competenze proprie degli uffici. Per
ultimo, il primo Giudice ravvisava nel contenuto dell’incarico affidato anche una
violazione dell’art. 12 C.S.- In primo grado i convenuti – attuali appellanti – si
difendevano facendo riferimento al fatto che la società AS srl non aveva svolto attività
riservata alla polizia giudiziaria, in quanto le attività commissionatele erano
esclusivamente di natura civilistica.
3. Avverso la sentenza di condanna sono insorti gli attuali appellanti, deducendo i
seguenti motivi di appello:
a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 d.lgs 267/2000 (Tuel) – Erronea
ricostruzione del fatto – motivazione erronea, insufficiente e ingiusta.
b) Violazione e falsa applicazione dell’art. 348 cpp e dell’art. 12 C.S.
c) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 , comma 1bis della L.20/1994 – motivazione
incongrua, illogica e insufficiente.
d) Violazione e falsa applicazione dell’art. 49 d.lgs 267/2000 – motivazione incongrua,
illogica e insufficiente (motivo riferito alla sola appellante (...))
e) Mancato esercizio del potere riduttivo dell’addebito.
Più in dettaglio, gli appellanti contestano la stessa ricostruzione del fatto svolta dal
primo Giudice, che non avrebbe considerato né il carattere eccezionale del fenomeno
(legato alle numerose richieste risarcitorie da insidie stradali, gravanti sul bilancio
comunale), né la reale situazione del personale comunale, che - rispetto alla pianta
organica - presentava una rilevante scopertura, pari al 30% (86 dipendenti presenti su di
un organico di 122 posti). Lo stesso Corpo di Polizia locale era all’epoca dei fatti
ampiamente sottodimensionato, potendo contare su 1 funzionario D3 (il comandante) e
14 istruttori di vigilanza, a fronte dei 25 previsti in pianta organica. Al servizio
contenzioso, poi, era presente un solo impiegato B3 (cui di norma, secondo il vigente
CCNL, sono attribuite funzioni esecutive, protocollazione di atti, etc., ndr),
oggettivamente non in possesso di conoscenze giuridiche o tecnico-peritali.
Rilevano che la gestione delle pratiche in argomento, nelle quali si annidano anche
comportamenti illeciti e dannosi per l’Erario comunale, era tutt’altro che semplice,
richiedendo attività di tipo specialistico in materia infortunistica (banca dati, analisi di
ciascuna richiesta per verificarne fondamento e congruità rispetto ai danni lamentati,
etc.). Evidenziano che nei soli primi sette mesi del 2013 le richieste risarcitorie da insidia
stradale erano state ben 93 (con oltre 100mila euro di esborsi a carico dell’ente locale, in
quanto, ciascuna, sotto la soglia di copertura assicurativa).
Gli appellanti poi negano la violazione dell’art. 348 cpp e 12 C.S., posto che alla società
non era stata affidata alcuna attività di tipo istituzionale, ma solo attività istruttorie prive
di rilevanza esterna, finalizzate a verificare (attraverso report fotografici o indagini
conoscitive dell’accadimento, o sulla compatibilità tra il danno lamentato, lo stato dei
luoghi e la dinamica dell’evento) la fondatezza delle richieste risarcitorie avanzate
all’Amministrazione in sede stragiudiziale: trattavasi di attività estranee ai compiti di
polizia giudiziaria, concretizzandosi invece in un adeguato supporto specialistico per
consentire all’Amministrazione di resistere (in ambito civilistico) a pretese incongrue o
del tutto infondate.
Gli appellanti deducono inoltre, nel contesto del III motivo di appello, il vantaggio
conseguito dall’Amministrazione, misurato nella riduzione degli esborsi per richieste
risarcitorie da insidie stradali, passati dai 100mila euro del 2013, ai circa 72mila euro del
2014, ai 67mila del 2015. Un vantaggio di gran lunga superiore ai corrispettivi liquidati
alla società AS srl.
Tutte le riferite argomentazioni riguardano di riflesso anche l’appello della dott.ssa
(...), posto che evidenziano la correttezza del parere di regolarità tecnica da essa
formalizzato nella delibera di affidamento dell’incarico.
4. Con atto depositato il 19 marzo 2019 il Procuratore generale ha rassegnato le
proprie conclusioni scritte.
Il PG ha chiesto il rigetto degli appelli, previa riunione degli stessi, facendo proprie le
argomentazioni del primo Giudice. Ha negato la sussistenza di un rapporto tra il fatto
illecito e il vantaggio asseritamente conseguito, la cui prova (dell’an e del quantum)
costituiva onere degli appellanti. Osserva sul punto che l’attività della società si sarebbe
risolta in un mero affiancamento degli uffici comunali, per cui la stessa riconducibilità
degli asseriti vantaggi all’attività della società non pare corretta.
Nella discussione orale la difesa degli appellanti ha soprattutto evidenziato il carattere
“virale” e dannoso per le finanze degli enti territoriali che, nel periodo di riferimento, le
richieste risarcitorie da insidie stradali avevano evidenziato. Un tale fenomeno, proprio
per la sua ampiezza, aveva avuto un rilievo mediatico e numerosi comuni, afflitti da un
tale fenomeno, cui non si riusciva a far fronte con mezzi ordinari, avevano deliberato
l’affidamento a società specializzate delle attività specialistiche di supporto.
Nel caso specifico, le risorse di personale del Comune di Tricase non permettevano di
affrontare il “fenomeno” col solo, ridotto personale dell’ente. Ha concluso per
l’accoglimento degli appelli.
Il rappresentante della Procura generale, richiamando l’atto scritto, ha concluso per il
rigetto degli appelli.
La causa era pertanto trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
4. In via preliminare occorre disporre, come si dispone, la riunione degli appelli in
epigrafe, ai sensi dell’art. 184 cgc, in quanto entrambi proposti avverso la medesima
sentenza.
Gli appelli sono fondati.
In punto di fatto, va precisato che – all’epoca dei fatti - il Comune di Tricase, per i danni
conseguenti a insidia stradale, aveva una copertura assicurativa che prevedeva una
franchigia, per sinistro, di 10mila euro. Le richieste risarcitorie inferiori a quella cifra
erano pertanto direttamente gestite – e liquidate - dal Comune.
Occorre quindi chiarire in cosa consista, secondo la corrente giurisprudenza, l’insidia
stradale che determina la responsabilità patrimoniale dell’ente proprietario della strada.
L’insidia stradale (es. una buca nel manto stradale, un dissesto del marciapiedi, etc.) è
una anomalia della strada che, in determinate condizioni, può dare diritto al
risarcimento per eventuali danni subiti.
Ai fini che qui interessano, si ha "insidia” (o trabocchetto), quando ricorrono,
congiuntamente, due presupposti:
- l'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo, e- l'elemento soggettivo della non
prevedibilità dello stesso, secondo le regole della comune diligenza.E' anche
fondamentale, sotto quest’ultimo profilo, valutare il comportamento del danneggiato: se
viene accertato un suo grado di colpa, il diritto al risarcimento potrebbe essere ridotto se
non addirittura escluso. Il danneggiato deve pertanto dimostrare di essersi trovato di
fronte a una "insidia", che non era possibile prevedere né evitare con l'uso dell'ordinaria
diligenza.
Diversamente, se un'anomalia sulla strada è visibile e prevedibile, l'utente ha il dovere di
evitarla e di conseguenza non ha diritto al risarcimento del danno.Nei casi di "danni da
insidia", nei limiti suddetti, si configura una responsabilità risarcitoria, ex art. 2051 c.c., in
capo alla Pubblica Amministrazione, che, in qualità di proprietaria del bene, è tenuta a
risarcire i danni cagionati.
Sulla base di quanto sin qui precisato, tratto dalla giurisprudenza civile, è ora più chiara
la natura, il contenuto e le finalità delle attività che hanno formato oggetto
dell’affidamento del servizio alla società AS srl, per l’appunto specializzata in
infortunistica stradale.
5. Va infatti osservato che con atto n.123 del 23 maggio 2013 la Giunta comunale di
Tricase deliberò un atto di indirizzo teso ad “affidare” il servizio per la gestione delle
pratiche da risarcimento di danni da insidie stradali alla società AS srl, ritenendo che il
servizio reso da tale società potesse “concretizzarsi in valido ausilio e adeguato supporto
alle attività degli uffici preposti, oltre che risultare funzionale alle esigenze di snellimento
delle procedure istruttorie, di accertamento delle cause e dei connessi presunti danni e,
dunque , di adeguata verifica dell’eventuale sussistenza delle condizioni per la definizione,
anche stragiudiziale, delle richieste risarcitorie.” Aggiungeva la Giunta che “una efficace
azione di controllo sulle richieste risarcitorie..(potrebbe) costituire deterrente
all’incremento delle stesse”.
E’ opportuno segnalare che in delibera, quale fonte giuridica dell’appalto di servizi era
richiamato il d.lgs 163/2006, art. 125, comma 8 (“per lavori di importo inferiore a 40mila
euro è consentito l’affidamento diretti da parte del responsabile del procedimento”).
Sulla delibera la dott.ssa (...), quale “responsabile del servizio” apponeva parere
favorevole di regolarità tecnica.
Alla anzidetta delibera seguiva la “determinazione del responsabile del servizio” n.722
del 26.6.2013, con annesso capitolato.
Anche nella Determinazione si faceva riferimento al d.lgs.163/2006 e al Regolamento
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizio in economia, rientrando la spesa
prevista (euro 4500 più IVA per le prime 100 richieste di risarcimento, oltre 100 euro per
ogni richiesta successiva) nel limite (20mila euro) previsto dall’art. 13 comma 4 per
l’affidamento diretto.
Tale era pertanto la fonte giuridica dell’affidamento.
Quanto al contenuto del servizio, si faceva riferimento alla apposita convenzione, nella
quale – in estrema sintesi – era precisato che la società affidataria doveva impegnarsi
ad assistere gli uffici preposti nell’istruttoria avviata a seguito della richiesta di
risarcimento danni da insidia stradale, fornendo al Responsabile del servizio, in uno con
una valutazione finale, ogni utile elemento idoneo a verificare la fondatezza della
richiesta, attraverso report fotografici, verifica dello stato dei luoghi, indagini conoscitive
sull’accaduto, misurazioni, rilevamenti, perizie, etc.
Il tutto finalizzato all’accertamento dei già menzionati presupposti :
- l'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo, e- l'elemento soggettivo della non
prevedibilità dello stesso, secondo le regole della comune diligenza, nonché alla verifica
della condotta del danneggiato (per la ricerca di eventuale responsabilità o
corresponsabilità).
6. Il Collegio rileva che il primo Giudice ha motivato la condanna facendo riferimento,
tra l’altro, alla violazione dell’art. 110 Tuel: in verità tale norma, che nella specie neppure
in astratto sarebbe stata applicabile (essendo relativa a collaborazioni o ad incarichi
esterni individuali), non è stata richiamata né nell’atto deliberativo di indirizzo, né nella
successiva determina di attuazione. Era invece richiamata, correttamente, la normativa
sull’affidamento a terzi di un servizio.
Di conseguenza, trattandosi di un appalto di servizi e non essendosi in presenza di
collaborazione o incarico esterno, le censure mosse dal primo Giudice e riferibili ai
requisiti/presupposti per l’applicazione dell’art. 110 Tuel appaiono fuori contesto ed
estranei rispetto alla fattispecie.
A questo punto deve valutarsi se il “servizio” richiesto alla società AS srl potesse, più
proficuamente e senza oneri, essere svolto dagli uffici comunali.
Il Collegio nutre dubbi sulla concreta possibilità, nella deficitaria situazione di organico
denunciata, che gli uffici comunali fossero in grado di curare adeguatamente l’attività
istruttoria e valutativa che gli sarebbe stata richiesta.
Ma il problema non era solo un problema di numeri, ma anche del livello delle
conoscenze tecniche e specialistiche necessarie per istruire le pratiche di risarcimento
danni, valutandone gli elementi fattuali, tecnici e giuridici: giova qui rammentare che al
servizio contenzioso era all’epoca preposto un solo impiegato B3.
Va poi sgomberato il campo da una possibile fonte di equivoco: il danno da insidia (o
trabocchetto) stradale – perché di questo si tratta - in qualche misura può essere
assimilato ad un “sinistro stradale” (in sentenza si parla solo ed esclusivamente di
sinistri stradali), ma il suo “accertamento” non ha necessariamente a che vedere con
“l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull'uso delle strade”, di cui all’art. 12 C.S. Il danno in questione, come sopra accennato,
determina la responsabilità dell’ente proprietario della strada, ai sensi dell’art. 2051 c.c. e
gli accertamenti relativi al fondamento della richiesta risarcitoria non involgono
necessariamente un’ attività di polizia stradale, concernendo piuttosto l’acquisizione, da
parte del “debitore” (il Comune, nella specie) di elementi fattuali e tecnici idonei a
contrastare le eventualmente infondate (se non fraudolente) pretese del danneggiato/
creditore; ovvero, se fondate, ad aderirvi ( comunque motivatamente, atteso il costo a
carico dell’ente). Il perimetro giuridico di riferimento era, come correttamente indicato
dagli appellanti, quello civilistico.
Insomma, ciò che si vuol sostenere è che, avuto riguardo alle motivazioni a monte
dell’affidamento e al contenuto dello stesso, l’attività richiesta alla società specializzata,
anche di contenuto peritale, non era affatto un banale e non specializzato incombente
cui poteva provvedere un impiegato comunale B3 (un impiegato esecutivo, cioè),
ancorché formalmente assegnato, lui solo, al “contenzioso”. Né appare possibile, in tale
quadro, desumere “la non estrema complessità delle pratiche” dal “modesto compenso”
previsto per ogni pratica trattata. Semmai si doveva aver riguardo, nella valutazione della
fattispecie, all’ammontare delle somme erogate dal Comune a titolo di risarcimento da
insidia stradale (nei primi 7 mesi del 2013, oltre centomila euro): un onere finanziario
non di poco conto per un Comune di modeste dimensioni. Non irragionevole può quindi
ritenersi la scelta – con l’obiettivo di conseguire risparmi e contrastare richieste
infondate - di far affiancare agli Uffici comunali un soggetto dotato di specifica
esperienza e strumenti tecnici (es. banca dati) adeguati.
E’ un dato di fatto che, dopo l’affidamento del servizio, l’ammontare dei risarcimenti sia
sensibilmente diminuito: forse, come sostenuto dal rappresentante della P.G., non si
hanno certezze probatorie circa il rapporto di causa/effetto, tra affidamento del servizio
e diminuzione dei risarcimenti, ma sta comunque di fatto che una tale riduzione ha
coinciso temporalmente con l’affidamento del servizio.
In conclusione, chiarito il perimetro giuridico di riferimento; svolta un’analisi sia della
situazione di contesto (documentata anche da articoli di stampa, depositati dalle parti
appellanti), sia degli elementi fattuali in ordine alle carenze di organico, al numero delle
richieste di risarcimento da insidie stradali e ai correlati esborsi; la scelta di procedere
all’affidamento diretto ad una società specializzata di un qualificato servizio di supporto
tecnico-peritale agli uffici comunali non può ritenersi irragionevole o contra legem.
Di conseguenza la relativa spesa non può ritenersi danno.
Ne deriva l’accoglimento degli appelli, difettando l’elemento cardine della responsabilità
amministrativa e cioè il danno ingiusto.
P.Q.M.
Visti gli artt. 100 e 102 comma 6 del CGC
La Corte dei conti – Sezione III giurisdizionale d’appello
definitivamente pronunciando,
sui ricorsi in appello indicati in epigrafe:
- riunisce gli appelli iscritti ai numeri 51937 e 51938 del registro di segreteria;
- accoglie gli appelli e per l’effetto, in riforma della sentenza n. 329/2016 della Sezione
giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Puglia, assolve da ogni addebito i
signori (...)
Liquida le spese legali, complessive, in euro 1500, oltre oneri e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2019
IL PRESIDENTE - estensore
Angelo Canale
Depositato in Segreteria il 15/05/2019

Tratto da sole 24 ore

Quando si puo' parlare di contestazione immediata?




Gli artt. 14, della 689/81, e 200, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285, dettano tempi e modi per effettuare la contestazione immediata in materia di C.d.S.

Non si puo' certo parlare di "contestazione immediata" quando un soggetto si reca all' ufficio di Polizia Locale, per un preavviso accertamento infrazione trovato sul tergicristallo della propria auto, e il solerte "collega", dietro semplice dichiarazione verbale, gli trasfonde quel foglio di carta, che rappresenta il "NULLA", in un VERBALE DI CONTESTAZIONE.

E quindi:

"non si può certo parlare di "contestazione immediata" nella stesura di un eventuale verbale successivo all'illecito amministrativo, se il contraddittorio con lo stesso trasgressore non è mai avvevuto (e messo a verbale) ma soprattuto, quando questo soggetto non sia stato identificato dall'organo che ha accertato la violazione contestualmente all'accertamento stesso" .

Diciamo che è possibile trasfondere un semplice preavviso di accertamento infrazione in una notica del verbale effettuata ai sensi del 201 C.d.S..,NOTIFICA CHE DEVE EFFETTUARSI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE VERSO UNO DEI SOGGETTI INDICATI DALL'ART. 196 C.d.S.

Fatta questa piccola premessa, abbiamo un caso di ricorso sulla contestazione non immediata centrata proprio sul lasso temporale trascorso tra l’irregolarità alla guida e la stesura del verbale. La violazione accertata era il 143, comma 12, C.d.S., "per aver --con un autoveicolo condotto dallo stesso - circolato contromano in corrispondenza di diverse curve a visuale chiusa".

Secondo la Cassazione, quei cinque minuti sono da ritenere un tempo ragionevole, anche perché i carabinieri intervenuti hanno prima dovuto fermare il veicolo, che circolava contromano in alcune curve, ed evitare ulteriori pericoli agli utenti della strada, poi hanno dovuto materialmente redigere il verbale.

Per i motivi sopra esposti, è stata respinta l’obiezione proposta dal difensore dell’automobilista.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza n. 27258/19; depositata il 24 ottobre)

Sentenza sul canale TELEGRAM per i membri che ne fanno parte.
M.Serio
Riproduzione riservata

Prima immatricolazione in Italia di veicoli già immatricolati in Paesi extra CE.

Circolare prot. 32069 del 17 ottobre 2019 -

Conversione CQC rilasciata da Stato non appartenente UE , SEE


Direzione Generale per la Motorizzazione

Oggetto: Conversione CQC rilasciata da Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio
economico europeo.

Con mail dell'8 ottobre 2019 suindicata codesta Direzione ha chiesto chiarimenti in merito
alla conversione di una carta qualificazione del conducente rilasciata in Ucraina.

Al riguardo, si comunica che, ad oggi, è possibile convertire solo le qualificazioni CQC
rilasciate da Stati dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o dalle autorità elvetiche

(ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 6, dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione
svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, la Svizzera "applica
disposizioni legali equivalenti" alla direttiva 2003/59/CE, in materia di formazione dei conducenti
professionali).

Non è, di conseguenza, al momento, convertibile una carta di qualificazione del conducente
rilasciata in Ucraina, in mancanza di specifici accordi di reciprocità.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Sergio Dondolini

Guida in stato di ebbrezza, autovelox e telelaser: 3 ebook gratuiti by altalex

Un prezioso strumento che contiene normativa e giurisprudenza aggiornata utile per operatori del diritto, studiosi della materia e automobilisti

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Dispositivi antiabbandono di bambini di eta' inferiore a quattro anni:uscito il regolamento

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 ottobre 2019, n. 122

Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di eta' inferiore a quattro anni. (19G00130) (GU Serie Generale n.249 del 23-10-2019)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/11/2019 
 
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 ottobre 2019, n. 122 
Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del  Nuovo  codice  della
strada in materia di dispositivi antiabbandono  di  bambini  di  eta'
inferiore a quattro anni. (19G00130) 
(GU n.249 del 23-10-2019)
 
 Vigente al: 7-11-2019  
 
 
                             IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 1° ottobre 2018, n. 117, che introduce l'obbligo  di
installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei
veicoli chiusi e, in particolare, l'articolo 1, comma 2; 
  Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9  luglio  2008,  che  stabilisce  procedure  relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la
decisione n. 3052/95/CE che, a decorrere dal 19  aprile  2020,  sara'
sostituito dal regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo  al  reciproco  riconoscimento
delle merci legalmente commercializzate in un altro  Stato  membro  e
che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008; 
  Vista  la  direttiva  2001/95/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla  sicurezza  generale  dei
prodotti applicabile ai prodotti  di  consumo  quando  la  pertinente
legislazione   di   armonizzazione   dell'Unione    non    disciplina
adeguatamente la sicurezza per uno di questi prodotti; 
  Vista  la  direttiva  2007/46/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  5  settembre  2007,  che  istituisce  un  quadro  per
l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche'  dei
sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli; 
  Vista la legislazione di armonizzazione dell'Unione che  garantisce
la  salute  e  la  sicurezza  delle  apparecchiature   elettriche   o
elettroniche  ed,  in  particolare,  la  direttiva   2014/53/UE   del
Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,   del   16   aprile   2014,
sull'armonizzazione delle leggi  degli  Stati  membri  relative  alla
messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature  radio  e  che
abroga la direttiva 1999/5/CE; 
  Vista la legislazione di armonizzazione dell'Unione che  garantisce
la compatibilita' elettromagnetica delle apparecchiature elettriche o
elettroniche  ed,  in  particolare,  la  direttiva   2014/53/UE   del
Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,   del   16   aprile   2014,
sull'armonizzazione delle leggi  degli  Stati  membri  relative  alla
messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature  radio  e  che
abroga  la  direttiva  1999/5/CE  e  la  direttiva   2014/30/UE   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   del   26   febbraio   2014,
sull'armonizzazione delle leggi  degli  Stati  membri  relative  alla
compatibilita' elettromagnetica; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/1535  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione; 
  Visto il Regolamento n. 44 della Commissione economica per l'Europa
delle  Nazioni  Unite  (UN/ECE)  del  10  novembre   2010,   recante:
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei  dispositivi  di
ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore»; 
  Visto  il  Regolamento  n.  129  della  Commissione  economica  per
l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 10  giugno  2014,  recante:
«Prescrizioni  uniformi  relative  all'omologazione  di   dispositivi
avanzati di ritenuta per bambini usati a bordo dei veicoli a motore»; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  recante  il
nuovo codice della strada e, in particolare, l'articolo 172; 
  Considerata  la  necessita'   di   prevedere   le   caratteristiche
tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme  volto  a
prevenire l'abbandono dei bambini sui veicoli delle categorie M1, N1,
N2 e N3; 
  Esperita la procedura  di  informazione  prevista  dall'articolo  5
della richiamata direttiva (UE) 2015/1535; 
  Acquisito il parere favorevole della Commissione europea  contenuto
nella comunicazione TRIS (2019) 01997 del 22 luglio 2019; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  26  settembre
2019; 
  Vista la  nota  del  30  settembre  2019,  con  cui  lo  schema  di
regolamento e' stato  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) veicolo:  un  veicolo  appartenente  ad  una  delle  categorie
internazionali M1, N1, N2 ed N3, cosi' come definite dalla  direttiva
2007/46/CE; 
    b)  dispositivo  antiabbandono:  un   dispositivo   di   allarme,
costituito da uno o piu' elementi interconnessi, la cui  funzione  e'
quella di prevenire l'abbandono dei  bambini  di  eta'  inferiore  ai
quattro anni, a bordo dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e  N3  e
che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo; 
    c) sistemi di ritenuta per bambini: quelli indicati  all'articolo
172, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    d) normativa di armonizzazione dell'Unione: normativa dell'Unione
europea  che  armonizza  le  condizioni  di  commercializzazione  del
dispositivo antiabbandono quale prodotto; 
    e) fabbricante:  persona  fisica  o  giuridica  che  fabbrica  un
dispositivo antiabbandono ovvero lo fa progettare o fabbricare e  che
lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio; 
    f)  operatore  economico:  il  fabbricante,   l'importatore,   il
rappresentante  autorizzato  o  il   distributore   di   un   sistema
antiabbandono; 
    g) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e  i  provvedimenti
adottati dalle autorita' pubbliche per garantire  che  i  dispositivi
antiabbandono siano conformi  ai  requisiti  stabiliti  dal  presente
regolamento; 
    h)  autorita'  di  vigilanza  del  mercato:  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
    i) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di merci per la
distribuzione,  il  consumo  o  l'uso  sul  mercato  nell'ambito   di
un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri.): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
          1  ottobre  2018,  n.  117  (Introduzione  dell'obbligo  di
          installazione di dispositivi per prevenire  l'abbandono  di
          bambini nei veicoli chiusi): 
              «Art. 1 (Modifiche all'articolo 172  del  codice  della
          strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
          285, concernenti l'obbligo di installazione di  dispositivi
          per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi). -
          (Omissis). 
              2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e  funzionali
          del dispositivo di cui all'articolo 172, comma  1-bis,  del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma  1  del  presente
          articolo, sono definite con  decreto  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, da emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge. 
              (Omissis).». 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  764/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  9  luglio  2008,  stabilisce:
          «Procedure relative all'applicazione di determinate  regole
          tecniche nazionali a prodotti  legalmente  commercializzati
          in  un  altro  Stato  membro  e  abroga  la  decisione   n.
          3052/95/CE». 
              - Il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  19  marzo  2019,  e'   relativo   al:
          «Reciproco   riconoscimento    delle    merci    legalmente
          commercializzate in un  altro  Stato  membro  e  abroga  il
          regolamento (CE) n. 764/2008». 
              - La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  3  dicembre  2001,   e'   relativa   alla:
          «Sicurezza generale dei prodotti applicabile ai prodotti di
          consumo quando la pertinente legislazione di armonizzazione
          dell'Unione non disciplina adeguatamente la  sicurezza  per
          uno di questi prodotti». 
              - La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 5 settembre 2007, istituisce il: «Quadro per
          l'omologazione dei veicoli a motore e  dei  loro  rimorchi,
          nonche'  dei  sistemi,  componenti  ed   entita'   tecniche
          destinati a tali veicoli». 
              - La direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 16 aprile 2014, reca: «Armonizzazione  delle
          leggi degli Stati membri relative alla messa a disposizione
          sul  mercato  delle  apparecchiature  radio  e  abroga   la
          direttiva 1999/5/CE». 
              - La direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del  26  febbraio  2014,  reca:  «Armonizzazione
          delle leggi degli Stati membri relative alla compatibilita'
          elettromagnetica». 
              - La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, reca: «Procedura d'informazione nel  settore
          delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai
          servizi della societa' dell'informazione». 
              - Il regolamento n. 44 della Commissione economica  per
          l'Europa delle nazioni unite (UN/ECE) del 10 novembre 2010,
          reca: «Disposizioni uniformi relative all'omologazione  dei
          dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei  veicoli  a
          motore». 
              - Il regolamento n. 129 della Commissione economica per
          l'Europa delle nazioni unite (UN/ECE) del 10  giugno  2014,
          reca: «Prescrizioni uniformi relative  all'omologazione  di
          dispositivi avanzati di ritenuta per bambini usati a  bordo
          dei veicoli a motore». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  172  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada): 
              «Art. 172 (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi
          di ritenuta e sicurezza per bambini). - 1. Il conducente  e
          i passeggeri dei veicoli della  categoria  L6e,  dotati  di
          carrozzeria chiusa, di cui  all'articolo  4,  paragrafo  2,
          lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e dei veicoli
          delle categorie M1, N1, N2 e N3, di  cui  all'articolo  47,
          comma  2,  del  presente  codice,  muniti  di  cintura   di
          sicurezza, hanno  l'obbligo  di  utilizzarle  in  qualsiasi
          situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50
          m devono essere assicurati al  sedile  con  un  sistema  di
          ritenuta per  bambini,  adeguato  al  loro  peso,  di  tipo
          omologato secondo  le  normative  stabilite  dal  Ministero
          delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  conformemente  ai
          regolamenti della Commissione economica per l'Europa  delle
          nazioni unite o alle equivalenti direttive comunitarie. 
              1-bis. Il conducente dei veicoli  delle  categorie  M1,
          N1, N2  e  N3  immatricolati  in  Italia,  o  immatricolati
          all'estero  e  condotti  da  residenti  in  Italia,  quando
          trasporta un bambino  di  eta'  inferiore  a  quattro  anni
          assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di  cui  al
          comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di
          allarme  volto  a  prevenire   l'abbandono   del   bambino,
          rispondente   alle   specifiche    tecnico-costruttive    e
          funzionali  stabilite  con  decreto  del  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              2. Il conducente del veicolo e' tenuto  ad  assicurarsi
          della persistente efficienza  dei  dispositivi  di  cui  al
          comma 1. 
              3. Sui  veicoli  delle  categorie  M1,  N1,  N2  ed  N3
          sprovvisti di sistemi di ritenuta: 
                a) i bambini di eta' fino  a  tre  anni  non  possono
          viaggiare; 
                b) i bambini di eta' superiore ai  tre  anni  possono
          occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera
          1,50 m. 
              4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m,  quando
          viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone  in
          servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti  al
          noleggio con conducente, possono non essere  assicurati  al
          sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione
          che non occupino un sedile anteriore e  siano  accompagnati
          da almeno un passeggero  di  eta'  non  inferiore  ad  anni
          sedici. 
              5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando
          un seggiolino  di  sicurezza  rivolto  all'indietro  su  un
          sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a  meno  che
          l'airbag  medesimo  non  sia  stato  disattivato  anche  in
          maniera automatica adeguata. 
              6. Tutti gli occupanti, di eta' superiore a  tre  anni,
          dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono
          utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di  sicurezza  di
          cui i veicoli  stessi  sono  provvisti.  I  bambini  devono
          essere assicurati con  sistemi  di  ritenuta  per  bambini,
          eventualmente presenti sui veicoli delle  categorie  M2  ed
          M3, solo se di tipo omologato secondo  quanto  previsto  al
          comma 1. 
              7. I passeggeri dei veicoli delle categorie  M2  ed  M3
          devono  essere  informati  dell'obbligo  di  utilizzare  le
          cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il  veicolo  e'
          in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi  al
          modello figurante nell'allegato alla direttiva  2003/20/CE,
          apposti in modo ben visibile su ogni  sedile.  Inoltre,  la
          suddetta informazione puo' essere fornita  dal  conducente,
          dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo  o
          mediante sistemi audiovisivi quale il video. 
              8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle  cinture  di
          sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: 
                a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai  corpi
          di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un
          servizio di emergenza; 
                b)  i  conducenti  e  gli  addetti  dei  veicoli  del
          servizio antincendio e sanitario in caso di  intervento  di
          emergenza; 
                b-bis) i  conducenti  dei  veicoli  con  allestimenti
          specifici per la raccolta e per il trasporto di  rifiuti  e
          dei veicoli ad  uso  speciale,  quando  sono  impiegati  in
          attivita'  di  igiene  ambientale  nell'ambito  dei  centri
          abitati, comprese le zone industriali e artigianali; 
                c) gli appartenenti ai servizi di  vigilanza  privati
          regolarmente riconosciuti che effettuano scorte; 
                d)  gli  istruttori  di  guida  quando  esplicano  le
          funzioni previste dall'articolo 122, comma 2; 
                e)  le  persone  che   risultino,   sulla   base   di
          certificazione rilasciata dalla unita' sanitaria  locale  o
          dalle competenti autorita'  di  altro  Stato  membro  delle
          Comunita' europee, affette da patologie particolari  o  che
          presentino    condizioni    fisiche    che    costituiscono
          controindicazione  specifica  all'uso  dei  dispositivi  di
          ritenuta. Tale certificazione deve indicare  la  durata  di
          validita', deve recare il simbolo previsto nell'articolo  5
          della  direttiva  91/671/CEE  e  deve  essere  esibita   su
          richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12; 
                f) le donne in stato di gravidanza sulla  base  della
          certificazione  rilasciata  dal  ginecologo   curante   che
          comprovi  condizioni  di  rischio  particolari  conseguenti
          all'uso delle cinture di sicurezza; 
                g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3  autorizzati  al
          trasporto di passeggeri in piedi ed  adibiti  al  trasporto
          locale e che circolano in zona urbana; 
                h)    gli    appartenenti    alle    forze     armate
          nell'espletamento   di   attivita'   istituzionali    nelle
          situazioni di emergenza. 
              9. Fino all'8 maggio 2009, sono  esentati  dall'obbligo
          di cui al comma 1 i bambini di eta' inferiore ad anni dieci
          trasportati in  soprannumero  sui  posti  posteriori  delle
          autovetture  e  degli  autoveicoli  adibiti  al   trasporto
          promiscuo di persone e  cose,  di  cui  dell'articolo  169,
          comma 5, a condizione che siano accompagnati da  almeno  un
          passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici. 
              10. Chiunque non fa uso dei  dispositivi  di  ritenuta,
          cioe' delle cinture di sicurezza e dei sistemi di  ritenuta
          per bambini, o del dispositivo di allarme di cui  al  comma
          1-bis  e'  soggetto  alla   sanzione   amministrativa   del
          pagamento di una somma da euro 83 ad euro  333.  Quando  il
          mancato uso riguarda il minore, della  violazione  risponde
          il conducente ovvero, se presente sul  veicolo  al  momento
          del fatto, chi  e'  tenuto  alla  sorveglianza  del  minore
          stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo  di
          due anni, in una delle violazioni di cui al presente  comma
          per almeno due volte,  all'ultima  infrazione  consegue  la
          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
          patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I,
          sezione II, del titolo VI. 
              11.  Chiunque,  pur  facendo  uso  dei  dispositivi  di
          ritenuta, ne altera od ostacola  il  normale  funzionamento
          degli stessi e' soggetto alla sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 41 ad euro 167. 
              12.    Chiunque    importa    o    produce    per    la
          commercializzazione  sul   territorio   nazionale   e   chi
          commercializza  dispositivi  di  ritenuta   di   tipo   non
          omologato e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 868 ad euro 3.471. 
              13. I dispositivi di  ritenuta  di  cui  al  comma  12,
          ancorche'  installati  sui  veicoli,   sono   soggetti   al
          sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi  delle  norme
          di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              -  Per  il  titolo  della  direttiva   2007/46/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 5  settembre  2007,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art.  172,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle
          premesse. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,  fissa:  «Norme
          in materia di accreditamento e abroga il regolamento  (CEE)
          n. 339/93.». 
              - Il regolamento UE n. 2019/1020 del Parlamento europeo
          e del  Consiglio  reca:  «Sulla  vigilanza  del  mercato  e
          conformita' dei prodotti e modifica la direttiva 2004/42/CE
          e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011  (Testo
          rilevante ai fini del SEE).». 
              - Per il testo del regolamento  (CE)  n.  764/2008  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio  2008,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per  il  testo  del  regolamento  (UE)  2019/515  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo  2019,  si
          veda nelle note alle premesse. 
                               Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento si applica ai dispositivi antiabbandono,
di cui all'articolo 172 del codice della strada. 
  2.  Il  presente  regolamento  non  pregiudica  la   normativa   di
armonizzazione dell'Unione.  Quando  i  dispositivi  contemplati  dal
presente  regolamento  rientrano  nel  campo  di  applicazione  della
normativa di armonizzazione dell'Unione, essi devono rispettare  tale
legislazione. 
                               Art. 3 
 
                      Caratteristiche generali 
 
  1. Il dispositivo antiabbandono puo' essere: 
    a) integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini; 
    b) una dotazione di base o un accessorio  del  veicolo,  compresi
nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso; 
    c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini  sia  dal
veicolo. 
                               Art. 4 
 
     Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali 
 
  1. Quando sono immessi sul  mercato,  i  dispositivi  antiabbandono
aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3,  lettere  a)  e  b),
devono essere conformi alle prescrizioni riportate  nell'allegato  A,
punto 1, al presente regolamento. 
  2. Quando sono immessi sul  mercato,  i  dispositivi  antiabbandono
aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, lettera  c),  devono
essere conformi alle prescrizioni riportate nell'allegato A, punti  1
e 2, al presente regolamento. 
                               Art. 5 
 
                     Obblighi per il fabbricante 
 
  1. Quando un dispositivo antiabbandono e' messo a disposizione  sul
mercato, il fabbricante deve accertarsi che esso  sia  conforme  alle
prescrizioni tecniche costruttive e funzionali  essenziali  ai  sensi
dell'articolo 4. Il fabbricante redige la documentazione  tecnica  e,
su richiesta, la mette a disposizione dell'autorita' di vigilanza del
mercato. 
  2. La documentazione tecnica di cui  al  comma  1,  deve  contenere
tutti  i  dati  o  dettagli  pertinenti  dei  mezzi  utilizzati   dal
fabbricante  per  garantire  che  il  dispositivo  antiabbandono  sia
conforme alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali,
come specificato all'articolo 4. 
  3. Per il  dispositivo  di  cui  all'articolo  3,  lettera  c),  la
documentazione tecnica,  di  cui  ai  commi  1  e  2,  comprende  una
valutazione delle interazioni con il veicolo o il sistema di ritenuta
per bambini. 
  4. Ai fini di cui  all'articolo  6,  il  fabbricante  rilascia  una
dichiarazione di conformita',  redatta  secondo  il  modello  di  cui
all'allegato B, e la rende disponibile su richiesta. Nel redigere  la
dichiarazione  di  conformita',   il   fabbricante   si   assume   la
responsabilita' della conformita' del dispositivo antiabbandono  alle
prescrizioni tecniche costruttive  e  funzionali  essenziali  di  cui
all'articolo 4. 
  5. Ogni dispositivo antiabbandono deve  essere  accompagnato,  alla
vendita, dalle  prescrizioni  per  l'installazione,  comprendenti  le
indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche per l'uso
e la manutenzione, ad eccezione dei casi per i  quali  cio'  non  sia
richiesto dalla normativa di armonizzazione dell'Unione. 
                               Art. 6 
 
                        Vigilanza del mercato 
 
  1.   La   vigilanza   del   mercato   per   quanto   riguarda    la
commercializzazione dei dispositivi antiabbandono e' effettuata dalla
Direzione generale per la motorizzazione, ai sensi del regolamento CE
n. 765/2008 e, a partire dal 16 luglio 2021, del  regolamento  UE  n.
2019/1020. 
                               Art. 7 
 
Dispositivi  antiabbandono  riconosciuti  da   altri   Stati   membri
  dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo 
 
  1. Si presumono conformi alle disposizioni del presente regolamento
i dispositivi  antiabbandono  legalmente  commercializzati  in  altri
Stati appartenenti all'Unione europea o in  Turchia,  o  originari  e
legalmente commercializzati in uno Stato appartenente  all'EFTA,  che
e' parte contraente dell'Accordo SEE. 
  2.  L'applicazione  del  presente  regolamento  e'  soggetta   alle
disposizioni  del  regolamento  764/2008/CE  e  del  regolamento   UE
2019/515. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
    Roma, 2 ottobre 2019 
 
                                              Il Ministro: De Micheli 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2019 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1, foglio n. 3460 
                                                           Allegato A 
 
                                                         (articolo 4) 
 
     Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali 
 
1. Caratteristiche funzionali essenziali 
      a) Il dispositivo antiabbandono deve segnalare  l'abbandono  di
un bambino di eta' inferiore a 4  anni,  sul  veicolo  sul  quale  e'
trasportato, da parte del  conducente  del  veicolo  stesso  mediante
l'attivazione di uno dei segnali di cui alla lettera d); 
      b)  il  dispositivo  deve  essere   in   grado   di   attivarsi
automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del
conducente; 
      c)  il  dispositivo  deve  dare  un  segnale  di  conferma   al
conducente nel momento dell'avvenuta attivazione; 
      d) nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessita' di  dare
un segnale di allarme, quest'ultimo deve essere in grado di  attirare
l'attenzione  del  conducente  tempestivamente  attraverso   appositi
segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili  all'interno
o all'esterno del veicolo; 
      e)  il  dispositivo  antiabbandono  deve  essere  in  grado  di
attivare il sistema di comunicazione indicato alla lettera g); 
      f) se alimentato da batteria, il  dispositivo  deve  essere  in
grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente; 
      g) i dispositivi antiabbandono  possono  essere  dotati  di  un
sistema di comunicazione automatico per l'invio, per mezzo delle reti
di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate. 
 
2. Caratteristiche tecnico-costruttive essenziali 
      a) Il dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con
logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori; 
      b) nell'interazione con il veicolo o con  apposito  sistema  di
ritenuta,  il  dispositivo  non  deve  in  alcun  modo  alterarne  le
caratteristiche di omologazione. 
                                                           Allegato B 
 
                                            (articolo 5, comma 4)     
 
Modello dichiarazione di conformita'  ai  sensi  del  Regolamento  di
attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia
di dispositivi antiabbandono di bambini di eta' inferiore  a  quattro
                                anni 
                      (art. 5 del regolamento) 
 
Allegato A
Allegato B 

L'Autorità Garante si schiera con gli NCC

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato difende gli NCC. 
 
In sostanza, l'Autorità ritiene che l'art. 10 bis alla legge quadro (previsto dalla L. di conversione n. 12/19, “Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”) abbia proposto una visione distorta del settore, mettendo in campo una serie di obblighi "che restringono sensibilmente l’operatività delle imprese di noleggio con conducente".

(se non riesci a scaricarlo lo trovi nella comunità di telegram)


Nel dettaglio si contestano precisamente questi punti: 
  • l’obbligo di avere la sede e rimessa nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con la sola possibilità di disporre di ulteriori rimesse nella medesima provincia/area metropolitana in cui ricade il territorio del comune autorizzante; 
  • l’obbligo della prenotazione presso la sede o la rimessa, sebbene sia prevista la possibilità di avvalersi di strumenti tecnologici; l’obbligo di iniziare e terminare ciascun servizio presso la rimessa e infine l’obbligo di compilazione e tenuta del foglio di servizio elettronico.

Insomma una bomba atomica nell'infinita battaglia tra tassisti e noleggiatori con conducente (ricordiamo che ci rientra anche Uber in questa categoria) e rischia di accendere di nuovo la protesta.

L'AGCM d'altra parte è stata chiarissima: "Le modifiche alla legge quadro - spiegano - discostandosi da quando più volte auspicato dall'Autorità stessa in passato, continuano ad imporre ingiustificate distorsioni concorrenziali sul mercato, anche in ragione dell'ampliamento dei servizi di mobilità non di linea tra il pubblico, che non giustifica più una distinzione così marcata tra taxi ed NCC"
 
Quindi? "In assenza di un intervento normativo di sostanziale riforma - sussiste un concreto rischio di riduzione qualitativa del servizio ed incremento dei prezzi in danno dei consumatori. L'incremento di costi in danno dei consumatori, direttamente attribuibile all'introduzione delle norme in questione, ammonterebbe a circa 115 milioni di euro annui (parametri OSCE). Tale valore, pur indicativo, fornisce una stima attendibile della perdita di benessere dei consumatori che - uniti alla moratoria sul rilascio di nuove licenze - verosimilmente causerà un grave danno per l'utenza pubblica".

Ma non è ancora tutto. Già perché secondo L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato l'imposizione di un obbligo di prenotazione presso la rimessa e l’obbligo degli NCC di acquisizione del servizio dalla rimessa e del ritorno in rimessa a fine viaggio appaiono privati di ogni giustificazione logica in ragione degli avanzati strumenti tecnologici sul mercato (es. app di intermediazione tra domanda e offerta). In merito l’Autorità fa anche un rimando al provvedimento AS1222 in cui l'Autorità stessa aveva ritenuto inapplicabili ai servizi offerti tramite piattaforme tecnologiche (es. Uber Black) gli artt. 3 e 11 co. 4 della legge quadro, in tema di obbligo di prendere le chiamate di servizio presso la rimessa.

I tassisti - si accettano scommesse - non la prenderanno bene. Ma l'AGCM sente in sostanza l'esigenza di demarcare il servizio pubblico di piazza da quello su chiamata è venuto di fatto meno considerato il diffondersi di app e strumenti di prenotazione taxi su chiamata, che rendono la differenziazione di un regime normativo tra taxi e NCC priva di qualsiasi giustificazione.

L'AGCM ha concluso il provvedimento ritenendo necessaria ed improrogabile una riforma del settore che tenga conto di vari fattori. Ossia della necessità di procedere quanto più possibile a un’equiparazione tra i servizi di taxi e le altre forme di mobilitò non in linea; dell’ingresso nel settore di nuovi servizi a forte contenuto tecnologico, che hanno radicalmente modificato il paradigma di funzionamento del settore stesso, rendendo obsoleta la legge 21/92; dell'esigenza di introdurre misure compensative per i taxi, per compensare gli effetti dell’apertura visto e dell’allargamento del settore.
E poi si va alla proposta concreta. Ossia l'immediata modifica/eliminazione delle norme introdotte dall'art. 10 bis, che contribuiscono a restringere la concorrenza in danno degli NCC, suggerendo nello specifico di eliminare ogni limitazione alle modalità di prenotazione del servizio di NCC (v. art. 3, co. 1 e art. 11 co. 4 primo periodo L. 21/92); abrogare tutte le norme della legge 21/92 che determinano restrizioni territoriali all’operatività degli NCC (v. art. 3, co. 3 e art. 11 co. 4 primo periodo, nonché art. 5-bis e art. 8 co. 3 L. 21/92); abrogare la moratoria al rilascio di nuove autorizzazioni NCC sino alla realizzazione del registro nazionale (v. art. 10-bis co. 6 D.L. 135/2018). La sfida è lanciata. Ora vediamo come risponderanno i tassisti.
Tratto da:  https://www.repubblica.it
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