mercoledì 23 ottobre 2019

L'Autorità Garante si schiera con gli NCC

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato difende gli NCC. 
 
In sostanza, l'Autorità ritiene che l'art. 10 bis alla legge quadro (previsto dalla L. di conversione n. 12/19, “Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”) abbia proposto una visione distorta del settore, mettendo in campo una serie di obblighi "che restringono sensibilmente l’operatività delle imprese di noleggio con conducente".

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Nel dettaglio si contestano precisamente questi punti: 
  • l’obbligo di avere la sede e rimessa nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con la sola possibilità di disporre di ulteriori rimesse nella medesima provincia/area metropolitana in cui ricade il territorio del comune autorizzante; 
  • l’obbligo della prenotazione presso la sede o la rimessa, sebbene sia prevista la possibilità di avvalersi di strumenti tecnologici; l’obbligo di iniziare e terminare ciascun servizio presso la rimessa e infine l’obbligo di compilazione e tenuta del foglio di servizio elettronico.

Insomma una bomba atomica nell'infinita battaglia tra tassisti e noleggiatori con conducente (ricordiamo che ci rientra anche Uber in questa categoria) e rischia di accendere di nuovo la protesta.

L'AGCM d'altra parte è stata chiarissima: "Le modifiche alla legge quadro - spiegano - discostandosi da quando più volte auspicato dall'Autorità stessa in passato, continuano ad imporre ingiustificate distorsioni concorrenziali sul mercato, anche in ragione dell'ampliamento dei servizi di mobilità non di linea tra il pubblico, che non giustifica più una distinzione così marcata tra taxi ed NCC"
 
Quindi? "In assenza di un intervento normativo di sostanziale riforma - sussiste un concreto rischio di riduzione qualitativa del servizio ed incremento dei prezzi in danno dei consumatori. L'incremento di costi in danno dei consumatori, direttamente attribuibile all'introduzione delle norme in questione, ammonterebbe a circa 115 milioni di euro annui (parametri OSCE). Tale valore, pur indicativo, fornisce una stima attendibile della perdita di benessere dei consumatori che - uniti alla moratoria sul rilascio di nuove licenze - verosimilmente causerà un grave danno per l'utenza pubblica".

Ma non è ancora tutto. Già perché secondo L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato l'imposizione di un obbligo di prenotazione presso la rimessa e l’obbligo degli NCC di acquisizione del servizio dalla rimessa e del ritorno in rimessa a fine viaggio appaiono privati di ogni giustificazione logica in ragione degli avanzati strumenti tecnologici sul mercato (es. app di intermediazione tra domanda e offerta). In merito l’Autorità fa anche un rimando al provvedimento AS1222 in cui l'Autorità stessa aveva ritenuto inapplicabili ai servizi offerti tramite piattaforme tecnologiche (es. Uber Black) gli artt. 3 e 11 co. 4 della legge quadro, in tema di obbligo di prendere le chiamate di servizio presso la rimessa.

I tassisti - si accettano scommesse - non la prenderanno bene. Ma l'AGCM sente in sostanza l'esigenza di demarcare il servizio pubblico di piazza da quello su chiamata è venuto di fatto meno considerato il diffondersi di app e strumenti di prenotazione taxi su chiamata, che rendono la differenziazione di un regime normativo tra taxi e NCC priva di qualsiasi giustificazione.

L'AGCM ha concluso il provvedimento ritenendo necessaria ed improrogabile una riforma del settore che tenga conto di vari fattori. Ossia della necessità di procedere quanto più possibile a un’equiparazione tra i servizi di taxi e le altre forme di mobilitò non in linea; dell’ingresso nel settore di nuovi servizi a forte contenuto tecnologico, che hanno radicalmente modificato il paradigma di funzionamento del settore stesso, rendendo obsoleta la legge 21/92; dell'esigenza di introdurre misure compensative per i taxi, per compensare gli effetti dell’apertura visto e dell’allargamento del settore.
E poi si va alla proposta concreta. Ossia l'immediata modifica/eliminazione delle norme introdotte dall'art. 10 bis, che contribuiscono a restringere la concorrenza in danno degli NCC, suggerendo nello specifico di eliminare ogni limitazione alle modalità di prenotazione del servizio di NCC (v. art. 3, co. 1 e art. 11 co. 4 primo periodo L. 21/92); abrogare tutte le norme della legge 21/92 che determinano restrizioni territoriali all’operatività degli NCC (v. art. 3, co. 3 e art. 11 co. 4 primo periodo, nonché art. 5-bis e art. 8 co. 3 L. 21/92); abrogare la moratoria al rilascio di nuove autorizzazioni NCC sino alla realizzazione del registro nazionale (v. art. 10-bis co. 6 D.L. 135/2018). La sfida è lanciata. Ora vediamo come risponderanno i tassisti.
Tratto da:  https://www.repubblica.it
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