lunedì 26 febbraio 2018

Cassazione: confermati i 3 giorni di permesso Legge 104 anche ai lavoratori in part-time

 Con sentenza n. 4069 del 20 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha affermato la non riproporzione dei 3 giorni di permesso mensile, per l’assistenza di un familiare con handicap grave (articolo 33 della Legge n. 104/1992), qualora il dipendente sia in part-time.

I giudici della Suprema Corte, bocciando il ricorso dell’INPS, hanno confermato i 3 giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa, anche al lavoratore con un contratto a tempo parziale in quanto il diritto rientra tra quelli non riproporzionabili. 
 http://www.dottrinalavoro.it

sabato 24 febbraio 2018

Non punibile l`automobilista che viene beccato con un coltello di ben 18 centimetri nel portaoggetti del veicolo. Per i giudici l`episodio non è grave, anche perché il comportamento non è abituale.


I lavoratori che hanno subito un infortunio sul lavoro NON devono rispettare le fasce di reperibilità

 Un'altra piccola soddisfazione di "POLIZIALOCALEBLOG"contro quei detrattori (e mi sorprende che tra questi ci siano colleghi appartenenti a sigle sindacali) che si sarebbero fatti crocifiggere pur di sostenere la tesi che l'infortunio sul lavoro non rientrasse piu' nelle cause di esclusione dall’obbligo di reperibilità  di cui all'art.4  DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206.
Il Ministero ha detto esattamente cio' che il sottoscritto e l'INPS, soprattutto,sosteneva da tempo, per cui le chiacchere stanno a zero. 

Qui il post del 26 gennaio 2018
Qui la circolare Ministeriale

p.s.Scusate la mia reazione ma ogni tanto qualche sassolino dalla scarpa bisogna levarselo




venerdì 23 febbraio 2018

Sanzioni Inquinamento acustico:la circolare ministeriale

Come è noto la legge-quadro sull’inquinamento acustico, è stata recentemente modificata dal D.lgs. n. 42/2017.
Il Ministero dell'ambiente, ha ritenuto opportuno l'emanazione di una nuova circolare esclicativa, in attuazione dell'art. 10 della legge 447/95.
In particolare, viene attenzionato l'aspetto sanzionatorio della norma, l'obbligo di riversare all’entrata del bilancio dello Stato i proventi delle sanzioni nella misura del 70%,  nonchè le modalità di gestione dei proventi.

Immagine tratta da internet 


Realizzazione dei sistemi di lettura targhe e integrazione al sistema (S.C.N.T.T.). Linee d'indirizzo

Su gentile concessione del Direttore del portale professione: www.poliziamunicipale.it,  nella persona del Dr. Stefano Manzelli e del Suo staff, pubblico l'importantissima Circolare emessa dalla Prefettura di Roma che tratta il tema delicatissimo della lettura delle targhe e della Videosorveglianza
Circolare 51065 dell'8/02/2018

giovedì 22 febbraio 2018

Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: documentatori di infrazioni al semaforo rosso

Decreto dirigenziale protocollo 1213 del 22/02/2018
Allegati
decreto_dirigenziale_protocollo_1213_del_22-02-2018.pdf

Brasile - Applicazione dell'Accordo di Reciprocità in materia di conversione di patenti di patenti di guida

Prot. n°15289 del 21 febbraio 2018 - Brasile - Applicazione dell'Accordo di Reciprocità in materia di conversione di patenti di patenti di guida in vigore dal 13.01.2018

SCARICHI DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DI SCARICHI DEI FRANTOI OLEARI


Lo speciale a cura di Mario Ricca

N.B. Per la Regione Sicilia osservare le prescrizione di cui alla CIRCOLARE 10 dicembre 2015.

Friuli:parere sulla competenza all’introito dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

scheda di dettaglio parere
visualizza i dati del parere > Estremi nota parere
Protocollo 1990
Data 13/02/2018
Estremi quesito
Anno 2018
trimestre 1
Ambito Attività amministrativa
Materia Sanzioni amministrative
Oggetto

competenza all’introito dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Massima

dell’Unione e dalle intese con i Comuni partecipanti, considerato che l’Unione ha pieno titolo ad incassare e gestire tali entrate in seguito al conferimento della funzione di polizia locale ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2014 n. 26.
2) In considerazione della natura speciale della disciplina della Polizia locale, il cui ordinamento è retto in Friuli Venezia Giulia dalla legge regionale 29 aprile 2009 n. 9, non appare derogabile il principio di separazione delle funzioni sancito dall’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con conseguente impossibilità per il Presidente dell’Unione di firmare le ordinanze ingiunzione in luogo del Comandante della Polizia locale. Diversa è la possibilità che a sottoscrivere tali atti sia altro dirigente amministrativo (non graduato), competente per materia, dipendendo un tanto dalla discrezionalità organizzativa dell’ente locale, purché sia salvaguardata la piena autonomia del Comandante limitatamente alla sfera di competenze che con carattere di tassatività la legge gli attribuisce.
Funzionario istruttore DONATELLA COCINELLI

donatella.cocinelli@regione.fvg.it
Parere espresso da Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza


Testo completo del parere L’Unione territoriale intercomunale chiede se gli introiti inerenti alle sanzioni elevate dalla Polizia locale spettino all’Unione, essendo le relative funzioni dalla stessa esercitate, oppure ai Comuni nel cui territorio viene rilevata l’infrazione. Identica questione pone in merito agli introiti originati da violazione di ordinanze o regolamenti comunali.

Analogo quesito solleva inoltre con riferimento agli introiti delle sanzioni elevate nel territorio dell’Unione da altre forze di Polizia (Forestale, Carabinieri, ecc.) e dunque, nello specifico, chiede di conoscere se gli stessi spettino all’Unione oppure ai Comuni nel cui territorio l’infrazione viene rilevata.

Al fine di inquadrare la questione, si riporta preliminarmente il quadro normativo di riferimento.

Si osserva anzitutto che le funzioni di polizia locale e polizia amministrativa locale rientrano, ai sensi dell’art. 26 della legge regionale 12 dicembre 2014 n. 26 (recante “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”), fra le funzioni che i Comuni sono tenuti ad esercitare in forma associata tramite l’Unione cui aderiscono[1].

Si rammenta, a tale proposito, che le Unioni territoriali intercomunali – che costituiscono forme obbligatorie di esercizio associato di funzioni comunali[2] - sono definite dall’art. 5 della l. r. n. 26/2014 come enti dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, dotati di autonomia statutaria e regolamentare, cui si applicano i principi previsti per l’ordinamento degli enti locali e, in quanto compatibili, le norme di cui all’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Inoltre, l’art. 23 comma 2 della l.r. n. 26/2014 dispone che, in relazione alle funzioni esercitate dall’Unione, alla stessa competono gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi ad essa affidati.

Occorre poi tenere presente quanto specificamente disposto dalla legge regionale 29 aprile 2009 n. 9 (recante “Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale”), secondo cui le funzioni di polizia locale sono esercitate dai Corpi (art. 8), cui siano addetti almeno 12 operatori, ridotti a 8 qualora il Comune o la maggioranza dei Comuni di riferimento sia montana; pertanto, in assenza di tale requisito, sarà necessario procedere all’esercizio delle relative funzioni in forma associata (art. 10) mediante convenzione al fine di garantire la funzionalità del servizio di polizia locale, dotato del necessario numero di operatori.

Esaminato il quadro normativo di riferimento, si formulano le seguenti considerazioni.

Con riferimento al primo quesito, relativo agli introiti delle sanzioni elevate dalla polizia locale, si rinvia ai principi già esposti nel precedente parere[3] rilasciato dallo scrivente Servizio alla medesima Unione riguardo l’ipotesi di convenzione fra Unione ed altri Comuni, cui si rinvia per il dettaglio, rilevando in questo caso la necessità che siano gli atti organizzativi dell’Unione e le intese con i Comuni partecipanti a regolare i criteri, le modalità di incasso e di gestione delle somme introitate derivanti da sanzioni elevate dagli operatori del Corpo di polizia locale, considerato che l’Unione ha pieno titolo ad incassare e gestire tali entrate, in seguito al conferimento della funzione di polizia locale atteso che tale gestione ricade nell’ambito della funzione conferita.

Restano ferme le disposizioni speciali e le discipline di settore che individuano quali destinatari dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie soggetti diversi dai Comuni.



In ulteriore punto del quesito in argomento l’Unione chiede se nei verbali elevati dalla Polizia locale “il soggetto contro il quale il ricorso va proposto” vada indicato nell’Unione o nel Comune nel cui territorio l’infrazione viene rilevata.

Al fine di fare chiarezza sul punto occorre operare una distinzione. Qualora il “ricorso” cui il richiedente fa riferimento sia quello giurisdizionale, fatte salve specifiche discipline di settore, a titolo generale legittimato passivo in giudizio e dunque destinatario del ricorso è l’ente territoriale cui appartiene il funzionario, ufficiale o agente che ha proceduto all’elevazione del processo verbale di accertamento - nei casi in cui questo sia titolo esecutivo e dunque autonomamente impugnabile - o che ha emesso la conseguente ordinanza ingiunzione di pagamento. Nel caso specifico di titoli esecutivi (verbali di accertamento o ordinanze) elevati dalla Polizia locale, essendo la funzione esercitata attraverso l’Unione, appare corretto che la stessa venga individuata quale legittimato passivo.

Qualora invece il termine “ricorso” sia stato utilizzato in senso atecnico, appare probabile che la domanda sia finalizzata a sapere quale sia il soggetto da dover indicare, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera h) della legge regionale 17 gennaio 1984 n. 1 (recante “Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali”), nel processo verbale di accertamento - non costituente titolo esecutivo e quindi non autonomamente impugnabile - redatto dall’organo accertatore (Polizia locale), e dunque quale sia il soggetto competente a ricevere eventuali scritti difensivi, documenti e/o richiesta di audizione del trasgressore e/o dell’obbligato solidale.

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, della citata l.r. n. 1/1984, tali deduzioni difensive vanno presentate “all’Ufficio da cui dipende l’agente verbalizzante”, e dunque, in considerazione del nuovo assetto funzionale conseguente all’applicazione della l.r. n. 26/2014, all’Unione quale ente cui compete la funzione di Polizia locale. Sarà poi onere del medesimo Ufficio da cui dipende il verbalizzante trasmettere quanto ricevuto all’organo dell’ente delegato alla determinazione e irrogazione della sanzione, secondo quanto previsto dalle discipline di settore nonché dai rispettivi ordinamenti (artt. 9 e 10 l.r. n. 1/1984).

La procedura sanzionatoria di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (recante “Modifiche al sistema penale”), normativa di riferimento a livello statale, dispone all’art. 18, in parziale difformità rispetto a quanto previsto dalla corrispondente norma regionale, che gli scritti difensivi, documenti e richiesta di audizione possano essere fatti pervenire direttamente all’autorità competente a emettere l’ordinanza di ingiunzione/archiviazione.



Infine, il richiedente chiede se, in mancanza di una P.O. della Polizia locale, l’ordinanza ingiunzione possa essere sottoscritta dal Presidente dell’Unione, ovvero, in caso negativo, chi vi possa provvedere.

Anzitutto, la giurisprudenza[4] è ferma nel definire le sanzioni amministrative - e dunque le ordinanze ingiunzione - “tipici provvedimenti amministrativi”, trattandosi di atti autoritativi conclusivi di procedimenti amministrativi posti in essere da una pubblica amministrazione nell’esplicazione di una potestà amministrativa ed aventi rilevanza esterna, incidendo immediatamente nella sfera giuridica dei destinatari. Conseguentemente, a decorrere dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 267/2000, l’adozione delle ordinanze ingiunzione risulta devoluta alla competenza dei dirigenti degli enti locali ai sensi dell’art. 107 del decreto in parola[5]. Il comma 5 del citato art. 107 precisa infatti che da tale momento “le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III [organi di governo] l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti…”.

Il comma 4 sancisce inoltre che le competenze dirigenziali possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. Tale norma deve quindi intendersi integrata dall’art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), come modificato dall’art. 29, comma 4, lettere a) e b) della legge 28 dicembre 2001 n. 448, secondo cui gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti “anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto…dall’art. 107 [d.lgs. n.267/2000] attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale…”, in deroga pertanto al principio di separazione delle funzioni.

Tuttavia la disposizione derogatoria di cui all’art. 53 comma 23 l. 388/2000 sopra riportato non appare applicabile al caso di specie in ragione della natura speciale della disciplina della Polizia locale, il cui ordinamento è retto in Friuli Venezia Giulia dalla succitata l.r. n. 9/2009 che dispone puntualmente quanto alla direzione del Corpo e alla responsabilità del relativo Comandante, nonché alla necessaria appartenenza dello stesso alla Polizia locale (art. 16).[6]

La ratio di un tanto si rinviene proprio nella particolarità ed esclusività del rapporto esistente fra Sindaco e Comandante della Polizia locale “fondato sulla dualità delle funzioni, che non possono sommarsi nella medesima persona o nel medesimo organo e che va comunque assicurata…anche perché il responsabile di un ufficio di Polizia Municipale ha compiti di legge che presuppongono l’appartenenza organica all’Ente e non può quindi comunque identificarsi nel Sindaco”[7], né dunque con il Presidente dell’Unione.

In forza di tutto quanto sopra, non appare possibile che le ordinanze ingiunzione possano essere firmate dal Presidente dell’Unione in luogo della P.O. della Polizia locale mancante. Diversa è la possibilità che a sottoscrivere tali atti sia altro dirigente amministrativo (non graduato), competente per materia, dipendendo un tanto dalla discrezionalità organizzativa dell’ente locale, purché sia salvaguardata la piena autonomia del Comandante limitatamente alla sfera di competenze che con carattere di tassatività la legge gli attribuisce (gestione risorse assegnate, impiego tecnico operativo, accertamento violazione).





--------------------------------------------------------------------------------

[1] Uniformemente, la normativa statale elenca le funzioni di polizia locale e polizia amministrativa locale fra le funzioni fondamentali dei Comuni, per le quali è prescritto l’esercizio obbligatorio in forma associata (nello specifico, cfr. l’art. 14, commi 26, 27 e 28, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge n. 122/2010, come modificato dall’art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge n. 135/2012, e a tutt’oggi non ancora entrato in vigore), precisando fra l’altro che, qualora le funzioni siano svolte in forma associata mediante unioni di Comuni, a tali unioni si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 32 del testo unico sugli enti locali di cui al d.lgs. n. 267/2000.

[2] Ai sensi dell’art. 11 comma 2 della legge costituzionale 31 gennaio 1963 n.1 recante “Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”, come indicato dall’art. 6 della l.r. n. 26/2014.

[3] Confronta parere prot. n. 3606 dd. 20.04.2017 in riferimento a quesito del 30.03.2017, in cui si evidenziava, fra l’altro, l’obbligo previsto dall’art. 10 della l.r. n. 9/2009 dell’organizzazione della polizia locale in Corpi.

[4] Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 1° aprile 2004, n. 6362.

[5] Né la circostanza che il combinato disposto degli artt. 17 comma 4 e 18 comma 1 della L. n. 689/1981 indichi nel Sindaco (o nel Presidente della Provincia) l’organo competente ad adottare l’ordinanza ingiunzione rappresenta un ostacolo all’individuazione della competenza dirigenziale, considerata la necessaria lettura di tali disposizioni alla luce del d.lgs. n. 267/2000.

[6] La ferma giurisprudenza sul punto si è formata con riferimento all’analoga normativa statale: la legge 7 marzo 1986 n. 65, invero, disciplina autonomamente - ed in maniera disomogenea rispetto alle previsioni generali di cui all’art. 107 d.lgs. n. 267/2000 – quanto a responsabilità e direzione delle unità organizzative della Polizia locale. Cfr. T.A.R. Lazio Latina, sezione I, sentenza 28 aprile 2007, n. 305, ma anche T.A.R. Sicilia Palermo, sentenza 13 maggio 2008, n. 626 che ha a suo tempo confermato che “la disciplina della Polizia Municipale, la l. 7 marzo 1986, n. 65 non è subordinata alla sopravvenuta legge sulle autonomie locali, in quanto la prima riveste carattere di specialità che non consente di ritenere l’abrogazione implicita da parte della sopravvenuta legge di riforma del sistema delle autonomie locali”.

Inoltre il T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sezione I, sentenza 22 marzo 2011, n. 191, ha ribadito che la disposizione eccezionale di cui all’art. 53 comma 23 l. 388/2000 - come tale, di stretta interpretazione - consente di derogare solamente alle disposizioni generali costituite dall’art. 107 d.lgs. n. 267/2000, non permettendo alcuna interpretazione estensiva che conduca a ritenere di poter consentire la deroga alla l. n. 65/1986, né di conseguenza alle leggi regionali in materia di Polizia locale.

[7] T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sezione I, sentenza 22 marzo 2011, n. 191.

http://autonomielocali.regione.fvg.it/

Contratto Enti Locali: Polizia Locale contenta e gabbata?


di Antonio Barbato 22 febbraio 2018



Vi faccio una breve analisi del contratto appena firmato per togliervi ogni illusione, purtroppo...


Si sostiene con enfasi da più parti interessate (vedasi Governo e sindacati confederali) che è stato firmato un contratto eccezionale!
In realtà il nuovo contratto è peggiorativo specialmente per la polizia locale. Ma anche per gli altri dipendenti, queste le ragioni:
1) Adeguamento salariale. Per noi è una "marchetta elettorale". A fronte di un calo del potere d'acquisto dal 2009 ad oggi di 250 Euro al mese (per altro concesse ai lavoratori del settore privato con ben tre rinnovi contrattuali dai medesimi sindacati) si è optato per 85 Euro mensili lordi, ossia intorno a 50 euro netti, del tutto insufficienti per aiutare le famiglie a far fronte al carovita. Per non parlare degli arretrati ammontanti per una categoria C1 a poco più di 300 Euro lorde totali!;

2) Il personale turnista degli enti locali (quindi quasi esclusivamente la polizia locale) non ha diritto alla pausa dei 30 minuti oltre le sei ore lavorate;

3) Il personale che svolge servizio nelle giornate di riposo settimanale (ancora una volta la polizia locale) non percepisce più la maggiorazione oraria del 50%, ma solo quella del 30%. Totalmente sparito l'art. 24 sul lavoro nel festivo settimanale;
4) Chi si ammala per gravi patologie ha diritto solo a 4 mesi di malattia nell'anno solare e non 6 come prima. Quindi speriamo di non ammalarci altrimenti dovremo prendere ferie o aspettativa non retribuita;

5) la parte dedicata alla polizia locale è "fumo negli occhi"! Infatti, vi sono due indennità previste, quella per lavoro esterno che va da 1 euro a 10 euro LORDE per ogni giornata effettivamente lavorata all'esterno. Ma, si legge, che chi beneficia di quelle indennità non può beneficiare più delle indennità di rischio, disagio e maneggio valori. Quindi, a meno che non si decida per 10 euro a giornata (cosa che ritengo implausibile) per la polizia locale è una rimessa! La seconda indennità non è altro che l'IPR chiamata in modo diverso. Infatti, ha la stessa soglia massima (3000 Euro) e NON E' CUMULABILE con l'istituto previsto dall'art. 70 quinques, ossia l'IPR. Quindi nulla di nuovo. MA SOPRATTUTTO DOVE TROVERANNO LE RISORSE LE NOSTRE AMMINISTRAZIONI SE NON C'E' LA BENCHE' MINIMA POSSIBILITA' DI AUMENTARE IL FONDO (DAL 2019 … FORSE)? TOGLIENDOLI AGLI ALTRI DIPENDENTI E INNESCANDO LA SOLITA GUERRA TRA POVERI? 

6) Alla polizia locale, in qualità di polizia stradale, per legge compete una previdenza integrativa in compensazione del particolare disagio e pericolo tipico del servizio, così come per carabinieri e polizia di stato. Bene, hanno tolto anche quello, inglobandolo nel fondo Perseo-Sirio (gestito dai sindacati confederali). Ci hanno provato già tempo fa a farci aderire al Perseo, non ci sono riusciti e quindi ora ci obbligano, non essendo più prevista altra forma di previdenza integrativa se non Perseo-Sirio. Questo significa che è stata annullata quella riserva particolare a fondamento del 208 che riconosceva i particolari disagi della polizia locale, parificandola in tutto alle mansioni degli altri uffici. Inoltre, aderendo al Perseo si è obbligati a mutare il TFS in TFR senza possibilità di ripensamento....;

7) NELLE RELAZIONI SINDACALI HANNO INVENTATO IL “CONFRONTO” INVECE DI REINTRODURRE LA CONCERTAZIONE, UNICO MEZZO CHE POTEVAMO UTILIZZARE PER CERCARE DI FRENARE LE DECISIONI UNILATERALI DELLA P.A.!

8) E' stato ELIMINATO il D3 giuridico che nella polizia municipale è legato ad una figura professionale ben circoscritta (commissario);

9) infine, circa due settimane fa sono state definite le categorie di lavoratori/lavoratrici "disagiate". Sono stati inclusi, a buon diritto certamente, infermieri e insegnanti di asili nido, ma NON E' STATA ricompresa la polizia locale, sebbene sottoposta a logoramento psicofisico e situazioni di alto rischio, come confermano i dati degli infortuni sul lavoro gravi/gravissimi;
Basti pensare che neppure i sindacati confederali temono ripercussioni da parte dei lavoratori per l'insoddisfazione dei risultati ottenuti. Infatti, hanno definito il contratto come contratto "PONTE" cono l'intenzione di riaprire la discussione entro luglio prossimo.........fa riflettere....

In buona sostanza, per due spiccioli è stato firmato un contratto peggiorativo rispetto alla situazione preesistente PER TUTTI, ma per la polizia locale ancor di più!

A chi dice "MEGLIO DI NIENTE" noi invece rispondiamo: "ERA MEGLIO NIENTE"!!!!!!.

Auguri a tutti i lavoratori delle funzioni locali, i quali si vedranno imprigionati chissà per quanto tempo in questo contratto dietro il quale abbiamo timore che si celino altri elementi negativi che solo il tempo rivelerà.
oltre che il tentativo maldestro di raccattare voti...

mercoledì 21 febbraio 2018

Installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 5 del 19 febbraio 2018, con la quale fornisce indicazioni operative in ordine alle problematiche inerenti l’installazione e l’utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970.
In particolare, l’Ispettorato ha innovato – rispetto al passato – su alcuni aspetti legati agli strumenti di controllo che l’azienda può attivare:
  1. Possibilità di inquadrare direttamente l’operatore qualora vi siano ragioni giustificatrici legate alla “sicurezza del lavoro” o al “patrimonio aziendale”);
  2. Possibilità di non indicare l’esatta posizione ed il numero delle telecamere da installare;
  3. Tracciabilità dell’accesso alle immagini registrate attraverso un “log di accesso” per un congruo periodo, non inferiore a 6 mesi. Su questa base, non andrà più previsto l’utilizzo del sistema della “doppia chiave fisica o logica”;
  4. Non richiesta l’autorizzazione in caso di installazione di telecamere in zone esterne estranee alle pertinenze della ditta (es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all’azienda), nelle quali non è prestata attività lavorativa.
  5. Possibile attivazione del riconoscimento biometrico, qualora installato per motivi di sicurezza, senza la richiesta autorizzatoria all’Ispettorato del Lavoro.

Istruttoria delle istanze presentate
L’istruttoria può essere effettuata anche da personale ispettivo ordinario o amministrativo e, solo in casi assolutamente eccezionali comportanti valutazioni tecniche di particolare complessità, anche al personale ispettivo tecnico.
L’oggetto dell’attività valutativa, infatti, va concentrata sulla effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti l’adozione del provvedimento, tenendo presente in particolare la specifica finalità per la quale viene richiesta la singola autorizzazione e cioè le ragioni organizzative e produttive, quelle di sicurezza sul lavoro e quelle di tutela del patrimonio aziendale.
Conseguentemente, le eventuali condizioni poste all’utilizzo delle varie strumentazioni utilizzate devono essere necessariamente correlate alla specifica finalità individuata nell’istanza senza, però, particolari ulteriori limitazioni di carattere tecnico.
L’eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità ma nulla impedisce, se sussistono le ragioni giustificatrici del controllo (ad esempio tutela della “sicurezza del lavoro” o del “patrimonio aziendale”), di inquadrare direttamente l’operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, “l’angolo di ripresa” della telecamera oppure “l’oscuramento del volto del lavoratore”.
Parimenti, sempre in tema di videosorveglianza, non appare fondamentale specificare il posizionamento predeterminato e l’esatto numero delle telecamere da installare fermo restando, comunque, che le riprese effettuate devono necessariamente essere coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo e dichiarate nell’istanza, ragioni la cui effettiva sussistenza va sempre verificata in sede di eventuale accertamento ispettivo. Ciò in quanto lo stato dei luoghi e il posizionamento delle merci o degli impianti produttivi è spesso oggetto di continue modificazioni nel corso del tempo (si pensi ad esempio alla rotazione delle merci nelle strutture della grande distribuzione) e pertanto rendono scarsamente utile una analitica istruttoria basata su planimetrie che nel corso del breve periodo non sono assolutamente rappresentative del contesto lavorativo.
Del resto, un provvedimento autorizzativo basato sulle esibizione di una documentazione che “fotografa” lo stato dei luoghi in un determinato momento storico rischierebbe di perdere efficacia nel momento stesso in cui tale “stato” venga modificato per varie esigenze, con la conseguente necessità di un aggiornamento periodico dello specifico provvedimento autorizzativo, pur in presenza delle medesime ragioni legittimanti l’installazione degli strumenti di controllo.
Da ultimo va precisato che il provvedimento autorizzativo viene rilasciato sulla base delle specifiche ragioni dichiarate dall’istante in sede di richiesta. L’attività di controllo, pertanto, è legittima se strettamente funzionale alla tutela dell’interesse dichiarato, interesse che non può essere modificato nel corso del tempo nemmeno se vengano invocate le altre ragioni legittimanti il controllo stesso ma non dichiarate nell’istanza di autorizzazione.
Gli eventuali controlli ispettivi successivi al rilascio del provvedimento autorizzativo, pertanto, dovranno innanzitutto verificare che le modalità di utilizzo degli strumenti di controllo siano assolutamente conformi e coerenti con le finalità dichiarate.

Tutela del patrimonio aziendale
Fra le ragioni giustificatrici del controllo a distanza dei lavoratori l’elemento di novità introdotto dalla più recente normativa è rappresentato dalla tutela del patrimonio aziendale che in precedenza veniva considerato come unico criterio legittimante delle visite personali di controllo.
Tale presupposto necessita però di una attenta valutazione in quanto l’ampiezza della nozione di “patrimonio aziendale” rischia di non trovare una adeguata delimitazione e, conseguentemente, non fungere da “idoneo filtro” alla ammissibilità delle richieste di autorizzazione.
In primo luogo va chiarito che tale problematica non si pone per le richieste che riguardano dispositivi collegati ad impianti di antifurto che tutelano il patrimonio aziendale in quanto tali dispositivi, entrando in funzione soltanto quando in azienda non sono presenti lavoratori, non consentono alcuna forma di controllo incidentale degli stessi e pertanto possono essere autorizzati secondo le modalità di cui alla nota n. 299 del 28 novembre 2017.
Diversa invece è l’ipotesi in cui la richiesta di installazione riguardi dispositivi operanti in presenza del personale aziendale, in quanto in tal caso la generica motivazione di “tutela del patrimonio” va necessariamente declinata per non vanificare le finalità poste alla base della disciplina normativa.
In tali fattispecie, come ricorda il garante della privacy, i principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito, nonché della sua proporzionalità, correttezza e non eccedenza, impongono una gradualità nell’ampiezza e tipologia del monitoraggio, che rende assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all’esito dell’esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori.
Inoltre, tra gli elementi che devono essere tenuti presenti nella comparazione dei contrapposti interessi, non possono non rientrare anche quelli relativi all’intrinseco valore e alla agevole asportabilità dei beni costituendi il patrimonio aziendale.

Telecamere
Ove sussistano le ragioni giustificatrici del provvedimento, è autorizzabile da postazione remota sia la visione delle immagini “in tempo reale” che registrate.
Tuttavia, l’accesso da postazione remota alle immagini “in tempo reale” deve essere autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati.
L’accesso alle immagini registrate, sia da remoto che “in loco”, deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei “log di accesso” per un congruo periodo, non inferiore a 6 mesi; pertanto non va più posta più come condizione, nell’ambito del provvedimento autorizzativo, l’utilizzo del sistema della “doppia chiave fisica o logica”.
Quanto invece al “perimetro” spaziale di applicazione della disciplina in esame, l’orientamento giurisprudenziale tende ad identificare come luoghi soggetti alla normativa in questione anche quelli esterni dove venga svolta attività lavorativa in modo saltuario o occasionale (ad es. zone di carico e scarico merci). La Corte di Cassazione penale (sent. n. 1490/1986) afferma infatti che l’installazione di una telecamera diretta verso il luogo di lavoro dei propri dipendenti o su spazi dove essi hanno accesso anche occasionalmente, deve essere preventivamente autorizzata da uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali ovvero da un provvedimento dell’Ispettorato del lavoro.
Sarebbero invece da escludere dall’applicazione della norma quelle zone esterne estranee alle pertinenze della ditta, come ad es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all’azienda, nelle quali non è prestata attività lavorativa.

Dati biometrici
Il riconoscimento biometrico, installato sulle macchine con lo scopo di impedire l’utilizzo della macchina a soggetti non autorizzati, necessario per avviare il funzionamento della stessa, può essere considerato uno strumento indispensabile a “…rendere la prestazione lavorativa…e pertanto si possa prescindere, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall’accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

ALIMENTI – ETICHETTATURA – LA NUOVA DISCIPLINA

Il 9 maggio 2018 entrerà in vigore il D.Lgvo 15 dicembre 2017, n. 231 – G.U. 8 febbraio 2018, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) nr.1169/2011, ai sensi di quanto già disposto dalla legge di delegazione europea 2015, in pratica sostituendo la vecchia normativa sanzionatoria in materia di etichettatura degli alimenti.

Tale decreto abolisce definitivamente il D.L.gvo 27 gennaio 1992, n. 109.

Clicca qui per  leggere/scaricare il documento, a cura di Mario Ricca

Circolare Mininterno sulle notifiche via pec dei verbali C.d.S.

Ministero dell'Interno
Notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada
Circolare n. 300/A/1500/18/127/9 del 20 febbraio 2018
ASAPS
----------
Vedi anche l'articolo su "Diritto e Giustizia":
Le multe stradali ora viaggiano in formato tradizionale e digitale
di Stefano Manzelli

Aran e Organizzazioni sindacali hanno firmato l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 del comparto Funzioni Locali

Allegati:
Ipotesi CCNL Comparto funzioni locali del 21 febbraio 2018.pdf 984 Kb


Aran e Organizzazioni sindacali hanno firmato l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 del comparto Funzioni Locali



Aran e Organizzazioni sindacali hanno firmato l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 per i circa 467.000 pubblici dipendenti appartenenti al comparto Funzioni locali, che comprende regioni, enti locali, camere di commercio e altri enti territoriali.

Il contratto riconosce aumenti economici, pari a circa 85 Euro medi e prevede altresì, per il 2018, un elemento perequativo della retribuzione con valori più elevati per le categorie e posizioni economiche collocate nelle fasce più basse della scala parametrale. Sono riconosciuti anche gli arretrati contrattuali per il periodo 2016-2017. Dalla fine del 2018, con decorrenza 2019, è previsto, infine, un incremento dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa.

L’accordo interviene sulle relazioni sindacali e su molti aspetti normativi (assenze, permessi e congedi, orario di lavoro ore, ferie, codici disciplinari, rapporti di lavoro flessibile). C’era infatti la necessità di riscrivere alcune parti del contratto superate dalle norme di legge vigenti o non più attuali. Tra i nuovi istituti si segnalano: i permessi per l’effettuazione di terapie, visite specialistiche ed esami diagnostici; la disciplina delle ferie solidali, che consente ai dipendenti con figli minori in gravi condizioni di salute, che necessitino di una particolare assistenza, di poter utilizzare le ferie cedute da altri lavoratori; alcune tutele per le donne vittime di violenza le quali, oltre al riconoscimento di appositi congedi retribuiti, potranno avvalersi anche di una speciale aspettativa.

Sono state anche ampliate le tutele riconosciute in caso di malattie gravi che richiedano terapie salvavita (quali chemioterapia ed emodialisi): infatti, le condizioni di miglior favore, prima circoscritte ai soli giorni di assenza nei quali si effettuano le terapie, sono estese anche al periodo successivo nel quale sia impossibile tornare al lavoro, per gli effetti invalidanti dovuti alle terapie effettuate. Il contratto ha inoltre recepito le nuove disposizioni sulle Unioni civili, prevedendo che tutte le tutele del contratto riferite al matrimonio riguardino anche ciascuna delle parti dell'unione civile.

In materia di relazioni sindacali, il contratto definisce regole semplificate che valorizzano gli istituti della partecipazione sindacale, nel rispetto dei distinti ruoli dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali. In questo ambito, è stato previsto un nuovo Organismo paritetico, per gli enti con più di 300 dipendenti, che ha il compito di instaurare un dialogo costruttivo e collaborativo con le organizzazioni sindacali. Sono state anche riviste ed aggiornate le materie attribuite alla contrattazione integrativa, con l’obiettivo di chiarirne il contenuto e la portata.

Si è provveduto, inoltre, ad aggiornare le tipologie di rapporto di lavoro flessibile con particolare riguardo ai contratti di lavoro a tempo determinato, in coerenza con i principi di non discriminazione più volte affermati anche a livello europeo e con le modifiche normative recentemente introdotte. A tal fine, sono state estese ai dipendenti con contratto a termine alcune tutele (ad esempio, in materia di ferie e di diritto allo studio) Presso ciascuna amministrazione, è stato inoltre previsto un tetto complessivo per i rapporti di lavoro flessibile.

Il nuovo contratto collettivo, in attuazione della Riforma Madia, ha operato anche una revisione del codice disciplinare dei dipendenti pubblici, prevedendo specifiche sanzioni in caso di assenze ingiustificate in prossimità dei giorni festivi o per assenze collettive.

Alla luce delle recenti modifiche legislative, è stato individuato, un nuovo meccanismo per l’attribuzione degli incentivi economici al personale, che ha l’obiettivo di riconoscere premi aggiuntivi a coloro che abbiano ottenuto le valutazioni più elevate. In questo ambito, si è provveduto anche ad un riassetto organico delle disposizioni che regolano la costituzione e l’utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa per l’erogazione dei trattamenti economici accessori.

E’ stata prevista una specifica sezione per la polizia locale, che riconosce e valorizza le peculiarità di questa tipologia di personale, attraverso la previsione di specifici trattamenti economici.

Il contratto è intervenuto, infine, sul sistema di classificazione professionale, con alcune modifiche della previgente disciplina, pur confermandone l’assetto complessivo e rinviando molte tematiche all’approfondimento di una Commissione paritetica, in vista di una più complessiva revisione dei suoi contenuti.

Il contratto diventerà efficace, a seguito della sottoscrizione definitiva, una volta concluso l’iter di verifica e controllo della sua compatibilità economica, come previsto dalle norme vigenti.

sabato 17 febbraio 2018

Speciale: BUTTAFUORI & ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO

  • ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO
  di Prefettura di Milano
  • SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO – “BUTTAFUORI”
 di TuttoCamere.it 
 
-------------------
  • BUTTAFUORI – ADDETTI O RESPONSABILI ALLA SICUREZZA
 di Mario Ricca (normativa-prontuario-modulistica)
 

Andamento dell'incidentalità nel 2017 ed inizio 2018

Ministero dell'Interno
Andamento dell'incidentalità nel 2017 ed inizio 2018. Strategie di prevenzione e di contrasto per il contenimento del fenomeno

(Circ. n. 300/A/1105/18/124/62, del 07 febbraio 2018)
ASAPS

giovedì 15 febbraio 2018

Corso Videosorveglianza Urbana Integrata




EVENTO ASSOLUTAMENTE DA NON PERDERE:

Videosorveglianza Urbana Integrata
Corso a partecipazione gratuita con registrazione obbligatoria
sessione dalle 9:00 alle 13:00
Martedì 20 marzo 2018 Campofelice di Roccella (PA)
Fiesta Hotel Athènee Palace - Via Himera, 7-8
Il corso è a numero chiuso


Videosorveglianza Urbana Integrata
Con l'avvenuta approvazione del decreto legge sulla sicurezza urbana aumenta ulteriormente la necessità di potenziare il controllo del territorio mediante l'utilizzo di sistemi elettronici intelligenti come le telecamere di lettura targhe. Oppure i sistemi di registrazione che possono integrare le varie piattaforme di videosorveglianza per il controllo piazze e di tutti gli eventi che aggregano persone. Sindaci sempre più in prima linea, insomma, per affrontare questioni complesse che richiedono tecnologie moderne per la condivisione delle informazioni in tempo reale tra tutti gli organi di polizia. Previa condivisione sui tavoli della Prefettura delle linee guida generali fissate dal dl 14/2017 e approvate in questi mesi.

Dr. Stefano Manzelli
Responsabile progetto
www.sicurezzaurbanaintegrata.it

martedì 13 febbraio 2018

Privacy - Quaderno Anci su nuovi adempimenti per i Comuni

[09-02-2018]
Pubblicato il nuovo manuale operativo in materia di protezione dei dati personali


Dal 25 maggio 2018 sarà direttamente applicabile, anche nell’ordinamento italiano, il nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, che introduce importanti novità anche per gli Enti locali.
La nuova disciplina impone un diverso approccio nel trattamento dei dati personali, prevede nuovi adempimenti e richiede un’intensa attività di adeguamento organizzativo, preliminare alla sua definitiva applicazione a partire, appunto, dal suindicato termine del 25 maggio 2018.
Tra le principali novità ordinamentali della materia si segnalano, infatti, la responsabilità diretta dei titolari del trattamento in merito al compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali; la nuova categoria di dati personali (già dati sensibili); la nomina della nuova figura del Responsabile della protezione dei dati (che si aggiunge al Responsabile del trattamento dei dati); l’istituzione del registro delle attività di trattamento; la predisposizione di adeguate attività formative per il personale; la revisione dei processi gestionali al fine di individuare quelli che presentano maggiori rischi collegati al trattamento dei dati.
L’ANCI, al fine di fornire un supporto operativo ai Comuni in questa fase di prima attuazione della nuova disciplina, ha predisposto l’11° Quaderno operativo della propria collana editoriale “Manuali tecnici per gli Amministratori”. Il volume, infatti, contiene lo schema di delibera del Consiglio Comunale e il modello del Regolamento adeguato alle novità normative.
In particolare, nello schema di Regolamento, si segnalano i suggerimenti operativi per i Comuni di minore dimensione demografica: l’esercizio in forma associata della nuova funzione assegnata ad un unico Responsabile della protezione dei dati, che può essere sia un dipendente adeguatamente formato, sia un soggetto esterno selezionato con procedura ad evidenza pubblica.
Trovano spazio nel Manuale anche fac-simili di registri delle attività, fondamentali per l’obbligatoria mappatura dei processi e l’individuazione del rischio di violazioni della privacy.
Il Quaderno è scaricabile gratuitamente dal sito ANCI al seguente indirizzo: http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=56967
ANCI

domenica 11 febbraio 2018

E' incostituzionale il comma 2 dell'rt. 120 C.d.S.

La Corte dichiara l'incostituzionalità della norma nella parte in cui dispone che il prefetto provvede alla revoca automatica della patente di guida, in caso di sopravvenuta condanna del suo titolare, per reati in materia di stupefacenti, anche se di lieve entità.

mercoledì 7 febbraio 2018

Ricorso straordinario inammissibile all'ordinanza ingiunzione del C.d.S. Parere CdS

Numero 00180/2018 e data 19/01/2018 Spedizione



REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 13 dicembre 2017


NUMERO AFFARE 01971/2017

OGGETTO:

Ministero dell'interno.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor-OMISSIS-per l’annullamento dell’ordinanza del 26 maggio 2010, n. M_IT PR_RMUTG 532574 Area III ter, con cui il Prefetto di Roma gli ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per l’infrazione di cui al verbale della Polizia municipale di Roma dell’8 ottobre 2009, n. 13091263680.



LA SEZIONE

Vista la relazione del 16 ottobre 2017, n. 14945, con la quale il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

visto il ricorso;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Aurelio Speziale.


Premesso.

Con il ricorso in esame il signor -OMISSIS-domanda l’annullamento dell’ordinanza con cui il Prefetto di Roma gli ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per una infrazione al codice della strada.

A fondamento del ricorso deduce plurimi motivi di eccesso di potere e violazione di legge.

Il Ministero riferente ha concluso perché il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, infondato.

Considerato.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 7, comma 8, del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, secondo cui “il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa”, non spettando la presente controversia alla giurisdizione amministrativa, ma – ai sensi dell’art. 205 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 – alla giurisdizione ordinaria, attivabile mediante il rimedio dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione prefettizia; come del resto era scritto in calce all’ordinanza impugnata.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.




L'ESTENSORE
 Aurelio Speziale
 IL PRESIDENTE
Mario Luigi Torsello



IL SEGRETARIO
Luisa Calderone