giovedì 22 febbraio 2018

Friuli:parere sulla competenza all’introito dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

scheda di dettaglio parere
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Protocollo 1990
Data 13/02/2018
Estremi quesito
Anno 2018
trimestre 1
Ambito Attività amministrativa
Materia Sanzioni amministrative
Oggetto

competenza all’introito dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Massima

dell’Unione e dalle intese con i Comuni partecipanti, considerato che l’Unione ha pieno titolo ad incassare e gestire tali entrate in seguito al conferimento della funzione di polizia locale ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2014 n. 26.
2) In considerazione della natura speciale della disciplina della Polizia locale, il cui ordinamento è retto in Friuli Venezia Giulia dalla legge regionale 29 aprile 2009 n. 9, non appare derogabile il principio di separazione delle funzioni sancito dall’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con conseguente impossibilità per il Presidente dell’Unione di firmare le ordinanze ingiunzione in luogo del Comandante della Polizia locale. Diversa è la possibilità che a sottoscrivere tali atti sia altro dirigente amministrativo (non graduato), competente per materia, dipendendo un tanto dalla discrezionalità organizzativa dell’ente locale, purché sia salvaguardata la piena autonomia del Comandante limitatamente alla sfera di competenze che con carattere di tassatività la legge gli attribuisce.
Funzionario istruttore DONATELLA COCINELLI

donatella.cocinelli@regione.fvg.it
Parere espresso da Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza


Testo completo del parere L’Unione territoriale intercomunale chiede se gli introiti inerenti alle sanzioni elevate dalla Polizia locale spettino all’Unione, essendo le relative funzioni dalla stessa esercitate, oppure ai Comuni nel cui territorio viene rilevata l’infrazione. Identica questione pone in merito agli introiti originati da violazione di ordinanze o regolamenti comunali.

Analogo quesito solleva inoltre con riferimento agli introiti delle sanzioni elevate nel territorio dell’Unione da altre forze di Polizia (Forestale, Carabinieri, ecc.) e dunque, nello specifico, chiede di conoscere se gli stessi spettino all’Unione oppure ai Comuni nel cui territorio l’infrazione viene rilevata.

Al fine di inquadrare la questione, si riporta preliminarmente il quadro normativo di riferimento.

Si osserva anzitutto che le funzioni di polizia locale e polizia amministrativa locale rientrano, ai sensi dell’art. 26 della legge regionale 12 dicembre 2014 n. 26 (recante “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”), fra le funzioni che i Comuni sono tenuti ad esercitare in forma associata tramite l’Unione cui aderiscono[1].

Si rammenta, a tale proposito, che le Unioni territoriali intercomunali – che costituiscono forme obbligatorie di esercizio associato di funzioni comunali[2] - sono definite dall’art. 5 della l. r. n. 26/2014 come enti dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, dotati di autonomia statutaria e regolamentare, cui si applicano i principi previsti per l’ordinamento degli enti locali e, in quanto compatibili, le norme di cui all’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Inoltre, l’art. 23 comma 2 della l.r. n. 26/2014 dispone che, in relazione alle funzioni esercitate dall’Unione, alla stessa competono gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi ad essa affidati.

Occorre poi tenere presente quanto specificamente disposto dalla legge regionale 29 aprile 2009 n. 9 (recante “Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale”), secondo cui le funzioni di polizia locale sono esercitate dai Corpi (art. 8), cui siano addetti almeno 12 operatori, ridotti a 8 qualora il Comune o la maggioranza dei Comuni di riferimento sia montana; pertanto, in assenza di tale requisito, sarà necessario procedere all’esercizio delle relative funzioni in forma associata (art. 10) mediante convenzione al fine di garantire la funzionalità del servizio di polizia locale, dotato del necessario numero di operatori.

Esaminato il quadro normativo di riferimento, si formulano le seguenti considerazioni.

Con riferimento al primo quesito, relativo agli introiti delle sanzioni elevate dalla polizia locale, si rinvia ai principi già esposti nel precedente parere[3] rilasciato dallo scrivente Servizio alla medesima Unione riguardo l’ipotesi di convenzione fra Unione ed altri Comuni, cui si rinvia per il dettaglio, rilevando in questo caso la necessità che siano gli atti organizzativi dell’Unione e le intese con i Comuni partecipanti a regolare i criteri, le modalità di incasso e di gestione delle somme introitate derivanti da sanzioni elevate dagli operatori del Corpo di polizia locale, considerato che l’Unione ha pieno titolo ad incassare e gestire tali entrate, in seguito al conferimento della funzione di polizia locale atteso che tale gestione ricade nell’ambito della funzione conferita.

Restano ferme le disposizioni speciali e le discipline di settore che individuano quali destinatari dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie soggetti diversi dai Comuni.



In ulteriore punto del quesito in argomento l’Unione chiede se nei verbali elevati dalla Polizia locale “il soggetto contro il quale il ricorso va proposto” vada indicato nell’Unione o nel Comune nel cui territorio l’infrazione viene rilevata.

Al fine di fare chiarezza sul punto occorre operare una distinzione. Qualora il “ricorso” cui il richiedente fa riferimento sia quello giurisdizionale, fatte salve specifiche discipline di settore, a titolo generale legittimato passivo in giudizio e dunque destinatario del ricorso è l’ente territoriale cui appartiene il funzionario, ufficiale o agente che ha proceduto all’elevazione del processo verbale di accertamento - nei casi in cui questo sia titolo esecutivo e dunque autonomamente impugnabile - o che ha emesso la conseguente ordinanza ingiunzione di pagamento. Nel caso specifico di titoli esecutivi (verbali di accertamento o ordinanze) elevati dalla Polizia locale, essendo la funzione esercitata attraverso l’Unione, appare corretto che la stessa venga individuata quale legittimato passivo.

Qualora invece il termine “ricorso” sia stato utilizzato in senso atecnico, appare probabile che la domanda sia finalizzata a sapere quale sia il soggetto da dover indicare, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera h) della legge regionale 17 gennaio 1984 n. 1 (recante “Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali”), nel processo verbale di accertamento - non costituente titolo esecutivo e quindi non autonomamente impugnabile - redatto dall’organo accertatore (Polizia locale), e dunque quale sia il soggetto competente a ricevere eventuali scritti difensivi, documenti e/o richiesta di audizione del trasgressore e/o dell’obbligato solidale.

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, della citata l.r. n. 1/1984, tali deduzioni difensive vanno presentate “all’Ufficio da cui dipende l’agente verbalizzante”, e dunque, in considerazione del nuovo assetto funzionale conseguente all’applicazione della l.r. n. 26/2014, all’Unione quale ente cui compete la funzione di Polizia locale. Sarà poi onere del medesimo Ufficio da cui dipende il verbalizzante trasmettere quanto ricevuto all’organo dell’ente delegato alla determinazione e irrogazione della sanzione, secondo quanto previsto dalle discipline di settore nonché dai rispettivi ordinamenti (artt. 9 e 10 l.r. n. 1/1984).

La procedura sanzionatoria di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (recante “Modifiche al sistema penale”), normativa di riferimento a livello statale, dispone all’art. 18, in parziale difformità rispetto a quanto previsto dalla corrispondente norma regionale, che gli scritti difensivi, documenti e richiesta di audizione possano essere fatti pervenire direttamente all’autorità competente a emettere l’ordinanza di ingiunzione/archiviazione.



Infine, il richiedente chiede se, in mancanza di una P.O. della Polizia locale, l’ordinanza ingiunzione possa essere sottoscritta dal Presidente dell’Unione, ovvero, in caso negativo, chi vi possa provvedere.

Anzitutto, la giurisprudenza[4] è ferma nel definire le sanzioni amministrative - e dunque le ordinanze ingiunzione - “tipici provvedimenti amministrativi”, trattandosi di atti autoritativi conclusivi di procedimenti amministrativi posti in essere da una pubblica amministrazione nell’esplicazione di una potestà amministrativa ed aventi rilevanza esterna, incidendo immediatamente nella sfera giuridica dei destinatari. Conseguentemente, a decorrere dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 267/2000, l’adozione delle ordinanze ingiunzione risulta devoluta alla competenza dei dirigenti degli enti locali ai sensi dell’art. 107 del decreto in parola[5]. Il comma 5 del citato art. 107 precisa infatti che da tale momento “le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III [organi di governo] l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti…”.

Il comma 4 sancisce inoltre che le competenze dirigenziali possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. Tale norma deve quindi intendersi integrata dall’art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), come modificato dall’art. 29, comma 4, lettere a) e b) della legge 28 dicembre 2001 n. 448, secondo cui gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti “anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto…dall’art. 107 [d.lgs. n.267/2000] attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale…”, in deroga pertanto al principio di separazione delle funzioni.

Tuttavia la disposizione derogatoria di cui all’art. 53 comma 23 l. 388/2000 sopra riportato non appare applicabile al caso di specie in ragione della natura speciale della disciplina della Polizia locale, il cui ordinamento è retto in Friuli Venezia Giulia dalla succitata l.r. n. 9/2009 che dispone puntualmente quanto alla direzione del Corpo e alla responsabilità del relativo Comandante, nonché alla necessaria appartenenza dello stesso alla Polizia locale (art. 16).[6]

La ratio di un tanto si rinviene proprio nella particolarità ed esclusività del rapporto esistente fra Sindaco e Comandante della Polizia locale “fondato sulla dualità delle funzioni, che non possono sommarsi nella medesima persona o nel medesimo organo e che va comunque assicurata…anche perché il responsabile di un ufficio di Polizia Municipale ha compiti di legge che presuppongono l’appartenenza organica all’Ente e non può quindi comunque identificarsi nel Sindaco”[7], né dunque con il Presidente dell’Unione.

In forza di tutto quanto sopra, non appare possibile che le ordinanze ingiunzione possano essere firmate dal Presidente dell’Unione in luogo della P.O. della Polizia locale mancante. Diversa è la possibilità che a sottoscrivere tali atti sia altro dirigente amministrativo (non graduato), competente per materia, dipendendo un tanto dalla discrezionalità organizzativa dell’ente locale, purché sia salvaguardata la piena autonomia del Comandante limitatamente alla sfera di competenze che con carattere di tassatività la legge gli attribuisce (gestione risorse assegnate, impiego tecnico operativo, accertamento violazione).





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[1] Uniformemente, la normativa statale elenca le funzioni di polizia locale e polizia amministrativa locale fra le funzioni fondamentali dei Comuni, per le quali è prescritto l’esercizio obbligatorio in forma associata (nello specifico, cfr. l’art. 14, commi 26, 27 e 28, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge n. 122/2010, come modificato dall’art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge n. 135/2012, e a tutt’oggi non ancora entrato in vigore), precisando fra l’altro che, qualora le funzioni siano svolte in forma associata mediante unioni di Comuni, a tali unioni si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 32 del testo unico sugli enti locali di cui al d.lgs. n. 267/2000.

[2] Ai sensi dell’art. 11 comma 2 della legge costituzionale 31 gennaio 1963 n.1 recante “Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”, come indicato dall’art. 6 della l.r. n. 26/2014.

[3] Confronta parere prot. n. 3606 dd. 20.04.2017 in riferimento a quesito del 30.03.2017, in cui si evidenziava, fra l’altro, l’obbligo previsto dall’art. 10 della l.r. n. 9/2009 dell’organizzazione della polizia locale in Corpi.

[4] Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 1° aprile 2004, n. 6362.

[5] Né la circostanza che il combinato disposto degli artt. 17 comma 4 e 18 comma 1 della L. n. 689/1981 indichi nel Sindaco (o nel Presidente della Provincia) l’organo competente ad adottare l’ordinanza ingiunzione rappresenta un ostacolo all’individuazione della competenza dirigenziale, considerata la necessaria lettura di tali disposizioni alla luce del d.lgs. n. 267/2000.

[6] La ferma giurisprudenza sul punto si è formata con riferimento all’analoga normativa statale: la legge 7 marzo 1986 n. 65, invero, disciplina autonomamente - ed in maniera disomogenea rispetto alle previsioni generali di cui all’art. 107 d.lgs. n. 267/2000 – quanto a responsabilità e direzione delle unità organizzative della Polizia locale. Cfr. T.A.R. Lazio Latina, sezione I, sentenza 28 aprile 2007, n. 305, ma anche T.A.R. Sicilia Palermo, sentenza 13 maggio 2008, n. 626 che ha a suo tempo confermato che “la disciplina della Polizia Municipale, la l. 7 marzo 1986, n. 65 non è subordinata alla sopravvenuta legge sulle autonomie locali, in quanto la prima riveste carattere di specialità che non consente di ritenere l’abrogazione implicita da parte della sopravvenuta legge di riforma del sistema delle autonomie locali”.

Inoltre il T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sezione I, sentenza 22 marzo 2011, n. 191, ha ribadito che la disposizione eccezionale di cui all’art. 53 comma 23 l. 388/2000 - come tale, di stretta interpretazione - consente di derogare solamente alle disposizioni generali costituite dall’art. 107 d.lgs. n. 267/2000, non permettendo alcuna interpretazione estensiva che conduca a ritenere di poter consentire la deroga alla l. n. 65/1986, né di conseguenza alle leggi regionali in materia di Polizia locale.

[7] T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sezione I, sentenza 22 marzo 2011, n. 191.

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