Sul portale: https://www.poliziamunicipale.it/ la circolare della Polizia Municipale di Torino n. 32 del 19.04.2017 sulle procedure operative per l'accertamento delle "distrazioni tecnologiche" del coducente o del pedone, con la modulistica (il verbale di acquisizione del dispositivo tecnologico).
rivolto soprattutto ad operatori di Polizia che vogliono tenersi costantemente aggiornati
Sospensione della patente per guida con telefonino? Una bufala, per ora
Condivido questo ottimo articolo di Maurizio Caprino, uno dei pochi giornalisti a dire esattamente le cose come stanno. Molti altri, invece, seguono l'onda mediatica.
Oramai impazza da giorni sui social network questa notizia, dopo che il vice Ministro, in un convegno svoltosi g. 12 Aprile scorso (ho pubblicato recentemente il video integrale sulla pagina fb "polizialocaleblog"), ha diramato la notizia di un prossimo decreto che, addirittura, potrebbe uscire a partire da maggio prossimo....
Ad onor del vero, mi sembra incomprensibile il percorso tecnico/giuridico che questo nuovo decreto dovrà seguire a meno che il Vice Ministro si sia basato su l'oramai vecchio disegno di legge che ballonzola" nelle aule del senato da alcuni anni, dove la sospensione della patente è prevista solo ed esclusivamente in caso di lesioni stradali gravi e gravissimi desivanti da sinistro.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-04-21/sospensione-patente-guida-telefonino-una-bufala-ora-185039.shtml?uuid=AErMJP9&refresh_ce=1
Oramai impazza da giorni sui social network questa notizia, dopo che il vice Ministro, in un convegno svoltosi g. 12 Aprile scorso (ho pubblicato recentemente il video integrale sulla pagina fb "polizialocaleblog"), ha diramato la notizia di un prossimo decreto che, addirittura, potrebbe uscire a partire da maggio prossimo....
Ad onor del vero, mi sembra incomprensibile il percorso tecnico/giuridico che questo nuovo decreto dovrà seguire a meno che il Vice Ministro si sia basato su l'oramai vecchio disegno di legge che ballonzola" nelle aule del senato da alcuni anni, dove la sospensione della patente è prevista solo ed esclusivamente in caso di lesioni stradali gravi e gravissimi desivanti da sinistro.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-04-21/sospensione-patente-guida-telefonino-una-bufala-ora-185039.shtml?uuid=AErMJP9&refresh_ce=1
Falsificazione di un tagliando di revisione della carta di circolazione
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, e in aggiunta ai sette mesi di reclusione, già confermati in secondo grado dalla Corte d'Appello di Bologna, condanna il ricorrente al pagamento di 2000 euro.
Il ricorrente, invece, deduceva violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, ritenendolo compreso nella violazione amministrativa di cui all'art. 80 del C.d.S.
Il ricorrente, invece, deduceva violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, ritenendolo compreso nella violazione amministrativa di cui all'art. 80 del C.d.S.
I reati contestati sono il 477 e il 480 del C.P.
Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.17342 del 06/04/2017 (ECLI:IT:CASS:2017:17342PEN), udienza del 21/02/2017, Presidente ZAZA CARLO Relatore LIGNOLA FERDINANDO
Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.17342 del 06/04/2017 (ECLI:IT:CASS:2017:17342PEN), udienza del 21/02/2017, Presidente ZAZA CARLO Relatore LIGNOLA FERDINANDO
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Falso tagliando di revisione
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14
LEGGE 18 aprile 2017, n. 48
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'. (17G00060) (GU Serie Generale n.93 del 21-4-2017)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/2017
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'. (17G00060) (GU Serie Generale n.93 del 21-4-2017)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/2017
Fissati al 3,5 % gli interessi di mora per ritardato pagamento
L’Agenzia delle Entrate - con Provvedimento del 04 aprile 2017, n. 66826
- ha reso noto che a decorrere dal 15 maggio 2017, gli interessi di
mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono
determinati nella misura del 3,50% in ragione annuale.
Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
PROT.66826
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
1. A decorrere dal 15 maggio 2017, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 3,50 per cento in ragione annuale.
L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
In attuazione di tale disposizione, con provvedimento del 27 aprile 2016, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 4,13 per cento in ragione annuale.
Considerato che anche l’articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 prevede che il tasso di interesse in questione sia determinato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, è stata interessata la Banca d’Italia, la quale, con nota dell’8 marzo 2017, ha stimato al 3,50 per cento la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2016 / 31.12.2016.
Il presente provvedimento fissa, pertanto, con effetto dal 15 maggio 2017, al 3,50 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
PROT.66826
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Dispone
Motivazioni
In attuazione di tale disposizione, con provvedimento del 27 aprile 2016, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 4,13 per cento in ragione annuale.
Considerato che anche l’articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 prevede che il tasso di interesse in questione sia determinato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, è stata interessata la Banca d’Italia, la quale, con nota dell’8 marzo 2017, ha stimato al 3,50 per cento la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2016 / 31.12.2016.
Il presente provvedimento fissa, pertanto, con effetto dal 15 maggio 2017, al 3,50 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Riferimenti normativi
- Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (artt. 57, 62, 67, comma 1 e 68, comma 1)
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1)
- Disciplina di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 30)
Provvedimento Direttoriale del 27 aprile 2016
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (art. 13)
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 4 APRILE 2017
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi
Firmato digitalmente
Rossella Orlandi
Firmato digitalmente
Patentino trattori c'è tempo fino al 31 dicembre
Con la conversione del Milleproroghe (legge 27 febbraio 2017, n. 1), è stato prorogato il termine per il patentino dei trattori che è stato portato il 31 dicembre 2017, mentre il termine di effettuazione dei corsi di aggiornamento per coloro che – come da punto 9.4. dell’Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 – abbiano dimostrato di avere condotto macchine agricole per almeno due anni alla data di entrata in vigore dell’Accordo stesso (12 marzo 2013), è ora fissato al 31 dicembre 2018.
Questo il comma relativo inserito nella conversione:
“2-ter. Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, è differito al 31 dicembre 2017. Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell’Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012.”
Rinviato anche al 31 dicembre 2017 il termine per l’adeguamento alle norme antincendio dei locali adibiti ad asili nido (con più di 30 persone) e alberghi (con più di 25 posti letto).
Questo il comma relativo inserito nella conversione:
“2-ter. Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, è differito al 31 dicembre 2017. Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell’Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012.”
Rinviato anche al 31 dicembre 2017 il termine per l’adeguamento alle norme antincendio dei locali adibiti ad asili nido (con più di 30 persone) e alberghi (con più di 25 posti letto).
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Il testo definitivo del decreto sicurezza che sarà pubblicato a breve. Art. 100 TULPS anche per gli esercizi di vicinato, sanzioni inasprite per i parcheggiatori abusivi ecc
Art. 1.
1. Il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni
urgenti in materia di sicurezza delle città, è convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N. 14
All’articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
All’articolo 2:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei seguenti settori d’intervento:
a) scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell’ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio;
b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia e regolamentazione dell’utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;
c) aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le linee generali di cui al comma 1 tengono conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l’inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate».
All’articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presìdi di sicurezza territoriale, anche finalizzati al loro rafforzamento nelle zone di disagio e di maggiore criticità, tiene conto di quanto emerso in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1».
All’articolo 4, al comma 1, dopo la parola: «riqualificazione» sono inserite le seguenti: «, anche urbanistica, sociale e culturale,», le parole: «siti più degradati» sono sostituite dalle seguenti: «siti degradati» e dopo la parola: «promozione» sono inserite le seguenti: «della cultura».
All’articolo 5:
al comma 2:
alla lettera a), dopo la parola: «prevenzione» sono inserite le seguenti: «e contrasto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l’impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza»;
alla lettera b), le parole: «del rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «e tutela» e la parola: «comprese» è sostituita dalla seguente: «compresi»;
alla lettera c), dopo la parola: «insistono» sono inserite le seguenti: «plessi scolastici e sedi universitarie,» e dopo la parola: «cultura» sono inserite le seguenti: «o comunque»;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) promozione dell’inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l’eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente più rappresentative.
2-ter. Ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-quater. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter sulla base delle medesime richieste.
2-quinquies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All’articolo 6, al comma 2, dopo le parole: «gettoni di presenza» sono inserite le seguenti: «, rimborsi di spese».
All’articolo 7:
al comma 1, dopo la parola: «6-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la finalità pubblica dell’intervento»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, gli accordi e i patti di cui al comma 1 possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomíni, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all’uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati. A decorrere dall’anno 2018, i comuni possono deliberare detrazioni dall’imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del periodo precedente»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, ove possibile, le previsioni dell’articolo 119 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell’anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell’anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all’articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2-ter. Al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell’ equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei benefìci di cui al presente comma.
2-quater. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 2-ter, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. Le commissioni che svolgono i predetti accertamenti operano nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 2-ter del presente articolo si applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; al verificarsi degli scostamenti di cui al citato comma 12, si provvede alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno con le modalità previste dal comma 12-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All’articolo 8:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1, dopo le parole: «del territorio» sono inserite le seguenti: «, dell’ambiente e del patrimonio culturale»;
al numero 2, le parole: «al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:"» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis.», le parole: «assicurare le esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «assicurare il soddisfacimento delle esigenze», dopo le parole: «dei residenti» sono inserite le seguenti: «nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale», le parole: «da afflusso di persone di particolare rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «da afflusso particolarmente rilevante di persone», dopo le parole: «specifici eventi,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,» e la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»;
dopo il numero 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
"7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico"»;
alla lettera b):
le parole: «all’articolo 54: 1. il comma 4-bis è sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 54, il comma 4-bis è sostituito dal seguente»;
al numero 1, capoverso 4-bis, dopo le parole: «comma 4» sono inserite le seguenti: «concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana», le parole: «le situazioni che favoriscono» sono soppresse e dopo la parola: «prostituzione» sono inserite le seguenti: «, la tratta di persone»;
il comma 2 è soppresso.
All’articolo 9:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «limitano la libera accessibilità e» sono sostituite dalle seguenti: «impediscono l’accessibilità e la» e dopo le parole: «sanzione amministrativa» è inserita la seguente: «pecuniaria»;
al secondo periodo, le parole: «alla rilevazione» sono sostituite dalle seguenti: «all’accertamento»;
al comma 2, dopo le parole: «e dall’articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,» sono inserite le seguenti: «nonché dall’articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» e dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 3, dopo le parole: «su cui insistono» sono inserite le seguenti: «scuole, plessi scolastici e siti universitari,», dopo la parola: «cultura» sono inserite le seguenti: «o comunque» e dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio».
All’articolo 10:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «In esso» sono inserite le seguenti: «sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed»;
al comma 3, dopo le parole: «La durata del divieto» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2»;
al comma 5, le parole: «In sede di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di condanna» e le parole: «all’imposizione del divieto» sono sostituite dalle seguenti: «all’osservanza del divieto, imposto dal giudice,»;
al comma 6, dopo le parole: «informativa ed operativa,» sono inserite le seguenti: «e l’accesso alle banche dati,»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6.
6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020.
6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle
persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in
occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l’arresto ai sensi
dell’articolo 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile
procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o
incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai
sensi dell’articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base
di documentazione video fotografica dalla quale emerga
inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia
compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e,
comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. Le disposizioni del
presente comma hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020».
All’articolo 11:
al comma 2, dopo le parole: «priorità che» sono inserite le seguenti: «, ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale,» e le parole: «possono essere assicurati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere in ogni caso garantiti»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
"1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie"».
All’articolo 12:
al comma 1, le parole: «del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: “per tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “da quindici giorni a tre mesi”».
Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. - (Modifica all’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). -- 1. All’articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: "di un esercizio" sono inserite le seguenti: ", anche di vicinato,"».
All’articolo 13:
al comma 1, dopo le parole: «nelle immediate vicinanze di» sono inserite le seguenti: «scuole, plessi scolastici, sedi universitarie,» e le parole: «pubblici, aperti al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al pubblico»;
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto è disposto individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario dell’atto»;
al comma 6, le parole: «si applica» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano»;
al comma 7, le parole: «In sede di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di condanna» e le parole: «pubblici, aperti al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al pubblico»;
alla rubrica, le parole: «pubblici, aperti al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al pubblico».
All’articolo 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le procedure concorsuali finalizzate alle nuove assunzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla verifica dell’assenza di personale in mobilità o in esubero nell’ambito della medesima amministrazione con caratteristiche professionali adeguate alle mansioni richieste».
All’articolo 15, al comma 1, lettera a), le parole: «vigente normativa,» sono sostituite dalle seguenti: «vigente normativa».
All’articolo 16:
al comma 1, le parole: «l’obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare» sono sostituite dalle seguenti: «l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare»;
alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».
Dopo l’articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - (Parcheggiatori abusivi). -- 1. Il comma 15-bis dell’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
"15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.500. Se nell’attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II"».
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N. 14
All’articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
All’articolo 2:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei seguenti settori d’intervento:
a) scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell’ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio;
b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia e regolamentazione dell’utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;
c) aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le linee generali di cui al comma 1 tengono conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l’inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate».
All’articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presìdi di sicurezza territoriale, anche finalizzati al loro rafforzamento nelle zone di disagio e di maggiore criticità, tiene conto di quanto emerso in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1».
All’articolo 4, al comma 1, dopo la parola: «riqualificazione» sono inserite le seguenti: «, anche urbanistica, sociale e culturale,», le parole: «siti più degradati» sono sostituite dalle seguenti: «siti degradati» e dopo la parola: «promozione» sono inserite le seguenti: «della cultura».
All’articolo 5:
al comma 2:
alla lettera a), dopo la parola: «prevenzione» sono inserite le seguenti: «e contrasto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l’impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza»;
alla lettera b), le parole: «del rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «e tutela» e la parola: «comprese» è sostituita dalla seguente: «compresi»;
alla lettera c), dopo la parola: «insistono» sono inserite le seguenti: «plessi scolastici e sedi universitarie,» e dopo la parola: «cultura» sono inserite le seguenti: «o comunque»;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) promozione dell’inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l’eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente più rappresentative.
2-ter. Ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-quater. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter sulla base delle medesime richieste.
2-quinquies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All’articolo 6, al comma 2, dopo le parole: «gettoni di presenza» sono inserite le seguenti: «, rimborsi di spese».
All’articolo 7:
al comma 1, dopo la parola: «6-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la finalità pubblica dell’intervento»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, gli accordi e i patti di cui al comma 1 possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomíni, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all’uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati. A decorrere dall’anno 2018, i comuni possono deliberare detrazioni dall’imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del periodo precedente»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, ove possibile, le previsioni dell’articolo 119 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell’anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell’anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all’articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2-ter. Al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell’ equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei benefìci di cui al presente comma.
2-quater. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 2-ter, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. Le commissioni che svolgono i predetti accertamenti operano nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 2-ter del presente articolo si applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; al verificarsi degli scostamenti di cui al citato comma 12, si provvede alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno con le modalità previste dal comma 12-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All’articolo 8:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1, dopo le parole: «del territorio» sono inserite le seguenti: «, dell’ambiente e del patrimonio culturale»;
al numero 2, le parole: «al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:"» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis.», le parole: «assicurare le esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «assicurare il soddisfacimento delle esigenze», dopo le parole: «dei residenti» sono inserite le seguenti: «nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale», le parole: «da afflusso di persone di particolare rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «da afflusso particolarmente rilevante di persone», dopo le parole: «specifici eventi,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,» e la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»;
dopo il numero 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
"7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico"»;
alla lettera b):
le parole: «all’articolo 54: 1. il comma 4-bis è sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 54, il comma 4-bis è sostituito dal seguente»;
al numero 1, capoverso 4-bis, dopo le parole: «comma 4» sono inserite le seguenti: «concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana», le parole: «le situazioni che favoriscono» sono soppresse e dopo la parola: «prostituzione» sono inserite le seguenti: «, la tratta di persone»;
il comma 2 è soppresso.
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «limitano la libera accessibilità e» sono sostituite dalle seguenti: «impediscono l’accessibilità e la» e dopo le parole: «sanzione amministrativa» è inserita la seguente: «pecuniaria»;
al secondo periodo, le parole: «alla rilevazione» sono sostituite dalle seguenti: «all’accertamento»;
al comma 2, dopo le parole: «e dall’articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,» sono inserite le seguenti: «nonché dall’articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» e dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 3, dopo le parole: «su cui insistono» sono inserite le seguenti: «scuole, plessi scolastici e siti universitari,», dopo la parola: «cultura» sono inserite le seguenti: «o comunque» e dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio».
All’articolo 10:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «In esso» sono inserite le seguenti: «sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed»;
al comma 3, dopo le parole: «La durata del divieto» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2»;
al comma 5, le parole: «In sede di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di condanna» e le parole: «all’imposizione del divieto» sono sostituite dalle seguenti: «all’osservanza del divieto, imposto dal giudice,»;
al comma 6, dopo le parole: «informativa ed operativa,» sono inserite le seguenti: «e l’accesso alle banche dati,»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6.
6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020.
All’articolo 11:
al comma 2, dopo le parole: «priorità che» sono inserite le seguenti: «, ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale,» e le parole: «possono essere assicurati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere in ogni caso garantiti»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
"1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie"».
All’articolo 12:
al comma 1, le parole: «del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: “per tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “da quindici giorni a tre mesi”».
Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. - (Modifica all’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). -- 1. All’articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: "di un esercizio" sono inserite le seguenti: ", anche di vicinato,"».
All’articolo 13:
al comma 1, dopo le parole: «nelle immediate vicinanze di» sono inserite le seguenti: «scuole, plessi scolastici, sedi universitarie,» e le parole: «pubblici, aperti al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al pubblico»;
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto è disposto individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario dell’atto»;
al comma 6, le parole: «si applica» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano»;
al comma 7, le parole: «In sede di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di condanna» e le parole: «pubblici, aperti al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al pubblico»;
alla rubrica, le parole: «pubblici, aperti al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al pubblico».
All’articolo 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le procedure concorsuali finalizzate alle nuove assunzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla verifica dell’assenza di personale in mobilità o in esubero nell’ambito della medesima amministrazione con caratteristiche professionali adeguate alle mansioni richieste».
All’articolo 15, al comma 1, lettera a), le parole: «vigente normativa,» sono sostituite dalle seguenti: «vigente normativa».
All’articolo 16:
al comma 1, le parole: «l’obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare» sono sostituite dalle seguenti: «l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare»;
alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».
Dopo l’articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - (Parcheggiatori abusivi). -- 1. Il comma 15-bis dell’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
"15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.500. Se nell’attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II"».
Illegittimo il patrocinio legale e il sostegno alle spese mediche e ai rimborsi assicurativi degli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell'ordine.
S. 81/2017 del 21/03/2017
Udienza Pubblica del 21/03/2017, Presidente: GROSSI, Redattore: BARBERA
Norme impugnate: Art. 12, c. 1°, 2°, 3° e 4°, della legge della Regione Veneto 23/02/2016, n. 7.
Oggetto: Bilancio e
contabilità pubblica - Norme della Regione Veneto - Legge di stabilità
regionale 2016 - Istituzione del fondo regionale denominato "Fondo
regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini
veneti colpiti dalla criminalità", destinato ad assicurare il patrocinio
a spese della Regione nei procedimenti penali per la difesa dei
cittadini residenti in Veneto da almeno quindici anni che, vittime di un
delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di
eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per aver
tentato di difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i
beni, da un pericolo attuale di un'offesa ingiusta;
Istituzione del fondo regionale denominato "Fondo regionale per il
patrocinio legale ed il sostegno alle spese mediche degli addetti delle
Polizie locali e delle Forze dell'ordine.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - ill. cost. conseguenziale ex art. 27 legge n. 87/1953
Atti decisi: ric. 26/2016
Atti decisi: ric. 26/2016
SENTENZA N. 81
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario
Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO
”
- Augusto
Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.
12, commi 1, 2, 3 e 4, della legge
della Regione Veneto 23 febbraio 2016, n. 7 (Legge di stabilità regionale 2016),
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 26-28 aprile 2016, depositato in cancelleria il 28 aprile 2016 ed
iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2016.
Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;
udito nell’udienza pubblica del 21 marzo 2017 il Giudice relatore Augusto
Antonio Barbera;
uditi l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio
dei ministri e gli avvocati Ezio Zanon e Andrea Manzi per la Regione Veneto.
1.– Con ricorso notificato il 26-28 aprile 2016,
depositato il 28 aprile 2016 ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2016, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, ha impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma,
lettere g), h) ed l), della Costituzione, l’art. 12, commi 1, 2, 3 e 4,
della legge della Regione Veneto 23 febbraio 2016, n. 7 (Legge di stabilità
regionale 2016).
2.– Il citato art. 12, al comma 1, stabilisce: «La
Regione del Veneto al fine di dare sostegno ai cittadini residenti nel
territorio veneto da almeno quindici anni colpiti da criminalità, istituisce un
apposito fondo regionale denominato “Fondo regionale per il patrocinio legale
gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità”». Il
successivo comma 2 dispone che detto fondo «è destinato ad assicurare il patrocinio
a spese della Regione nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini
residenti in Veneto da almeno quindici anni che, vittime di un delitto contro
il patrimonio o contro la persona, siano accusati di eccesso colposo di
legittima difesa o di omicidio colposo per aver tentato di difendere se stessi,
la propria attività, la famiglia o i beni, da un pericolo attuale di un’offesa
ingiusta».
2.1.– Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, detti
commi prevedono «il riconoscimento del beneficio economico del gratuito
patrocinio» in favore delle vittime di determinati delitti, a prescindere dal
reddito, in relazione al giudizio penale eventualmente promosso nei loro
confronti, avente ad oggetto i reati alle stesse contestate, qualora abbiano
reagito per difendersi dall’aggressione subita. La norma, da un canto, potrebbe
«incoraggiare la c.d. “ragion fattasi”»; dall’altro, potrebbe costituire un
deterrente per gli autori dei reati contro il patrimonio o contro la persona.
La disposizione realizzerebbe dunque una scelta di politica criminale, che
«spetta allo Stato perché attiene all’equilibrio dei rapporti sociali,
all’ordine pubblico e alla sicurezza nazionale, cioè ad un bilanciamento di
interessi di competenza statale», con conseguente lesione dell’art. 117,
secondo comma, lettera h), Cost.
La giurisprudenza costituzionale ha,
infatti, affermato che spetta allo Stato adottare le misure «relative alla
prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso
quest’ultimo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi
pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella
comunità nazionale» (sono richiamate le sentenze n. 118 del
2013, n. 35
del 2011, n.
226 del 2010, n.
50 del 2008, n.
222 del 2006, n.
428 del 2004, n.
407 del 2002).
2.1.1.– L’impugnato art. 12, commi 1 e 2, si porrebbe,
inoltre, in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dato
che la possibilità di fruire del gratuito patrocinio inciderebbe
sull’ordinamento e sul processo penale: in primo luogo, in quanto tale
beneficio è accordato, di regola, dallo Stato, per favorire la difesa dei non
abbienti; in secondo luogo, perché incrementerebbe la possibilità «di investire
risorse in indagini difensive e consulenze di parte».
La disposizione influirebbe anche «sulla
repressione dei reati attraverso il processo penale e quindi sulla materia
dell’ordinamento penale». Essa infatti «obiettivamente rimuove un ostacolo
economico all’autodifesa e quindi incide sostanzialmente sulla prevenzione e
repressione degli eccessi colposi di legittima difesa». Inoltre, agevolando
«obiettivamente l’autodifesa, finisce per accrescere il peso di quest’ultima,
che deve essere sempre eccezionale e marginale, rispetto all’intervento
dell’Autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria, nella attività
preventiva e repressiva dei reati», realizzando un bilanciamento di interessi,
riservato alla competenza esclusiva dello Stato.
2.1.2.– I commi in esame violerebbero, infine, il principio
di eguaglianza (art. 3 Cost.), nella parte in cui attribuiscono il beneficio in
esame ai soli cittadini residenti in Veneto da almeno quindici anni. La
finalità della norma sarebbe infatti di garantire una provvidenza, che dovrebbe
essere ragionevolmente riconosciuta a tutti coloro i quali versano nella
situazione prevista dalla stessa, indipendentemente dal tempo dal quale
risiedono nella Regione Veneto ed anche dalla stessa residenza in quest’ultima.
La considerazione che ratio della misura
è la «particolare meritevolezza di tutela
riconosciuta agli autori/vittime dei reati in questione, considerati un
problema specifico della realtà del Veneto», indurrebbe a ritenere che la
residenza (e la durata della stessa) sia un elemento privo di un «collegamento
obiettivo» con la finalità della norma e, appunto per questo, integrerebbe un
«criterio del tutto arbitrario di selezione dei destinatari» del beneficio.
2.2.– L’impugnato art. 12, comma 3, dispone: «La Regione
del Veneto, al fine di tutelare gli addetti delle Polizie locali e delle Forze
dell’ordine operanti sul territorio, istituisce, altresì, un apposito fondo
regionale denominato “Fondo regionale per il patrocinio legale ed il sostegno
alle spese mediche degli addetti delle Polizie locali e delle Forze
dell’ordine”». Il successivo comma 4 prevede che detto fondo «è destinato alla
stipula di apposite convenzioni volte a garantire: a) l’anticipo delle spese
mediche, e il ristoro di eventuali quote non rimborsate da assicurazioni o
risarcimenti, derivanti da cure effettuate presso il sistema sanitario
regionale dagli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell’ordine operanti
nel territorio regionale che siano rimasti feriti sul campo durante azioni di
prevenzione e di contrasto della criminalità rientranti nelle proprie funzioni;
b) il patrocinio legale gratuito agli addetti delle Polizie locali e delle
Forze dell’ordine operanti nel territorio regionale che risultino destinatari
di procedimenti legali per scelte intraprese durante azioni di prevenzione e di
contrasto della criminalità rientranti nelle proprie funzioni».
2.2.1.– Secondo il ricorrente, tali commi violerebbero
l’art. 3 Cost., poiché realizzerebbero «una ingiustificata disparità di
trattamento tra il personale statale di identico grado o qualifica, che opera
in un diverso ambito territoriale» (art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
recante «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza»). La
giurisprudenza costituzionale in tema di perequazione del trattamento economico
delle Forze di Polizia ha, infatti, enunciato il «principio di equiparazione
secondo l’omogeneità di funzione» (sentenza n. 455 del
1993), sottolineando che devono essere armonizzati i trattamenti previsti
per le diverse forze di polizia «nella prospettiva della omogeneizzazione
complessiva attuata in un sistema a regime» (sentenza n. 451 del
2000), con conseguente illegittimità della differenziazione del trattamento
economico effettuata su base «puramente territoriale».
2.2.2.– I commi in esame violerebbero,
altresì, l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché si porrebbero in
contrasto con le norme statali in tema di disciplina della contrattazione
collettiva e della rappresentatività sindacale, contenuta nel Titolo III del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che riserva «in via
esclusiva al contratto collettivo la determinazione di qualsiasi trattamento
economico» dei dipendenti pubblici, con conseguente lesione della competenza
legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell’ordinamento civile e dei
rapporti di diritto privato suscettibili di regolamentazione esclusivamente
mediante contratti collettivi.
2.2.3.– Inoltre, considerata la «netta
separazione fra Polizie locali, che fanno parte del comparto Enti Locali e
Polizie statali, inserite con le Forze Armate nell’apposito Comparto
Sicurezza-Difesa e la loro dipendenza ordinamentale dalle strutture centrali,
la Regione Veneto non ha alcuna potestà legislativa che possa giustificare
l’elargizione di benefici al personale delle polizie statali che si trova
totalmente al di fuori della competenza regionale», con conseguente violazione
anche dell’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.
Tale parametro costituzionale sarebbe
altresì leso, poiché la tutela legale delle Forze di polizia costituisce
oggetto dell’art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela
dell’ordine pubblico) e dell’art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67
(Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione), convertito con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Quest’ultima norma
costituirebbe la disposizione di carattere generale in tema di benefici in
favore dei dipendenti delle amministrazioni statali coinvolti in procedimenti
giudiziari per causa di servizio. Il rimborso delle spese legali è subordinato
a determinati requisiti, oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione
di appartenenza del dipendente, in un procedimento diretto a verificare la «assenza
di conflitto con l’interesse generale». I commi 3 e 4 della norma in esame
violerebbero, quindi, la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella
materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato».
3.– Nel giudizio si è costituita la Regione Veneto, in
persona del Presidente pro tempore, chiedendo che le censure siano dichiarate
inammissibili o comunque infondate.
3.1.– Ad avviso della resistente, la censura con la quale
il ricorrente sostiene che l’impugnato art. 12, commi 1 e 2, «può tendere ad
incoraggiare la c.d. “ragion fattasi”», alludendo in tal modo ai reati degli
artt. 392 e 393 del codice penale, sarebbe ipotetica, dubitativa e, comunque,
erronea. Queste due ultime norme prevedono infatti quale elemento costitutivo
di detti reati la circostanza che il soggetto agente versi nella condizione di
«poter ricorrere al giudice», situazione diversa da quella contemplata dalla
disposizione censurata, la quale ha riguardo all’art. 52 di detto codice.
La prospettazione secondo cui la
provvidenza potrebbe costituire motivo determinante dell’azione difensiva della
vittima del reato sarebbe invece contraria «agli esiti della scienza
psicologica e del comune sentire». La reazione difensiva sarebbe infatti
determinata da ragioni di tutela dei beni della vita e dell’incolumità propria
o dei familiari, che avrebbero carattere assorbente rispetto ad ogni altra
considerazione. Indimostrata e congetturale sarebbe, inoltre, l’argomentazione
diretta a sostenere che la misura potrebbe costituire «un deterrente per gli
autori dei reati» presupposti, con conseguente inammissibilità delle censure,
che denunciano una lesione delle competenze dello Stato «meramente ipotetica e
virtuale», restando escluso che la norma realizzi scelte di «politica criminale».
3.1.1.– La materia «ordine pubblico e
sicurezza» dovrebbe poi essere identificata avendo riguardo alla nozione
offerta dall’art. 159 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e
dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui gli «interessi pubblici
primari» contemplati da detta disposizione sono esclusivamente «gli interessi
essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile» (sono richiamate
le sentenze n.
290 del 2001, n.
218 del 1998). Tale nozione comprenderebbe esclusivamente la «adozione
delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine
pubblico, inteso quest’ultimo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e
degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile
convivenza nella comunità nazionale» (sentenza n. 118 del
2013, con rinvio a sentenza n. 35 del
2011).
Pertanto, per stabilire se una norma sia
riconducibile a detta materia occorrerebbe avere riguardo al contenuto
sostanziale, non «agli effetti funzionali dalla stessa ingenerati». La
disposizione impugnata non inciderebbe sulla disciplina sanzionatoria, non
introdurrebbe una causa di giustificazione e neanche stabilisce «agevolazioni
in rito per gli indagati e gli imputati di tali reati»; dunque, non influisce
sulle politiche preventive o repressive di sicurezza o di ordine pubblico.
Peraltro, questa Corte ha affermato che le Regioni, mediante misure comprese
nelle proprie attribuzioni, possono cooperare al perseguimento di interessi
inerenti la sicurezza (sentenza n. 35 del
2012). La norma in esame perseguirebbe esclusivamente finalità di
solidarietà sociale, realizzando una misura di sostegno «a favore di situazioni
di evidente disagio», in coerenza con le attribuzioni oggetto dell’art. 159 del
d.lgs. n. 112 del 1998, benché nella specie non si verta nell’ambito dei
compiti della polizia amministrativa locale.
3.1.2.– Secondo la resistente, gli argomenti svolto a
conforto della censura riferita all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. desterebbero «semplicemente sconcerto» e la stessa sarebbe
inammissibile, perché non argomentata. Inoltre, non sarebbe «intellegibile il
riferimento e il confronto tra la disposizione regionale e le norme statali
relative al gratuito patrocinio», che rinviene fondamento nell’art. 24 Cost.
3.1.3.– Relativamente alla denunciata lesione dell’art. 3
Cost., la Regione Veneto deduce che questa Corte ritiene legittime discipline
differenziate dell’accesso a prestazioni eccedenti i limiti dell’essenziale, se
conformi al principio di ragionevolezza (sentenze n. 4 del
2013 e n.
432 del 2005). Il requisito della residenza nel territorio regionale da
almeno quindici anni sarebbe giustificato dall’esigenza di tenere conto
dell’esiguità delle risorse disponibili e di prevedere un contributo che
costituisca un valido aiuto, evitando «una vana elargizione a pioggia» di somme
inidonee allo scopo avuto di mira.
A suo avviso, detto requisito
«costituisce anche un criterio che ricomprende un favore verso le persone
anziane o le famiglie, ovvero gli insediamenti residenziali dove l’esigenza di
protezione della propria sicurezza personale, della famiglia, del complesso dei
beni acquistati con anni di lavoro e di risparmio è maggiore». Pertanto,
«sarebbe irragionevole che il soggetto con residenza precaria o mutevole, senza
particolari legami con affetti familiari o con il territorio» possa godere del
beneficio e, quindi, la norma sarebbe ispirata ad un «criterio differenziale
dettato da ragioni concrete e giustificate».
3.2.– Secondo la resistente, le censure aventi ad oggetto
il citato art. 12, commi 3 e 4, «sembrano nuovamente fraintendere la natura di
mera provvidenza economica» dei benefici dalla stessa previsti e trascurano che
gli stessi sono subordinati alla «stipula di apposite convenzioni». Il
legislatore regionale non avrebbe inteso disciplinare istituti sostanziali
concernenti il trattamento economico degli appartenenti alle Forze di polizia e
neppure influire sulla regolamentazione della contrattazione collettiva.
Finalità della norma in esame sarebbe quella di «fornire a favore dello Stato una
“provvista” cui attingere in relazione a determinate fattispecie aventi
particolare rilievo sociale», nell’ambito delle disposizioni degli ordinamenti
delle stesse e subordinatamente alla volontà dei competenti organi dello Stato.
Il beneficio in esame non darebbe luogo
a «forme di privilegio». La disposizione censurata stabilisce, infatti,
«agevolazioni su diritti già riconosciuti, dato che le norme statali: prevedono
«la cura dei malati a carico del Servizio sanitario nazionale e forme
assistenziali concorrenti per i lavoratori vittime di incidenti per causa di
servizio»; disciplinano (e limitano) «l’accesso al rimborso delle spese a
favore dei dipendenti che sono sottoposti a giudizio a causa dell’espletamento
del proprio servizio».
Infine, neppure sarebbe stato introdotto
un regime differenziato a favore degli appartenenti alle Forze di polizia. La
norma impugnata avrebbe soltanto previsto alcune agevolazioni a favore dei
corpi che presidiano l’ordine pubblico, «che si intendono convenzionare con la
regione, per i servizi sanitari da questa offerti, o per facilitare il rimborso
delle spese legali», con conseguente infondatezza della censura riferita
all’art. 3 Cost.
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha
promosso, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere g), h) ed
l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12,
commi 1, 2, 3 e 4, della legge della Regione Veneto 23 febbraio 2016, n. 7
(Legge di stabilità regionale 2016).
2.– L’impugnato art. 12, commi 1 e 2, ha
istituito il «Fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei
cittadini veneti colpiti dalla criminalità», destinato ad assicurare il
patrocinio a spese della Regione nei procedimenti penali per la difesa dei
cittadini residenti in Veneto da almeno quindici anni che, vittime di un
delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano stati accusati di
eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per aver tentato di
difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i beni, da un pericolo
attuale di un’offesa ingiusta.
2.1.– Secondo il ricorrente, detti commi violerebbero la
competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordine pubblico e
sicurezza» (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.). La previsione del
«gratuito patrocinio», a prescindere dal reddito, a suo avviso, da un canto,
potrebbe «incoraggiare la c.d. “ragion fattasi”»; dall’altro, costituirebbe un
deterrente nei confronti degli autori dei reati contro il patrimonio o contro
la persona e, quindi, realizzerebbe una scelta di politica criminale, che
spetta allo Stato.
L’ampliamento dei casi in cui è
possibile fruire del gratuito patrocinio (oggetto di previsione da parte delle
norme statali) si porrebbe, inoltre, in contrasto con l’art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost., incidendo sulla disciplina
del processo penale; ciò anche perché incrementerebbe la possibilità «di
investire risorse in indagini difensive e consulenze di parte». I primi due
commi della norma impugnata influirebbero anche, «sul piano sostanziale, sulla
repressione dei reati» e sulla materia «ordinamento penale», poiché agevolano
l’autodifesa, attuando un bilanciamento di interessi, di competenza esclusiva
dello Stato.
Sarebbe, infine, leso l’art. 3 Cost., in quanto la previsione del patrocinio a spese della
Regione in favore dei soli cittadini residenti nella stessa da almeno quindici
anni costituirebbe un «criterio del tutto arbitrario di selezione dei
destinatari» del beneficio.
3.– In via preliminare, va osservato che la Regione ha
eccepito l’inammissibilità della questione, deducendo che gli argomenti svolti
a conforto delle censure non chiarirebbero «in che modo l’istituzione di un
fondo per il patrocinio gratuito» inciderebbe sulle richiamate materie di
competenza esclusiva dello Stato. La prospettazione svolta dal ricorrente
sarebbe, inoltre, «pretestuosa» e non sarebbe comprensibile «il riferimento e
il confronto tra la disposizione regionale e le norme statali relative al gratuito
patrocinio», in relazione al quale rileverebbe peraltro il parametro dell’art.
24 Cost.
L’eccezione non è fondata.
Secondo la costante giurisprudenza
costituzionale, il ricorso in via principale deve identificare esattamente la
questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e
ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità
costituisce l’oggetto della stessa, e deve contenere una sia pure sintetica
argomentazione di merito a sostegno delle censure (tra le più recenti, sentenze n. 282,
n. 273 e n. 265 del 2016).
Nella specie, tali requisiti risultano soddisfatti; la resistente ha, in
realtà, contestato congruità e correttezza degli argomenti addotti a conforto
dell’impugnazione, profili che ineriscono entrambi alla fondatezza, non
all’ammissibilità della questione.
4.– Nel merito la questione è fondata.
4.1.– Le censure che denunciano la violazione del riparto
delle competenze legislative tra Stato e Regione hanno carattere pregiudiziale,
sotto il profilo logico-giuridico, rispetto a quelle che investono il contenuto
della scelta operata con la norma regionale (riferite a parametri non compresi
nel Titolo V della Parte II della Costituzione). Questa Corte ritiene inoltre –
per economia di giudizio, e facendo ricorso al proprio potere di decidere
l’ordine delle questioni da affrontare, eventualmente dichiarando assorbite le
altre (sentenza
n. 98 del 2013) – di dovere esaminare anzitutto l’eccepita lesione
dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
4.1.1.– Lo scrutinio delle censure implica, secondo la
costante giurisprudenza costituzionale, l’individuazione dell’ambito materiale
al quale va ascritta la disposizione impugnata, tenendo conto della sua ratio,
della finalità del contenuto e dell’oggetto della disciplina (ex plurimis, sentenze n. 32 del
2017, n. 287
e n. 175 del
2016).
Al riguardo, va osservato che il
contenuto precettivo dell’impugnato art. 12, commi 1 e 2, coincide, nei profili
qui rilevanti, con quello di una norma regionale (art. 1, comma 3, lettera h,
della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32, recante «Norme per
l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in
Puglia») dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con la sentenza n. 299 del
2010.
Tale pronuncia ha affermato che detta
norma, prevedendo, nei casi dalla stessa indicati, un intervento di sostegno
economico, allo scopo di «garantire la tutela legale» e «l’effettività del
diritto di difesa», concerneva aspetti riconducibili all’art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost. Inoltre, ha sottolineato che la disciplina del diritto
di difesa (anche dei non abbienti) costituisce oggetto delle norme statali, le
quali lo contemplano «in riferimento al processo penale, civile, amministrativo,
contabile e tributario e negli affari di volontaria giurisdizione» ed ha
escluso la riconducibilità della norma ad ambiti materiali di competenza
regionale.
È, infatti, il codice di rito penale che
stabilisce l’obbligatorietà della difesa tecnica nel relativo processo,
prevedendo, in mancanza della designazione di un difensore di fiducia, la
nomina di un difensore d’ufficio e l’obbligo della parte di retribuirlo,
qualora difettino le condizioni per accedere al gratuito patrocinio (art.
369-bis, del codice di procedura penale). Quest’ultimo costituisce poi oggetto
delle norme statali (in particolare, degli artt. 74 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il «Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia»), anche con riguardo alla persona offesa dal reato; per
quest’ultima, le stesse prevedono, in relazione a determinati reati, il
patrocinio gratuito anche in deroga dei limiti di reddito espressamente stabiliti
(art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002).
Inoltre, questa Corte ha approfondito e
compiutamente identificato finalità e contenuto della regolamentazione in tema
di gratuito patrocinio (sentenza n. 237 del
2015), evidenziandone appunto l’inerenza alla disciplina del processo.
In definitiva, il censurato art. 12,
commi 1 e 2, è costituzionalmente illegittimo, poiché interviene sulla
disciplina del patrocinio nel processo penale e del diritto di difesa;
conseguentemente, incide su di un ambito materiale riservato dall’art. 117,
secondo comma, lettera l), Cost. alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato, non risultando la misura riconducibile ad
attribuzioni della Regione.
4.1.2.– Restano assorbite le ulteriori censure di
illegittimità costituzionale.
5.– Il ricorrente ha, altresì, impugnato l’art. 12,
commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto n. 7 del 2016. Il comma 3 ha
istituito il «Fondo regionale per il patrocinio legale ed il sostegno alle
spese mediche degli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell’ordine». Il
comma 4 dispone che tale fondo è destinato alla stipula di convenzioni volte a
garantire: «a) l’anticipo delle spese mediche, e il ristoro di eventuali quote
non rimborsate da assicurazioni o risarcimenti, derivanti da cure effettuate
presso il sistema sanitario regionale dagli addetti delle Polizie locali e
delle Forze dell’ordine operanti nel territorio regionale che siano rimasti
feriti sul campo durante azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità
rientranti nelle proprie funzioni; b) il patrocinio legale gratuito agli
addetti delle Polizie locali e delle Forze dell’ordine operanti nel territorio
regionale che risultino destinatari di procedimenti legali per scelte
intraprese durante azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità
rientranti nelle proprie funzioni».
5.1.– Secondo il ricorrente, detta norma violerebbe
l’art. 3 Cost., poiché realizzerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento
tra il personale statale che opera in differenti regioni, determinando
un’illegittima differenziazione del trattamento economico su base «puramente
territoriale».
La norma recherebbe poi vulnus all’art.
117, secondo comma, lettera l), Cost., perché si pone in contrasto con le norme
statali in tema di disciplina della contrattazione collettiva e della
rappresentatività sindacale, stabilita dal Titolo III del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che riserva «in via esclusiva al
contratto collettivo la determinazione di qualsiasi trattamento economico» dei
dipendenti pubblici. Questo parametro sarebbe leso anche in quanto le Forze di
polizia (salvo la polizia locale) sono caratterizzate dalla «dipendenza
ordinamentale dalle strutture centrali».
Sarebbe violato, infine, l’art. 117,
secondo comma, lettera g), Cost., dal momento che la
Regione Veneto è priva di competenze che le permettano di elargire «benefici al
personale delle polizie statali». La tutela del personale delle Forze di
polizia costituisce, inoltre, oggetto delle norme statali, le quali subordinano
il rimborso delle spese legali a requisiti soggettivi ed oggettivi che vanno
accertati e valutati dall’Amministrazione di appartenenza, con conseguente
lesione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia
«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato».
6.– La questione è fondata.
6.1.– Relativamente alla parte in cui la norma in esame
concerne gli addetti alle Polizie locali, occorre ricordare che, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, per effetto della privatizzazione del
rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la
regolamentazione dello stesso concerne una materia attinente all’ordinamento
civile, attratta nella competenza esclusiva dello Stato. La disciplina del
rapporto di lavoro è infatti contraddistinta dal concorso della fonte
legislativa statale (le previsioni imperative del d.lgs. n. 165 del 2001) e della
contrattazione collettiva (art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001), «alla quale, in
forza della legge statale, è attribuita una potestà regolamentare di ampia
latitudine» (tra le più recenti, sentenza n. 175 del
2016; nello stesso senso, sentenza n. 180 del
2015).
Il «patrocinio legale gratuito» del
personale degli enti locali, per fatti ed atti connessi all’espletamento del
servizio ed all’adempimento dei compiti d’ufficio, in procedimenti di
responsabilità civile o penale, costituisce un aspetto del rapporto di lavoro
che, da data non recente (vedi l’art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, recante «Disciplina del rapporto di lavoro
del personale degli enti locali», successivamente abrogato), ha costituito
oggetto di espressa regolamentazione. Tale patrocinio è disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed autonomie
locali – sia per i non dirigenti (art. 28 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro per il personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del
14 settembre 2000), sia per i dirigenti (art. 12 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro dell’area della dirigenza del comparto delle Regioni e
delle autonomie locali del 12 febbraio 2002) –, i quali stabiliscono presupposti
e modalità dell’assunzione dell’onere delle spese di difesa a carico degli enti
alle cui dipendenze è prestata l’attività lavorativa.
La sicura inerenza di detto patrocinio
alla regolamentazione del rapporto di lavoro impone dunque di affermare che la
norma impugnata reca prescrizioni concernenti la materia «ordinamento civile».
Ad identica conclusione deve pervenirsi
quanto alla previsione dell’anticipo delle spese mediche e del ristoro di quote
non rimborsate da assicurazioni o risarcimenti, in favore degli addetti delle
polizie locali, rimasti feriti durante azioni di prevenzione e di contrasto
della criminalità rientranti nelle proprie funzioni. In questa parte, la norma
in esame interviene parimenti su un profilo concernente il rapporto di lavoro.
I contratti collettivi nazionali di lavoro del pertinente comparto, proprio per
questo, regolamentano infatti la copertura assicurativa per il personale della
polizia locale, anche in considerazione della specificità delle mansioni (vedi
il Capo III del Titolo III del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio
2004). La disposizione prevede inoltre, sostanzialmente, un’indennità
aggiuntiva rispetto all’ordinario trattamento economico, profilo anche questo
sottratto alla competenza del legislatore regionale (sulle indennità, in
genere, tra le altre, sentenza n. 19 del
2013).
La norma in esame è dunque
costituzionalmente illegittima, poiché viola la sfera di competenza legislativa
esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» (art. 117, secondo
comma, lettera l, Cost.).
6.2.– Volgendo l’attenzione
all’impugnato art. 12, commi 3 e 4, nella parte concernente gli addetti «delle
Forze dell’ordine operanti nel territorio regionale», con tale sintagma il
legislatore regionale, tenuto anche conto del riferimento alle «azioni di
prevenzione e di contrasto della criminalità» poste in essere dagli stessi
nello svolgimento dei propri compiti, ha evidentemente avuto riguardo agli
appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri (nella quale è
stato assorbito il Corpo forestale dello Stato, a far data dal 1° gennaio 2017,
in virtù degli artt. 7 e seguenti del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo
8, comma 1, lettera a, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»), alla Guardia di finanza ed
alla Polizia penitenziaria.
Il personale di tali corpi di polizia è
alle dipendenze dello Stato, peraltro in regime di diritto pubblico (art. 3,
comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001). La disposizione regionale in esame interviene
altresì su profili del rapporto lavoro dello stesso, che costituiscono oggetto
delle norme statali. Queste ultime, nel regolamentarlo, disciplinano infatti il
rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità penale (oltre
che civile ed amministrativa) per fatti compiuti in servizio, anche relativi
all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica (con limitato riguardo a
quelle di più immediato riferimento: art. 32 della legge 22 maggio 1975, n.
152, recante «Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico», art. 18 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante «Disposizioni urgenti per favorire
l’occupazione», convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n.
135).
Le norme statali disciplinano, inoltre,
anche l’aspetto relativo alle spese di cura sostenute dal personale delle Forze
di polizia, conseguenti a ferite o lesioni riportate nell’espletamento dei
servizi di polizia, riconosciute dipendenti da causa di servizio (per tutte,
art. 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007»).
L’impugnato art. 12, commi 3 e 4,
prevedendo in favore degli addetti delle Forze dell’ordine (che fanno parte del
personale alle dipendenze dello Stato) il «patrocinio legale gratuito» ed il
rimborso delle spese di cura (nelle situazioni dallo stesso contemplate), ha
invaso la competenza legislativa dello Stato nella materia «ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato» (art. 117, secondo comma, lettera g,
Cost.), oltre che in quella «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma,
lettera l, Cost.) ed è, quindi, costituzionalmente illegittimo. Peraltro, per
dette considerazioni, neanche rileva, come eccepito dalla resistente, la
previsione dell’utilizzazione del fondo mediante la «stipula di apposite
convenzioni»: prescindendo dalla mancanza di indicazioni in ordine alle
modalità ed ai soggetti delle stesse, va osservato che l’ipotetica, eventuale
(e non precisata) collaborazione con gli organi statali appare disciplinata
unilateralmente, così da risultare comunque lesiva delle competenze statali (al
riguardo, vedi anche le sentenze n. 10 del
2008 e n.
114 del 2009).
6.3.– Restano assorbite le ulteriori censure di illegittimità
costituzionale.
7.– I commi 1, 2 3 e 4 dell’art. 12 della legge della
Regione Veneto n. 7 del 2016 sono avvinti da un inscindibile legame con quelli
ulteriori (5, 6 e 7) di tale disposizione; questi ultimi non hanno infatti una
propria autonomia precettiva, poiché dettano prescrizioni strumentali a rendere
applicabili i commi impugnati e giudicati illegittimi.
Ai sensi dell’art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale in via
consequenziale dei commi 5, 6 e 7 dell’art. 12 della legge della Regione Veneto
n. 7 del 2016 (sulla declaratoria di illegittimità costituzionale in via
consequenziale nei giudizi in via principale, per tutte, sentenza n. 185 del
2016decisio).
per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, commi 1, 2, 3 e 4, della legge
della Regione Veneto 23 febbraio 2016, n. 7 (Legge di stabilità regionale
2016);
2) dichiara,
in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità
costituzionale dell’art. 12, commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Veneto
n. 7 del 2016.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Carmelinda MORANO, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 aprile
2017.
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