mercoledì 19 aprile 2017

Fissati al 3,5 % gli interessi di mora per ritardato pagamento

L’Agenzia delle Entrate - con Provvedimento del 04 aprile 2017, n. 66826 - ha reso noto che a decorrere dal 15 maggio 2017, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 3,50% in ragione annuale.
 
 
Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
PROT.66826
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
 
Dispone

1. A decorrere dal 15 maggio 2017, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 3,50 per cento in ragione annuale.
 
Motivazioni
 
L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
In attuazione di tale disposizione, con provvedimento del 27 aprile 2016, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 4,13 per cento in ragione annuale.
Considerato che anche l’articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 prevede che il tasso di interesse in questione sia determinato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, è stata interessata la Banca d’Italia, la quale, con nota dell’8 marzo 2017, ha stimato al 3,50 per cento la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2016 / 31.12.2016.
Il presente provvedimento fissa, pertanto, con effetto dal 15 maggio 2017, al 3,50 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Riferimenti normativi
- Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
 
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (artt. 57, 62, 67, comma 1 e 68, comma 1)
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1)
 
- Disciplina di riferimento
 
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 30)
Provvedimento Direttoriale del 27 aprile 2016
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (art. 13)
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 4 APRILE 2017
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi
Firmato digitalmente