Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 195, comma 3 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Circolare Ministero dell'Interno Prot. n. 300/A/9209/14/101/3/3/14

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 16 dicembre 2014
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (14A10133) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2014)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 dicembre 2014 
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative  pecuniarie
conseguenti  a  violazioni  al  codice   della   strada,   ai   sensi
dell'articolo 195 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285.
(14A10133) 
(GU n.302 del 31-12-2014)
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 195, commi 3 e 3-bis, del decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia del 19 dicembre 2012; 
  Ritenuto  di  dover  provvedere,   in   conformita'   alla   citata
disposizione   legislativa,    all'aggiornamento    delle    sanzioni
amministrative pecuniarie previste  dal  citato  Nuovo  Codice  della
strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice  dei  prezzi
al consumo per le famiglie di operai e  impiegati,  media  nazionale,
verificatasi nel biennio dal 1°dicembre 2012 al 30 novembre 2014; 
  Ritenuto di dover escludere dal  predetto  aggiornamento  l'importo
delle sanzioni di cui all'art.115, comma 3, 2° periodo e comma  4,  e
degli articoli 116, 124, 125, 126,  135  e  136-bis,  introdotte  nel
Nuovo Codice  della  strada  e  norme  correlate  per  effetto  delle
disposizioni del decreto legislativo 18  aprile  2011,  n.  59,  come
modificate con decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, non essendo
decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore; 
  Considerato che l'indice di variazione percentuale  dei  prezzi  al
consumo per le  famiglie  di  operai  e  impiegati  verificatosi  nel
biennio  dal  1°  dicembre  2012  al  30  novembre  2014,   calcolato
dall'Istituto Nazionale di Statistica, e' dello 0.8%; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, recante  il  Nuovo  Codice
della strada e successive modifiche  e  integrazioni,  e'  aggiornata
secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto. 
  2. Dall'adeguamento di cui al comma  1  sono  escluse  le  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'art.115, comma 3, 2°  periodo
e comma 4, e degli artt. 116,  124,  125,  126,  135  e  136-bis  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e  norme  correlate,  come
introdotte o modificate dalle disposizioni del decreto legislativo 18
aprile 2011, n.  59,  come  modificate  con  decreto  legislativo  16
gennaio 2013, n.2, riportate nella tabella II in allegato al presente
decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015. 
     Roma, 16 dicembre 2014 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                               Orlando 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
                                Lupi 
 

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  Affari  esteri,
reg.ne - Prev. n. 3412 
 
                                                            Tabella I 
    Gli importi delle sanzioni amministrative del  pagamento  di  una
somma, previste dal codice della strada, devono intendersi sostituiti
come segue: 
    Ove era prevista la sanzione da  € 24  a  €  97  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 24 a € 98. 
    Ove era prevista la sanzione da  € 25  a  €  99  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 25 a € 100. 
    Ove era prevista la sanzione da € 38  a  €  155  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 38 a € 156. 
    Ove era prevista la sanzione da € 39  a  €  159  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 39 a € 160. 
    Ove era prevista la sanzione da € 40  a  €  160  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 40 a € 161. 
    Ove era prevista la sanzione da € 40  a  €  162  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 40 a € 163. 
    Ove era prevista la sanzione da € 40  a  €  163  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 40 a € 164. 
    Ove era prevista la sanzione da € 41  a  €  168  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 41 a € 169. 
    Ove era prevista la sanzione da  € 51  a  €  99  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 51 a € 100. 
    Ove era prevista la sanzione da € 76  a  €  308  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 77 a € 310. 
    Ove era prevista la sanzione da € 80  a  €  318  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 81 a € 321. 
    Ove era prevista la sanzione da € 80  a  €  323  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 81 a € 326. 
    Ove era prevista la sanzione da € 82  a  €  328  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 83 a € 331. 
    Ove era prevista la sanzione da € 83  a  €  329  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 84 a € 332. 
    Ove era prevista la sanzione da € 84  a  €  335  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 85 a € 338. 
    Ove era prevista la sanzione da € 99  a  €  201  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 100 a € 203. 
    Ove era prevista la sanzione da € 105 a  €  422  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 106 a € 425. 
    Ove era prevista la sanzione da € 126 a  €  252  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 127 a € 254. 
    Ove era prevista la sanzione da € 154 a  €  616  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 155 a € 621. 
    Ove era prevista la sanzione da € 155 a  €  622  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 156 a € 627. 
    Ove era prevista la sanzione da € 156 a  €  626  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 157 a € 631. 
    Ove era prevista la sanzione da € 159 a  €  639  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 160 a € 644. 
    Ove era prevista la sanzione da € 160 a  €  641  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 161 a € 646. 
    Ove era prevista la sanzione da € 162 a  €  646  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 163 a € 651. 
    Ove era prevista la sanzione da € 163 a  €  653  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 164 a € 658. 
    Ove era prevista la sanzione da € 163 a  €  658  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 164 a € 663. 
    Ove era prevista la sanzione da € 168 a  €  674  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 169 a € 679. 
    Ove era prevista la sanzione da € 211 a  €  843  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 213 a € 850. 
    Ove era prevista la sanzione da € 216 a  €  432  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 218 a € 435. 
    Ove era prevista la sanzione da € 264 a € 1.054  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 266 a € 1.062. 
    Ove era prevista la sanzione da € 284 a € 1.133  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 286 a € 1.142. 
    Ove era prevista la sanzione da € 294 a € 1.174  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 296 a € 1.183. 
    Ove era prevista la sanzione da € 316 a € 1.265  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 319 a € 1.275. 
    Ove era prevista la sanzione da € 318 a € 1.272  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 321 a € 1.282. 
    Ove era prevista la sanzione da € 324 a € 1.294  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 327 a € 1.304. 
    Ove era prevista la sanzione da € 331 a € 1.324  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 334 a € 1.335. 
    Ove era prevista la sanzione da € 353 a € 1.762  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 356 a € 1.776. 
    Ove era prevista la sanzione da € 369 a € 1.476  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 372 a € 1.488. 
    Ove era prevista la sanzione da € 385 a € 1.539  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 388 a € 1.551. 
    Ove era prevista la sanzione da € 398 a € 1.596  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 401 a € 1.609. 
    Ove era prevista la sanzione da € 403 a € 1.617  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 406 a € 1.630. 
    Ove era prevista la sanzione da € 410 a € 1.643  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 413 a € 1.656. 
    Ove era prevista la sanzione da € 419 a € 1.682  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 422 a € 1.695. 
    Ove era prevista la sanzione da € 422 a € 1.686  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 425 a € 1.699. 
    Ove era prevista la sanzione da € 527 a € 2.108  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 531 a € 2.125. 
    Ove era prevista la sanzione da € 662 a € 2.650  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 667 a € 2.671. 
    Ove era prevista la sanzione da € 705 a € 3.526  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 711 a € 3.554. 
    Ove era prevista la sanzione da € 765 a € 3.076  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 771 a € 3.101. 
    Ove era prevista la sanzione da € 769 a € 3.079  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 775 a € 3.104. 
    Ove era prevista la sanzione da € 770 a € 3.086  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 776 a € 3.111. 
    Ove era prevista la sanzione da € 772 a € 3.115  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 778 a € 3.140. 
    Ove era prevista la sanzione da € 802 a € 3.212  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 808 a € 3.238. 
    Ove era prevista la sanzione da € 808 a € 3.234  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 814 a € 3.260. 
    Ove era prevista la sanzione da € 821 a € 3.287  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 828 a € 3.313. 
    Ove era prevista la sanzione da € 841 a € 3.366  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 848 a € 3.393. 
    Ove era prevista la sanzione da € 895 a € 3.578  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 902 a € 3.607. 
    Ove era prevista la sanzione da € 939 a € 3.758  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 947 a € 3.788. 
    Ove era prevista la sanzione da € 1.054 a € 3.162 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 1.062 a € 3.187. 
    Ove era prevista la sanzione da € 1.054 a € 4.216 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 1.062 a € 4.250. 
    Ove era prevista la sanzione da € 1.174 a € 11.741 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 1.183 a € 11.835. 
    Ove era prevista la sanzione da € 1.324 a € 5.302 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 1.335 a € 5.344. 
    Ove era prevista la sanzione  da  € 1.376,55  a  €  13.765,50  la
stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.388 a € 13.876. 
    Ove era prevista la sanzione da € 1.761 a € 7.045 a  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 1775 a € 7.101. 
    Ove era prevista la sanzione da € 1.818 a € 7.276 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 1.833 a € 7.334. 
    Ove era prevista la sanzione da € 1.865 a € 7.460 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 1.880 a € 7.520. 
    Ove era prevista la sanzione da € 1.941 a € 7.767 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 1.957 a € 7.829. 
    Ove era prevista la sanzione da € 1.988 a € 7.953 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 2.004 a € 8.017. 
    Ove era prevista la sanzione da € 2.650 a € 10.604 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 2.671 a € 10.689. 
    Ove era prevista la sanzione da € 4.696 a € 18.785 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 4.734 a € 18.935. 
    Ove era prevista la sanzione da € 10.793 a  €  16.189  la  stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 10.879 a € 16.319. 
 
                             ---------- 
 
                                                           Tabella II 
    Disposizioni previste dal codice della strada e  norme  correlate
che sono escluse dall'aggiornamento dell'importo delle sanzioni: 
    Articolo 115, comma 3, secondo periodo, e comma 4; 
    Articolo 116; 
    Articolo 124; 
    Articolo 125; 
    Articolo 126; 
    Articolo 135; 
    Articolo 136-bis. 

Nuove Circolare del Ministero dell'Interno del 30 dicembre 2014

MINISTERO DELL’INTERNO
Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2015

(Circolare n. 300/A/9206/14/108/9/1, del 30 dicembre 2014)

MINISTERO DELL’INTERNO
Procedura di fissazione delle date delle sessioni di esame per il rilascio e rinnovo dell'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui al D.M. 18 luglio 1997 e s.m.i.

(Circolare n. 300/A/9207/14/101/21/2, del 30 dicembre 2014)

Tratto da ASAPS

Pubblicata in gazzetta la legge di stabilità.Proroga per Equitalia per la riscossione coattiva delle multe

Con l'approvazione definitiva della legge di stabilità, pubblicata sulla Gazzetta il 29 dicembre u.s., è stata prevista un'ulteriore proroga per Equitalia per la riscossione coattiva delle entrate dei Comuni.
Sotto il comma relativo:
Si riporta il testo del comma 2-ter dell'articolo 10  del
          decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, 
            con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come
          modificato dalla presente legge: 
            "2-ter. Al fine di  favorire  il  compiuto,  ordinato  ed
          efficace  riordino  della  disciplina  delle  attivita'  di
          gestione e riscossione  delle  entrate  dei  Comuni,  anche
          mediante istituzione di un Consorzio, che si  avvale  delle
          societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di  supporto
          all'esercizio delle funzioni relative alla  riscossione,  i
          termini di cui  all'articolo 7,  comma 2,  lettera gg-ter),
          del decreto-legge 13 maggio 2011,  n. 70,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  12 luglio  2011,  n. 106,   e
          all'articolo 3, commi 24, 25 e  25-bis,  del  decreto-legge
          30 settembre 2005, n. 203, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  2 dicembre  2005,  n. 248,   sono   stabiliti
          inderogabilmente al 30 giugno 2015." 

Guide Obbligatorie on line

Prot. n° 27702 del 22 dicembre 2014 - Slittamento dei termini di certificazione on line delle guide obbligatorie.
Causa problemi di ordine tecnico-procedurale, il termine fissato dalla circolare prot. 24943 del 6 novembre 2014 al 15 gennaio 2015 per l’entrata in vigore della procedura di approvazione del verbale, con controllo automatico delle guide certificate, è prorogato al 16 febbraio 2015.

firmato Il Direttore Generale

Dott. Arch. Maurizio Vitelli

Proventi Autovelox:Delibera Corte dei Conti dell'Umbria n. 66/2014

Delibera 66/2014

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Decreto Dirigenziale 17 dicembre 2014 n.5914 ELTRAFF SRL Estensione dell’omologazione del documentatore fotografico denominato “FTRD” per il rilevamento delle violazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo
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Multa valida anche se il vigile è fuori servizio?

Nell’ultimo mese si sta facendo tanto rumore per nulla.

E’ bastato che un giornale Parmense pubblicasse un articolo, poi ripreso da “Repubblica.it”,che è scattato il putiferio. Tutti a dare la notizia che i vigili possono fare la multa fuori servizio.
Ma quando mai dico io….
La sentenza in questione di cui avevo dato notizia in un post il 1° agosto, ripresa a sua volta il 28 agosto, non è altro che una sentenza isolata di un tribunale, come ce ne sono tante.
Sul punto, peraltro, esiste già una consolidata giurisprudenza da parte di: Tar Veneto, Suprema Corte e Ministero dell’Interno

La cosa che più mi fa lascia veramente basito è che a farsi cogliere di sorpresa non ci sono solo giornali on line generalisti ma anche veri e propri siti di categoria.

Complimenti, soprattutto per la tempestività.

Mario Serio



Per chi ha voglia di approfondire potete vedere i post sotto dove è possibile scaricare anche il testo della sentenza

Il Tribunale di Parma dice che il vigile può contestare le multe stradali

Multa fuori servizio










Codice della strada: legittima la multa se la durata del giallo non è inferiore a tre secondi

Francesco Machina Grife "Sole 24 Ore"
Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 23 dicembre 2014 n. 27348
Una durata della luce semaforica gialla superiore ai tre secondi è senz'altro «congrua», non essendo l'intervallo di quattro secondi un «dato inderogabile». La Suprema corte, sentenza 27348/2014 , torna sulla questione rafforzando un indirizzo recentemente espresso con la sentenza 18470/2014.
Leggi l'articolo completo qui

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Vedi anche:

Tempo minimo di passaggio dal «giallo» al «rosso».Interrogazione parlamentare

Nota Ministero dei trasporti 16-7-2007 n 67906 riguardante i tempi della durata del giallo ai semafori
Con riferimento a quanto esposto con la nota in riscontro, si premette quanto segue.
L'art. 41 c. 10 del nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) non indica una durata minima del periodo d'accensione della luce gialla veicolare, ma si limita ad affermare un principio di portata generale.
Durante tale periodo, i veicoli non devono oltrepassare la linea d'arresto, salvo che vi si trovino così vicino da non potersi arrestare con sufficiente sicurezza.

Le norme tecniche al riguardo vengono invece dettate da organismi di unificazione o da enti di ricerca.

In particolare lo studio prenormativo pubblicato dal CNR il 10.09.2001,'"Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali", al paragrafo 6.7.4 "Determinazione dei tempi di giallo”, indica durate di 3, 4 e 5 s per velocità dei veicoli in arrivo pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h.
In presenza di traffico pesante con veicoli di lunghezza massima pari a 18.75 m, ivi compresi autocarri, autobus, fìlobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, filosnodati e vetture tramviarie, è indicata una durata di 4 s anche per velocità di 50 km/h.
Nella pratica, ai fini della massima uniformità applicativa, si adottano generalmente tempi fissi di 4 e 5 s, rispettivamente su strade urbane ed extraurbane.

Ciò non esclude che in fase di progettazione dell'impianto semaforico, in dipendenza delle dimensioni della intersezione, della velocità dei veicoli in arrivo e della loro lunghezza, ferma restando la durata minima di 3 s, possano essere adottate durate diverse.

Si rammenta, inoltre, che la fasatura dell’impianto semaforico, effettuata a cura dell’ente proprietario della strada sulla scorta della geometria dell'intersezione e delle caratteristiche di traffico, è del tutto indipendente da quella dei dispositivi di rilevamento delle connesse infrazioni; tali apparecchiature, infatti, sono attivate dallo scatto, del rosso, non sono condizionate dalla durata del giallo e non possono in alcun modo influire sul funzionamento dell’impianto semaforico.

Per quanto riguarda il ruolo della ditta installatrice nel rilevamento delle infrazioni, eventuali esposti circa i compensi percepiti devono essere indirizzati al Ministero dell'Interno a! quale spetta, a norma dell'art. 11, c. 3, 2° periodo, del Codice, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque effettuati.
Per i dispositivi appositamente approvati per funzionare in modalità totalmente automatica, senza la presenza degli organi di polizia stradale, non vi è obbligo di contestazione immediata dell'infrazione, ai sensi dell'ari. 201 c. 1-bis lett. b) e c. 1-ter. 2° periodo, del Codice.

Per quanto riguarda l'apparecchiatura in oggetto, i fotogrammi esibiti riportano chiaramente località, data ed ora della infrazione, ed è indicato l'orario dì inizio della fase di rosso, come prescritto dal Decreto Dirigenziale di approvazione n. 3458 del 15.12,2005.
Dall'esame dei fotogrammi, che ritraggono l'autovettura prima e .dopo del superamento della striscia d'arresto con il semaforo proiettante luce rossa, si evince chiaramente la violazione contestata.
Le verifiche ed eventuali tarature previste dal decreto di approvazione devono essere eseguite con cadenza almeno annuale dopo la prima installazione, e pertanto, all'atto della infrazione, non risultava ancora trascorso il prescritto periodo.

Opere di ristrutturazione edilizia consentite nella fascia dei 150 mt. dalla battigia

Assessorato del territorio e dell’ambiente
CIRCOLARE 12 dicembre 2014, n. 4.
Applicazione art. 15, comma1, lett. a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78. Opere di ristrutturazione edilizia consentite nella fascia dei 150 mt. dalla battigia

Saldi di fine stagione per il periodo invernale, anno 2015

Aggiungi didascalia
DECRETO 16 dicembre 2014.
Saldi di fine stagione per il periodo invernale, anno 2015.
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 25 marzo 1996, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazione;
Visto, in particolare, l'art. 8, comma 3, della suddetta legge regionale 25 marzo 1996, con il quale si dispone che le date dei saldi di fine stagione possono essere modificate, in virtù dell'andamento del mercato, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (oggi Assessore per le attività produttive), sentite le organizzazioni di categoria;
Visto il D.A. n. 319 del 6 dicembre 2013, con il quale sono state emanate disposizioni in merito alle vendite promozionali e vendite di fine stagione o saldi per il biennio 2014-2015;
Acquisita la richiesta delle organizzazioni del settore commercio maggiormente rappresentative a livello regionale nella riunione del 4 dicembre 2014 di anticipare i saldi invernali di fine stagione al 3 gennaio 2015;
Informate, altresì, le associazioni di consumatori e dei lavoratori, con nota prot. n. 6549 del 12 dicembre 2014;
Considerato che si considera acquisito favorevolmente il parere delle associazioni consultate;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;
Decreta:
Art. 1
Le vendite di fine stagione o saldi per il periodo invernale possono essere effettuate dal 3 gennaio al 15 marzo 2015.
Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, nel sito internet della Regione siciliana.
Palermo, 16 dicembre 2014.
VANCHERI

Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell’art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27

ASSESSORATO DEL TURISMO,DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DECRETO 15 dicembre 2014
Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell’art. 3 della legge  regionale 6 aprile 1996, n. 27 (GURS 54/2014)

Ricorso al Prefetto avverso processi verbali di accertamento di violazioni di norme del codice della strada.



L’inoltro tramite posta elettronica certificata.

Con una Circolare a sorpresa (protocollo 17166 del 11.11.2014),  il Ministero dell’Interno ha invitato tutte le prefetture della penisola ad aggiornare e/o adeguare  le indicazioni fornite sui siti istituzionali circa la possibilità  da parte degli utenti,  di inviare direttamente il ricorso al Prefetto, avverso verbali di accertamento di violazioni di norme del codice della strada, tramite posta elettronica certificata, purché essi siano sottoscritti con firma digitale autenticata della persona legittimata o, in alternativa, rechino in allegato, il ricorso firmato in formato “.pdf”

E’ noto, infatti, che la possibilità di proporre le opposizioni in argomento, non è esplicitamente contemplata su vari siti istituzionali delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo. In qualcuna di esse, fino a pochissimo tempo fa era così riportato: "Non si può proporre un ricorso mediante un’e-mail: le norme vigenti non consentono di presentare tramite posta elettronica i ricorsi avverso i verbali di contestazione redatti per violazioni del Codice della Strada"

Il Ministero, nel ritenere che la suddetta procedura sia consentita ha richiamato:

-l’art. 48 del decreto legislativo n. 82/2005, il quale, con il comma l, stabilisce che "la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata", e, con il comma 2, sancisce che "la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma l, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta" (e, quindi, anche alla spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento);

-l’art. 203 del codice della strada, secondo il cui comma l-bis il ricorso avverso verbali di accertamento di infrazioni "può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento".

Mentre non ha tenuto minimamente conto:

-del combinato disposto dell’art. 203 del codice della strada e dell’ art. 388 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 496/92) che non prevedono espressamente tale procedura;

-che il C.d.S. è una normativa “speciale” e che tutto il sistema sanzionatorio si basa sull’ applicazione delle disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dal codice.

 In tale ottica la problematica in argomento presenta quindi notevoli criticità sebbene la procedura appare molto più semplice rispetto alla notifica dei verbali tramite pec, di cui si attende ancora il Decreto Interministeriale (v. legge n. 98/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013). Peraltro recentemente L’Agenzia per l’Italia digitale, ha annunciato l’avvio della procedura per la dismissione della Cec Pac e questo fa ulteriormente complicare le cose.
Qualcuno sicuramente ricorderà che per poter presentare ricorso direttamente al Prefetto (e non per il tramite del comando accertatore come prevedeva la normativa previgente), si è reso necessario l’inserimento, nel 2003, del comma 1-bis all’art. 203 del C.d.S. (v. Decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
In definitiva, a parere dello scrivente, il Ministero con questa Circolare ha cercato di sopperire le mancanze del nostro C.d.S. e in particolare di colmare il disallineamento tra Codice dell'Amministrazione Digitale ed il Codice della Strada, ma nel contempo, tale modalità di proposizione del ricorso, se non ben disciplinato, potrebbe esporre l’Amministrazione a possibili vizi di procedimento.
 
 Mario Serio
Riproduzione Riservata
Vedi anche qui

Modifiche al codice della strada all'esame della Commissione

 Disegno di Legge in esame in commissione
 Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero

CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 dicembre 2014
361.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
ALLEGATO 1
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.)
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 1.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sagoma limite).
Al comma 2 dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m».
1. 0100. Il Relatore.
ART. 6.
Anteporre il seguente comma:
  «01. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel caso di treni, di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 54, costituiti da un autoveicolo di categoria M1 o N1 trainante un rimorchio di categoria O1 o O2, come definiti dal comma 2 dell'articolo 47: 70 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;».
6. 100. Il Relatore.
  Sopprimere il comma 1.
6. 200. Il Relatore.
ART. 7.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione dei velocipedi).
1. All'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Nelle strade o nelle zone all'interno dei centri abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h, può essere consentita, se espressamente prevista con ordinanza, la circolazione dei ciclisti anche in senso opposto a quello di marcia di tutti gli altri veicoli. La facoltà di cui al periodo precedente è adeguatamente segnalata mediante l'aggiunta, ai segnali verticali di divieto e di obbligo generico, di un apposito pannello integrativo di eccezione per i velocipedi.”;
   b) al comma 9, dopo la parola: “loro”, è inserita la seguente: “esclusivamente”».
7. 0100. Il Relatore.
Pag. 99   Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche agli articoli 187, 219 e 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revoca a tempo indeterminato della patente, e consequenziale modifica all'articolo 589 del codice penale).
1. All'articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope»;
   b) al comma 5-bis, le parole: «in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope».
  2. All'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:
  «3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida. Nel caso in cui il conducente che ha commesso il reato non sia provvisto di patente, non può conseguirla».
  3. Al comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Se il fatto di cui al secondo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di cui all'articolo 219, comma 3-ter. In caso di omicidio colposo di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente, ai sensi dell'articolo 219, comma 3-ter.1, e di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza.»
  4. All'articolo 589, comma 3, lettera b) del codice penale le parole: «sotto l'effetto di sostanze stupefacenti» sono sostituite dalle seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope».
  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 11 e 12.
7. 0200. Il Relatore.
ART. 9.
Apportare le seguenti modificazioni:
   a) anteporre il seguente comma: «01. All'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies sono abrogati»;
   b) al comma 1, lettera a), capoverso g-ter), dopo le parole: «di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento» inserire le seguenti: «, ivi compresi quelli di cui alle lettere e), f) e g),»;
   c) sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche agli articoli 193 e 201 Pag. 100del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile e di notificazione delle violazioni».
9. 100. Il Relatore.
ART. 10.
Sopprimerlo.
10. 100. Il Relatore.
ART. 12.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni finanziarie).
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
12. 0100. Il Relatore.

Modifiche al decreto 8 gennaio 2013 in materia di esami di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 dicembre 2014
Modifiche al decreto 8 gennaio 2013 in materia di esami di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE. (14A09777) (GU Serie Generale n.297 del 23-12-2014)

Tar Lazio: sull'88 del Tulps sono compententi le sezioni periferiche

Sono appunto i singoli Ctd che impugnano i provvedimenti di rigetto
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (prima sezione) ha dichiarato la propria incompetenza e la competenza del Tar della Sicilia, della Campania e della Liguria a pronunciarsi in merito. La questione sono ben 14 ricorsi (9 nove contro il Ministero dell'Interno, Questura di Palermo, 3 di Napoli, uno di Imperia e Agrigento) che chiedevano l'annullamento del rigetto della richiesta proprio dell’ex art. 88 Tulps per il rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di attività di raccolta scommesse. Sono appunto i singoli Ctd (centri di trasmissione dati che raccolgono per bookmaker che operano sul territorio senza la regolare concessione) che impugnano i provvedimenti di rigetto dell'istanza di autorizzazione prevista dall’articolo menzionato e rilasciato dalle diverse Questure. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazione in materia di giochi pubblici con vincita in denaro. Emerge quindi come orizzonte legislativo l'art. 13, comma 1, c.p.a., in forza del quale, in presenza di atti provenienti da Amministrazioni statali (periferiche), la cui efficacia è limitata territorialmente, è competente il Tar in cui si determinano tali effetti.
http://www.ilvelino.it/

Nuovi Decreti Ministero dei Trasporti

Decreto Dirigenziale 17 dicembre 2014 n.5913 ELTRAFF SRL Estensione dell’approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato “VELOMATIC 512D” alla versione con nuova fotocamera digitale FT1D e con l’aggiornamento del p.c. e del software dedicato all’interfaccia utente.
Decreto Dirigenziale 17 dicembre 2014 n.5914 ELTRAFF SRL Estensione dell’omologazione del documentatore fotografico denominato “FTRD” per il rilevamento delle violazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo

Corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, oppure di un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati in alternativa al congedo parentale

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Ufficio centrale per l'applicazione del sistema di regolazione del lavoro accessorio
Roma, 16/12/2014
Circolare n. 169
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, oppure di un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati in alternativa al congedo parentale (art. 4, comma 24, lett. b) legge 28 giugno 2012, n. 92). Disposizioni per il biennio 2014-2015
SOMMARIO: 1.  Premessa e quadro normativo
2. Ambito di applicazione
3. Misura e durata del beneficio
3.1 Contributo per l’acquisto di servizio di baby sitting – modalità di ritiro e utilizzo dei voucher
3.2 Contributo per la fruizione dei servizi della rete pubblica e privata accreditata - Elenco delle strutture
4. Presentazione della domanda di accesso al beneficio
5. Variazione e cancellazione della domanda
6. Accoglimento o rigetto della domanda
7. Rinuncia al beneficio
8. Monitoraggio della spesa
1 - Premessa e quadro normativo

L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

Con decreto del 28 ottobre 2014, pubblicato nella gazzetta Ufficiale dell’ 11 dicembre 2014 n.287 (All.1), il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha definito, per il biennio 2014-2015, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle predette misure, nei limiti delle risorse finanziare stanziate per ciascun anno di sperimentazione.

Il contenuto della presente circolare innova ed integra quanto disposto con la circolare INPS n.48 del 28 marzo 2013.

2 – Ambito di applicazione

Ai sensi del decreto ministeriale del 28 ottobre 2014, al beneficio (nelle due misure sopra indicate) possono accedere esclusivamente le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.

In proposito si rammenta che tutte le lavoratrici (autonome) iscritte alla Gestione separata, ivi comprese le libere professioniste, sono destinatarie del congedo parentale, a condizione che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena (cioè con aliquota maggiorata).
A tali lavoratrici, inoltre, la misura sperimentale in argomento è concessa avendo presente che il congedo parentale spetta per un periodo di tre mesi, da fruire entro il primo anno di vita del bambino oppure entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (circolare del 21 dicembre 2007, n. 137).

Le madri lavoratrici possono accedere al beneficio anche se hanno fruito in parte del congedo parentale. Inoltre, la misura è concessa in ragione del singolo figlio, quindi anche per più figli, purché siano rispettati i limiti temporali indicati nel decreto ministeriale.

Non sono ricomprese nel beneficio le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250).
Sono, in ogni caso, escluse:

1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

Inoltre non possono richiedere il contributo le lavoratrici in fase di gestazione.

3 - Misura e durata del beneficio

Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili.
Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, secondo la tabella allegata alla presente circolare (All.2).

Nel caso in cui la madre lavoratrice richiede il contributo per l’acquisto dei servizi di baby sitting, l’Istituto consegnerà alla lavoratrice madre 600 euro in voucher  per ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia (paragrafo 3.1).
I voucher in questione rientrano nella disciplina dell’art. 72, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, invece, verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di  600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia (paragrafo 3.2).

Il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia.

Si precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo.

Se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare solo come congedo parentale.
Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.

3.1 Contributo per l’acquisto di servizio di baby sitting – modalità di ritiro e utilizzo dei voucher

I voucher (o buoni lavoro) consegnati alle madri richiedenti sono unicamente cartacei.
I voucher, per l’importo riconosciuto, verranno ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio dichiarato nella domanda, se diverso dalla residenza.

La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarli frazionatamente.

In ogni caso i voucher dovranno essere ritirati entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici.

Il mancato ritiro o il ritiro parziale comporterà l’automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale a cui la madre aveva rinunciato nel momento di presentazione della richiesta.

La madre lavoratrice che beneficia di più contributi per servizi di baby sitting (ipotesi di contributo richiesto per più figli) all’atto del ritiro dei voucher dovrà espressamente indicare il codice fiscale del figlio al quale il contributo ritirato si riferisce.

In analogia alle modalità già in uso nell’utilizzo dei buoni lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore/prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:

• il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante),
• il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL,
• il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’,
• la sede INPS

In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL/INPS tramite gli stessi canali sopra indicati.

Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice - prima di consegnare al prestatore/prestatrice i voucher – provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore/prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

Il prestatore/prestatrice del servizio di baby sitting può riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all’incasso – dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher.

La madre lavoratrice può richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando la denuncia effettuata alle Autorità competenti. In questo caso la Sede provvederà all’annullamento dei voucher e alla conseguente riemissione di altri voucher, sulla base di quanto previsto dal messaggio INPS n. 12082 del 4 maggio 2010.

I voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo.

3.2 Contributo per la fruizione dei servizi della rete pubblica e privata accreditata - Elenco delle strutture

Il contributo per la fruizione dei servizi per l’infanzia erogati da strutture della rete pubblica e private accreditate, potrà essere erogato esclusivamente se il servizio viene svolto da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti in un apposito elenco gestito dall’Istituto.

Tale elenco è pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it) ed è aggiornato in tempo reale, affinché le lavoratrici possano consultarlo prima di effettuare l’iscrizione del bambino alla struttura prescelta e prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio.

Le strutture già presenti in elenco per il primo anno di sperimentazione, che non siano state escluse o non si siano cancellate, qualora intendano iscriversi anche per gli ulteriori due anni di sperimentazione (2014-2015), dovranno accedere alla procedura on line solo per manifestare la volontà di permanere nell’elenco. Le strutture non ancora iscritte, invece, dovranno presentare domanda on line, mediante PIN dispositivo (Circolare INPS n.50 del 15 marzo 2011).

Le istruzioni per l’iscrizione o la conferma delle strutture eroganti servizi per l’infanzia, nonché le modalità di pagamento delle stesse, sono pubblicate sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: home page>avvisi e concorsi>avvisi.

Le procedure telematiche di iscrizione/conferma di iscrizione resteranno attive fino al 31 dicembre 2015.

L’Istituto provvederà a comunicare, a mezzo posta elettronica certificata, ad ogni struttura il nominativo delle madri beneficiarie, nonché il numero di mesi di beneficio concesso.

Il pagamento sarà corrisposto direttamente dall’INPS alla struttura scelta fino ad un massimo di 600,00 euro mensili per ogni bambino e per un periodo massimo di sei mesi, sulla base delle mensilità concesse alla beneficiaria; le somme saranno erogate, nei termini di legge, a seguito dell’invio della richiesta di pagamento da parte della struttura alla sede provinciale INPS territorialmente competente. Nella richiesta dovranno essere riportati:
-        il nominativo ed il codice fiscale della madre lavoratrice;
-        il dettaglio dei mesi di servizio fruiti (es. dicembre 2014, gennaio 2015…);
-        il nome ed il codice fiscale del minore iscritto alla struttura.

Le strutture presenti nell’elenco, sono altresì tenute ad inviare presso la propria sede provinciale INPS territorialmente competente, unitamente alla richiesta di pagamento, il modello di delegazione liberatoria e la dichiarazione della madre beneficiaria di utilizzo del contributo economico.

4 - Presentazione della domanda di accesso al beneficio

La domanda deve essere presentata all’Istituto esclusivamente attraverso il sito web istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo (circolare n. 50 del 5/03/2011) oppure tramite patronato.
Le istruzioni per la presentazione della domanda di beneficio sono consultabili sul sito web istituzionale attraverso il seguente percorso: avvisi e concorsi-> avvisi.
Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino –> Autenticazione con PIN –> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito –> Invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.

Nella domanda la madre lavoratrice deve:
a) indicare a quale dei due benefici intende accedere ed, in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore (si precisa che la scelta del beneficio non può essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda, che comporta revoca della precedente, entro i limiti temporali di presentazione);
b) indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
c) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
d) dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida.

Nel caso in cui la madre volesse fruire del contributo per più figli dovrà presentare una domanda per ogni figlio e conseguentemente la riduzione del congedo parentale opererà in riferimento al figlio per il quale il contributo è concesso.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di sperimentazione (2014-2015).

5 -  Variazione e cancellazione della domanda

L’invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato ad un momento successivo, utilizzando in quest’ultimo caso l’apposita funzionalità di salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura.

La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell’invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata, ma solamente cancellata ed eventualmente ripresentata. Il tutto sino alla scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda e sempre che la madre lavoratrice sia ancora in possesso dei requisiti per presentare una nuova domanda (31 dicembre di ciascun anno di sperimentazione).

6 -  Accoglimento o rigetto della domanda

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda sarà trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalla madre lavoratrice al momento della presentazione della domanda. Detto provvedimento sarà comunque sempre consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso alla procedura di presentazione della domanda da parte della madre beneficiaria direttamente o tramite patronato.

L’efficacia recettizia del provvedimento di accoglimento o rigetto decorre dalla data di comunicazione a mezzo PEC ovvero dall’accesso in procedura per la visualizzazione del provvedimento e, comunque, dal sessantunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.

L’Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro interessato circa la proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.

Per le lavoratrici dipendenti di pubbliche amministrazioni, l’Istituto provvederà a trasmettere alle rispettivi amministrazioni, il numero di mesi di beneficio dalle stesse richiesto in domanda, al fine di effettuare le necessarie verifiche di compatibilità con il congedo parentale dalle stesse fruito e per ogni ulteriore opportuno controllo.

7 -  Rinuncia al beneficio

La rinuncia al beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all’accoglimento della domanda, esclusivamente in via telematica attraverso la medesima procedura utilizzata per l’acquisizione della domanda.

In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti potranno essere restituiti alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.

La restituzione dei voucher vale come manifestazione implicita di volontà di non voler fruire del beneficio per il numero di mesi corrispondenti all’importo dei voucher riconsegnati.

Come già precedentemente precisato, il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili e pertanto in caso di rinuncia la lavoratrice dovrà comunque restituire voucher in misura pari a 600 euro o a multipli di 600 euro.

A titolo di esemplificazione, qualora la lavoratrice abbia richiesto ed ottenuto un contributo di due mesi di voucher (importo 1.200 euro di voucher), nel caso in cui abbia utilizzato voucher per un importo pari a 610 euro e voglia rinunciare al residuo beneficio, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l’utilizzo di voucher per un importo superiore a 600 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata in giorni.

La madre beneficiaria che abbia ritirato i voucher, qualora effettui la rinuncia on-line, è tenuta a riconsegnare i voucher ritirati e non utilizzati. Diversamente la rinuncia non avrà effetto e la lavoratrice non potrà chiedere i mesi di congedo parentale a cui aveva rinunciato in cambio del beneficio. I voucher non restituiti verranno considerati come fruiti.

L’Istituto, ai fini del reintegro del periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice, provvede a comunicare al datore di lavoro (tramite PEC), l’avvenuta rinuncia al beneficio da parte della stessa, indicando altresì i mesi per i quali la rinuncia è stata esercitata.

L’Istituto provvede ad effettuare controlli in merito alle situazioni dichiarate dalle lavoratrici richiedenti il beneficio.

L’Istituto, salvo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, provvederà a recuperare le somme erogate a coloro che avranno prodotto dichiarazioni risultate mendaci a seguito dei controlli che verranno effettuati.

8 -  Monitoraggio

L’Istituto nei limiti della copertura finanziaria indicata nel decreto ministeriale del 28 ottobre 2014 provvederà a tenere aperta la procedura di presentazione delle domande fino al 31 dicembre 2015.

In conformità con quanto disposto dall’art. 3 del decreto ministeriale del 28 ottobre 2014, in relazione all’andamento delle domande e alle disponibilità residue, il Ministero del Lavoro, delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con successivo decreto direttoriale, potrà indicare un valore massimo dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) dell’anno di riferimento per accedere al beneficio, ovvero, anche in via concomitante, potrà rideterminare la misura del beneficio.

Al raggiungimento del limite di spesa di cui all’art. 7 del sopra menzionato decreto, l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande.

  Il Direttore Generale  
  Nori  
 all.2-Tabella di riproporzionamento del beneficio in caso di lavoratrici a tempo parziale
Allegato N.1
Allegato N.2

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