Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Ufficio centrale per l'applicazione del sistema di regolazione del lavoro accessorio
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Ufficio centrale per l'applicazione del sistema di regolazione del lavoro accessorio
Roma, 16/12/2014
Circolare n. 169
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Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Commissario Straordinario Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Allegati n.2
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OGGETTO: |
Corresponsione di
voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, oppure di un
contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi
per l'infanzia o dei servizi privati accreditati in alternativa al
congedo parentale (art. 4, comma 24, lett. b) legge 28 giugno 2012, n.
92). Disposizioni per il biennio 2014-2015 |
SOMMARIO: |
1. Premessa e quadro normativo 2. Ambito di applicazione 3. Misura e durata del beneficio 3.1 Contributo per l’acquisto di servizio di baby sitting – modalità di ritiro e utilizzo dei voucher 3.2 Contributo per la fruizione dei servizi della rete pubblica e privata accreditata - Elenco delle strutture 4. Presentazione della domanda di accesso al beneficio 5. Variazione e cancellazione della domanda 6. Accoglimento o rigetto della domanda 7. Rinuncia al beneficio 8. Monitoraggio della spesa |
1 - Premessa e quadro normativo
L’articolo 4, comma 24, lettera b) della
legge n. 92/2012 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio
2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al
termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in
alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di
baby sitting, oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete
pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati,
per un massimo di sei mesi.
Con decreto del 28 ottobre 2014,
pubblicato nella gazzetta Ufficiale dell’ 11 dicembre 2014 n.287
(All.1), il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, ha definito, per il
biennio 2014-2015, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle
predette misure, nei limiti delle risorse finanziare stanziate per
ciascun anno di sperimentazione.
Il contenuto della presente circolare innova ed integra quanto disposto con la circolare INPS n.48 del 28 marzo 2013.
2 – Ambito di applicazione
Ai sensi del decreto ministeriale del 28
ottobre 2014, al beneficio (nelle due misure sopra indicate) possono
accedere esclusivamente le madri lavoratrici aventi diritto al congedo
parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori
di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata di cui all’art.2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.
In proposito si rammenta che tutte le
lavoratrici (autonome) iscritte alla Gestione separata, ivi comprese le
libere professioniste, sono destinatarie del congedo parentale, a
condizione che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale
obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della
contribuzione in misura piena (cioè con aliquota maggiorata).
A tali lavoratrici, inoltre, la misura
sperimentale in argomento è concessa avendo presente che il congedo
parentale spetta per un periodo di tre mesi, da fruire entro il primo
anno di vita del bambino oppure entro un anno dall’ingresso in famiglia
del minore adottato o affidato (circolare del 21 dicembre 2007, n. 137).
Le madri lavoratrici possono accedere al
beneficio anche se hanno fruito in parte del congedo parentale.
Inoltre, la misura è concessa in ragione del singolo figlio, quindi
anche per più figli, purché siano rispettati i limiti temporali indicati
nel decreto ministeriale.
Non sono ricomprese nel beneficio le
lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette,
mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui
alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio
1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici
autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne,
disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250).
Sono, in ogni caso, escluse:
1. le lavoratrici esentate totalmente
dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei
servizi privati convenzionati;
2. le lavoratrici che usufruiscono dei
benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle
pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4
giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.
Inoltre non possono richiedere il contributo le lavoratrici in fase di gestazione.
3 - Misura e durata del beneficio
Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili.
Le lavoratrici part-time potranno fruire
del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta
entità della prestazione lavorativa, secondo la tabella allegata alla
presente circolare (All.2).
Nel caso in cui la madre lavoratrice
richiede il contributo per l’acquisto dei servizi di baby sitting,
l’Istituto consegnerà alla lavoratrice madre 600 euro in voucher per
ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia (paragrafo
3.1).
I voucher in questione rientrano nella
disciplina dell’art. 72, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre
2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Il contributo per la fruizione della
rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati
accreditati, invece, verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte
dell’INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro
esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione
attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza
dell’importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui
la lavoratrice rinuncia (paragrafo 3.2).
Il contributo è erogato per un periodo
massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa
alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la
lavoratrice, di conseguenza, rinuncia.
Si precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo.
Se la lavoratrice, a titolo
esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo
parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29
giorni da utilizzare solo come congedo parentale.
Allo stesso modo il beneficio, una volta
richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione
mensile così come sopra definita.
3.1 Contributo per l’acquisto di servizio di baby sitting – modalità di ritiro e utilizzo dei voucher
I voucher (o buoni lavoro) consegnati alle madri richiedenti sono unicamente cartacei.
I voucher, per l’importo riconosciuto,
verranno ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale
INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al
domicilio dichiarato nella domanda, se diverso dalla residenza.
La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarli frazionatamente.
In ogni caso i voucher dovranno essere
ritirati entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di
accoglimento della domanda tramite i canali telematici.
Il mancato ritiro o il ritiro parziale
comporterà l’automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher
non ritirata nel termine, con il conseguente ripristino della
possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale a cui la madre
aveva rinunciato nel momento di presentazione della richiesta.
La madre lavoratrice che beneficia di
più contributi per servizi di baby sitting (ipotesi di contributo
richiesto per più figli) all’atto del ritiro dei voucher dovrà
espressamente indicare il codice fiscale del figlio al quale il
contributo ritirato si riferisce.
In analogia alle modalità già in uso
nell’utilizzo dei buoni lavoro, prima dell’inizio della prestazione
lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare
la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al
proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore/prestatrice, il
luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e
di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:
• il contact center Inps/Inail (tel.
803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n.
06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante),
• il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL,
• il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’,
• la sede INPS
In caso di annullamento della
prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date,
dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di
variazione all’INAIL/INPS tramite gli stessi canali sopra indicati.
Al termine della prestazione lavorativa,
la madre lavoratrice - prima di consegnare al prestatore/prestatrice i
voucher – provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro,
negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del
prestatore/prestatrice, il periodo della relativa prestazione e
convalidando il buono con la propria firma.
Il prestatore/prestatrice del servizio
di baby sitting può riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro
ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli
all’incasso – dopo averli convalidati con la propria firma - presso
qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di
riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del
voucher.
La madre lavoratrice può richiedere la
riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o
smarrimento degli stessi, presentando la denuncia effettuata alle
Autorità competenti. In questo caso la Sede provvederà all’annullamento
dei voucher e alla conseguente riemissione di altri voucher, sulla base
di quanto previsto dal messaggio INPS n. 12082 del 4 maggio 2010.
I voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo.
3.2 Contributo per la fruizione dei servizi della rete pubblica e privata accreditata - Elenco delle strutture
Il contributo per la fruizione dei
servizi per l’infanzia erogati da strutture della rete pubblica e
private accreditate, potrà essere erogato esclusivamente se il servizio
viene svolto da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle
presenti in un apposito elenco gestito dall’Istituto.
Tale elenco è pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it)
ed è aggiornato in tempo reale, affinché le lavoratrici possano
consultarlo prima di effettuare l’iscrizione del bambino alla struttura
prescelta e prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio.
Le strutture già presenti in elenco per
il primo anno di sperimentazione, che non siano state escluse o non si
siano cancellate, qualora intendano iscriversi anche per gli ulteriori
due anni di sperimentazione (2014-2015), dovranno accedere alla
procedura on line solo per manifestare la volontà di permanere
nell’elenco. Le strutture non ancora iscritte, invece, dovranno
presentare domanda on line, mediante PIN dispositivo (Circolare INPS
n.50 del 15 marzo 2011).
Le istruzioni per l’iscrizione o la
conferma delle strutture eroganti servizi per l’infanzia, nonché le
modalità di pagamento delle stesse, sono pubblicate sul sito
istituzionale www.inps.it al seguente percorso: home page>avvisi e concorsi>avvisi.
Le procedure telematiche di iscrizione/conferma di iscrizione resteranno attive fino al 31 dicembre 2015.
L’Istituto provvederà a comunicare, a
mezzo posta elettronica certificata, ad ogni struttura il nominativo
delle madri beneficiarie, nonché il numero di mesi di beneficio
concesso.
Il pagamento sarà corrisposto
direttamente dall’INPS alla struttura scelta fino ad un massimo di
600,00 euro mensili per ogni bambino e per un periodo massimo di sei
mesi, sulla base delle mensilità concesse alla beneficiaria; le somme
saranno erogate, nei termini di legge, a seguito dell’invio della
richiesta di pagamento da parte della struttura alla sede provinciale
INPS territorialmente competente. Nella richiesta dovranno essere
riportati:
- il nominativo ed il codice fiscale della madre lavoratrice;
- il dettaglio dei mesi di servizio fruiti (es. dicembre 2014, gennaio 2015…);
- il nome ed il codice fiscale del minore iscritto alla struttura.
Le strutture presenti nell’elenco, sono
altresì tenute ad inviare presso la propria sede provinciale INPS
territorialmente competente, unitamente alla richiesta di pagamento, il
modello di delegazione liberatoria e la dichiarazione della madre
beneficiaria di utilizzo del contributo economico.
4 - Presentazione della domanda di accesso al beneficio
La domanda deve essere presentata
all’Istituto esclusivamente attraverso il sito web istituzionale,
accedendo direttamente tramite PIN dispositivo (circolare n. 50 del
5/03/2011) oppure tramite patronato.
Le istruzioni per la presentazione della
domanda di beneficio sono consultabili sul sito web istituzionale
attraverso il seguente percorso: avvisi e concorsi-> avvisi.
Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi
per il cittadino –> Autenticazione con PIN –> Invio domande di
prestazioni a sostegno del reddito –> Invio delle domande per
l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.
Nella domanda la madre lavoratrice deve:
a) indicare a quale dei due benefici
intende accedere ed, in caso di scelta del contributo per far fronte
agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi
privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o
privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato
l’iscrizione del minore (si precisa che la scelta del beneficio non può
essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda, che
comporta revoca della precedente, entro i limiti temporali di
presentazione);
b) indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
c) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
d) dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida.
Nel caso in cui la madre volesse fruire
del contributo per più figli dovrà presentare una domanda per ogni
figlio e conseguentemente la riduzione del congedo parentale opererà in
riferimento al figlio per il quale il contributo è concesso.
Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di sperimentazione (2014-2015).
5 - Variazione e cancellazione della domanda
L’invio della domanda compilata on line
può essere effettuato immediatamente oppure rinviato ad un momento
successivo, utilizzando in quest’ultimo caso l’apposita funzionalità di
salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura.
La domanda salvata e non inviata può
essere modificata sino al momento dell’invio, termine oltre il quale la
domanda non potrà più essere modificata, ma solamente cancellata ed
eventualmente ripresentata. Il tutto sino alla scadenza del termine
ultimo di presentazione della domanda e sempre che la madre lavoratrice
sia ancora in possesso dei requisiti per presentare una nuova domanda
(31 dicembre di ciascun anno di sperimentazione).
6 - Accoglimento o rigetto della domanda
Il provvedimento di accoglimento o di
rigetto della domanda sarà trasmesso all’indirizzo di posta elettronica
certificata indicato dalla madre lavoratrice al momento della
presentazione della domanda. Detto provvedimento sarà comunque sempre
consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso alla procedura
di presentazione della domanda da parte della madre beneficiaria
direttamente o tramite patronato.
L’efficacia recettizia del provvedimento
di accoglimento o rigetto decorre dalla data di comunicazione a mezzo
PEC ovvero dall’accesso in procedura per la visualizzazione del
provvedimento e, comunque, dal sessantunesimo giorno successivo alla
presentazione della domanda.
L’Istituto provvede ad avvisare il
datore di lavoro interessato circa la proporzionale riduzione del
periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.
Per le lavoratrici dipendenti di
pubbliche amministrazioni, l’Istituto provvederà a trasmettere alle
rispettivi amministrazioni, il numero di mesi di beneficio dalle stesse
richiesto in domanda, al fine di effettuare le necessarie verifiche di
compatibilità con il congedo parentale dalle stesse fruito e per ogni
ulteriore opportuno controllo.
7 - Rinuncia al beneficio
La rinuncia al beneficio può essere
effettuata dal giorno successivo all’accoglimento della domanda,
esclusivamente in via telematica attraverso la medesima procedura
utilizzata per l’acquisizione della domanda.
In caso la rinuncia avvenga in un
periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti
potranno essere restituiti alla sede INPS presso la quale sono stati
ritirati, che provvederà al loro annullamento.
La restituzione dei voucher vale come
manifestazione implicita di volontà di non voler fruire del beneficio
per il numero di mesi corrispondenti all’importo dei voucher
riconsegnati.
Come già precedentemente precisato, il
beneficio è divisibile solo per frazioni mensili e pertanto in caso di
rinuncia la lavoratrice dovrà comunque restituire voucher in misura pari
a 600 euro o a multipli di 600 euro.
A titolo di esemplificazione, qualora la
lavoratrice abbia richiesto ed ottenuto un contributo di due mesi di
voucher (importo 1.200 euro di voucher), nel caso in cui abbia
utilizzato voucher per un importo pari a 610 euro e voglia rinunciare al
residuo beneficio, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di
congedo parentale, in quanto l’utilizzo di voucher per un importo
superiore a 600 euro si colloca nella seconda mensilità che non può
essere frazionata in giorni.
La madre beneficiaria che abbia ritirato
i voucher, qualora effettui la rinuncia on-line, è tenuta a
riconsegnare i voucher ritirati e non utilizzati. Diversamente la
rinuncia non avrà effetto e la lavoratrice non potrà chiedere i mesi di
congedo parentale a cui aveva rinunciato in cambio del beneficio. I
voucher non restituiti verranno considerati come fruiti.
L’Istituto, ai fini del reintegro del
periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice, provvede a
comunicare al datore di lavoro (tramite PEC), l’avvenuta rinuncia al
beneficio da parte della stessa, indicando altresì i mesi per i quali la
rinuncia è stata esercitata.
L’Istituto provvede ad effettuare controlli in merito alle situazioni dichiarate dalle lavoratrici richiedenti il beneficio.
L’Istituto, salvo quanto previsto dal
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, provvederà a recuperare le somme
erogate a coloro che avranno prodotto dichiarazioni risultate mendaci a
seguito dei controlli che verranno effettuati.
8 - Monitoraggio
L’Istituto nei limiti della copertura
finanziaria indicata nel decreto ministeriale del 28 ottobre 2014
provvederà a tenere aperta la procedura di presentazione delle domande
fino al 31 dicembre 2015.
In conformità con quanto disposto
dall’art. 3 del decreto ministeriale del 28 ottobre 2014, in relazione
all’andamento delle domande e alle disponibilità residue, il Ministero
del Lavoro, delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con successivo decreto direttoriale,
potrà indicare un valore massimo dell’indicatore della situazione
economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE)
dell’anno di riferimento per accedere al beneficio, ovvero, anche in via
concomitante, potrà rideterminare la misura del beneficio.
Al raggiungimento del limite di spesa di
cui all’art. 7 del sopra menzionato decreto, l’Istituto non prenderà in
considerazione ulteriori domande.
Il Direttore Generale | ||
Nori |
all.2-Tabella di riproporzionamento del beneficio in caso di lavoratrici a tempo parziale
Allegato N.2