Art. 193 e art. 10 del c.d.s. aggiornati con la legge di stabilità 2012

Avevo già accennato in un precedente post che il Ddl stabilità 2012 ha  modificato   alcuni articoli del C.d.S.
Ma vediamo con esattezza quali sono e come sono diventati adesso . :


Articolo 193 Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile. 
(la parte evidenziata in rosso è stata inserita dall'art. 13, comma 5, della LEGGE DI STABILITA’ 2012 -LEGGE 12 novembre 2011 , n. 183 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €798,00 a €3.194,00.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria
4. Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213.
4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti.
Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice.
4-ter. L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.
4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8.
4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

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Articolo 10 Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.
 (la parte evidenziata in rosso è stata inserita dall'art.14,  comma 16, della LEGGE DI STABILITA’ 2012 -LEGGE 12 novembre 2011 , n. 183 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)
1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marca superi, per specifiche
esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.
2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinanoeccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell’art. 62; insieme con le cose indivisibili possono esseretrasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell’art. 61, semprechénon vengano superati i limiti di massa stabiliti dall’art. 62;
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, seguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dell’articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.
2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l’effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l’autorizzazione alla circolazione è concessa dall’ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata. L’autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo «A» è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall’articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d’opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo.
3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della
lunghezza del veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall’articolo 61;
e) isolati o costituenti autotreni, ovvero autoarticolati dotati di blocchi d’angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall’articolo 61 e dall’articolo 62;
f) mezzi d’opera definiti all’articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall’articolo 62;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;
g-bis)che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole.
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l’attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l’attività aziendale; l’immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari edalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b). Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall’articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 167, comma 4);
b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g- ter), quando non eccedano l’altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall’articolo 61 o le masse stabilite dall’articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 167, comma 4; b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l’altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall’articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 167, comma 4.
7. I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d’opera e che eccedono i limiti
di massa stabiliti nell’articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell’art. 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell’archivio di cui all’art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l’indennizzo di usura di cui all’art. 34.Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l’apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali 8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d’opera, purché l’asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
a) veicoli a motore isolati: 1. due assi: 20t; 2. tre assi: 33 t; 3. quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli: 1. quattro assi: 44 t; 2. cinque o più assi: 56 t; 3. cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.
9. L’autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l’approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l’intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:
a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via  telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le utorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;
b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validita' annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;
c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
e) per le autorizzazioni di tipo periodico non e' prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;
f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, come modificato ai sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;
h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validita' scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non piu' di tre volte, per un periodo di validita' non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate.
10. L’autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l’autorizzazione, deve altresì essere determinato l’ammontare dell’indennizzo, dovuto all’ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L’autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l’effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti dall’autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico.
11. L’autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1
quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61
o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.
13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l’autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall’art. 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un’eccedenza in lunghezza rispetto all’art. 61 dovuta all’asta di presa di corrente in posizione di riposo.
L’immatricolazione, ove ricorra, e l’autorizzazione all’impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.
15. L’autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall’art. 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d’opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l’esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l’ammontare dell’indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per l’imposizione della scorta tecnica. Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l’esonero dall’obbligo della scorta.
18. Chiunque, senza avere ottenuto l’autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell’autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all’obbligo di scorta tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell’autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €732,00 a € 2.955,00.
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero circoli con un
veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €147,00 a €590,00. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato.
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l’autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €39,00 a €159,00. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l’esibizione dell’autorizzazione; questa non sana l’obbligo di corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d’opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell’art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all’articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €398,00 a €1.596,00, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all’ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d’opera.
22. Chiunque transita con un mezzo d’opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €398,00 a €1.596,00.
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo.
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall’articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell’autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all’applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall’articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall’articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell’autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all’applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell’obbligo della scorta.
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l’agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell’autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell’autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L’agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all’avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.
25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €314,00 a €1.256,00. Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI.
25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6.
26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.

Nasce Viabilità Italia

Con Decreto15 novembre 2011 il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, già istituito presso il Ministero dell'interno con D.M. del 27 gennaio 2005, assume la denominazione di Viabilità Italia. 
 Leggi il Decreto sotto:

 

Ministero dell'Interno - Decreto 15 novembre 2011

Modifica del decreto 27 gennaio 2005 concernente l'istituzione di un Centro di coordinamento nazionale per fronteggiare le situazioni di crisi in materia di viabilità IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con il quale sono definite le attribuzioni del Ministero dell'interno;
Visto l'articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo all'istituzione ed alle attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con i quali sono stati definiti rispettivamente i servizi di polizia stradale ed il relativo espletamento;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2003, recante «Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a ridurre i rischi ed a limitare i disagi della mobilità invernale in concomitanza con il periodo delle festività natalizie»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 recante «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 recante «Organizzazione e funzionamento di Sistema presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile»;
Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 27 gennaio 2005, con il quale è stato istituito presso il Ministero dell'interno il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, quale struttura di coordinamento tecnico-amministrativo con il compito di disporre gli interventi operativi, anche di carattere preventivo, per fronteggiare le situazioni di crisi derivanti da avversità atmosferiche o da altri eventi, anche connessi con l'attività dell'uomo, che interessino la viabilità stradale e autostradale e siano suscettibili di avere riflessi sul regolare andamento dei servizi e della mobilità generale del Paese;
Visto il proprio decreto 28 aprile 2006 recante il «Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia»;
Considerata la necessità, alla luce delle esperienze maturate, di rendere ancor più efficace ed incisiva l'attività del menzionato Centro di coordinamento nazionale, mediante adeguati e mirati interventi;
Ritenuto che la modifica della denominazione del medesimo Centro in «Viabilità Italia» e la creazione del relativo logo possono rendere maggiormente ed immediatamente riconoscibile ed accessibile la struttura;
Ritenuto altresì necessario, per le finalità suddette, di dover integrare la composizione del predetto Centro con un ulteriore rappresentante del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonchè, limitatamente alla fase della pianificazione generale, con qualificati rappresentanti rispettivamente, dell'Ispettorato Vigilanza Concessionarie Autostradali dell'ANAS S.p.A., dell'Unione delle Province d'Italia e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
Ritenuto di semplificare la disciplina inerente le modalità di nomina dei componenti il cennato organismo, procedendo pertanto all'abrogazione del comma 6 dell'art. 2 del D.M. 27 gennaio 2005;
Ritenuto indispensabile, in considerazione delle modifiche organizzative del Dipartimento della protezione civile, di individuare nel Centro di coordinamento nazionale denominato «Sistema», che opera presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, la struttura con la quale deve essere assicurato un costante flusso di comunicazione da parte delle strutture operative del Servizio polizia stradale, e di indicare il settore meteo del Centro funzionale centrale del Dipartimento della protezione civile quale struttura competente per l'attività di previsione cui Viabilità Italia fa riferimento per lo svolgimento della propria attività;
Ritenuto inoltre di dover procedere all'abrogazione del comma 2 dell'art. 5 del D.M. 27 gennaio 2005, al fine di rendere il testo del decreto coerente con l'evoluzione normativa intervenuta in materia di attribuzioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;
Decreta:

Art. 1
Denominazione e logo
1. Il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, già istituito presso il Ministero dell'interno con D.M. del 27 gennaio 2005, assume la denominazione di Viabilità Italia.
2. Le caratteristiche del logo di Viabilità Italia sono definite nell'allegato «A», che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Disposizioni modificative in ordine alla composizione
1. Viabilità Italia è integrata, nella sua composizione, da un ulteriore rappresentante del Dipartimento della pubblica sicurezza nonchè, limitatamente alle attività di pianificazione generale di cui all'art. 2, comma 3 del D.M. 27 gennaio 2005, da un rappresentante rispettivamente dell'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali dell'ANAS S.p.A., dell'Unione delle province d'Italia e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. 2. Alla nomina dei componenti di Viabilità Italia si provvede mediante formale designazione da parte delle amministrazioni, enti ed associazioni che la compongono. Le designazioni sono raccolte presso il Servizio polizia stradale del Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. All'articolo 2 del D.M. 27 gennaio 2005, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il comma 6 è abrogato.
Art. 3
Disposizioni modificative delle modalità organizzative e di funzionamento
1. Viabilità Italia, quando attivata, informa e aggiorna il Dipartimento della protezione civile sulle situazioni di crisi nonchè sugli interventi eventualmente posti in essere, assicurando un costante flusso di comunicazione tra le strutture operative del Servizio polizia stradale del Dipartimento della pubblica sicurezza e il Centro di coordinamento nazionale denominato Sistema, che opera presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile.
2. Per lo svolgimento della propria attività Viabilità Italia fa riferimento all'attività di previsione svolta dal settore meteo del Centro funzionale centrale del Dipartimento della protezione civile, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2004, n. 59.
3. All'articolo 3 del D.M. 27 gennaio 2005, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i commi 4 e 5 sono abrogati.
Art. 4
Eventi emergenziali di protezione civile
1. In occasione di eventi emergenziali di protezione civile, restano ferme le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di attribuzioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.
2. All'articolo 5 del D.M. 27 gennaio 2005, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il comma 2 è abrogato.
Art. 5
Invarianza della spesa
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 novembre 2011
Il Ministro dell'interno
Maroni
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli
 Allegato A
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Piano Neve 2011 - 2012

Piano neve 2010
Viabilità Italia. Piano operativo per la stagione invernale 2011 -2012.
Viabilità Italia - Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità - ha definito il piano operativo per la stagione invernale, per prevenire disagi alla circolazione in autostrada determinati da precipitazioni nevose. Sono stati fissati i seguenti obiettivi:
  • tempestività nell'attivazione degli interventi delle varie strutture in presenza di criticità;
  • individuazione di aree esterne alla sede autostradale per le operazioni di accumulo e regolazione del traffico pesante, dove poter garantire misure di assistenza in caso di fermo prolungato;
  • affinamento delle procedure di raccordo dei Comitati Operativi per la Viabilità (C.O.V.) delle Prefetture con "Viabilità Italia" e sul territorio con gli enti locali, le Forze di polizia e i C.O.V. limitrofi in caso di criticità su aree estese;
  • perfezionamento dei flussi informativi all'utenza, tra concessionarie autostradali e con particolare riferimento al settore dell'autotrasporto;
Il Piano prevede, in attuazione del "Protocollo Operativo per la regolamentazione della circolazione dei veicoli pesanti in presenza di neve":
  • la mappatura aggiornata delle aree e dei nodi autostradali più esposti a criticità derivanti da eventi nevosi;
  • il fermo temporaneo dei mezzi pesanti per prevenire blocchi alla circolazione causati da veicoli privi di catene o pneumatici invernali su tratti autostradali ed aree preventivamente individuate;
  • le azioni di tutti i soggetti competenti (Comitati Operativi per la Viabilità delle Prefetture; Polizia Stradale; Arma dei Carabinieri; Concessionarie autostradali; Anas; Vigili del Fuoco; Protezione Civile).
Il documento è corredato dal piano per l'A/3 Salerno - Reggio Calabria, predisposto dalla Prefettura di Potenza in stretto raccordo con le Prefetture di Salerno, Cosenza e Matera e l'Anas.
Nel menu sotto è possibile scaricare le informazioni singolarmente in formato
28/11/2011
FONTE: POLIZIA DI STATO

Ordinanze obbligo delle catene o pneumatici invernali

Come ormai noto, l'art. 6 comma 4 lettera e) del Codice della strada, dopo le modifiche della Legge nr. 120 del 29 luglio 2010 ("Disposizioni in materia di sicurezza stradale"), ha introdotto la possibilità per gli enti proprietari o gestori della strada di disporre, mediante ordinanza, l'obbligo per i veicoli di munirsi od avere a bordo catene da neve (c.d. mezzi antisdrucciolevoli) o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio. Le ordinanze hanno lo scopo di permettere agli enti citati, ovvero al sindaco all'interno dei centri abitati, di poter disporre di uno strumento di regolamentazione cui far ricorso, per fluidificare la circolazione ed evitare blocchi, per un arco temporale predeterminato: esse sono valide, di conseguenza, anche quando non ci sono precipitazioni nevose in corso.
Le nuove disposizioni permettono poi agli organi di polizia stradale, cui compete la verifica dell'osservanza delle ordinanze lungo le tratte stradali e nei periodi indicati dalle prescrizioni, di controllare la presenza a bordo del veicolo delle catene da neve o la dotazione di pneumatici invernali e, in caso di mancanza, di applicare la sanzione pecuniaria prevista (da 80 a 318 euro).
Ricordiamo che basta che anche un solo utente non si adegui alla prescrizione per compromettere, nel momento in cui si trovi ad avere difficoltà nella marcia, l'intero sistema della circolazione e provocare
ripercussioni e disagi sul traffico che lo segue.
Nella colonna SOTTO la mappatura (DOCUMENTO IN PDF) della rete viaria , stradale ed autostradale, interessata dalla prescrizione, suddivisa per Regioni. (FONTE: POLIZIA DI STATO)


 Via alle ordinanze per l’obbligo dei pneumatici invernali

Le novità introdotte dal Codice della Strada nell’estate del 2010 hanno l’obbiettivo di prevenire gravi rischi per la sicurezza: non essere equipaggiati con catene da neve o pneumatici invernali, laddove prescritto, oltre ad essere una violazione di legge è un atto di irresponsabilità che mette a repentaglio la sicurezza propria e altrui e che può mandare in crisi tutta la circolazione.
Il via ai controlli:
Le pattuglie della Polizia Stradale saranno infatti impegnate in una capillare attività di verifica del rispetto delle ordinanze vigenti, a beneficio di una mobilità sicura in un periodo dell’anno nel quale, proprio a causa delle condizioni meteo avverse, la circolazione stradale può farsi più complessa e difficoltosa.
Non chiamiamole gomme da neve:
Il Nuovo Codice della Strada (legge del 29 luglio 2010 numero 120) ha ribadito il ruolo centrale degli pneumatici invernali per migliorare la sicurezza stradale. Infatti, proprio il primo articolo della legge si riferisce all’argomento pneumatici ed al primo comma è prescritto che “…i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio…”. Con questa modifica il legislatore ha recepito il cambiamento tecnologico/produttivo riconoscendo il termine “pneumatici invernali” al posto di “pneumatici da neve” in quanto si tratta di prodotti che offrono migliori prestazioni nella stagione fredda, non solo in caso di neve. Inoltre, la norma introduce una equivalenza tra pneumatici invernali e “catene a bordo”, senza il limite “in caso di neve”.

Le ordinanze di obbligo
Con il termine “catene a bordo” nell’ordinanza si consente ai proprietari e/o gestori delle strade di emanare apposite Ordinanze in applicazione all’art. 6 del Codice della Strada, indicando lo specifico periodo temporale, senza più il vincolo della presenza di neve sul manto  stradale. L’inosservanza di queste Ordinanze comporta la contestazione di sanzioni pecuniarie da parte degli organi di polizia con l’aggiunta anche del provvedimento di interdizione del transito fino a quando il conducente non provveda a disporre di pneumatici invernali o di catene da neve.

E’ altresì fondamentale controllare l’omologazione dei propri pneumatici invernali, in quanto se fermati e trovati in difetto si può incorrere ad una sanzione che parte dalle 98 euro e vedere ritirata la carta di circolazione, fino a quando non si dimostrerà l’uso di pneumatici omologati.

Prot.nr. 0108733/1 Varese, 03 Novembre 2010
Classificazione: 11.13.1/1

ORDINANZA n° 497
OGGETTO:Istituzione dell’obbligo di circolazione, su tutte le strade provinciali della Provincia di Varese,con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio o, in alternativa, di circolare disponendo, a bordo del veicolo, di idonei mezzi antisdrucciolevoli.
Ordinanza n° 497

IL DIRIGENTE del SETTORE VIABILITÀ e TRASPORTI
Premesso che durante i trascorsi periodi invernali si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale che condizionano pesantemente il regolare deflusso del traffico lungo le strade provinciali, da parte degli autoveicoli non muniti di mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali;
Premesso inoltre che, in tali evenienze occorre vietare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo peraltro difficoltoso, se non impossibile, l’espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità, antighiaccio e sgombro neve;
Ritenuto che, ai fini della tutela prioritaria della pubblica incolumità è necessario prescrivere, per tutti gli autoveicoli definiti dall’art.n.54 del CdS, di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio, ovvero che siano muniti a bordo di idonei mezzi antisdrucciolevoli, lungo tutta la rete viaria provinciale di competenza;
Visti gli artt. 5 comma 3° e 6 comma 4° lettera e) del Nuovo Codice della Strada ( D.Lgs n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i. ), come modificato dall’art.n.1 della Legge n.120 del 29/07/2010;
Vista la Nota del Presidente della Provincia di Varese Prot.n.37758/21194-P del 21/07/1998;
ORDINA
L’istituzione, nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 marzo di ogni anno solare, relativamente agli autoveicoli definiti all’art.n.54 del C.d.S., dell’obbligo di circolare su tutte le strade provinciali di competenza, per Legge, della Provincia di Varese, con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio o, in alternativa, di circolare disponendo, a bordo del veicolo, di idonei mezzi antisdrucciolevoli ( catene ) adeguati allo stesso tipo di veicolo.
Tali obblighi assumono validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.
A norma dell’art.n.3 comma 4° della L.241/90 e s.m.i. si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L.1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione.
In relazione a quanto disposto dall’art.n.37 comma 3° del D.Ls n°285/92 ( Nuovo Codice della Strada ) sempre nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art.n.74 del D.P.R. n°495/92.
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l’installazione della segnaletica verticale regolamentare ( Fig. II 330 art.n. 135 Reg. CdS ), prevista dal vigente Codice della Strada ( D.Ls n°285/92 ) e connesso Regolamento di attuazione ed esecuzione ( D.P.R. n°495/92 ), a cura e spese dell’Amministrazione Provinciale di Varese.
Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all’art.n.12 del vigente Codice della Strada ( D.Lvo 30/04/1992 n°285 ).
In base a quanto sopra istituito, la presente ordinanza costituisce inoltre formale parere tecnico favorevole ( ai sensi dell’art.n.7 comma 3° del CdS -DLvo n°285/92 ) propedeutico all’eventuale adozione di similari ordinanze da parte dei Sindaci che intendano disporre lo stesso obbligo lungo le strade nei loro centri abitati.
Il Dirigente del Settore
f.to ( Dott. Ing. Damiano Bosio ) 



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Ma come si montano le catene?



Cessione fabbricato: nella legge di conversione sostituita la parola "compravendita" con la parola "trasferimento".

Mi ero occupato già della comunicazione di cessione fabbricato in un precedente post del 24 maggio 2011, Posso solo aggiungere, a quanto già detto precedentemente, che  il famoso decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (entrato in vigore il giorno successivo), è stato regolarmente convertito in legge, con modificazioni,  con LEGGE 12 luglio 2011, n. 106 (GU n. 160 del 12-7-2011) e nella fattispecie, in sede di conversione: "All'articolo 5: al comma 1: alla lettera d), la parola: «compravendita» e' sostituita dalla seguente: «trasferimento»"
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 In precedenza l'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 cosi' recitava :

Art. 5
Costruzioni private
1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate
modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:
a) introduzione del" silenzio assenso" per il rilascio del
permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
b) estensione della segnalazione certificata di inizio attivita'
(SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia
di inizio attivita' (DIA);
c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella
prassi: la "cessione di cubatura";
d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare
assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorita' locale di pubblica
sicurezza; 

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Da tener presente,   che il 31 maggio 2011 è anche uscita una circolare da parte del Ministero dell'Interno che ad ogni buon fine riporto sotto:
Ministero dell'Interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Ufficio per l'amministrazione generale
Roma, 31/5/2011
N. 557/LEG/010.418.6
Oggetto Comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza della cessione di fabbricato a seguito della registrazione del contratto di locazione o di vendita di un immobile, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, nr. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, nr. 191. Problematiche applicative.

L'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, nell'introdurre la cosidetta “cedolare secca sugli affitti”, al comma 3, ha previsto che la registrazione del contratto di locazione “assorba”, tra l'altro, l'obbligo della comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza della cessione di un fabbricato, o parte di esso, previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
Più recentemente, l'articolo 5, commi uno, lettera d), e 4, decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante “Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, ha previsto un analogo assorbimento del citato obbligo anche per quanto riguarda i contratti di vendita di mobili registrati.
Premesso che sono in corso iniziative volte definire gli effetti delle richiamate previsioni, anche i fini dell'acquisizione da parte delle autorità locali di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle predette locazioni vendite, si rappresenta che a decorrere dal 7 aprile u.s., data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo n. 23 del 2011 - per quanto riguarda i contratti di locazione registrati - e a decorrere dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 70 del 2011 - per quanto riguarda i contratti di vendita di mobili registrati - nei confronti del soggetto tenuto alla comunicazione ai sensi del richiamato articolo 12, primo comma, del decreto-legge numero 59 del 1978, convertito dalla legge numero 191 del 1978 - che abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione o di vendita - non trova applicazione la disposizione di cui al quarto comma dello stesso articolo 12, concernente la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo.
Ai sensi del comma 6 del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 23 del 2011, il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni.
Con riserva di comunicare aggiornati elementi informativi in merito alla problematica in argomento, si prega di voler dare opportuna diffusione del contenuto della presente nota, con specifico riferimento anche alle autorità locali di pubblica sicurezza ed ai sindaci della rispettiva provincia.
Il direttore dell'ufficio
per l'amministrazione generale
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In conclusione:
  • Non è più previsto l'obbligo della comunicazione di cessione fabbricato all'autorità locale di pubblica sicurezza in caso di trasferimento in quanto detto obbligo viene assorbito dalla registrazione del contratto(decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con L.12 luglio 2011, n. 106); 
  • L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, numero 23 dispone che «… la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191». E, dunque, la comunicazione di cessione del fabbricato non è più necessaria per tutti i contratti di locazione abitativi, registrati a norma del decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131 o per i quali sia esercitata l’opzione della cedolare secca.Non mi pare invece che si possano esonerare dall’obbligo della comunicazione le locazioni ad uso commerciale, posto che: a) l’articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, numero 12, non è stata abrogato; b) l’articolo 3 del decreto legislativo 23/ 2011 si riferisce, come anticipato, alle sole locazioni abitative.In questo senso, è anche la nota ministero dell’Interno 31 maggio 2011, numero 557, che, dopo aver «premesso che sono in corso iniziative volte a definire gli effetti delle richiamate previsioni...», ha chiarito che «ai sensi del comma 6 del richiamato articolo 3 del decreto legislativo numero 23 del 2011, il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività di impresa, o di arti e professioni».

Verbale C.d.S. ed altro, perfettamente editabile e "a camera stagna" contro i ricorsi

Ribadisco, che un verbale scritto bene difficilmente può essere contestato, o quanto meno, lascia pochi margini a chiunque per fare ricorso.
Per chi fosse interessato,  ho predisposto un modello di verbale in pdf. editabile contenente dei moduli, da richiedere gratuitamente allo scrivente.








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