venerdì 25 novembre 2011

Cessione fabbricato: nella legge di conversione sostituita la parola "compravendita" con la parola "trasferimento".

Mi ero occupato già della comunicazione di cessione fabbricato in un precedente post del 24 maggio 2011, Posso solo aggiungere, a quanto già detto precedentemente, che  il famoso decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (entrato in vigore il giorno successivo), è stato regolarmente convertito in legge, con modificazioni,  con LEGGE 12 luglio 2011, n. 106 (GU n. 160 del 12-7-2011) e nella fattispecie, in sede di conversione: "All'articolo 5: al comma 1: alla lettera d), la parola: «compravendita» e' sostituita dalla seguente: «trasferimento»"
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 In precedenza l'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 cosi' recitava :

Art. 5
Costruzioni private
1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate
modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:
a) introduzione del" silenzio assenso" per il rilascio del
permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
b) estensione della segnalazione certificata di inizio attivita'
(SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia
di inizio attivita' (DIA);
c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella
prassi: la "cessione di cubatura";
d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare
assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorita' locale di pubblica
sicurezza; 

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Da tener presente,   che il 31 maggio 2011 è anche uscita una circolare da parte del Ministero dell'Interno che ad ogni buon fine riporto sotto:
Ministero dell'Interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Ufficio per l'amministrazione generale
Roma, 31/5/2011
N. 557/LEG/010.418.6
Oggetto Comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza della cessione di fabbricato a seguito della registrazione del contratto di locazione o di vendita di un immobile, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, nr. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, nr. 191. Problematiche applicative.

L'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, nell'introdurre la cosidetta “cedolare secca sugli affitti”, al comma 3, ha previsto che la registrazione del contratto di locazione “assorba”, tra l'altro, l'obbligo della comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza della cessione di un fabbricato, o parte di esso, previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
Più recentemente, l'articolo 5, commi uno, lettera d), e 4, decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante “Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, ha previsto un analogo assorbimento del citato obbligo anche per quanto riguarda i contratti di vendita di mobili registrati.
Premesso che sono in corso iniziative volte definire gli effetti delle richiamate previsioni, anche i fini dell'acquisizione da parte delle autorità locali di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle predette locazioni vendite, si rappresenta che a decorrere dal 7 aprile u.s., data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo n. 23 del 2011 - per quanto riguarda i contratti di locazione registrati - e a decorrere dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 70 del 2011 - per quanto riguarda i contratti di vendita di mobili registrati - nei confronti del soggetto tenuto alla comunicazione ai sensi del richiamato articolo 12, primo comma, del decreto-legge numero 59 del 1978, convertito dalla legge numero 191 del 1978 - che abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione o di vendita - non trova applicazione la disposizione di cui al quarto comma dello stesso articolo 12, concernente la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo.
Ai sensi del comma 6 del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 23 del 2011, il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni.
Con riserva di comunicare aggiornati elementi informativi in merito alla problematica in argomento, si prega di voler dare opportuna diffusione del contenuto della presente nota, con specifico riferimento anche alle autorità locali di pubblica sicurezza ed ai sindaci della rispettiva provincia.
Il direttore dell'ufficio
per l'amministrazione generale
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In conclusione:
  • Non è più previsto l'obbligo della comunicazione di cessione fabbricato all'autorità locale di pubblica sicurezza in caso di trasferimento in quanto detto obbligo viene assorbito dalla registrazione del contratto(decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con L.12 luglio 2011, n. 106); 
  • L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, numero 23 dispone che «… la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191». E, dunque, la comunicazione di cessione del fabbricato non è più necessaria per tutti i contratti di locazione abitativi, registrati a norma del decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131 o per i quali sia esercitata l’opzione della cedolare secca.Non mi pare invece che si possano esonerare dall’obbligo della comunicazione le locazioni ad uso commerciale, posto che: a) l’articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, numero 12, non è stata abrogato; b) l’articolo 3 del decreto legislativo 23/ 2011 si riferisce, come anticipato, alle sole locazioni abitative.In questo senso, è anche la nota ministero dell’Interno 31 maggio 2011, numero 557, che, dopo aver «premesso che sono in corso iniziative volte a definire gli effetti delle richiamate previsioni...», ha chiarito che «ai sensi del comma 6 del richiamato articolo 3 del decreto legislativo numero 23 del 2011, il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività di impresa, o di arti e professioni».
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    A titolo di cronaca, si fa presente infine, che l'articolo 1 della legge 24.12.2004, n. 311, con i commi 344 e 345, era già  intervenuta  in merito alla normativa che disciplina l'obbligo della comunicazione della cessione di fabbricato previsto dall'articolo 12 del decreto legge n. 59 del 1978 (convertito con modificazioni dalla legge 18.5.1978, n. 191).Con questa norma prevista in Finanziaria veniva disposto:
  • la permanenza dell'obbligo di comunicazione, e veniva indicato quale soggetto ricevente della comunicazione stessa l'Agenzia delle Entrate (in luogo degli altri soggetti prima deputati alla ricezione)
  • veniva indicata la modalità telematica per la trasmissione del modello da approvare con decreto interdirigenziale del ministero dell'Interno e dell'Agenzia delle Entrate
  • l'adempimento poteva  ritenersi assorbito dalla compiuta registrazione degli atti di cessione (dispone infatti la norma  che la presentazione per la registrazione dei predetti atti "tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo")
  • veniva esteso l'obbligo di comunicazione (di cessione del fabbricato) a carico dei soggetti che esercitavano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare relativamente alle cessioni di cui hanno diretta conoscenza per "avervi concorso per avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attività", con applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 dell'articolo 12 più volte citato in caso di violazione
  • per le cessioni diverse dalla cessione in proprietà (ad esempio, la locazione), l'obbligo della comunicazione sussisteva per i soggetti di cui al punto precedente anche per i contratti di durata inferiore al mese.