martedì 24 maggio 2011

Cessione fabbricato

 Vedi post successivo del 25 novembre 2011

Non è più previsto l'obbligo della comunicazione di cessione fabbricato all'autorità locale di pubblica sicurezza in caso di compravendita in quanto detto obbligo viene assorbito dalla registrazione del contratto (che ricordo è obbligatoria anch'essa e deve effettuarsi entro 20 giorni dal  perfezionamento del preliminare.Il notaio ha invece 30 giorni di tempo per la registrazione all'agenzia delle entrate).
Lo prevede l'art.5, comma 1, lett.d) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (Prime disposizioni urgenti per l’economia), pubblicato nella G.U. n°110 del 13 maggio 2011, parte prima.

N.B.
1) Essendo un Decreto Legge, lo stesso deve essere convertito in Legge entro 60 giorni;
2)La cessazione dell'obbligo della comunicazione all'autorità locale di P.S. si limita solo ed esclusivamente alla compravendita
3) Con il comma 3 del Dlgs. 23/11 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale): "...la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'art.12 del decreto legge 21 marzo 1978 n°59 convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 1978 n°191 
STORIA EVOLUTIVA:
Pochi giorni dopo l'avvenuto sequestro dell'On Moro, il Governo emanò il d.l. 21 marzo 1978 n. 59, il quale riscriveva l'art. 630 c.p., rubricandolo "sequestro di persona a scopo di estorsione, di terrorismo o di eversione". Fu, poi, un emendamento proposto dallo stesso Governo a scartare la soluzione dell'unione delle due figure di sequestro ed è così che la legge di conversione 18 maggio 1978 n. 191 ne operò la separazione, introducendo la nuova figura del sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, disciplinata dall'art. 289-bis c.p., e lasciando che l'art. 630 regolamentasse esclusivamente il sequestro estorsivo (http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/law-ways/parrini/cap1.htm)
 L'art. 12, inserito all'interno della legge sopra citata, appare oggi,  del tutto anacronistico.