lunedì 29 ottobre 2018

Parcometri -Tenuta registri ecc

24/10/2018 Agenzia Entrate
 
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domenica 28 ottobre 2018

Etilometro: c’è l’obbligo di sostituire il boccaglio tra la prima e la seconda misurazione?


La disciplina invocata non impone la sostituzione del boccaglio, ai fini delle rilevazioni dello stato di ebbrezza, laddove si proceda nei confronti del medesimo individuo. In proposito occorre sottolineare, ricordano i Supremi Giudici, che, come confermato dalla rubrica del punto 3.6 dell'allegato al D.M. n. 196 del 1990 ("Igiene"), la sostituzione attiene a motivi sanitari e mira ad evitare la trasmissione di virus, batteri e malattie, sicché non riguarda l'esecuzione del controllo nei confronti della medesima persona. A ciò si aggiunga che eventuali anomalie di funzionamento del boccaglio, conseguenti alla precedente misurazione, devono essere evitate, come si desume dal punto 10.1 dell'allegato al D.M. in esame, grazie alla conformazione dello strumento e non alla sua sostituzione nel corso delle operazioni (Punto 10.1. Funzioni: il boccaglio non deve permettere all'utilizzatore d'inspirare aria contaminata delle precedenti utilizzazioni. Il boccaglio deve impedire il deposito nello strumento delle goccioline presenti nell'aria espirata). Può, difatti, evidenziarsi, si precisa in sentenza, che, ove fosse prescritta la sostituzione del boccaglio per ogni misurazione nei confronti dello stesso individuo, le regole di cui al punto 10.1 sarebbero del tutto superflue e prive di senso. Del resto, in tale senso si è già orientata l stesa Cassazione (Cass. pen., Sez. 4, n. 26168 del 19/05/2016, CED Cass. 267377), che aveva rigettato il ricorso con cui era stato dedotto il vizio motivazionale riguardo l'uso del medesimo boccaglio nei confronti della stessa persona ("la Corte ha risposto alla censura inerente l'utilizzo del medesimo boccaglio per le due misurazioni, adducendo la finalità della disposizione che si assume violata di garanzia dell'igiene, tale da rendere necessario il cambio del presidio solo tra diversi individui, essendo stato altresì garantito un intervallo di tempo le due misurazioni rispettoso dei minimi regolamentari. Tale motivazione non presenta alcun connotato di contraddittorietà ed essendo coerente con i dati probatori, oltre che logica, si sottrae al sindacato di legittimità”).
 Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03/07/2018) 26-09-2018, n. 41907
Tratto da  http://www.avvocatopenalista.org/

MOD. UNICO SEQUESTRI E FERMI

A cura di Mario Ricca, uno straordinario  modello, in formato word, da utilizzare per una  miriade di casistiche.
Su telegram il modulo

sabato 27 ottobre 2018

Stralcio comunicato stampa CSM -

Lotta all' assenteismo,riordino carriere di Polizia, documento unico di circolazione e di proprietà dei veicoli ecc 

OMESSA NOTIFICAZIONE DELLE MULTE, LA CASSAZIONE DICE CHE SONO TUTTE VALIDE

Con una sentenza la Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 28 giugno – 23 ottobre 2018, n. 26843 - Presidente Manna – Relatore Sabato, ha stabilito che da oggi in poi non ci sarà più bisogno di notificare le multe al CdS.

Quindi il trasgressore potrà ricevere direttamente a casa la cartella esattoriale e se per caso vorrà contestare qualche irregolarità del verbale, potrà farlo impugnando la cartella stessa.

La sentenza di cui sopra, richiama la sentenza di Cass. n. 16282/2016, n. 15149/2005.
In sostanza l’omessa notifica della multa, viene sanata dalla cartella di pagamento inviata
Prima di questo intervento della cassazione, la pubblica amministrazione,ti inviava quanto per legge e pertanto bastava l’omessa notifica per rendere tutti i successivi atti nulli.
Ma come anzidetto, attualmente non è più così, perlomeno come stabilito dalla sentenza della Cassazione citata.
La quale dice che se un trasgressore,oggetto di una cartella esattoriale per una contravvenzione, mai ricevuta,non né che impugna la cartella adducendo solo l’omessa notifica ma deve indicare nell’eventuale ricorso anche altri vizi del verbale.
Per es. il sig. Rossi prende una multa per aver transitato con il semaforo rosso ma sul tratto interessato non vi era alcuna segnaletica che avvisava il controllo elettronico.
Il sig.Rossi non riceva mai una notifica della contravvenzione di quo, ma dopo circa un anno gli viene recapitata una cartella di pagamento.
Se il sig.Rossi, fa ricorso alla cartella di pagamento,rilevando solo l’omessa notifica della contravvenzione, sicuramente il suo ricorso sarà bocciato, poiché sanato.
Per non vedersi bocciare il ricorso,cioè vincere, dovrà spiegare nel ricorso stesso anche le ragioni per cui la multa è viziata, e quindi dire nel ricorso che mancava il cartello che indicava il controllo elettronico.
In sostanza bisogna indicare nel ricorso anche quelle relative al merito della commessa violazione.

Sotto si riporta la sentenza de quo. 

 
Sul canale telegram la sentenza:

mercoledì 24 ottobre 2018

VENDITA ABUSIVA DI FIORI, PIANTE,LUMINI E CERE

 
Il 2 novembre, e il ponte delle festività di ognissanti, come ogni anno si sta avvicinando per commemorare i defunti, infatti in questi giorni ci saranno visite e preghiere per omaggiare i propri cari e vi sono pure improvvisati ambulanti (abusivi) che vendono piante, fiori, lumini e cere davanti a cimiteri oppure nei pressi senza alcuna autorizzazione.

Tali ambulanti abusivi se ne trovano non solo nei pressi dei cimiteri ma anche nei centri abitati.

Pertanto si assiste sempre maggiormente ad ambulanti abusivi che vendono come anzidetto, piante, fiori, lumini e cere, senza alcun titolo, non solo, occupando anche il suolo pubblico ed omettendo pure il pagamento della tassa dei rifiuti solidi urbani secondo le tariffe vigenti del luogo ( se il regolamento comunale lo prevede).

Penso che occorre garantire, compostezza,l’ordine e la sacralità del cimitero per una questione di rispetto verso quel luogo.

Si tenga presente che il venditore abusivo è l’ultimo anello di una catena ben strutturata che opera in totale dispregio delle norme commerciali e fiscali che non di rado ha collegamenti anche con la criminalità organizzata.

Il fenomeno dell’abusivismo collegato alla vendita delle piante e dei fiori esiste tutto l’anno, ma diventa esplosivo in occasione di certe ricorrenze, come appunto quella della commemorazione dei defunti.

E’ questo fenomeno sommerso lo si può combatterlo solo ed esclusivamente con controlli efficaci, mirati e sanzionare quanto accertato è cioè:

· Occupazione di suolo pubblico ( art.20 commi 1- 4 CdS – Sanzione da €.169,00 a €.680,00 – PMR entro 5 gg. €.118,30 – PMR entro 60 gg. €.340,00 – al trasgressore è imposto l’obbligo di rimuovere a proprie spese le opere abusive – Ai sensi dell’art.3 commi 16,17 e 18 della legge 15 luglio 2009, n. 94 il verbale di accertamento va inviato anche al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 per indebita occupazione di suolo pubblico.

· Esercitava l'attività commerciale al dettaglio su area pubblica, mediante la vendita di fiori, piante, lumini, ceri, senza la prescritta autorizzazione del Sindaco, (Artt. 28/1° e 29/1° legge nr.114 del 31.03.1998 - Sanzione comminata da € 2582,28 a € 15.493,70 – PMR €.5.164,57 sequestro e confisca di tutta la merce ed attrezzature – proventi al comune della commessa violazione);

· Esercitava l'attività commerciale al dettaglio su area pubblica, mediante la vendita di fiori, lumini, cere, senza indicare il prezzo al pubblico mediante l’uso di un cartellino o con altre modalita' idonee allo scopo. (Artt.14/1 e 22/3 della legge D.Lgs.31.3.1998 nr.114 - Sanzione comminata da € 516,00 a € 3.098,00 – PMR 1032,00 Proventi al Comune del luogo della commessa violazione.

Si allega modulistica.
 
Il download sul canale telegram:

lunedì 22 ottobre 2018

domenica 21 ottobre 2018

Schemi operativi aggiornati al 20 ottobre 2018 - by G. SANSONNE


Gli schemi aggiornati del grandissimo commissario dr. Gianni Sansonne della P.L. di Milano.
Un grazie di cuore  allo stimatissimo collega, da parte mia e da tutto il gruppo.
M.Serio



"integra il reato di violazione di sigilli, l'asportazione da veicolo assoggettato a fermo amministrativo dei sigilli apposti sullo stesso a norma dell'art. 214, Cod. Str


Il reato di violazione dei sigilli è impermeabile alle vicende che riguardano il titolo della loro apposizione. Come costantemente insegnato da questa Corte, l'inefficacia o l'illegittimità del provvedimento di sequestro o di apposizione di sigilli non esclude il delitto di cui all'art. 349 cod. pen., atteso che la norma richiede soltanto che l'apposizione dei sigilli derivi da una disposizione di legge o da un ordine dell'autorità, così che, una volta che il vincolo sia stato apposto a tutela della identità e della conservazione della cosa, esso non può essere violato dal privato sino a che non venga formalmente rimosso dall'autorità competente (Sez. 3, n. 2241 del 18/10/2016, Lucarelli, Rv. 269359; Sez. 3, n. 47443 del 06/11/2003, Stellitano, Rv. 227068; Sez. 3, n. 8643 del 02/06/1998, Capolongo, Rv. 211674; Sez. 3, n. 3954 del 19/03/1997, Russo, Rv. 207770).

 Le vicende che riguardano la sussistenza del reato di cui all'art. 116, Cod. str., ed in particolare la sua sopravvenuta depenalizzazione ad opera dell'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8 del 2016, non incidono sulla persistente penale rilevanza della condotta punita ai sensi dell'art. 349 cod. pen. che, come ben evidenziato dal PM impugnante, non costituisce una conseguenza sanzionatoria del reato (oggi illecito amministrativo) di guida senza patente e ciò senza considerare che, quand'anche trasformato in illecito amministrativo, la sanzione accessoria del fermo amministrativo non è venuta meno.
Deve perciò essere affermato il seguente principio di diritto: "integra il reato di violazione di sigilli, l'asportazione da veicolo assoggettato a fermo amministrativo dei sigilli apposti sullo stesso a norma dell'art. 214, Cod. Str. e del DM Interno 01/03/2004".

STRALCIO SENTENZA CORTE CASSAZIONE 10 ottobre 2018, n. 45569

Il decreto di classificazione delle strade comunali è di competenza regionale, ma esso presuppone l’adozione della delibera di classificazione e del “Piano delle strade”,...

Il decreto di classificazione delle strade comunali è di competenza regionale, ma esso presuppone l’adozione della delibera di classificazione e del “Piano delle strade”, entrambi atti di competenza del consiglio comunale; parimenti, è richiesta la deliberazione del consiglio comunale ogniqualvolta si tratti di modificare il “Piano delle strade” in essere, mediante classificazione come comunali ed inclusione in esso di nuove vie del territorio comunale.
Consiglio di Stato - sentenza n. 5643 del 02/10/2018

 . 05643/2018REG.PROV.COLL.
N. 03815/2008 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3815 del 2008, proposto da:
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Trane, con domicilio eletto presso lo studio Nathalie Lusi in Roma, via Flaminia, 362;
contro
Consorzio SISRI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Musci, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZ. I n. 370/2008, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2018 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e udito per la parte appellata l’avvocato Francesco Musci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza appellata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce, ha accolto il ricorso proposto dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale e di Servizi Reali alle Imprese (S.I.S.R.I.) di Brindisi contro il Comune di Brindisi per l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale n. 340 del 19 settembre 2007, con la quale era stata respinta la richiesta avanzata dal Consorzio -mediante trasmissione al Comune della deliberazione commissariale n. 45 del 17 aprile 2007- di classificare come “comunali” le strade dell’agglomerato industriale di Brindisi, realizzate negli anni ’60 dal Consorzio del Porto e dell’A.S.I. di Brindisi (cui era succeduto il Consorzio S.I.S.R.I.).
1.1. La delibera comunale impugnata aveva concluso nel senso che “la rete viaria esistente nell’agglomerato della Zona Industriale di Brindisi è di esclusiva proprietà del Consorzio SISRI e … essa, nel suo complesso, non può essere qualificata di uso pubblico perché non soddisfa un pubblico interesse generale del Comune di Brindisi”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto che:
- le strade si trovano in zona industriale posta a ridosso del centro urbano e servono l’utenza brindisina nel suo complesso; la loro classificazione come comunali avrebbe dovuto essere valutata dal Comune anche ai sensi dell’art. 3, lettera a), della L.R. n. 38 del 1977 (punto 3.1 della motivazione);
- nel corso degli anni il complesso viario -realizzato inizialmente a servizio delle ditte della zona industriale- è divenuto di uso pubblico, come accertato dallo stesso Tar per la Puglia, sede di Lecce, con la sentenza n. 818/04, che, pur riguardando un singolo asse viario, ha affermato conclusioni estensibili a tutte le strade in contestazione (punto 3.2);
- anche se l’accertamento della proprietà delle strade non rientra nella cognizione del G.A., se non in via incidentale, nella sentenza n. 8058/06 del Consiglio di Stato, conclusiva del giudizio di appello avverso la sentenza n. 818/04, si è affermato che “l’ente proprietario, ai fini della circolazione, è il Comune di Brindisi” e di tale affermazione la delibera impugnata non si è fatta carico (punto 3.3);
- parimenti la delibera impugnata avrebbe dovuto tenere conto del fatto che il carattere di uso pubblico delle strade è stato già affermato nei confronti delle stesse parti da numerosi precedenti giurisprudenziali (punto 3.4);
- ferma restando la proprietà delle strade in capo al Consorzio, il Comune di Brindisi ha già da tempo riconosciuto che la rete viaria in questione è utilizzata dalla collettività, il che “costituisce una situazione giuridica corrispondente all’esercizio di una servitù”, come già statuito con la citata sentenza n. 818/04 (punto 3.5).
1.3. Ne è seguito l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale oggetto di impugnazione, con condanna dell’Amministrazione intimata alla rifusione in favore del Consorzio ricorrente delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.
2. Il Comune di Brindisi ha proposto appello per ottenere la riforma di questa sentenza, formulando tre motivi di gravame.
2.1. Il Consorzio S.I.S.R.I. di Brindisi si è costituito per resistere all’appello.
2.2. Soltanto la difesa della parte appellata (oggi Consorzio A.S.I.) ha depositato la memoria conclusiva in vista dell’udienza pubblica del 18 settembre 2018 ed ha partecipato alla discussione, mentre nessuno è comparso per il Comune appellante.
All’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Col primo motivo (Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia), il Comune ripropone l’eccezione di inammissibilità del ricorso, che è stata superata dal primo giudice, senza specificamente motivare sul punto, in quanto evidentemente assorbita dalle suesposte ragioni della decisione.
Essa era stata svolta, e viene qui ribadita, nel presupposto che il Consorzio abbia chiesto al Tar di ordinare al Comune un facere specifico e che il Tar abbia provveduto in tal senso, deducendo che:
- soltanto l’ente proprietario ha competenza in merito alla classificazione delle strade e vi provvede con atti a natura eminentemente discrezionale e, nel caso di specie, proprietario è il Consorzio;
- la sentenza imporrebbe all’amministrazione un facere (classificazione delle strade) inesigibile, appunto perché il Comune non è proprietario delle strade realizzate dal Consorzio.
3.1.Il motivo è privo di fondamento e l’eccezione di inammissibilità del ricorso, come sopra formulata, va respinta.
A prescindere dalla questione della proprietà delle strade (sulla quale si tornerà), il Consorzio ha impugnato un provvedimento di diniego adottato dall’amministrazione comunale, il cui sindacato non può che essere riservato al giudice amministrativo; la sentenza ne ha sancito l’illegittimità, disponendone l’annullamento, senza eccedere dall’ambito del potere giurisdizionale e, quindi, senza nulla specificamente ordinare all’amministrazione in merito all’attività di classificazione delle strade, pur correttamente riconoscendo la relativa competenza in capo al Comune piuttosto che in capo al Consorzio, per le ragioni di cui si dirà trattando del terzo motivo.
3.2. Riscontro di siffatta conclusione si rinviene nella sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Lecce, n. 2539 del 30 luglio 2008, con la quale è stato accolto il ricorso per ottemperanza presentato dal Consorzio, motivando nel senso che “qualora venga annullato un atto di diniego la soddisfazione dell’interesse -sebbene di carattere pretensivo- si ritiene possa avvenire attraverso il successivo esercizio del potere da parte dell’amministrazione, ma con il vincolo delle statuizioni contenute nel giudicato (cfr. art. 45 del T.U. n. 1054 del 1924)” e che nel caso di specie l’amministrazione comunale si sarebbe dovuta conformare agli accertamenti sopra specificati concernenti soltanto le caratteristiche strutturali e funzionali delle strade dell’agglomerato industriale.
4. Col secondo motivo (Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) il Comune ripropone l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza di un interesse concreto ed attuale in capo al Consorzio, superata dal primo giudice, analogamente a quella di cui sopra.
Secondo l’appellante, se si ritiene –come avrebbe ritenuto la sentenza- che la proprietà delle strade sia in capo al Comune di Brindisi, il Consorzio non avrebbe alcun interesse a che venga sancito l’obbligo di quest’ultimo alla relativa classificazione; peraltro, la classificazione ha portata meramente dichiarativa e non sarebbe di nessun vantaggio per il Consorzio.
4.1. Il motivo è privo di fondamento e l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse del ricorrente in primo grado, va respinta.
Premesso che la sentenza non contiene alcuna statuizione di proprietà della rete viaria realizzata dal Consorzio in capo al Comune di Brindisi, è sufficiente constatare che il Consorzio ha interesse alla classificazione delle strade come “comunali”, ai sensi dell’art. 2 del codice della strada (oltre che ai sensi dell’art. 3, lett. a, della l. r. n. 38 del 1977), poiché alla classificazione consegue l’assunzione degli obblighi, di polizia e di manutenzione, connessi alla circolazione.
In difetto di classificazione, trattandosi di strade realizzate dal Consorzio su suolo di proprietà consortile e non essendo state ancora incluse nel demanio comunale, mediante apposita convenzione stipulata col Comune ovvero mediante accertamento giurisdizionale della proprietà o della servitù di uso pubblico (da parte dell’A.G.O.), gli obblighi di polizia e di manutenzione, oltreché l’eventuale responsabilità (anche ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.) nei confronti degli utenti delle strade, avrebbero potuto essere ritenuti di spettanza del Consorzio.
La richiesta avanzata da quest’ultimo e respinta con la deliberazione della G.C. n. 340 del 19 settembre 2007, qui impugnata, era volta ad ottenere appunto l’assunzione in capo al Comune dei detti obblighi e della connessa responsabilità, a prescindere dal riconoscimento formale di un diritto reale a favore del medesimo Comune sull’intera rete viaria o su parte di essa.
All’evidenza, sussistono l’interesse concreto ed attuale e quindi la legittimazione ad agire del Consorzio al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento amministrativo a sé sfavorevole.
5. Il terzo motivo di gravame (Eccesso di potere, travisamento dei presupposti. Violazione di legge) si articola in più censure.
5.1. Con la prima (sub 3.1 dell’atto di appello), il Comune di Brindisi sostiene che non vi sarebbe alcuna prova che -come affermato dal Tar- la zona industriale si trovi a ridosso del centro abitato e che la cittadinanza si avvalga di tutte le strade consortili.
5.2. Con la seconda (sub 3.2), il Comune sostiene che la classificazione delle strade comunali rientrerebbe nell’ambito delle competenze esclusive delle Regioni, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del regolamento di esecuzione del codice della strada, perciò sarebbe stata inammissibile o irricevibile la richiesta del Consorzio rivolta al Comune.
5.3. Con la terza (sub 3.3.) il Comune sostiene che mancherebbero del tutto i presupposti per classificare come comunali le strade di cui si discute, in quanto:
- non è mai stato in discussione che la rete viaria della zona industriale fu realizzata dal Consorzio del Porto e dell’ASI di Brindisi per porla ad esclusivo servizio delle attività e delle imprese ivi esistenti;
- il Consorzio acquisì i suoli tramite apposite procedure espropriative ed accatastò le aree alla partita catastale intestata all’ente espropriante;
- secondo il codice civile, quindi, le strade sono di proprietà del Consorzio;
- la demanialità delle strade non si può fare discendere da un atto di volontà dell’autorità amministrativa e, men che meno, da una situazione di fatto, mentre nel caso di specie vi sarebbe tutt’al più una situazione di fatto di pubblico transito, in ipotesi, esercitato sulle strade in questione;
- l’esercizio del pubblico transito su una strada non è sufficiente a determinare la demanialità del bene, essendo necessario che ad esso segua o si accompagni l’acquisto del titolo da parte della p.a., eventualmente anche per usucapione, come da giurisprudenza amministrativa citata nell’atto di appello (Tar Campania, Napoli, sez. VII, 2 novembre 2005, n. 18232);
- sono irrilevanti, ai fini della costituzione del diritto reale, le previsioni del codice della strada, che attengono al pubblico transito, che è nozione relativa ad una mera situazione di fatto, mentre sarebbe diversa la nozione di uso pubblico in quanto relativa ad una situazione giuridica, qualificabile come “una particolare figura di diritto reale”;
- l’insegnamento della Corte di Cassazione è contrario al riconoscimento della natura pubblica di una strada per il solo fatto che su di essa si eserciti il pubblico transito, richiedendosi altri presupposti per l’inclusione di una strada nel demanio stradale e quindi per il riconoscimento della sua natura di strada pubblica, come da precedenti giurisprudenziali di legittimità riportati in ricorso (Cass. civ., sez. II, 25 gennaio 2000, n. 823 e Cass. civ., sez. II, 7 aprile 2006, n. 8204).
6. Le censure, che vanno esaminate congiuntamente per ragioni di connessione rese evidenti dal loro inserimento nel contesto di un unico mezzo di gravame, non meritano di essere accolte.
Le norme di riferimento sono, in primo luogo, quelle contenute nella legge della Regione Puglia, 21 dicembre 1977, n. 38 (Norme per l’esecuzione di opere stradali), ed in particolare:
- l’art. 3 (Definizione delle classi), lett. a), secondo cui sono comunali tutte le strade non iscritte nelle categorie seguenti soggette a pubblico transito, che si sviluppano nel territorio comunale sia all'interno che all'esterno dei centri abitati e delle aree di sviluppo industriale;
- l’art. 4 (Procedure) di classificazione, comma 2, secondo cui la classificazione delle strade comunali, provinciali, regionali avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera dei rispettivi consigli, comunale, provinciale e regionale;
- l’art. 5 (Piani delle strade), secondo cui i Comuni e le Amministrazioni provinciali, ciascuno nell'ambito territoriale di competenza, provvedono ad elaborare il " Piano delle strade " nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente art. 3, ivi comprese le strade ricadenti nelle aree o nuclei di sviluppo industriale.
Rilevano particolarmente inoltre le norme seguenti:
- l’art. 2, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), che prevede la classificazione delle strade in sei categorie “riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali”; le caratteristiche costruttive e tecniche sono specificate al comma 3;
- l’art. 2 cit., comma 5, che concerne l’amministrazione di riferimento, prevedendo che “Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade statali, regionali, provinciali, comunali, secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune […]”;
- quanto alle caratteristiche funzionali, l’art. 2 cit., comma 6, che riguarda le strade extraurbane, classificate come comunali “quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali” e comma 7, che riguarda le strade urbane, classificate “sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”;
- infine, l’art. 2, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), che prevede che “La classificazione amministrativa delle strade comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4” (e precisamente “[…] Il Presidente della Regione procede alla trasmissione del decreto di classificazione entro un mese dalla pubblicazione nel Bollettino regionale al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale di cui all'articolo 226 del codice. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale può formulare osservazioni, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici”).
6.1. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, risulta infondata la censura concernente l’asserita “incompetenza” in capo al Comune di Brindisi. Il decreto di classificazione delle strade comunali è di competenza regionale, ma esso presuppone l’adozione della delibera di classificazione e del “Piano delle strade”, entrambi atti di competenza del consiglio comunale; parimenti, è richiesta la deliberazione del consiglio comunale ogniqualvolta si tratti di modificare il “Piano delle strade” in essere, mediante classificazione come comunali ed inclusione in esso di nuove vie del territorio comunale.
D’altronde, la delibera oggetto della presente impugnazione, pur se a contenuto negativo, è stata adottata dal Consiglio comunale di Brindisi, nell’esatto presupposto della relativa competenza in capo all’organo deliberante dell’ente territoriale.
6.2. Parimenti infondata è la censura concernente il difetto di istruttoria in primo grado, rivolta (oltre che, in parte, avverso i punti 3.3 e 3.5 della motivazione, su cui infra) essenzialmente avverso i punti 3.1 e 3.2 della motivazione della sentenza del Tar.
Tali punti della decisione sono volti a smentire i presupposti di fatto addotti dal Comune a giustificazione della delibera di diniego impugnata e si basano su precedenti giurisprudenziali irrevocabili riguardanti il medesimo contenzioso, risalente nel tempo, -svoltosi dinanzi al giudice amministrativo ed anche dinanzi al giudice civile- tra il Consorzio ed il Comune di Brindisi in relazione sia agli obblighi di manutenzione sia alla natura demaniale delle strade che il Consorzio ha realizzato nell’ambito della zona industriale.
6.2.1. Sebbene il primo giudice si sia genericamente riferito alle “risultanze in atti”, è chiaro che queste sono tratte dalle sentenze richiamate illustrando il motivo di ricorso (“ […] le sentenze numm. 818/04, 11283/04 e 2265/04 della Seconda Sezione di questo Tribunale, nonché le sentenze del Giudice di Pace di Brindisi numm. 346/06 e 450/06, nonché – ancora – le sentenze del Tribunale di Brindisi n. 138/02 e della Corte di Appello di Lecce, Sez. Penale, 1952/03.”)
Da tali sentenze, ed in particolare dalla sentenza dello stesso T.a.r. n. 818 del 2004 (confermata, con diversa motivazione dal Consiglio di Stato, V, 27 giugno 2006, n. 8058) è da intendersi desunto il dato di fatto - affermato in sentenza - che la zona industriale non è separata dall’area urbana del territorio comunale brindisino, essendo anzi la stessa ormai posta a ridosso del centro urbano “(anche per l’espansione dell’agglomerato urbano verificatosi negli ultimi anni)”.
Di questo dato di fatto è naturale conseguenza che, come pure affermato in sentenza, “dell’insieme viario in questione benefici l’utenza brindisina nel suo complesso”.
6.2.2. Sempre in punto di fatto la sentenza smentisce l’ulteriore motivazione del diniego di classificazione, che il Comune ha basato sull’asserito uso esclusivo della rete viaria da parte di “una utenza specifica: dipendenti, fornitori delle ditte ubicate nella Zona Industriale”. Si è constatato, invece, che il Tribunale amministrativo regionale è pervenuto, già in passato, con i precedenti giurisprudenziali citati (oramai irrevocabili), alla conclusione che l’intero complesso viario in parola, per le caratteristiche obiettive e per l’uso che ne fanno in modo indistinto gli utenti della strada, è divenuto certamente di uso pubblico.
6.2.3. Contrariamente a quanto assume l’appellante, l’accertamento giurisdizionale coperto dal giudicato non concerne una o due soltanto delle strade consortili (vale a dire, la via Enrico Fermi, la via Ettore Maiorana ed il sovrappasso di collegamento tra le due vie, cui erano riferite le ordinanze comunali oggetto dei ricorsi proposti al Tar), in quanto la sentenza del T.a.r. Puglia, sede di Lecce, n. 818/04, così come quella del Consiglio di Stato n. 8058/2006 hanno finito per accertare l’uso e la tipologia dei collegamenti svolti dall’intera rete viaria consortile.
6.3. Parimenti infondata è l’ultima delle censure sopra sintetizzate, riferita ai punti della motivazione con i quali si sono ritenuti erronei i presupposti di diritto posti a fondamento dell’impugnato atto di diniego.
La sentenza è immune da vizi quanto alla decisione, pur se la motivazione (in particolare, il punto 3.5) necessita delle correzioni di cui appresso.
6.3.1. La decisione di accoglimento del ricorso -dati i presupposti di fatto di cui sopra - non può che essere diretta conseguenza di quanto affermato nel precedente di questo Consiglio di Stato, V, n. 8058/2006, secondo cui “l’ente proprietario, ai fini della circolazione, è il Comune di Brindisi”.
L’affermazione - riportata nella sentenza qui impugnata - è correlata all’interpretazione che il Consiglio di Stato, nel precedente in esame, ha inteso dare all’impianto normativo risultante dal codice della strada, senza in alcun modo coinvolgere i principi e le norme (artt. 822, comma 2, 823, 824 e 825 cod. ci v.) che regolano il demanio stradale comunale e la sua condizione giuridica.
Tenendo, infatti, distinte le due situazioni giuridiche, il richiamato precedente si è riferito ad un concetto di <<proprietà “per esigenze di carattere amministrativo” introdotto dal codice della strada, inteso come complesso di poteri pubblici e di obblighi, di polizia e di manutenzione, del manufatto stradale>>, rilevante ai sensi dell’art. 2 del codice della strada.
Siffatta conclusione va intesa in contrapposizione a quanto affermato dal Tribunale amministrativo regionale nella sentenza n. 818/04 - ivi impugnata - circa la sussistenza, nel caso di specie, di una “situazione giuridica corrispondente all’esercizio di una servitù”.
6.3.2. Ne consegue che la sentenza qui impugnata non merita condivisione laddove – al punto 3.5 della relativa motivazione – assume come corretta l’affermazione della sentenza n. 818/04 (sulla questione peraltro riformata dal giudice d’appello) della sussistenza di una servitù di uso pubblico, basata sul mero riconoscimento da parte del Comune di Brindisi che la via in questione è usata dalla collettività.
Ha ragione, infatti, il Comune appellante quando afferma che, non solo il diritto di proprietà, ma anche il diritto reale di servitù presuppone un titolo giuridicamente idoneo alla sua costituzione (ex art. 825 cod. civ.), tale non essendo una situazione di mero fatto.
In proposito, non si può che ribadire il principio di diritto, richiamato dall’appellante, per il quale “Affinché un'area privata venga a far parte del demanio stradale e assuma, quindi, la natura di strada pubblica, non basta ne' che vi si esplichi di fatto il transito del pubblico (con la sua concreta, effettiva e attuale destinazione al pubblico transito e la occupazione sine titolo dell'area da parte della pubblica amministrazione), né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, ne' l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell'amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta, ma è necessario che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.)idoneo a trasferire il dominio e che essa venga destinata, con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell'ente all'uso pubblico (inequivocabile è in tal senso l'inciso "se appartengono ... ai comuni" proprio dell'art. 824, primo comma, cod. civ.)” (così Cass. civ., sez. II, 25 gennaio 2000, n. 823, cui è conforme la giurisprudenza di legittimità successiva, fino, tra le altre, a Cass. civ., sez. II, 28 settembre 2010, n. 20405 e 2 febbraio 2017, n. 2795).
6.3.3. Per contro, però, la situazione di fatto (e non giuridica) corrispondente all’esercizio di una servitù di uso pubblico, ed in particolare la situazione di fatto accertata nel caso di specie, data dall’apertura al pubblico transito delle strade consortili e dal loro utilizzo indifferenziato da parte della collettività, nonché dal loro sviluppo in prossimità ed anzi in continuità col centro abitato, rende applicabile la disposizione di cui all’art. 2 del codice della strada, senza che rilevi che la proprietà della rete viaria continui ad essere in capo al Consorzio e che sulla medesima il Comune non possa vantare nemmeno il diritto reale di servitù di uso pubblico. Tutto ciò, in ragione del fatto che la classificazione, “a fini amministrativi”, ai sensi del citato art. 2 si basa sulle caratteristiche strutturali e funzionali in concreto rivestite dal plesso viario, con riferimento all’uso ed alla tipologia dei collegamenti svolti.
In sintesi, la situazione di fatto della rete viaria della zona industriale di Brindisi (per la quale, come accertato in via definitiva nel precedente del Consiglio di Stato, n. 8058/06 cit., “le strade in questione non possono essere classificate che come strade urbane, di scorrimento o di quartiere, interne al centro abitato”) è sufficiente all’affermazione dell’illegittimità del provvedimento di diniego impugnato, non essendo richiesto, nemmeno incidentalmente, l’accertamento della proprietà o del diritto di servitù di uso pubblico in capo al Comune di Brindisi.
6.3.4. Data la conclusione appena raggiunta, non risulta necessario acquisire la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 325 del 22 maggio/3 giugno 2009 (non prodotta in giudizio) – che, secondo quanto dedotto dalla difesa del Consorzio, conterrebbe l’accertamento della proprietà in capo al Comune di Brindisi di tutte le strade della zona industriale brindisina, ivi compresa la via E. Fermi.
7. L’appello va quindi respinto.
7.1. L’infondatezza dei motivi di appello rende superflua –in difetto di eccezione di improcedibilità per carenza di interesse da parte appellata – la verifica d’ufficio (anche ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.) circa la permanenza di siffatto interesse dopo la pubblicazione della determinazione del dirigente del servizio lavori pubblici della Regione Puglia del 27 settembre 2013, n.513, relativa all’approvazione del “Terzo Piano delle strade extraurbane. Pianificazione della rete stradale esistente. Modifica ed integrazione del 1° e 2° piano delle strade esterne al centro abitato” del Comune di Brindisi, pubblicata sul BUR della Regione Puglia n. 136 del 17 ottobre 2013.
7.2. Alla luce del comportamento processuale del Comune appellante, che non ha insistito nei motivi di appello né ha svolto attività difensiva dopo la proposizione dell’atto di gravame, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli, Presidente FF
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
 

 

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Giuseppina Luciana Barreca
Roberto Giovagnoli
 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Redditi di lavoro dipendente - Spese di trasporto in occasione di trasferte - Documentazione sostenimento diretto della spesa da parte del datore di lavoro - art. 51, comma 5, del TUIR - pdf

AGENZIA ENTRATE
Risposta n. 22 del 04/10/2018

Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Redditi di lavoro dipendente - Spese di trasporto in occasione di trasferte - Documentazione sostenimento diretto della spesa da parte del datore di lavoro - art. 51, comma 5, del TUIR - pdf

Trasporto di equidi per competizioni sportive o finalità ludiche

Ministero dell'Interno
Trasporto di equidi per competizioni sportive o finalità ludiche
(Circolare n. 300/A/7812/18/108/29 del 15 ottobre 2018)
ASAPS

venerdì 19 ottobre 2018

Rassegna 19 marzo 2018

Da oggi una nuova rassegna giornaliera (compatibilmente con gli impegni lavorativi e personali), in materia penale, civile e amministrativa
Le sentenze citate le trovate nel canale di telegram al seguente indirizzo:
https://t.me/joinchat/AAAAADyh8TwAplncC6XFIA

PENALE

VIOLENZA SESSUALE - Cassazione n. 47461_2018
Violenza sessuale per il notaio ultrasettantenne che fa avances e battute pesanti alle dipendenti.

DASPO - Cassazione n. 46982_2018
Sì alla misura se la polizia ha trovato nel furgone un numero di mazze tali da non poter essere ignorato da nessun passeggero.

DIRITTO DI CRITICA - Cassazione n. 47513_2018
Rientra nel diritto di critica sindacale l'affissione dello scritto in bacheca con il quale il sindacato di polizia denuncia il direttore per aver consentito la circolazione dell'alcol tra i detenuti.

REATI CONTRO LA PA - Cassazione n. 47509_2018
Falso per induzione convincere i pubblici ufficiali ad attestare l'idoneità agli esami di guida

ecc

Sicurezza: Fp Cgil, per Polizia Locale serve nuova legge e assunzioni

Oggi al Viminale incontro con Sibilia, implementare norme contratto

“Un nuovo impianto normativo che ridefinisca meglio le funzioni della Polizia Locale, un piano di assunzioni straordinario che garantisca almeno il cento per cento del turn over, passi avanti sulla implementazione della specifica sezione del contratto nazionale”. Sono le richieste avanzate oggi dalla Fp Cgil all’incontro presso il Ministero dell’Interno con il sottosegretario Carlo Sibilia specifico sulla Polizia Locale.

Un incontro, giudica la categoria dei servizi pubblici della Cgil, “alquanto interlocutorio, di ascolto delle parti, e nel quale abbiamo evidenziato come la Polizia Locale sia da sempre legata al territorio con una propria funzione di prossimità che rappresenta un valore peculiare e assoluto. Per questo è necessario che il lavoro degli operatori sia sorretto da un impianto normativo al passo con i tempi, con i compiti e le attività che sono ricadute su questo personale, in grado di chiarire doveri, garantire diritti e tutele e assicurare dignità e operatività.

“Occorre una legge – specifica la Fp Cgil – che, superando la legge 65/1986 che da allora regola la Polizia Locale, ne definisca le funzioni anche in relazione ai recenti provvedimenti, ultimo il decreto sicurezza, fissando in modo chiaro ruoli, competenze, prerogative, rapporti con le altre forze di polizia, accesso allo SDI e banche dati, riconoscimento della pensione privilegiata a seguito di gravi infortuni, riconoscimento dell’attività usurante e gravosa, un albo dei comandanti, la formazione obbligatoria prima dell’accesso al ruolo con aggiornamento permanente, le dotazioni dei corpi e la unificazione nei piccoli enti”.

Quanto all’occupazione, aggiunge la Funzione Pubblica Cgil, “la Polizia Locale è purtroppo caratterizzata per una diffusa carenza di dotazioni di personale e da una età media abbastanza alta per cui abbiamo rivendicato la ineludibile necessità che il Ministero si impegni per un piano di assunzioni straordinario che garantisca almeno il cento per cento del turn over consentendo l’immissione di giovani leve con un salutare cambio generazionale”.

Infine, sul contratto, “si è colta l’occasione per evidenziare come la importante strumentazione contrattuale conseguita con la sezione specifica della Polizia Locale nel Contratto delle Funzioni Locali abbia bisogno di essere ulteriormente rafforzata per dare le necessarie risposte al lavoro degli operatori, in particolare con la previsione che le risorse dell’art 208 del Codice della Strada vengano considerate al di fuori del tetto di cui al fondo del salario accessorio, liberando risorse disponibili per remunerare le attività peculiari della Polizia Locale”, conclude la Fp Cgil. 
 19 ottobre 2018 
 
FONTE: https://www.fpcgil.it/
Segnalazione di: Alfred 
 

giovedì 18 ottobre 2018

Norme antiterrorismo:Chi noleggia un autoveicolo senza conducente sarà segnalato al CED di cui alla 121/81)

DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113
Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. (18G00140) (GU n.231 del 4-10-2018 ) 

Art. 17 Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalita' di prevenzione del terrorismo 
 1. Per le finalita' di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel documento di identita' esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La comunicazione e' effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo
 2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria o dell'Autorita' di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalita' di prevenzione e repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal raffronto emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le finalita' di cui al comma l, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta all'ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti iniziative di controllo, anche ai fini di cui all'articolo 4, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
 3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste dal comma l, nonche' di conservazione dei dati. Il predetto decreto e' adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque emanato.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
AGGIORNAMENTO DEL 5/12/2018

D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (G.U. n. 231 del 4/10/2018). Art. 13 (Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica).

Dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale di cui all'art. 4, comma 1 del citato d.lgs n. 142/2015, non potrà consentire l'iscrizione anagrafica

mercoledì 17 ottobre 2018

ARTT.25 e 123 TULPS – Avviso alle Autorità


ARTT.25 e 123 TULPS – Avviso alle Autorità


Sempre maggiormente si verifica che nei comuni gli organizzatori di feste patronali e non, organizzano manifestazioni sportive senza scopo di lucro ed a scopo educativo, nonché cerimonie religiose, per es. processioni, omettendo di avvisare le Autorità competenti.
Ebbene sappiate che  è ancora un’ illecito penale. Vediamo insieme cosa dice la legge a proposito.

Art.25 Tulps:

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 51. 
Sono esclusi da tale obbligo, ai sensi del disposto di cui all’art. 27 del T.U.L.P.S. – gli accompagnamenti funebri ed il relativo viatico.
Il Questore può poi vietarne o consentirne lo svolgimento, mediante osservanza di determinate modalità per ragione di ordine pubblico o di igiene pubblica.
Pertanto, va ribadito che le manifestazioni religiose di cui all’art.25 del TULPS, non sono soggette ad autorizzazioni ma ad una semplice comunicazione preventiva, quindi la finalità del semplice avviso è dovuta solo al fatto di valutare la necessità di predisporre idonei servizi da parte delle Autorità di P.S. e di disporre di eventuali dinieghi.
Allo stesso modo non si deve attendere la risposta di quanto dato per avviso

DELLE CERIMONIE FUORI DEI TEMPLI E DELLE PROCESSIONI ECCLESIASTICHE E CIVILI
Art. 29 Reg.TULPS
L'avviso di cui è parola nell'art. 25 della Legge, deve esser dato nei modi prescritti dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere:
a) le generalità e la firma dei promotori;
b) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile;
c) l'indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a ciò destinati;
d) l'indicazione dell'itinerario della processione e della località in cui le funzioni si compiono.
L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la cerimonia o per la processione ecclesiastica o civile.

Art. 30
Insieme con l'avviso, può essere richiesto il consenso scritto dell'autorità competente, per percorrere vie o piazze pubbliche ovvero aree pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 31
Alle cerimonie, alle processioni religiose e civili e alle altre manifestazioni indicate nell'art. 25 della Legge, si applicano le disposizioni degli art. 21 a 28 del presente regolamento.

OMESSO AVVISO DI CUI ALL’ART.25 TULPS:

NORMA VIOLATA
SANZIONE

Art. 25 cc. 1 e 2 /r.d. 773/1931 TULPS

In qualità di soggetto promotore di una processione religiosa ovvero civile nelle pubbliche vie ovvero di funzione religiosa da svolgersi fuori del luogo di culto, ometteva di darne avviso al Questore del luogo almeno tre giorni prima.

Arresto fino a tre mesi ed ammenda
fino a € 51,00
Oblazione non ammessa
Sanzione accessoria: nessuna

Essendo il reato punito "con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a €. 51,00", per il disposto dell’art.52 del citato d.lgs n.274/2000, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da € 1.500,00 a € 5.000,00  o la pena della permanenza domiciliare da 20 giorni a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi.

 art.123 reg.es. TULPS :

Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.

L'autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'articolo 68 della legge e ne informa tempestivamente il Questore.

Pertanto, la Legge prevede che il preavviso debba essere dato almeno tre giorni prima della manifestazione.
E' preferibile che gli organizzatori, appena hanno la sicurezza circa la data del suo svolgimento, mandino la comunicazione, anche per gli eventuali servizi di competenza da parte delle Forze dell'Ordine.

Omesso avviso per manifestazione sportiva a carattere educativo.

NORMA VIOLATA
SANZIONE

Art.123 Reg.Es. Tulps e art.221/2 Tulps

Per aver omesso di dare avviso all’Autorità locale di P.S. almeno 3 giorni prima di manifestazione sportiva a carattere educativo senza finalità di lucro o di speculazione.

Arresto fino a due mesi
o ammenda fino a €.103,00
(oblabile ex art.162 bis c.p.)

Si riporta un modello di avviso.

 




Sig. QUESTORE DI ________________________

Sig. SINDACO del comune di________________

e, p.c.

Polizia Municipale -  di ______________________

Stazione Carabinieri di ______________________


OGGETTO:    AVVISO:

                        o Art. 18 T.U.L.P.S.
                      o Art. 25 T.U.L.P.S.
                        o Art. 123 Reg. T.U.L.P.S.

INIZIATIVA: ______________________________________________________________

Il/la sottoscritt_____________________________nato il ______________ a___________
Residente in______________________________________________________________
C.F./P.IVA _______________________________________________________________
Tel: ____________________CELL._______________________E-MAIL______________

in qualità di:     o legale rappresentante;
                          o incaricato responsabile della manifestazione   dell’ ASSOCIAZIONE
                            – COMITATO – DITTA – PARTITO;
                        o altro:______________________________________________________

A V V I S A

che il giorno___________________ dalle ore _________alle ore__________, verrà effettuata una:

o  riunione di persone;
o  cerimonia religiosa fuori dei templi;
o  processione ecclesiastica o civile;
o  manifestazione sportiva on carattere educativo

che interesserà le seguenti vie:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Si allega programma dell’evento.

______________________,li___________________
 FIRMA

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N.B. Allegare documento d’identità in fotocopia.