Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. (18G00140) (GU n.231 del 4-10-2018 )
Art. 17 Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalita' di prevenzione del terrorismo
1. Per le finalita' di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di
cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19
dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto
effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel
documento di identita' esibito dal soggetto che richiede il noleggio
di un autoveicolo, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. La comunicazione e' effettuata contestualmente
alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo
anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo.
2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei
dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati,
concernenti provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria o dell'Autorita'
di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle
vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalita' di prevenzione e
repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal raffronto emergano
situazioni potenzialmente rilevanti per le finalita' di cui al comma
l, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta
all'ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti
iniziative di controllo, anche ai fini di cui all'articolo 4, primo
comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un
periodo di tempo non superiore a sette giorni. Con decreto del
Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le modalita' tecniche dei collegamenti attraverso i quali
sono effettuate le comunicazioni previste dal comma l, nonche' di
conservazione dei dati. Il predetto decreto e' adottato, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il
proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i
quali il decreto puo' essere comunque emanato.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
AGGIORNAMENTO DEL 5/12/2018
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
AGGIORNAMENTO DEL 5/12/2018