Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Assistenza e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 08/07/2016
Circolare n. 127
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Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
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OGGETTO:
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art.
25, commi 4 e 6-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni nella legge n. 114 dell’ 11 agosto 2014. Semplificazioni
per i soggetti con disabilità grave: proroga degli effetti del verbale
rivedibile fino al completamento dell’iter di revisione ai fini dei
permessi e congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in caso di
disabilità grave. Istruzioni operative.
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SOMMARIO:
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L’articolo 25 del decreto legge n.
90/2014, ai commi 4 e 6, introduce alcune novità finalizzate a
semplificare gli adempimenti sanitari ed amministrativi per i soggetti
invalidi civili o con disabilità grave. In particolare:
- il comma 6 bis prevede la proroga degli effetti del verbale
rivedibile oltre il termine di scadenza apposto, in modo da consentire
la fruizione anche dei benefici a tutela della disabilità grave nelle
more della definizione dell’iter sanitario di revisione;
- il comma 4, lett. a), del citato art. 25, dimezza i termini per
il rilascio della certificazione provvisoria di cui all’art. 2, comma 2,
del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27
ottobre 1993, n. 423 (tali termini infatti sono portati da 90 a 45
giorni).
Premessa.
- Richiamo alle disposizioni di cui
all’art. 25, comma 6-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.
Effetti sugli istituti a tutela della disabilità.
- Effetti sui provvedimenti di autorizzazione alla fruizione dei permessi ex art. 33 commi 3 e 6 della legge 104/92. 2.1. Verbale
con esito di conferma dello stato di disabilità in situazione di
gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso (art.33
comma 6 della legge 104/92).2.2. Verbale con esito di
conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità della
persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 della legge
104/92.2.3. Verbale con esito di mancata
conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità del
lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso o della persona
assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 e 6 della legge
104/92)
2.4. Assenza a visita di revisione del disabile grave.
- Effetti sui benefici per i quali è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione.
- Istruzioni per il pagamento diretto.
- Art. 25, comma 4: riduzione dei
termini da 90 45 giorni per la richiesta della certificazione
provvisoria di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto
1993, n. 324.
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PREMESSA
Come noto, i lavoratori dipendenti con
disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed i lavoratori dipendenti che prestano
assistenza ai loro familiari con disabilità grave, in presenza di
determinate condizioni di legge, possono beneficiare di:
- permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 5 febbraio 1992 n.104;
- prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
- riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di
cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del
d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);
- congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.
Con l’articolo 25, commi 4, lett. a), e 6
bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 114 dell’ 11 agosto 2014, sono state
introdotte alcune novità finalizzate a semplificare gli adempimenti
sanitari ed amministrativi per i soggetti invalidi civili o con
disabilità grave.
In particolare:
- il comma 6 bis dell’art. 25 prevede la
proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine stabilito
per la revisione, in modo da consentire la fruizione dei richiamati
benefici nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione;
- il comma 4, lett. a), del citato art.
25, dimezza i termini per il rilascio della certificazione provvisoria
di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324,
convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423 (tali termini infatti
sono portati da 90 a 45 giorni).
Con circolare n. 10 del 23 gennaio 2015 e
con i successivi messaggi n. 715 del 30 gennaio 2015, n. 2002 del 19
marzo 2015, n. 3483 del 22 maggio 2015 e n. 3600 del 27 maggio 2015 sono
state fornite istruzioni in materia di invalidità civile per
l’applicazione delle semplificazioni in argomento.
Con messaggio n. 1964 del 18 marzo 2015,
inoltre, sono state fornite le prime istruzioni relative ai verbali di
invalidità civile, cecità, sordità, handicap, disabilità con previsione
di revisione a far data dal 19 agosto 2014 e non ancora effettuata.
Tenuto conto dei menzionati atti e delle
indicazioni operative in essi contenute con la presente circolare si
forniscono ulteriori istruzioni in merito alle disposizioni richiamate
con particolare riguardo alla gestione dei benefici spettanti ai
lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave, sia in qualità di
soggetti disabili gravi sia in qualità di soggetti che prestano
assistenza a disabili gravi.
1. Richiamo alle disposizioni di
cui all’art. 25, comma 6-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.
Effetti sugli istituti a tutela della disabilità.
Come noto, i verbali relativi
all’accertamento della disabilità in situazione di gravità possono
essere oggetto di revisione nell’ambito di una successiva visita da
parte della Commissione di cui all’art. 4 legge n. 104/92 citata.
Prima dell’intervento della novella in
esame, il lavoratore, già autorizzato dall’Istituto alla fruizione dei
benefici correlati alla disabilità grave accertata col verbale soggetto a
revisione, non poteva continuare a fruirne nel periodo compreso tra la
data di scadenza del verbale stesso e il completamento del iter
sanitario di revisione.
Solo all’esito del nuovo accertamento sanitario era possibile presentare eventualmente una nuova domanda.
L’art. 25, comma 6 bis, del decreto
legge n. 90/2014 si inserisce in tale contesto e introduce elementi di
semplificazione dell'iter sanitario-amministrativo, disponendo
testualmente che: “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali
visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e
le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista
rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di
benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La
convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la
rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS)”.
In attuazione di questa disposizione, i
lavoratori titolari dei benefici correlati alla disabilità grave in base
a verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014, giorno
di entrata in vigore della norma in esame, possono continuare a fruire
delle stesse prestazioni anche nelle more dell’iter sanitario di
revisione.
Si precisa che non è necessario
presentare una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire
dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 104/92 nel periodo
compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il
completamento dell’ iter sanitario di revisione.
Il lavoratore è tenuto, invece, a
presentare una nuova domanda di autorizzazione per poter fruire, nel
periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il
completamento dell’ iter sanitario di revisione, dei seguenti benefici:
- prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
- riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di
cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del
d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);
- congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.
Ciò in quanto si tratta di prestazioni richieste al bisogno per periodi determinati di tempo.
Si forniscono di seguito le istruzioni
operative relative alla gestione delle autorizzazioni alla fruizione dei
permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 104/92 a suo tempo
rilasciate in base a verbali rivedibili a far data dal 19 agosto 2014.
2. Effetti sui provvedimenti di autorizzazione alla fruizione dei permessi ex art. 33 commi 3 e 6 della legge 104/92
Come già evidenziato, il lavoratore
titolare dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 104/92 in base
a un verbale sottoposto a revisione alla data del 19 agosto 2014,
benché sia decorsa la data di scadenza riportata su tale verbale, può
continuare a fruire dei predetti permessi già autorizzati dall’Istituto
nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione fino al
compimento dell’iter sanitario di revisione, senza necessità di
presentare a tali fini una nuova domanda di autorizzazione.
Ne deriva che il datore di lavoro potrà
continuare a porre a conguaglio le somme anticipate per le suddette
prestazioni oltre la data di scadenza riportata nel provvedimento di
autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile e
fino al compimento dell’iter sanitario di revisione.
La documentabilità, da parte del
lavoratore, della validità del verbale nelle more dell’effettuazione
della visita di revisione, è garantita dall’attestazione che può
essere fornita dalle Strutture territoriali su richiesta dell’avente
diritto. Si richiamano al riguardo le istruzioni già fornite con
messaggio n.1964 del 18/3/2015 .
A partire dalla data di pubblicazione
della presente circolare, le autorizzazioni rilasciate dall’Istituto
sulla base di un verbale soggetto a revisione non riporteranno più una
data di scadenza, ma indicheranno espressamente che l’efficacia del
provvedimento avrà validità fino alla conclusione dell’iter sanitario di
revisione.
All’esito, poi, della convocazione a
visita del disabile potranno verificarsi le seguenti circostanze che
produrranno effetti diversi sui benefici in godimento.
Gli effetti saranno tempestivamente comunicati dall’Istituto al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro.
2.1. Verbale con esito di conferma
dello stato di disabilità in situazione di gravità del lavoratore che
fruisce dei benefici per se stesso (art.33 comma 6 della legge 104/92)
Nel caso in cui la visita di revisione
si concluda con un verbale di conferma dello stato di disabilità grave,
il titolare dei permessi e il datore di lavoro riceveranno dalla
Struttura territoriale una lettera di comunicazione tramite la quale
saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione, a
suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile.
Quanto sopra senza necessità da parte del lavoratore disabile di presentare una nuova domanda.
Si evidenzia al riguardo che,
nell’ipotesi in cui anche l’esito del nuovo accertamento sia soggetto a
revisione, il provvedimento di conferma avrà efficacia fino alla
conclusione dell’iter sanitario della prevista revisione.
Resta fermo l’obbligo di comunicare
tempestivamente all’Istituto e al datore di lavoro ogni variazione delle
situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo
presentata.
Il lavoratore sarà, invece, tenuto a
presentare una nuova domanda qualora presti attività lavorativa alle
dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello indicato nella
domanda a suo tempo presentata, oppure sia variata la modalità di
articolazione della prestazione lavorativa (da full time a part time o
viceversa).
2.2 Verbale con esito di conferma
dello stato di disabilità in situazione di gravità della persona
assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 della legge 104/92)
Nell’ipotesi in cui la visita di
revisione si concluda con un verbale di conferma dello stato di
disabilità grave la Struttura territoriale invierà al titolare dei
permessi, al disabile e al datore di lavoro, una lettera di
comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del
provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al
verbale rivedibile.
Quanto sopra senza necessità da parte del lavoratore di presentare una nuova domanda di autorizzazione.
Si evidenzia al riguardo che,
nell’ipotesi in cui anche l’esito del nuovo accertamento sia soggetto a
revisione, il provvedimento di conferma avrà efficacia fino alla
conclusione dell’iter sanitario della prevista revisione.
Resta fermo l’ obbligo di comunicare
tempestivamente all’Istituto e al datore di lavoro, ogni variazione
delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda già
autorizzata.
Si fa presente, ad ogni buon conto, che
il richiedente è tenuto a presentare una nuova domanda qualora presti
attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da
quello indicato nella domanda a suo tempo presentata, oppure sia variata
la modalità di articolazione della prestazione lavorativa (da full time
a part time o viceversa) oppure qualora intenda modificare la tipologia
di permesso richiesta (es. prolungamento del congedo parentale in luogo
dei giorni di permesso).
2.3 Verbale con esito di mancata
conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità del
lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso o della persona
assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 e 6 della legge
104/92)
Nel caso in cui la visita di revisione
si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità
grave, il lavoratore, il disabile e il datore di lavoro riceveranno
dalla Struttura territoriale una lettera tramite la quale sarà
comunicata la cessazione degli effetti del provvedimento di
autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile,
con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo
verbale.
2.4. Assenza a visita di revisione del disabile grave
In caso di assenza a visita di revisione
del disabile grave, in base all’esito della spedizione postale della
convocazione, saranno posti in essere i seguenti adempimenti:
a) Nell’ipotesi
di assenza a visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato
il buon esito della comunicazione postale (respinta al mittente,
avvenuta consegna/ricevuta di ritorno, compiuta giacenza), la
struttura Territoriale, tramite raccomandata A/R, informerà il disabile,
il lavoratore e il datore di lavoro che, in caso di mancata
presentazione di giustificazione per l’ assenza a visita entro 60 giorni
dalla ricezione della comunicazione ovvero nell’ipotesi in cui la
giustificazione presentata non sia valutata adeguata, rispettivamente,
dal responsabile dell’Unità operativa medico legale o dal direttore di
sede (o loro delegati), si procederà all’eliminazione della posizione
amministrativa del disabile e conseguentemente, alla cessazione degli
effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal
giorno successivo alla data dell’assenza alla visita di revisione.
Sarà, quindi, inviata la lettera di comunicazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.
Qualora , invece, il disabile, al fine
di giustificare la propria assenza a visita, presenti motivazioni di
carattere sanitario o amministrativo, valutate adeguate rispettivamente
dal responsabile dell’Unità operativa medico legale o dal direttore di
sede (o loro delegati), questi ultimi potranno darne comunicazione
all’U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.
All’esito della nuova convocazione a visita potranno verificarsi le seguenti circostanze:
- all’esito dell’accertamento sanitario non è confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità:
in questo caso si procederà alla cessazione degli effetti
dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno
successivo alla data di quest’ultimo accertamento, con conseguente invio
della lettera di comunicazione al disabile, al lavoratore e al datore
di lavoro.
- all’esito dell’accertamento è confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità: in
tale ipotesi la Struttura territoriale invierà al titolare dei
permessi, al disabile e al datore di lavoro una lettera di comunicazione
tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di
autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con
decorrenza dal giorno successivo alla data di fine concessione
riportata nel precedente provvedimento.
- il disabile non si presenta all’accertamento sanitario:
in questo caso si procederà alla cessazione degli effetti
dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno
successivo alla data di dell’assenza alla prima visita di revisione, con
conseguente invio della lettera di comunicazione al disabile, al
lavoratore e al datore di lavoro.
b)
In caso di mancanza di esito postale oppure di esito postale di
“sconosciuto all’indirizzo”, “trasferito”, “indirizzo insufficiente”,
le strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i necessari
controlli per verificare l’esattezza dell’indirizzo e individuare
eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l’anagrafe comunale),
dandone comunicazione all’U.O. medico legale al fine di consentire una
seconda convocazione.
Gli esiti della nuova convocazione dovranno essere gestiti secondo le istruzioni già fornite ai paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.
Nel caso in cui, invece, all’esito dei
controlli sia confermata l’esattezza dell’indirizzo, si procederà
analogamente ai casi di assenza a visita del disabile nei cui
confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale
(punto a).
3. Effetti sui benefici per i quali è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione
Come già evidenziato nel paragrafo 1, il
lavoratore, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale
rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione, potrà
presentare una nuova domanda di autorizzazione per fruire dei seguenti
benefici:
- prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
- riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di
cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del
d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);
- congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.
In tale caso la Struttura territoriale,
verificata la sussistenza dei requisiti di legge, invierà al lavoratore e
al datore di lavoro una lettera di autorizzazione, con la precisazione
che il titolare dei permessi sarà tenuto alla restituzione delle
prestazioni che a conclusione dell’iter sanitario di revisione
risultassero indebite.
Si precisa, infatti, che nel caso in cui
la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma
dello stato di disabilità grave, saranno recuperate le prestazione
eventualmente erogate dal giorno successivo alla data di definizione del
nuovo verbale, con conseguente invio delle lettere di cessazione al
disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.
Resta fermo l’obbligo di comunicare
tempestivamente all’Istituto e al datore di lavoro ogni variazione delle
situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo
presentata.
Per quanto riguarda il caso di assenza a visita di revisione del disabile grave per
il quale sia in corso la fruizione da parte del lavoratore dei benefici
in argomento, la struttura territoriale, verificato l’esito della
spedizione postale della convocazione, porrà in essere i seguenti
adempimenti.
a)
nell’ipotesi di assenza a visita del disabile nei cui confronti sia
stato accertato il buon esito della comunicazione postale (respinta al
mittente, avvenuta consegna/ricevuta di ritorno, compiuta giacenza),
la struttura Territoriale, tramite raccomandata A/R, informerà il
disabile, il lavoratore il datore di lavoro che in caso di mancata
presentazione di giustificazione per l’assenza a visita entro 60 giorni
dalla ricezione della comunicazione ovvero nell’ipotesi in cui la
giustificazione presentata non sia valutata adeguata, rispettivamente,
dal responsabile dell’Unità operativa medico legale o dal direttore di
sede (o loro delegati), si procederà all’eliminazione della posizione
amministrativa del disabile e conseguentemente, al recupero delle
prestazioni eventualmente erogate dal giorno successivo alla data
dell’assenza alla visita di revisione.
Sarà, quindi, inviata la lettera di cessazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.
Qualora, invece, il disabile, al fine di
giustificare la propria assenza a visita, presenti motivazioni di
carattere sanitario o amministrativo, valutate adeguate rispettivamente
dal responsabile dell’Unità operativa medico legale o dal direttore di
sede (o loro delegati), questi ultimi potranno darne comunicazione
all’U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.
All’esito della nuova convocazione a visita potranno verificarsi le seguenti circostanze:
- all’esito dell’accertamento sanitario non è confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità:
in questo caso si procederà al recupero delle prestazioni eventualmente
erogate dal giorno successivo alla data di quest’ultimo accertamento,
con conseguente invio della lettera di cessazione al disabile, al
lavoratore e al datore di lavoro.
- all’esito dell’accertamento è confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità: restano fermi gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato.
- il disabile non si presenta all’accertamento sanitario:
in questo caso si procederà al recupero delle prestazioni eventualmente
erogate dal giorno successivo alla data dell’assenza alla prima visita
di revisione, con conseguente invio della lettera di cessazione al
disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.
b) In
caso di mancanza di esito postale oppure di esito postale di
“sconosciuto all’indirizzo”, “trasferito”, “indirizzo insufficiente”,
le strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i necessari
controlli per verificare l’esattezza dell’indirizzo e individuare
eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l’anagrafe comunale),
dandone comunicazione all’U.O. medico legale al fine di consentire una
seconda convocazione.
Nel caso in cui tale visita si concluda
con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave,
saranno recuperate le prestazione eventualmente erogate dal giorno
successivo alla data di definizione del nuovo verbale con conseguente
invio della lettera di cessazione al disabile, al lavoratore e al datore
di lavoro.
Nel caso in cui, invece, all’esito dei
controlli sia confermata l’esattezza dell’indirizzo, si procederà
analogamente ai casi di assenza a visita del disabile nei cui confronti
sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale (punto a).
Resta fermo che il lavoratore potrà
presentare nuove domande di autorizzazione ai benefici in argomento fino
alla conclusione dell’iter sanitario di revisione.
4. Istruzioni per il pagamento diretto.
I lavoratori per i quali l’Istituto
provvede al pagamento diretto dei benefici di cui agli articoli 33,
legge 104/92 e 33 e 42 d.lgs. 151/2001 in base a verbali soggetti a
revisione a far data dal 19 agosto 2014, possono fruire delle suddette
prestazioni (compresi i permessi ex art. 33 commi 3 e 6 della legge
104/92) nelle more dell’iter sanitario di revisione soltanto a seguito
della presentazione di una nuova domanda.
Ciò in quanto, trattandosi
prevalentemente di lavoratori agricoli e di lavoratori dello
spettacolo con contratto a termine, le prestazioni in argomento sono
richieste per periodi delimitati di tempo.
La Struttura territoriale competente provvederà al pagamento diretto dei suddetti benefici secondo le modalità già in uso.
Resta fermo che il titolare dei permessi
sarà tenuto alla restituzione delle prestazioni che a conclusione
dell’iter sanitario di revisione risultassero eventualmente indebite.
5. Art. 25, comma 4: riduzione dei termini da 90 a 45 giorni per la richiesta della certificazione provvisoria di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324.
Con la novella apportata dall’art. 25,
comma 4, del decreto citato, per riconoscere in via provvisoria le
prestazioni erogate ai sensi degli artt. 21 e 33 della legge 104/92,
art. 33 e art. 42 del d.lgs. 151/2001 i termini previsti dall’art. 2,
comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono ridotti a 45.
Prima della riforma introdotta dal
decreto legge n. 90/2014 citato, il cittadino che aveva richiesto
l’accertamento dello stato di disabilità in situazione di gravità da
almeno 90 giorni, senza che la Commissione di cui all'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 si pronunciasse, poteva richiedere un
accertamento effettuato in via provvisoria dal medico specialista nella
patologia denunciata efficace fino all’accertamento definitivo da parte
della Commissione (paragrafo 5 della circolare 29 aprile 2008, n. 53).
Pertanto, a seguito della riforma in
argomento, gli accertamenti sono effettuati in via provvisoria decorsi
quarantacinque giorni (e non più novanta) da medici specialisti nelle
patologie denunciate, in servizio presso l'azienda sanitaria locale da
cui il disabile è assistito. Rimane invariata la disposizione secondo
cui l'accertamento provvisorio sopra descritto produce effetto fino
all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione ed
il rilascio della dichiarazione liberatoria da parte del lavoratore con
la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a
procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite.
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Il Direttore Generale |
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Cioffi |