domenica 31 luglio 2016

Il personale turnista che ha fruito dei permessi brevi, di cui all’art.20 del CCNL del 6.7.1995, per il tempo successivamente lavorato al fine di recuperare il suddetto permesso ha sempre diritto all’indennità dell’art.22, comma 3, del CCNL del 14.9.2000? Oppure ne ha diritto solo se il recupero avviene entro l’orario dei turni previsti?

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Il personale turnista che ha fruito dei permessi brevi, di cui all’art.20 del CCNL del 6.7.1995, per il tempo successivamente lavorato al fine di recuperare il suddetto permesso ha sempre diritto all’indennità dell’art.22, comma 3, del CCNL del 14.9.2000? Oppure ne ha diritto solo se il recupero avviene entro l’orario dei turni previsti?

Ad avviso della scrivente Agenzia, su di un piano generale ed astratto, non vi è un’incompatibilità assoluta tra organizzazione del lavoro per turni e fruizione da parte del lavoratore turnista di permessi brevi a recupero, di cui all’art.20 del CCNL del 6.7.1995.

Ma indubbiamente non possono non evidenziarsi le ricadute organizzative di una tale situazione, tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche tipiche dell’organizzazione del lavoro per turni.

Infatti, questa ha lo scopo di assicurare la continuità dell’erogazione del servizio in una determinata fascia oraria (di almeno 10 ore) attraverso la effettiva rotazione ciclica dei lavoratori, in ciascuna delle articolazioni orarie prestabilite (antimeridiane, pomeridiane ed eventualmente serali), sul medesimo posto di lavoro, in base alle esigenze organizzative dell’ente.

Ad esempio, un lavoratore rende la sua prestazione lavorativa in un determinato posto di lavoro dalle 7.30 alle 13,30 ed è sostituto da un altro lavoratore per prestazioni che abbracciano il diverso arco temporale che va dalle 13,30 alle 19,30.

Appare evidente che se il primo lavoratore si avvale di tre ore di permesso breve, secondo la disciplina contrattuale, incominciando la prestazione alle 10, 30 anziché alle 7,30 come stabilito per il suo turno, il servizio non è comunque reso per tre ore, in conflitto con la finalità del turno che, come si è detto, è quella di garantire la continuità del servizio.

Analogo effetto interruttivo si determinerebbe nel caso in cui il lavoratore preso in considerazione, avvalendosi di tre ore di permesso breve, anticipasse l’uscita alle 10,30 (rispetto alla prevista cessazione della prestazione alle ore 13,30).

Rispetto a tale contesto, nessun rilievo sembra comunque acquisire la circostanza che sempre lo stesso lavoratore ipotizzato successivamente, recuperi, secondo le regole generali, le ore di permesso fruite in flessibilità (in entrata o in uscita).

Infatti, come sopra evidenziato il lavoratore rende la sua prestazione in due articolazioni orarie aventi una precisa durata: dalle 7,30 alle 13,30 e dalle ore 13,30 alle 19,30.

Conseguentemente, l’eventuale recupero del dipendente finirebbe per collocarsi sempre e necessariamente al di fuori delle fasce della turnazione.

Così ad esempio, ove il dipendente ipotizzato restasse a recuperare nel giorno successivo le tre ore di permesso fruite, al termine della sua prestazione antimeridiana (dalle 7,30 alle 13,30), si troverebbe a lavorare nella seconda articolazione prevista nella turnazione (quella pomeridiana) in cui è prevista la presenza di un diverso lavoratore.

Tale prestazione, quindi, non potrebbe considerarsi comunque come turno.

Ciò comporterebbe che, nonostante il recupero orario, al lavoratore per le tre ore di permesso fruite non potrebbe essere corrisposta l’indennità di turno in quanto:

a) non avendo reso la prestazione per le tre ore a causa del permesso, viene meno il presupposto stesso per l’erogazione dell’indennità; in base all’art.22, comma 6, del CCNL del 14.9.2000, l’indennità di turno può essere corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno;

b) a seguito del recupero, il lavoratore avrà pure reso una maggiore prestazione lavorativa, corrispondente alle ore di permesso fruite, ma, come si è già detto, essa finisce per collocarsi necessariamente al di fuori dell’articolazione oraria prevista per lo stesso nell’ambito del turno e, quindi, non può essere considerata come rientrante nel regime della turnazione.

ARAN

sabato 30 luglio 2016

Accertamento violazione artt. 80, 193 e 180 (comma 8), C.d.S. - Presentata interrogazione a risposta in Commissione

Camera dei Deputati – 5-09106 Interrogazioni a risposta in Commissione presentata dall’On. Spessotto (M5S) ed altri il 7 Luglio 2016.

SPESSOTTO, DE LORENZIS, LIUZZI, PAOLO NICOLÒ ROMANO, NICOLA BIANCHI, CARINELLI e DELL'ORCO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (cosiddetto «decreto Liberalizzazioni»), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha previsto la progressiva de-materializzazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione R.C.A., e la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, al fine di contrastare la contraffazione di tali contrassegni; a decorrere dal 18 ottobre 2015, è quindi cessato l'obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione, recante il numero della targa e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza, che l'impresa di assicurazione consegnava all'assicurato unitamente al certificato di assicurazione, certificato che invece i conducenti dei veicoli devono continuare a portare con sé, per esibirli in sede di controllo;

con successivo decreto interministeriale, sono state definite le modalità di tale processo di de-materializzazione, fissandone la conclusione nel termine massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, adottato con decreto 9 agosto 2013 e pubblicato nella, Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2013;

in particolare, il regolamento ha previsto che, entro i termini dettati dal successivo articolo 4, comma 1, lettera e), la corrispondenza dei dati relativi al veicolo con l'esistenza e la validità della copertura assicurativa obbligatoria, fossero verificati anche mediante il ricorso all'utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

dalla lettura del combinato disposto dell'articolo 1, comma 597, della legge di stabilità n. 208 del 2015 – che ha aggiunto all'elenco delle violazioni che possono essere accertate con apparecchiature di rilevamento omologate o approvate anche la revisione obbligatoria dei veicoli, la violazione dell'obbligo dell'assicurazione dei veicoli e le violazioni della massa complessiva dei veicoli e dei rimorchi – e dell'articolo 201, comma 1, quater del codice della strada, si evince come la legittimità dell'utilizzo dei dispositivi automatici per le violazioni sopra richiamate sia condizionato all'esito positivo della procedura di omologazione o di approvazione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità con il richiamato articolo 45, comma 6, del codice della strada;

il processo di de-materializzazione avrebbe dovuto articolarsi secondo alcune fasi che prevedevano, in particolare, la definizione e l'operabilità della struttura informatica del database costituente la banca dati, il trasferimento massivo alla banca dati, da parte direzione generale per la motorizzazione, delle informazioni contenute negli archivi istituiti presso l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania), la definizione e l'operabilità delle connessioni informatiche, nonché dei sistemi di accesso e trasmissione via web delle informazioni necessarie all'aggiornamento del database, da parte delle imprese di assicurazione;

inoltre, nel termine di diciotto mesi dalla entrata in vigore del regolamento in oggetto, la direzione generale per la motorizzazione doveva definire e rendere operativa la predisposizione della banca dati per garantire la possibilità di collegamento con i dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada previsti dalle vigenti disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 285 del 1992, fatta salva l'eventuale adozione di un decreto interministeriale di definizione delle caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza;

stando a quanto previsto dal regolamento recante norme per la progressiva de-materializzazione dei contrassegni di assicurazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dello sviluppo economico avrebbero altresì dovuto rendere noto, attraverso comunicazione fornita sui rispettivi siti web, lo stato di realizzazione del processo di de-materializzazione, e delle relative fasi di sperimentazione;

l'accertamento della violazione degli obblighi assicurativi delle polizze di responsabilità civile (RC) auto avviene attualmente attraverso il ricorso a un sistema di rilevazione denominato «Targa System» che effettua un controllo incrociato tra i database delle forze dell'ordine, dei Ministeri e dell'Agenzia delle entrate; tale sistema risulta però attualmente operativo solo su consultazione dei pubblici ufficiali, ad esempio nel corso di un posto di blocco, mentre non è ancora possibile il controllo automatico della copertura assicurativa delle vetture in circolazione, attraverso l'utilizzo delle telecamere già in uso per i dispositivi di autovelox, Tutor, Telepass e telecamere Ztl, in assenza della norma atta a omologare detti dispositivi anche per il controllo della RC auto;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha di recente emanato un parere (prot. 3311 del 3 giugno 2016) a firma del direttore generale ingegnere Dondolini dal quale si evince chiaramente che i controlli automatici, svolti delle forze di polizia stradale, per rilevare l'omessa revisione periodica del veicolo la mancata copertura assicurativa non sono attualmente omologati per dette rilevazioni in automatico, nonostante le previsioni di legge contenute nel decreto-legge liberalizzazioni;

il codice della strada prevede infatti la necessaria omologazione di dispositivi o apparecchiature per l'accertamento delle violazioni in assenza degli organi di polizia stradale, ovvero la loro approvazione per il funzionamento in modo completamente automatico;

per quanto di conoscenza degli interroganti, allo stato attuale non risulta approvato, ovvero omologato, alcun dispositivo funzionate in modalità automatica per l'accertamento della omessa revisione del veicolo circolante;

si rileva inoltre una presunta contraddizione in termini tra le diverse procedure di omologazione o approvazione dei dispositivi automatici in questione, previste dall'articolo 45, comma 6, del codice della strada – che rimanda al regolamento di esecuzione – e la disposizione normativa di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012 convertito dalla legge n. 27 del 2012, che prevede una diversa procedura rispetto alla disciplina della materia a carattere generale dettata dal codice della strada;

inoltre, come conseguenza logica, non appare neppure regolare l'adozione della procedura adottata ai sensi dell'articolo 180 del codice della strada, che al comma 8 prevede: «Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti», in quanto, proprio per l'assenza di dispositivi automatici approvati come sopra accennato è possibile accertare la violazione di cui all'articolo 80 comma 14, solo ed esclusivamente attuando la procedura di accertamento con contestazione immediata, procedura questa necessaria per poi, a seconda delle situazioni, applicare l’iter dell'articolo 180, comma 8, sopracitato –:

se, alla luce dei rilievi esposti in premessa, i Ministri interrogati possano rendere noti i motivi dell'attuale mancata omologazione ed approvazione di qualsiasi dispositivo funzionante in modalità automatica per l'accertamento della omessa revisione dei veicoli circolanti e altresì chiarire quale sia la corretta procedura di omologazione e approvazione dei dispositivi automatici da utilizzarsi per il rilevamento delle violazioni di cui all'articolo 193 del codice della strada;

quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare alla luce delle osservazioni formulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel parere prot. 3311 del 3 giugno 2016 per sanare la presunta irregolarità della procedura adottata ai sensi dell'articolo 180, comma 8, del codice della strada, relativamente all'accertamento con contestazione immediata. (5-09106)

 http://www.camera.it





Non invocabile il "cumulo giuridico" previsto dalla 689/81

L''istituto della "continuazione" ex artt 8 ed 8 bis della legge 689 del 1981 non può trovare applicazione nel caso di specie, trattandosi di plurime condotte materiali ed estranee all'ambito sanzionatorio delle infrazioni amministrative in materia di previ-denza ed assistenza"

E' quanto sancito dalle Sez. UNITE CIVILE, con Ordinanza n.15669 del 28/07/2016,che riprende quanto già sancito dalla Cass Sez L n.12974 del 2008:

"In tema di sanzioni amministrativeamministrative, la norma di cui all'art. 8 della legge n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento alla (diversa) ipotesi di concorso materiale - di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni -, senza che possa, ancora, ritenersi applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa detta ta dall'art. 81 del cod. pen. in tema di continuazione tra reati, sia perché il citato art. 8 della legge 689/81 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (con conseguente evidenza dell'intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza morfologica tra reato penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano "tout court" estese alla materia degli illeciti amministrativi"

giovedì 28 luglio 2016

Permessi e congedi in caso di disabilità grave


Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Assistenza e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 08/07/2016
Circolare n. 127
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
art. 25, commi 4 e 6-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n. 114 dell’ 11 agosto 2014. Semplificazioni per i soggetti con disabilità grave: proroga degli effetti del verbale rivedibile fino al completamento dell’iter di revisione ai fini dei permessi e congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave. Istruzioni operative.
SOMMARIO:

L’articolo 25 del decreto legge  n. 90/2014, ai commi 4 e 6, introduce  alcune novità finalizzate a semplificare gli adempimenti sanitari ed amministrativi per i soggetti invalidi civili o con disabilità grave. In particolare:
  • il comma 6 bis prevede la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine di scadenza apposto, in modo da consentire la fruizione anche dei benefici a tutela della disabilità grave nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione;
  • il comma 4, lett. a), del citato art. 25, dimezza i termini per il rilascio della certificazione provvisoria di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge  27 ottobre 1993, n. 423  (tali termini infatti sono portati da 90 a 45 giorni).

 Premessa.
  1. Richiamo alle disposizioni di cui all’art. 25, comma 6-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Effetti sugli istituti a tutela della disabilità.
  2. Effetti sui provvedimenti di autorizzazione alla fruizione dei permessi ex art. 33   commi 3 e 6 della legge 104/92. 2.1. Verbale con esito di conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso (art.33 comma 6 della legge 104/92).2.2. Verbale con esito di conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 della legge 104/92.2.3. Verbale con esito di mancata conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso o della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 e 6 della legge 104/92)
    2.4.  Assenza a visita di revisione del disabile grave.
  3. Effetti sui benefici per i quali è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione.
  4. Istruzioni per il pagamento diretto.
  5. Art. 25, comma 4: riduzione dei termini da 90  45 giorni per la richiesta della certificazione provvisoria di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324.
PREMESSA

Come noto, i lavoratori dipendenti con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed i lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave, in presenza di determinate condizioni di legge, possono beneficiare di:
  • permessi ex art. 33, commi  3 e 6 della legge 5 febbraio 1992 n.104;
  • prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
  • riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);
  • congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.
Con l’articolo 25, commi 4, lett. a), e 6 bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 dell’ 11 agosto 2014, sono state introdotte alcune novità finalizzate a semplificare gli adempimenti sanitari ed amministrativi per i soggetti invalidi civili o con disabilità grave.
In particolare:

- il comma 6 bis dell’art. 25 prevede la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine stabilito per la revisione, in modo da consentire la fruizione dei richiamati benefici nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione;
- il comma 4, lett. a), del citato art. 25, dimezza i termini per il rilascio della certificazione provvisoria di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge  27 ottobre 1993, n. 423  (tali termini infatti sono portati da 90 a 45 giorni).

Con circolare n. 10 del 23 gennaio 2015 e con i successivi messaggi n. 715 del 30 gennaio 2015, n. 2002 del 19 marzo 2015, n. 3483 del 22 maggio 2015 e n. 3600 del 27 maggio 2015 sono state fornite istruzioni in materia di invalidità civile per l’applicazione delle semplificazioni in argomento.
Con messaggio n. 1964 del 18 marzo 2015, inoltre, sono state fornite le prime istruzioni relative ai verbali di invalidità civile, cecità,  sordità, handicap, disabilità con previsione di revisione a far data dal 19 agosto 2014 e non ancora effettuata.
Tenuto conto dei menzionati atti e delle indicazioni operative in essi contenute con la presente circolare si forniscono ulteriori istruzioni in merito alle disposizioni richiamate con particolare riguardo alla gestione dei benefici spettanti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave, sia in qualità di soggetti disabili gravi sia in qualità di soggetti che prestano assistenza a disabili gravi.


1. Richiamo alle disposizioni di cui all’art. 25, comma 6-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Effetti sugli istituti a tutela della disabilità.


Come noto, i verbali relativi all’accertamento della disabilità in situazione di gravità possono essere oggetto di revisione nell’ambito di una successiva visita da parte della Commissione di cui all’art. 4 legge n. 104/92 citata.
Prima dell’intervento della novella in esame, il lavoratore, già autorizzato  dall’Istituto alla fruizione dei benefici correlati alla disabilità grave accertata col verbale soggetto a revisione, non poteva continuare a fruirne nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale stesso e il completamento del iter sanitario di revisione.
Solo all’esito del nuovo accertamento sanitario era possibile presentare eventualmente una nuova domanda.
L’art. 25, comma 6 bis, del decreto legge n. 90/2014 si inserisce in tale contesto e introduce elementi di semplificazione dell'iter sanitario-amministrativo, disponendo testualmente che: “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”.
In attuazione di questa disposizione, i lavoratori titolari dei benefici correlati alla disabilità grave in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014, giorno di entrata in vigore della norma in esame, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni anche nelle more dell’iter sanitario di revisione.

Si precisa che non è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 104/92 nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione.
Il lavoratore è tenuto, invece, a presentare una nuova domanda di autorizzazione per poter fruire, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione, dei seguenti benefici:

  • prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
  • riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);
  • congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.

Ciò in quanto si tratta di prestazioni richieste al bisogno per periodi determinati di tempo.

Si forniscono di seguito le istruzioni operative relative alla gestione delle autorizzazioni alla fruizione dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 104/92 a suo tempo rilasciate in base a verbali rivedibili a far data dal 19 agosto 2014.


2.       Effetti sui provvedimenti di autorizzazione alla fruizione dei permessi ex art. 33 commi 3 e 6 della legge 104/92


Come già evidenziato, il lavoratore titolare dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 104/92 in base a un verbale sottoposto a revisione alla data del 19 agosto 2014, benché sia decorsa la data di scadenza riportata su tale verbale, può continuare a fruire dei predetti permessi già autorizzati dall’Istituto nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione fino al compimento dell’iter sanitario di revisione, senza necessità di presentare a tali fini una nuova domanda di autorizzazione.

Ne deriva che il datore di lavoro potrà continuare a porre a conguaglio le somme anticipate per le suddette prestazioni oltre la data di scadenza riportata nel provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile e fino al compimento dell’iter sanitario di revisione.

La documentabilità, da parte del lavoratore, della validità del verbale nelle more dell’effettuazione della visita di revisione, è garantita dall’attestazione   che può essere fornita dalle Strutture territoriali su richiesta dell’avente diritto. Si richiamano al riguardo le istruzioni già fornite con messaggio n.1964 del 18/3/2015 .
A partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, le autorizzazioni rilasciate dall’Istituto sulla base di un verbale soggetto a revisione non riporteranno più una data di scadenza, ma indicheranno espressamente che l’efficacia del provvedimento avrà validità fino alla conclusione dell’iter sanitario di revisione.

All’esito, poi, della convocazione a visita del disabile potranno verificarsi le seguenti circostanze che produrranno effetti diversi sui benefici in godimento.
Gli effetti saranno tempestivamente comunicati dall’Istituto al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro.


2.1. Verbale con esito di conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso (art.33 comma 6 della legge 104/92)


Nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di conferma dello stato di disabilità grave, il titolare dei permessi e il datore di lavoro riceveranno dalla Struttura territoriale una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile.
Quanto sopra senza necessità da parte del lavoratore disabile di presentare una nuova domanda.
Si evidenzia al riguardo che, nell’ipotesi in cui anche l’esito del nuovo accertamento sia soggetto a revisione, il provvedimento di conferma avrà efficacia fino alla conclusione dell’iter sanitario della prevista revisione.
Resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Istituto e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata.
Il lavoratore sarà, invece, tenuto a presentare una nuova domanda qualora presti attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda a suo tempo presentata, oppure sia variata la modalità di articolazione della prestazione lavorativa (da full time a part time o viceversa).

2.2 Verbale con esito di conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 della legge 104/92)

Nell’ipotesi in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di conferma dello stato di disabilità grave la Struttura territoriale invierà al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro, una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile.
Quanto sopra senza necessità da parte del lavoratore di presentare una nuova domanda di autorizzazione.
Si evidenzia al riguardo che, nell’ipotesi in cui anche l’esito del nuovo accertamento sia soggetto a revisione, il provvedimento di conferma avrà efficacia fino alla conclusione dell’iter sanitario della prevista revisione.
Resta fermo l’ obbligo di comunicare tempestivamente all’Istituto e al datore di lavoro, ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda già autorizzata.
Si fa presente, ad ogni buon conto, che il richiedente è tenuto a presentare una nuova domanda qualora presti attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda a suo tempo presentata, oppure sia variata la modalità di articolazione della prestazione lavorativa (da full time a part time o viceversa) oppure qualora intenda modificare la tipologia di permesso richiesta (es. prolungamento del congedo parentale in luogo dei giorni di permesso).

2.3 Verbale con esito di mancata conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso o della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 e 6 della legge 104/92)

Nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave, il lavoratore, il disabile e il datore di lavoro riceveranno dalla Struttura territoriale una lettera tramite la quale sarà comunicata la cessazione degli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale.

2.4.  Assenza a visita di revisione del disabile grave

In caso di assenza a visita di revisione del disabile grave, in base all’esito della spedizione postale della convocazione, saranno posti in essere i seguenti adempimenti:

a)          Nell’ipotesi di assenza a visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale (respinta al mittente, avvenuta consegna/ricevuta di ritorno, compiuta giacenza), la struttura Territoriale, tramite raccomandata A/R, informerà il disabile, il lavoratore e il datore di lavoro che, in caso di mancata presentazione di giustificazione per l’ assenza a visita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione ovvero nell’ipotesi in cui la giustificazione presentata non sia valutata adeguata, rispettivamente, dal responsabile dell’Unità operativa medico legale o dal direttore di sede (o loro delegati), si procederà all’eliminazione della posizione amministrativa del disabile e conseguentemente, alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data dell’assenza alla visita di revisione.
Sarà, quindi, inviata la lettera di comunicazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.

Qualora , invece, il disabile, al fine di giustificare la propria assenza a visita, presenti motivazioni di carattere sanitario o amministrativo, valutate adeguate rispettivamente dal responsabile dell’Unità operativa medico legale o dal direttore di sede (o loro delegati), questi ultimi potranno darne comunicazione all’U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.

All’esito della nuova convocazione a visita potranno verificarsi le seguenti circostanze:

  • all’esito dell’accertamento sanitario non è confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità: in questo caso si procederà alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data di quest’ultimo accertamento, con conseguente invio della lettera di comunicazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.

  • all’esito dell’accertamento è confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità: in tale ipotesi la Struttura territoriale invierà al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di fine concessione riportata nel precedente provvedimento.

  • il disabile non si presenta all’accertamento sanitario: in questo caso si procederà  alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data di dell’assenza alla prima visita di revisione, con conseguente invio della lettera di comunicazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.

b) In caso di mancanza di esito postale oppure di esito postale di “sconosciuto all’indirizzo”, “trasferito”, “indirizzo insufficiente”, le strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i necessari controlli per verificare l’esattezza dell’indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l’anagrafe comunale), dandone comunicazione all’U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.
Gli esiti della nuova convocazione dovranno essere gestiti secondo le istruzioni già fornite ai paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

Nel caso in cui, invece, all’esito dei controlli sia confermata l’esattezza dell’indirizzo, si procederà analogamente ai casi di  assenza  a visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale (punto a).


3. Effetti sui benefici per i quali è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione


Come già evidenziato nel paragrafo 1, il lavoratore, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione, potrà presentare  una nuova domanda di autorizzazione per fruire dei seguenti benefici:
  • prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
  • riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);
  • congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.
In tale caso la Struttura territoriale, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, invierà al lavoratore e al datore di lavoro una lettera di autorizzazione, con la precisazione che  il titolare dei permessi sarà  tenuto alla restituzione delle prestazioni che a conclusione dell’iter sanitario di revisione risultassero indebite.
Si precisa, infatti, che nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave, saranno recuperate le prestazione eventualmente erogate dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale, con conseguente invio delle lettere di cessazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.
Resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Istituto e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata.

Per quanto riguarda il caso di assenza a visita di revisione del disabile grave per il quale sia in corso la fruizione da parte del lavoratore dei benefici in argomento, la struttura territoriale, verificato l’esito della spedizione postale della convocazione, porrà in essere i seguenti adempimenti.

a) nell’ipotesi di assenza a visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale (respinta al mittente, avvenuta consegna/ricevuta di ritorno, compiuta giacenza), la struttura Territoriale, tramite raccomandata A/R, informerà il disabile, il lavoratore il datore di lavoro che in caso di mancata presentazione di giustificazione per l’assenza a visita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione ovvero nell’ipotesi in cui la giustificazione presentata non sia valutata adeguata, rispettivamente, dal responsabile dell’Unità operativa medico legale o dal direttore di sede (o loro delegati), si procederà all’eliminazione della posizione amministrativa del disabile e conseguentemente, al recupero delle prestazioni eventualmente erogate dal giorno successivo alla data dell’assenza alla visita di revisione.
Sarà, quindi, inviata la lettera di cessazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.

Qualora, invece, il disabile, al fine di giustificare la propria assenza a visita, presenti motivazioni di carattere sanitario o amministrativo, valutate adeguate rispettivamente dal responsabile dell’Unità operativa medico legale o dal direttore di sede (o loro delegati), questi ultimi potranno darne comunicazione all’U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.

All’esito della nuova convocazione a visita potranno verificarsi le seguenti circostanze:

  • all’esito dell’accertamento sanitario non è confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità: in questo caso si procederà al recupero delle prestazioni eventualmente erogate dal giorno successivo alla data di quest’ultimo accertamento, con conseguente invio della lettera di cessazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.

  • all’esito dell’accertamento è confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità: restano fermi gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato.

  • il disabile non si presenta all’accertamento sanitario: in questo caso si procederà al recupero delle prestazioni eventualmente erogate dal giorno successivo alla data dell’assenza alla prima visita di revisione, con conseguente invio della lettera di cessazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.

b)   In caso di mancanza di esito postale oppure di esito postale di “sconosciuto all’indirizzo”, “trasferito”, “indirizzo insufficiente”, le strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i necessari controlli per verificare l’esattezza dell’indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l’anagrafe comunale), dandone comunicazione all’U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.

Nel caso in cui tale visita si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave, saranno recuperate le prestazione eventualmente erogate dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale con conseguente invio della lettera di cessazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.

Nel caso in cui, invece, all’esito dei controlli sia confermata l’esattezza dell’indirizzo, si procederà analogamente ai casi di assenza a visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale (punto a).

Resta fermo che il lavoratore potrà presentare nuove domande di autorizzazione ai benefici in argomento fino alla conclusione dell’iter sanitario di revisione.


4. Istruzioni per il pagamento diretto.

I lavoratori per i quali l’Istituto provvede al pagamento diretto dei benefici di cui agli  articoli 33, legge 104/92 e 33 e 42 d.lgs. 151/2001 in base a verbali soggetti a revisione a far data dal 19 agosto 2014, possono fruire delle  suddette prestazioni (compresi i permessi ex art. 33 commi 3 e 6 della legge 104/92) nelle more dell’iter sanitario di revisione soltanto a seguito della presentazione di una nuova domanda.
Ciò in quanto, trattandosi prevalentemente di lavoratori agricoli e di lavoratori   dello spettacolo con contratto a termine, le prestazioni in argomento sono richieste per periodi delimitati di tempo.
La Struttura territoriale competente provvederà al pagamento diretto dei suddetti benefici secondo le modalità già in uso.

Resta fermo che il titolare dei permessi sarà tenuto alla restituzione delle prestazioni che a conclusione dell’iter sanitario di revisione risultassero eventualmente indebite.

5. Art. 25, comma 4: riduzione dei termini da 90 a 45 giorni per la richiesta della certificazione provvisoria di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324.

Con la novella apportata dall’art. 25, comma 4, del decreto citato, per riconoscere in via provvisoria le prestazioni erogate ai sensi degli artt. 21 e 33 della legge 104/92, art. 33 e art. 42 del d.lgs. 151/2001 i termini previsti dall’art. 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono ridotti a 45.
Prima della riforma introdotta dal decreto legge n. 90/2014 citato, il cittadino che aveva richiesto l’accertamento dello stato di disabilità in situazione di gravità da almeno 90 giorni, senza che la Commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si pronunciasse, poteva richiedere un accertamento effettuato in via provvisoria dal medico specialista nella patologia denunciata efficace fino all’accertamento definitivo da parte della Commissione (paragrafo 5 della circolare 29 aprile 2008, n. 53).
Pertanto, a seguito della riforma in argomento, gli accertamenti sono effettuati in via provvisoria decorsi quarantacinque giorni (e non più novanta) da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l'azienda sanitaria locale da cui il disabile è assistito. Rimane invariata la disposizione secondo cui l'accertamento provvisorio sopra descritto produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione ed il rilascio della dichiarazione liberatoria da parte del lavoratore con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite.

Il Direttore Generale
Cioffi

Albo Pretorio, la Funzione Pubblica bacchetta i Comuni

ATTI AMMINISTRATIVI: Albo Pretorio, la Funzione Pubblica bacchetta i Comuni: il caso Augusta.
Una nota dalla Presidenza del Consiglio - dipartimento della funzione pubblica, inviata al Segretario Comunale, bacchetta il Comune di Augusta relativamente all’albo pretorio: l’albo del Comune è privo di autenticità del documento, conformità all’originale, inalterabilità e sottoscrizione con firma digitale.
L’albo online del Comune è una raccolta di copie informatiche di documenti analogici (per intenderci scansioni non sempre corrette e leggibili) in contrapposizione a quello previsto dalla legge, e cioè che la pubblicazione sia autentica, integra ed immodificabile, cosa che può farsi solo attraverso l’apposizione della firma digitale del responsabile
Secondo la Funzione Pubblica si evidenzia che per gli atti per il quale è obbligatoria la pubblicazione, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, i dati devono essere inseriti sul web in formato non modificabile da terzi e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale da parte del Responsabile che ha generato la pubblicazione del documento o del responsabile del procedimento che ha generato l’atto.
“Il legislatore è stato esplicito circa la necessità –secondo il consigliere comunale di Augusta– di sottoscrizione digitale dei documenti pubblicati per dare pieno valore legale agli stessi, per evitare brutte sorprese e per rispettare il principio di trasparenza mi auguro che chi di competenza ponga immediato rimedio, al problema delle mancate risposte entro i termini di legge già denunciate dal sottoscritto si aggiunge anche questo fatto e la trasparenza e chi la deve fare rispettare nel Comune di Augusta continuano ad avere macchie sempre più evidenti”.
L’albo pretorio (detto talvolta anche albo municipale se presso un comune italiano) indica, in Italia un apposito spazio presso il quale le pubbliche amministrazioni italiane affiggono per legge notizie ed avvisi di interesse pubblico per la collettività.
Dal punto di vista materiale, consiste generalmente in una tavola o vetrina esistente presso ogni ente pubblico, solitamente collocata presso la porta della casa comunale o in un luogo pubblico.
La legge del 18.06.2009 n. 69, all’art 32 ha disposto che: «a far data dal 01.01.2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati».
Viene tuttavia garantita l’efficacia legale della pubblicazione a mezzo degli spazi e forme tradizionali dell’Albo pretorio sino al 31.12.2010: infatti il comma 5 dello stesso art. 32 statuisce invece che a decorrere dal 01.01.2011 che le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, di fatto riconoscendo tale caratteristica solo alle affissioni online.
Nell’albo pretorio vengono pubblicate le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge (ad esempio il "Testo Unico delle leggi sugli ordinamenti locali” all’articolo 6 prevede che lo statuto comunale o provinciale entri in vigore trascorsi 30 giorni dall’affissione nell’albo pretorio) o di apposito regolamento dell’amministrazione. Vengono inoltre esposti all’albo pretorio gli atti destinati a singoli cittadini quando i destinatari risultano irreperibili al momento della consegna.
Ogni tipologia di documento deve essere consultabile pubblicamente e liberamente, per un numero di giorni considerato congruo, cioè sufficiente perché i cittadini vengano a conoscenza della decisione, dell’evento ecc. La pubblicazione ha ordinariamente durata pari a gg. 15, qualora non sia indicata dalla legge o da un regolamento ovvero dal soggetto richiedente la pubblicazione una durata specifica e diversa.
La legge stabilisce per alcune tipologie di atto il periodo di affissione (con i termini di “affissione” e “defissione” va inteso l’inserimento e la rimozione di un documento nell’albo pretorio) (commento tratto da e link a www.lentepubblica.it - nota 18.03.2016 n. 14705 di prot.).
 
 Fonte: http://www.ptpl.altervista.org/

Come cercare un argomento nel blog

"Polizia Locale Blog" è un grosso contenitore on line che l'autore utilizza per se e per altri per gli aggiornamenti professionali. Al momento, vi sono presenti quasi 5.000 post. Nella pagina principale, in alto a destra, vi è presente il tasto cerca,  mentre nel menu' a scomparsa che trovasi nella parte destra della pagina sono presenti le "ETICHETTE" che non sono altro che  delle sezioni per argomento. La struttura del blog vuole somigliare, un pochino, a quella dell'oramai defunta "banca dati" del Ministero dell'Interno (pers.mininterno.it),  molto cara all'autore del blog e conservata gelosamente,  che molti di voi,  forse,  ricorderanno ancora con nostalgia.
Mario Serio

Dopo 60 giorni la SCIA si annulla solo in autotutela - sent. 26/7/2016

Il Comune ha violato le garanzie previste dall’art. 19, comma 4, legge n. 241 del 1990 che in presenza di una s.c.i.a. illegittima, consente certamente all’Amministrazione di intervenire anche oltre il termine perentorio di 60 giorni (30 giorni in materia edilizia) previsto dal comma 3, ma solo alle condizioni – e seguendo il procedimento – cui la legge subordina l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi e, quindi, tenendo conto, oltre che degli eventuali profili di illegittimità dell’attività assentita per effetto della s.c.i.a. ormai perfezionatasi, dell’affidamento ingeneratosi in capo al privato per effetto del decorso del tempo, e, comunque, esternando le ragioni di interesse pubblico a sostegno del provvedimento repressivo.


La d.i.a./s.c.i.a., una volta decorsi i termini per l’esercizio del potere inibitorio-repressivo, costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace (sotto tale profilo equiparabile quoad effectum al rilascio del provvedimento espresso), che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela decisoria nel rispetto delle prescrizioni recate dall’art. 19, comma 4, della legge n. 241/1990. Pertanto, scaduto il termine perentorio previsto dalla legge per verificare la sussistenza dei relativi presupposti, deve considerarsi illegittima l’adozione di un provvedimento repressivo/ripristinatorio o di autotutela adottato senza le garanzie e i presupposti richiesti dall’art. 21 nonies l. n. 241/1990 per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio (cfr., in questi termini, Cons. Stato, sez. VI, 22 settembre 2014, n. 4780; T.A.R. Lazio – Roma, 8 gennaio 2015, n. 192; T. A. R. Veneto, Sez. III, 10 settembre 2015, n. 958).

http://buff.ly/2acPrUy 
di Simone Chiarelli

Arrivano i "drug screen" salivari per la Polizia municipale di Palermo

La Polizia municipale di Palermo sta per dotarsi di drug screen salivari, lettori cromatografici in grado di rilevare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

Il lotto prevede tre lettori portatili, seicento drug screen salivari, forniti in diversi scaglioni, e sessanta kit di custodia per la raccolta del materiale analizzato.

Gli agenti dotati di lettori, avranno così la possibilità di compiere in strada in pochi minuti dei test salivari, grazie al dispositivo portatile che è dotato di software per la gestione integrata dei dati, lettura cromatografica a fluorescenza e lettura QR code.

Inoltre, sarà possibile gestire l’elaborazione dei dati, utilizzando connettività wifi, bluetooth, usb per pc portatili e la stampa delle certificazioni mediante la stampante portatile da cintura.

I “drug screen salivari” saranno dati in dotazione alla sezione di Infortunistica stradale ed al servizio di polizia stradale per i controlli previsti dall’art. 187 del codice della strada, nei casi di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.

Questa nuova dotazione si aggiunge ai tre etilometri utilizzati dalla sezione di infortunistica stradale per rilevare il tasso alcolemico del conducente in caso di incidenti stradali provocati da guida in stato di ebbrezza.

Nel primo semestre del 2016 sono stati accertati diciannove gli incidenti provocati da conducenti con tasso alcolemico elevato, mentre nel 2015 sono stati cinquantadue i casi provocati da conducenti sotto l’effetto di alcool. 
 http://www.rosalio.it

TESTO COORDINATO DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Si trasmette a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 164 del 15 luglio 2016, inerente la rettifica al nuovo Codice appalti, D.lgs 50/2016, la quale apporta una lunga serie di correzioni formali, il testo del codice degli appalti coordinato con l'avviso di rettifica. Le correzioni riguardano refusi e sistemazioni ortografiche dovute probabilmente alla fretta con cui è stato pubblicato il Codice per rispettare la scadenza del 18 aprile fissata dall'Unione Europea. Come correzione sostanziale si segnala solo quella relativa alla soglia sotto cui è possibile l'affidamento diretto, la precedente versione del testo prevedeva che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo, supporto dell'attività del Rup potessero essere affidati in via diretta per importi pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, la nuova versione prevede invece l'affidamento diretto di tali incarichi solo per importi inferiori a 40.000 euro, pertanto, gli incarichi di importo pari a 40.000 non possono essere più affidati per via fiduciaria, ma occorre passare per la fase di invito ad almeno 5 professionisti a presentare il preventivo. Analogamente, con la modifica introdotta all'art. 157, per importi inferiori a 100.000 euro (e maggiori o uguali a 40.000 euro) è possibile la procedura semplificata con invito a 5 professionisti a presentare i preventivi, mentre per importi pari a 100.000 euro (o superiori) è necessario ricorrere a procedura aperta o ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61.

TESTO COORDINATO NUOVO CODICE APPALTI
http://www.logospa.it

Madia incontra i sindacati. Si apre confronto su contratto e testo unico

26 Luglio 2016

Il ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione Marianna Madia ha oggi incontrato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Al centro del confronto il rinnovo del contratto del pubblico impiego e gli aspetti del Testo Unico che impattano sulla contrattazione. Il ministro ha proposto ai sindacati l’avvio di un confronto tecnico in sede Aran su reclutamento, valutazione e contratto per raccogliere suggerimenti e idee.
E’ l’inizio di un percorso che dovrebbe portare in autunno, dopo la conclusione del confronto tecnico a metà settembre, alla messa a punto dell’atto di indirizzo per il rinnovo del contratto e in febbraio all'approvazione del testo unico sul pubblico impiego, come previsto dalla legge delega di riforma della pubblica amministrazione.

Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

Spese a beneficio di dipendenti o amministratori: non sono spese di rappresentanza

Le spese per necrologi o per l’acquisto di fiori non possono essere legittimamente considerate di rappresentanza nei casi in cui siano effettuate in favore di dipendenti o amministratori per la perdita di una persona cara.

Tali voci di spesa non solo non possono annoverarsi tra quelle di rappresentanza ma non devono gravare sul bilancio comunale, in quanto non inerenti alle finalità dell’ente locale.

Questo quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, con la deliberazione n. 200 depositata il 19 luglio 2016, nell’ambito del controllo-monitoraggio del prospetto delle spese di rappresentanza sostenute da un comune.

Nel caso di specie il regolamento dell’ente aveva individuato con finalità di rappresentanza i necrologi e i fiori nei confronti di parenti di dipendenti e amministratori comunali in occasione di lutto.

Come osservato dai magistrati contabili, la nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola pubblica amministrazione verso l’esterno.

Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all’ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all’esterno in modo confacente ai propri fini pubblici.

Tali spese, dunque, devono essere:
- strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell’ente medesimo;
- dirette a finanziare manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l’attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell’attività amministrativa. L’attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento;
- congrue e sobrie rispetto alle finalità per le quali sono sostenute, all’evento eventualmente organizzato ed ai valori di mercato, alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell’ente locale che le sostiene.

Rilevata l’illegittimità delle spese sostenute, i magistrati contabili hanno invitato l’amministrazione a valutare in autotutela la legittimità del proprio regolamento.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 200 -16
 
Tratto da: Self-Enti locali

Basilicata, del. n. 33 – Strisce blu: sanzione nel caso di ticket scaduto

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di prevedere, nell’approvando regolamento comunale, un meccanismo sanzionatorio per gli utenti delle aree pubbliche di parcheggio che, pur avendo pagato anticipatamente la tariffa per un determinato arco temporale, alla scadenza dello stesso omettano di rinnovare il ticket.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 33/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 luglio, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto, richiamando l’intervento di natura interpretativa reso dal Tribunale di Treviso con la sentenza n. 1069 del 14 aprile 2016.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Basilicata del. n. 33 -16
TRATTO DA: SELF-ENTILOCALI

sabato 23 luglio 2016

Gruppi "Colleghi di Polizia Locale"

Sono passati quasi due anni (11 agosto 2014), da quando abbiamo aperto le chat whatsapp "Colleghi di Polizia Locale". Inizialmente il gruppo, anche per limitazioni imposte dal social, non permetteva di superare il numero di 100 partecipanti, ragion per cui, abbiamo deciso con i miei collaboratori, di aprire un secondo gruppo e man mano ... un terzo gruppo (cd. gruppo "cazzeggio").

A distanza di quasi due anni, devo dire che il gruppo ha affrontato quasi tutte le tematiche che attanagliano la Polizia Locale Italiana. Come dice qualcuno:"un corso di aggiornamento 0-24 aperto tuttto l'anno". Qualcuno è entrato e uscito dal gruppo e qualcun'altro è voluto rientrare dopo essere uscito liberamente.La porta è sempre stata aperta a tutti i colleghi.

Personalmente mi sento gratificato di tutto il lavoro che abbiamo fatto e non spetta certamente a me fare il bilancio di questi due anni. Quello che so è che molti colleghi hanno avuto modo di conoscersi al di fuori della chat e grazie alla chat.


Pertanto, lascio ad altri di esprimere IN ASSOLUTA LIBERTA' cio' che realmente pensano.

LA COSA CERTA CHE I GRUPPI SONO ANCORA UNA REALTA' E QUESTO NESSUNO LO PUO' NEGARE

Il gruppo, ha anche aderito (con un piccolissimo contributo) , alla lodevole iniziativa di ANNA BERTACCINI e di altri colleghi per la raccolta fondi in favore di un'altra collega a cui avervano bruciato l'auto, ma era il minimo che potessimo fare.

Tante altre cose ci sarebbero da dire ma chi è già presente nelle chat, da tanto tempo, ha avuto modo di farsi la Sua libera ed incondizionata opinione personale.

Ringrazio TUTTI i colleghi senza esclusione, ed in particolare Fabrizio Gratelli che è quello che più di tutti mi ha accompagnato in questo progetto.

Colgo l'occasione anche per "abbracciare" tutti i colleghi del gruppo TELEGRAM, un gruppo nuovo, ma con uno spiccato spirito collaborativo da parte di tutti.

il vs. collega
Mario Serio

Violazioni CDS: opposizione avverso verbale - La legittimazione all'impugnazione del verbale di contestazione di infrazione al codice della strada spetta al proprietario dell'autovettura e non ad altri

Corte di cassazione - Sez. SECONDA CIVILE, Sentenza n.13651 del 05/07/2016, udienza del 05/02/2016, Presidente PETITTI STEFANO Relatore ORICCHIO ANTONIO


SENTENZA sul ricorso 27707-2011 proposto da: BARRANCA GIOVANNI LUCA BRRGNN71E26I452F, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO URRU, TIZIANA BARRANCA; - ricorrente - contro 2016 COMUNE DI CODRONGIANOS in persona del Sindaco pro 284 tempore; - intimato - avverso la sentenza n. 1473/2010 della CORTE D'APPELLO , di SASSARI, depositata il 23/09/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubb]ica udienza del 05/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO in FATTO Con sentenza n. 989/2008 il Giudice di Pace di Sassari, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal resistente Comune di Codrongianos, dichiarava inammissibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso proposto da Barranca Giovanni avverso il verbale n. 000436/X/06 del detto Comune, con cui veniva contestata la violazione dell'arti 42, co. 8 C.d.S. (accertata a mezzo di rilevatore Traffic Speedphot, di cui in atti) alla società farmaceutica MerK Shaip & Dohme (Italia) S.p.a. intestataria dell'autovettura con cui veniva consumata la contestata violazione, autovettura solo utilizzata dal ricorrente quale informatore farmaceutico. Avverso la suddetta decisione del Giudice di prime cure interponeva appello il Barranca. Resisteva al gravame l'appellato Comune Il Tribunale di Sassari, in funzione di Giudice di appello, con sentenza n. 1473/2010, rigettava la proposta impugnazione con condanna dell' appellante alle spese del giudizio. Per la cassazione della suddetta sentenza di appello ricorre il Barranca con atto affidato a due ordini di motivi. Non ha svolto attività difensiva l'intimato Comune. 3 RITENUTO in DIRITTO 1.- Con il primo motivo del ricorso si deduce la nullità della sentenza gravata e di tutto il relativo procedimento per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.. Nella sostanza parte ricorrente lamenta che l'impugnata sentenza avrebbe omesso di pronunziarsi su alcuni vizi denunziati, limitandosi a richiamare le argomentazioni della sentenza del Giudice di primo grado. Il motivo è infondato. Non vi è stata, in effetti, nessuna omessa pronunzia del Giudice di appello : quest'ultimo, una volta provveduto ad esaminare la preliminare e dirimente questione della eccepita carenza di legittimazione attiva dell'odierno ricorrente, non poteva procedere —ritenuta la detta carenza- alla delibazione delle domande pure avanzate dall'appellante carente di legittimazione. D'altra parte è noto il principio per cui la legittimazione all'impugnazione del verbale di contestazione di infrazione al codice della strada spetta al proprietario dell'autovettura e non ad altri. Peraltro, al fine di giungere motivamente alla decisione oggi gravata, ben poteva —come in ipotesi- il Giudice di appello 4 provvedere richiamando le argomentazioni analogamente già sostenute nella sentenza di primo grado. Il motivo va, dunque, respinto. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ancora, la nullità della sentenza gravata e del relativo procedimento per errores in iudicando de modo procedendi in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. per essere stato erroneamente richiamato, al fine di sostenere l'affermato difetto di legittimazione attiva, un precedente di questa Corte riferito (secondo il ricorrente) ad altra fattispecie. Il precedente di cui in epigrafe è quello costituito da una decsione di questa Corte citata dal primo giudice, ripresa nella sentenza oggi gravata ed addotto a causa del vizio di cui al motivo qui in esame dal ricorrente. La decisione è la n. 325/2007 (relativa alla legittimazione attiva del destinatario dell'oridnanza-ingiunzione ex L. 689/1981). Orbene la sentenza impugnata innanzi a questa Corte non si fonda —unicamente- sulla detta citata decisione (e, quindi, il motivo sarebbe -in ogni caso- incongruo ed infondato). Inoltre la gravata decisione svolge, aderendo al citato precedente, una congrua argomentazione motiva tesa a affermare la correttezza del decisum del primo giudice e a ribadire che è esclusivamente l'ingiunto (e, nella specie, il proprietario dell'autovettura) a rivestire la qualifica che attribuisce la legittimazione ali' impugnazione. Peraltro appare di non facile intelligibilità l'ulteriore doglianza di parte ricorrente quanto al preteso "mancato riferimento ad una prova di trascrizione del relativo contratto". Il motivo va, perciò, rigettato. 3.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 5 febbraio 2016.







venerdì 22 luglio 2016

Esami integrativi orali per estensione E

Circolare prot. 15908  del 13 luglio 2016

OGGETTO: Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di categoria BE da parte di candidati che hanno conseguito la categoria B sostenendo la prova di teoria anteriormente al 1 dicembre 2013 o per il conseguimento delle categorie C1E, CE, D1E, DE da parte di candidati che hanno conseguito rispettivamente le categorie C1, C, D1, D sostenendo la prova di teoria anteriormente al 2 marzo 2015

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 dicembre 2012 prevede l’unificazione dei programmi delle prove di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie B e BE.

Di conseguenza, tenuto conto anche delle successive disposizioni amministrative emanate da questa Direzione, l’esame di teoria per il conseguimento della categoria B sostenuto posteriormente al 1 dicembre 2013 è valido anche per successivo conseguimento della categoria BE.

Parimenti, in forza del decreto ministeriale 8 gennaio 2013 e delle successive disposizioni amministrative, di questa Direzione, l’esame di teoria per il conseguimento delle categorie C1, C, D1 e D, sostenuto a partire dal 2 marzo 2015, è valido anche per il successivo conseguimento rispettivamente delle categorie C1E, CE, D1E e DE.

Ad oggi, dunque, chi ha conseguito la patente di categoria B sostenendo l’esame di teoria anteriormente al 1 dicembre 2013, ovvero chi ha conseguito le categorie C1, C, D1 e D sostenendo l’esame di teoria anteriormente al 2 marzo 2015, per conseguire rispettivamente le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE, deve sostenere un esame di teoria orale su un numero ristretto di argomenti quali: limiti di traino, organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio, stabilità e tenuta di strada del complesso dei veicoli.

Tanto premesso, al fine di razionalizzare le sedute d’esame, si dispone che, a far data 1 ottobre 2016, il suddetto esame di teoria orale per verificare la conoscenza, da parte del candidato, degli argomenti connessi alla guida di un veicolo cui è agganciato un rimorchio, venga svolto nel corso della prima fase della prova pratica.



Il Direttore Generale
 Dott. Arch. Maurizio Vitelli

Un lavoratore reintegrato in servizio, a seguito di sentenza del giudice del lavoro che ha dichiarato la illegittimità del suo licenziamento, può fruire delle ferie maturate e non godute prima del licenziamento stesso?


RAL_1854_Orientamenti Applicativi  del 14 luglio 2016

Un lavoratore reintegrato in servizio, a seguito di sentenza del giudice del lavoro che ha dichiarato la illegittimità del suo licenziamento, può fruire delle ferie maturate e non godute prima del licenziamento stesso?



In relazione a tale problematica, si ritiene che non sembrano sussistere impedimenti giuridici a che al lavoratore, a seguito della reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal giudice del lavoro, sia riconosciuta la possibilità di fruire del residuo di ferie maturate e non godute nella fase del rapporto di lavoro antecedente alla applicazione della misura disciplinare del licenziamento per giusta causa.

Infatti, anche se il dipendente all’epoca non ha presentato domanda di fruizione di quelle ferie, non può trascurarsi la rilevanza del “factum principis” rappresentato dall’adozione da parte del datore di lavoro di un provvedimento di licenziamento, successivamente venuto meno per effetto di pronuncia giudiziale, che comunque, oggettivamente, ha impedito il godimento delle ferie maturate.

Pertanto, poiché in base ai principi generali, per effetto della reintegrazione in servizio disposta dal giudice del lavoro, si ricostituisce giuridicamente il rapporto di lavoro di cui era titolare il dipendente fino al momento del licenziamento, si ritiene che, conseguentemente, questi, ora, possa anche avvalersi di quelle ferie maturate e non godute fino al licenziamento stesso.

Secondo principi di correttezza e buna fede, il dipendente concorderà con il datore di lavoro pubblico uno specifico, organico e completo piano di smaltimento delle ferie maturate e non fruite, idoneo anche a non determinare ricadute sull’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio di attuale assegnazione del dipendente.

Evidentemente, il problema non si pone, ove le ferie di cui si tratta, siano state già oggetto, all’epoca, di monetizzazione, nei soli limiti in cui questa deve ritenersi ancora possibile, sulla base dei pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 32937 del 6.8.2012 e n. 40033 del 8.10.2012, con i quali sono stati forniti chiarimenti sulle modalità della corretta applicazione delle previsioni dell’art. 5, comma 8 della Legge n.135 del 2012.

Ugualmente il problema non si pone neppure nell’ipotesi in cui le ferie, maturate e non godute dal lavoratore prima del licenziamento, siano state comunque valutate nell’ambito dell’eventuale risarcimento del danno già riconosciuto dal giudice a seguito della dichiarazione di illegittimità del licenziamento del dipendente e della reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro.

Si ritiene, infine, opportuno ricordare anche che, per la mancanza del necessario presupposto della prestazione lavorativa effettivamente resa, il lavoratore non matura ferie nel periodo di assenza dal lavoro compreso tra il giorno del licenziamento illegittimo e quello della reintegrazione nel posto di lavoro disposto dal giudice del lavoro, come evidenziato dalla giurisprudenza (CdS, Sez. III n. 1127/1988; Cass. Civile n.6872 del 1988 e n.504 del 1985; Cass. civile, sez. lav., 26.6.1991, n. 7179; Cass. civile, sez. lavoro, n. 5486 del 18.5.1995; Cass. civile, sez. lavoro, 5 maggio 2000 n. 5624; Consiglio di Stato, Commissione Speciale Pubblico Impiego, n.475 del 5.2.2001;Cass. civile, sez. lav., 8.7.2008, n. 18707).
 
ARAN

Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore

Circolare_protocollo15380 del 06/07/2016

Descrizione breve
Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/03/58)

Supplemento 1 alla SErie 01 di emendamenti al regolamento 135

Allegati
circolare_protocollo_15380_06-07-2016.pdf
MIN. TRASPORTI

giovedì 21 luglio 2016

Affidamento in gestione di reparto

Risoluzione n. 122063 del 3 maggio 2016 - Attività di commercio al dettaglio in sede fissa – Affidamento in gestione di reparto – Quesito

Venerdì, 15 Luglio 2016

La risoluzione n. 122063 del 3 maggio 2016, reca chiarimenti in merito all’istituto dell’affidamento di reparto commerciale, il quale non risulta disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
ALLEGATI
122063commsedefissa.pdf

MIN. SVIL. ECONOMICO

Occorre SCIA per la vendita di album e figurine nella rivendita di generi di monopolio

Risoluzione n. 116556 del 27 aprile 2016 - Titolare rivendita di generi di monopolio con relativa tabella riservata – Quesito in merito alla possibilità di porre in vendita album e relative figurine Venerdì, 15 Luglio 2016

La risoluzione n. 116556 del 27 aprile 2016, risponde al quesito se i titolari di rivendite di generi di monopolio in possesso della tabella speciale ad essi riservata possono porre in vendita anche album e relative figurine, ovvero se debbano inoltrare una Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) al Comune competente per territorio.

ALLEGATI
116556varie.pdf
Ministero Sviluppo Economico

Attività di fornitura di servizi di pasti e rinfreschi per gli ospiti di una residenza protetta

Risoluzione n. 136574 del 17 maggio 2016 - Attività di fornitura di servizi di pasti e rinfreschi per gli ospiti di una residenza protetta - Necessità di presentazione della SCIA - Quesito Venerdì, 15 Luglio 2016

La risoluzione n. 136574 del 17 maggio 2016 risponde al quesito se una ditta, che ha ricevuto l’incarico, da parte dei titolari di una residenza protetta, di preparare e somministrare i pasti agli ospiti utilizzando le loro strutture, debba presentare o meno, stante la circostanza che la medesima non riceverà alcun compenso diretto dai fruitori ma soltanto dai titolari della struttura, una Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA).

Risoluzione n. 136574 (formato pdf, 172 kb)

MIN. SVIL. ECONOMICO