sabato 30 luglio 2016

Non invocabile il "cumulo giuridico" previsto dalla 689/81

L''istituto della "continuazione" ex artt 8 ed 8 bis della legge 689 del 1981 non può trovare applicazione nel caso di specie, trattandosi di plurime condotte materiali ed estranee all'ambito sanzionatorio delle infrazioni amministrative in materia di previ-denza ed assistenza"

E' quanto sancito dalle Sez. UNITE CIVILE, con Ordinanza n.15669 del 28/07/2016,che riprende quanto già sancito dalla Cass Sez L n.12974 del 2008:

"In tema di sanzioni amministrativeamministrative, la norma di cui all'art. 8 della legge n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento alla (diversa) ipotesi di concorso materiale - di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni -, senza che possa, ancora, ritenersi applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa detta ta dall'art. 81 del cod. pen. in tema di continuazione tra reati, sia perché il citato art. 8 della legge 689/81 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (con conseguente evidenza dell'intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza morfologica tra reato penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano "tout court" estese alla materia degli illeciti amministrativi"