mercoledì 28 giugno 2017

Legittimi i limiti orari imposti dal sindaco sugli spettacoli all’aperto

È legittima l'ordinanza per la limitazione oraria di eventi musicali non esorbitando la stessa dalle competenze proprie del sindaco ma piuttosto ragionevolmente e adeguatamente orientata alla salvaguardia ambientale dall'inquinamento acustico nonché della quiete e del riposo delle persone. Questo il principio espresso dal Tar Puglia con la sentenza n . 930/2017. La vicenda Una società che esercita l'attività di organizzazione di eventi e concerti a scopo di lucro ha proposto ricorso per l'annullamento di un'ordinanza sindacale 
 di Antonio Capitano 
 qui la sentenza ed il commento

Omologazione segnaletica stradale: delimitatori di corsia (cordoli)

Decreto Dirigenziale protocollo 4016 del 21/06/2017

Omologazione segnaletica stradale: delimitatori di corsia (cordoli)

E ’approvato il cordolo delimitatore di corsia in gomma H 5 cm. prodotto dalla ditta 3G Italia S.r.l., con sede legale in Zona Industriale S.Sabina-S.Sisto (PG).
MIT

Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità

Decreto Dirigenziale protocollo 4020 del 21/06/2017
Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità

Decreto Dirigenziale protocollo 4018 del 21/06/2017

Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità

MIT

Immatricolazione "fine serie"

Prot. n° 12757 del 13 giugno 2017 - Regolamento ECE R 118 Infiammabilità in scadenza 1 luglio 2016

lunedì 26 giugno 2017

Nuove modifiche al Codice della strada (Artt. 7-10-84-158-180-201)



LEGGE 21 giugno 2017, n. 96

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00112) (GU Serie Generale n.144 del 23-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 31)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2017



ALCUNI ARTICOLI DEL C.D.S. OGGETTO DI MODIFICA

 «3-bis.  Per  gli  anni  2017  e  2018  le  province  e  le  citta'
metropolitane,  in  deroga   alla   legislazione   vigente,   possono
utilizzare le quote  previste  dall'articolo  142,  comma  12-ter,  e
dall'articolo 208, comma 4,  del  codice  della  strada,  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  per  il  finanziamento
degli oneri riguardanti le funzioni di viabilita' e di polizia locale
con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale. 
 
 11-quater. I comuni, in sede di definizione dei  piani  urbani  del
traffico, ai sensi dell'articolo 36 del codice della strada,  di  cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuano specifiche
modalita' per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano di
azione  nazionale  sui  sistemi  di  trasporto  intelligenti   (ITS),
predisposto  in  attuazione  dell'articolo  8  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede  ad  utilizzare  per
investimenti in nuove tecnologie per il  trasporto  specifiche  quote
delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea. 
 
 Dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente: 
  «Art. 47-bis. - (Disposizioni in materia di trasporto su strada). -
1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  "1-bis. Nel settore  del  trasporto  su  strada,  come  individuato
dall'articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco: 
  a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte  le
operazioni di  trasporto  effettuate  dal  conducente  distaccato  in
territorio italiano per conto della stessa impresa  di  autotrasporto
indicata nella medesima comunicazione; 
  b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1,  deve  indicare
in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del  conducente
distaccato e le modalita' di rimborso  delle  spese  di  viaggio,  di
vitto e di alloggio da questo sostenute. 
  1-ter.  Una  copia  della  comunicazione  preventiva  di   distacco
comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
del comma 1 deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere  esibita
agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo  12  del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
in caso  di  controllo  su  strada;  un'altra  copia  della  medesima
comunicazione  deve  essere  conservata   dal   referente   designato
dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera b). 
  1-quater. In occasione di un controllo su  strada,  gli  organi  di
polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la  presenza  a  bordo
del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana: 
  a) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni
di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
152; 
  b) prospetti di paga"; 
  b) all'articolo 12, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis.  Chiunque  circola   senza   la   documentazione   prevista
dall'articolo 10, commi 1-bis, 1-ter e 1- quater, ovvero circola  con
documentazione non conforme alle predette disposizioni,  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro  10.000.
Si applicano le  disposizioni  dell'articolo  207  del  codice  della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". 
  2. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  "Tale  esonero  e'
riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento
(UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013". 
  3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 7, comma 1,  la  lettera  g)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  "g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di  categoria
N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati
per il carico e lo scarico di cose"; 
  b)  all'articolo  10,  comma  3,  lettera  e),  dopo   le   parole:
"contenitori o casse mobili  di  tipo  unificato"  sono  inserite  le
seguenti:  "o  trainino  rimorchi  o   semirimorchi   utilizzati   in
operazioni di trasporto intermodale"; 
  c) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera  o)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  "o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo  scarico
di merci, nelle ore stabilite"; 
  d) all'articolo 180, comma 4, secondo  periodo,  sono  premesse  le
seguenti  parole:  "Per  i  rimorchi  e  i  semirimorchi   di   massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,"; 
  e) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), dopo le parole: "alle
aree pedonali," sono inserite le seguenti: "alle piazzole di carico e
scarico di merci,". 
  4.  Al  fine  di  consentire  gli  interventi  per  la   protezione
ambientale e la sicurezza della circolazione, anche  con  riferimento
all'uso  delle  infrastrutture,  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.  451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999,  n.  40,
e' incrementata di 55 milioni di euro per l'anno  2017.  E'  altresi'
incrementata di 10 milioni di euro  per  gli  anni  2017  e  2018  la
dotazione  finanziaria  a  copertura  delle   agevolazioni   di   cui
all'articolo 1, commi 103 e 106, della legge  23  dicembre  2005,  n.
266. 
  5. Ai fini del completamento dei progetti per migliorare il sistema
del trasporto intermodale e della catena logistica  sono  autorizzate
la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2018 per  le  finalita'  di
cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
e la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalita'  di
cui all'articolo 1, comma 648, della medesima legge. 
  6. Le risorse di cui all'articolo 1,  comma  294,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, non attribuite  alle  imprese  ferroviarie  ai
sensi del secondo periodo del medesimo comma 294 e dell'articolo  11,
comma 2- ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, possono  essere
destinate  dal  gestore   dell'infrastruttura,   nei   limiti   degli
stanziamenti esistenti, a investimenti  per  il  miglioramento  delle
connessioni dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale  ai  poli  di
generazione e attrazione  del  traffico  o  all'ammodernamento  delle
locomotive da manovra. Tali risorse saranno inserite nel contratto di
programma - parte  investimenti  tra  la  societa'  Rete  ferroviaria
italiana Spa e lo Stato con evidenza degli investimenti  a  cui  sono
finalizzate. 

Individuazione dei trattamenti di dati personali effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da Forze di polizia

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 maggio 2017
Individuazione dei trattamenti di dati personali effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da Forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento, effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari, in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. (17A04275) (GU Serie Generale n.145 del 24-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 33)

Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 98
Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (17G00105) (GU Serie Generale n.145 del 24-06-2017)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/2017

giovedì 22 giugno 2017

Torino Movida:Ordinanza Sindaca Appennino sugli orari di vendita delle bevande alcoliche

2017-0002584 Misure in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio. Disciplina degli orari di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche nell'ambito di alcune aree delimitate della città
- Direzione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico
- Redatto il 07/06/2017
- in Pubblicazione dal 07/06/2017 al 22/06/2017

sabato 17 giugno 2017

Attivita' antincendio boschivo per la stagione estiva 2017. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un piu' efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO
Attivita' antincendio boschivo per la stagione estiva 2017. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un piu' efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti. (17A04104) (GU Serie Generale n.137 del 15-06-2017)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO
Attivita'  antincendio  boschivo  per  la   stagione   estiva   2017.
Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un piu'
efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi
conseguenti. (17A04104) 
(GU n.137 del 15-6-2017)
 
 
 
                                  Al Presidente della Regione Abruzzo 
 
                               Al Presidente della Regione Basilicata 
 
                                 Al Presidente della Regione Calabria 
 
                                 Al Presidente della Regione Campania 
 
                           Al Presidente della Regione Emilia-Romagna 
 
                    Al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 
 
                                    Al Presidente della Regione Lazio 
 
                                  Al Presidente della Regione Liguria 
 
                                Al Presidente della Regione Lombardia 
 
                                   Al Presidente della Regione Marche 
 
                                   Al Presidente della Regione Molise 
 
                                 Al Presidente della Regione Piemonte 
 
                                   Al Presidente della Regione Puglia 
 
                                 Al Presidente della Regione Sardegna 
 
                                Al Presidente della Regione Siciliana 
 
                                  Al Presidente della Regione Toscana 
 
                                   Al Presidente della Regione Umbria 
 
                            Al Presidente della Regione Valle d'Aosta 
 
                                   Al Presidente della Regione Veneto 
 
                    Al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 
 
                     Al Presidente della Provincia autonoma di Trento 
 
                         e, p.c. Al Ministro per gli affari regionali 
 
                    Al Presidente dell'Unione delle province italiane 
 
        Al Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani 
    La legislazione vigente attribuisce al Presidente  del  Consiglio
dei ministri il compito di individuare i tempi di  svolgimento  delle
attivita'  antincendio  boschivo  nel  periodo  estivo  che,  per  la
prossima stagione, avranno inizio il 15 giugno p.v. e termineranno il
30 settembre 2017. 
    Per  un  piu'  efficace  contrasto  agli  incendi  boschivi,   di
interfaccia ed ai rischi conseguenti per la prossima stagione  estiva
2017 si analizza, preliminarmente, il  fenomeno  in  argomento  nello
scorso anno ed il  mutato  generale  contesto  organizzativo  dettato
dalla riforma di cui al decreto legislativo n.  177/2016,  quindi  si
individuano,  in  allegato  quale  parte  integrante  della  presente
comunicazione, le relative raccomandazioni operative. 
    L'analisi  delle  condizioni  meteorologiche  in   Italia   nella
stagione estiva del 2016 evidenzia l'assenza di  situazioni  estreme,
ad eccezioni di alcune giornate di giugno e di agosto, con livelli di
suscettivita' all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi
nella media delle ultime stagioni estive.  Le  condizioni  favorevoli
all'accensione ed allo sviluppo degli  incendi  boschivi  sono  state
fronteggiate in maniera complessivamente  soddisfacente  dai  sistemi
regionali  e  statuali  impegnati  nelle  attivita'  di   antincendio
boschivo,  facendo   registrare   un   numero   totale   di   incendi
sostanzialmente in linea con l'anno 2015, seppure con  un  incremento
della superficie complessivamente bruciata rispetto agli ultimi anni,
in particolare in alcune regioni in cui la violenza del  fenomeno  e'
stata in taluni casi significativa. Il numero complessivo di  incendi
si conferma tuttavia, anche per il 2016, inferiore alla  media  degli
incendi registrati sia negli  ultimi  40  anni  che  dall'entrata  in
vigore della legge quadro n. 353 del 2000. 
    I  buoni  risultati  complessivamente  conseguiti  nel  2016  non
devono, tuttavia, diminuire il livello  di  attenzione  sul  problema
degli incendi boschivi e di interfaccia che invece, come  noto,  deve
essere fronteggiato in maniera sinergica fra tutte  le  componenti  e
strutture operative,  sia  regionali  sia  statali,  nell'ambito  del
Servizio nazionale  della  protezione  civile.  E'  utile  ricordare,
infatti, che i primi mesi  del  2017  sono  stati  caratterizzati  da
fenomeni diffusi, determinati anche per effetto  del  deficit  idrico
che ha interessato quasi tutto il  Paese,  e  da  un'intensificazione
degli interventi rispetto al passato, con un numero di  richieste  di
concorso della flotta aereo antincendio di Stato in forte aumento  in
confronto agli anni precedenti, al punto  da  risultare  la  stagione
invernale piu' complicata dal 2004, dopo quella del 2012. 
    Tale  raccomandazione  e'  oltremodo  necessaria  quest'anno  per
effetto della riforma del citato decreto legislativo n. 177/2016  che
ha portato all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in  altre
amministrazioni.  Si  auspica,  pertanto,  che  le   SS.LL.   abbiano
provveduto ad organizzare i propri sistemi regionali  di  antincendio
boschivo, in termini di risorse umane e di mezzi terrestri ed  aerei,
nell'ottica della maggior efficienza possibile al fine  di  garantire
adeguati livelli di risposta, specialmente in quei contesti nei quali
esisteva un collaudato e consolidato rapporto di  collaborazione  con
il  preesistente  Corpo  forestale  dello   Stato.   Il   cambiamento
organizzativo nell'antincendio  boschivo  a  livello  regionale,  che
evidentemente scaturisce dalla riforma  del  decreto  legislativo  n.
177/2016,  puo'  infatti  rappresentare  un'occasione  di   ulteriore
crescita e di miglioramento  dell'intero  sistema  di  risposta  agli
incendi boschivi se le azioni di riorganizzazione sono pianificate in
stretta  correlazione  con  i  rispettivi   contesti   ambientali   e
territoriali ed attuate con tempestivita'.  In  questo  senso  appare
particolarmente  utile  lo  strumento  degli  accordi  operativi  tra
Amministrazioni regionali geograficamente limitrofe per  il  supporto
reciproco di strategie e mezzi operativi, accordi che talune  Regioni
hanno gia' sottoscritto e che si auspica possano estendersi anche  in
altre realta' del Paese. 
    Per quanto  riguarda  la  migliore  strategia  d'intervento  agli
incendi boschivi e di interfaccia si  conferma,  nel  rispetto  della
legislazione vigente, l'opportunita' che vi sia sul campo un  sistema
di squadre per l'avvistamento/sorveglianza e lo spegnimento da terra,
da  distribuire  secondo  le  caratteristiche  del  territorio  e  le
previsioni giornaliere del pericolo incendi, con  il  supporto  della
flotta  aerea  regionale  antincendio  boschivo.  Le   attivita'   di
spegnimento potranno,  altresi',  essere  supportate,  come  concorso
residuale e non primario, con i mezzi  della  flotta  antincendio  di
Stato  coordinata  dal  Dipartimento  della  protezione  civile,   su
richiesta  delle  Sale  operative  unificate  permanenti  quando  gli
incendi risultano non piu' controllabili con i mezzi  comunque  messi
in campo delle strutture regionali. 
    Per la prossima campagna estiva antincendio  boschivo  la  flotta
aerea di Stato sara' ulteriormente incrementata rispetto allo  scorso
anno. In particolare si potra' disporre di 16 velivoli Canadair CL415
- di cui due co-finanziati dalla Commissione europea nell'ambito  del
progetto  «EU-Buffer»  che,  sebbene  prioritariamente  destinati  al
Meccanismo unionale di protezione civile  potranno  essere  utilmente
impiegati anche sul territorio italiano -  e  4  elicotteri  Erickson
S64F, di cui uno  considerato  quale  riserva  tecnica.  Alle  citate
flotte, si aggiungeranno altri elicotteri del comparto Difesa  e  del
Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco.  Sara'  pertanto  quanto  mai
necessario proseguire nello sforzo comune e sinergico di  ottimizzare
l'impiego di tali velivoli con quello delle flotte aeree  antincendio
regionali.  Altresi',  il  Dipartimento   della   protezione   civile
assicurera'  il  monitoraggio  e  la   vigilanza   delle   situazioni
emergenziali,  onde  garantire,  per  quanto  di   competenza,   ogni
necessaria forma di collaborazione  ed  assistenza  per  la  compiuta
attuazione delle allegate raccomandazioni. 
    Per il contrasto degli incendi  boschivi  e  di  interfaccia  e',
inoltre,  rilevante  che  anche  i  dispositivi  di  prevenzione,  di
controllo  e  di  monitoraggio  continuo  del  territorio  siano  ben
pianificati e realizzati, perche' consentono da una parte di  ridurre
gli inneschi degli incendi e dall'altra permettono  alle  squadre  di
spegnimento da terra di effettuare interventi quanto piu'  tempestivi
possibili. Analoga sinergia, come fattore deterrente preventivo, deve
essere posta nel pianificare ed attuare  una  stretta  collaborazione
con le Autorita' competenti nelle attivita' di  investigazione  e  di
ricerca degli autori degli atti incendiari. Al riguardo, si  rammenta
il valore educativo e sociale delle attivita'  di  promozione  tra  i
cittadini della cultura di protezione civile e delle  corrette  norme
di comportamento  per  la  salvaguardia  dell'ambiente,  che  possono
davvero rappresentare lo strumento  per  ridurre  nel  tempo,  ed  in
maniera ancora piu'  significativa,  il  riprovevole  fenomeno  degli
incendi boschivi e di interfaccia che, come noto, ha  comunque  causa
nell'azione dell'uomo, sia essa a carattere doloso o colposo. 
    In  un'ottica  di   trasparenza   dell'azione   delle   pubbliche
amministrazioni per i cittadini, proseguira'  anche  quest'anno,  sul
sito istituzionale  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  la
comunicazione sul numero degli assetti regionali e  statali  dedicati
alle attivita' antincendio boschivo e pertanto si invitano le  SS.LL.
a voler verificare che i propri Uffici  abbiano  gia'  comunicato  le
informazioni richieste, secondo le modalita' gia' rappresentate dallo
stesso Dipartimento. 
    Si confida vivamente nella tempestiva e puntuale attuazione delle
presenti raccomandazioni, anche con il concorso di tutte  le  diverse
componenti istituzionali competenti nelle  attivita'  di  antincendio
boschivo, per garantire il coordinamento della risposta organizzativa
ed operativa nell'imminente stagione estiva 2017. 
      Roma, 13 giugno 2017 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                Gentiloni Silveri     
 
                                                             Allegato 
 
Attivita' antincendio boschivo (AIB) per  la  stagione  estiva  2017.
  Raccomandazioni  per  un  piu'  efficace  contrasto  agli   incendi
  boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti 
 
a) Attivita' di previsione e prevenzione 
    Favorire un adeguato scambio di  informazioni  fra  le  strutture
locali, regionali e statuali impiegate a vario titolo nelle attivita'
AIB e con quelle di protezione civile; 
    Utilizzare le informazioni disponibili presso i Centri funzionali
decentrati  per  attivita'  di   previsione   delle   condizioni   di
pericolosita'  degli  incendi  boschivi  e  favorire,   qualora   non
presente, la produzione di uno  specifico  bollettino  incendi  cosi'
come previsto dal decreto ministeriale 20 dicembre 2001.  Allo  scopo
si rammenta che il Dipartimento della protezione civile ha sviluppato
un proprio modello previsionale, disponibile in  via  continuativa  e
per tutti i giorni dell'anno presso i predetti centri funzionali. 
    Promuovere forme di sensibilizzazione e di stimolo degli  Enti  e
delle Societa' che gestiscono le infrastrutture, affinche' attuino  i
necessari interventi di  manutenzione  mirati  alla  riduzione  delle
condizioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli  incendi,
indicando come prioritari  gli  interventi  nelle  fasce  perimetrali
delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche, della rete
viaria e di quella ferroviaria. 
    Supportare e promuovere presso  le  Amministrazioni  comunali  le
attivita' di prevenzione non strutturale, indicando come  prioritaria
l'istituzione e l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli  percorsi
dal fuoco, cosi' come previsto dall'art. 10, comma 2 della  legge  n.
353 del 2000, strumento necessario  per  l'applicazione  dei  vincoli
dettati dalla predetta legge. 
    Definire con le Prefetture - Uffici territoriali di Governo ed  i
Comuni a maggior rischio di incendi boschivi, attivita' di  controllo
del territorio da parte delle  Forze  di  Polizia,  anche  attraverso
l'elaborazione di specifiche procedure di comunicazione tra  le  sale
operative al fine di  attivare,  in  particolare  nelle  aree  e  nei
periodi a maggior rischio, un efficace dispositivo  deterrente  delle
possibili cause di innesco. 
    Promuovere ogni azione necessaria  a  potenziare  ed  ottimizzare
l'organizzazione ed il coordinamento del personale appartenente  alle
Organizzazioni  di  volontariato,  riconosciute  secondo  la  vigente
normativa, ed  impiegate,  ai  diversi  livelli  territoriali,  nelle
attivita' di  sorveglianza,  vigilanza  e  presidio  del  territorio,
nonche' nella lotta attiva, nelle  aree  e  nei  periodi  di  maggior
rischio. 
    Stabilire, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n. 353  del
2000, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato,
strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di  riduzione
delle aree percorse dal fuoco. 
b) Attivita' di pianificazione ai  sensi  della  legge  quadro  sugli
incendi boschivi 
    Provvedere alla revisione annuale  del  Piano  regionale  per  la
programmazione delle attivita' di  previsione,  prevenzione  e  lotta
attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della
legge n. 353  del  2000,  redatto  secondo  le  linee  guida  di  cui
al decreto ministeriale 20 dicembre  2001,  evidenziando  inoltre  le
procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni
complesse che possono interessare sia le aree boscate che  quelle  di
interfaccia e che possono richiedere l'impiego di forze facenti  capo
a diversi soggetti, anche rispetto a  quanto  stabilito  dal  decreto
legislativo n. 177 del 2016. 
    Assicurare  il  fondamentale  raccordo  tra  il  suddetto   Piano
regionale ed i Piani per i parchi e le riserve naturali dello  Stato,
predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, ai sensi dall'art. 8, della legge n. 353 del 2000. 
    Definire, con le Societa' di gestione o gli Enti interessati,  un
adeguato modello di intervento per le aree particolarmente  sensibili
agli incendi  come  viabilita'  principale  ed  altre  infrastrutture
strategiche che, in caso di  evento,  possa  limitare  i  rischi  per
l'incolumita' pubblica e privata. 
c) Attivita' di pianificazione di protezione civile 
    Sollecitare  e  sostenere  i  Sindaci  nella  predisposizione   e
nell'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali  di  protezione
civile, anche di carattere speditivo, con particolare riferimento  al
rischio di incendi di interfaccia, oltreche' nella definizione  delle
procedure di allertamento del sistema locale  di  protezione  civile,
nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli  di  rischio
di incendi di interfaccia e  nelle  attivita'  di  informazione  alla
popolazione. Stante la peculiarita' del periodo estivo, si raccomanda
altresi'  la  promozione  dell'elaborazione  di  specifici  piani  di
emergenza per gli insediamenti,  le  infrastrutture  e  gli  impianti
turistici, anche temporanei, prossimi  ad  aree  boscate  o  comunque
suscettibili all'innesco. 
    Provvedere, ove possibile, alla definizione di specifiche  intese
ed  accordi  tra  Regioni  e  Province  Autonome,  anche   limitrofe,
nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e  coordinata  sintesi
delle  iniziative  volte  ad  assicurare  una  pronta   ed   efficace
cooperazione e condivisione di uomini e  mezzi,  in  particolare  del
volontariato, nonche' di mezzi aerei da  destinare  ad  attivita'  di
vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi,  sia  in  caso  di
eventi particolarmente intensi  sia  durante  i  periodi  ritenuti  a
maggior rischio. 
d) Attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e
di gestione dell'emergenza 
    Adeguare i dispositivi  regionali  antincendio,  di  fondamentale
importanza nella prima risposta  e  nel  contenimento  degli  incendi
boschivi e di interfaccia, al regime degli eventi che interessano  il
territorio regionale, modulando e potenziando opportunamente le forze
di terra con quelle aeree. 
    Formare costantemente gli operatori antincendio boschivo a  tutti
i livelli, per implementare al meglio le tecniche di  spegnimento  ed
aumentare la sicurezza degli operatori stessi. 
    Porre il massimo  sforzo  nel  diversificare  con  mezzi  ad  ala
rotante e ad ala fissa la flotta regionale,  concetto  piu'  che  mai
attuale vista l'effettiva composizione della flotta aerea  di  Stato,
sia in termini di assetti disponibili sia in termini di tipologia. 
    Assicurare la piena integrazione procedurale e operativa  con  le
Amministrazioni  statali,  centrali  e  periferiche,   in   relazione
all'impiego  sia   di   risorse   strumentali   sia   di   conoscenze
specialistiche,  valutando,  altresi',  il  ricorso  ad  accordi  per
l'utilizzo di figure professionali adeguate alle esigenze  operative,
ove non presenti nella struttura regionale o provinciale. 
    Garantire, altresi', l'indispensabile  presenza  di  un  adeguato
numero di direttori/responsabili  delle  operazioni  di  spegnimento,
dotati di professionalita'  e  profilo  di  responsabilita'  tali  da
consentire l'ottimale coordinamento  delle  attivita'  delle  squadre
medesime con quelle dei mezzi aerei. 
    Garantire  un  costante  collegamento  tra  le   Sale   operative
unificate permanenti (SOUP), di cui all'art. 7, della  legge  n.  353
del 2000, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove
non gia' integrate, nonche' il necessario e permanente  raccordo  con
il Centro operativo aereo  unificato  (COAU)  e  la  Sala  situazione
Italia  del  Dipartimento   della   protezione   civile,   ai   fini,
rispettivamente, della richiesta di concorso  aereo  e  del  costante
aggiornamento sulla situazione a livello  regionale  delle  emergenze
derivanti   dagli   incendi   di   interfaccia.   In   proposito   e'
indispensabile  che  il  COAU  abbia  immediata,  piena  e   costante
visibilita' dell'impiego tattico degli assetti regionali al  fine  di
poter far intervenire le risorse strategiche aeree statali  ove  piu'
necessario in ogni momento. Cio' al fine di  evitare  diseconomie  in
continui  spostamenti  attraverso  la  Penisola  e  di  rendere  piu'
tempestivo ed efficace l'intervento. 
    Assicurare, cosi' come previsto dall'art. 7 comma 3, della  legge
n. 353 del 2000, un adeguato assetto della propria SOUP  prevedendone
un'operativita' di tipo continuativo nei periodi di  maggior  rischio
di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture  con  quelle
del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  dei  Corpi  forestali
regionali e/o provinciali, nonche',  ove  necessario,  con  personale
delle  organizzazioni  di  volontariato  riconosciute,  delle   Forze
Armate, delle Forze di Polizia e delle altre componenti  e  strutture
operative di cui alla legge n. 225 del 1992. 
    Valutare la possibilita' di definire gemellaggi  tra  Regioni,  e
tra Regioni e Province autonome, per l'attivita' di lotta attiva agli
incendi boschivi, intesi  non  solo  come  scambio  di  esperienze  e
conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento
di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della
protezione civile assicurera' il proprio supporto alle iniziative  di
gemellaggi tra  le  Regioni  che  coinvolgono  le  organizzazioni  di
volontariato, nei limiti dei fondi disponibili. 
    Assicurare  la  diffusione  e  la   puntuale   attuazione   delle
«Disposizioni e procedure per il concorso della  flotta  aerea  dello
Stato  nella  lotta  attiva  agli  incendi  boschivi»,  emanate   dal
Dipartimento della protezione civile, onde  garantire  la  prontezza,
l'efficacia e la tempestivita' degli  interventi,  nonche'  l'impiego
ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento. 
    Provvedere alla razionalizzazione delle richieste di  spegnimento
indirizzate al COAU del Dipartimento  della  protezione  civile,  per
situazioni di reale necessita' rispetto all'attivita' di contrasto  a
terra. 
    Promuovere un'attivita' di sensibilizzazione presso gli  aeroclub
presenti  sul  territorio  affinche',   nell'ambito   delle   normali
attivita' di  volo  e  di  addestramento,  i  piloti  svolgano  anche
attivita' di avvistamento, segnalando prontamente eventuali  principi
di incendio boschivo all'Ente preposto  alla  gestione  del  traffico
aereo. 
    Adottare tutte le  misure  necessarie,  compresa  l'attivita'  di
segnalazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile ai sensi dell'
art.  712  del  Codice   della   navigazione,   affinche'   impianti,
costruzioni ed opere che possono  costituire  ostacolo  per  il  volo
degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attivita',  siano
provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli
della flotta aerea antincendio. 
    Ampliare per quanto possibile la disponibilita' di fonti  idriche
idonee al prelievo di acqua da parte degli  aeromobili  impiegati  in
AIB;  fornire  il  continuo  aggiornamento  delle  informazioni,  con
particolare riferimento alla presenza, anche temporanea, di  ostacoli
e pericoli per la navigazione aerea ed al carico d'acqua. 
    Definire opportune intese con le Capitanerie  di  Porto  sia  per
identificare e garantire aree a ridosso delle  coste  idonee  per  il
pescaggio dell'acqua a  mare  da  parte  dei  mezzi  aerei,  tali  da
consentire  anche  la  sicurezza  per  le  attivita'   di   pesca   e
balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il
soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla
linea di costa. 

venerdì 16 giugno 2017

La Circolare Gabrielli, NR. 555/0P/0001991/2017/l, sulla "GESTIONE DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI" dopo i fatti di Torino.

La Circolare Gabrielli, NR. 555/0P/0001991/2017/l, sulla  "GESTIONE DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI" dopo i fatti di Torino.

 1
S.I.L.Po.L.
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale
SEDE REGIONALE PIEMONTE – 10100 – TORINO port.. 335 6058273 – fax 011 0701621
www.silpol.it e-mail: silpolpiemonte@silpol.it

LETTERA APERTA AL SIGNOR MINISTRO MINNITI
Caro sig. Ministro Marco Minniti,
la scrivente O.S. di categoria si permette di evidenziarle
alcune perplessità riguardanti le sue recenti esternazioni in merito alla necessaria
collaborazione della Polizia Locale alle attività di contrasto con il crescente fenomeno del
terrorismo.
Fino a quando certe affermazioni vengono fatte dalla Pubblica Opinione, male
informata e pertanto non a conoscenza delle normative vigenti, possono anche essere
ignorate, ma quando provengono da un Ministro dell’Interno, che più di tutti dovrebbe
essere a conoscenza della Legge Italiana, sinceramente ci preoccupiamo.
Come lei ben sa (o dovrebbe ben sapere), la Polizia Locale è regolata da una legge
Quadro risalente al 7 marzo 1986, la n. 65. E sono 31 anni che non viene minimamente
modificata o rivista. Certo anche in quel periodo c’era il terrorismo, sebbene di altra natura,
e la Polizia Locale ha contribuito anche con il sangue di alcuni suoi operatori in quei
frangenti, ma l’allora Legislatore ha voluto scrivere nero su bianco che questa era solo una
“polizia amministrativa”, per nulla integrata e integrabile con le “Forze di Polizia dello
Stato” che sono regolate da apposita legge (la famosa 121).
In questi 31 anni però, abbiamo assistito inermi e impossibilitati a qualsiasi forma di
opposizione, all’attribuzione alla Polizia Locale di sempre maggiori funzioni, tutte di
“Polizia” e tutte appartenenti in via principale alle “Forze di Polizia dello Stato”, senza però
ottenerne mai gli stessi benefici sia a livello contrattuale, che pensionistico, che di semplici
idennità ed emolumenti, oltre che di garanzia dai rischi derivanti (la c.d. “Causa di
Servizio”).
Tralasciando le varie normative regionali che danno una regolamentazione alle
funzioni e all’organizzazione della P.L. nei paletti indicati dalla Legge Quadro nazionale,
già nel 1992 (D.Lvo 285 del 30.04.92, il Codice della Strada) il Legislatore ha ritenuto di
affidare i compiti di Polizia Stradale allo Stato, citando nell’art. 12 in primis la
specializzazione della Polizia di Stato e poi la Polizia di Stato tutta, quindi i Carabinieri, la
Guardia di Finanza, la Forestale e persino la Polizia Penitenziaria, relegando all’ultimo
posto la Polizia Municipale (insieme a cantonieri e funzionari della Motorizzazione Civile),
senza neppure citarla espressamente.
Eppure in tutte le grandi città, e non solo, la P.L. è praticamente l’unica che si è
assunta l’onere della regolazione del traffico e soprattutto della rilevazione dei sinistri
stradali, dalla semplice collisione con danni materiali al sinistro con esito mortale. Non so
se ne sia a conoscenza, ma si informi su quanti sinistri vengono quotidianamente rilevati
dalla sola P.L. e poi li confronti con quelli rilevati dalle Forze di Polizia, e constaterà come il
senso dell’art. 12 C.d.S. sia stato di fatto stravolto mediante accordi più o meno taciti tra i
vari attori (Prefetture, Questure, Sindaci). Non le chiedo di verificare quante pattuglie delle
Forze di Polizia siano invece impegnate nella “regolazione” del traffico, perché immagino
che siano numeri pari a zero, mentre per la P.L. si tratta di valori che difficilmente possono
essere anche solo quantificati data la loro enorme mole.
Nel 1998 poi si è avuta un’impennata nel conferimento di funzioni alla P.L.,
dapprima con il D.Lvo 31.03.98 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali), dove il Legislatore ha posto in capo al Sindaco
4
Le aggiungo inoltre che per svolgere le funzioni di “ordine pubblico” e di “pubblica
sicurezza”, le Forze di Polizia dello Stato percepiscono una specifica indennità, prevista
anche per gli impiegati delle Prefetture che mettono dei timbri in un ufficio, mentre la
stessa indennità è corrisposta alla P.L. che svolge le effettive funzioni (e quando le svolge
effettivamente) in misura ridotta (solo il 20% del totale), per cui si ha la “simpatica”
situazione in cui in una pattuglia interforze, di cui lei stesso ha sollecitato l’impiego,
l’agente della P.L. che svolge lo stesso turno, stesso servizio e stessa attività
dell’operatore della “Forza di Polizia dello Stato”, sia di fatto meno tutelato e meno pagato.
In conclusione Le ricordo l’esclusione della P.L. dai cosiddetti “mestieri usuranti”,
pertanto mentre l’operatore di P.L. andrà in pensione a 65 anni, il suo omologo delle Forze
di Polizia dello Stato usufruirà di uno sconto mediante il quale andare in pensione 5 anni
prima, pur svolgendo lo stesso lavoro (anzi, come ha visto persino un po’ di meno).
Crediamo pertanto, alla luce di tutte queste osservazioni, che prima di parlare di
“Polizia Locale Antiterrorismo”, sarebbe opportuno provvedere all’equiparazione di questa
alle altre Forze di Polizia, sia sotto un profilo pensionistico, che di tutele e indennità (non
ultima l’inclusione della P.L. nel famoso “bonus” di Renzi riservato alle Forze dell’Ordine),
includendo quest’ultima nella stessa legge in cui sono state inserite le altre Polizie. In
attesa di questa epocale riforma, le suggeriamo anche di provvedere all’incremento
almeno dell’indennità di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, estendendole in misura
completa anche alla nostra attività quotidiana e non limitandola al solo 20%.
Le ricordiamo che al momento siamo a tutti gli effetti “impiegati amministrativi”, con
lo stesso contratto di un bidello o di un impiegato dell’anagrafe, con la sola differenza che
in capo alla P.L. lo Stato ha posto attività, responsabilità e pericoli che non sono di certo
equiparabili ai rischi che corrono i predetti, ma appartengono agli stessi che corrono
quotidianamente le Forze dell’Ordine. Non crediamo che gli inservienti del suo Ministero
percepiscano le stesse indennità delle Forze di Polizia, e neppure i professori o gli
impiegati della Motorizzazione, per cui ci domandiamo come sia possibile che tali
difformità di trattamento non siano mai state notate dal suo Ministero.
Siamo certi che i fondi per tale eventuale esborso li potrà trovare nel risparmio che
lo Stato Italiano ne ricaverà annualmente, evitando di dover continuare a pagare i milioni di
euro di multa che derivano dal non essersi ancora allineati ai principi imposti dalla
Comunità Europea in ordine alle Forze di Polizia, e ci pare assurdo che lo Stato, che ora ci
chiede aiuto nella lotta al terrorismo, preferisca pagare quotidianamente cifre
astronomiche di multe invece che investire questo fiume di euro in un progetto più
lungimirante che garantisca alla P.L. un adeguato inquadramento giuridico, un contratto
idoneo alle funzioni svolte, e un trattamento pensionistico e di tutela identico a quello delle
altre Forze di Polizia che svolgono gli stessi incarichi.
Sperando in un favorevole accoglimento di questa nostra segnalazione, e restando
in attesa di AZIONI e non di parole .
Distintamente la salutiamo.
Torino, 12 giugno 2017
LA SEGRETERIA AZIENDALE TORINO

Hoverboard lo skate elettrico - la moda del momento





Incominciata la stagione calda, incominciano i problemi sulle strade di tutta Italia.

Questi strani veicoli a batteria stanno avendo un gran successo e cominciano a vedersi anche in Italia il Codice della strada non ne consente la libera circolazione su suolo pubblico.
Per quello invece che riguarda gli hoverboard, si tratta di un mezzo su due ruote,che ha la funzionalità di un macchina da trasporto di piccole dimensioni,alimentato da una batteria che ne permette funzionamento ed autonomia per circa 20 km ed una velocità, senza problemi di stabilità di 10 km orari.
Questi esemplari infatti per la legge italiana  non sono assimilabili a normali veicoli, per cui ne è  vietato l'uso in città, nelle strade e perfino sui marciapiedi.

Lo Street board o hoverboard, così come skate, rollerblade e pattini a rotelle, è vietato sia sulle strade che sui marciapiedi destinati ai pedoni.
È la moda del momento: si chiama hoverboard (o anche volopattino) ed è una sorta di skate elettrico autobilanciante, così chiamato per ricordare lo skate volante usato da Michael J. Fox in Ritorno al Futuro II (alla lettera, infatti, hoverboard significa tavola fluttuante).

Qui l'articolo completo a cura del Cav. Mario Ricca