Al Presidente della Regione Abruzzo
Al Presidente della Regione Basilicata
Al Presidente della Regione Calabria
Al Presidente della Regione Campania
Al Presidente della Regione Emilia-Romagna
Al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia
Al Presidente della Regione Lazio
Al Presidente della Regione Liguria
Al Presidente della Regione Lombardia
Al Presidente della Regione Marche
Al Presidente della Regione Molise
Al Presidente della Regione Piemonte
Al Presidente della Regione Puglia
Al Presidente della Regione Sardegna
Al Presidente della Regione Siciliana
Al Presidente della Regione Toscana
Al Presidente della Regione Umbria
Al Presidente della Regione Valle d'Aosta
Al Presidente della Regione Veneto
Al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano
Al Presidente della Provincia autonoma di Trento
e, p.c. Al Ministro per gli affari regionali
Al Presidente dell'Unione delle province italiane
Al Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
La legislazione vigente attribuisce al Presidente del Consiglio
dei ministri il compito di individuare i tempi di svolgimento delle
attivita' antincendio boschivo nel periodo estivo che, per la
prossima stagione, avranno inizio il 15 giugno p.v. e termineranno il
30 settembre 2017.
Per un piu' efficace contrasto agli incendi boschivi, di
interfaccia ed ai rischi conseguenti per la prossima stagione estiva
2017 si analizza, preliminarmente, il fenomeno in argomento nello
scorso anno ed il mutato generale contesto organizzativo dettato
dalla riforma di cui al decreto legislativo n. 177/2016, quindi si
individuano, in allegato quale parte integrante della presente
comunicazione, le relative raccomandazioni operative.
L'analisi delle condizioni meteorologiche in Italia nella
stagione estiva del 2016 evidenzia l'assenza di situazioni estreme,
ad eccezioni di alcune giornate di giugno e di agosto, con livelli di
suscettivita' all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi
nella media delle ultime stagioni estive. Le condizioni favorevoli
all'accensione ed allo sviluppo degli incendi boschivi sono state
fronteggiate in maniera complessivamente soddisfacente dai sistemi
regionali e statuali impegnati nelle attivita' di antincendio
boschivo, facendo registrare un numero totale di incendi
sostanzialmente in linea con l'anno 2015, seppure con un incremento
della superficie complessivamente bruciata rispetto agli ultimi anni,
in particolare in alcune regioni in cui la violenza del fenomeno e'
stata in taluni casi significativa. Il numero complessivo di incendi
si conferma tuttavia, anche per il 2016, inferiore alla media degli
incendi registrati sia negli ultimi 40 anni che dall'entrata in
vigore della legge quadro n. 353 del 2000.
I buoni risultati complessivamente conseguiti nel 2016 non
devono, tuttavia, diminuire il livello di attenzione sul problema
degli incendi boschivi e di interfaccia che invece, come noto, deve
essere fronteggiato in maniera sinergica fra tutte le componenti e
strutture operative, sia regionali sia statali, nell'ambito del
Servizio nazionale della protezione civile. E' utile ricordare,
infatti, che i primi mesi del 2017 sono stati caratterizzati da
fenomeni diffusi, determinati anche per effetto del deficit idrico
che ha interessato quasi tutto il Paese, e da un'intensificazione
degli interventi rispetto al passato, con un numero di richieste di
concorso della flotta aereo antincendio di Stato in forte aumento in
confronto agli anni precedenti, al punto da risultare la stagione
invernale piu' complicata dal 2004, dopo quella del 2012.
Tale raccomandazione e' oltremodo necessaria quest'anno per
effetto della riforma del citato decreto legislativo n. 177/2016 che
ha portato all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altre
amministrazioni. Si auspica, pertanto, che le SS.LL. abbiano
provveduto ad organizzare i propri sistemi regionali di antincendio
boschivo, in termini di risorse umane e di mezzi terrestri ed aerei,
nell'ottica della maggior efficienza possibile al fine di garantire
adeguati livelli di risposta, specialmente in quei contesti nei quali
esisteva un collaudato e consolidato rapporto di collaborazione con
il preesistente Corpo forestale dello Stato. Il cambiamento
organizzativo nell'antincendio boschivo a livello regionale, che
evidentemente scaturisce dalla riforma del decreto legislativo n.
177/2016, puo' infatti rappresentare un'occasione di ulteriore
crescita e di miglioramento dell'intero sistema di risposta agli
incendi boschivi se le azioni di riorganizzazione sono pianificate in
stretta correlazione con i rispettivi contesti ambientali e
territoriali ed attuate con tempestivita'. In questo senso appare
particolarmente utile lo strumento degli accordi operativi tra
Amministrazioni regionali geograficamente limitrofe per il supporto
reciproco di strategie e mezzi operativi, accordi che talune Regioni
hanno gia' sottoscritto e che si auspica possano estendersi anche in
altre realta' del Paese.
Per quanto riguarda la migliore strategia d'intervento agli
incendi boschivi e di interfaccia si conferma, nel rispetto della
legislazione vigente, l'opportunita' che vi sia sul campo un sistema
di squadre per l'avvistamento/sorveglianza e lo spegnimento da terra,
da distribuire secondo le caratteristiche del territorio e le
previsioni giornaliere del pericolo incendi, con il supporto della
flotta aerea regionale antincendio boschivo. Le attivita' di
spegnimento potranno, altresi', essere supportate, come concorso
residuale e non primario, con i mezzi della flotta antincendio di
Stato coordinata dal Dipartimento della protezione civile, su
richiesta delle Sale operative unificate permanenti quando gli
incendi risultano non piu' controllabili con i mezzi comunque messi
in campo delle strutture regionali.
Per la prossima campagna estiva antincendio boschivo la flotta
aerea di Stato sara' ulteriormente incrementata rispetto allo scorso
anno. In particolare si potra' disporre di 16 velivoli Canadair CL415
- di cui due co-finanziati dalla Commissione europea nell'ambito del
progetto «EU-Buffer» che, sebbene prioritariamente destinati al
Meccanismo unionale di protezione civile potranno essere utilmente
impiegati anche sul territorio italiano - e 4 elicotteri Erickson
S64F, di cui uno considerato quale riserva tecnica. Alle citate
flotte, si aggiungeranno altri elicotteri del comparto Difesa e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sara' pertanto quanto mai
necessario proseguire nello sforzo comune e sinergico di ottimizzare
l'impiego di tali velivoli con quello delle flotte aeree antincendio
regionali. Altresi', il Dipartimento della protezione civile
assicurera' il monitoraggio e la vigilanza delle situazioni
emergenziali, onde garantire, per quanto di competenza, ogni
necessaria forma di collaborazione ed assistenza per la compiuta
attuazione delle allegate raccomandazioni.
Per il contrasto degli incendi boschivi e di interfaccia e',
inoltre, rilevante che anche i dispositivi di prevenzione, di
controllo e di monitoraggio continuo del territorio siano ben
pianificati e realizzati, perche' consentono da una parte di ridurre
gli inneschi degli incendi e dall'altra permettono alle squadre di
spegnimento da terra di effettuare interventi quanto piu' tempestivi
possibili. Analoga sinergia, come fattore deterrente preventivo, deve
essere posta nel pianificare ed attuare una stretta collaborazione
con le Autorita' competenti nelle attivita' di investigazione e di
ricerca degli autori degli atti incendiari. Al riguardo, si rammenta
il valore educativo e sociale delle attivita' di promozione tra i
cittadini della cultura di protezione civile e delle corrette norme
di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente, che possono
davvero rappresentare lo strumento per ridurre nel tempo, ed in
maniera ancora piu' significativa, il riprovevole fenomeno degli
incendi boschivi e di interfaccia che, come noto, ha comunque causa
nell'azione dell'uomo, sia essa a carattere doloso o colposo.
In un'ottica di trasparenza dell'azione delle pubbliche
amministrazioni per i cittadini, proseguira' anche quest'anno, sul
sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, la
comunicazione sul numero degli assetti regionali e statali dedicati
alle attivita' antincendio boschivo e pertanto si invitano le SS.LL.
a voler verificare che i propri Uffici abbiano gia' comunicato le
informazioni richieste, secondo le modalita' gia' rappresentate dallo
stesso Dipartimento.
Si confida vivamente nella tempestiva e puntuale attuazione delle
presenti raccomandazioni, anche con il concorso di tutte le diverse
componenti istituzionali competenti nelle attivita' di antincendio
boschivo, per garantire il coordinamento della risposta organizzativa
ed operativa nell'imminente stagione estiva 2017.
Roma, 13 giugno 2017
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri
Allegato
Attivita' antincendio boschivo (AIB) per la stagione estiva 2017.
Raccomandazioni per un piu' efficace contrasto agli incendi
boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti
a) Attivita' di previsione e prevenzione
Favorire un adeguato scambio di informazioni fra le strutture
locali, regionali e statuali impiegate a vario titolo nelle attivita'
AIB e con quelle di protezione civile;
Utilizzare le informazioni disponibili presso i Centri funzionali
decentrati per attivita' di previsione delle condizioni di
pericolosita' degli incendi boschivi e favorire, qualora non
presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi cosi'
come previsto dal decreto ministeriale 20 dicembre 2001. Allo scopo
si rammenta che il Dipartimento della protezione civile ha sviluppato
un proprio modello previsionale, disponibile in via continuativa e
per tutti i giorni dell'anno presso i predetti centri funzionali.
Promuovere forme di sensibilizzazione e di stimolo degli Enti e
delle Societa' che gestiscono le infrastrutture, affinche' attuino i
necessari interventi di manutenzione mirati alla riduzione delle
condizioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi,
indicando come prioritari gli interventi nelle fasce perimetrali
delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche, della rete
viaria e di quella ferroviaria.
Supportare e promuovere presso le Amministrazioni comunali le
attivita' di prevenzione non strutturale, indicando come prioritaria
l'istituzione e l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi
dal fuoco, cosi' come previsto dall'art. 10, comma 2 della legge n.
353 del 2000, strumento necessario per l'applicazione dei vincoli
dettati dalla predetta legge.
Definire con le Prefetture - Uffici territoriali di Governo ed i
Comuni a maggior rischio di incendi boschivi, attivita' di controllo
del territorio da parte delle Forze di Polizia, anche attraverso
l'elaborazione di specifiche procedure di comunicazione tra le sale
operative al fine di attivare, in particolare nelle aree e nei
periodi a maggior rischio, un efficace dispositivo deterrente delle
possibili cause di innesco.
Promuovere ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare
l'organizzazione ed il coordinamento del personale appartenente alle
Organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente
normativa, ed impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle
attivita' di sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio,
nonche' nella lotta attiva, nelle aree e nei periodi di maggior
rischio.
Stabilire, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n. 353 del
2000, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato,
strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di riduzione
delle aree percorse dal fuoco.
b) Attivita' di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli
incendi boschivi
Provvedere alla revisione annuale del Piano regionale per la
programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della
legge n. 353 del 2000, redatto secondo le linee guida di cui
al decreto ministeriale 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le
procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni
complesse che possono interessare sia le aree boscate che quelle di
interfaccia e che possono richiedere l'impiego di forze facenti capo
a diversi soggetti, anche rispetto a quanto stabilito dal decreto
legislativo n. 177 del 2016.
Assicurare il fondamentale raccordo tra il suddetto Piano
regionale ed i Piani per i parchi e le riserve naturali dello Stato,
predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, ai sensi dall'art. 8, della legge n. 353 del 2000.
Definire, con le Societa' di gestione o gli Enti interessati, un
adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili
agli incendi come viabilita' principale ed altre infrastrutture
strategiche che, in caso di evento, possa limitare i rischi per
l'incolumita' pubblica e privata.
c) Attivita' di pianificazione di protezione civile
Sollecitare e sostenere i Sindaci nella predisposizione e
nell'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione
civile, anche di carattere speditivo, con particolare riferimento al
rischio di incendi di interfaccia, oltreche' nella definizione delle
procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile,
nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di rischio
di incendi di interfaccia e nelle attivita' di informazione alla
popolazione. Stante la peculiarita' del periodo estivo, si raccomanda
altresi' la promozione dell'elaborazione di specifici piani di
emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti
turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate o comunque
suscettibili all'innesco.
Provvedere, ove possibile, alla definizione di specifiche intese
ed accordi tra Regioni e Province Autonome, anche limitrofe,
nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi
delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace
cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del
volontariato, nonche' di mezzi aerei da destinare ad attivita' di
vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di
eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a
maggior rischio.
d) Attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e
di gestione dell'emergenza
Adeguare i dispositivi regionali antincendio, di fondamentale
importanza nella prima risposta e nel contenimento degli incendi
boschivi e di interfaccia, al regime degli eventi che interessano il
territorio regionale, modulando e potenziando opportunamente le forze
di terra con quelle aeree.
Formare costantemente gli operatori antincendio boschivo a tutti
i livelli, per implementare al meglio le tecniche di spegnimento ed
aumentare la sicurezza degli operatori stessi.
Porre il massimo sforzo nel diversificare con mezzi ad ala
rotante e ad ala fissa la flotta regionale, concetto piu' che mai
attuale vista l'effettiva composizione della flotta aerea di Stato,
sia in termini di assetti disponibili sia in termini di tipologia.
Assicurare la piena integrazione procedurale e operativa con le
Amministrazioni statali, centrali e periferiche, in relazione
all'impiego sia di risorse strumentali sia di conoscenze
specialistiche, valutando, altresi', il ricorso ad accordi per
l'utilizzo di figure professionali adeguate alle esigenze operative,
ove non presenti nella struttura regionale o provinciale.
Garantire, altresi', l'indispensabile presenza di un adeguato
numero di direttori/responsabili delle operazioni di spegnimento,
dotati di professionalita' e profilo di responsabilita' tali da
consentire l'ottimale coordinamento delle attivita' delle squadre
medesime con quelle dei mezzi aerei.
Garantire un costante collegamento tra le Sale operative
unificate permanenti (SOUP), di cui all'art. 7, della legge n. 353
del 2000, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove
non gia' integrate, nonche' il necessario e permanente raccordo con
il Centro operativo aereo unificato (COAU) e la Sala situazione
Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini,
rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante
aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze
derivanti dagli incendi di interfaccia. In proposito e'
indispensabile che il COAU abbia immediata, piena e costante
visibilita' dell'impiego tattico degli assetti regionali al fine di
poter far intervenire le risorse strategiche aeree statali ove piu'
necessario in ogni momento. Cio' al fine di evitare diseconomie in
continui spostamenti attraverso la Penisola e di rendere piu'
tempestivo ed efficace l'intervento.
Assicurare, cosi' come previsto dall'art. 7 comma 3, della legge
n. 353 del 2000, un adeguato assetto della propria SOUP prevedendone
un'operativita' di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio
di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture con quelle
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi forestali
regionali e/o provinciali, nonche', ove necessario, con personale
delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze
Armate, delle Forze di Polizia e delle altre componenti e strutture
operative di cui alla legge n. 225 del 1992.
Valutare la possibilita' di definire gemellaggi tra Regioni, e
tra Regioni e Province autonome, per l'attivita' di lotta attiva agli
incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e
conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento
di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della
protezione civile assicurera' il proprio supporto alle iniziative di
gemellaggi tra le Regioni che coinvolgono le organizzazioni di
volontariato, nei limiti dei fondi disponibili.
Assicurare la diffusione e la puntuale attuazione delle
«Disposizioni e procedure per il concorso della flotta aerea dello
Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi», emanate dal
Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza,
l'efficacia e la tempestivita' degli interventi, nonche' l'impiego
ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento.
Provvedere alla razionalizzazione delle richieste di spegnimento
indirizzate al COAU del Dipartimento della protezione civile, per
situazioni di reale necessita' rispetto all'attivita' di contrasto a
terra.
Promuovere un'attivita' di sensibilizzazione presso gli aeroclub
presenti sul territorio affinche', nell'ambito delle normali
attivita' di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche
attivita' di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi
di incendio boschivo all'Ente preposto alla gestione del traffico
aereo.
Adottare tutte le misure necessarie, compresa l'attivita' di
segnalazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile ai sensi dell'
art. 712 del Codice della navigazione, affinche' impianti,
costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo
degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attivita', siano
provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli
della flotta aerea antincendio.
Ampliare per quanto possibile la disponibilita' di fonti idriche
idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati in
AIB; fornire il continuo aggiornamento delle informazioni, con
particolare riferimento alla presenza, anche temporanea, di ostacoli
e pericoli per la navigazione aerea ed al carico d'acqua.
Definire opportune intese con le Capitanerie di Porto sia per
identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il
pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei, tali da
consentire anche la sicurezza per le attivita' di pesca e
balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il
soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla
linea di costa.