lunedì 26 giugno 2017

Nuove modifiche al Codice della strada (Artt. 7-10-84-158-180-201)



LEGGE 21 giugno 2017, n. 96

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00112) (GU Serie Generale n.144 del 23-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 31)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2017



ALCUNI ARTICOLI DEL C.D.S. OGGETTO DI MODIFICA

 «3-bis.  Per  gli  anni  2017  e  2018  le  province  e  le  citta'
metropolitane,  in  deroga   alla   legislazione   vigente,   possono
utilizzare le quote  previste  dall'articolo  142,  comma  12-ter,  e
dall'articolo 208, comma 4,  del  codice  della  strada,  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  per  il  finanziamento
degli oneri riguardanti le funzioni di viabilita' e di polizia locale
con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale. 
 
 11-quater. I comuni, in sede di definizione dei  piani  urbani  del
traffico, ai sensi dell'articolo 36 del codice della strada,  di  cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuano specifiche
modalita' per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano di
azione  nazionale  sui  sistemi  di  trasporto  intelligenti   (ITS),
predisposto  in  attuazione  dell'articolo  8  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede  ad  utilizzare  per
investimenti in nuove tecnologie per il  trasporto  specifiche  quote
delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea. 
 
 Dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente: 
  «Art. 47-bis. - (Disposizioni in materia di trasporto su strada). -
1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  "1-bis. Nel settore  del  trasporto  su  strada,  come  individuato
dall'articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco: 
  a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte  le
operazioni di  trasporto  effettuate  dal  conducente  distaccato  in
territorio italiano per conto della stessa impresa  di  autotrasporto
indicata nella medesima comunicazione; 
  b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1,  deve  indicare
in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del  conducente
distaccato e le modalita' di rimborso  delle  spese  di  viaggio,  di
vitto e di alloggio da questo sostenute. 
  1-ter.  Una  copia  della  comunicazione  preventiva  di   distacco
comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
del comma 1 deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere  esibita
agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo  12  del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
in caso  di  controllo  su  strada;  un'altra  copia  della  medesima
comunicazione  deve  essere  conservata   dal   referente   designato
dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera b). 
  1-quater. In occasione di un controllo su  strada,  gli  organi  di
polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la  presenza  a  bordo
del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana: 
  a) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni
di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
152; 
  b) prospetti di paga"; 
  b) all'articolo 12, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis.  Chiunque  circola   senza   la   documentazione   prevista
dall'articolo 10, commi 1-bis, 1-ter e 1- quater, ovvero circola  con
documentazione non conforme alle predette disposizioni,  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro  10.000.
Si applicano le  disposizioni  dell'articolo  207  del  codice  della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". 
  2. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  "Tale  esonero  e'
riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento
(UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013". 
  3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 7, comma 1,  la  lettera  g)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  "g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di  categoria
N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati
per il carico e lo scarico di cose"; 
  b)  all'articolo  10,  comma  3,  lettera  e),  dopo   le   parole:
"contenitori o casse mobili  di  tipo  unificato"  sono  inserite  le
seguenti:  "o  trainino  rimorchi  o   semirimorchi   utilizzati   in
operazioni di trasporto intermodale"; 
  c) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera  o)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  "o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo  scarico
di merci, nelle ore stabilite"; 
  d) all'articolo 180, comma 4, secondo  periodo,  sono  premesse  le
seguenti  parole:  "Per  i  rimorchi  e  i  semirimorchi   di   massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,"; 
  e) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), dopo le parole: "alle
aree pedonali," sono inserite le seguenti: "alle piazzole di carico e
scarico di merci,". 
  4.  Al  fine  di  consentire  gli  interventi  per  la   protezione
ambientale e la sicurezza della circolazione, anche  con  riferimento
all'uso  delle  infrastrutture,  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.  451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999,  n.  40,
e' incrementata di 55 milioni di euro per l'anno  2017.  E'  altresi'
incrementata di 10 milioni di euro  per  gli  anni  2017  e  2018  la
dotazione  finanziaria  a  copertura  delle   agevolazioni   di   cui
all'articolo 1, commi 103 e 106, della legge  23  dicembre  2005,  n.
266. 
  5. Ai fini del completamento dei progetti per migliorare il sistema
del trasporto intermodale e della catena logistica  sono  autorizzate
la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2018 per  le  finalita'  di
cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
e la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalita'  di
cui all'articolo 1, comma 648, della medesima legge. 
  6. Le risorse di cui all'articolo 1,  comma  294,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, non attribuite  alle  imprese  ferroviarie  ai
sensi del secondo periodo del medesimo comma 294 e dell'articolo  11,
comma 2- ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, possono  essere
destinate  dal  gestore   dell'infrastruttura,   nei   limiti   degli
stanziamenti esistenti, a investimenti  per  il  miglioramento  delle
connessioni dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale  ai  poli  di
generazione e attrazione  del  traffico  o  all'ammodernamento  delle
locomotive da manovra. Tali risorse saranno inserite nel contratto di
programma - parte  investimenti  tra  la  societa'  Rete  ferroviaria
italiana Spa e lo Stato con evidenza degli investimenti  a  cui  sono
finalizzate.