LEGGE 21 giugno 2017, n. 96
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00112) (GU Serie Generale n.144 del 23-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 31)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2017
ALCUNI ARTICOLI DEL C.D.S. OGGETTO DI MODIFICA
«3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le citta' metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilita' e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.
11-quater. I comuni, in sede di definizione dei piani urbani del traffico, ai sensi dell'articolo 36 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuano specifiche modalita' per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano di azione nazionale sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), predisposto in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede ad utilizzare per investimenti in nuove tecnologie per il trasporto specifiche quote delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea.
Dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente:
«Art. 47-bis. - (Disposizioni in materia di trasporto su strada). -
1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Nel settore del trasporto su strada, come individuato
dall'articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco:
a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le
operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in
territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto
indicata nella medesima comunicazione;
b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, deve indicare
in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente
distaccato e le modalita' di rimborso delle spese di viaggio, di
vitto e di alloggio da questo sostenute.
1-ter. Una copia della comunicazione preventiva di distacco
comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
del comma 1 deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita
agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in caso di controllo su strada; un'altra copia della medesima
comunicazione deve essere conservata dal referente designato
dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera b).
1-quater. In occasione di un controllo su strada, gli organi di
polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la presenza a bordo
del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:
a) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni
di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
152;
b) prospetti di paga";
b) all'articolo 12, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Chiunque circola senza la documentazione prevista
dall'articolo 10, commi 1-bis, 1-ter e 1- quater, ovvero circola con
documentazione non conforme alle predette disposizioni, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
2. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Tale esonero e'
riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento
(UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013".
3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla
seguente:
"g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria
N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati
per il carico e lo scarico di cose";
b) all'articolo 10, comma 3, lettera e), dopo le parole:
"contenitori o casse mobili di tipo unificato" sono inserite le
seguenti: "o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in
operazioni di trasporto intermodale";
c) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera o) e' aggiunta la
seguente:
"o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico
di merci, nelle ore stabilite";
d) all'articolo 180, comma 4, secondo periodo, sono premesse le
seguenti parole: "Per i rimorchi e i semirimorchi di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,";
e) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), dopo le parole: "alle
aree pedonali," sono inserite le seguenti: "alle piazzole di carico e
scarico di merci,".
4. Al fine di consentire gli interventi per la protezione
ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento
all'uso delle infrastrutture, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40,
e' incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2017. E' altresi'
incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 la
dotazione finanziaria a copertura delle agevolazioni di cui
all'articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
5. Ai fini del completamento dei progetti per migliorare il sistema
del trasporto intermodale e della catena logistica sono autorizzate
la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalita' di
cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
e la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalita' di
cui all'articolo 1, comma 648, della medesima legge.
6. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, non attribuite alle imprese ferroviarie ai
sensi del secondo periodo del medesimo comma 294 e dell'articolo 11,
comma 2- ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, possono essere
destinate dal gestore dell'infrastruttura, nei limiti degli
stanziamenti esistenti, a investimenti per il miglioramento delle
connessioni dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ai poli di
generazione e attrazione del traffico o all'ammodernamento delle
locomotive da manovra. Tali risorse saranno inserite nel contratto di
programma - parte investimenti tra la societa' Rete ferroviaria
italiana Spa e lo Stato con evidenza degli investimenti a cui sono
finalizzate.